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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 14/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4152/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4152/2022 tra
(CF ) Parte_1 C.F._1
Avv. SOLLE ELISABETTA
ATTORE/I
e
(CF ) CP_1 C.F._2
Avv. LOMBARDI BAIARDINI ANNA
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 14 gennaio 2025 innanzi al dott. Giulio Berti, sono comparsi:
L'Avv Solle Elisabetta e L'Avv Lombardi
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo ex art 429 c.p.c.
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato . la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4152/2022 promossa da:
(CF ) Parte_1 C.F._1 Rappresentatae difesa dall'Avv. SOLLE ELISABETTA (CF ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso lo Studio del difensore ATTORE/I contro
(CF ) CP_1 C.F._2 Rappresentata e difesa dall'Avv. LOMBARDI BAIARDINI ANNA (CF ) ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: accertare e dichiarare la persistente morosità del sig. nel versamento del canone di locazione;
dichiarare la CP_1
intervenuta risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore alle proprie obbligazioni;
per lo effetto, convalidare lo sfratto per morosità relativamente all'immobile sito in Perugia, alla
Via Mario Angeloni n. 107, piano 7, int. 603, dando atto che l'immobile è stato rilasciato dal conduttore il 17.10.2022 a seguito della ordinanza del 16.09.2022 emessa dal Tribunale di Perugia;
condannare il resistente al pagamento dei canoni di locazione e degli oneri condominiali dovuti dall'1.12.2019 sino al 17.10.2022, data in cui l'immobile è stato rilasciato, pari ad € 9.053,80 (di cui €
6.706,52 per canoni di locazione ed € 2.347,28 per oneri condominiali), oltre interessi dalle singole pagina 2 di 5 scadenze sino all'effettivo pagamento, ovvero la diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia;
accertare e dichiarare che i danni alla porta di ingresso dell'abitazione ed alla porta interna siano addebitali a fatti del conduttore non dovuti a normale utilizzo e/o vetustà e, per lo effetto, disporre che il sig. trattenga la somma di € 270,00 versata, ex art. 3 del contratto, a titolo di deposito Parte_1
cauzionale;
respingere le domande ed eccezioni avanzate dal sig. e, in particolare, la domanda CP_1
di risarcimento danni materiali, morali, patrimoniali ed extrapatrimoniale, quantificata in € 5.000,00, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata.
In via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi in cui siano accolte le domande avanzate dal sig. e, in particolare, la domanda di risarcimento danni ridurre la stessa nei limiti di CP_1
quanto sarà accertato e provato.
Il tutto con vittoria di spese del presente giudizio da liquidarsi secondo i parametri, tariffe medie,
vigenti al momento della pronuncia, oltre spese vive pari ad € 118,50 (contributo unificato) ed € 27,00
(diritti di cancelleria), oltre quelle successive occorrende tutte.”
Per RA EL:
Voglia l' S.V. , respinta ogni avversa eccezione e conclusione: CP_2
- 1. Nel merito
- 1.1. Accertare e dichiarare la carenze dell'elemento probatorio a sostegno della richiesta di risoluzione contrattuale per inadempimento e comunque l'infondatezza della stessa e rigettarla;
- 1.2. Rigettare di conseguenza le conclusioni di controparte di emissione di decreto ingiuntivo e di condanna al pagamento dei canoni e di ogni altro emolumento comprese le spese di condominio o ulteriori spese richieste, per carenza probatoria e comunque in quanto infondate, illegittime e carenti pagina 3 di 5 dei presupposti di legge ed in ogni caso infondate a seguito di dispiegata contestazione ed eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
- 2 E pertanto accertare e dichiarare l'esistenza dei gravi motivi di cui all'art. 665 cpc ostativi all'ordinanza di convalida di sfratto e non emettere decreto di ingiunzione di pagamento di presunti canoni scaduti in quanto non dovuti per compensazione in quanto l'immobile è inidoneo all'uso e per i motivi di cui in narrativa e quindi rigettare le domande avanzate da controparte in quanto infondate
- In ordine alla domanda riconvenzionale - 3 Accertare e dichiarare inadempiente Parte_1
contrattualmente per non aver reso idoneo all'uso l'appartamento locato come meglio descritto in premessa
- 4 accertare e dichiarare legittima l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. sollevata dal sig. per inesatto adempimento del locatore derivandone una riduzione del godimento CP_1
del bene locato.
- 5 Accertare e dichiarare i comportamenti e le condotte illegittime/arbitrarie poste in essere da
[...]
e pertanto accertare che nulla gli è dovuto a titolo di canone di locazione e condominio. Pt_1
- 6 Condannare TU AN . al risarcimento dei danni materiali, morali, patrimoniali ed extrapatrimoniale, che si qui si quantificano in €. 5.000,00 o comunque in quella somma diversa,
accertata in corso di causa, ritenuta di giustizia e comunque contenuta nel medesimo limite di valore .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione preliminarmente si rileva che al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il corrispettivo , né di determinare unilateralmente il canone, anche laddove si verifichi una riduzione o una diminuzione del godimento del bene, seppure si assuma che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore, e ciò perché la sospensione totale o parziale dell'adempimento, ex art. 1460 c.c. è legittima soltanto quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte (Cass. Sent. 261/2008), ovvero secondo un più recente indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione (Ord 2154 del 29.01.2021) “il conduttore può sollevare l'eccezione di inadempimento , ai sensi dell'art 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione del locatore ma anche nell'ipotesi di suo inesatto adempimento, tale da non escludere ogni possibilità di godimento dell'immobile, purché la sospensione del pagamento del canone pagina 4 di 5 appaia giustificata, in ossequio all'obbligo di comportarsi secondo buona fede, dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, avuto riguardo all'incidenza della condotta della parte inadempiente sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, in rapporto all'interesse della controparte. Nel caso di specie, peraltro, all'art. 9 del contratto di locazione intercorrente tra le parti, il conduttore ha dichiarato di “aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto” senza che venisse fatto cenno all'assenza di impianti o accessori indispensabili per l'instaurazione di un contratto di locazione, circostanza evocata dal conduttore solo a seguito dell'intimazione di sfratto per morosità, non essendo fornita la prova scritta di lamentele in tal senso da parte di . Tuttavia, dall'espletata istruttoria CP_1 testimoniale, è emerso che (testi l'immobile era mancante di una caldaia per il Testimone_1 riscaldamento, garantito quest'ultimo solo da una stufa elettrica;
la presenza di acqua calda era comunque garantita da un boiler istallato nel luglio 2021, mentre il piano cottura venne istallato nel corso dell'anno
2020 (teste ) . Considerato che il conduttore ha comunque goduto di una effettiva Testimone_2
utilizzazione del bene, sia pure con disagi dovuti alla mancanza di un idoneo impianto di riscaldamento, lo stesso ha diritto solo ad una decurtazione del canone tendente a ristabilire il rapporto di corrispettività economica tra le contrapposte prestazioni, decurtazione che si ritiene quantificabile in 30 € mensili, per cui il canone di locazione deve essere rideterminato in € 240,00, respingendo le ulteriori domande avanzate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
conferma l'ordinanza di rilascio emessa in data 16.09.2022;
dichiara risolto il contratto di locazione intercorrente tra le parti datato 28.11.2019, per colpa del conduttore;
condanna al pagamento dei canoni di locazione dall'inizio del contratto e fino al rilascio CP_1
dell'immobile, rideterminati in € 240,00 mensili e previa detrazione della somma versata dal conduttore a titolo di deposito cauzionale, oltre interessi dal dovuto al saldo spese di giudizio compensate
PERUGIA, 14 gennaio 2025
Il Giudice dott. Giulio Berti
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4152/2022 tra
(CF ) Parte_1 C.F._1
Avv. SOLLE ELISABETTA
ATTORE/I
e
(CF ) CP_1 C.F._2
Avv. LOMBARDI BAIARDINI ANNA
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 14 gennaio 2025 innanzi al dott. Giulio Berti, sono comparsi:
L'Avv Solle Elisabetta e L'Avv Lombardi
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo ex art 429 c.p.c.
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato . la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4152/2022 promossa da:
(CF ) Parte_1 C.F._1 Rappresentatae difesa dall'Avv. SOLLE ELISABETTA (CF ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso lo Studio del difensore ATTORE/I contro
(CF ) CP_1 C.F._2 Rappresentata e difesa dall'Avv. LOMBARDI BAIARDINI ANNA (CF ) ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: accertare e dichiarare la persistente morosità del sig. nel versamento del canone di locazione;
dichiarare la CP_1
intervenuta risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore alle proprie obbligazioni;
per lo effetto, convalidare lo sfratto per morosità relativamente all'immobile sito in Perugia, alla
Via Mario Angeloni n. 107, piano 7, int. 603, dando atto che l'immobile è stato rilasciato dal conduttore il 17.10.2022 a seguito della ordinanza del 16.09.2022 emessa dal Tribunale di Perugia;
condannare il resistente al pagamento dei canoni di locazione e degli oneri condominiali dovuti dall'1.12.2019 sino al 17.10.2022, data in cui l'immobile è stato rilasciato, pari ad € 9.053,80 (di cui €
6.706,52 per canoni di locazione ed € 2.347,28 per oneri condominiali), oltre interessi dalle singole pagina 2 di 5 scadenze sino all'effettivo pagamento, ovvero la diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia;
accertare e dichiarare che i danni alla porta di ingresso dell'abitazione ed alla porta interna siano addebitali a fatti del conduttore non dovuti a normale utilizzo e/o vetustà e, per lo effetto, disporre che il sig. trattenga la somma di € 270,00 versata, ex art. 3 del contratto, a titolo di deposito Parte_1
cauzionale;
respingere le domande ed eccezioni avanzate dal sig. e, in particolare, la domanda CP_1
di risarcimento danni materiali, morali, patrimoniali ed extrapatrimoniale, quantificata in € 5.000,00, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata.
In via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi in cui siano accolte le domande avanzate dal sig. e, in particolare, la domanda di risarcimento danni ridurre la stessa nei limiti di CP_1
quanto sarà accertato e provato.
Il tutto con vittoria di spese del presente giudizio da liquidarsi secondo i parametri, tariffe medie,
vigenti al momento della pronuncia, oltre spese vive pari ad € 118,50 (contributo unificato) ed € 27,00
(diritti di cancelleria), oltre quelle successive occorrende tutte.”
Per RA EL:
Voglia l' S.V. , respinta ogni avversa eccezione e conclusione: CP_2
- 1. Nel merito
- 1.1. Accertare e dichiarare la carenze dell'elemento probatorio a sostegno della richiesta di risoluzione contrattuale per inadempimento e comunque l'infondatezza della stessa e rigettarla;
- 1.2. Rigettare di conseguenza le conclusioni di controparte di emissione di decreto ingiuntivo e di condanna al pagamento dei canoni e di ogni altro emolumento comprese le spese di condominio o ulteriori spese richieste, per carenza probatoria e comunque in quanto infondate, illegittime e carenti pagina 3 di 5 dei presupposti di legge ed in ogni caso infondate a seguito di dispiegata contestazione ed eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
- 2 E pertanto accertare e dichiarare l'esistenza dei gravi motivi di cui all'art. 665 cpc ostativi all'ordinanza di convalida di sfratto e non emettere decreto di ingiunzione di pagamento di presunti canoni scaduti in quanto non dovuti per compensazione in quanto l'immobile è inidoneo all'uso e per i motivi di cui in narrativa e quindi rigettare le domande avanzate da controparte in quanto infondate
- In ordine alla domanda riconvenzionale - 3 Accertare e dichiarare inadempiente Parte_1
contrattualmente per non aver reso idoneo all'uso l'appartamento locato come meglio descritto in premessa
- 4 accertare e dichiarare legittima l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. sollevata dal sig. per inesatto adempimento del locatore derivandone una riduzione del godimento CP_1
del bene locato.
- 5 Accertare e dichiarare i comportamenti e le condotte illegittime/arbitrarie poste in essere da
[...]
e pertanto accertare che nulla gli è dovuto a titolo di canone di locazione e condominio. Pt_1
- 6 Condannare TU AN . al risarcimento dei danni materiali, morali, patrimoniali ed extrapatrimoniale, che si qui si quantificano in €. 5.000,00 o comunque in quella somma diversa,
accertata in corso di causa, ritenuta di giustizia e comunque contenuta nel medesimo limite di valore .
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione preliminarmente si rileva che al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il corrispettivo , né di determinare unilateralmente il canone, anche laddove si verifichi una riduzione o una diminuzione del godimento del bene, seppure si assuma che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore, e ciò perché la sospensione totale o parziale dell'adempimento, ex art. 1460 c.c. è legittima soltanto quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte (Cass. Sent. 261/2008), ovvero secondo un più recente indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione (Ord 2154 del 29.01.2021) “il conduttore può sollevare l'eccezione di inadempimento , ai sensi dell'art 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione del locatore ma anche nell'ipotesi di suo inesatto adempimento, tale da non escludere ogni possibilità di godimento dell'immobile, purché la sospensione del pagamento del canone pagina 4 di 5 appaia giustificata, in ossequio all'obbligo di comportarsi secondo buona fede, dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, avuto riguardo all'incidenza della condotta della parte inadempiente sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, in rapporto all'interesse della controparte. Nel caso di specie, peraltro, all'art. 9 del contratto di locazione intercorrente tra le parti, il conduttore ha dichiarato di “aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto” senza che venisse fatto cenno all'assenza di impianti o accessori indispensabili per l'instaurazione di un contratto di locazione, circostanza evocata dal conduttore solo a seguito dell'intimazione di sfratto per morosità, non essendo fornita la prova scritta di lamentele in tal senso da parte di . Tuttavia, dall'espletata istruttoria CP_1 testimoniale, è emerso che (testi l'immobile era mancante di una caldaia per il Testimone_1 riscaldamento, garantito quest'ultimo solo da una stufa elettrica;
la presenza di acqua calda era comunque garantita da un boiler istallato nel luglio 2021, mentre il piano cottura venne istallato nel corso dell'anno
2020 (teste ) . Considerato che il conduttore ha comunque goduto di una effettiva Testimone_2
utilizzazione del bene, sia pure con disagi dovuti alla mancanza di un idoneo impianto di riscaldamento, lo stesso ha diritto solo ad una decurtazione del canone tendente a ristabilire il rapporto di corrispettività economica tra le contrapposte prestazioni, decurtazione che si ritiene quantificabile in 30 € mensili, per cui il canone di locazione deve essere rideterminato in € 240,00, respingendo le ulteriori domande avanzate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
conferma l'ordinanza di rilascio emessa in data 16.09.2022;
dichiara risolto il contratto di locazione intercorrente tra le parti datato 28.11.2019, per colpa del conduttore;
condanna al pagamento dei canoni di locazione dall'inizio del contratto e fino al rilascio CP_1
dell'immobile, rideterminati in € 240,00 mensili e previa detrazione della somma versata dal conduttore a titolo di deposito cauzionale, oltre interessi dal dovuto al saldo spese di giudizio compensate
PERUGIA, 14 gennaio 2025
Il Giudice dott. Giulio Berti
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