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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/11/2025, n. 6547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6547 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Sezione persona, famiglia, minori e protezione internazionale
R.G. 654/2025
La Corte D'Appello di Roma in persona dei magistrati:
Anna Maria Pagliari Presidente
Anna Chiara Giammusso Consigliere
Cecilia Cavaceppi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra (C.F. ), nato a Prosek Mirdite in [...] 12 luglio Parte_1 C.F._1
1979, elettivamente domiciliato in Roma via Carlo Anfosso 31, presso lo studio dell'Avv. Marco Casalini che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di appello APPELLANTE E
–in persona del ministro pro tempore, - Controparte_1 CP_2
– in persona del questore pro tempore- elettivamente domiciliati ex lege in
[...]
Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATI
e con l'intervento della Procura Generale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE L'odierno appellante espone: di avere proposto in data 25.05.2022 ricorso ex art.702 bis c.p.c. al Tribunale di Civitavecchia per l'impugnazione del provvedimento con cui il Questore di Roma aveva disposto l'archiviazione sia dell'istanza di rinnovo della carta di soggiorno n. I0181997A che dell'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti per il suo rilascio. L'Avvocatura dello Stato costituitasi per il eccepiva Controparte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, eccezione che veniva accolta dal Tribunale che nel dichiarare la propria incompetenza assegnava alle parti termine di legge per la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Roma – sezione specializzata in materia di immigrazione. Espone, altresì, l'appellante che riassunto il giudizio in data 13.2.2023, con successivo decreto dell'8.5.2023 veniva dal Tribunale adito fissata la prima udienza di comparizione al 5.2.2024 e che il decreto unitamente al ricorso veniva notificato alle parti resistenti il 16.5.2023. Espone, altresì, che all'udienza del 5.02.2024 il Tribunale di Roma ritenendo necessario acquisire la prova della notificazione del ricorso e del pedissequo decreto alle controparti non costituitesi, rinviava per tale incombente all'udienza del 17.06.2024 assegnando contestualmente un termine per depositare detta prova;
che anche alla successiva udienza del 17.06.2024 il Tribunale rinviava all'udienza del 02.12.2024 assegnando a parte ricorrente termine per l'espletamento del predetto incombente, che veniva effettuato il successivo 29.11.2024 unitamente al deposito delle note di trattazione scritta. Evidenzia, infine, che all'udienza del 02.12.2024, il Giudice dichiarava l'estinzione della controversia rilevando che “parte ricorrente non ha ottemperato all'invito a depositare la prova della notifica del ricorso in riassunzione e che manca pertanto la prova della notifica alla parte resistente, non costituita”. Con il presente giudizio di appello il deduce, come da atto di citazione, Pt_1
l'erroneità della decisione di estinzione del giudizio di primo grado per non avere il Giudice di prime cure tenuto conto del fatto che l'odierno appellante avesse depositato, all'atto dell'iscrizione a ruolo del giudizio in riassunzione, la prova dell'avvenuta notifica a mezzo pec del ricorso unitamente al decreto di fissazione della prima udienza, avvenuta in data 16.05.2023… e per avere il giudice di prime cure erroneamente applicato l'art. 182 c.p.c. laddove ha ritenuto che mancasse la prova dell'avvenuta notificazione assegnando un termine per il deposito della prova della stessa.
Con decreto presidenziale del 22.05.2025 questa Corte disponeva la trattazione cartolare dell'udienza del 26.6.2025 all'esito della quale venivano assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. rinviandosi all'udienza del 16.10.2025, pure trattata in modalità cartolare, per la rimessione della causa in decisione. La Procura generale interveniva in data 12 giugno 2025 esprimendo parere contrario all'accoglimento dell'impugnazione. Occorre rilevare, preliminarmente, la tempestiva proposizione del presente giudizio di appello. Invero alla data della notificazione dell'atto di citazione in appello, il 27
pag. 2/4 gennaio 2025, non trovando più applicazione per intervenuta abrogazione ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, l'art. 702 quater c.p.c. che stabiliva che l'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702 ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, il termine per impugnare secondo la regola generale declinata all'art. 327 c.p.c. è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza o comunque del provvedimento definitorio del giudizio. Detto termine c.d. lungo trova applicazione dal momento che, nella fattispecie, non è stata notificata, ma semplicemente comunicata, l'ordinanza conclusiva del giudizio di primo grado. Tanto premesso in rito, si osserva nel merito che l'appello è infondato e pertanto la domanda proposta va rigettata.
Dall'esame degli atti tutti del fascicolo di primo grado emerge che con ordinanza dell'11.2.2024 resa all'esito dell'udienza del 5 febbraio 2024, il Tribunale assegnava al ricorrente in riassunzione termine sino al successivo 29 febbraio 2024 per depositare sia la prova dell'avvenuta comunicazione al ricorrente medesimo dell'ordinanza di incompetenza del Tribunale di Civitavecchia sia la prova della notifica del ricorso in riassunzione alla parte resistente. Il Tribunale rinviava, quindi, al successivo giugno.
Il difensore depositava delle copie di ricevute di accettazione e di consegna all'Avvocatura dello Stato riportanti la data del 16 maggio 2023 ma in formato pdf tanto che il Tribunale all'esito dell'udienza del 17 giugno 2024 onerava parte ricorrente a depositare entro il 30 settembre 2024 sia la prova dell'avvenuta notifica del ricorso in riassunzione e del pedissequo decreto nel formato previsto dalle specifiche tecniche (.eml) sia il deposito della regolarizzazione della procura alle liti essendo quella in atti mancante della data e del luogo del rilascio;
rinviava quindi alla successiva udienza del 2.12.2024 all'esito della quale dichiarava l'estinzione del giudizio. Deve ritenersi che detta declaratoria sia stata correttamente pronunciata. Occorre infatti osservare, differentemente da quanto rappresentato da parte appellante, che all'esito dell'udienza del 17 giugno 2024 il Tribunale al fine di regolarizzare la procura alle liti in atti, assegnava alla parte ricorrente il termine del 30.09.2024, termine da considerarsi perentorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 182 comma 2 c.p.c. che stabilisce infatti che…Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza,
pag. 3/4 per il rilascio delle necessarie autorizzazioni ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione. Orbene anziché procedere alla regolarizzazione della procura alle liti nel termine assegnato dal Tribunale (30.09.2024) e definito perentorio dalla legge, il difensore soltanto in data 29.11.2024, ed in occasione del deposito delle note sostitutive di udienza, si limitava a rendere una prima dichiarazione secondo cui il mandato alle liti sarebbe stato rilasciato presso il suo studio il 19.2.2023; con successivo deposito in pari data dichiarava, invece, che il mandato alle liti sarebbe stato rilasciato il 19.5.2022. Quanto poi alla prova della notifica del ricorso in riassunzione secondo le specifiche tecniche del formato .eml il ricorrente, odierno appellante, depositava invece nel suddetto formato, le notifiche effettuate in data 5.09.2022 relative al diverso ed anteriore ricorso proposto innanzi al Tribunale di Civitavecchia anziché quelle afferenti al successivo ricorso in riassunzione. E' evidente, pertanto, come non sia mai stato assolto né l'onere della regolarizzazione della procura alle liti nel termine perentorio assegnato né tantomeno l'onere della prova della notifica del ricorso in riassunzione secondo la specifica tecnica del formato .eml come richiesto con ordinanza dal Giudice di prime cure il 17 giugno
2024. Di conseguenza appare destituita di ogni fondamento la doglianza contenuta nel primo motivo di appello, ciò che preclude l'esame nel merito della richiesta di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno. L'appello va dunque rigettato;
nulla sulle spese di questo grado stante la contumacia delle Amministrazioni convenute.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti del avverso l'ordinanza del Pt_1 Controparte_1
Tribunale di Roma n. cron. 46456/2024 del 2.12.2024 così provvede: rigetta l'appello. Nulla per le spese. Così deciso nella camera di consiglio del 5/11/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Cecilia Cavaceppi Anna Maria Pagliari
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Sezione persona, famiglia, minori e protezione internazionale
R.G. 654/2025
La Corte D'Appello di Roma in persona dei magistrati:
Anna Maria Pagliari Presidente
Anna Chiara Giammusso Consigliere
Cecilia Cavaceppi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra (C.F. ), nato a Prosek Mirdite in [...] 12 luglio Parte_1 C.F._1
1979, elettivamente domiciliato in Roma via Carlo Anfosso 31, presso lo studio dell'Avv. Marco Casalini che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di appello APPELLANTE E
–in persona del ministro pro tempore, - Controparte_1 CP_2
– in persona del questore pro tempore- elettivamente domiciliati ex lege in
[...]
Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATI
e con l'intervento della Procura Generale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE L'odierno appellante espone: di avere proposto in data 25.05.2022 ricorso ex art.702 bis c.p.c. al Tribunale di Civitavecchia per l'impugnazione del provvedimento con cui il Questore di Roma aveva disposto l'archiviazione sia dell'istanza di rinnovo della carta di soggiorno n. I0181997A che dell'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti per il suo rilascio. L'Avvocatura dello Stato costituitasi per il eccepiva Controparte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, eccezione che veniva accolta dal Tribunale che nel dichiarare la propria incompetenza assegnava alle parti termine di legge per la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Roma – sezione specializzata in materia di immigrazione. Espone, altresì, l'appellante che riassunto il giudizio in data 13.2.2023, con successivo decreto dell'8.5.2023 veniva dal Tribunale adito fissata la prima udienza di comparizione al 5.2.2024 e che il decreto unitamente al ricorso veniva notificato alle parti resistenti il 16.5.2023. Espone, altresì, che all'udienza del 5.02.2024 il Tribunale di Roma ritenendo necessario acquisire la prova della notificazione del ricorso e del pedissequo decreto alle controparti non costituitesi, rinviava per tale incombente all'udienza del 17.06.2024 assegnando contestualmente un termine per depositare detta prova;
che anche alla successiva udienza del 17.06.2024 il Tribunale rinviava all'udienza del 02.12.2024 assegnando a parte ricorrente termine per l'espletamento del predetto incombente, che veniva effettuato il successivo 29.11.2024 unitamente al deposito delle note di trattazione scritta. Evidenzia, infine, che all'udienza del 02.12.2024, il Giudice dichiarava l'estinzione della controversia rilevando che “parte ricorrente non ha ottemperato all'invito a depositare la prova della notifica del ricorso in riassunzione e che manca pertanto la prova della notifica alla parte resistente, non costituita”. Con il presente giudizio di appello il deduce, come da atto di citazione, Pt_1
l'erroneità della decisione di estinzione del giudizio di primo grado per non avere il Giudice di prime cure tenuto conto del fatto che l'odierno appellante avesse depositato, all'atto dell'iscrizione a ruolo del giudizio in riassunzione, la prova dell'avvenuta notifica a mezzo pec del ricorso unitamente al decreto di fissazione della prima udienza, avvenuta in data 16.05.2023… e per avere il giudice di prime cure erroneamente applicato l'art. 182 c.p.c. laddove ha ritenuto che mancasse la prova dell'avvenuta notificazione assegnando un termine per il deposito della prova della stessa.
Con decreto presidenziale del 22.05.2025 questa Corte disponeva la trattazione cartolare dell'udienza del 26.6.2025 all'esito della quale venivano assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. rinviandosi all'udienza del 16.10.2025, pure trattata in modalità cartolare, per la rimessione della causa in decisione. La Procura generale interveniva in data 12 giugno 2025 esprimendo parere contrario all'accoglimento dell'impugnazione. Occorre rilevare, preliminarmente, la tempestiva proposizione del presente giudizio di appello. Invero alla data della notificazione dell'atto di citazione in appello, il 27
pag. 2/4 gennaio 2025, non trovando più applicazione per intervenuta abrogazione ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, l'art. 702 quater c.p.c. che stabiliva che l'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702 ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, il termine per impugnare secondo la regola generale declinata all'art. 327 c.p.c. è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza o comunque del provvedimento definitorio del giudizio. Detto termine c.d. lungo trova applicazione dal momento che, nella fattispecie, non è stata notificata, ma semplicemente comunicata, l'ordinanza conclusiva del giudizio di primo grado. Tanto premesso in rito, si osserva nel merito che l'appello è infondato e pertanto la domanda proposta va rigettata.
Dall'esame degli atti tutti del fascicolo di primo grado emerge che con ordinanza dell'11.2.2024 resa all'esito dell'udienza del 5 febbraio 2024, il Tribunale assegnava al ricorrente in riassunzione termine sino al successivo 29 febbraio 2024 per depositare sia la prova dell'avvenuta comunicazione al ricorrente medesimo dell'ordinanza di incompetenza del Tribunale di Civitavecchia sia la prova della notifica del ricorso in riassunzione alla parte resistente. Il Tribunale rinviava, quindi, al successivo giugno.
Il difensore depositava delle copie di ricevute di accettazione e di consegna all'Avvocatura dello Stato riportanti la data del 16 maggio 2023 ma in formato pdf tanto che il Tribunale all'esito dell'udienza del 17 giugno 2024 onerava parte ricorrente a depositare entro il 30 settembre 2024 sia la prova dell'avvenuta notifica del ricorso in riassunzione e del pedissequo decreto nel formato previsto dalle specifiche tecniche (.eml) sia il deposito della regolarizzazione della procura alle liti essendo quella in atti mancante della data e del luogo del rilascio;
rinviava quindi alla successiva udienza del 2.12.2024 all'esito della quale dichiarava l'estinzione del giudizio. Deve ritenersi che detta declaratoria sia stata correttamente pronunciata. Occorre infatti osservare, differentemente da quanto rappresentato da parte appellante, che all'esito dell'udienza del 17 giugno 2024 il Tribunale al fine di regolarizzare la procura alle liti in atti, assegnava alla parte ricorrente il termine del 30.09.2024, termine da considerarsi perentorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 182 comma 2 c.p.c. che stabilisce infatti che…Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza,
pag. 3/4 per il rilascio delle necessarie autorizzazioni ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione. Orbene anziché procedere alla regolarizzazione della procura alle liti nel termine assegnato dal Tribunale (30.09.2024) e definito perentorio dalla legge, il difensore soltanto in data 29.11.2024, ed in occasione del deposito delle note sostitutive di udienza, si limitava a rendere una prima dichiarazione secondo cui il mandato alle liti sarebbe stato rilasciato presso il suo studio il 19.2.2023; con successivo deposito in pari data dichiarava, invece, che il mandato alle liti sarebbe stato rilasciato il 19.5.2022. Quanto poi alla prova della notifica del ricorso in riassunzione secondo le specifiche tecniche del formato .eml il ricorrente, odierno appellante, depositava invece nel suddetto formato, le notifiche effettuate in data 5.09.2022 relative al diverso ed anteriore ricorso proposto innanzi al Tribunale di Civitavecchia anziché quelle afferenti al successivo ricorso in riassunzione. E' evidente, pertanto, come non sia mai stato assolto né l'onere della regolarizzazione della procura alle liti nel termine perentorio assegnato né tantomeno l'onere della prova della notifica del ricorso in riassunzione secondo la specifica tecnica del formato .eml come richiesto con ordinanza dal Giudice di prime cure il 17 giugno
2024. Di conseguenza appare destituita di ogni fondamento la doglianza contenuta nel primo motivo di appello, ciò che preclude l'esame nel merito della richiesta di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno. L'appello va dunque rigettato;
nulla sulle spese di questo grado stante la contumacia delle Amministrazioni convenute.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti del avverso l'ordinanza del Pt_1 Controparte_1
Tribunale di Roma n. cron. 46456/2024 del 2.12.2024 così provvede: rigetta l'appello. Nulla per le spese. Così deciso nella camera di consiglio del 5/11/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Cecilia Cavaceppi Anna Maria Pagliari
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