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Ordinanza 9 giugno 2025
Ordinanza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, ordinanza 09/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, settore lavoro, composto dai Sigg. ri Magistrati
1) Dr. Arturo D'Ingianna Presidente - relatore
2) Dott. Antonio Salvati Giudice
3) Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari Giudice
Letto il reclamo depositato il 18/04/2025 iscritto al n. 2150/25 del Ruolo Generale presentato da n persona del legale rappresentante pro tempore (difesa dall'Avv. Alessandro Cortese) Parte_1
- reclamante -
contro
(difesa dall'Avv. Giuseppe Parisi) Controparte_1
- reclamata-
Avverso l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. emessa in data 10.04.2025 dal Tribunale Lavoro di Reggio Calabria (G.L. dott.ssa Anna Bianco) nell'ambito del procedimento RG 5634-1/2024;
vista la disposta trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con assegnazione del termine fino al 12.5.2025;
esaminati il fascicolo del procedimento, gli atti e i documenti prodotti;
viste le note di trattazione scritta della parte reclamata;
pronuncia la seguente
ORDINANZA
1.Con ricorso d'urgenza ex art. 700 cpc la parte ricorrente, oggi reclamata, aveva chiesto: Accertare e dichiarare il suo diritto ad essere assunta alle dipendenze della dall'1.10.2024, con rapporto di Parte_1 lavoro a tempo indeterminato e con la qualifica e le mansioni precedentemente rivestite presso la CP_2 nel posto precedentemente occupato presso il G.O.M. di Reggio Calabria, nonché condannare la Parte_1 al pagamento delle differenze retributive anche a titolo di risarcimento del danno quantificato nella misura delle retribuzioni non percepite dall'1.10.2024 alla data di effettiva assunzione.
In via subordinata aveva richiesto la sua assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato fino alla data di effettiva cessazione dell'appalto.
1 A fondamento della domanda, la ricorrente aveva dedotto: di aver lavorato dal 18.10.2023 alle dipendenze della società “ quale Addetta Mensa con inquadramento nel livello 6 del ccnl Pubblici Esercizi, CP_2
Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo, presso i Presidi Ospedalieri “Riuniti” e “Morelli” di
Reggio Calabria, in forza di contratto part-time a tempo determinato, prorogato dapprima fino al 30.6.2024 e poi sino al 06.09.2024 e trasformato a tempo indeterminato con decorrenza 15 Luglio 2024 per effetto di novazione contrattuale del 12.7.2024; che, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato confermativa della sentenza del Tar Calabria nr. 142 del 14.2.2024, in data 5.9.2024 la Stazione Appaltante aveva comunicato alla che con Delibera n. 462 del 19 Luglio 2024 il servizio di ristorazione presso i Presidi CP_2
Ospedalieri “Riuniti” e “Morelli” del GOM “Bianchi Melacrino Morelli” veniva aggiudicato definitivamente alla con suo subentro nell'appalto dal 1.10.2024; che essendo Ella iscritta nel LUL della Parte_1 [...] da oltre sei mesi aveva diritto a transitare alle dipendenze della in applicazione dell'art. CP_2 Parte_1
226 del c.c.n.l. di settore;
che la non aveva inteso assumerla nell'ambito del passaggio d'appalto Parte_1
e le aveva proposto la sottoscrizione di un contratto a tempo determinato della durata di un mese.
2.Si costituiva in giudizio la contestando la domanda e rilevando: a) l'inammissibilità della Parte_1 domanda cautelare;
b) la mancanza del fumus boni iuris sia per l'insussistenza del diritto della ricorrente all'assunzione alle dipendenze della sia in conseguenza del rifiuto all'assunzione opposto dalla Parte_1 ricorrente alla proposta di assunzione formulata dalla società: c) l'insussistenza del periculum in mora, non essendo comprovata la complessiva situazione reddituale/patrimoniale della ricorrente e del suo nucleo familiare da cui poter inferire l'asserito necessario pregiudizio economico, grave ed irreparabile.
3.Con il provvedimento reclamato il primo Giudice ha accolto l'istanza cautelare così disponendo: “ordina alla in persona l.r.p.t., l'immediata assunzione della sig.ra , a decorrere dal Parte_1 Controparte_1
01.10.2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, senza periodo di prova, con il mantenimento dell'anzianità pregressa e delle condizioni retributive precedentemente godute con la nonché CP_2
l'immediata riammissione in servizio della stessa nel posto precedentemente occupato presso il G.O.M. di
Reggio Calabria, con le mansioni in precedenza svolte”.
Motivava al riguardo la decisione come di seguito si trascrive :
<
2. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità fondata sulla pretesa impossibilità
di ottenere, con provvedimento cautelare, l'anticipazione degli effetti di una sentenza costitutiva.
Le argomentazioni spese in tal senso dalla resistente non appaiono, invero, applicabili a fattispecie analoghe a quella in esame, ove il diritto fatto valere in via cautelare attiene alla costituzione di un rapporto di lavoro, pacificamente tutelabile anche con rimedi d'urgenza (si veda la giurisprudenza di Cassazione sulla compatibilità del rimedio ex art. 700 c.p.c. con il rito Fornero, o ancora Cass. Sez. L. sent. n. 19104 del 09.08.2013, e Sez. 6 ordinanza n. 25246 del 14.12.2010).
2 Ed invero, la giurisprudenza ha da tempo evidenziato come sia possibile anticipare -in via di tutela cautelare anticipatoria- gli effetti dipendenti dall'effetto costitutivo di una pronuncia di merito, in virtù del fatto che, relativamente alle sentenze costitutive, il bisogno di tutela cautelare riguarda non l'anticipazione del provvedimento costitutivo in sé per sé quanto, piuttosto, l'autorizzazione giudiziale a compiere atti di salvaguardia del diritto costituendo.
3. Ciò premesso, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare avanzata, è ben noto sia necessaria la concorrente sussistenza dei requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris.
Tanto si ricava proprio dalla disposizione normativa in base alla quale la tutela strumentale e provvisoria residuale può essere concessa se chi la aziona è titolare di un diritto e se quest'ultimo è minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile durante il tempo occorrente per farlo valere.
Del resto, la stessa funzione dei provvedimenti cautelari è connotata dalla necessità di assicurare, sia pur in via provvisoria e strumentale, che la futura pronuncia del giudice non resti pregiudicata dal tempo necessario ad attuarla: ne consegue che requisito indispensabile è l'esistenza di un diritto da far valere in via ordinaria unitamente al pregiudizio, connotato dall'imminenza e dalla irreparabilità.
La concorrenza dei due requisiti deve, dunque, essere rigorosamente allegata e provata da colui il quale domanda la tutela cautelare.
In tal caso, il giudice, in considerazione delle modalità in cui sono articolati il rito del lavoro, improntato alla celerità della decisione, e la fase cautelare, caratterizzata da una procedura nella quale i tempi di difesa sono spesso ridotti ed il contraddittorio limitato, dovrà valutare la compresenza di entrambi i requisiti
e, nel caso di insussistenza del fumus o del periculum, rigettare l'istanza cautelare, senza essere vincolato ad un ordine preciso di verifica degli stessi.
La verifica della insussistenza di uno dei due elementi indicati, infatti, esclude la necessità di esaminare anche l'altro elemento, restando assorbita ogni ulteriore valutazione.
3.1. Tanto premesso, sotto il profilo del fumus boni iuris, la ricorrente sostiene l'illegittimità del comportamento posto in essere dalla alla luce di quanto disposto dagli artt. 225, 226, 227, 228, Parte_1
230 e 231 del CCNL Aziende Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva, Commerciale e Turismo, applicabile al rapporto di lavoro in esame.
Nello specifico, l'articolo 226 del menzionato CCNL prevede che “La gestione subentrante assumerà tutto il personale addetto, in quanto regolarmente iscritto da almeno sei mesi al LUL (Libro Unico del Lavoro), riferito all'unità produttiva interessata, con facoltà di esclusione del personale che svolge funzioni di direzione esecutiva, di coordinamento e controllo dell'impianto nonché dei lavoratori di concetto e/o degli specializzati provetti con responsabilità di coordinamento tecnico funzionale nei confronti dei lavoratori.”
3 Dopodiché, l'articolo 229 -rubricato “– Cambi di gestione – condizioni”- dispone che: “(1) Le assunzioni saranno effettuate sempre che sussistano le specifiche condizioni previste dalle norme di legge vigenti ed i rapporti di lavoro così instaurati si intenderanno ex novo, senza l'effettuazione del periodo di prova per il personale di cui al primo comma dell'articolo 226, per il quale peraltro l'azienda uscente è esonerata dall'obbligo del preavviso di cui agli articoli 207 e 208 del presente Contratto. (2) Qualora tali condizioni non sussistessero, la Gestione subentrante ne darà tempestiva comunicazione agli interessati ed alle
Organizzazioni sindacali ai fini delle possibili regolarizzazioni delle posizioni entro il termine di trenta giorni.”
Le norme collettive in questione riconoscono, quindi, il diritto all'assunzione ex novo da parte della impresa subentrante nell'appalto in favore dei lavoratori che risultino regolarmente iscritti da almeno sei mesi al
LUL (Libro Unico del Lavoro).
Deve, dunque, ritenersi che il dipendente dell'azienda cessata vanti un vero e proprio diritto all'assunzione, da cui deriva l'obbligo in capo alla subentrante nell'appalto di assumere il personale in possesso dei requisiti indicati nella menzionata norma.
Ebbene, a tal fine, non può essere condivisa la tesi -sostenuta dalla società resistente- secondo cui il diritto all'assunzione della ricorrente verrebbe meno in virtù del capitolato d'oneri di gara predisposto dalla stazione appaltante (cfr. doc. 2 prod.ne resistente) il cui articolo 30 (clausola sociale), comma 3, dispone che: “Ai fini dell'applicazione della clausola sociale si considera il personale del fornitore uscente riportato nell'Allegato 7 della documentazione di gara”.
Sul punto, a dire della società subentrante, il fatto che l'odierna ricorrente non risulti inclusa nell'elenco di cui al menzionato allegato 7 sarebbe sufficiente a legittimarne l'esclusione dalle procedure di assunzione disciplinate dallo stesso capitolato di gara.
Al contrario, a parere del Giudicante, tale dato può -al più- rappresentare certamente indice di una mancata ovvero incompleta comunicazione tra tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nella procedura di cambio appalto.
Ed invero, il fatto che l'allegato de quo non contempli il nome della ricorrente si appalesa tanto più inconferente se si considera che nell'elenco in parola non è indicato il nome di alcun lavoratore bensì, soltanto, delle date di assunzione, dalle quali la resistente vorrebbe far presumere che la lavoratrice odierna ricorrente non vi fosse compresa atteso che la data più recente indicata nell'elenco è 19.11.2020, laddove la sarebbe stata assunta -inizialmente con contratto a tempo determinato- solamente in data CP_1
18.10.2023.
4 Tuttavia, se ciò può rilevare ai fini della eventuale esistenza di profili di responsabilità a vario titolo addebitabili ai contraenti dell'appalto, non può di contro certamente costituire una valida ragione per escludere il diritto della lavoratrice -in presenza dei presupposti richiesti dalla normativa contrattuale applicabile- al passaggio alle dipendenze della impresa subentrante nella gestione del servizio oggetto dell'appalto.
In secondo luogo, parimenti priva di pregio è la circostanza che la abbia proposto alla Parte_1
il 25 settembre 2024, l'assunzione per un mese - dal 1° al 31 ottobre 2024- come operaio part- CP_1 time. La proposta in parola non può rappresentare, invero, alcun tipo di adempimento all'onere di assunzione del personale in forza alla società uscente.
A tal fine, infatti, va rilevato che, come correttamente dedotto dalla ricorrente, il suo contratto -inizialmente
a tempo determinato- è stato convertito in rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 12 luglio
2024, pertanto, l'offerta de qua è stata presentata in violazione di quanto disposto dalla clausola sociale in ordine al mantenimento delle medesime condizioni lavorative vantate con la società uscente.
Peraltro, a prescindere dalle considerazioni svolte dalla resistente, resta il fatto che al momento del subentro della nell'appalto per cui è causa, la ricorrente possedeva tutti i requisiti di cui alla Parte_1 normativa di settore che -occorre ribadirlo- si limita a richiedere che il lavoratore sia regolarmente iscritto da almeno sei mesi al LUL.
D'altra parte, una diversa -e più restrittiva- interpretazione della disposizione in parola si porrebbe in aperto contrasto con la ratio di tutela dell'occupazione ad essa sottesa.
Nel medesimo senso neppure appare dirimente, ai fini dell'applicazione della clausola sociale, il fatto che la ricorrente abbia cessato definitivamente il proprio rapporto di lavoro con la società “uscente” in data
14.10.2024, ossia successivamente al subentro della nell'appalto. Pt_1
Invero, detta circostanza -a differenza di quanto vorrebbe sostenere la resistente- non consente in alcun modo di escludere che il rapporto di lavoro della fosse connesso all'appalto presso il G.O.M. di CP_1
Reggio Calabria.
Ne discende che, per tutto quanto esposto ed allo stato dell'attuale cognizione cautelare, va ritenuto sussistente il fumus boni iuris.
3.2. Quanto al requisito del periculum in mora, come dimostrano i documenti allegati al fascicolo di parte, la è allo stato disoccupata, vive da sola con i figli minori a seguito della separazione dall'ex CP_1 marito che, come emerge dalle denunce e dalla diffida in atti, omette di versarle -per lo meno con continuità- il contributo per il mantenimento dei figli.
5 Pertanto, appare evidente che, nelle more della definizione del giudizio di merito, la ricorrente subirebbe un pregiudizio irreparabile e imminente a causa della precaria situazione economico-finanziaria in cui versa, in quanto ciò la priverebbe dei mezzi primari per il sostentamento suo e dei suoi figli minori con compromissione di situazioni soggettive non patrimoniali costituzionalmente tutelate.
Nel caso di specie, è evidente che trattasi di proventi necessari ad assicurare all'istante il bene della
«esistenza libera e dignitosa» presidiato dall'art. 36 Cost., potendo derivare dal suo ritardato soddisfacimento un pregiudizio non riparabile.
Sulla base di quanto sinora esposto, sussistendo entrambi i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, in accoglimento della domanda cautelare, va ordinato alla in persona del l.r.p.t., di Parte_1 assumere la ricorrente, a decorrere dall'1.10.2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, senza periodo di prova e con mantenimento dell'anzianità pregressa ai fini della maturazione degli scatti di anzianità nonché con applicazione delle condizioni retributive precedentemente godute con la CP_2 con immediata riammissione in servizio nel posto precedentemente occupato presso il G.O.M. di Reggio
Calabria, con le mansioni in precedenza dalla stessa svolte.
Si demanda al merito la definizione delle spese di lite.>
****
4.Parte reclamante avverso il predetto provvedimento ha promosso la presente impugnazione ed ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza dichiarando inammissibile la domanda cautelare proposta o, comunque, rigettandola in quanto infondata in fatto ed in diritto .
Ribadiva che :
le sentenze costitutive non erano suscettibili di tutela urgente, perché si eserciterebbe una funzione strutturalmente anticipatoria che produrrebbe subito quella stessa costituzione del rapporto giuridico che dovrebbe essere presumibilmente introdotta con la sentenza costitutiva;
sussisteva infondatezza nel merito della domanda;
la proposta di assunzione a tempo determinato formalizzata si configurava quale piena e compiuta applicazione della clausola di salvaguardia sociale e di reimpiego della lavoratrice ai sensi e per gli effetti delle previsioni del bando di gara e degli artt. 226, 228, 229 e 230 del c.c.n.l. di settore atteso che nessuna delle norme del capitolato e pattizie prevedevano che l'assunzione ex novo da parte del nuovo gestore dovesse avvenire con contratto a tempo indeterminato;
6 la clausola sociale non introduceva un incondizionato ed assoluto diritto dei lavoratori al passaggio all'impresa subentrante in caso di cambio di appalto, ma è volta a garantire che l'appaltatore uscente non possa licenziare ad libitum i propri lavoratori addetti al medesimo appalto;
l'interesse tutelato non era quello al passaggio (come nell'ipotesi del trasferimento di azienda), ma alla continuità del rapporto a seguito del cambio di appalto;
il mantenimento dei livelli occupazionali (ovvero del numero degli occupati sull'appalto) era assicurato tanto dai contratti a tempo determinato quanto da quelli a tempo indeterminato;
gli articoli del c.c.n.l. Commercio citati non disponevano in alcun modo che, nei passaggi d'appalto/gestione, le assunzioni del personale alle dipendenze dell'impresa subentrante avvenisse con contratto a tempo indeterminato, ma erano finalizzate a salvaguardare il mantenimento delle condizioni e dei livelli retributivi dei lavoratori;
la proposta di assunzione formalizzata dalla rifiutata dalla reclamata , era identica per garanzie e Parte_1 condizioni retributive e contrattuali a quella che la legava in precedenza alla CP_2
il capitolato d'oneri di gara predisposto dalla stazione appaltante al comma 3 del sopra citato art. 30
(clausola sociale) prevedeva espressamente “Ai fini dell'applicazione della clausola sociale si considera il personale del fornitore uscente riportato nell'Allegato 7 della documentazione di gara”;
la sig.ra non risultava inclusa tra il personale addetto all'appalto avente diritto al passaggio CP_1
d'appalto;
la data più recente indicata nell'elenco è 19.11.2020, mentre la – per sua stessa ammissione - è CP_1 stata assunta a tempo determinato il 18.10.2023 direttamente dalla e non anche dal gestore CP_2 uscente della gara, dapprima illegittimamente aggiudicata alla e poi, correttamente alla CP_2 Pt_1
[...]
sulla base delle previsioni del bando la aveva dunque quale suo unico onere quello di assorbire Parte_1 prioritariamente il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, risultante dal citato allegato 7;
inoltre la reclamata , al paragrafo 8 dell'atto introduttivo della fase cautelare, aveva allegato che in data
08.10.2024, la suo datore di lavoro, le aveva comunicato il trasferimento a Capo d'Orlando CP_2
(Messina), circostanza a seguito della quale la reclamata in data 14.10.2024 aveva rassegnato le proprie dimissioni;
alla data del subentro nell'appalto ( 01.10.2024 ), pertanto, ed anche nella due settimane successive il rapporto di lavoro tra la e la era ancora in essere per cui , in mancanza della formale CP_2 CP_1
7 cessazione del rapporto di lavoro con la la non avrebbe giammai potuto assumere la CP_2 Pt_1 con decorrenza 01.10.2024; CP_1
Le circostanze elencate dimostravano in maniera inequivoca che la era una dipendente assunta CP_1 dalla indipendentemente dalla gestione appalto del GOM di Reggio Calabria e che, quindi, la CP_2 ricorrente non rientrava nel bacino dei lavoratori cui applicare la clausola sociale in forza delle previsioni del bando di gara di cui si discute: - la RECLAMATA era stata assunta direttamente dalla dopo CP_2
l'aggiudicazione dell'appalto (poi rivelatasi illegittima); - il contratto a tempo determinato in forza del quale la reclamata è stata assunta alle dipendenze della è stato prorogato, una prima volta, fino al 30 CP_2 giugno 2024 e successivamente sino al 6 settembre 2024.
Infine non sussisteva il periculum poiché la documentazione prodotta in atti non comprovava la complessiva, reale situazione reddituale/patrimoniale della ricorrente e del suo nucleo familiare, da cui poter inferire l'asserito necessario pregiudizio economico, grave ed irreparabile.
5.Parte reclamata si è costituita e ha contrastato il gravame. Chiedendone il rigetto.
****
6.Tutto ciò premesso, il Collegio, ritiene il reclamo non meritevole di accoglimento.
7..In ordine al primo motivo di impugnazione ossia l'inammissibilità della tutela cautelare adottata dal giudice di prime cure , esso è privo di fondamento.
Sono ben condivisibili le considerazioni del primo Giudice .
In primo luogo l'ordinanza impugnata non emette una pronuncia costitutiva ma un ordine cautelare di assunzione e di riammissione nella prestazione del lavoro , in tal modo approntando una tutela volta ad assicurare sul piano fattuale l'utilità cautelare discendente dall'accertamento di un diritto, pur in un ambito di cognizione cautelare e quindi provvisoria , al contratto di lavoro con la reclamante .
L'ordine interviene al fine di assicurare medio tempore gli effetti che scaturirebbero dall'accoglimento della domanda nel merito e al fine di salvaguardare sia gli interessi professionali, sia la dignità della persona e sia la garanzia economica del lavoratore che verrebbero pregiudicati dall'attesa di un giudizio di merito di non prevedibile breve durata .
Il provvedimento assunto ai sensi dell'art. 700 cpc, emesso nell'urgenza del pericolo di danno in atto o incombente , consiste in una misura dal contenuto atipico ed elastico, nel senso che è in grado di adattarsi alle fattispecie più disparate, ed è compito del giudicante individuare le modalità di conformazione del rapporto di lavoro senza che a ciò sia di ostacolo il fatto che la misura concreta presupponga eventualmente un'azione costitutiva .
8 Il diritto al lavoro, oggetto di riconoscimento costituzionale , presenta implicazioni, sia di tutela della personalità del lavoratore sia del diritto al sostentamento per sé e la propria famiglia .
La funzione cautelare nel nostro ordinamento del resto, ha ricevuto ampia considerazione nella giurisprudenza costituzionale .
Si afferma infatti riconosciuto che la tutela cautelare è strumentale all'effettività della tutela giurisdizionale e, pur potendo venire variamente configurata e modulata, essa è necessaria e deve essere effettiva (sentenze n. 236 del
2010, n. 403 del 2007; n. 165 del 2000, n. 437 e n. 318 del 1995, n. 190 del 1985; ordinanza n. 225 del
2017), costituendo espressione paradigmatica del principio per il quale «la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione» (sentenza n. 253 del 1994). Essa, infatti, in quanto preordinata ad assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale, e in particolare a non lasciare vanificato
l'accertamento del diritto, costituisce uno strumento fondamentale e inerente a qualsiasi sistema processuale, anche indipendentemente da una previsione espressa (sentenza n. 403 del 2007).
(…)10.– Vi è, altresì, che nel processo del lavoro la tutela cautelare riveste un'importanza peculiare in quanto il ritardo della risposta di giustizia comporta un pregiudizio particolarmente grave, atteso che le controversie regolate dagli artt. 409 cod. proc. civ. e seguenti hanno spesso ad oggetto situazioni sostanziali di rilievo costituzionale in quanto attinenti alla dignità del lavoro.
La cruciale importanza della tutela d'urgenza nell'ambito delle controversie di lavoro ha avuto da tempo riconoscimento nella giurisprudenza di questa Corte con l'affermazione – fatta con riferimento ai diritti dei lavoratori del settore pubblico, assoggettati, all'epoca, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in un processo che non prevedeva ancora una tutela cautelare diversa dalla sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato – del principio per il quale dall'art. 700 cod. proc. civ. è lecito enucleare la direttiva secondo cui, quante volte il diritto assistito da fumus boni iuris è minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile provocato dalla cadenza dei tempi necessari per farlo valere in via ordinaria, spetta al giudice il potere di emanare i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito (sentenza n. 190 del 1985).> così
Corte Costituzionale, sent. n. 212/20 .
E' compito, dunque, del giudice del cautelare adattare la pronuncia al fine di assicurare gli interessi in gioco anticipando .
Il dispositivo adottato dal primo Giudice appare giuridicamente corretto e condivisibile nel contenuto.
8. CP_3 Parte_2
9 uanto all'insussistenza del fumus per infondatezza nel merito , la società contesta in primis l'ordinanza impugnata per non aver ritenuto sufficiente, a rispettare la clausola sociale presente nel contratto collettivo, la proposta di assunzione della reclamata con contratto a termine per un mese .
Orbene osserva il Collegio come benchè l'art. 226 del contratto collettivo ( v all. 16 pag 160 ) utilizzi espressione senza specificare la tipologia del contratto da adottare e riportando < La gestione subentrante assumerà tutto il personale addetto(…)> soccorre il canone interpretativo sia della buona fede e sia dello scopo perseguito dal contratto che, nel caso di specie, è il mantenimento ,anche dopo il passaggio di titolarità dell'appalto , della occupazione dei lavoratori impiegati nel servizio concesso in appalto.
Anche il capitolato d'oneri all'art.30 prevede <
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma
restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e
con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario
del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già
operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente …>
E' allora evidente come la proposta di un contratto a termine per un mese si ponga , in assenza delle benchè minima ragione giustificatrice, in contrasto palese con lo scopo di assicurare stabilità occupazionale al lavoratore e renda del tutto ingiustificata l'apposizione del termine proposto.
Tanto più ingiustificato è il trattamento riservato alla reclamata ove si rilevi come su 24 dipendenti interessati dal passaggio di appalto , ventidue dipendenti siano stati assunti a tempo indeterminato e solo due ( tra cui la reclamata ) destinatari di proposta di lavoro a tempo determinato e a scadenza brevissima .
Né ostacolo a tale risultato interpretativo può discendere dalla invocata sentenza della Corte Costituzionale
n. 68 del 2011 .La detta sentenza esamina, anzitutto, la disciplina dei rapporti di lavoro con la Pubblica
Amministrazione e con le società a partecipazione pubblica per le quali l'ordinamento prescrive precisi oneri ai fini dell'assunzione dovendosi rispettare il principio di concorsualità / selettività dell'assunzione e il principio di buon andamento della pubblica amministrazione. In secondo luogo pur nella parte in cui la Corte osserva che una previsione della clausola sociale di assunzione a tempo indeterminato possa generare < il maggior onere derivante dall'obbligo posto all'affidatario di assumere «a tempo indeterminato» il personale già utilizzato si riflette – anche nel caso di imprese o società affidatarie dell'appalto interamente private – sui principi di legalità e di buon andamento della pubblica amministrazione affidante in termini di non conformità alle disposizioni sulla «clausola sociale», di minore apertura dei servizi alla concorrenza e di maggiori costi, considerato che l'obbligo eccede i limiti temporali dell'affidamento del servizio.> ,
10 ammette però la legittimità di una previsione del contratto di lavoro fino alla scadenza dell'affidamento del servizio , situazione che nel caso qui in esame non è stata dedotta né provata dalla società . Parte_1
Dalla normativa contrattuale discende un diritto a conservare il trattamento giuridico già in essere con la precedente gestione , sicchè appare del tutto connaturale il rifiuto operato dalla reclamata a che fosse deteriore rispetto a quello precedente .
La società evidenzia altresì che il capitolato d'oneri di gara predisposto dalla stazione appaltante al comma
3 del sopra citato art. 30 (clausola sociale) prevedeva espressamente “Ai fini dell'applicazione della clausola sociale si considera il personale del fornitore uscente riportato nell'Allegato 7 della documentazione di gara”, e la sig.ra non risultava inclusa tra il personale addetto all'appalto avente diritto al CP_1 passaggio d'appalto.
Ad avviso del Collegio anche su detto punto sono condivisibili le considerazioni espresse dal primo Giudice .
Invero le condizioni di partecipazione all'appalto dettate dal capitolato predisposto dalla stazione appaltante non possono ritenersi prevalenti rispetto alla disciplina contrattuale collettiva ove quest'ultima sancisca un diritto all'assunzione presso il nuovo gestore e impegni quindi il datore al riconoscimento .
Il capitolato può integrare e specificare ma non certo privare il lavoratore di un diritto riconosciuto dalla contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro .
Le limitazioni del capitolato si situano su un piano di rilevanza interna ai rapporti tra appaltante e appaltatore che, bel caso di specie ,sarebbe peggiorativo rispetto alla perentoria previsione del ccnl all'art. 226: “La gestione subentrante assumerà tutto il personale addetto, in quanto regolarmente iscritto da almeno sei mesi al LUL (Libro Unico del Lavoro),riferito all'unità produttiva interessata...”.
In ordine poi al fatto che < E' pacifico quindi che alla data del subentro nell'appalto da parte della società resistente, 01.10.2024 (così come indicato sempre in ricorso al paragrafo 4), ed anche nella due settimane successive il rapporto di lavoro tra la e la era ancora in essere. Ne consegue che, in CP_2 CP_1 mancanza della formale cessazione del rapporto di lavoro con la la non avrebbe CP_2 Pt_1 giammai potuto assumere la con decorrenza 01.10.2024.> va osservato che il diritto della CP_1 reclamata è sorto con il subentro nell'appalto ( avvenuto in data 1.10. 2024 ) per cui in assenza di rinuncia
( formale o tacita ) al rapporto di lavoro da parte della reclamata il diritto non può ritenersi estinto e il datore di lavoro subentrante doveva porre in essere le condizioni e gli adempimenti necessaria ad avviare ex novo il rapporto di lavoro con la reclamata si è attivata ma con un proposta di sottoscrivere un contratto a tempo determinato di CP_4 brevissima durata , inaccettabile però dalla lavoratrice .Tale fatto , peraltro, testimonia che la Parte_1 abbia riconosciuto verso alla reclamata una priorità di assunzione , soltanto che le condizioni di contratto
11 non erano legittime per via dell'apposizione di un termine del tutto privo di aderenza alla ratio della clausola sociale contrattuale .
Tanto premesso , acclarata l'anzianità di servizio sufficiente nel LUL, le censure relative all'insussistenza del fumus sono dunque tutte da disattendersi .
9.PERICULUM
La sussistenza del periculum è riscontrata.
E' in contesa l'esistenza del rapporto di lavoro e della sua effettiva esecuzione
Nella situazione in cui si trova parte reclamata è priva di occupazione e con prole .
Orbene il mantenimento della ingiusta estromissione del lavoratore dal rapporto di lavoro è sufficiente allegazione della lesione non solo di interessi meramente patrimoniali dello stesso ma, soprattutto, di primari diritti della personalità del lavoratore atteso che questi con l'attività lavorativa non solo procaccia i mezzi economici per il sostentamento personale e della propria famiglia , ma realizza un diritto costituzionalmente riconosciuto ( art 1 Cost) e protetto ( art 35 Cost ) e la sua piena personalità ( art 2 Cost ) .
In disparte quindi che la reclamata produca dichiarazione dei redditi, resta il fatto che privare ingiustificatamente la lavoratrice dello svolgimento effettivo del rapporto di lavoro costituisce di per sé violazione foriera di grave e irreversibile danno , per cui sussiste il periculum in mora.
10.Spese del giudizio .
Le spese del giudizio della presente fase rimesse al giudizio di merito.
Infine, occorre dare atto della sussistenza degli estremi per l'applicazione dell'art. 13 co.1 quater D.P.R.
115/2002 e per la conseguente declaratoria di condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul superiore reclamo, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, cosi provvede: “
“ Rigetta il reclamo .
Demanda le spese della presente fase al giudizio di merito .
12 Dà atto della sussistenza degli estremi per l'applicazione dell'art. 13 co.1 quater D.P.R. 115/2002 e per la conseguente declaratoria di condanna della reclamante al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 26.5.2025
Il Presidente estensore
Dr. Arturo D'Ingianna
13
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, settore lavoro, composto dai Sigg. ri Magistrati
1) Dr. Arturo D'Ingianna Presidente - relatore
2) Dott. Antonio Salvati Giudice
3) Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari Giudice
Letto il reclamo depositato il 18/04/2025 iscritto al n. 2150/25 del Ruolo Generale presentato da n persona del legale rappresentante pro tempore (difesa dall'Avv. Alessandro Cortese) Parte_1
- reclamante -
contro
(difesa dall'Avv. Giuseppe Parisi) Controparte_1
- reclamata-
Avverso l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. emessa in data 10.04.2025 dal Tribunale Lavoro di Reggio Calabria (G.L. dott.ssa Anna Bianco) nell'ambito del procedimento RG 5634-1/2024;
vista la disposta trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con assegnazione del termine fino al 12.5.2025;
esaminati il fascicolo del procedimento, gli atti e i documenti prodotti;
viste le note di trattazione scritta della parte reclamata;
pronuncia la seguente
ORDINANZA
1.Con ricorso d'urgenza ex art. 700 cpc la parte ricorrente, oggi reclamata, aveva chiesto: Accertare e dichiarare il suo diritto ad essere assunta alle dipendenze della dall'1.10.2024, con rapporto di Parte_1 lavoro a tempo indeterminato e con la qualifica e le mansioni precedentemente rivestite presso la CP_2 nel posto precedentemente occupato presso il G.O.M. di Reggio Calabria, nonché condannare la Parte_1 al pagamento delle differenze retributive anche a titolo di risarcimento del danno quantificato nella misura delle retribuzioni non percepite dall'1.10.2024 alla data di effettiva assunzione.
In via subordinata aveva richiesto la sua assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato fino alla data di effettiva cessazione dell'appalto.
1 A fondamento della domanda, la ricorrente aveva dedotto: di aver lavorato dal 18.10.2023 alle dipendenze della società “ quale Addetta Mensa con inquadramento nel livello 6 del ccnl Pubblici Esercizi, CP_2
Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo, presso i Presidi Ospedalieri “Riuniti” e “Morelli” di
Reggio Calabria, in forza di contratto part-time a tempo determinato, prorogato dapprima fino al 30.6.2024 e poi sino al 06.09.2024 e trasformato a tempo indeterminato con decorrenza 15 Luglio 2024 per effetto di novazione contrattuale del 12.7.2024; che, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato confermativa della sentenza del Tar Calabria nr. 142 del 14.2.2024, in data 5.9.2024 la Stazione Appaltante aveva comunicato alla che con Delibera n. 462 del 19 Luglio 2024 il servizio di ristorazione presso i Presidi CP_2
Ospedalieri “Riuniti” e “Morelli” del GOM “Bianchi Melacrino Morelli” veniva aggiudicato definitivamente alla con suo subentro nell'appalto dal 1.10.2024; che essendo Ella iscritta nel LUL della Parte_1 [...] da oltre sei mesi aveva diritto a transitare alle dipendenze della in applicazione dell'art. CP_2 Parte_1
226 del c.c.n.l. di settore;
che la non aveva inteso assumerla nell'ambito del passaggio d'appalto Parte_1
e le aveva proposto la sottoscrizione di un contratto a tempo determinato della durata di un mese.
2.Si costituiva in giudizio la contestando la domanda e rilevando: a) l'inammissibilità della Parte_1 domanda cautelare;
b) la mancanza del fumus boni iuris sia per l'insussistenza del diritto della ricorrente all'assunzione alle dipendenze della sia in conseguenza del rifiuto all'assunzione opposto dalla Parte_1 ricorrente alla proposta di assunzione formulata dalla società: c) l'insussistenza del periculum in mora, non essendo comprovata la complessiva situazione reddituale/patrimoniale della ricorrente e del suo nucleo familiare da cui poter inferire l'asserito necessario pregiudizio economico, grave ed irreparabile.
3.Con il provvedimento reclamato il primo Giudice ha accolto l'istanza cautelare così disponendo: “ordina alla in persona l.r.p.t., l'immediata assunzione della sig.ra , a decorrere dal Parte_1 Controparte_1
01.10.2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, senza periodo di prova, con il mantenimento dell'anzianità pregressa e delle condizioni retributive precedentemente godute con la nonché CP_2
l'immediata riammissione in servizio della stessa nel posto precedentemente occupato presso il G.O.M. di
Reggio Calabria, con le mansioni in precedenza svolte”.
Motivava al riguardo la decisione come di seguito si trascrive :
<
2. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità fondata sulla pretesa impossibilità
di ottenere, con provvedimento cautelare, l'anticipazione degli effetti di una sentenza costitutiva.
Le argomentazioni spese in tal senso dalla resistente non appaiono, invero, applicabili a fattispecie analoghe a quella in esame, ove il diritto fatto valere in via cautelare attiene alla costituzione di un rapporto di lavoro, pacificamente tutelabile anche con rimedi d'urgenza (si veda la giurisprudenza di Cassazione sulla compatibilità del rimedio ex art. 700 c.p.c. con il rito Fornero, o ancora Cass. Sez. L. sent. n. 19104 del 09.08.2013, e Sez. 6 ordinanza n. 25246 del 14.12.2010).
2 Ed invero, la giurisprudenza ha da tempo evidenziato come sia possibile anticipare -in via di tutela cautelare anticipatoria- gli effetti dipendenti dall'effetto costitutivo di una pronuncia di merito, in virtù del fatto che, relativamente alle sentenze costitutive, il bisogno di tutela cautelare riguarda non l'anticipazione del provvedimento costitutivo in sé per sé quanto, piuttosto, l'autorizzazione giudiziale a compiere atti di salvaguardia del diritto costituendo.
3. Ciò premesso, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare avanzata, è ben noto sia necessaria la concorrente sussistenza dei requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris.
Tanto si ricava proprio dalla disposizione normativa in base alla quale la tutela strumentale e provvisoria residuale può essere concessa se chi la aziona è titolare di un diritto e se quest'ultimo è minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile durante il tempo occorrente per farlo valere.
Del resto, la stessa funzione dei provvedimenti cautelari è connotata dalla necessità di assicurare, sia pur in via provvisoria e strumentale, che la futura pronuncia del giudice non resti pregiudicata dal tempo necessario ad attuarla: ne consegue che requisito indispensabile è l'esistenza di un diritto da far valere in via ordinaria unitamente al pregiudizio, connotato dall'imminenza e dalla irreparabilità.
La concorrenza dei due requisiti deve, dunque, essere rigorosamente allegata e provata da colui il quale domanda la tutela cautelare.
In tal caso, il giudice, in considerazione delle modalità in cui sono articolati il rito del lavoro, improntato alla celerità della decisione, e la fase cautelare, caratterizzata da una procedura nella quale i tempi di difesa sono spesso ridotti ed il contraddittorio limitato, dovrà valutare la compresenza di entrambi i requisiti
e, nel caso di insussistenza del fumus o del periculum, rigettare l'istanza cautelare, senza essere vincolato ad un ordine preciso di verifica degli stessi.
La verifica della insussistenza di uno dei due elementi indicati, infatti, esclude la necessità di esaminare anche l'altro elemento, restando assorbita ogni ulteriore valutazione.
3.1. Tanto premesso, sotto il profilo del fumus boni iuris, la ricorrente sostiene l'illegittimità del comportamento posto in essere dalla alla luce di quanto disposto dagli artt. 225, 226, 227, 228, Parte_1
230 e 231 del CCNL Aziende Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva, Commerciale e Turismo, applicabile al rapporto di lavoro in esame.
Nello specifico, l'articolo 226 del menzionato CCNL prevede che “La gestione subentrante assumerà tutto il personale addetto, in quanto regolarmente iscritto da almeno sei mesi al LUL (Libro Unico del Lavoro), riferito all'unità produttiva interessata, con facoltà di esclusione del personale che svolge funzioni di direzione esecutiva, di coordinamento e controllo dell'impianto nonché dei lavoratori di concetto e/o degli specializzati provetti con responsabilità di coordinamento tecnico funzionale nei confronti dei lavoratori.”
3 Dopodiché, l'articolo 229 -rubricato “– Cambi di gestione – condizioni”- dispone che: “(1) Le assunzioni saranno effettuate sempre che sussistano le specifiche condizioni previste dalle norme di legge vigenti ed i rapporti di lavoro così instaurati si intenderanno ex novo, senza l'effettuazione del periodo di prova per il personale di cui al primo comma dell'articolo 226, per il quale peraltro l'azienda uscente è esonerata dall'obbligo del preavviso di cui agli articoli 207 e 208 del presente Contratto. (2) Qualora tali condizioni non sussistessero, la Gestione subentrante ne darà tempestiva comunicazione agli interessati ed alle
Organizzazioni sindacali ai fini delle possibili regolarizzazioni delle posizioni entro il termine di trenta giorni.”
Le norme collettive in questione riconoscono, quindi, il diritto all'assunzione ex novo da parte della impresa subentrante nell'appalto in favore dei lavoratori che risultino regolarmente iscritti da almeno sei mesi al
LUL (Libro Unico del Lavoro).
Deve, dunque, ritenersi che il dipendente dell'azienda cessata vanti un vero e proprio diritto all'assunzione, da cui deriva l'obbligo in capo alla subentrante nell'appalto di assumere il personale in possesso dei requisiti indicati nella menzionata norma.
Ebbene, a tal fine, non può essere condivisa la tesi -sostenuta dalla società resistente- secondo cui il diritto all'assunzione della ricorrente verrebbe meno in virtù del capitolato d'oneri di gara predisposto dalla stazione appaltante (cfr. doc. 2 prod.ne resistente) il cui articolo 30 (clausola sociale), comma 3, dispone che: “Ai fini dell'applicazione della clausola sociale si considera il personale del fornitore uscente riportato nell'Allegato 7 della documentazione di gara”.
Sul punto, a dire della società subentrante, il fatto che l'odierna ricorrente non risulti inclusa nell'elenco di cui al menzionato allegato 7 sarebbe sufficiente a legittimarne l'esclusione dalle procedure di assunzione disciplinate dallo stesso capitolato di gara.
Al contrario, a parere del Giudicante, tale dato può -al più- rappresentare certamente indice di una mancata ovvero incompleta comunicazione tra tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nella procedura di cambio appalto.
Ed invero, il fatto che l'allegato de quo non contempli il nome della ricorrente si appalesa tanto più inconferente se si considera che nell'elenco in parola non è indicato il nome di alcun lavoratore bensì, soltanto, delle date di assunzione, dalle quali la resistente vorrebbe far presumere che la lavoratrice odierna ricorrente non vi fosse compresa atteso che la data più recente indicata nell'elenco è 19.11.2020, laddove la sarebbe stata assunta -inizialmente con contratto a tempo determinato- solamente in data CP_1
18.10.2023.
4 Tuttavia, se ciò può rilevare ai fini della eventuale esistenza di profili di responsabilità a vario titolo addebitabili ai contraenti dell'appalto, non può di contro certamente costituire una valida ragione per escludere il diritto della lavoratrice -in presenza dei presupposti richiesti dalla normativa contrattuale applicabile- al passaggio alle dipendenze della impresa subentrante nella gestione del servizio oggetto dell'appalto.
In secondo luogo, parimenti priva di pregio è la circostanza che la abbia proposto alla Parte_1
il 25 settembre 2024, l'assunzione per un mese - dal 1° al 31 ottobre 2024- come operaio part- CP_1 time. La proposta in parola non può rappresentare, invero, alcun tipo di adempimento all'onere di assunzione del personale in forza alla società uscente.
A tal fine, infatti, va rilevato che, come correttamente dedotto dalla ricorrente, il suo contratto -inizialmente
a tempo determinato- è stato convertito in rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 12 luglio
2024, pertanto, l'offerta de qua è stata presentata in violazione di quanto disposto dalla clausola sociale in ordine al mantenimento delle medesime condizioni lavorative vantate con la società uscente.
Peraltro, a prescindere dalle considerazioni svolte dalla resistente, resta il fatto che al momento del subentro della nell'appalto per cui è causa, la ricorrente possedeva tutti i requisiti di cui alla Parte_1 normativa di settore che -occorre ribadirlo- si limita a richiedere che il lavoratore sia regolarmente iscritto da almeno sei mesi al LUL.
D'altra parte, una diversa -e più restrittiva- interpretazione della disposizione in parola si porrebbe in aperto contrasto con la ratio di tutela dell'occupazione ad essa sottesa.
Nel medesimo senso neppure appare dirimente, ai fini dell'applicazione della clausola sociale, il fatto che la ricorrente abbia cessato definitivamente il proprio rapporto di lavoro con la società “uscente” in data
14.10.2024, ossia successivamente al subentro della nell'appalto. Pt_1
Invero, detta circostanza -a differenza di quanto vorrebbe sostenere la resistente- non consente in alcun modo di escludere che il rapporto di lavoro della fosse connesso all'appalto presso il G.O.M. di CP_1
Reggio Calabria.
Ne discende che, per tutto quanto esposto ed allo stato dell'attuale cognizione cautelare, va ritenuto sussistente il fumus boni iuris.
3.2. Quanto al requisito del periculum in mora, come dimostrano i documenti allegati al fascicolo di parte, la è allo stato disoccupata, vive da sola con i figli minori a seguito della separazione dall'ex CP_1 marito che, come emerge dalle denunce e dalla diffida in atti, omette di versarle -per lo meno con continuità- il contributo per il mantenimento dei figli.
5 Pertanto, appare evidente che, nelle more della definizione del giudizio di merito, la ricorrente subirebbe un pregiudizio irreparabile e imminente a causa della precaria situazione economico-finanziaria in cui versa, in quanto ciò la priverebbe dei mezzi primari per il sostentamento suo e dei suoi figli minori con compromissione di situazioni soggettive non patrimoniali costituzionalmente tutelate.
Nel caso di specie, è evidente che trattasi di proventi necessari ad assicurare all'istante il bene della
«esistenza libera e dignitosa» presidiato dall'art. 36 Cost., potendo derivare dal suo ritardato soddisfacimento un pregiudizio non riparabile.
Sulla base di quanto sinora esposto, sussistendo entrambi i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, in accoglimento della domanda cautelare, va ordinato alla in persona del l.r.p.t., di Parte_1 assumere la ricorrente, a decorrere dall'1.10.2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, senza periodo di prova e con mantenimento dell'anzianità pregressa ai fini della maturazione degli scatti di anzianità nonché con applicazione delle condizioni retributive precedentemente godute con la CP_2 con immediata riammissione in servizio nel posto precedentemente occupato presso il G.O.M. di Reggio
Calabria, con le mansioni in precedenza dalla stessa svolte.
Si demanda al merito la definizione delle spese di lite.>
****
4.Parte reclamante avverso il predetto provvedimento ha promosso la presente impugnazione ed ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza dichiarando inammissibile la domanda cautelare proposta o, comunque, rigettandola in quanto infondata in fatto ed in diritto .
Ribadiva che :
le sentenze costitutive non erano suscettibili di tutela urgente, perché si eserciterebbe una funzione strutturalmente anticipatoria che produrrebbe subito quella stessa costituzione del rapporto giuridico che dovrebbe essere presumibilmente introdotta con la sentenza costitutiva;
sussisteva infondatezza nel merito della domanda;
la proposta di assunzione a tempo determinato formalizzata si configurava quale piena e compiuta applicazione della clausola di salvaguardia sociale e di reimpiego della lavoratrice ai sensi e per gli effetti delle previsioni del bando di gara e degli artt. 226, 228, 229 e 230 del c.c.n.l. di settore atteso che nessuna delle norme del capitolato e pattizie prevedevano che l'assunzione ex novo da parte del nuovo gestore dovesse avvenire con contratto a tempo indeterminato;
6 la clausola sociale non introduceva un incondizionato ed assoluto diritto dei lavoratori al passaggio all'impresa subentrante in caso di cambio di appalto, ma è volta a garantire che l'appaltatore uscente non possa licenziare ad libitum i propri lavoratori addetti al medesimo appalto;
l'interesse tutelato non era quello al passaggio (come nell'ipotesi del trasferimento di azienda), ma alla continuità del rapporto a seguito del cambio di appalto;
il mantenimento dei livelli occupazionali (ovvero del numero degli occupati sull'appalto) era assicurato tanto dai contratti a tempo determinato quanto da quelli a tempo indeterminato;
gli articoli del c.c.n.l. Commercio citati non disponevano in alcun modo che, nei passaggi d'appalto/gestione, le assunzioni del personale alle dipendenze dell'impresa subentrante avvenisse con contratto a tempo indeterminato, ma erano finalizzate a salvaguardare il mantenimento delle condizioni e dei livelli retributivi dei lavoratori;
la proposta di assunzione formalizzata dalla rifiutata dalla reclamata , era identica per garanzie e Parte_1 condizioni retributive e contrattuali a quella che la legava in precedenza alla CP_2
il capitolato d'oneri di gara predisposto dalla stazione appaltante al comma 3 del sopra citato art. 30
(clausola sociale) prevedeva espressamente “Ai fini dell'applicazione della clausola sociale si considera il personale del fornitore uscente riportato nell'Allegato 7 della documentazione di gara”;
la sig.ra non risultava inclusa tra il personale addetto all'appalto avente diritto al passaggio CP_1
d'appalto;
la data più recente indicata nell'elenco è 19.11.2020, mentre la – per sua stessa ammissione - è CP_1 stata assunta a tempo determinato il 18.10.2023 direttamente dalla e non anche dal gestore CP_2 uscente della gara, dapprima illegittimamente aggiudicata alla e poi, correttamente alla CP_2 Pt_1
[...]
sulla base delle previsioni del bando la aveva dunque quale suo unico onere quello di assorbire Parte_1 prioritariamente il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, risultante dal citato allegato 7;
inoltre la reclamata , al paragrafo 8 dell'atto introduttivo della fase cautelare, aveva allegato che in data
08.10.2024, la suo datore di lavoro, le aveva comunicato il trasferimento a Capo d'Orlando CP_2
(Messina), circostanza a seguito della quale la reclamata in data 14.10.2024 aveva rassegnato le proprie dimissioni;
alla data del subentro nell'appalto ( 01.10.2024 ), pertanto, ed anche nella due settimane successive il rapporto di lavoro tra la e la era ancora in essere per cui , in mancanza della formale CP_2 CP_1
7 cessazione del rapporto di lavoro con la la non avrebbe giammai potuto assumere la CP_2 Pt_1 con decorrenza 01.10.2024; CP_1
Le circostanze elencate dimostravano in maniera inequivoca che la era una dipendente assunta CP_1 dalla indipendentemente dalla gestione appalto del GOM di Reggio Calabria e che, quindi, la CP_2 ricorrente non rientrava nel bacino dei lavoratori cui applicare la clausola sociale in forza delle previsioni del bando di gara di cui si discute: - la RECLAMATA era stata assunta direttamente dalla dopo CP_2
l'aggiudicazione dell'appalto (poi rivelatasi illegittima); - il contratto a tempo determinato in forza del quale la reclamata è stata assunta alle dipendenze della è stato prorogato, una prima volta, fino al 30 CP_2 giugno 2024 e successivamente sino al 6 settembre 2024.
Infine non sussisteva il periculum poiché la documentazione prodotta in atti non comprovava la complessiva, reale situazione reddituale/patrimoniale della ricorrente e del suo nucleo familiare, da cui poter inferire l'asserito necessario pregiudizio economico, grave ed irreparabile.
5.Parte reclamata si è costituita e ha contrastato il gravame. Chiedendone il rigetto.
****
6.Tutto ciò premesso, il Collegio, ritiene il reclamo non meritevole di accoglimento.
7..In ordine al primo motivo di impugnazione ossia l'inammissibilità della tutela cautelare adottata dal giudice di prime cure , esso è privo di fondamento.
Sono ben condivisibili le considerazioni del primo Giudice .
In primo luogo l'ordinanza impugnata non emette una pronuncia costitutiva ma un ordine cautelare di assunzione e di riammissione nella prestazione del lavoro , in tal modo approntando una tutela volta ad assicurare sul piano fattuale l'utilità cautelare discendente dall'accertamento di un diritto, pur in un ambito di cognizione cautelare e quindi provvisoria , al contratto di lavoro con la reclamante .
L'ordine interviene al fine di assicurare medio tempore gli effetti che scaturirebbero dall'accoglimento della domanda nel merito e al fine di salvaguardare sia gli interessi professionali, sia la dignità della persona e sia la garanzia economica del lavoratore che verrebbero pregiudicati dall'attesa di un giudizio di merito di non prevedibile breve durata .
Il provvedimento assunto ai sensi dell'art. 700 cpc, emesso nell'urgenza del pericolo di danno in atto o incombente , consiste in una misura dal contenuto atipico ed elastico, nel senso che è in grado di adattarsi alle fattispecie più disparate, ed è compito del giudicante individuare le modalità di conformazione del rapporto di lavoro senza che a ciò sia di ostacolo il fatto che la misura concreta presupponga eventualmente un'azione costitutiva .
8 Il diritto al lavoro, oggetto di riconoscimento costituzionale , presenta implicazioni, sia di tutela della personalità del lavoratore sia del diritto al sostentamento per sé e la propria famiglia .
La funzione cautelare nel nostro ordinamento del resto, ha ricevuto ampia considerazione nella giurisprudenza costituzionale .
Si afferma infatti riconosciuto che la tutela cautelare è strumentale all'effettività della tutela giurisdizionale e, pur potendo venire variamente configurata e modulata, essa è necessaria e deve essere effettiva (sentenze n. 236 del
2010, n. 403 del 2007; n. 165 del 2000, n. 437 e n. 318 del 1995, n. 190 del 1985; ordinanza n. 225 del
2017), costituendo espressione paradigmatica del principio per il quale «la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione» (sentenza n. 253 del 1994). Essa, infatti, in quanto preordinata ad assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale, e in particolare a non lasciare vanificato
l'accertamento del diritto, costituisce uno strumento fondamentale e inerente a qualsiasi sistema processuale, anche indipendentemente da una previsione espressa (sentenza n. 403 del 2007).
(…)10.– Vi è, altresì, che nel processo del lavoro la tutela cautelare riveste un'importanza peculiare in quanto il ritardo della risposta di giustizia comporta un pregiudizio particolarmente grave, atteso che le controversie regolate dagli artt. 409 cod. proc. civ. e seguenti hanno spesso ad oggetto situazioni sostanziali di rilievo costituzionale in quanto attinenti alla dignità del lavoro.
La cruciale importanza della tutela d'urgenza nell'ambito delle controversie di lavoro ha avuto da tempo riconoscimento nella giurisprudenza di questa Corte con l'affermazione – fatta con riferimento ai diritti dei lavoratori del settore pubblico, assoggettati, all'epoca, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in un processo che non prevedeva ancora una tutela cautelare diversa dalla sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato – del principio per il quale dall'art. 700 cod. proc. civ. è lecito enucleare la direttiva secondo cui, quante volte il diritto assistito da fumus boni iuris è minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile provocato dalla cadenza dei tempi necessari per farlo valere in via ordinaria, spetta al giudice il potere di emanare i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito (sentenza n. 190 del 1985).> così
Corte Costituzionale, sent. n. 212/20 .
E' compito, dunque, del giudice del cautelare adattare la pronuncia al fine di assicurare gli interessi in gioco anticipando .
Il dispositivo adottato dal primo Giudice appare giuridicamente corretto e condivisibile nel contenuto.
8. CP_3 Parte_2
9 uanto all'insussistenza del fumus per infondatezza nel merito , la società contesta in primis l'ordinanza impugnata per non aver ritenuto sufficiente, a rispettare la clausola sociale presente nel contratto collettivo, la proposta di assunzione della reclamata con contratto a termine per un mese .
Orbene osserva il Collegio come benchè l'art. 226 del contratto collettivo ( v all. 16 pag 160 ) utilizzi espressione senza specificare la tipologia del contratto da adottare e riportando < La gestione subentrante assumerà tutto il personale addetto(…)> soccorre il canone interpretativo sia della buona fede e sia dello scopo perseguito dal contratto che, nel caso di specie, è il mantenimento ,anche dopo il passaggio di titolarità dell'appalto , della occupazione dei lavoratori impiegati nel servizio concesso in appalto.
Anche il capitolato d'oneri all'art.30 prevede <
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma
restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e
con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario
del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già
operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente …>
E' allora evidente come la proposta di un contratto a termine per un mese si ponga , in assenza delle benchè minima ragione giustificatrice, in contrasto palese con lo scopo di assicurare stabilità occupazionale al lavoratore e renda del tutto ingiustificata l'apposizione del termine proposto.
Tanto più ingiustificato è il trattamento riservato alla reclamata ove si rilevi come su 24 dipendenti interessati dal passaggio di appalto , ventidue dipendenti siano stati assunti a tempo indeterminato e solo due ( tra cui la reclamata ) destinatari di proposta di lavoro a tempo determinato e a scadenza brevissima .
Né ostacolo a tale risultato interpretativo può discendere dalla invocata sentenza della Corte Costituzionale
n. 68 del 2011 .La detta sentenza esamina, anzitutto, la disciplina dei rapporti di lavoro con la Pubblica
Amministrazione e con le società a partecipazione pubblica per le quali l'ordinamento prescrive precisi oneri ai fini dell'assunzione dovendosi rispettare il principio di concorsualità / selettività dell'assunzione e il principio di buon andamento della pubblica amministrazione. In secondo luogo pur nella parte in cui la Corte osserva che una previsione della clausola sociale di assunzione a tempo indeterminato possa generare < il maggior onere derivante dall'obbligo posto all'affidatario di assumere «a tempo indeterminato» il personale già utilizzato si riflette – anche nel caso di imprese o società affidatarie dell'appalto interamente private – sui principi di legalità e di buon andamento della pubblica amministrazione affidante in termini di non conformità alle disposizioni sulla «clausola sociale», di minore apertura dei servizi alla concorrenza e di maggiori costi, considerato che l'obbligo eccede i limiti temporali dell'affidamento del servizio.> ,
10 ammette però la legittimità di una previsione del contratto di lavoro fino alla scadenza dell'affidamento del servizio , situazione che nel caso qui in esame non è stata dedotta né provata dalla società . Parte_1
Dalla normativa contrattuale discende un diritto a conservare il trattamento giuridico già in essere con la precedente gestione , sicchè appare del tutto connaturale il rifiuto operato dalla reclamata a che fosse deteriore rispetto a quello precedente .
La società evidenzia altresì che il capitolato d'oneri di gara predisposto dalla stazione appaltante al comma
3 del sopra citato art. 30 (clausola sociale) prevedeva espressamente “Ai fini dell'applicazione della clausola sociale si considera il personale del fornitore uscente riportato nell'Allegato 7 della documentazione di gara”, e la sig.ra non risultava inclusa tra il personale addetto all'appalto avente diritto al CP_1 passaggio d'appalto.
Ad avviso del Collegio anche su detto punto sono condivisibili le considerazioni espresse dal primo Giudice .
Invero le condizioni di partecipazione all'appalto dettate dal capitolato predisposto dalla stazione appaltante non possono ritenersi prevalenti rispetto alla disciplina contrattuale collettiva ove quest'ultima sancisca un diritto all'assunzione presso il nuovo gestore e impegni quindi il datore al riconoscimento .
Il capitolato può integrare e specificare ma non certo privare il lavoratore di un diritto riconosciuto dalla contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro .
Le limitazioni del capitolato si situano su un piano di rilevanza interna ai rapporti tra appaltante e appaltatore che, bel caso di specie ,sarebbe peggiorativo rispetto alla perentoria previsione del ccnl all'art. 226: “La gestione subentrante assumerà tutto il personale addetto, in quanto regolarmente iscritto da almeno sei mesi al LUL (Libro Unico del Lavoro),riferito all'unità produttiva interessata...”.
In ordine poi al fatto che < E' pacifico quindi che alla data del subentro nell'appalto da parte della società resistente, 01.10.2024 (così come indicato sempre in ricorso al paragrafo 4), ed anche nella due settimane successive il rapporto di lavoro tra la e la era ancora in essere. Ne consegue che, in CP_2 CP_1 mancanza della formale cessazione del rapporto di lavoro con la la non avrebbe CP_2 Pt_1 giammai potuto assumere la con decorrenza 01.10.2024.> va osservato che il diritto della CP_1 reclamata è sorto con il subentro nell'appalto ( avvenuto in data 1.10. 2024 ) per cui in assenza di rinuncia
( formale o tacita ) al rapporto di lavoro da parte della reclamata il diritto non può ritenersi estinto e il datore di lavoro subentrante doveva porre in essere le condizioni e gli adempimenti necessaria ad avviare ex novo il rapporto di lavoro con la reclamata si è attivata ma con un proposta di sottoscrivere un contratto a tempo determinato di CP_4 brevissima durata , inaccettabile però dalla lavoratrice .Tale fatto , peraltro, testimonia che la Parte_1 abbia riconosciuto verso alla reclamata una priorità di assunzione , soltanto che le condizioni di contratto
11 non erano legittime per via dell'apposizione di un termine del tutto privo di aderenza alla ratio della clausola sociale contrattuale .
Tanto premesso , acclarata l'anzianità di servizio sufficiente nel LUL, le censure relative all'insussistenza del fumus sono dunque tutte da disattendersi .
9.PERICULUM
La sussistenza del periculum è riscontrata.
E' in contesa l'esistenza del rapporto di lavoro e della sua effettiva esecuzione
Nella situazione in cui si trova parte reclamata è priva di occupazione e con prole .
Orbene il mantenimento della ingiusta estromissione del lavoratore dal rapporto di lavoro è sufficiente allegazione della lesione non solo di interessi meramente patrimoniali dello stesso ma, soprattutto, di primari diritti della personalità del lavoratore atteso che questi con l'attività lavorativa non solo procaccia i mezzi economici per il sostentamento personale e della propria famiglia , ma realizza un diritto costituzionalmente riconosciuto ( art 1 Cost) e protetto ( art 35 Cost ) e la sua piena personalità ( art 2 Cost ) .
In disparte quindi che la reclamata produca dichiarazione dei redditi, resta il fatto che privare ingiustificatamente la lavoratrice dello svolgimento effettivo del rapporto di lavoro costituisce di per sé violazione foriera di grave e irreversibile danno , per cui sussiste il periculum in mora.
10.Spese del giudizio .
Le spese del giudizio della presente fase rimesse al giudizio di merito.
Infine, occorre dare atto della sussistenza degli estremi per l'applicazione dell'art. 13 co.1 quater D.P.R.
115/2002 e per la conseguente declaratoria di condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul superiore reclamo, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, cosi provvede: “
“ Rigetta il reclamo .
Demanda le spese della presente fase al giudizio di merito .
12 Dà atto della sussistenza degli estremi per l'applicazione dell'art. 13 co.1 quater D.P.R. 115/2002 e per la conseguente declaratoria di condanna della reclamante al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 26.5.2025
Il Presidente estensore
Dr. Arturo D'Ingianna
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