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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 3127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3127 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Francesca SICILIA - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1270 dell'anno 2021, vertente tra
(P.IVA Parte_1
), rappresentata e difesa dall' Avv. Marco Orlando e dall' avv. Corrado P.IVA_1
Di Maso;
Appellante
e
(P.Iva , in persona del p/t, Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Teresa Mastrangelo;
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5974/2020, resa dal Tribunale di Napoli
Nord in data 21/09/2020, pubblicata in pari data, in materia di indennità di occupazione di immobile nel giudizio rg n.24453/2017 .
Conclusioni: Le parti hanno concluso riportandosi a tutti propri scritti difensivi, come da verbale dell'udienza del 17.6.2025,
pagina 1 di 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli l' Parte_2
quale parte integrante della Protezione Nazionale
[...]
Civile agiva al fine di far accertare il diritto di occupazione, a titolo di locazione, ovvero in ogni caso legittimo, dell'unità immobiliare sita in alla Via Pazzigno, CP_1 dove svolge le attività di pubblica utilità, oggetto sociale dell'associazione stessa.
Chiedeva che venisse accertato, in particolare, l'esatto ammontare dell'indennità di occupazione, nonché la natura, locazione o altro, determinata nell'importo di cui al
Protocollo d'intesa del 18.12.2009 intervenuto tra il e la ricorrente Controparte_1
(vale a dire nella misura dell'importo di euri 186,76 mensili), giusta delibera n.
462/2010; esponendo che in data 7.3.2016 la soc. a mezzo Controparte_3 raccomandata a/r intimava alla ricorrente il pagamento della somma di euro
162.698,96 in quanto paventava una morosità persistente fino alla data del
28.2.2017; che, invero, nessuna morosità poteva essere imputata alla resistente, atteso il puntuale pagamento di quanto deliberato e concordato con il CP_1
giusta suddetta delibera e protocollo di intesa. Chiedeva, dunque, accertare e
[...] dichiarare che la ricorrente è obbligata a corrispondere per l'occupazione locatizia per cui è causa, e a qualunque titolo, l'importo di euro 186,76 mensili, vale a dire l'importo determinato nella misura ridotta pari all'importo del 10% del valore la cui quantificazione veniva demandata a , già e per l'effetto Controparte_4 Pt_3 accertare e dichiarare che non è dovuto alle parti resistenti, a nessun titolo,
l'importo di euro 162.698,96, richiesto con racc. a/r del 2.3.2017, con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione in favore del difensore antistatario;
accertare e dichiarare, in ogni caso, la prescrizione ex lege, del diritto, a qualunque titolo, contrattuale e/o extracontrattuale, indennitario o ripetitorio, delle somme tutte che risulteranno prescritte relativamente all'importo di euro 162.698,96, richiesto con racc. a/r del 2.3.2017, con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione in favore del difensore antistatario.
Si costituiva il resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto Controparte_1 per inammissibilità e infondatezza, con vittoria di spese e competenze di lite.
pagina 2 di 10 Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 5974/2020, pubblicata in data
21/09/2020, nel giudizio rg n.24453/2017 così provvedeva: “ Rigetta le domande formulate da parte attrice;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 630,00 per compenso ed euro 50,00 per spese oltre spese generali CPA ed IVA nelle misure di legge”.
Il Giudice di prime cure, così argomentava: … “Dalla documentazione prodotta da parte ricorrente risulta che il di con delibera n. 462-2010 si impegnava CP_1 CP_1
a tradurre in contrato di locazione scritto quanto pattuito tra l'Ente Locale e la ricorrente con il Protocollo di Intesa stipulato il 18.12.2010 in cui venivano fissati gli elementi negoziali del futuro contratto di locazione vale a dire la durata ed il canone locatizio che era convenuto nella misura di euro 187,76 mensile ai sensi del DPR
296/2005. Ai citati atti e provvedimenti ammnistrativi non seguiva la stipula di alcun contratto di locazione tra le parti. Ciò posto, ritiene preliminarmente il Tribunale che per l'assenza di un accordo negoziale in forma scritta con l'Ente Locale il
[...] debba considerarsi un occupante senza titolo tenuto al pagamento del Parte_1 corrispettivo corrispondente al valore di mercato del cespite detenuto. Orbene, gli impegni assunti tra le parti non sono confluiti in un valido contratto vincolante per
L'Ente Locale, che - in esplicazione dei suoi poteri di autotutela - con motivazione contenuta nel provvedimento di diffida del 7.03.2016- ha legittimamente chiesto alla occupante il pagamento del corrispettivo pari al 100% del valore di mercato del cespite.
Nell'atto di diffida si segnalava l'assenza dei presupposti di legge per l'estensione analogica del DPR 296/2005 ed in particolare : 1) che presso l'immobile in oggetto veniva svolta attività lucrativa quali corsi di formazione professionale;
2) che
l'assegnazione del locale era avvenuta senza l'espletamento della procedura di evidenza pubblica;
3) che non era mai stata emessa disposizione dirigenziale di assegnazione né era stato concluso il relativo contratto, benchè espressamente previsto nella Deliberazione n. 462/12 -03-2010. Il predetto atto ammnistrativo di diffida non è stato impugnato nelle sedi competenti dal Centro ricorrente. La domanda va quindi rigettata considerata l'assenza di un obbligo di tipo contrattuale che imponeva al di esigere un canone ridotto nella misura di cui al DPR Controparte_1
296/2005 (…). Quanto all'eccezione di prescrizione, giova rilevare che, in tema di occupazione abusiva, il diritto al risarcimento del danno per non aver potuto godere
pagina 3 di 10 del bene e farne propri i frutti naturali o civili, che è soggetto alla prescrizione di cinque anni stabilita dal primo comma dell'art. 2947 cod. civ., può essere esercitato giorno per giorno e decorre dal giorno in cui è iniziata l'occupazione. Nella specie, gli atti di diffida e messa in mora del 5.11.2014 e del 2.03.2017 (entrambi ricevuti dalla ricorrente : cfr. doc. 7 e 8 della produzione di parte convenuta) hanno certamente interrotto il termine di prescrizione - quinquennale - del diritto azionato dall'Ente
Locale. Va pertanto disattesa l'eccezione di prescrizione…”.
B. Giudizio d'appello.
Con atto di citazione, il ha Parte_1 proposto appello avverso la testé menzionata sentenza del Tribunale di Napoli, articolando all'uopo i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'errata, omessa individuazione, applicazione, interpretazione delle vigenti norme giuridiche che regolano i rapporti negoziali di natura privatistica tra P.A. e privati, con particolare riguardo ai rapporti di natura locatizia.
In particolare, il Giudice di prime cure non ha tenuto conto dell'esatto senso e valore dei cosiddetti Protocolli di Intesa, nonché di quanto espresso chiaramente, in maniera inequivocabile, dallo specifico Prot. D'Intesa del 18.12.2019, giusta Delibera
Comunale n. 462/2010 che sono quegli atti deputati alla formazione di stabile collaborazione tra l'Ente Amministrativo, nel caso specifico il ed il Controparte_1 soggetto privato, nel caso specifico la ricorrente onlus, per il raggiungimento di uno scopo di comune interesse. Nel caso specifico, il protocollo di Intesa richiamato nella predetta Delibera Comunale che veste di ufficialità a quanto concesso e concordato, reciprocamente, tra le parti, contiene tutti gli elementi del contratto plurimo tra i suddetti soggetti. Tale contratto plurimo, al suo interno, contiene anche la locazione dell'immobile ivi indicato. La forma scritta, la cui assenza veniva reclamata dal giudice di prime cure, è in re ipsa nel protocollo di intesa stesso e nella corrispondenza tutta. Il protocollo di intesa de quo contiene già tutti gli elementi del contratto di locazione, durata, canone, modalità e tempi di disdetta, regolarmente accettati da entrambe le parti, trattandosi di valido negozio bilaterale di locazione che si innesta all'interno di una causa ed oggetto negoziali, più ampi tra le stesse pagina 4 di 10 parte, che contiene al suo interno anche la locazione concessa dal Comune di CP_1 in favore del Parte_1
In assenza quindi di atto successivo, l'accordo locatizio bilaterale continua ad essere
“vivo” e ad esistere tra le parti, secondo le obbligazioni (canone, durata, termini e modalità) reciprocamente assunte in virtù del primo ed unico atto avente ad oggetto rapporto continuato e continuativo, vale a dire il Protocollo di Intesa.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante afferma che il giudice di prime cure, in spregio alle norme processuali vigenti, decideva di non dover tener conto, senza motivare, della tardiva costituzione di parte resistente ed allegata documentazione.
Non solo, in alcune parti della sentenza, richiama espressamente i documenti esibiti dalla resistente appellata per porli a fondamento della sua decisione (…” gli atti di diffida e messa in mora del 5.11.2014 e del 2.03.2017 -entrambi ricevuti dalla ricorrente : cfr. doc. 7 e 8 della produzione di parte convenuta- hanno certamente interrotto il termine di prescrizione - quinquennale - del diritto azionato dall'Ente
Locale. Va pertanto disattesa l'eccezione di prescrizione…”). Il Controparte_1 secondo parte appellante, invero, si costituiva soltanto all'udienza di comparizione e discussione e il giudice di prime cure utilizzava esplicitamente, richiamandola, la documentazione tardiva prodotta dalla parte convenuta per porla a fondamento di tutte le sue argomentazioni motivazionali del rigetto della domanda.
Concludeva, dunque, l' appellante chiedendo: - “Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare: 1) in via principale e cautelate sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 5974/2020 R.G.
24453/2017 emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione IX Civile, Giudice Dott.ssa
Martano, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre iva e cpa come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”; in via istruttoria, si chiede l'ammissione della istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado
pagina 5 di 10 per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: A)
“ accertare e dichiarare che la ricorrente è obbligata a corrispondere per l'occupazione locatizia per cui è causa, e a qualunque titolo previsto dalla Legge, l'importo di Euro
186,76 mensili, vale a dire nella misura ridotta pari all'importo del 10 per cento del valore la cui quantificazione veniva demandata a , già e Controparte_4 Pt_3 per l'effetto accertare e dichiarare che non è dovuto l'importo di Euro 162698 richiesto con racc.ta a/r di del 02.03.2017; accertare e dichiarare, in ogni Controparte_3 caso, la prescrizione ex Lege del diritto, a qualunque titolo, contrattuale e/o extracontrattuale, indennitario o ripetitorio, come sarà giudicato dall'on.le giudicante, delle somme tutte che risulteranno prescritte relativamente all'importo complessivo di
Euro 162.698,96 richiesto con racc.ta a/r da del 02.03.2017; Con Controparte_3 ed oltre vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre iva, cpa e spese generali, con attribuzione al procuratore antistatario. B) Condannare il alla Controparte_1 vittoria in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Il con comparsa di costituzione si è costituito nel presente Controparte_1 giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello proposto attesa la sua palese infondatezza;
confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli;
condannare l'appellante al pagamento delle spese. Secondo parte appellata la mancanza di un obbligo tra le parti scaturente da un atto con forma scritta ad substantiam rendeva qualificabile quale occupazione sine titulo la detenzione dei locali pubblici da parte dell' odierno appellante, con implicito danno per la P.A, come esattamente rilevato dal Tribunale di Napoli.
Con ordinanza del 24.11.2021 la Corte ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, ha applicato alla parte appellante la pena pecuniaria di €300,00, rinviando la causa, per la discussione, all'udienza del 30/5/2023, poi differita all'udienza del 17.6.2025.
All'udienza del 17.6.2025 la causa veniva decisa come da dispositivo in atti di cui si dava lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
C. Esame dei motivi di appello
pagina 6 di 10 Ciò posto, e passando all'esame, nel merito, dell'appello, va detto che lo stesso è infondato e va rigettato, per i motivi di seguito esposti.
Quanto al primo motivo di appello, la Corte rileva che lo stesso è destituito di fondamento in fatto e in diritto.
Corretta appare, infatti, la motivazione del giudice di prime cure in ordine all'assenza di un accordo negoziale in forma scritta con l'Ente Controparte_5
e alla conseguente considerazione per cui il ricorrente in primo grado
[...] debba considerarsi un occupante senza titolo tenuto al pagamento del corrispettivo corrispondente al valore di mercato del cespite detenuto, legittimamente richiesto dalla controparte.
Invero, secondo l'orientamento emerso in sede di giurisprudenza di legittimità cui la
Corte aderisce, la volontà della P.A. deve essere necessariamente manifestata in forma scritta ( cfr. Cassazione civile sez. III, 05/12/2023, n.34010).
E' consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. tra le tante Cass.
n. 7478/2020, n. 25631/2017 e n. 12540/2016) il principio per cui “ i contratti conclusi dalla P.A. richiedono la forma scritta ad substantiam e devono essere consacrati in un unico documento, ciò che esclude il loro perfezionamento attraverso lo scambio di proposta e accettazione tra assenti (salva l'ipotesi eccezionale prevista ex lege di contratti conclusi con ditte commerciali), mentre tale requisito di forma deve ritenersi soddisfatto nel caso di cd. elaborazione comune del testo contrattuale, e cioè mediante la sottoscrizione – sebbene non contemporanea, ma avvenuta in tempi e luoghi diversi – di un unico documento contrattuale il cui contenuto (nella specie, relativo a un rapporto di locazione) sia stato concordato dalle parti…”.
“ La forma scritta ad substantiam, richiesta anche ove la pubblica amministrazione agisca iure privatorum, deve tradursi nella redazione, a pena di nullità, di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'Ente interessato nei confronti dei terzi …dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere” (cfr. Corte di Cassazione, terza sezione civile, sentenza del 21 novembre 2023 numero 32337)
pagina 7 di 10 Ed ancora, con sentenza n. 9775/2022 del 25 marzo 2022, la Cassazione Civile, a
Sezioni Unite, chiarisce che il requisito della forma scritta “ad substantiam” non richiede necessariamente la redazione di un unico documento ed ha così statuito:
“Per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta “ad substantiam” non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo”.
Tanto premesso, nel caso in esame, deve escludersi la ricorrenza nella fattispecie in esame di un valido contratto di locazione stipulato tra le parti, risultando dalla documentazione prodotta da parte ricorrente in primo grado-odierna appellante soltanto che il con delibera n. 462-2010 si impegnava a tradurre Controparte_1 in contrato di locazione scritto quanto pattuito tra l'Ente Locale e la ricorrente con il
Protocollo di Intesa stipulato il 18.12.2010 in cui venivano fissati gli elementi negoziali del futuro contratto di locazione, non seguendo, tuttavia, a tali atti la stipula di alcun valido contratto di locazione tra le parti secondo le sopra evidenziate indicazioni ermeneutiche emerse in sede di legittimità, con rigetto del primo motivo di appello.
Anche il secondo motivo di appello, è infondato in fatto e in diritto. Invero, seppure censurabile appare la decisione del giudice di prime cure di rigettare le domande del ricorrente in primo grado, richiamando espressamente i documenti esibiti dalla resistente appellata per porli a fondamento della sua decisione ovvero gli atti di diffida e messa in mora del 5.11.2014 e del 2.03.2017 di cui alla produzione di parte convenuta- che secondo il giudice avrebbero certamente interrotto il termine di prescrizione quinquennale - del diritto azionato dall'Ente Locale, stante la costituzione tardiva del resistente in primo grado ( cfr. comparsa di costituzione e risposta del 7.1.2019), deve comunque ritenersi che corretta appare la decisione del primo giudice di disattendere l'eccezione di prescrizione per le ragioni di seguito esposte, residuando in capo al giudice di appello il potere di integrare la motivazione della sentenza impugnata.
pagina 8 di 10 Ed invero, il ricorrente in primo grado, nel formulare la richiesta di “accertare e dichiarare, in ogni caso, la prescrizione ex Lege del diritto, a qualunque titolo, contrattuale e/o extracontrattuale, indennitario o ripetitorio, delle somme tutte che risulteranno prescritte relativamente all'importo complessivo di euro 162.698,96 richiesto con racc.ta a/r da del 02.03.2017” non ha indicato le Controparte_3 annualità cui si riferisce l'intervenuta prescrizione in relazione alla somma complessiva di euro 162.698,96, non adempiendo all'onere gravante su chi propone l'eccezione di prescrizione di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso (cfr. Cassazione civile, sez.
6 - L, Ordinanza n. 14135 del 2019), con rigetto del motivo di appello sul punto.
Per le motivazioni sopra esposte, va rigettato l'appello proposto da
[...]
in quanto infondato in fatto e in Controparte_6 diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
D. Le spese processuali
Al rigetto dell'appello proposto segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di parte appellata.
In particolare, i compensi professionali spettanti in favore di parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri tra minimi e medi per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n.
55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva della parte appellata vittoriosa stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab.
n.12), con riferimento allo scaglione da euro 52.001 a 260.000.
****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115
pagina 9 di 10 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1270/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da Controparte_6
in persona del presidente p.t. sig. , avverso la sentenza
[...] Parte_4 del Tribunale di Napoli n. 5974/2020, depositata in data 21.9.2020 (nel giudizio iscritto al n.r.g. R.G.24453/2017);
2. Dichiara tenuta e condanna Parte_1
in persona del presidente p.t. sig. , al
[...] Parte_4 pagamento, in favore di C O M U N E D I N A P O L I in persona del Sindaco p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 7.160,00, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n.
115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto per l'appello proposto.
Napoli, 17.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Francesca Sicilia Giuseppe De Tullio
pagina 10 di 10