TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 08/07/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Civile, in persona del giudice onorario avv. Carolina
Burrascano, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 943/2023 R.G. del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: impugnativa deliberazioni di assemblea condominiale, promossa:
DA
nata in [...] il [...] (codice fiscale ) e Parte_1 C.F._1 [...]
nato in [...] il [...]7 (codice fiscale , Parte_2 C.F._2 residenti in [...], elettivamente domiciliati in Siracusa nel viale
Teracati n. 130, presso lo studio dell'avv. Danilo Biancolilla, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
Attore
CONTRO
(cod. fisc. ), sito in Floridia nella via Zavattini n. 39, Controparte_1 P.IVA_1 in persona dell'amministratore pro tempore , titolare CP_2 Controparte_3
, elettivamente domiciliato in Siracusa, via Adda n.33, presso lo studio dell'avv.
[...]
Giuseppe La Rocca che lo rappresenta e difende in forza di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione
Convenuto
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 impugnavano la deliberazione adottata il 23-12-2022 dall'assemblea del condominio “ CP_1
pagina 1 di 4 di cui era partecipi per essere proprietari in regime di comunione dei beni di un appartamento sito in Floridia nella via Zavattini n. 39, piano primo, facente parte del Condominio CP_1
Deducevano di non essere stati convocati per partecipare alla detta assemblea del 23-12-2022, con il seguente ordine del giorno “Pratica di sanatoria degli abusi su parti comuni dell'edificio condominiale: esame ed eventuale approvazione del criterio per la ripartizione della spesa”, delibera approvata a maggioranza in seconda convocazione.
Eccepivano l'annullabilità della detta delibera assembleare per violazione degli art. 1136, comma sesto, c.c. e 66, comma terzo, disp. att. c.c., nonché l'indeterminatezza dell'oggetto della delibera impugnata e la mancanza del quorum deliberativo non essendo sufficiente la maggioranza semplice adottata dall'assemblea.
Concludeva chiedendo, previa sospensione della delibera impugnata, l'annullamento della delibera adottata in data 23.12.2022.
Si costituiva, con atto depositato telematicamente in data 5.6.2023, il convenuto CP_1 eccependo preliminarmente l'improcedibilità dell'azione per omessa proposizione del procedimento di mediazione. Nel merito evidenziava che l'amministratore aveva adottato da tempo la prassi di lasciare l'avviso di convocazione nella buca delle lettere di ciascun condomino parecchi giorni prima dell'assemblea e, sebbene ciò non sia conforme alla normativa vigente, nessuno dei condomini si era mai lamentato e tutti, ricevuta la convocazione allo stesso modo avevano sempre partecipato alle assemblee.
Precisava, inoltre, che l'assemblea condominiale in data 3 giugno 2023 aveva, con l'espresso consenso dell'attrice anche quale delegata del comproprietario Parte_1 Parte_2
, riapprovato all'unanimità dei presenti la delibera del 23.12.2023 e quindi era
[...] venuta meno la materia del contendere.
Con ordinanza del 6.6.2023 veniva rigetta l'istanza di sospensione della delibera impugnata e venivano concesso termine per esperire la mediazione.
Esperito con esito negativo il tentativo di mediazione venivano concessi i termini di cui all'art.183,comma sesto, c.p.c..
All'udienza del 10.9.2024, senza l'espletamento di istruttoria, la causa veniva posta in decisione con termine ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali.
Questi i fatti di causa e la posizioni difensive delle parti.
Questi i fatti di causa, ritiene il Tribunale che l'assunto attoreo di invalidità della deliberazione assembleare impugnata è fondato.
Non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere e ciò in quanto non risulta pagina 2 di 4 acquisito che non v'è più un'effettiva contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che, conseguentemente, non v'è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto ( cfr. Cass. Civ., III, 28.3.2001, N.4505; Cass. Civ., I, 19.3.1990, N.2267). La sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento della decisone.
Nel caso in ispecie la deliberazione di ratifica del 3.6.2023 con la quale l'assemblea condominiale ha riapprovato la deliberazione impugnata è stata annulla da questo Tribunale con la sentenza n.839/2024 del 9/4/2024, passata in giudicato (all.1 comparsa conclusionale).
Quanto al merito giova ricordare che per effetto degli articoli 1136 del codice civile e dell'articolo 66, comma 3, delle diposizioni attuative del codice civile introdotto dalla legge 11 dicembre 2012 n. 220, ogni condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea e deve, quindi, essere messo in condizione di poterlo fare. Deriva da quanto precede, pertanto, che l'omessa convocazione o il mancato rispetto del termine di ricezione dell'avviso da parte dell'avente diritto della convocazione costituisce motivo di annullamento della delibera assembleare, ai sensi dell'articolo 1137 del codice civile.
La prova dell'osservanza della detta disposizione secondo la giurisprudenza della Corte di
Cassazione (Cass. 19 novembre 1992, n. 12379; Cass. 25 marzo 1999, n. 2837, Cass. 13 novembre 2009, n. 24132, Cass, 4 marzo 2011 n. 4254, e, da ultimo, 24 ottobre 2014 n.
226851) incombe sul convenuto il quale ha l'onere di provare che tutti i condomini CP_1 siano stati tempestivamente avvisati della convocazione, quale presupposto per la regolare costituzione dell'assemblea, non potendosi porre a carico del l'onere di una CP_1 dimostrazione negativa, quale quella dell'omessa osservanza dell'obbligo di convocare l'universalità dei condomini, trattandosi di elemento costitutivo della validità della delibera.
Nel caso in ispecie, il convenuto non ha provato di avere regolarmente convocato CP_1 gli attori, non contestando quanto affermato agli attori e confermando espressamente la mancata convocazione nelle forme di legge.
Deve dunque annullarsi la delibera condominiale adottata nell'assemblea del 23-12-2022.
Restano assorbiti gli altri motivi di impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidati nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 943/2023 R. G. promossa da e nei confronti del condominio sito Parte_1 Parte_2 CP_1 in Floridia nella via Zavattini n. 39, in persona dell'amministratore pro tempore, così provvede:
pagina 3 di 4 - annulla la deliberazione del 23.12.2022 adottata dall'assemblea del condominio sito CP_1 in Floridia nella via Zavattini n. 39;
- condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore delle spese del presente CP_1 giudizio che liquida in € 2.552,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, € 152,93 per spese vive ed € 332,80 per la fase di mediazione.
Così deciso in Siracusa il 8.7.2025
Il Giudice
Dr Carolina Burrascano
pagina 4 di 4