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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/04/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ex artt. 437-420 c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 5956/2023 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro De Santis, procuratore domiciliatario;
- appellante -
CONTRO
, Controparte_1 Controparte_2
Rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Laterza, procuratore domiciliatario;
- appellati -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06.09.2023 ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza n.1465/2023 R.S. del 07.02.2023 con cui il Giudice di Pace di Lecce aveva rigettato l'opposizione dallo stesso proposta avverso l'atto di ingiunzione n. 1889/2022 del
31.01.2022 emesso dal ai sensi del R.D. Controparte_3
N.639/1910, deducendone l'illegittimità per le diverse ragioni illustrate nell'atto di appello.
Con distinte comparse depositate in data 28.01.2024 si sono costituiti in giudizio il e eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 Controparte_2 dell'appello perché tardivo e contestando nel merito il gravame proposto. Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito della discussione della causa all'udienza odierna, il Tribunale l'ha decisa come da sentenza letta assenti le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il decidente che l'appello sia inammissibile in quanto tardivo.
Premesso che, come è stato correttamente statuito dal Giudice di prime cure, il Parte_1
ha correttamente introdotto in primo grado con citazione l'opposizione all'atto ingiunzione n. 1889/2022 del 31.01.2022 notificato il 08.02.2022, secondo quanto statuito dall'art. 32
D.Lvo 150/2011 (“Le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione”), nelle medesime forme avrebbe dovuto essere proposto l'odierno gravame, da portare a conoscenza degli appellati nel termine di cui all'art. 327 c.p.c..
E' noto e condiviso infatti che, ove l'appello sia erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, lo stesso possa dirsi tempestivamente proposto a condizione che nel termine previsto dalla legge per la proposizione del gravame a pena di decadenza, l'atto introduttivo sia stato non solo depositato in cancelleria, ma anche notificato alla controparte: “Quando la norma prescrive che un determinato giudizio vada introdotto con ricorso, ove esso sia proposto con citazione quel che conta è che nel termine perentorio previsto dalla legge sia assicurato il deposito dell'atto in cancelleria;
quando invece (come nel caso di specie), la norma prevede che il giudizio vada proposto con citazione, ove esso sia instaurato con ricorso, quel che rileva, ai fini della valutazione di tempestività, è la data in cui l'atto venga notificato alla controparte”,
Cassazione civile sez. II, 14/07/2021, n.20071.
Orbene, venendo al caso di specie, in data 06.09.2023 il ha depositato il ricorso Parte_1
in appello avverso la sentenza n. 1456/2023 R.S. del Giudice di Pace di Lecce, pubblicata il 07.02.2023 e mai notificata, mentre ha provveduto a notificare l'atto introduttivo agli appellati in data 20.12.2023 e quindi ben oltre il termine di sei mesi previsto ex art. 327
c.p.c. per l'odierna impugnazione, intervenuto il 07.9.2023, con conseguente inammissibilità del gravame per tardività.
Per tutti questi motivi conclude il Tribunale come in dispositivo, con condanna dell'appellante in ragione della soccombenza al pagamento delle spese di lite in favore degli appellati in solido, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 senza alcun aumento in ragione dell'identità della difesa, nonché ex art. 13 co. 1quater D.P.R. 115/02 (“Quando
2 l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, …”), al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'iscrizione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13 co. 1bis D.P.R.
115/02.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da Parte_1
avverso la sentenza n. 1465/2023 R.S. del Giudice di Pace di Lecce:
[...]
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) Condanna al pagamento in favore del e Parte_1 Controparte_1 di in solido delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida ex D.M. 55/2014 in € 462,00, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3) Visto l'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'iscrizione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13 co. 1bis D.P.R. 115/02.
Lecce, 15/04/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ex artt. 437-420 c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 5956/2023 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro De Santis, procuratore domiciliatario;
- appellante -
CONTRO
, Controparte_1 Controparte_2
Rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Laterza, procuratore domiciliatario;
- appellati -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06.09.2023 ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza n.1465/2023 R.S. del 07.02.2023 con cui il Giudice di Pace di Lecce aveva rigettato l'opposizione dallo stesso proposta avverso l'atto di ingiunzione n. 1889/2022 del
31.01.2022 emesso dal ai sensi del R.D. Controparte_3
N.639/1910, deducendone l'illegittimità per le diverse ragioni illustrate nell'atto di appello.
Con distinte comparse depositate in data 28.01.2024 si sono costituiti in giudizio il e eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 Controparte_2 dell'appello perché tardivo e contestando nel merito il gravame proposto. Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito della discussione della causa all'udienza odierna, il Tribunale l'ha decisa come da sentenza letta assenti le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il decidente che l'appello sia inammissibile in quanto tardivo.
Premesso che, come è stato correttamente statuito dal Giudice di prime cure, il Parte_1
ha correttamente introdotto in primo grado con citazione l'opposizione all'atto ingiunzione n. 1889/2022 del 31.01.2022 notificato il 08.02.2022, secondo quanto statuito dall'art. 32
D.Lvo 150/2011 (“Le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione”), nelle medesime forme avrebbe dovuto essere proposto l'odierno gravame, da portare a conoscenza degli appellati nel termine di cui all'art. 327 c.p.c..
E' noto e condiviso infatti che, ove l'appello sia erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, lo stesso possa dirsi tempestivamente proposto a condizione che nel termine previsto dalla legge per la proposizione del gravame a pena di decadenza, l'atto introduttivo sia stato non solo depositato in cancelleria, ma anche notificato alla controparte: “Quando la norma prescrive che un determinato giudizio vada introdotto con ricorso, ove esso sia proposto con citazione quel che conta è che nel termine perentorio previsto dalla legge sia assicurato il deposito dell'atto in cancelleria;
quando invece (come nel caso di specie), la norma prevede che il giudizio vada proposto con citazione, ove esso sia instaurato con ricorso, quel che rileva, ai fini della valutazione di tempestività, è la data in cui l'atto venga notificato alla controparte”,
Cassazione civile sez. II, 14/07/2021, n.20071.
Orbene, venendo al caso di specie, in data 06.09.2023 il ha depositato il ricorso Parte_1
in appello avverso la sentenza n. 1456/2023 R.S. del Giudice di Pace di Lecce, pubblicata il 07.02.2023 e mai notificata, mentre ha provveduto a notificare l'atto introduttivo agli appellati in data 20.12.2023 e quindi ben oltre il termine di sei mesi previsto ex art. 327
c.p.c. per l'odierna impugnazione, intervenuto il 07.9.2023, con conseguente inammissibilità del gravame per tardività.
Per tutti questi motivi conclude il Tribunale come in dispositivo, con condanna dell'appellante in ragione della soccombenza al pagamento delle spese di lite in favore degli appellati in solido, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 senza alcun aumento in ragione dell'identità della difesa, nonché ex art. 13 co. 1quater D.P.R. 115/02 (“Quando
2 l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, …”), al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'iscrizione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13 co. 1bis D.P.R.
115/02.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da Parte_1
avverso la sentenza n. 1465/2023 R.S. del Giudice di Pace di Lecce:
[...]
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) Condanna al pagamento in favore del e Parte_1 Controparte_1 di in solido delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida ex D.M. 55/2014 in € 462,00, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3) Visto l'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'iscrizione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13 co. 1bis D.P.R. 115/02.
Lecce, 15/04/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
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