Articolo 228 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 227Articolo 229
Versione
19 aprile 1942
Art. 228.

La trascrizione del testamento o del certificato di denunciata successione, eseguita a norma delle leggi anteriori, produce dal giorno dell'entrata in vigore del codice gli stessi effetti che questo attribuisce alla trascrizione dell'accettazione dell'eredita'.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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