TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 02/12/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 1258/2025
Verbale di udienza del 02/12/2025
E' presente l'avv. Luca Cecere per delega orale dell'avv. Martuccio Maria Libera del foro di
Benevento, per il sig. RB RO. L'avv. Cecere chiede che venga dichiarata la contumacia del vista la regolarità della notifica (gia depositati telematicamente il CP_1 ricorso e il decreto notificati con le pec di accettazione e consegna) e si riporta al ricorso, chiedendone l'integrale accoglimento.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione, autorizzando il procuratore presente a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 02/12/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 02/12/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1258/2025 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
SA RI (c.f. indicato: , rappresentato e difeso, C.F._1 in virtù di procura in atti, dall'avv. MARTUCCIO MARIA LIBERA, presso il cui studio legale
è elettivamente domiciliato (indirizzo pec indicato: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_2
(c.f. indicato: ), in
[...] P.IVA_1 persona dei l.r.p.t.;
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 08/04/2025 RB RO agiva in giudizio contro la parte resistente in epigrafe indicata, innanzi all'intestato Tribunale in funzione di
Giudice del Lavoro, per ivi sentire “accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e conseguentemente condannarsi il al riconoscimento del beneficio stesso, così come Controparte_2 previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato, per
2 tutti i suddetti anni scolastici;
con vittoria di spese, competenze ed onorari, come per legge da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”
Parte ricorrente, in particolare, lamentava la violazione, da parte del convenuto, CP_1 del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, nel non riconoscere ai lavoratori a termine la somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali
– cd. la c.d. Carta elettronica del Docente ex art. 1, co. 121 L. n. 107 del 2015.
2. Instauratosi il contraddittorio, non si costituiva in giudizio il
[...]
, sebbene regolarmente convenuto. Controparte_2
Il Giudice, all'esito della discussione, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, ha pronunciato sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Preliminarmente in rito, va dichiarata la contumacia del resistente, non CP_1 costituitosi sebbene ritualmente convenuto in giudizio (notifica eseguita il 24/04/2025);
4. Nel merito, il ricorso non può essere accolto per le seguenti ragioni.
Con la nota sentenza n. 29961/2023, la Cassazione, pronunciandosi su questione oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. in tema di spettanza agli insegnanti non di ruolo della cd. Carta del Docente (ex art. 1, co. 121, l. n. 107/2015) ha affermato i seguenti principi di diritto:
La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
Ai docenti, ai quali il beneficio de quo non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data
3 in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Per quanto di specifico interesse in questa sede, la Cassazione ha anche precisato che ai docenti, ai quali il beneficio della Carta Elettronica del Docente non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
Ebbene, nel caso di specie, la parte ricorrente ha allegato e documentato di aver effettuato delle docenze in qualità di supplente a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche negli aa.ss. 2021/2022, 2021/2022 e 2022/2023, ma nulla ha provato -né invero, ancor prima allegato- sull'attuale inserimento nel sistema scolastico: quindi, nella fattispecie non risulta integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro di cui all'art. 3, co
2, del D.P.C.M. 28 novembre 2016, in virtù del quale: “la Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
Sul punto la Cassazione ha testualmente sostenuto che, in tali circostanze, “si realizza
l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente” precisando che “poiché la cessazione del servizio può avvenire per ragioni del tutto indipendenti da responsabilità del docente, ciò attesta il necessario obiettivo collegamento della fruizione in concreto del diritto con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico”.
In ricorso, nelle conclusioni, si richiede espressamente “accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022
e conseguentemente condannarsi il al riconoscimento del Controparte_2
4 beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato, per tutti i suddetti anni scolastici…” e non è proposta alcuna domanda risarcitoria per l'omesso riconoscimento del beneficio de quo per gli aa.ss. in contestazione.
La Cassazione sul punto è chiara nello stabilire che ai docenti, ai quali il beneficio della Carta
Elettronica del Docente non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto.
Non essendo stata proposta alcuna domanda risarcitoria, la domanda come formulata dalla ricorrente non può oggi trovare accoglimento.
5. Nulla per le spese stante la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta e/o assorbita ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_2
- rigetta il ricorso;
- non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Così deciso in Avellino, 02/12/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
5
Settore lavoro e previdenza
R.G. 1258/2025
Verbale di udienza del 02/12/2025
E' presente l'avv. Luca Cecere per delega orale dell'avv. Martuccio Maria Libera del foro di
Benevento, per il sig. RB RO. L'avv. Cecere chiede che venga dichiarata la contumacia del vista la regolarità della notifica (gia depositati telematicamente il CP_1 ricorso e il decreto notificati con le pec di accettazione e consegna) e si riporta al ricorso, chiedendone l'integrale accoglimento.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione, autorizzando il procuratore presente a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 02/12/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 02/12/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1258/2025 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
SA RI (c.f. indicato: , rappresentato e difeso, C.F._1 in virtù di procura in atti, dall'avv. MARTUCCIO MARIA LIBERA, presso il cui studio legale
è elettivamente domiciliato (indirizzo pec indicato: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_2
(c.f. indicato: ), in
[...] P.IVA_1 persona dei l.r.p.t.;
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 08/04/2025 RB RO agiva in giudizio contro la parte resistente in epigrafe indicata, innanzi all'intestato Tribunale in funzione di
Giudice del Lavoro, per ivi sentire “accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e conseguentemente condannarsi il al riconoscimento del beneficio stesso, così come Controparte_2 previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato, per
2 tutti i suddetti anni scolastici;
con vittoria di spese, competenze ed onorari, come per legge da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”
Parte ricorrente, in particolare, lamentava la violazione, da parte del convenuto, CP_1 del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, nel non riconoscere ai lavoratori a termine la somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali
– cd. la c.d. Carta elettronica del Docente ex art. 1, co. 121 L. n. 107 del 2015.
2. Instauratosi il contraddittorio, non si costituiva in giudizio il
[...]
, sebbene regolarmente convenuto. Controparte_2
Il Giudice, all'esito della discussione, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, ha pronunciato sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Preliminarmente in rito, va dichiarata la contumacia del resistente, non CP_1 costituitosi sebbene ritualmente convenuto in giudizio (notifica eseguita il 24/04/2025);
4. Nel merito, il ricorso non può essere accolto per le seguenti ragioni.
Con la nota sentenza n. 29961/2023, la Cassazione, pronunciandosi su questione oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. in tema di spettanza agli insegnanti non di ruolo della cd. Carta del Docente (ex art. 1, co. 121, l. n. 107/2015) ha affermato i seguenti principi di diritto:
La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
Ai docenti, ai quali il beneficio de quo non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data
3 in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Per quanto di specifico interesse in questa sede, la Cassazione ha anche precisato che ai docenti, ai quali il beneficio della Carta Elettronica del Docente non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
Ebbene, nel caso di specie, la parte ricorrente ha allegato e documentato di aver effettuato delle docenze in qualità di supplente a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche negli aa.ss. 2021/2022, 2021/2022 e 2022/2023, ma nulla ha provato -né invero, ancor prima allegato- sull'attuale inserimento nel sistema scolastico: quindi, nella fattispecie non risulta integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro di cui all'art. 3, co
2, del D.P.C.M. 28 novembre 2016, in virtù del quale: “la Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
Sul punto la Cassazione ha testualmente sostenuto che, in tali circostanze, “si realizza
l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente” precisando che “poiché la cessazione del servizio può avvenire per ragioni del tutto indipendenti da responsabilità del docente, ciò attesta il necessario obiettivo collegamento della fruizione in concreto del diritto con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico”.
In ricorso, nelle conclusioni, si richiede espressamente “accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022
e conseguentemente condannarsi il al riconoscimento del Controparte_2
4 beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato, per tutti i suddetti anni scolastici…” e non è proposta alcuna domanda risarcitoria per l'omesso riconoscimento del beneficio de quo per gli aa.ss. in contestazione.
La Cassazione sul punto è chiara nello stabilire che ai docenti, ai quali il beneficio della Carta
Elettronica del Docente non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto.
Non essendo stata proposta alcuna domanda risarcitoria, la domanda come formulata dalla ricorrente non può oggi trovare accoglimento.
5. Nulla per le spese stante la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta e/o assorbita ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_2
- rigetta il ricorso;
- non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Così deciso in Avellino, 02/12/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
5