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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 17/02/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 462/ 2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 17/02/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla forma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Benni de Sena, e, per l' l'avv. Bonetti.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 462/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
.g. n. 462/2024, cui è riunita la causa n. 554/2024, promossa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata telematicamente, Parte_1 sandro Benni de Sena, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2 pro tempore vv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per pr liti del 22.03.2024, rep. n. 37875, racc. n. 7313, a rogito dott. notaio in Fiumicino, ed elettivamente domiciliato a Persona_1
Gorizia, Piaz
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorsi successivamente riuniti1, il ricorrente, titolare di partita iva come artigiano per attività di supporto alla produzione vegetale nel periodo da novembre 2020 a novembre 2022, ha agito in giudizio nei confronti dell' per sentire dichiarare l'illegittimità l'avviso d'addebito n. 350 2023 00003395 71 000 del 24.11.2023 e l'avviso d'addebito n. 350 2024 00002200 68 000 del 09.10.2024, notificati in considerazione della sua iscrizione nella Gestione artigiani e relativi alla quarta rata dei contributi fissi per l'anno 2021 e all'intero anno 2022. Ha sostenuto che le pretese dell' sarebbero infondate perché egli, benché aperta la partita CP_2 iva, non avrebbe mai svolto alcun'attività autonoma, operando sempre, e nel medesimo settore agricolo, quale lavoratore subordinato.
* 2. L' si è costituito in giudizio sostenendo che l'apertura della partita iva e l'iscrizione dell'impresa in Camera di commercio esprime l'evidente volontà del ricorrente di svolgere l'attività commerciale. Egli, del resto, ricevuti precedenti avvisi d'addebito basati sugli stessi presupposti non ha proposto opposizione e, anzi, ha formulato specifiche istanze di dilazione presso . Ha Controparte_3 perciò chiesto il rigetto del ricorso.
* 3. Istruita documentalmente, la causa è stata quindi discussa dai difensori delle parti, che si sono riportati alle rispettive conclusioni.
* Così ricostruito l'iter processuale, va ricordato che l'iscrizione alla c.d. gestione artigiani s'impone nei confronti degli “imprenditori” quando ricorrono i presupposti previsti dall'art. 1, comma 203, legge n. 662 del 1996, ossia allorché costoro: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione, con la precisazione che tale requisito non è richiesto, tra l'altro, per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli. È questa, dunque, la gestione previdenziale atta a valorizzare, sul piano contributivo, l'attività lavorativa svolta dall'imprenditore all'interno della sua impresa. Il presupposto per l'iscrizione alla gestione è, ontologicamente, che si eserciti effettivamente l'attività commerciale, circostanza della cui prova è onerato l'Istituto che esige i contributi [cfr., Cass., n. 25192/2019]. Nel caso di specie, questa prova non ricorre. È documentale, risultando dall'incrocio dei prospetti paga depositati dal ricorrente con il prospetto riepilogativo elaborato dall' che il ricorrente si sia continuativamente dedicato allo svolgimento d'attività di lavoro subordinato per l'intero anno 2021 – salvi i mesi di maggio, giugno e luglio – e 2022 – salvi i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio [cfr. docc.
3-6 ricorrente e doc. 4 . L'attività lavorativa così svolta è stata quella di “manovale agricolo”, ciò che l'ha visto operare in un ambito coincidente a quello della sua impresa individuale, la cui attività indicata in “supporto alla produzione vegetale”. Questi elementi inducono a ritenere confermata la deduzione del ricorrente secondo cui la sua impresa sarebbe stata sempre inattiva, non avendo mai svolto attività d'impresa. Questo dato presuntivo è rimasto insuperato dall' È vero che ricorrono periodi in cui egli non ha lavorato come dipendente, così come è vero che egli, al cospetto d'analoghi avvisi d'addebito, ha in precedenza ritenuto di pagare quanto richiesto, ma la stagionalità tipica del settore agricolo “spiega” la non perfetta continuità dei rapporti di lavoro che l'hanno coinvolto e la richiesta di pagamento con dilazione non ha valore confessorio. Per questo, le domande vanno accolte e gli avvisi opposti annullati.
* 7. Le spese processuali vanno integralmente compensate perché va valorizzato il fatto che l'iniziativa dell' è dipesa integralmente dall'apertura della partita CP_2 iva da parte del ricorrente. La sua scelta di pagamento con dilazione in altri casi rende inoltre comprensibile che l' abbia confidato nella correttezza del suo operato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, annulla gli avvisi d'addebito opposti;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Gorizia, 17 febbraio 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. verbale d'udienza del 12.02.2025.
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 17/02/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla forma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Benni de Sena, e, per l' l'avv. Bonetti.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 462/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
.g. n. 462/2024, cui è riunita la causa n. 554/2024, promossa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata telematicamente, Parte_1 sandro Benni de Sena, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2 pro tempore vv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per pr liti del 22.03.2024, rep. n. 37875, racc. n. 7313, a rogito dott. notaio in Fiumicino, ed elettivamente domiciliato a Persona_1
Gorizia, Piaz
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorsi successivamente riuniti1, il ricorrente, titolare di partita iva come artigiano per attività di supporto alla produzione vegetale nel periodo da novembre 2020 a novembre 2022, ha agito in giudizio nei confronti dell' per sentire dichiarare l'illegittimità l'avviso d'addebito n. 350 2023 00003395 71 000 del 24.11.2023 e l'avviso d'addebito n. 350 2024 00002200 68 000 del 09.10.2024, notificati in considerazione della sua iscrizione nella Gestione artigiani e relativi alla quarta rata dei contributi fissi per l'anno 2021 e all'intero anno 2022. Ha sostenuto che le pretese dell' sarebbero infondate perché egli, benché aperta la partita CP_2 iva, non avrebbe mai svolto alcun'attività autonoma, operando sempre, e nel medesimo settore agricolo, quale lavoratore subordinato.
* 2. L' si è costituito in giudizio sostenendo che l'apertura della partita iva e l'iscrizione dell'impresa in Camera di commercio esprime l'evidente volontà del ricorrente di svolgere l'attività commerciale. Egli, del resto, ricevuti precedenti avvisi d'addebito basati sugli stessi presupposti non ha proposto opposizione e, anzi, ha formulato specifiche istanze di dilazione presso . Ha Controparte_3 perciò chiesto il rigetto del ricorso.
* 3. Istruita documentalmente, la causa è stata quindi discussa dai difensori delle parti, che si sono riportati alle rispettive conclusioni.
* Così ricostruito l'iter processuale, va ricordato che l'iscrizione alla c.d. gestione artigiani s'impone nei confronti degli “imprenditori” quando ricorrono i presupposti previsti dall'art. 1, comma 203, legge n. 662 del 1996, ossia allorché costoro: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione, con la precisazione che tale requisito non è richiesto, tra l'altro, per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli. È questa, dunque, la gestione previdenziale atta a valorizzare, sul piano contributivo, l'attività lavorativa svolta dall'imprenditore all'interno della sua impresa. Il presupposto per l'iscrizione alla gestione è, ontologicamente, che si eserciti effettivamente l'attività commerciale, circostanza della cui prova è onerato l'Istituto che esige i contributi [cfr., Cass., n. 25192/2019]. Nel caso di specie, questa prova non ricorre. È documentale, risultando dall'incrocio dei prospetti paga depositati dal ricorrente con il prospetto riepilogativo elaborato dall' che il ricorrente si sia continuativamente dedicato allo svolgimento d'attività di lavoro subordinato per l'intero anno 2021 – salvi i mesi di maggio, giugno e luglio – e 2022 – salvi i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio [cfr. docc.
3-6 ricorrente e doc. 4 . L'attività lavorativa così svolta è stata quella di “manovale agricolo”, ciò che l'ha visto operare in un ambito coincidente a quello della sua impresa individuale, la cui attività indicata in “supporto alla produzione vegetale”. Questi elementi inducono a ritenere confermata la deduzione del ricorrente secondo cui la sua impresa sarebbe stata sempre inattiva, non avendo mai svolto attività d'impresa. Questo dato presuntivo è rimasto insuperato dall' È vero che ricorrono periodi in cui egli non ha lavorato come dipendente, così come è vero che egli, al cospetto d'analoghi avvisi d'addebito, ha in precedenza ritenuto di pagare quanto richiesto, ma la stagionalità tipica del settore agricolo “spiega” la non perfetta continuità dei rapporti di lavoro che l'hanno coinvolto e la richiesta di pagamento con dilazione non ha valore confessorio. Per questo, le domande vanno accolte e gli avvisi opposti annullati.
* 7. Le spese processuali vanno integralmente compensate perché va valorizzato il fatto che l'iniziativa dell' è dipesa integralmente dall'apertura della partita CP_2 iva da parte del ricorrente. La sua scelta di pagamento con dilazione in altri casi rende inoltre comprensibile che l' abbia confidato nella correttezza del suo operato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, annulla gli avvisi d'addebito opposti;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Gorizia, 17 febbraio 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. verbale d'udienza del 12.02.2025.