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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/07/2025, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1962/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1962 del ruolo generale della volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promosso congiuntamente da
e entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Carla De Vincenti, Parte_1 Parte_2 giusta procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: modifica delle condizioni di separazione su domanda congiunta
Conclusioni: come da atti e note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 2.07.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51, comma 5, c.p.c., depositato in data 16.05.2025, Pt_1
e hanno agito dinanzi all'intestato Tribunale chiedendo di modificare le
[...] Parte_2 condizioni di separazione di cui alla convenzione di negoziazione assistita del 17.06.2016 nei seguenti termini:
“
1. Assegno di mantenimento
Il sig. a titolo di concorso nel mantenimento della moglie , Parte_2 Parte_1 verserà alla medesima la somma mensile di € 100,00 (cento/00) entro il giorno 5 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
2. Proprietà dell'immobile. Si dà atto che la sig.ra è oggi proprietaria esclusiva dell'immobile sito in Parte_1
Ciampino, via Vincenza Messina n. 30, a seguito del trasferimento di proprietà avvenuto successivamente alla separazione, in attuazione dell'accordo negoziale del 2016.
3. Restanti condizioni.
Restano inalterate tutte le ulteriori condizioni contenute nell'accordo di separazione del
17.06.2016, salvo quanto qui diversamente disposto.”.
All'udienza del 2.07.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter cp.c., le parti hanno ribadito la volontà di ottenere la pronuncia domandata e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che le condizioni concordate siano conformi all'interesse delle parti e che le stesse, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
Spese di lite irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G.V.G. n. 1962/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate e riportate in motivazione;
b) spese di lite irripetibili.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1962 del ruolo generale della volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promosso congiuntamente da
e entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Carla De Vincenti, Parte_1 Parte_2 giusta procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: modifica delle condizioni di separazione su domanda congiunta
Conclusioni: come da atti e note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 2.07.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51, comma 5, c.p.c., depositato in data 16.05.2025, Pt_1
e hanno agito dinanzi all'intestato Tribunale chiedendo di modificare le
[...] Parte_2 condizioni di separazione di cui alla convenzione di negoziazione assistita del 17.06.2016 nei seguenti termini:
“
1. Assegno di mantenimento
Il sig. a titolo di concorso nel mantenimento della moglie , Parte_2 Parte_1 verserà alla medesima la somma mensile di € 100,00 (cento/00) entro il giorno 5 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
2. Proprietà dell'immobile. Si dà atto che la sig.ra è oggi proprietaria esclusiva dell'immobile sito in Parte_1
Ciampino, via Vincenza Messina n. 30, a seguito del trasferimento di proprietà avvenuto successivamente alla separazione, in attuazione dell'accordo negoziale del 2016.
3. Restanti condizioni.
Restano inalterate tutte le ulteriori condizioni contenute nell'accordo di separazione del
17.06.2016, salvo quanto qui diversamente disposto.”.
All'udienza del 2.07.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter cp.c., le parti hanno ribadito la volontà di ottenere la pronuncia domandata e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che le condizioni concordate siano conformi all'interesse delle parti e che le stesse, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
Spese di lite irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G.V.G. n. 1962/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate e riportate in motivazione;
b) spese di lite irripetibili.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera