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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/04/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4999/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al V.G. n. 4999/2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 17/03/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in RA, Via Silvio Pellico n.24, elettivamente domiciliato in AR (SR) Via Eschilo
n.32/A presso lo studio dell'avv. Lucia Brancato, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in Hessigheim Hinterdorfstr 8, elettivamente domiciliata in AR (SR) Via Eschilo
n.32/A presso lo studio dell'avv. Lucia Brancato, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13/12/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, celebrato con rito civile, il giorno 9/10/1998 in
Hessigheim (Germania) e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RA (SR)
(Atto n.26, Parte II, Serie C, Anno 2001);
Esponevano in particolare i coniugi:
pagina1 di 3 - di aver contratto matrimonio, celebrato con rito civile, in Hessigheim (Germania) il giorno
09/10/1998;
Per_
- che dalla loro unione sono nate tre figlie: (il 9/07/1999), (il 2/01/2002) e Persona_1 Per_3
(il 26/07/2004), tutte maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- di essersi separati consensualmente con sentenza n.401/2024 del 13/02/2024, pubblicata il
19/02/2024 (passata in giudicato);
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 3/01/2025, il Presidente fissava udienza del 17/03/2025 per la comparizione dei coniugi.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza (passata in giudicato), mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , celebrato con Parte_1 Parte_2
rito civile, il giorno 9/10/1998 in Hessigheim (Germania) e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RA (SR) (Atto n.26, Parte II, Serie C, Anno 2001), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di NT di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
pagina2 di 3 Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 25/03/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al V.G. n. 4999/2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 17/03/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in RA, Via Silvio Pellico n.24, elettivamente domiciliato in AR (SR) Via Eschilo
n.32/A presso lo studio dell'avv. Lucia Brancato, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in Hessigheim Hinterdorfstr 8, elettivamente domiciliata in AR (SR) Via Eschilo
n.32/A presso lo studio dell'avv. Lucia Brancato, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13/12/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, celebrato con rito civile, il giorno 9/10/1998 in
Hessigheim (Germania) e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RA (SR)
(Atto n.26, Parte II, Serie C, Anno 2001);
Esponevano in particolare i coniugi:
pagina1 di 3 - di aver contratto matrimonio, celebrato con rito civile, in Hessigheim (Germania) il giorno
09/10/1998;
Per_
- che dalla loro unione sono nate tre figlie: (il 9/07/1999), (il 2/01/2002) e Persona_1 Per_3
(il 26/07/2004), tutte maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- di essersi separati consensualmente con sentenza n.401/2024 del 13/02/2024, pubblicata il
19/02/2024 (passata in giudicato);
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 3/01/2025, il Presidente fissava udienza del 17/03/2025 per la comparizione dei coniugi.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza (passata in giudicato), mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , celebrato con Parte_1 Parte_2
rito civile, il giorno 9/10/1998 in Hessigheim (Germania) e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RA (SR) (Atto n.26, Parte II, Serie C, Anno 2001), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di NT di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
pagina2 di 3 Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 25/03/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3