TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/11/2025, n. 1929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1929 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1551 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente Relatore est.
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1551 del 2024 promossa da:
(CF: ) con il patrocinio dell'Avv. Francesca Coluzzi Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina Via Carducci n. 7, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Elisa Onori ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Pontinia (LT), alla Piazza Indipendenza n.
20, giusta procura in atti,
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti in sede di udienza di p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.04.2025 la ricorrente in epigrafe indicata domandava la pronunzia della separazione personale alle condizioni contestualmente precisate. Il resistente si costituiva rilevando che, nelle more del giudizio, le parti avevano trovato un accordo sulle condizioni di separazione e, pertanto, richiedeva la trasformazione del rito da giudiziale a consensuale e la pronuncia della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni riportate.
Con le note in sostituzione dell'udienza ex art, 127 ter cpc, le parti confermavano di essersi accordate per le condizioni di separazione come da accordo sottoscritto da entrambe in atti depositato.
Va, quindi, accolta la domanda di separazione, essendo evidente che è venuta meno la comunione spirituale e l'affectio coniugalis che connota un matrimonio.
Le condizioni concordate tra le parti appaiono congrue e conformi a legge e agli interessi della prole sicché ad esse il collegio si conforma: 1) I coniugi vivranno separati rispettandosi reciprocamente nel luogo in cui intenderanno fissare la propria residenza;
2) La casa coniugale sita a Pontinia Via
Migliara 51 n. 1062 resta assegnata alla sig.ra la quale ivi continuerà a vivere con i Parte_1 figli minorenni , nato a [...] il [...] e nata a [...] il Persona_1 Persona_2
02 dicembre 2018; 3) confronti dell'altro e nessuna richiesta e pretesa avanzano tra loro avendo già regolato e definito, in precedenza e con il presente atto, tutti i loro rapporti economici e patrimoniali;
4) Avuto riguardo alla distanza e agli orari di lavoro del padre e avuto riguardo alla ricorrente necessità di decisioni tempestive e coordinate (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) su scuola e salute, attività sportive e viaggi di istruzione, le parti convengono e congiuntamente chiedono al
Tribunale di disporre nell'interesse preminente degli stessi l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, Sig.ra individuando in capo alla stessa il ruolo di genitore affidatario, con Parte_1 obbligo di tenere conto delle capacità, inclinazione naturale e aspirazioni dei minori. Resta fermo in capo al padre il diritto-dovere di vigilanza sull'istruzione e l'educazione dei figli, nonché il diritto di essere informato tempestivamente o almeno con cadenza mensile sulle principali questioni scolastiche e sanitarie e di accedere alla relativa documentazione. 5) Il padre vedrà e terrà con sé i due figli e compatibilmente con gli impegni dei minori e nel rispetto delle loro Per_1 Per_2 istanze, secondo gli accordi raggiunti tra i genitori ovvero, in difetto, dal rientro dal lavoro del venerdì sera, ovvero del sabato sera ove lavori anche in tale giorno, sino alle ore 20.00 della domenica, a settimane alterne. Le festività Natalizie ovvero: - il giorno 24 dicembre;
- dal giorno 25 al giorno 27 dicembre;
- dal giorno 31 dicembre al giorno 1gennaio; - il giorno 6 gennaio verranno trascorse ad anni alterni rispettando il periodo della rotazione. Parimenti, per quanto concerne le festività di
Pasqua, anche queste saranno trascorse dal singolo coniuge accordandosi di volta in volta con l'altro e rispettando il principio della rotazione alternata tra il giorno di Pasqua, vigilia della stessa e
Pasquetta. In ogni caso ciascun genitore è tenuto ad avvisare l'altro sul luogo in cui verranno portati i minori, garantendo la più ampia disponibilità a poterli contattare. 6) il padre potrà trascorrere con i figli 15 giorni anche consecutivi nel periodo feriale estivo, ricadente dal 01 luglio al 31 agosto, in base alle proprie ferie, previo avviso alla Sig.ra da intervenire entro il 20 giugno, con la quale Pt_1 concorderà modalità e tempistica, tenendo in debita considerazione gli impegni e interessi da rispettare dei minori e della loro volontà. La madre potrà, altresì, trascorrere con i figli 15 giorni anche consecutivi nel periodo feriale estivo, ricadente dal 01 luglio al 31 agosto, previo avviso al Sig.
da intervenire sempre entro il 20 giugno, con il quale concorderà modalità e tempistica, CP_1 tenendo in debita considerazione gli impegni e interessi da rispettare dei minori e della loro volontà;
7) Quanto al contributo per il mantenimento dei figli, il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno
27 di ciascun mese, per e la complessiva somma € 600,00 (seicento/00), da Per_1 Per_2 considerarsi € 300,00 (trecento/00) per ciascuno di loro, oltre ISTAT e rivalutazione, fermo restando che ciascun genitore percepirà il 50% dell'assegno unico previsto dalla l. 46 del 2021; 8) Le spese straordinarie, come previste e disciplinate dal protocollo adottato dal Tribunale di Latina che qui si intende per interamente trascritto e richiamato, saranno a carico di ciascun genitore nella misura del
50%; 9) Le parti si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio, nonché per il rilascio del passaporto dei minori e la carta d'identità
e, così, impegnandosi al rispetto degli adempimenti formali e amministrativi previsti dalla legge;
10)
Le parti si obbligano a comunicare l'uno all'altro eventuali cambi di residenza;
11) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro anche alla presenza dei figli;
12) Le spese del presente procedimento sono a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Controparte_1 condizioni di cui in parte motiva,
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Priverno di procedere all'annotazione della presente sentenza (matrimonio contratto in Priverno il 13.10.2012, Atto N. 99 parte 2 serie A - anno
2012 - Comune di Priverno).
- compensa le spese.
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 14.11.2025
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente Relatore est.
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1551 del 2024 promossa da:
(CF: ) con il patrocinio dell'Avv. Francesca Coluzzi Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina Via Carducci n. 7, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Elisa Onori ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Pontinia (LT), alla Piazza Indipendenza n.
20, giusta procura in atti,
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti in sede di udienza di p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.04.2025 la ricorrente in epigrafe indicata domandava la pronunzia della separazione personale alle condizioni contestualmente precisate. Il resistente si costituiva rilevando che, nelle more del giudizio, le parti avevano trovato un accordo sulle condizioni di separazione e, pertanto, richiedeva la trasformazione del rito da giudiziale a consensuale e la pronuncia della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni riportate.
Con le note in sostituzione dell'udienza ex art, 127 ter cpc, le parti confermavano di essersi accordate per le condizioni di separazione come da accordo sottoscritto da entrambe in atti depositato.
Va, quindi, accolta la domanda di separazione, essendo evidente che è venuta meno la comunione spirituale e l'affectio coniugalis che connota un matrimonio.
Le condizioni concordate tra le parti appaiono congrue e conformi a legge e agli interessi della prole sicché ad esse il collegio si conforma: 1) I coniugi vivranno separati rispettandosi reciprocamente nel luogo in cui intenderanno fissare la propria residenza;
2) La casa coniugale sita a Pontinia Via
Migliara 51 n. 1062 resta assegnata alla sig.ra la quale ivi continuerà a vivere con i Parte_1 figli minorenni , nato a [...] il [...] e nata a [...] il Persona_1 Persona_2
02 dicembre 2018; 3) confronti dell'altro e nessuna richiesta e pretesa avanzano tra loro avendo già regolato e definito, in precedenza e con il presente atto, tutti i loro rapporti economici e patrimoniali;
4) Avuto riguardo alla distanza e agli orari di lavoro del padre e avuto riguardo alla ricorrente necessità di decisioni tempestive e coordinate (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) su scuola e salute, attività sportive e viaggi di istruzione, le parti convengono e congiuntamente chiedono al
Tribunale di disporre nell'interesse preminente degli stessi l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, Sig.ra individuando in capo alla stessa il ruolo di genitore affidatario, con Parte_1 obbligo di tenere conto delle capacità, inclinazione naturale e aspirazioni dei minori. Resta fermo in capo al padre il diritto-dovere di vigilanza sull'istruzione e l'educazione dei figli, nonché il diritto di essere informato tempestivamente o almeno con cadenza mensile sulle principali questioni scolastiche e sanitarie e di accedere alla relativa documentazione. 5) Il padre vedrà e terrà con sé i due figli e compatibilmente con gli impegni dei minori e nel rispetto delle loro Per_1 Per_2 istanze, secondo gli accordi raggiunti tra i genitori ovvero, in difetto, dal rientro dal lavoro del venerdì sera, ovvero del sabato sera ove lavori anche in tale giorno, sino alle ore 20.00 della domenica, a settimane alterne. Le festività Natalizie ovvero: - il giorno 24 dicembre;
- dal giorno 25 al giorno 27 dicembre;
- dal giorno 31 dicembre al giorno 1gennaio; - il giorno 6 gennaio verranno trascorse ad anni alterni rispettando il periodo della rotazione. Parimenti, per quanto concerne le festività di
Pasqua, anche queste saranno trascorse dal singolo coniuge accordandosi di volta in volta con l'altro e rispettando il principio della rotazione alternata tra il giorno di Pasqua, vigilia della stessa e
Pasquetta. In ogni caso ciascun genitore è tenuto ad avvisare l'altro sul luogo in cui verranno portati i minori, garantendo la più ampia disponibilità a poterli contattare. 6) il padre potrà trascorrere con i figli 15 giorni anche consecutivi nel periodo feriale estivo, ricadente dal 01 luglio al 31 agosto, in base alle proprie ferie, previo avviso alla Sig.ra da intervenire entro il 20 giugno, con la quale Pt_1 concorderà modalità e tempistica, tenendo in debita considerazione gli impegni e interessi da rispettare dei minori e della loro volontà. La madre potrà, altresì, trascorrere con i figli 15 giorni anche consecutivi nel periodo feriale estivo, ricadente dal 01 luglio al 31 agosto, previo avviso al Sig.
da intervenire sempre entro il 20 giugno, con il quale concorderà modalità e tempistica, CP_1 tenendo in debita considerazione gli impegni e interessi da rispettare dei minori e della loro volontà;
7) Quanto al contributo per il mantenimento dei figli, il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno
27 di ciascun mese, per e la complessiva somma € 600,00 (seicento/00), da Per_1 Per_2 considerarsi € 300,00 (trecento/00) per ciascuno di loro, oltre ISTAT e rivalutazione, fermo restando che ciascun genitore percepirà il 50% dell'assegno unico previsto dalla l. 46 del 2021; 8) Le spese straordinarie, come previste e disciplinate dal protocollo adottato dal Tribunale di Latina che qui si intende per interamente trascritto e richiamato, saranno a carico di ciascun genitore nella misura del
50%; 9) Le parti si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio, nonché per il rilascio del passaporto dei minori e la carta d'identità
e, così, impegnandosi al rispetto degli adempimenti formali e amministrativi previsti dalla legge;
10)
Le parti si obbligano a comunicare l'uno all'altro eventuali cambi di residenza;
11) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro anche alla presenza dei figli;
12) Le spese del presente procedimento sono a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Controparte_1 condizioni di cui in parte motiva,
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Priverno di procedere all'annotazione della presente sentenza (matrimonio contratto in Priverno il 13.10.2012, Atto N. 99 parte 2 serie A - anno
2012 - Comune di Priverno).
- compensa le spese.
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 14.11.2025
Dott.ssa Concetta Serino