Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00241/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00306/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IU EN GI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 306 del 2024, proposto dalla ditta individuale Antica Forgia Lenarduzzi di Massaro Michele, in persona del suo titolare, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiano Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Maniago, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Benvenuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del signor TO Gatti, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. 15 del 4 giugno 2024 del Comune di Maniago, avente ad oggetto “ Ordinanza di limitazione delle emissioni rumorose. Aggiornamento ”;
- di tutti gli atti ad essa presupposti e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Maniago;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Daniele Busico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato il 30 agosto 2024 e depositato il successivo giorno 19 settembre la ditta ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe col quale il Comune di Maniago ha ordinato la limitazione delle emissioni rumorose prodotte dallo stabilimento “Antica Forgia Lenarduzzi di Massaro Michele”, in via Tesana Nord, n. 75.
Con l’ordinanza, che richiama e specifica le disposizioni già impartite con la precedente ordinanza n. 2/2024, il Comune ha prescritto, in particolare, di esercitare l’attività conformemente alle seguenti prescrizioni:
“ 1. attenersi sempre agli orari previsti nel Regolamento di Polizia Urbana (dalle ore 6:00 alle ore 22:00) per l'esercizio di attività che comportano impiego di macchine, motori o altri strumenti che possono essere fonte di disturbo;
2. spegnere tutte le fonti di rumore (compreso il motore utilizzato per la produzione di energia idroelettrica) in orario notturno (dalle 22.00 alle 6.00), salvo, per quanto riguarda il predetto motore, l'effettuazione di misurazioni che dimostrino che le relative emissioni rumorose rientrano nei limiti del P.C.C.A.;
3. effettuare le attività particolarmente rumorose - utilizzo del maglio e di altri macchinari e attrezzi, come ad esempio il martello, la mazza, eccetera - esclusivamente nelle fasce orarie 9:00-12:00 e 15:00-18:00;
4. non svolgere attività rumorose nelle giornate di sabato, domenica e festivi;
5. mettere in atto tutte le possibili misure organizzative per ridurre al minimo le emissioni rumorose all'esterno dell'attività; a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano le seguenti azioni: riduzione del cigolio derivante dalla rotazione della puleggia a vista in facciata dell'officina, riparazione della porta d'ingresso dell'officina; ”.
2. La ricorrente ha dedotto censure di eccesso di potere nella figura sintomatica del travisamento dei fatti.
3. Il Comune si è costituito in giudizio in resistenza al ricorso.
4. All’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 la causa è passata in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
6. L'art. 9, comma 1, della l. n. 447 del 1995 prevede che “ qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della L. 3 marzo 1987, n. 59 , e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri ”.
La giurisprudenza amministrativa ha al riguardo chiarito che:
a) nell’ampia dizione legislativa “salute pubblica” rientra anche la pubblica quiete, intesa come condizione dei luoghi che consenta un sereno dipanarsi della vita dei residenti, posto che la presenza di sorgenti rumorose può turbare il sonno e le ordinarie attività quotidiane di coloro che sono insediati in loco, con effetti deleteri non solo sulla qualità della vita, ma sulla stessa “salute” delle persone, intesa in senso ampio (ossia non come mera assenza di patologie, ma come complessiva situazione di almeno accettabile benessere psico-fisico);
b) la tutela della “salute pubblica” non presuppone necessariamente che la situazione di pericolo involga l’intera collettività, ben potendo richiedersi tutela alla P.A. anche ove sia in discussione la salute di una singola famiglia o anche solo di un individuo (T.A.R. Sicilia, Catania, n. 1587/2023);
c) il rispetto dei limiti di emissione sonora può non garantire in toto la preservazione della quiete pubblica, potendosi dare situazioni in cui, nonostante il rispetto di tali limiti, si verifichi un vulnus all’interesse pubblico protetto; In tali casi, le Autorità menzionate dall’art. 9 in parola (fra le quali il sindaco) possono, a fronte di una solida motivazione, disporre le misure opportune, fra cui anche “ l’inibitoria parziale o totale di determinate attività ” (Cons. di Stato, n. 6319/2023);
d) il limite di emissione sonora non è ex lege qualificato come soglia al di sotto della quale tutto è sempre e comunque consentito; altrimenti detto, l’accertamento del non superamento limite di emissioni sonore non è di per sé in radice ostativo all’esercizio del potere contingibile e urgente di cui all’art. 9 cit..
7. Nella specie, il sindaco non ha decampato dai margini di discrezionalità di cui è investito, posto che:
- ha rappresentato di agire non motu proprio , ma a seguito di numerose segnalazioni di alcuni cittadini, indicative di un diffuso malcontento (peraltro ben noto alla ditta ricorrente, tanto da sfociare in contrapposte e incrociate denunce-querele con parte del vicinato);
- ha inteso tutelare un bene primario, quale la quiete pubblica, che costituisce un interesse trasversale di tutta la collettività;
- ha agito (per quel che riguarda l’ordinanza impugnata col presente gravame) previa indagine fonometrica effettuata dall’Arpa, che, pur non accertando l’integrale superamento dei valori limite in ambiente esterno, ha comunque dato atto della sussistenza di emissioni sonore disturbanti;
- ha precisato e indicato ragionevoli condizioni dell’attività, peraltro recependo i suggerimenti proprio dell’Arpa, sì che le legittime esigenze della ditta ricorrente non risultano irrimediabilmente frustrate;
- ha richiamato la propria precedente similare ordinanza n. 2 del 25 gennaio 2024, rispetto alla quale il ricorrente non aveva a suo tempo opposto alcunché.
8. Il provvedimento impugnato resiste, dunque, alle doglianze del ricorrente: le deduzioni attoree non fanno emergere quel travisamento del fatto posto alla base delle censure proposte. Infatti, la circostanza che il battiferro esistesse in quei luoghi da lunghissimo tempo (da circa quatto secoli) e che nessuno, compreso il vicino, si fosse mai lamentato non scalfisce i presupposti fattuali posti a fondamento dell’ordinanza impugnata, perché naturalmente mutevoli nel tempo (la fonte maggiormente rumorosa è stata peraltro individuata in un motore di non antica acquisizione); né la precedente esistenza del battiferro è in grado di inibire l’esercizio dei poteri ex art. 9 cit. che, in quanto orientati al preminente interesse di tutela della salute pubblica, sono esercitabili in ogni tempo.
L’ulteriore deduzione di parte ricorrente che le segnalazioni pervenute dai vicini sarebbero pretestuose e ritorsive è contraddetta sia dalla quantità e diffusione delle richieste d’intervento, sia – soprattutto - dai rilievi dell’Arpa che lumeggiano sull’esistenza di una significativa e potenzialmente lesiva fonte sonora proveniente dai locali in uso alla ditta ricorrente e forniscono un substrato oggettivo, verificabile e non pretestuoso alle lamentele del vicinato.
La censura che le prove fonometriche eseguite dall’Arpa hanno dato riscontro negativo circa il superamento dei limiti di legge per l’inquinamento acustico - sicché non risulterebbe provato, in tesi, il presupposto legittimante il provvedimento impugnato - è infondata alla luce dell’insegnamento della giurisprudenza amministrativa (più sopra richiamato e condiviso dal Collegio) che non individua, tra i presupposti legittimanti l’intervento comunale in materia, il necessario superamento delle soglie previste dalla disciplina di riferimento.
Le censure con cui si deduce l’erroneità delle prescrizioni impartite, perché frutto di un bilanciamento che non doveva essere operato è anch’essa infondata perché parte – ancora una volta - dall’erroneo presupposto che i poteri inibitori ex art. 9, comma 1, della l. n. 447 del 1995 possano essere esercitati soltanto previo accertamento fonometrico del superamento dei limiti acustici.
9. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono perciò poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IU EN GI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune, delle spese di lite che liquida in € 2.000, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
Daniele Busico, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniele Busico | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO