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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/03/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati:
dott. Sofia Rotunno Presidente
dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere
dott. Carlotta Calvosa Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio in data 26.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 31 del ruolo degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
, _1
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Giuliani, giusta delega allegata al ricorso in appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Siena, via della Sapienza, 72;
Appellante
1 e
, CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Somma, per procura allegata in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Gragnano, via Roma, 85;
Appellata
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1454/2023 del Tribunale di
Civitavecchia, depositata il 13.12.2023.
Premesso che:
e hanno contratto matrimonio l'11.5.2006 _1 CP_1
ed hanno avuto due figli, nato il [...] e , nata il Per_1 Per_2
14.6.2011;
con ricorso depositato il 20.2.2020, ha adito il Tribunale di CP_1
Civitavecchia, per sentir pronunciare la separazione tra i coniugi con addebito al marito, con affidamento esclusivo dei figli e loro collocamento prevalente presso di sé, nella casa familiare e con previsione di un assegno per il relativo mantenimento del complessivo importo mensile di € 800,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
costituitosi in giudizio, non si è opposto alla separazione, _1
ma ha chiesto che fosse disposto l'affidamento condiviso dei figli, collocati
2 presso la madre, assegnataria della casa familiare, con regolamentazione del proprio diritto di visita e previsione di un assegno per il loro mantenimento, a proprio carico, del complessivo importo mensile di € 400,00, oltre al 50% delle relative spese straordinarie;
all'esito dell'udienza presidenziale del 30.6.2020, rilevato che il Tribunale per i minorenni aveva sospeso dalla responsabilità genitoriale _1
e che su sua richiesta, era stato collocato in casa famiglia, i figli delle Per_1
parti sono stati affidati ai Servizi Sociali;
è stata collocata presso la Per_2
madre, cui è stata assegnata la casa familiare;
è stata disposta la presa in carico dei minori da parte del è stato posto a carico del resistente un Pt_2
assegno per il mantenimento di dell'importo mensile di € 350,00, Per_2
oltre al 50% delle spese straordinarie;
all'udienza del 5.11.2020, preso atto del fatto che era tornato a vivere Per_1
con la madre, il G.I. ha posto a carico di un assegno per il _1
mantenimento di entrambi i figli del complessivo importo mensile di € 500,00, disponendo altresì un servizio di educativa domiciliare per i minori presso l'abitazione materna;
assunta la prova testimoniale, con la sentenza n. 1454/23, il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi, addebitandola a _1
per gli episodi di violenza commessi ai danni della moglie;
ha affidato i figli in via esclusiva alla madre, cui è stata assegnata la casa coniugale;
ha regolamentato gli incontri padre-figli; ha incaricato i Servizi Sociali di assicurare un sostegno psicologico al nucleo familiare;
ha posto a carico del padre un assegno per il mantenimento dei minori del complessivo importo mensile di € 500,00, oltre al 50% delle relative spese straordinarie;
ha condannato il resistente al pagamento delle spese di lite;
3 con ricorso depositato il 3.1.2024, ha proposto appello _1
avverso la sentenza, deducendo che il Tribunale, da un lato, erroneamente gli aveva addebitato la separazione solo sulla scorta di testimonianze che avevano confermato gli episodi di violenza ai danni della moglie de relato ex parte actoris; dall'altro, aveva mal valutato la consistenza economica delle parti;
ha, quindi, concluso chiedendo che fosse respinta la domanda di addebito della separazione proposta in primo grado da e che l'assegno per il CP_1
mantenimento dei figli, posto a suo carico, fosse riquantificato nel complessivo importo mensile di € 400,00, con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio;
si è costituita deducendo che, nel corso del procedimento penale CP_1
a carico dell'appellante -scaturito dalla propria denuncia- era stato escusso il figlio ed ha chiesto acquisirsi la relativa, sopravvenuta, deposizione;
Per_1
nel merito, contestato il fondamento dell'impugnazione, ha concluso per il relativo rigetto, con condanna di al pagamento delle _1
spese di lite, da distrarsi;
il Procuratore Generale, in data 20.2.2025, ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'impugnazione;
sulle note depositate ex art. 127 ter c.p.c. da entrambe le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivazione
In via preliminare, dev'essere ritenuta l'utilizzabilità, in questo grado del giudizio, della prova testimoniale del figlio delle parti, escusso nel Per_1
4 procedimento penale a carico di , in quanto sopravvenuta _1
rispetto alla sentenza di primo grado.
La consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, al riguardo ha chiarito che
“In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche"
(tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” (Cass.,
Sez. 6, 01/02/2023, n. 2947).
Nel caso di specie, da un lato, a seguito della produzione del verbale di udienza in cui è stato escusso nel giudizio penale a carico del padre (allegato Per_1
alla memoria di costituzione dell'appellata), , nelle note _1
depositate ex art. 127 ter c.p.c., non ha formulato alcuna contestazione in merito al contenuto della deposizione medesima;
dall'altro, quanto dichiarato dal testimone nel corso del giudizio penale trova pieno riscontro nelle risultanze istruttorie già acquisite nel presente giudizio, davanti al Tribunale.
In particolare, ha riferito di aver assistito ad episodi di Parte_3
violenza perpetrati dal padre nei confronti della madre;
ripetute aggressioni fisiche (poiché era accaduto che picchiasse “a mani nude” _1
) e verbali (poiché l'appellante apostrofava la moglie come CP_1
“puttana”, anche alla presenza dei figli), incitando a fare altrettanto Per_1
e promettendogli “in cambio” l'acquisto di videogiochi o altri beni che il minore desiderava.
5 Tale deposizione testimoniale si pone assolutamente in linea con quella resa, nel primo grado del presente giudizio, da madre Testimone_1
dell'appellata, che ha riferito che spesso la figlia la chiamava e le raccontava dei maltrattamenti fisici e psicologici che subiva da parte del coniuge, che le si rivolgeva con insulti e male parole;
che, in un'occasione, aveva visto il genero dare uno schiaffo a sua figlia;
che aveva sentito incitare il _1
figlio a rivolgersi nei confronti della madre con le stesse modalità aggressive.
Analogamente, anche la teste , amica di Testimone_2 CP_1
, aveva dichiarato che costei le aveva raccontato delle violenze fisiche e
[...]
psicologiche perpetrate dal marito nei suoi confronti e che, in un paio di occasioni, aveva visto i lividi che il coniuge le aveva provocato.
Trattasi di episodi gravi, ancor più pesanti in quanto posti in essere da anche alla presenza dei figli o della suocera e ancor più _1
violenti (fisicamente e psicologicamente) in quanto il padre ha istigato il figlio, all'epoca poco più che tredicenne, a rivolgersi nello stesso modo, particolarmente aggressivo, nei confronti della madre.
Al riguardo, peraltro, la consolidata, condivisibile giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che,
6 nel rigettare la richiesta di separazione con addebito proposta dalla moglie nei confronti del marito, aveva omesso di prendere in considerazione la condotta violenta di quest'ultimo, che da varie testimonianze, riscontrate da referti ospedalieri e provvedimenti del Questore, risultava avere spesso fatto ricorso a violenza fisica sia nei confronti della coniuge che dei figli)” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 31351 del
24/10/2022; conforme, da ultimo, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22294 del
07/08/2024) e che “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale”
(Cass., Sez. 6, 22/03/2017, n. 7388).
Nessun dubbio, quindi, può residuare in ordine alla circostanza che, dovendosi ritenere pienamente dimostrati i plurimi episodi di grave violenza fisica, psichica e verbale perpetrati da nei confronti di _1
, la separazione dei coniugi debba essere addebitata CP_1
all'appellante.
Analogamente, è infondato il motivo di censura che concerne la quantificazione dell'assegno per il mantenimento dei figli, posto a carico di
. _1
Al riguardo, valutando comparativamente le risorse economiche di entrambi i coniugi, si osserva che:
7 - , dipendente del Ministero della Difesa, con la _1
qualifica di maresciallo dell'esercito, ha depositato (un'unica) busta paga dalla quale risulta una retribuzione mensile netta di circa € 1.800,00; ha dichiarato di versare una rata di mutuo, per la casa coniugale assegnata alla controparte, di € 615,92 e di versare l'ulteriore importo mensile di €
250,00 circa per la locazione dell'immobile in cui vive;
- ha dichiarato di lavorare come operatore socio sanitario, CP_1
percependo un reddito netto mensile di circa € 700,00 e di non avere spese abitative, essendole stata assegnata la casa coniugale.
Ciò posto, il Collegio ritiene che, in considerazione della situazione reddituale dei coniugi;
del fatto che il padre non ha alcun rapporto con i figli (come anche riferito da in sede di udienza penale); delle loro aumentate esigenze, Per_1
con il crescere dell'età, l'importo dell'assegno per il relativo mantenimento sia assolutamente congruo e meritevole di piena conferma.
Le spese di lite, da distrarsi in favore del difensore di , seguono la CP_1
soccombenza.
Sussistono i presupposti di legge, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/02, affinché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore
Generale,
8 respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del _1
Tribunale di Civitavecchia n. 1454/23, depositata il 13.12.2023;
condanna l'appellante a rifondere a le spese per il presente grado CP_1
di giudizio, liquidate complessivamente in € 6.000,00 per compensi professionali, oltre r.f. al 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
dichiara la sussistenza dei presupposti di legge, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02, affinché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 26.2.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Carlotta Calvosa Sofia Rotunno
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