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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 14/09/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LODI
In persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Elena GIUPPI, all'esito dell'udienza del 9 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 145/2025 R.G. Lav., discussa alla medesima udienza, promossa da:
(c.f. e p. iva: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Presidente del C.d.A. – Sig. – con sede in Milano, via Taranto n. 4, Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Rivetta (c.f. , presso lo studio del C.F._1
quale è elettivamente domiciliata in Settimo Milanese (MI), via Enrico Fermi n. 38;
Ricorrente opponente contro
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
15.08.1984 e residente a Vigevano, Corso Milano 2/A rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Mario
Ferrari (c.f. del Foro di Pavia ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._3
studio sito in Vigevano (PV), via dei Mulini 6/b;
Resistente opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 5/2025, pubblicato il 21.01.2025 e notificato il 22.01.2025, il Giudice del
Lavoro presso il Tribunale di Lodi ha ingiunto ad di Parte_1 pagare ad la somma di € 2.484,67 a titolo di retribuzione per i mesi di ottobre e Controparte_1
novembre 2024, oltre rivalutazione, interessi legali e spese della procedura.
Con ricorso depositato in data 21.02.2025 ha proposto opposizione Parte_1
avverso il predetto decreto, di cui ha domandato la revoca, eccependo di aver già pagato parte della somma ingiunta( la retribuzione di ottobre) e domandando la compensazione dell'importo residuo con il credito risarcitorio di € 3.760,76 vantato nei confronti del resistente in relazione ad un sinistro stradale dal medesimo cagionato nell'espletamento delle proprie mansioni.
A sostegno delle domande parte ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze di fatto: - ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze di Controparte_1 [...]
con la qualifica di operaio cat. B1, con mansioni di autista Parte_1
soccorritore presso l'unità operativa di San Martino in Strada, via Vittime del Razzismo n.
17 (cfr. contratto individuale dell'1.06.2024 – doc. 1);
- alle 13:05 del 27.09.2024 il sig. si trovava alla guida dell'autoveicolo Peugeot CP_1
Parte Rifter tg. GS605MB, concesso in locazione finanziaria da Crédit Agricole Leasing ad
(cfr. libretto e contratto – doc. 2a-2b), rimanendo coinvolto in un incidente occorso in San
Colombano al Lambro con un'autovettura privata (cfr. dichiarazione autista e modulo di constatazione – doc. 3 e 12);
- la Polizia locale intervenuta nell'immediatezza ha ricostruito la dinamica del sinistro addebitandone la responsabilità al sig. , che stava trasportando un paziente a bordo CP_1
del veicolo della Cooperativa e ha eseguito un sorpasso in un punto non consentito (cfr. verbali Polizia locale – doc. 11 e 13-14);
- le sanzioni comminate dalla Polizia locale sono state saldate direttamente da Parte_1
con bonifici del 7.11.2024 (cfr. contabili – doc. 15-16);
[...]
Parte
- l'8.11.2024 il sig. ha presentato ad le dimissioni volontarie (cfr. doc. 4); CP_1
- nelle successive interlocuzioni la ha proposto al dipendente di corrispondere in Parte_1
due tranches il saldo dei cedolini di ottobre e di novembre 2024 – rispettivamente entro fine gennaio 2025 e fine febbraio 2025 – con riserva di agire per il recupero dei danni provocati dal sinistro stradale al veicolo, quantificati in € 8.253,30 (cfr. preventivo autofficina e pec – doc. 5a-5b e 8);
- in data 14.01.2025 ATA ha provveduto al pagamento di € 1.363,00 dovuti al sig. CP_1
a titolo di retribuzione del mese di ottobre 2024 e di tredicesima mensilità (cfr. doc. 6-7);
- il sig. , senza attendere il decorso della scadenza del termine per il pagamento CP_1
dell'ulteriore mensilità e senza fornire riscontro alla precedente missiva, in data 18.01.2025 ha promosso la procedura monitoria per il recupero dei compensi professionali (R.G.
37/2025).
Sulla scorta delle richiamate circostanze, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi, contrariis reiectis, così giudicare
In via preliminare: per i motivi di cui in narrativa
− dichiarare l'insussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, rigettare - ove eventualmente formulata, l'avversaria istanza di concessione di detta provvisoria. Nel merito: per i motivi di cui in narrativa,
− accertare e dichiarare l'intervenuto pagamento da parte di Parte_1
dell'importo di € 1.363,00 a titolo di saldo di quanto dovuto al Sig. per le causali
[...] CP_1
di cui al cedolino del mese di ottobre 2024, in data 14.1.2025 / 15.1.2025 - e, pertanto, antecedentemente al deposito del ricorso ex art. 633 e 642 c.p.c. da parte del Sig.
[...]
e all'emissione del decreto ingiuntivo n. 5/2025, R.G. n. 37/2024, del Tribunale di Lodi, CP_1
Sezione Lavoro;
e per l'effetto,
− dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace e comunque privo di qualsivoglia effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 5/2025, R.G. n. 37/2025, emesso dal Tribunale di Lodi - Sezione Lavoro
(Dott. Francesco Manfredi) - in data 21.1.2025, con conseguente revoca dello stesso perché infondato in fatto e in diritto.
In via riconvenzionale: per i fatti e i motivi esposti in narrativa,
− accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Sig. (c.f.: Controparte_1
), residente in (27029) Vigevano (PV), Corso Milano n. 2/A, nella C.F._2
causazione del sinistro avvenuto in data 27.9.2024, alle ore 13:05 ca., nel Comune di San
Colombano al Lambro, Via Steffenini, intersezione Via Garibaldi, tra i veicoli Peugeot Rifter, tg.
Part GS605MB, in locazione ad e condotto dal Sig. nell'espletamento delle Controparte_1
proprie mansioni e Toyota Yaris, tg. ER971GV, di proprietà e condotta dal Sig. e - per Parte_3
l'effetto,
− condannare il Sig. (c.f.: ), residente in (27029) Controparte_1 C.F._2
Vigevano (PV), Corso Milano n. 2/A, al risarcimento dei danni subiti da Parte_1
con sede in (20142) Milano, Via Taranto n. 4 (c.f. e partita iva:
[...]
), a seguito di detto sinistro stradale nella misura di complessivi € 3.760,76, come in P.IVA_1
narrativa calcolata, o in quella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, oltre a rivalutazione ed interessi;
− disporre la compensazione tra il residuo dovuto al Sig. per le causali di cui al Controparte_1
cedolino di novembre 2024 - sub. doc. n.
9 - pari ad € 1.121,67 (al netto delle trattenute previdenziali e fiscali), e quanto riconosciuto a parte opponente (n.d.r. Parte_1
) a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro del 27.9.2024,
[...] pari ad € 3.760,76, come in narrativa calcolati, o in quella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, oltre a rivalutazione ed interessi. In ogni caso, condannare il Sig. (c.f.: ), residente in [...]C.F._2
(27029) Vigevano (PV), Corso Milano n. 2/A, al risarcimento del danno per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c. - da liquidarsi nella misura che verrà determinata in corso di causa e, se del caso, anche in via equitativa - oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e compenso professionale.
In via istruttoria […]”.
Con comparsa di risposta depositata il 23.04.2025 si è costituito eccependo Controparte_1
l'infondatezza delle avverse deduzioni e domandando la conferma del decreto opposto. Nello specifico, parte resistente ha chiarito di aver vanamente sollecitato la controparte al pagamento delle retribuzioni (cfr. messa in mora – doc. 5 fascicolo monitorio) e ha smentito di aver coltivato con la successivamente alle dimissioni trattative concrete per la corresponsione rateale degli Parte_1
importi pregressi.
In diritto la parte ha eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale per intervenuta decadenza, non avendo parte ricorrente domandato il differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 418
c.p.c., nonché l'incompetenza funzionale e per materia del Giudice del Lavoro a conoscere della domanda risarcitoria e ha escluso di potersi procedere a compensazione tra i rispettivi crediti, non essendo la somma chiesta dalla Cooperativa certa, liquida ed esigibile.
Parte resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue:
In Via Preliminare
Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto o in subordine preso atto del versamento di parte delle somme dovute condannare parte opponente a versare la differenza pari a
€ 1.121,67
Nel merito:
Respingere tutte le domande formulate da parte opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto, ivi compresa la domanda riconvenzionale per i motivi tutti indicati in atto.
Con riserva di altro dedurre, produrre e capitolare.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa, maggiorazione 15% per spese generali oltre accessori di legge.”.
Alla prima udienza del 7.05.2025 il Giudice ha formulato alle parti una proposta transattiva, che le parti, chiedendo rinvio, si sono riservate di valutare,. Alla successiva udienza (28.05.2025) nessuno è comparso e il G.I. ha disposto un rinvio ex art. 309
c.p.c.
All'udienza dell'11.06.2025 il difensore di parte ricorrente ha insistito per l'ammissione delle istanze istruttorie.
Con ordinanza del 28.08.2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per discussione al 9 settembre 2025:a tale udienza all'esito della discussione, il procedimento è stato definito con lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla fondatezza del credito vantato da Controparte_1
1.1. Il credito di parte opposta, azionato in sede monitoria, non oggetto di contestazione tra le parti, si fonda sui cedolini paga di ottobre e novembre 2024 versati in atti (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio, nonché doc. 6 e 9 opponente).
Parte opponente, onerata della prova estintiva dell'altrui pretesa, ha provato di aver pagato la mensilità di ottobre 2024 (cfr. doc. 7) ; non è stato pagato il credito relativo al listino paga di novembre poiché parte opponente assumendo di essere a sua volta creditrice oppone la compensazione il credito
1.2 L'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale sollevata in via preliminare da parte opposta è infondata.
Osserva il giudicante come la compensazione dedotta nel caso di specie debba qualificarsi quale domanda riconvenzionale. Ricorre, infatti, l'ipotesi dell'eccezione riconvenzionale allorquando il fatto dedotto dal convenuto (in senso sostanziale) sia diretto a provocare il mero rigetto della domanda avversaria;
integra, invece, vera e propria domanda riconvenzionale l'istanza con la quale venga chiesto, oltre al rigetto dell'altrui pretesa, l'ulteriore declaratoria di tutte le conseguenze giuridiche connesse all'invocato mutamento della situazione precedente (Cass. civ. sent. n.
15271/2006; Cass. civ. sent. n. 756/1986).
Con particolare riguardo alla compensazione, secondo il consolidato orientamento di legittimità “La compensazione può assumere il carattere di eccezione riconvenzionale, qualora la deduzione del controcredito abbia il solo scopo di paralizzare l'avversa pretesa, ovvero quello di domanda riconvenzionale, allorché miri ad ottenere una pronuncia di condanna nei confronti dell'altra parte” (Cass. civ. sent. n. 4133/2016).
Nel caso di specie, non si è limitata a domandare la compensazione del proprio Parte_1 credito con quello vantato dall'opposto, ma ha chiesto l'accertamento in suo favore del maggior credito risarcitorio e la conseguente condanna della controparte a corrispondere la differenza: di conseguenza, la domanda di parte deve qualificarsi come domanda riconvenzionale. La consolidata giurisprudenza di legittimità riconosce il diritto del debitore ingiunto a proporre domanda riconvenzionale in sede di opposizione .
Infine, nella fattispecie non può trovare applicazione l'art. 418 c.p.c.: la riconvenzionale è infatti proposta con il ricorso introduttivo dell'opposizione al decreto ingiuntivo e non nella memoria di costituzione del resistente.
1.4. Parte opposta ha eccepito, altresì, l'incompetenza funzionale e per materia del Giudice del
Lavoro a conoscere della domanda risarcitoria.
L'eccezione non è fondata e non può trovare accoglimento: a tacere di ogni ulteriore ragione(il credito risarcitorio trova riscontro documentale), nel caso in esame la pretesa risarcitoria sorge in relazione a fatti che costituiscono anche inadempimento contrattuale( l'incidente nel quale il ricorrente, guidando un veicolo aziendale nello svolgimento delle mansioni attribuite, lo ha danneggiato costituisce anche violazione dell'obbligo di eseguire la prestazione lavorativa con diligenza).
1.5 ha allegato e provato di vantare nei confronti del sig. un Parte_1 CP_1 controcredito di € 3.760,76, di cui € 304,50 a saldo delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate a lavoratore per violazione al Codice della strada ed € 3.456,26 per spese di riparazione del veicolo coinvolto nel sinistro stradale colposamente cagionato dal medesimo nello svolgimento del rapporto lavorativo, mentre era alla guida di un veicolo in leasing alla Parte_1
In particolare, come analiticamente già sopra riportato richiamando il ricorso, il sig. il 27 CP_1 settembre 2024,mentre stava trasportando un paziente all'Ospedale, alla guida di un veicolo aziendale marca Pegeout ha urtato frontalmente un altro veicolo effettuando un sorpasso in prossimità di un'intersezione ed invadendo la corsia opposta.
La responsabilità del lavoratore circa la causazione del sinistro e ,di conseguenza in ordine ai danni al veicolo e alle sanzioni irrogate per violazione del Codice della strada, trova riscontro documentale nel verbale redatto al momento del fatto dalla Polizia;
si richiamano anche le dichiarazioni confessorie rese dall'opposto agli operanti.In ogni caso la dinamica del fatto non è stata oggetto di contestazione nel presente giudizio.
Le sanzioni amministrative irrogate sono legittime;
l'importo pagato dalla Cooperativa- ex lege obbligata in solido con il conducente-, per le sanzioni è attestato dalle contabili di bonifico (doc.15
e 16 opponente)
Il danno all'autovettura-non contestano in punto an e quantum- trova riscontro nelle fatture e nei bonifici di pagamento (si vedano doc. 17 e 18).
Applicando l'invocata compensazione, il controcredito provato da parte opponente è idoneo a determinare la compensazione con il credito dedotto dall'opposto (“Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico – ancorché complesso – rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione “propria”, bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale”, così
Cass. civ. ord. n. 26365/2024).
Il credito vantato dall'opponente per € 3.760,76 deve, quindi, porsi in compensazione con il credito accertato in favore del sig. , pari ad € 1.121,67, con conseguente revoca del decreto CP_1
ingiuntivo opposto e condanna del resistente al versamento in favore della controparte della differenza, pari ad € 2.639,09.
Sulla somma capitale andranno corrisposti interessi e rivalutazione monetaria
2. Sulle spese di lite
Le spese di lite del giudizio di opposizione seguono la soccombenza, vengono poste a carico di parte opposta e liquidate in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 147/2022, ratione temporis applicabile.
3. Sulla domanda di condanna di parte opposta per lite temeraria ha domandato la condanna della controparte per lite temeraria. Parte_1
Dal complesso delle argomentazioni difensive sviluppate dall'opposto non si ravvisa l'intento defatigatorio ricondotto dal legislatore a fondamento della condanna alle spese ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Com'è noto, infatti, tra i presupposti per ottenere la condanna in parola vi è, in primis, il carattere temerario della lite, da identificarsi nella coscienza dell'infondatezza delle tesi sostenute e delle domande avanzate, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (cfr. Trib. Viterbo, 18.09.2018, n. 1273; Cass., 6.07.2003, n. 9060), nonché nell'ignoranza colpevole in ordine a tale fondatezza (cfr. Cass., 12.01.2010, n. 327).
L'azione esperita può, infatti, considerarsi temeraria solo allorquando, oltre ad essere erronea in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anomali, non essendo sufficiente quindi la mera infondatezza della domanda (cfr. Cass. 14789/2007).
Conseguenza ineludibile di ciò è che, ai fini della condanna per responsabilità processuale aggravata, occorre provare la ricorrenza della malafede o della colpa grave nella condotta della parte condannata, nel senso della consapevolezza – o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza – dell'infondatezza delle tesi sostenute (cfr. Cass. 19.04.2016, n. 7726;
Cass. 22.02.2016, n. 3376; Cass., 30.10.2015, n. 22289; Cass., 11.02.2014, n. 3003; Trib. Viterbo
18.09.2018, n. 1273), nonché nel senso di assenza della normale prudenza o diligenza di colui che non avverte l'ingiustizia di una domanda o di una eccezione, che sarebbe stato facile rilevare con l'uso della normale prudenza o diligenza (ex multis, cfr. Cass., 22.10.1976, n. 3752).
Circa l'onere della prova da soddisfare onde ottenere la condanna per lite temeraria, la parte richiedente è tenuta a dimostrare la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte (cfr. Trib. Roma 10.07.2018, n. 14223; Trib. Roma
2.10.2017, n. 18514; Cass. 6.11.2005, n. 21393), o almeno la concreta desumibilità dell'an debeatur
e del quantum debeatur dagli atti di causa (Cass., 15.04.2013, n. 9080; Cass., 08.06.2007, n. 13395;
Cass., 15.02.2007, n. 3388; Cass., 12.12.2005, n. 27383; Cass., 09.09.2004, n. 18169).
Ebbene, nel caso di specie la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non è sufficientemente supportata, non avendo la parte dimostrato né la malafede o colpa grave dell'opposto, né il danno che il comportamento processuale di quest'ultima le avrebbe causato.
Per tali ragioni la domanda non può trovare accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) accertato l'intervenuto pagamento da parte di Parte_1 dell'importo di € 1.363,00 a titolo di retribuzione del mese di ottobre 2024 ;accertato il credito di € 1.121,67 vantato da nei confronti dell'opponente ;accertato il credito di € 3.760,76 a Controparte_1 titolo risarcitorio vantato da nei confronti dell'opposto Parte_1
2) dichiarata la compensazione tra gli opposti crediti
3) revoca il decreto ingiuntivo n. 5/2025, emesso dal Tribunale il 21.01.2025 e pubblicato in pari data;
4) condanna a corrispondere ad Controparte_1 Parte_1 l'importo di € 2.639,09, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla scadenza al saldo;
5) condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 1.800,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa e contributo unificato come per legge;
6) rigetta ogni diversa domanda
Lodi così deciso il 9 settembre 2025
Il
Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LODI
In persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Elena GIUPPI, all'esito dell'udienza del 9 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 145/2025 R.G. Lav., discussa alla medesima udienza, promossa da:
(c.f. e p. iva: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Presidente del C.d.A. – Sig. – con sede in Milano, via Taranto n. 4, Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Rivetta (c.f. , presso lo studio del C.F._1
quale è elettivamente domiciliata in Settimo Milanese (MI), via Enrico Fermi n. 38;
Ricorrente opponente contro
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
15.08.1984 e residente a Vigevano, Corso Milano 2/A rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Mario
Ferrari (c.f. del Foro di Pavia ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._3
studio sito in Vigevano (PV), via dei Mulini 6/b;
Resistente opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 5/2025, pubblicato il 21.01.2025 e notificato il 22.01.2025, il Giudice del
Lavoro presso il Tribunale di Lodi ha ingiunto ad di Parte_1 pagare ad la somma di € 2.484,67 a titolo di retribuzione per i mesi di ottobre e Controparte_1
novembre 2024, oltre rivalutazione, interessi legali e spese della procedura.
Con ricorso depositato in data 21.02.2025 ha proposto opposizione Parte_1
avverso il predetto decreto, di cui ha domandato la revoca, eccependo di aver già pagato parte della somma ingiunta( la retribuzione di ottobre) e domandando la compensazione dell'importo residuo con il credito risarcitorio di € 3.760,76 vantato nei confronti del resistente in relazione ad un sinistro stradale dal medesimo cagionato nell'espletamento delle proprie mansioni.
A sostegno delle domande parte ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze di fatto: - ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze di Controparte_1 [...]
con la qualifica di operaio cat. B1, con mansioni di autista Parte_1
soccorritore presso l'unità operativa di San Martino in Strada, via Vittime del Razzismo n.
17 (cfr. contratto individuale dell'1.06.2024 – doc. 1);
- alle 13:05 del 27.09.2024 il sig. si trovava alla guida dell'autoveicolo Peugeot CP_1
Parte Rifter tg. GS605MB, concesso in locazione finanziaria da Crédit Agricole Leasing ad
(cfr. libretto e contratto – doc. 2a-2b), rimanendo coinvolto in un incidente occorso in San
Colombano al Lambro con un'autovettura privata (cfr. dichiarazione autista e modulo di constatazione – doc. 3 e 12);
- la Polizia locale intervenuta nell'immediatezza ha ricostruito la dinamica del sinistro addebitandone la responsabilità al sig. , che stava trasportando un paziente a bordo CP_1
del veicolo della Cooperativa e ha eseguito un sorpasso in un punto non consentito (cfr. verbali Polizia locale – doc. 11 e 13-14);
- le sanzioni comminate dalla Polizia locale sono state saldate direttamente da Parte_1
con bonifici del 7.11.2024 (cfr. contabili – doc. 15-16);
[...]
Parte
- l'8.11.2024 il sig. ha presentato ad le dimissioni volontarie (cfr. doc. 4); CP_1
- nelle successive interlocuzioni la ha proposto al dipendente di corrispondere in Parte_1
due tranches il saldo dei cedolini di ottobre e di novembre 2024 – rispettivamente entro fine gennaio 2025 e fine febbraio 2025 – con riserva di agire per il recupero dei danni provocati dal sinistro stradale al veicolo, quantificati in € 8.253,30 (cfr. preventivo autofficina e pec – doc. 5a-5b e 8);
- in data 14.01.2025 ATA ha provveduto al pagamento di € 1.363,00 dovuti al sig. CP_1
a titolo di retribuzione del mese di ottobre 2024 e di tredicesima mensilità (cfr. doc. 6-7);
- il sig. , senza attendere il decorso della scadenza del termine per il pagamento CP_1
dell'ulteriore mensilità e senza fornire riscontro alla precedente missiva, in data 18.01.2025 ha promosso la procedura monitoria per il recupero dei compensi professionali (R.G.
37/2025).
Sulla scorta delle richiamate circostanze, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi, contrariis reiectis, così giudicare
In via preliminare: per i motivi di cui in narrativa
− dichiarare l'insussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, rigettare - ove eventualmente formulata, l'avversaria istanza di concessione di detta provvisoria. Nel merito: per i motivi di cui in narrativa,
− accertare e dichiarare l'intervenuto pagamento da parte di Parte_1
dell'importo di € 1.363,00 a titolo di saldo di quanto dovuto al Sig. per le causali
[...] CP_1
di cui al cedolino del mese di ottobre 2024, in data 14.1.2025 / 15.1.2025 - e, pertanto, antecedentemente al deposito del ricorso ex art. 633 e 642 c.p.c. da parte del Sig.
[...]
e all'emissione del decreto ingiuntivo n. 5/2025, R.G. n. 37/2024, del Tribunale di Lodi, CP_1
Sezione Lavoro;
e per l'effetto,
− dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace e comunque privo di qualsivoglia effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 5/2025, R.G. n. 37/2025, emesso dal Tribunale di Lodi - Sezione Lavoro
(Dott. Francesco Manfredi) - in data 21.1.2025, con conseguente revoca dello stesso perché infondato in fatto e in diritto.
In via riconvenzionale: per i fatti e i motivi esposti in narrativa,
− accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Sig. (c.f.: Controparte_1
), residente in (27029) Vigevano (PV), Corso Milano n. 2/A, nella C.F._2
causazione del sinistro avvenuto in data 27.9.2024, alle ore 13:05 ca., nel Comune di San
Colombano al Lambro, Via Steffenini, intersezione Via Garibaldi, tra i veicoli Peugeot Rifter, tg.
Part GS605MB, in locazione ad e condotto dal Sig. nell'espletamento delle Controparte_1
proprie mansioni e Toyota Yaris, tg. ER971GV, di proprietà e condotta dal Sig. e - per Parte_3
l'effetto,
− condannare il Sig. (c.f.: ), residente in (27029) Controparte_1 C.F._2
Vigevano (PV), Corso Milano n. 2/A, al risarcimento dei danni subiti da Parte_1
con sede in (20142) Milano, Via Taranto n. 4 (c.f. e partita iva:
[...]
), a seguito di detto sinistro stradale nella misura di complessivi € 3.760,76, come in P.IVA_1
narrativa calcolata, o in quella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, oltre a rivalutazione ed interessi;
− disporre la compensazione tra il residuo dovuto al Sig. per le causali di cui al Controparte_1
cedolino di novembre 2024 - sub. doc. n.
9 - pari ad € 1.121,67 (al netto delle trattenute previdenziali e fiscali), e quanto riconosciuto a parte opponente (n.d.r. Parte_1
) a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro del 27.9.2024,
[...] pari ad € 3.760,76, come in narrativa calcolati, o in quella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, oltre a rivalutazione ed interessi. In ogni caso, condannare il Sig. (c.f.: ), residente in [...]C.F._2
(27029) Vigevano (PV), Corso Milano n. 2/A, al risarcimento del danno per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c. - da liquidarsi nella misura che verrà determinata in corso di causa e, se del caso, anche in via equitativa - oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e compenso professionale.
In via istruttoria […]”.
Con comparsa di risposta depositata il 23.04.2025 si è costituito eccependo Controparte_1
l'infondatezza delle avverse deduzioni e domandando la conferma del decreto opposto. Nello specifico, parte resistente ha chiarito di aver vanamente sollecitato la controparte al pagamento delle retribuzioni (cfr. messa in mora – doc. 5 fascicolo monitorio) e ha smentito di aver coltivato con la successivamente alle dimissioni trattative concrete per la corresponsione rateale degli Parte_1
importi pregressi.
In diritto la parte ha eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale per intervenuta decadenza, non avendo parte ricorrente domandato il differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 418
c.p.c., nonché l'incompetenza funzionale e per materia del Giudice del Lavoro a conoscere della domanda risarcitoria e ha escluso di potersi procedere a compensazione tra i rispettivi crediti, non essendo la somma chiesta dalla Cooperativa certa, liquida ed esigibile.
Parte resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue:
In Via Preliminare
Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto o in subordine preso atto del versamento di parte delle somme dovute condannare parte opponente a versare la differenza pari a
€ 1.121,67
Nel merito:
Respingere tutte le domande formulate da parte opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto, ivi compresa la domanda riconvenzionale per i motivi tutti indicati in atto.
Con riserva di altro dedurre, produrre e capitolare.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa, maggiorazione 15% per spese generali oltre accessori di legge.”.
Alla prima udienza del 7.05.2025 il Giudice ha formulato alle parti una proposta transattiva, che le parti, chiedendo rinvio, si sono riservate di valutare,. Alla successiva udienza (28.05.2025) nessuno è comparso e il G.I. ha disposto un rinvio ex art. 309
c.p.c.
All'udienza dell'11.06.2025 il difensore di parte ricorrente ha insistito per l'ammissione delle istanze istruttorie.
Con ordinanza del 28.08.2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per discussione al 9 settembre 2025:a tale udienza all'esito della discussione, il procedimento è stato definito con lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla fondatezza del credito vantato da Controparte_1
1.1. Il credito di parte opposta, azionato in sede monitoria, non oggetto di contestazione tra le parti, si fonda sui cedolini paga di ottobre e novembre 2024 versati in atti (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio, nonché doc. 6 e 9 opponente).
Parte opponente, onerata della prova estintiva dell'altrui pretesa, ha provato di aver pagato la mensilità di ottobre 2024 (cfr. doc. 7) ; non è stato pagato il credito relativo al listino paga di novembre poiché parte opponente assumendo di essere a sua volta creditrice oppone la compensazione il credito
1.2 L'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale sollevata in via preliminare da parte opposta è infondata.
Osserva il giudicante come la compensazione dedotta nel caso di specie debba qualificarsi quale domanda riconvenzionale. Ricorre, infatti, l'ipotesi dell'eccezione riconvenzionale allorquando il fatto dedotto dal convenuto (in senso sostanziale) sia diretto a provocare il mero rigetto della domanda avversaria;
integra, invece, vera e propria domanda riconvenzionale l'istanza con la quale venga chiesto, oltre al rigetto dell'altrui pretesa, l'ulteriore declaratoria di tutte le conseguenze giuridiche connesse all'invocato mutamento della situazione precedente (Cass. civ. sent. n.
15271/2006; Cass. civ. sent. n. 756/1986).
Con particolare riguardo alla compensazione, secondo il consolidato orientamento di legittimità “La compensazione può assumere il carattere di eccezione riconvenzionale, qualora la deduzione del controcredito abbia il solo scopo di paralizzare l'avversa pretesa, ovvero quello di domanda riconvenzionale, allorché miri ad ottenere una pronuncia di condanna nei confronti dell'altra parte” (Cass. civ. sent. n. 4133/2016).
Nel caso di specie, non si è limitata a domandare la compensazione del proprio Parte_1 credito con quello vantato dall'opposto, ma ha chiesto l'accertamento in suo favore del maggior credito risarcitorio e la conseguente condanna della controparte a corrispondere la differenza: di conseguenza, la domanda di parte deve qualificarsi come domanda riconvenzionale. La consolidata giurisprudenza di legittimità riconosce il diritto del debitore ingiunto a proporre domanda riconvenzionale in sede di opposizione .
Infine, nella fattispecie non può trovare applicazione l'art. 418 c.p.c.: la riconvenzionale è infatti proposta con il ricorso introduttivo dell'opposizione al decreto ingiuntivo e non nella memoria di costituzione del resistente.
1.4. Parte opposta ha eccepito, altresì, l'incompetenza funzionale e per materia del Giudice del
Lavoro a conoscere della domanda risarcitoria.
L'eccezione non è fondata e non può trovare accoglimento: a tacere di ogni ulteriore ragione(il credito risarcitorio trova riscontro documentale), nel caso in esame la pretesa risarcitoria sorge in relazione a fatti che costituiscono anche inadempimento contrattuale( l'incidente nel quale il ricorrente, guidando un veicolo aziendale nello svolgimento delle mansioni attribuite, lo ha danneggiato costituisce anche violazione dell'obbligo di eseguire la prestazione lavorativa con diligenza).
1.5 ha allegato e provato di vantare nei confronti del sig. un Parte_1 CP_1 controcredito di € 3.760,76, di cui € 304,50 a saldo delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate a lavoratore per violazione al Codice della strada ed € 3.456,26 per spese di riparazione del veicolo coinvolto nel sinistro stradale colposamente cagionato dal medesimo nello svolgimento del rapporto lavorativo, mentre era alla guida di un veicolo in leasing alla Parte_1
In particolare, come analiticamente già sopra riportato richiamando il ricorso, il sig. il 27 CP_1 settembre 2024,mentre stava trasportando un paziente all'Ospedale, alla guida di un veicolo aziendale marca Pegeout ha urtato frontalmente un altro veicolo effettuando un sorpasso in prossimità di un'intersezione ed invadendo la corsia opposta.
La responsabilità del lavoratore circa la causazione del sinistro e ,di conseguenza in ordine ai danni al veicolo e alle sanzioni irrogate per violazione del Codice della strada, trova riscontro documentale nel verbale redatto al momento del fatto dalla Polizia;
si richiamano anche le dichiarazioni confessorie rese dall'opposto agli operanti.In ogni caso la dinamica del fatto non è stata oggetto di contestazione nel presente giudizio.
Le sanzioni amministrative irrogate sono legittime;
l'importo pagato dalla Cooperativa- ex lege obbligata in solido con il conducente-, per le sanzioni è attestato dalle contabili di bonifico (doc.15
e 16 opponente)
Il danno all'autovettura-non contestano in punto an e quantum- trova riscontro nelle fatture e nei bonifici di pagamento (si vedano doc. 17 e 18).
Applicando l'invocata compensazione, il controcredito provato da parte opponente è idoneo a determinare la compensazione con il credito dedotto dall'opposto (“Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico – ancorché complesso – rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione “propria”, bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale”, così
Cass. civ. ord. n. 26365/2024).
Il credito vantato dall'opponente per € 3.760,76 deve, quindi, porsi in compensazione con il credito accertato in favore del sig. , pari ad € 1.121,67, con conseguente revoca del decreto CP_1
ingiuntivo opposto e condanna del resistente al versamento in favore della controparte della differenza, pari ad € 2.639,09.
Sulla somma capitale andranno corrisposti interessi e rivalutazione monetaria
2. Sulle spese di lite
Le spese di lite del giudizio di opposizione seguono la soccombenza, vengono poste a carico di parte opposta e liquidate in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 147/2022, ratione temporis applicabile.
3. Sulla domanda di condanna di parte opposta per lite temeraria ha domandato la condanna della controparte per lite temeraria. Parte_1
Dal complesso delle argomentazioni difensive sviluppate dall'opposto non si ravvisa l'intento defatigatorio ricondotto dal legislatore a fondamento della condanna alle spese ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Com'è noto, infatti, tra i presupposti per ottenere la condanna in parola vi è, in primis, il carattere temerario della lite, da identificarsi nella coscienza dell'infondatezza delle tesi sostenute e delle domande avanzate, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (cfr. Trib. Viterbo, 18.09.2018, n. 1273; Cass., 6.07.2003, n. 9060), nonché nell'ignoranza colpevole in ordine a tale fondatezza (cfr. Cass., 12.01.2010, n. 327).
L'azione esperita può, infatti, considerarsi temeraria solo allorquando, oltre ad essere erronea in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anomali, non essendo sufficiente quindi la mera infondatezza della domanda (cfr. Cass. 14789/2007).
Conseguenza ineludibile di ciò è che, ai fini della condanna per responsabilità processuale aggravata, occorre provare la ricorrenza della malafede o della colpa grave nella condotta della parte condannata, nel senso della consapevolezza – o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza – dell'infondatezza delle tesi sostenute (cfr. Cass. 19.04.2016, n. 7726;
Cass. 22.02.2016, n. 3376; Cass., 30.10.2015, n. 22289; Cass., 11.02.2014, n. 3003; Trib. Viterbo
18.09.2018, n. 1273), nonché nel senso di assenza della normale prudenza o diligenza di colui che non avverte l'ingiustizia di una domanda o di una eccezione, che sarebbe stato facile rilevare con l'uso della normale prudenza o diligenza (ex multis, cfr. Cass., 22.10.1976, n. 3752).
Circa l'onere della prova da soddisfare onde ottenere la condanna per lite temeraria, la parte richiedente è tenuta a dimostrare la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte (cfr. Trib. Roma 10.07.2018, n. 14223; Trib. Roma
2.10.2017, n. 18514; Cass. 6.11.2005, n. 21393), o almeno la concreta desumibilità dell'an debeatur
e del quantum debeatur dagli atti di causa (Cass., 15.04.2013, n. 9080; Cass., 08.06.2007, n. 13395;
Cass., 15.02.2007, n. 3388; Cass., 12.12.2005, n. 27383; Cass., 09.09.2004, n. 18169).
Ebbene, nel caso di specie la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non è sufficientemente supportata, non avendo la parte dimostrato né la malafede o colpa grave dell'opposto, né il danno che il comportamento processuale di quest'ultima le avrebbe causato.
Per tali ragioni la domanda non può trovare accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) accertato l'intervenuto pagamento da parte di Parte_1 dell'importo di € 1.363,00 a titolo di retribuzione del mese di ottobre 2024 ;accertato il credito di € 1.121,67 vantato da nei confronti dell'opponente ;accertato il credito di € 3.760,76 a Controparte_1 titolo risarcitorio vantato da nei confronti dell'opposto Parte_1
2) dichiarata la compensazione tra gli opposti crediti
3) revoca il decreto ingiuntivo n. 5/2025, emesso dal Tribunale il 21.01.2025 e pubblicato in pari data;
4) condanna a corrispondere ad Controparte_1 Parte_1 l'importo di € 2.639,09, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla scadenza al saldo;
5) condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 1.800,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa e contributo unificato come per legge;
6) rigetta ogni diversa domanda
Lodi così deciso il 9 settembre 2025
Il
Giudice