2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con propria ordinanza, disciplina le modalita' di svolgimento dei predetti programmi nelle scuole, anche con l'ausilio degli appartententi ai corpi di polizia municipale, nonche' di personale esperto appartenente alle predette istituzioni pubbliche e private; l'ordinanza puo' prevedere l'istituzione di appositi corsi per i docenti che collaborano all'attuazione dei programmi stessi. Le spese eventualmente occorrenti sono reperite nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni medesime.
2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone annualmente un programma informativo sulla sicurezza stradale, sottoponendolo al parere delle Commissioni parlamentari competenti alle quali riferisce sui risultati ottenuti.
((2-ter. La partecipazione a corsi extracurricolari di educazione stradale organizzati dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie determina l'attribuzione, all'atto del rilascio della patente, del credito di due punti ai sensi dell'articolo 126-bis sulle tipologie di patenti di cui all'articolo 115, comma 1, lettere b) e c). Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i soggetti erogatori dei corsi di cui al primo periodo tra gli enti pubblici e privati competenti in materia di sicurezza stradale, compresi gli enti di formazione professionale e le autoscuole di cui all'articolo 123, e sono definite le modalita' per lo svolgimento dei medesimi corsi e per la relativa certificazione)) ------------- AGGIORNAMENTO (27)
La L. 19 ottobre 1998, n. 366 , ha disposto (con l'art. 10, comma 5) che "I programmi di cui all' articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , come sostituito dal comma 4 del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge." ------------- AGGIORNAMENTO (99)
La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto:
- (con l'art. 45, comma 2) che "Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992 , come da ultimo modificato dal comma1 del presente articolo, e' adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge";
- (con l'art. 45, comma 3) che "I programmi di cui al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992 , come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, sono svolti obbligatoriamente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012".