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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/02/2025, n. 1715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1715 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2786/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 23.01.2023, rimessa al
Collegio con ordinanza del 28.12.2024 e discussa nella camera di conIGlio del 12.02.2025.
promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Milano, Via Antonio Carnevali n. 104, rappresentato e difeso dagli Avv.ti VITALI ROSSELLA e
PROMONTORIO CAROLA, presso il cui studio, sito in Milano, Corso Venezia n. 61, ha eletto domicilio, giusta procura in atti;
-parte ricorrente-
contro
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. POMPOSELLI MARIA
TERESA, presso il cui studio, sito in Milano, Viale Teodorico n. 3, ha eletto domicilio, giusta procura in atti;
-parte resistente-
Atti ritualmente comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 17.02.2023.
OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da foglio depositato in data 30.09.2024)
Pronunciare: la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il IG. e Parte_1 CP_1
atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano nell'anno 2013, N. 204, R.
[...]
1, P. 2, S. A, alle seguenti condizioni, in parziale modifica di quanto statuito con la sentenza di separazione n. 2900/2022 del Tribunale di Milano R.G N. 30426/2019
1) Sul collocamento: − In via principale, accertare e dichiarare il collocamento pieno con lo schema del 7+7, ossia la frequentazione dei figli a settimane alterne presso l'abitazione di ciascun genitore, con
l'applicazione del calendario così semplificato: i figli trascorrono con ciascun genitore un'intera settimana da lunedì pomeriggio all'uscita di scuola fino alla mattina del lunedì successivo all'ingresso a scuola, in alternanza tra la madre e il padre e per l'effetto modificare lo attualmente in uso di collocamento pieno 2+2+3.
− In subordine, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda principale, accertare
e dichiarare il collocamento alternato pieno con i fine settimana alternati tra i genitori, da intendersi completi, senza la previsione del recupero da parte della IG.ra . CP_1
− In ulteriore subordine, nella non creduta ipotesi di applicazione del collocamento pieno 7+7
o 2+2+3+ comprendente anche il fine settimana completo per i due weekend al mese, di prendere atto del contrasto contenuto nella sentenza n. 2900/2022 del Tribunale di Milano
R.G N. 30426/2019 tra la parte di motivazione e il
PQM
e, per l'effetto, riconoscere l'applicazione del collocamento alternato pieno, includente il sabato, dal primo luglio al 31 agosto di ogni anno.
2) In punto di mantenimento:
− In via principale, accertare e dichiarare che i genitori, i IG. e , partecipino Pt_1 CP_1 al mantenimento diretto dei minori e nei periodi di rispettiva permanenza, Per_1 Per_2 con l'unica eccezione costituita dalle spese straordinarie che gravano sui genitori in parti uguali al 50% secondo il Protocollo del Tribunale di Milano e con la suddivisione tra gli stessi al 50% dell'assegno unico universale e, per l'effetto, revocare l'obbligo dell'assegno di mantenimento previso a favore della prole con effetti retroattivi a far data dal deposito dal della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e disporre la suddivisione al
50% dell'assegno unico con effetti retroattivi a far data dal deposito dal della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
− In subordine, nella non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale, accertare e dichiarare la revisione dell'assegno di mantenimento previso a favore della prole con una congrua riduzione del quantum previsto, nella misura minore prevista per giustizia, con effetti retroattivi a far data dal deposito dal domanda di divorzio.
3) Assistenza psicologica
- Sul rapporto tra le Parti accertare e dichiarare la necessità per i due minori e Per_1 Per_2 di un percorso psicologico e di un percorso di supporto alla genitorialità per i genitori IG.
e e per l'effetto disporre un sostegno psicologico e terapeutico per i due Pt_1 CP_1 minori per la tutela della loro sana crescita oltre che un percorso di supporto alla genitorialità per i genitori IG. e volti a dirimere la loro persistente Pt_1 CP_1 conflittualità.
4) Sul rapporto tra le Parti
- Accertare e dichiarare che la IG.ra realizza una condotta ablativa dell'opposta CP_1 figura genitoriale ostacolando il precetto normativo dell'affido condiviso con atteggiamenti sminuenti e denigratori della figura paterna e per l'effetto ordinare alla IG.ra di CP_1 mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione con il IG. Pt_1
5) Nuovi partner
- Prevedere che il nuovo/a compagno/a di uno dei coniugi sia una relazione stabile e che venga introdotto gradualmente nella vita dei figli
6) In ogni caso con vittoria di spese di lite
Per parte resistente (come da foglio depositato in data 24.09.2024)
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: a) pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la IG.ra e il IG. in data 25 Controparte_1 Parte_1 maggio 2013 a Milano e registrato al n. 204, parte II, serie A anno 2013 nei registri atti di matrimonio
Comune di Milano;
b) mantenere lo schema di collocamento dei figli attualmente in uso, con la frequentazione presso
l'abitazione di ciascun genitore secondo il seguente schema: la prima e la terza settimana di ogni mese: lunedì/mercoledì papà -mercoledì dall'uscita da scuola al venerdì mattina con la mamma – dal venerdì dall'uscita da scuola a lunedì mattina all'ingresso a scuola con il papà; la seconda e la quarta settimana di ogni mese: lunedì/mercoledì mamma -mercoledì dall'uscita da scuola al venerdì mattina con il papà – dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì mattina all'ingresso a scuola con la mamma;
c) confermare altresì il punto 8) della sentenza di separazione con l'applicazione del calendario già in uso durante le vacanze pasquali dei figli, ad eccezione dei giorni di Pasqua e Pasquetta per cui si segue il criterio dell'alternanza tra i genitori nel collocamento dei minori;
d) confermare altresì il punto 10) della sentenza di separazione con l'applicazione del calendario già in uso durante le vacanze natalizie dei figli ad eccezione dei giorni rossi da calendario (25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio), per cui si segue il criterio dell'alternanza tra i genitori nel collocamento dei figli;
e) vacanze estive: i minori trascorreranno con ciascun genitore quindici giorni consecutivi (giorni
15), dal venerdì h. 16.30 al secondo sabato h. 16.30, ed una terza settimana (giorni sette), distaccata dalle precedenti, nei tempi che verranno definiti concordemente dalle parti entro il 30 maggio di ciascun anno;
entrambi i genitori si obbligano a comunicare all'altro la località in cui portano i bambini in vacanza e l'indirizzo della struttura (albergo/residence o appartamento) in cui staranno
i bambini. Per la definizione degli orari di consegna e ritiro dei bambini si dovrà tener conto, tendenzialmente, del calendario ordinario applicato durante il corso dell'anno. Il collocamento alternato pieno, includente il sabato per entrambi i genitori, sarà in vigore dal primo luglio al 31 agosto di ogni anno;
f) dichiarare che le spese straordinarie relative ai figli indicate dal Protocollo della Corte d'Appello di Milano vengano interamente poste a carico del IG. o, in subordine, aumentare il Pt_1 contributo al mantenimento dei figli in misura non inferiore ad € 100,00 ciascuno e portarlo a non meno di complessivi € 650,00 al mese, oltre rivalutazione ISTAT, con effetto dal deposito della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
g) confermare che gli assegni unici universali spetteranno al 100% alla IG. ra , come da CP_1 sentenza di separazione;
h) riconoscere alla prole la possibilità di telefonare ai propri genitori in qualunque momento della giornata, avendo una linea dedicata;
i) confermare nel resto le condizioni di cui alla sentenza di separazione.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Parte_1 Controparte_1
Milano il 25.05.2013 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano al n.
204, parte II, serie A, anno 2013) e dalla loro unione, in data 08.04.2015, sono nati e Per_1 Per_2
Con sentenza n. 2900/2022 emessa il 16.03.2022 e pubblicata il 04.04.2022 (R.G. n. 30426/2019), il
Tribunale di Milano ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, disponendo l'affido condiviso dei minori, la regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli presso entrambi i genitori secondo lo schema 2+2+3, con domenica alternata tra i genitori e il sabato fisso dalla mamma (ad eccezione di un sabato al mese che i figli possono trascorrere col papà, recuperato in settimana dalla mamma) e il contributo paterno nel loro mantenimento mediante il versamento della somma mensile di € 450 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso depositato in data 20.01.2023 ha chiesto a questo Tribunale di: Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
disporre il collocamento dei minori in via paritetica presso entrambi i genitori (secondo lo schema 7+7, dal lunedì all'uscita da scuola fino al lunedì successivo con accompagnamento a scuola;
ovvero, in subordine, secondo lo schema 2+2+3 in essere, ma con i fine settimana alternati tra i genitori senza recupero del sabato); revocare l'obbligo del padre di versare l'assegno di mantenimento in favore dei figli a far data dal deposito della domanda di divorzio e per l'effetto porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di mantenere i minori in via diretta e di concorrere, in ragione del 50% ciascuno, nel pagamento delle spese straordinarie, con AUU al 50% (disponendone la suddivisione con effetti retroattivi a far data dal deposito della domanda di divorzio) ovvero, in via subordinata, disporre una congrua riduzione dell'assegno di mantenimento a carico del padre;
disporre, infine, l'avvio di un percorso psicologico in favore dei minori e di un percorso di supporto alla genitorialità per entrambi i genitori.
Con memoria difensiva depositata in data 28.04.2023 , aderendo alla pronuncia Controparte_1 di divorzio, ha chiesto di confermare il collocamento dei minori attualmente in essere e di porre a carico del padre l'obbligo di sostenere integralmente le spese straordinarie dei figli ovvero, in subordine, di determinare il contributo paterno nel mantenimento dei figli in misura non inferiore a complessivi € 650, con AUU interamente a favore della madre. All'udienza presidenziale del 30.05.2023 le parti hanno raggiunto il seguente accordo provvisorio:
“
1.affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento ai soli fini della residenza anagrafica presso l'abitazione paterna
2.i minori staranno con il papà secondo il seguente schema: la prima e la terza settimana di ogni mese: lunedì/mercoledì papà -mercoledì dall'uscita da scuola al venerdì mattina con la mamma – dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica sera ore 21con il papà la seconda e la quarta settimana di ogni mese: lunedì/mercoledì mamma -mercoledì dall'uscita da scuola al venerdì mattina con il papà – dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì mattina all'ingresso a scuola con la mamma;
3.durante le vacanze estive 2023 i minori trascorreranno con la mamma dal 17 al 24 giugno e dal 4 al 19 agosto;
staranno con il papà dal 14 al 30 luglio e dal 20 al 27 agosto
4.conferma delle istituzioni economiche attualmente vigenti in forza della sentenza di separazione
5.impegno delle parti ad intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale con un professionista individuato di comune accordo, prestando sin d'ora il consenso all'acquisizione da parte del Tribunale di relazioni periodiche da parte del professionista e al lavoro in rete con i Servizi
Sociali”. Il Presidente f.f.,quindi, in via provvisoria, ha provveduto in conformità agli accordi raggiunti dalle parti e ha incaricato i SS del Comune di Milano dell'immediata presa in carico del nucleo, con espressa delega a:
“-effettuare accessi domiciliari e colloqui conoscitivi con le parti, con i minori e con le figure adulte di riferimento per gli stessi;
-assumente informazioni dalle insegnanti e dal pediatra dei minori;
-monitorare il percorso di coordinazione genitoriale svolto dalle parti, interfacciandosi con il professionista scelto dalle stesse
-attivare se ritenuto opportuno nell'interesse dei minori l'educativa domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori, al fine di uniformare il più possibile le modalità di accudimento e conferire ai bimbi maggiore stabilità”. All'udienza del 16.11.2023 il Presidente f.f., confermati i provvedimenti provvisori resi alla precedente udienza, ad eccezione dell'introduzione, quanto ai tempi di permanenza dei minori presso e con il papà, del pernottamento della domenica nei fine settimana di competenza paterna, ha nominato se stesso Giudice Istruttore e fissato udienza di comparizione e trattazione al 07.03.2024.
La resistente si è costituita in giudizio in data 19.02.2024.
All'udienza del 07.03.2024 il Giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa:
“conferma delle situazioni attualmente vigenti tra le parti in punto di affidamento, collocamento e mantenimento die figli minori
2.incariuco ai SS del Comune di attivare ogni supporto ritenuto necessario per il benessere piccolo fisico dei minori
3.monitoraggio segnalazione TM situazioni grave pregiudizio
4.spese compensate”.
Il Giudice, preso atto dell'adesione della resistente alla suddetta proposta, alla quale invece non ha aderito il ricorrente, e della richiesta congiunta dei difensori delle parti di concessione dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., ha assegnato alle parti i termini richiesti e rinviato il procedimento disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. In data 28.06.2024 il Giudice, lette le note in sostituzione d'udienza depositate dalle parti, dato atto che le parti non hanno formulato istanze istruttorie e hanno chiesto fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni, ha rinviato il procedimento per la precisazione delle conclusioni disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
In data 28.12.2024 il Giudice, lette le note in sostituzione d'udienza con cui le parti hanno precisato le conclusioni e dato atto della richiesta di parte ricorrente di concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ha assegnato alle parti i termini richiesti, riservandosi di riferire al Collegio alla scadenza dell'ultimo termine concesso.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di conIGlio del 12 febbraio 2025.
***
Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
È decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio: i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati all'udienza presidenziale del 17.12.2019; il procedimento di separazione è stato definito con sentenza n. 2900/2022 emessa dal Tribunale
Ordinario di Milano il 16.03.2022 e pubblicata il 04.04.2022; il ricorso per il divorzio è stato depositato il 20.01.2023. Lo stato di separazione legale tra i coniugi si è, quindi, protratto per il periodo previsto dalla legge, motivo per cui sussistono i requisiti previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta.
A ciò si aggiunga che le parti vivono separate dalla data della separazione, dovendo ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Sulle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale.
In ordine alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale su e , a parere del Per_2 Per_1
Collegio, deve essere confermato l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, attesa la convergente richiesta delle parti e non ravvisandosi potenziali elementi di pregiudizio per gli stessi.
Com'è noto il regime dell'affido condiviso, in assenza – come nel caso di specie – di evidenze di segno contrario che siano indici di una manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei due genitori costituisce garanzia della fattiva attuazione del diritto alla bigenitorialità riconosciuto dal legislatore alla prole minorenne.
Non può, tuttavia, prescindersi dall'accesa conflittualità emersa all'interno della coppia genitoriale, che ha imposto, da un lato, l'avvio di un percorso di coordinazione genitoriale in favore dei genitori (iniziato a giugno 2023) e, dall'altro, la presa in carico (a partire da maggio 2023) dell'intero nucleo familiare da parte del Servizio sociale del Comune di Milano, incaricato di effettuare accessi domiciliari e colloqui conoscitivi e di avviare, se opportuno, l'ADM presso entrambe le abitazioni.
Quanto al sebbene i genitori si siano inizialmente dichiarati entrambi concordi e disponibili CP_2 ad avviarlo, dimostrando di riconoscere la necessità di costruire, a tutela dei minori, un fronte educativo comune e di uniformare quindi le loro modalità di accudimento per conferire ai minori maggior stabilità, il percorso ha subito plurime interruzioni, principalmente a causa della sopravvenuta indisponibilità della madre.
Quest'ultima, in un primo momento, si è rifiutata di proseguire “perché ritengo che lei [la coordinatrice] stia portando nuove situazioni conflittuali in qualsiasi ambito, ogni volta che io propongo delle cose non vengono nemmeno prese in considerazione. Psicologicamente parlando io faccio fatica a sostenerlo perché si sono riaperte discussioni su tutto, si trovano argomenti nuovi dove non c'erano problemi” (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 16.11.2023). Successivamente, ha ribadito di non esser più disponibile a intraprendere percorsi di supporto in favore della coppia genitoriale, dichiarando che “abbiamo fatto di tutto, mediazione, supporto alla genitorialità, COGE.
Le cose restano sempre uguale, io non ce la faccio più psicologicamente” (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 07.03.2024). A tal proposito, deve osservarsi che l'operatrice del ha individuato nella madre la figura CP_2 genitoriale più affaticata ad accogliere in modo sereno e costruttivo le indicazioni gestorie fornite alla coppia, risultando invece il padre maggiormente disponibile al confronto (cfr. relazione del
05.10.2023 redatta dalla dott.ssa . Anche dopo qualche incontro la IG.ra “è apparsa PE CP_1 sfiduciata e poco propensa a discutere delle tematiche sollevate”, oltre che poco flessibile ad accogliere le proposte organizzative formulate dalla professionista o dal padre stesso, a differenza di quest'ultimo, che si è presentato meno rigido e più collaborante (cfr. relazione del gennaio 2024). La dott.ssa ha quindi concluso nel senso che, quanto alla comunicazione tra i genitori, “sebbene PE migliorata rispetto all'inizio del percorso […], riesce a non essere conflittuale nel momento in cui il
IG. accetta senza contestare ogni proposta mossa dalla IG.ra , la quale, invece, Pt_1 CP_1 rimane inflessibile e fa prevalere il conflitto quando è il IG. a muovere delle richieste”, Pt_1 evidenziando dunque la necessità della “presenza di un terzo che li aiuti ad essere co-genitori in modo funzionale, ma ci deve essere disponibilità nell'accogliere quest'ultimo da parte di entrambi”
(cfr. relazione del gennaio 2024).
Tali considerazioni sono state condivise anche dagli operatori del Servizio sociale, i quali hanno descritto il padre come “maggiormente orientato a usufruire in modo proficuo del percorso di coordinazione genitoriale e dell'accompagnamento da parte del Servizio”, apparendo invece la madre “più afflitta dalle vicende passate e quindi maggiormente restia a vedere nei percorsi intrapresi una possibilità di evoluzione della situazione” (cfr. relazione dei SS del 02.11.2023). I SS hanno poi sottolineato “il legame affettivo e l'interesse rispetto al benessere dei propri figli” da parte di entrambi i genitori, i quali però rivelano una “importante difficoltà di comunicazione presente tra loro” e richiedono un approfondimento del “grado di consapevolezza in merito al rischio che rappresenta tutto questo per la serenità dei minori” (cfr. relazione dei SS del 02.11.2023). Sono emerse, infatti, “delle difficoltà non solo nella condivisione di modalità educative, ma anche nell'accettazione della possibilità di stili educativi differenti, ma ugualmente opportuni” (cfr. relazione dei SS del 22.02.2024).
Pertanto, pur non essendovi valide ragioni per derogare al regime della genitorialità condivisa, essendosi i genitori dimostrati capaci, almeno nella loro individualità, di rivestire il proprio ruolo genitoriale e di attivarsi tutela dei minori, è opportuno, a parere del Collegio, invitare gli stessi a mettere seriamente in discussione le modalità con cui sono soliti confrontarsi e a riconoscere quindi che l'assenza di un dialogo costruttivo e scevro da reciproche imputazioni mette a rischio il benessere psico-fisico di e Per_1 Per_2
Appare dunque elemento imprescindibile per l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale il concreto avvio di un percorso di coordinazione genitoriale, che sostenga i genitori – mediante una figura terza e imparziale – nella gestione della comunicazione interna alla coppia e nell'individuazione di uno spazio di confronto guidato che metta al centro il preminente interesse dei minori. Come già ampiamente illustrato dal Presidente f.f. all'udienza del 16.11.2023, il ruolo del coordinatore genitoriale non è né quello di rimettere in discussione gli accordi raggiunti dai genitori o di inibire ogni forma di comunicazione spontanea tra gli stessi, né quello di valutare le loro competenze genitoriali, avendo invece l'obiettivo di favorire la costruzione, all'interno della coppia genitoriale, di un dialogo più fluido ed esclusivamente volto a tutelare l'interesse dei minori e di offrire ai genitori gli strumenti necessari per attuare modalità di confronto sano e funzionale in vista delle decisioni future da prendere.
Pur ribadendo, dunque, l'invito ai genitori ad approcciarsi a tale percorso tenendo conto di questi principi cardine, alla luce dell'indisponibilità della madre a proseguire il percorso di coordinazione genitoriale e in assenza di un suo effettivo ravvedimento sul punto, ritiene il Collegio necessario incaricare i SS di:
- Mantenere attivo il monitoraggio sul nucleo familiare;
- Attivare ogni supporto ritenuto necessario per il benessere psico-fisico dei minori;
- Avviare, se ritenuto necessario nell'interesse dei minori, un intervento di educativa domiciliare presso entrambe le abitazioni;
- Avviare, in mancanza di una concreta adesione della madre al percorso di coordinazione genitoriale, un percorso di supporto alla genitorialità in favore di entrambi i genitori, che preveda incontri sia congiunti che disgiunti;
Con
- Segnalare all competente ogni eventuale situazione di grave pregiudizio per i minori.
Quanto al collocamento dei minori e alla regolamentazione delle frequentazioni con i genitori deve osservarsi quanto segue. L'assetto attualmente vigente, come definito all'udienza del 30.05.2023 e da ultimo modificato all'udienza del 16.11.2023, prevede che e siano collocati, ai meri fini della residenza, Per_1 Per_2 presso la ex casa coniugale (sita in Milano, via Antonio Carnevali n. 104) e che frequentino i genitori in via alternata paritetica secondo il seguente calendario ordinario:
- Prima e terza settimana di ogni mese: dal lunedì al mercoledì con il papà; da mercoledì dall'uscita da scuola al venerdì mattina con la mamma;
dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì mattina all'ingresso a scuola con il papà.
- Seconda e quarta settimana di ogni mese: dal lunedì al mercoledì con la mamma;
dal mercoledì dall'uscita da scuola al venerdì mattina con il papà; dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì mattina all'ingresso a scuola con la mamma.
Con particolare riferimento al collocamento anagrafico, le parti non hanno sollevato questioni, dovendo allo stato ritenersi pacifico che sia confacente all'interesse dei minori, in assenza di elementi di pregiudizio per gli stessi, conservare la residenza, ai meri fini anagrafici, presso la ex casa coniugale.
Con riferimento, invece, al collocamento effettivo dei minori, in sede di precisazione delle conclusioni, parte ricorrente ha domandato, in via principale, la sostituzione del suddetto schema con un'alternanza piena su base settimanale (secondo lo schema 7+7, dal lunedì al lunedì successivo), adducendo le difficoltà che la fase adolescenziale, ormai prossima, potrebbe creare nelle abitudini dei minori e dei conseguenti maggiori impegni dal punto di vista scolastico e organizzativo.
Parte resistente, invece, ha chiesto la conferma del calendario attualmente in essere.
Sul punto, non può omettersi di rilevare come i SS abbiano segnalato che “l'organizzazione della settimana così come definita sta rispondendo adeguatamente alle eIGenze dei minori allo stato attuale, ma nel momento in cui i minori inizieranno a frequentare la scuola secondaria di primo grado (anno scolastico 2025/2026) avranno molto probabilmente necessità di accedere al proprio materiale scolastico quotidianamente. Anche rispetto alla gestione degli indumenti dei minori sarà necessario essere maggiormente flessibili poiché si presume che la modalità attuale possa metterli in difficoltà in un contesto di maggior conforto tra pari” (cfr. relazione dei SS del 22.02.2024). Ritiene, dunque, il Collegio, alla luce dell'accesa conflittualità registrata sul punto all'interno della coppia genitoriale, che sia opportuno limitare la responsabilità di entrambi genitori in ordine alla gestione e alla scansione di tempistiche e modalità di frequentazione tra genitori e figli, avendo i SS evidenziato che “Malgrado gli accordi fondamentali siano stati raggiunti in sede di giudizio, si può prevedere che gli stessi dovranno fisiologicamente subire una revisione di pari passo alla crescita dei minori” (cfr. relazione dei SS del 22.02.2024).
In ogni caso, allo stato, deve essere confermata la regolamentazione attualmente in essere, conservando il collocamento dei minori in via alternata paritetica, secondo lo schema 2+2+3, e, per il futuro, deve essere conferita espressa delega al Servizio sociale del Comune di Milano di modificare il calendario attualmente in essere prevedendo un collocamento paritetico che segua un'alternanza diversa, ritenuta più opportuna e confacente all'interesse dei minori e alle loro eIGenze personali e scolastiche.
Quanto al calendario delle festività, il Collegio ritiene meritevole di accoglimento la domanda della resistente, in assenza di contestazioni da parte del ricorrente, di confermare il criterio dell'alternanza per i giorni festivi delle vacanze natalizie e pasquali, nonché di ampliare le rispettive settimane di competenza durante le vacanze estive a 15 giorni consecutivi (in luogo delle precedenti due settimane), al fine di consentire ad entrambi i genitori il tempo necessario per raggiungere il luogo di vacanza e, viceversa, fare rientro a Milano. Sul contributo nel mantenimento dei figli.
In ordine alla previsione e alla determinazione di un contributo economico nel mantenimento dei figli minori, parte ricorrente ha chiesto revocarsi il contributo paterno e disporsi, in ragione del collocamento paritetico, il mantenimento diretto a carico di entrambi i genitori, oltre all'obbligo di concorrere nel pagamento del 50% delle spese straordinarie relative agli stessi e al diritto di percepire l'AUU in ragione del 50% ciascuno.
A fondamento delle suddette pretese, il ricorrente ha rappresentato, da un lato, il peggioramento delle proprie capacità reddituali, per effetto del quale la situazione economico-reddituale delle parti potrebbe assumersi come sostanzialmente equivalente, e, dall'altro, il collocamento paritetico dei minori presso entrambi i genitori (per 15 giorni al mese ciascuno), che giustificherebbe il mantenimento in via diretta per il tempo in cui i figli stanno presso di loro.
Di contro, parte resistente, contestando l'asserito peggioramento della condizione economica del padre rispetto a quanto già emerso in sede di separazione e adducendo i maggiori introiti dallo stesso ricevuti (anche a fronte del sostegno dei suoi familiari), ha chiesto porsi a carico del padre l'obbligo di sostenere integralmente le spese straordinarie relative ai minori ovvero, in via subordinata, contribuire al loro mantenimento versando alla madre una somma mensile complessiva non inferiore ad € 650 con AUU, in ogni caso, interamente a favore della madre.
Ciò posto, dalla documentazione acquisita agli atti si evince che il IG. Pt_1
- presta attività lavorativa come collaboratore nell'impresa familiare (che si occupa di commercio al dettaglio di prodotti ortofrutticoli), di cui percepisce il 17% degli utili, producendo un reddito complessivo pari ad € 19.120 nel 2019, € 15.776 nel 2020, € 19.841 nel 2021 (per una retribuzione mensile netta di circa € 1.200/1.300);
- è proprietario di quattro veicoli (due dei quali d'epoca) e di diciotto immobili tra Milano e la provincia di Cuneo. In particolare: quattro box, di cui due concessi in locazione a terzi per un canone complessivo pari a circa € 90 mensili (cfr. contratti di cui al doc. 12); un'abitazione di tipo economico;
due magazzini;
un'abitazione di tipo popolare;
dieci terreni agricoli, tutti concessi in locazione a terzi per un canone complessivo pari a circa € 440 mensili (cfr. contratti di cui al doc. 12).
- è titolare di un conto corrente acceso presso Intesa Sanpaolo, il cui saldo attivo al 31.12.2023 era pari a circa € 3.082 (mentre al 31.12.2022 era pari ad € 10.171, al 31.12.2021 ad € 36.614 e, infine, al 31.12.2020 ad € 61.214);
- vive nell'appartamento prima adibito a casa coniugale, che corrisponde al secondo piano di un immobile di proprietà dei suoi genitori, i quali vivono al piano sottostante e sostengono il figlio e i nipoti mediante un IGnificativo apporto sia organizzativo che economico, non essendo peraltro allegata dal ricorrente alcuna spesa abitativa (ad eccezione di alcune utenze a lui intestate).
Invece, la IG.ra : CP_1
- ha prestato la sua attività lavorativa presso la Freudenberg P. M. Apparel S.a.s. di EXTE, ove ha lavorato come contabile sino al 31.01.2025 (cfr. lettera di licenziamento per motivi organizzativi di cui al doc. 28), producendo un reddito complessivo pari ad € 23.370 nel 2019, € 26.884 nel 2020 ed € 26.532 nel 2021 (per una retribuzione mensile netta di circa € 1.500 oltre a tredicesima e quattordicesima);
- attualmente in cerca di occupazione, percepisce l'indennità NASPI, che, secondo quanto dichiarato nella comparsa conclusionale, per il primo trimestre ammonterebbe ad € 1.200; - è proprietaria dell'immobile ove attualmente vive, sito in Milano, Via Mac Mahon n. 89, sul quale grava un onere di mutuo (con scadenza a dicembre 2044) pari a circa € 576 mensili (cfr. piano di rimborso allegato al contratto di mutuo di cui al doc. 5), e di un'autovettura, per l'acquisto della quale ha acceso un finanziamento avente una rata mensile di circa € 235 (con scadenza a novembre 2025 e riscatto finale per circa € 14.639 come dichiarato in disclosure);
- è titolare di un conto corrente il cui saldo attivo al 31.12.2022 era pari a circa € 4.201 e che, secondo quanto dichiarato in disclosure, soltanto 1/3 è di sua competenza.
Dalla suddetta ricostruzione emerge quindi che:
1. il padre ha lasciato il lavoro come dipendente per dedicarsi all'impresa familiare già al tempo della separazione, non potendo addurre a fondamento della sua richiesta di revoca/riduzione del contributo economico il peggioramento delle condizioni in cui già versava quando ha acconsentito a pagare la somma mensile di € 450;
2. la madre è stata recentemente licenziata per motivi organizzativi e percepisce un'indennità mensile di poco inferiore a quella stipendiale, potendosi in ogni caso ritenere che, anche in ragione della sua età, goda di piena capacità lavorativa, avendo negli anni acquisito una buona esperienza nell'ambito lavorativo;
3. pertanto, l'equilibrio delle condizioni economico-patrimoniali dei genitori pende in favore del padre, il quale – a differenza della madre – ha il sostegno costante dei suoi genitori (sia economico sia organizzativo), ha entrate ulteriori rispetto agli emolumenti della sua attività lavorativa e non sostiene alcuna spesa abitativa;
4. i minori sono collocati in via paritetica presso ciascun genitore, trascorrendo sostanzialmente quindici giorni al mese con e presso ciascuno dei genitori.
Pertanto, alla luce delle condizioni economico-reddituali delle parti come emerse, tenuto dell'età della prole minorenne (quasi 10 anni), delle loro eIGenze personali e del tenore di vita dalla stessa goduto in costanza di matrimonio, nonché dei tempi di permanenza dei minori presso e con ciascun genitore, ritiene il Collegio doversi confermare il contributo paterno determinato in sede di separazione e quindi porre a carico di l'obbligo di contribuire nel mantenimento di e Parte_1 Per_1 Per_2 versando a la somma complessiva di € 450 mensili. Il padre dovrà altresì concorrere, Controparte_1 per le ragioni sopra esposte, al pagamento delle spese straordinarie relative ai minori in ragione del
70%, residuando il restante 30% a carico della madre.
L'AUU dovrà continuare ad essere percepito interamente dalla madre.
Sulle spese di lite.
Vista la natura necessaria del giudizio e la reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
2786 del 2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e , che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Milano il Controparte_1
25.05.2013 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano al n.
204, parte II, serie A, anno 2013); 2) Dispone l'affido di e nati l'08.04.2015, in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocamento degli stessi, ai meri fini anagrafici, presso la ex casa coniugale, sita in Milano, Via Carnevali n. 104;
3) Limita la responsabilità di entrambi i genitori con riferimento alla scansione di modalità e tempistiche di frequentazione figli-genitori e, per l'effetto, conferisce ai Servizi sociali del
Comune di Milano espressa delega a scandire tempi e modalità di permanenza di e Per_1 con entrambi i genitori;
Per_2
4) Dispone che, allo stato, salvo diverse e migliori indicazioni dei SS, sentiti i genitori e tenuto conto dell'interesse e delle eIGenze personali dei minori, nonché degli impegni, anche lavorativi, dei genitori, le frequentazioni genitori-figli avvengano secondo il seguente calendario:
- Prima e terza settimana di ogni mese: dal lunedì al mercoledì con il papà; da mercoledì dall'uscita da scuola al venerdì mattina con la mamma;
dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì mattina all'ingresso a scuola con il papà.
- Seconda e quarta settimana di ogni mese: dal lunedì al mercoledì con la mamma;
dal mercoledì dall'uscita da scuola al venerdì mattina con il papà; dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì mattina all'ingresso a scuola con la mamma.
- Durante le vacanze pasquali, i minori trascorreranno il tempo con i genitori come da calendario ordinario, con le festività di Pasqua e Pasquetta alternate.
- Durante le vacanze natalizie (intendendosi per vacanze natalizie il periodo di vacanza scolastica dei figli minori dalla scuola), i figli trascorreranno il tempo con i genitori come da calendario ordinario, eccezion fatta per la Vigilia di Natale e il 1° gennaio che verranno trascorsi con un genitore in via alternata ai giorni di Natale e del 31 dicembre, trascorsi con l'altro genitore;
i minori trascorreranno alternativamente con ciascun genitore anche il giorno di Santo Stefano o l'Epifania.
- Durante le vacanze estive i minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane consecutive (giorni 15) e una terza settimana (giorni 7), distaccata dalle precedenti, nei tempi che verranno definiti concordemente dalle parti entro il 30 maggio di ciascun anno.
Entrambi i genitori si obbligano a comunicare all'altro la località in cui portano i bambini in vacanza e l'indirizzo della struttura (albergo, residence o appartamento) in cui staranno i bambini. Per la definizione degli orari di consegna/ritiro dei bambini si dovrà tenere conto, tendenzialmente, del calendario ordinario applicato durante il corso dell'anno.
5) Incarica i Servizi sociali del Comune di Milano – in collaborazione con le competenti ASST
– di provvedere a:
- Mantenere attivo il monitoraggio sul nucleo familiare;
- Gestire e regolamentare le frequentazioni tra i minori ed entrambi i genitori, mantenendo, allo stato, i minori collocati in via paritetica presso entrambi i genitori secondo il calendario sopra riportato (schema 2+2+3), con espressa delega ai SS medesimi di modificare il calendario attualmente in essere e prevedere un collocamento paritetico che segua un'alternanza diversa, ritenuta più opportuna e confacente all'interesse dei minori e alle loro eIGenze personali e scolastiche;
- Attivare ogni supporto ritenuto necessario per il benessere psico-fisico dei minori;
- Avviare, se ritenuto necessario nell'interesse dei minori, un intervento di educativa domiciliare presso entrambe le abitazioni;
- Avviare, in mancanza di una concreta adesione della madre al percorso di coordinazione genitoriale, un percorso di supporto alla genitorialità in favore di entrambi i genitori, che preveda incontri sia congiunti che disgiunti;
- Segnalare al TM ogni eventuale situazione di grave pregiudizio per i minori.
6) conferma a carico di l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei figli Parte_1 minori versando alla madre la somma mensile complessiva di € 450 annualmente rivalutabile secondo gli Indici Istat;
7) Pone a carico di con decorrenza dalla data della decisione giudiziale, Parte_1
l'obbligo di sostenere in ragione al 70% le spese straordinarie, individuate come da Linee
Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche
e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia;
- spese di mensa scolastica, da sempre rimborsate;
Avuto riguardo alle attività a base delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta ed il rimborso dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla richiesta.
8) Dispone che l'AUU continui ad essere percepito interamente dalla madre.
9) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo 1), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano affinché provveda ad annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi anche ai SS del Comune di Milano.
Così deciso in Milano, nella camera di conIGlio del 12 febbraio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 23.01.2023, rimessa al
Collegio con ordinanza del 28.12.2024 e discussa nella camera di conIGlio del 12.02.2025.
promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Milano, Via Antonio Carnevali n. 104, rappresentato e difeso dagli Avv.ti VITALI ROSSELLA e
PROMONTORIO CAROLA, presso il cui studio, sito in Milano, Corso Venezia n. 61, ha eletto domicilio, giusta procura in atti;
-parte ricorrente-
contro
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. POMPOSELLI MARIA
TERESA, presso il cui studio, sito in Milano, Viale Teodorico n. 3, ha eletto domicilio, giusta procura in atti;
-parte resistente-
Atti ritualmente comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 17.02.2023.
OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da foglio depositato in data 30.09.2024)
Pronunciare: la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il IG. e Parte_1 CP_1
atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano nell'anno 2013, N. 204, R.
[...]
1, P. 2, S. A, alle seguenti condizioni, in parziale modifica di quanto statuito con la sentenza di separazione n. 2900/2022 del Tribunale di Milano R.G N. 30426/2019
1) Sul collocamento: − In via principale, accertare e dichiarare il collocamento pieno con lo schema del 7+7, ossia la frequentazione dei figli a settimane alterne presso l'abitazione di ciascun genitore, con
l'applicazione del calendario così semplificato: i figli trascorrono con ciascun genitore un'intera settimana da lunedì pomeriggio all'uscita di scuola fino alla mattina del lunedì successivo all'ingresso a scuola, in alternanza tra la madre e il padre e per l'effetto modificare lo attualmente in uso di collocamento pieno 2+2+3.
− In subordine, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda principale, accertare
e dichiarare il collocamento alternato pieno con i fine settimana alternati tra i genitori, da intendersi completi, senza la previsione del recupero da parte della IG.ra . CP_1
− In ulteriore subordine, nella non creduta ipotesi di applicazione del collocamento pieno 7+7
o 2+2+3+ comprendente anche il fine settimana completo per i due weekend al mese, di prendere atto del contrasto contenuto nella sentenza n. 2900/2022 del Tribunale di Milano
R.G N. 30426/2019 tra la parte di motivazione e il
PQM
e, per l'effetto, riconoscere l'applicazione del collocamento alternato pieno, includente il sabato, dal primo luglio al 31 agosto di ogni anno.
2) In punto di mantenimento:
− In via principale, accertare e dichiarare che i genitori, i IG. e , partecipino Pt_1 CP_1 al mantenimento diretto dei minori e nei periodi di rispettiva permanenza, Per_1 Per_2 con l'unica eccezione costituita dalle spese straordinarie che gravano sui genitori in parti uguali al 50% secondo il Protocollo del Tribunale di Milano e con la suddivisione tra gli stessi al 50% dell'assegno unico universale e, per l'effetto, revocare l'obbligo dell'assegno di mantenimento previso a favore della prole con effetti retroattivi a far data dal deposito dal della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e disporre la suddivisione al
50% dell'assegno unico con effetti retroattivi a far data dal deposito dal della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
− In subordine, nella non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale, accertare e dichiarare la revisione dell'assegno di mantenimento previso a favore della prole con una congrua riduzione del quantum previsto, nella misura minore prevista per giustizia, con effetti retroattivi a far data dal deposito dal domanda di divorzio.
3) Assistenza psicologica
- Sul rapporto tra le Parti accertare e dichiarare la necessità per i due minori e Per_1 Per_2 di un percorso psicologico e di un percorso di supporto alla genitorialità per i genitori IG.
e e per l'effetto disporre un sostegno psicologico e terapeutico per i due Pt_1 CP_1 minori per la tutela della loro sana crescita oltre che un percorso di supporto alla genitorialità per i genitori IG. e volti a dirimere la loro persistente Pt_1 CP_1 conflittualità.
4) Sul rapporto tra le Parti
- Accertare e dichiarare che la IG.ra realizza una condotta ablativa dell'opposta CP_1 figura genitoriale ostacolando il precetto normativo dell'affido condiviso con atteggiamenti sminuenti e denigratori della figura paterna e per l'effetto ordinare alla IG.ra di CP_1 mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione con il IG. Pt_1
5) Nuovi partner
- Prevedere che il nuovo/a compagno/a di uno dei coniugi sia una relazione stabile e che venga introdotto gradualmente nella vita dei figli
6) In ogni caso con vittoria di spese di lite
Per parte resistente (come da foglio depositato in data 24.09.2024)
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: a) pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la IG.ra e il IG. in data 25 Controparte_1 Parte_1 maggio 2013 a Milano e registrato al n. 204, parte II, serie A anno 2013 nei registri atti di matrimonio
Comune di Milano;
b) mantenere lo schema di collocamento dei figli attualmente in uso, con la frequentazione presso
l'abitazione di ciascun genitore secondo il seguente schema: la prima e la terza settimana di ogni mese: lunedì/mercoledì papà -mercoledì dall'uscita da scuola al venerdì mattina con la mamma – dal venerdì dall'uscita da scuola a lunedì mattina all'ingresso a scuola con il papà; la seconda e la quarta settimana di ogni mese: lunedì/mercoledì mamma -mercoledì dall'uscita da scuola al venerdì mattina con il papà – dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì mattina all'ingresso a scuola con la mamma;
c) confermare altresì il punto 8) della sentenza di separazione con l'applicazione del calendario già in uso durante le vacanze pasquali dei figli, ad eccezione dei giorni di Pasqua e Pasquetta per cui si segue il criterio dell'alternanza tra i genitori nel collocamento dei minori;
d) confermare altresì il punto 10) della sentenza di separazione con l'applicazione del calendario già in uso durante le vacanze natalizie dei figli ad eccezione dei giorni rossi da calendario (25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio), per cui si segue il criterio dell'alternanza tra i genitori nel collocamento dei figli;
e) vacanze estive: i minori trascorreranno con ciascun genitore quindici giorni consecutivi (giorni
15), dal venerdì h. 16.30 al secondo sabato h. 16.30, ed una terza settimana (giorni sette), distaccata dalle precedenti, nei tempi che verranno definiti concordemente dalle parti entro il 30 maggio di ciascun anno;
entrambi i genitori si obbligano a comunicare all'altro la località in cui portano i bambini in vacanza e l'indirizzo della struttura (albergo/residence o appartamento) in cui staranno
i bambini. Per la definizione degli orari di consegna e ritiro dei bambini si dovrà tener conto, tendenzialmente, del calendario ordinario applicato durante il corso dell'anno. Il collocamento alternato pieno, includente il sabato per entrambi i genitori, sarà in vigore dal primo luglio al 31 agosto di ogni anno;
f) dichiarare che le spese straordinarie relative ai figli indicate dal Protocollo della Corte d'Appello di Milano vengano interamente poste a carico del IG. o, in subordine, aumentare il Pt_1 contributo al mantenimento dei figli in misura non inferiore ad € 100,00 ciascuno e portarlo a non meno di complessivi € 650,00 al mese, oltre rivalutazione ISTAT, con effetto dal deposito della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
g) confermare che gli assegni unici universali spetteranno al 100% alla IG. ra , come da CP_1 sentenza di separazione;
h) riconoscere alla prole la possibilità di telefonare ai propri genitori in qualunque momento della giornata, avendo una linea dedicata;
i) confermare nel resto le condizioni di cui alla sentenza di separazione.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Parte_1 Controparte_1
Milano il 25.05.2013 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano al n.
204, parte II, serie A, anno 2013) e dalla loro unione, in data 08.04.2015, sono nati e Per_1 Per_2
Con sentenza n. 2900/2022 emessa il 16.03.2022 e pubblicata il 04.04.2022 (R.G. n. 30426/2019), il
Tribunale di Milano ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, disponendo l'affido condiviso dei minori, la regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli presso entrambi i genitori secondo lo schema 2+2+3, con domenica alternata tra i genitori e il sabato fisso dalla mamma (ad eccezione di un sabato al mese che i figli possono trascorrere col papà, recuperato in settimana dalla mamma) e il contributo paterno nel loro mantenimento mediante il versamento della somma mensile di € 450 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso depositato in data 20.01.2023 ha chiesto a questo Tribunale di: Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
disporre il collocamento dei minori in via paritetica presso entrambi i genitori (secondo lo schema 7+7, dal lunedì all'uscita da scuola fino al lunedì successivo con accompagnamento a scuola;
ovvero, in subordine, secondo lo schema 2+2+3 in essere, ma con i fine settimana alternati tra i genitori senza recupero del sabato); revocare l'obbligo del padre di versare l'assegno di mantenimento in favore dei figli a far data dal deposito della domanda di divorzio e per l'effetto porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di mantenere i minori in via diretta e di concorrere, in ragione del 50% ciascuno, nel pagamento delle spese straordinarie, con AUU al 50% (disponendone la suddivisione con effetti retroattivi a far data dal deposito della domanda di divorzio) ovvero, in via subordinata, disporre una congrua riduzione dell'assegno di mantenimento a carico del padre;
disporre, infine, l'avvio di un percorso psicologico in favore dei minori e di un percorso di supporto alla genitorialità per entrambi i genitori.
Con memoria difensiva depositata in data 28.04.2023 , aderendo alla pronuncia Controparte_1 di divorzio, ha chiesto di confermare il collocamento dei minori attualmente in essere e di porre a carico del padre l'obbligo di sostenere integralmente le spese straordinarie dei figli ovvero, in subordine, di determinare il contributo paterno nel mantenimento dei figli in misura non inferiore a complessivi € 650, con AUU interamente a favore della madre. All'udienza presidenziale del 30.05.2023 le parti hanno raggiunto il seguente accordo provvisorio:
“
1.affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento ai soli fini della residenza anagrafica presso l'abitazione paterna
2.i minori staranno con il papà secondo il seguente schema: la prima e la terza settimana di ogni mese: lunedì/mercoledì papà -mercoledì dall'uscita da scuola al venerdì mattina con la mamma – dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica sera ore 21con il papà la seconda e la quarta settimana di ogni mese: lunedì/mercoledì mamma -mercoledì dall'uscita da scuola al venerdì mattina con il papà – dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì mattina all'ingresso a scuola con la mamma;
3.durante le vacanze estive 2023 i minori trascorreranno con la mamma dal 17 al 24 giugno e dal 4 al 19 agosto;
staranno con il papà dal 14 al 30 luglio e dal 20 al 27 agosto
4.conferma delle istituzioni economiche attualmente vigenti in forza della sentenza di separazione
5.impegno delle parti ad intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale con un professionista individuato di comune accordo, prestando sin d'ora il consenso all'acquisizione da parte del Tribunale di relazioni periodiche da parte del professionista e al lavoro in rete con i Servizi
Sociali”. Il Presidente f.f.,quindi, in via provvisoria, ha provveduto in conformità agli accordi raggiunti dalle parti e ha incaricato i SS del Comune di Milano dell'immediata presa in carico del nucleo, con espressa delega a:
“-effettuare accessi domiciliari e colloqui conoscitivi con le parti, con i minori e con le figure adulte di riferimento per gli stessi;
-assumente informazioni dalle insegnanti e dal pediatra dei minori;
-monitorare il percorso di coordinazione genitoriale svolto dalle parti, interfacciandosi con il professionista scelto dalle stesse
-attivare se ritenuto opportuno nell'interesse dei minori l'educativa domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori, al fine di uniformare il più possibile le modalità di accudimento e conferire ai bimbi maggiore stabilità”. All'udienza del 16.11.2023 il Presidente f.f., confermati i provvedimenti provvisori resi alla precedente udienza, ad eccezione dell'introduzione, quanto ai tempi di permanenza dei minori presso e con il papà, del pernottamento della domenica nei fine settimana di competenza paterna, ha nominato se stesso Giudice Istruttore e fissato udienza di comparizione e trattazione al 07.03.2024.
La resistente si è costituita in giudizio in data 19.02.2024.
All'udienza del 07.03.2024 il Giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa:
“conferma delle situazioni attualmente vigenti tra le parti in punto di affidamento, collocamento e mantenimento die figli minori
2.incariuco ai SS del Comune di attivare ogni supporto ritenuto necessario per il benessere piccolo fisico dei minori
3.monitoraggio segnalazione TM situazioni grave pregiudizio
4.spese compensate”.
Il Giudice, preso atto dell'adesione della resistente alla suddetta proposta, alla quale invece non ha aderito il ricorrente, e della richiesta congiunta dei difensori delle parti di concessione dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., ha assegnato alle parti i termini richiesti e rinviato il procedimento disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. In data 28.06.2024 il Giudice, lette le note in sostituzione d'udienza depositate dalle parti, dato atto che le parti non hanno formulato istanze istruttorie e hanno chiesto fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni, ha rinviato il procedimento per la precisazione delle conclusioni disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
In data 28.12.2024 il Giudice, lette le note in sostituzione d'udienza con cui le parti hanno precisato le conclusioni e dato atto della richiesta di parte ricorrente di concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ha assegnato alle parti i termini richiesti, riservandosi di riferire al Collegio alla scadenza dell'ultimo termine concesso.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di conIGlio del 12 febbraio 2025.
***
Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
È decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio: i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati all'udienza presidenziale del 17.12.2019; il procedimento di separazione è stato definito con sentenza n. 2900/2022 emessa dal Tribunale
Ordinario di Milano il 16.03.2022 e pubblicata il 04.04.2022; il ricorso per il divorzio è stato depositato il 20.01.2023. Lo stato di separazione legale tra i coniugi si è, quindi, protratto per il periodo previsto dalla legge, motivo per cui sussistono i requisiti previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta.
A ciò si aggiunga che le parti vivono separate dalla data della separazione, dovendo ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Sulle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale.
In ordine alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale su e , a parere del Per_2 Per_1
Collegio, deve essere confermato l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, attesa la convergente richiesta delle parti e non ravvisandosi potenziali elementi di pregiudizio per gli stessi.
Com'è noto il regime dell'affido condiviso, in assenza – come nel caso di specie – di evidenze di segno contrario che siano indici di una manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei due genitori costituisce garanzia della fattiva attuazione del diritto alla bigenitorialità riconosciuto dal legislatore alla prole minorenne.
Non può, tuttavia, prescindersi dall'accesa conflittualità emersa all'interno della coppia genitoriale, che ha imposto, da un lato, l'avvio di un percorso di coordinazione genitoriale in favore dei genitori (iniziato a giugno 2023) e, dall'altro, la presa in carico (a partire da maggio 2023) dell'intero nucleo familiare da parte del Servizio sociale del Comune di Milano, incaricato di effettuare accessi domiciliari e colloqui conoscitivi e di avviare, se opportuno, l'ADM presso entrambe le abitazioni.
Quanto al sebbene i genitori si siano inizialmente dichiarati entrambi concordi e disponibili CP_2 ad avviarlo, dimostrando di riconoscere la necessità di costruire, a tutela dei minori, un fronte educativo comune e di uniformare quindi le loro modalità di accudimento per conferire ai minori maggior stabilità, il percorso ha subito plurime interruzioni, principalmente a causa della sopravvenuta indisponibilità della madre.
Quest'ultima, in un primo momento, si è rifiutata di proseguire “perché ritengo che lei [la coordinatrice] stia portando nuove situazioni conflittuali in qualsiasi ambito, ogni volta che io propongo delle cose non vengono nemmeno prese in considerazione. Psicologicamente parlando io faccio fatica a sostenerlo perché si sono riaperte discussioni su tutto, si trovano argomenti nuovi dove non c'erano problemi” (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 16.11.2023). Successivamente, ha ribadito di non esser più disponibile a intraprendere percorsi di supporto in favore della coppia genitoriale, dichiarando che “abbiamo fatto di tutto, mediazione, supporto alla genitorialità, COGE.
Le cose restano sempre uguale, io non ce la faccio più psicologicamente” (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 07.03.2024). A tal proposito, deve osservarsi che l'operatrice del ha individuato nella madre la figura CP_2 genitoriale più affaticata ad accogliere in modo sereno e costruttivo le indicazioni gestorie fornite alla coppia, risultando invece il padre maggiormente disponibile al confronto (cfr. relazione del
05.10.2023 redatta dalla dott.ssa . Anche dopo qualche incontro la IG.ra “è apparsa PE CP_1 sfiduciata e poco propensa a discutere delle tematiche sollevate”, oltre che poco flessibile ad accogliere le proposte organizzative formulate dalla professionista o dal padre stesso, a differenza di quest'ultimo, che si è presentato meno rigido e più collaborante (cfr. relazione del gennaio 2024). La dott.ssa ha quindi concluso nel senso che, quanto alla comunicazione tra i genitori, “sebbene PE migliorata rispetto all'inizio del percorso […], riesce a non essere conflittuale nel momento in cui il
IG. accetta senza contestare ogni proposta mossa dalla IG.ra , la quale, invece, Pt_1 CP_1 rimane inflessibile e fa prevalere il conflitto quando è il IG. a muovere delle richieste”, Pt_1 evidenziando dunque la necessità della “presenza di un terzo che li aiuti ad essere co-genitori in modo funzionale, ma ci deve essere disponibilità nell'accogliere quest'ultimo da parte di entrambi”
(cfr. relazione del gennaio 2024).
Tali considerazioni sono state condivise anche dagli operatori del Servizio sociale, i quali hanno descritto il padre come “maggiormente orientato a usufruire in modo proficuo del percorso di coordinazione genitoriale e dell'accompagnamento da parte del Servizio”, apparendo invece la madre “più afflitta dalle vicende passate e quindi maggiormente restia a vedere nei percorsi intrapresi una possibilità di evoluzione della situazione” (cfr. relazione dei SS del 02.11.2023). I SS hanno poi sottolineato “il legame affettivo e l'interesse rispetto al benessere dei propri figli” da parte di entrambi i genitori, i quali però rivelano una “importante difficoltà di comunicazione presente tra loro” e richiedono un approfondimento del “grado di consapevolezza in merito al rischio che rappresenta tutto questo per la serenità dei minori” (cfr. relazione dei SS del 02.11.2023). Sono emerse, infatti, “delle difficoltà non solo nella condivisione di modalità educative, ma anche nell'accettazione della possibilità di stili educativi differenti, ma ugualmente opportuni” (cfr. relazione dei SS del 22.02.2024).
Pertanto, pur non essendovi valide ragioni per derogare al regime della genitorialità condivisa, essendosi i genitori dimostrati capaci, almeno nella loro individualità, di rivestire il proprio ruolo genitoriale e di attivarsi tutela dei minori, è opportuno, a parere del Collegio, invitare gli stessi a mettere seriamente in discussione le modalità con cui sono soliti confrontarsi e a riconoscere quindi che l'assenza di un dialogo costruttivo e scevro da reciproche imputazioni mette a rischio il benessere psico-fisico di e Per_1 Per_2
Appare dunque elemento imprescindibile per l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale il concreto avvio di un percorso di coordinazione genitoriale, che sostenga i genitori – mediante una figura terza e imparziale – nella gestione della comunicazione interna alla coppia e nell'individuazione di uno spazio di confronto guidato che metta al centro il preminente interesse dei minori. Come già ampiamente illustrato dal Presidente f.f. all'udienza del 16.11.2023, il ruolo del coordinatore genitoriale non è né quello di rimettere in discussione gli accordi raggiunti dai genitori o di inibire ogni forma di comunicazione spontanea tra gli stessi, né quello di valutare le loro competenze genitoriali, avendo invece l'obiettivo di favorire la costruzione, all'interno della coppia genitoriale, di un dialogo più fluido ed esclusivamente volto a tutelare l'interesse dei minori e di offrire ai genitori gli strumenti necessari per attuare modalità di confronto sano e funzionale in vista delle decisioni future da prendere.
Pur ribadendo, dunque, l'invito ai genitori ad approcciarsi a tale percorso tenendo conto di questi principi cardine, alla luce dell'indisponibilità della madre a proseguire il percorso di coordinazione genitoriale e in assenza di un suo effettivo ravvedimento sul punto, ritiene il Collegio necessario incaricare i SS di:
- Mantenere attivo il monitoraggio sul nucleo familiare;
- Attivare ogni supporto ritenuto necessario per il benessere psico-fisico dei minori;
- Avviare, se ritenuto necessario nell'interesse dei minori, un intervento di educativa domiciliare presso entrambe le abitazioni;
- Avviare, in mancanza di una concreta adesione della madre al percorso di coordinazione genitoriale, un percorso di supporto alla genitorialità in favore di entrambi i genitori, che preveda incontri sia congiunti che disgiunti;
Con
- Segnalare all competente ogni eventuale situazione di grave pregiudizio per i minori.
Quanto al collocamento dei minori e alla regolamentazione delle frequentazioni con i genitori deve osservarsi quanto segue. L'assetto attualmente vigente, come definito all'udienza del 30.05.2023 e da ultimo modificato all'udienza del 16.11.2023, prevede che e siano collocati, ai meri fini della residenza, Per_1 Per_2 presso la ex casa coniugale (sita in Milano, via Antonio Carnevali n. 104) e che frequentino i genitori in via alternata paritetica secondo il seguente calendario ordinario:
- Prima e terza settimana di ogni mese: dal lunedì al mercoledì con il papà; da mercoledì dall'uscita da scuola al venerdì mattina con la mamma;
dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì mattina all'ingresso a scuola con il papà.
- Seconda e quarta settimana di ogni mese: dal lunedì al mercoledì con la mamma;
dal mercoledì dall'uscita da scuola al venerdì mattina con il papà; dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì mattina all'ingresso a scuola con la mamma.
Con particolare riferimento al collocamento anagrafico, le parti non hanno sollevato questioni, dovendo allo stato ritenersi pacifico che sia confacente all'interesse dei minori, in assenza di elementi di pregiudizio per gli stessi, conservare la residenza, ai meri fini anagrafici, presso la ex casa coniugale.
Con riferimento, invece, al collocamento effettivo dei minori, in sede di precisazione delle conclusioni, parte ricorrente ha domandato, in via principale, la sostituzione del suddetto schema con un'alternanza piena su base settimanale (secondo lo schema 7+7, dal lunedì al lunedì successivo), adducendo le difficoltà che la fase adolescenziale, ormai prossima, potrebbe creare nelle abitudini dei minori e dei conseguenti maggiori impegni dal punto di vista scolastico e organizzativo.
Parte resistente, invece, ha chiesto la conferma del calendario attualmente in essere.
Sul punto, non può omettersi di rilevare come i SS abbiano segnalato che “l'organizzazione della settimana così come definita sta rispondendo adeguatamente alle eIGenze dei minori allo stato attuale, ma nel momento in cui i minori inizieranno a frequentare la scuola secondaria di primo grado (anno scolastico 2025/2026) avranno molto probabilmente necessità di accedere al proprio materiale scolastico quotidianamente. Anche rispetto alla gestione degli indumenti dei minori sarà necessario essere maggiormente flessibili poiché si presume che la modalità attuale possa metterli in difficoltà in un contesto di maggior conforto tra pari” (cfr. relazione dei SS del 22.02.2024). Ritiene, dunque, il Collegio, alla luce dell'accesa conflittualità registrata sul punto all'interno della coppia genitoriale, che sia opportuno limitare la responsabilità di entrambi genitori in ordine alla gestione e alla scansione di tempistiche e modalità di frequentazione tra genitori e figli, avendo i SS evidenziato che “Malgrado gli accordi fondamentali siano stati raggiunti in sede di giudizio, si può prevedere che gli stessi dovranno fisiologicamente subire una revisione di pari passo alla crescita dei minori” (cfr. relazione dei SS del 22.02.2024).
In ogni caso, allo stato, deve essere confermata la regolamentazione attualmente in essere, conservando il collocamento dei minori in via alternata paritetica, secondo lo schema 2+2+3, e, per il futuro, deve essere conferita espressa delega al Servizio sociale del Comune di Milano di modificare il calendario attualmente in essere prevedendo un collocamento paritetico che segua un'alternanza diversa, ritenuta più opportuna e confacente all'interesse dei minori e alle loro eIGenze personali e scolastiche.
Quanto al calendario delle festività, il Collegio ritiene meritevole di accoglimento la domanda della resistente, in assenza di contestazioni da parte del ricorrente, di confermare il criterio dell'alternanza per i giorni festivi delle vacanze natalizie e pasquali, nonché di ampliare le rispettive settimane di competenza durante le vacanze estive a 15 giorni consecutivi (in luogo delle precedenti due settimane), al fine di consentire ad entrambi i genitori il tempo necessario per raggiungere il luogo di vacanza e, viceversa, fare rientro a Milano. Sul contributo nel mantenimento dei figli.
In ordine alla previsione e alla determinazione di un contributo economico nel mantenimento dei figli minori, parte ricorrente ha chiesto revocarsi il contributo paterno e disporsi, in ragione del collocamento paritetico, il mantenimento diretto a carico di entrambi i genitori, oltre all'obbligo di concorrere nel pagamento del 50% delle spese straordinarie relative agli stessi e al diritto di percepire l'AUU in ragione del 50% ciascuno.
A fondamento delle suddette pretese, il ricorrente ha rappresentato, da un lato, il peggioramento delle proprie capacità reddituali, per effetto del quale la situazione economico-reddituale delle parti potrebbe assumersi come sostanzialmente equivalente, e, dall'altro, il collocamento paritetico dei minori presso entrambi i genitori (per 15 giorni al mese ciascuno), che giustificherebbe il mantenimento in via diretta per il tempo in cui i figli stanno presso di loro.
Di contro, parte resistente, contestando l'asserito peggioramento della condizione economica del padre rispetto a quanto già emerso in sede di separazione e adducendo i maggiori introiti dallo stesso ricevuti (anche a fronte del sostegno dei suoi familiari), ha chiesto porsi a carico del padre l'obbligo di sostenere integralmente le spese straordinarie relative ai minori ovvero, in via subordinata, contribuire al loro mantenimento versando alla madre una somma mensile complessiva non inferiore ad € 650 con AUU, in ogni caso, interamente a favore della madre.
Ciò posto, dalla documentazione acquisita agli atti si evince che il IG. Pt_1
- presta attività lavorativa come collaboratore nell'impresa familiare (che si occupa di commercio al dettaglio di prodotti ortofrutticoli), di cui percepisce il 17% degli utili, producendo un reddito complessivo pari ad € 19.120 nel 2019, € 15.776 nel 2020, € 19.841 nel 2021 (per una retribuzione mensile netta di circa € 1.200/1.300);
- è proprietario di quattro veicoli (due dei quali d'epoca) e di diciotto immobili tra Milano e la provincia di Cuneo. In particolare: quattro box, di cui due concessi in locazione a terzi per un canone complessivo pari a circa € 90 mensili (cfr. contratti di cui al doc. 12); un'abitazione di tipo economico;
due magazzini;
un'abitazione di tipo popolare;
dieci terreni agricoli, tutti concessi in locazione a terzi per un canone complessivo pari a circa € 440 mensili (cfr. contratti di cui al doc. 12).
- è titolare di un conto corrente acceso presso Intesa Sanpaolo, il cui saldo attivo al 31.12.2023 era pari a circa € 3.082 (mentre al 31.12.2022 era pari ad € 10.171, al 31.12.2021 ad € 36.614 e, infine, al 31.12.2020 ad € 61.214);
- vive nell'appartamento prima adibito a casa coniugale, che corrisponde al secondo piano di un immobile di proprietà dei suoi genitori, i quali vivono al piano sottostante e sostengono il figlio e i nipoti mediante un IGnificativo apporto sia organizzativo che economico, non essendo peraltro allegata dal ricorrente alcuna spesa abitativa (ad eccezione di alcune utenze a lui intestate).
Invece, la IG.ra : CP_1
- ha prestato la sua attività lavorativa presso la Freudenberg P. M. Apparel S.a.s. di EXTE, ove ha lavorato come contabile sino al 31.01.2025 (cfr. lettera di licenziamento per motivi organizzativi di cui al doc. 28), producendo un reddito complessivo pari ad € 23.370 nel 2019, € 26.884 nel 2020 ed € 26.532 nel 2021 (per una retribuzione mensile netta di circa € 1.500 oltre a tredicesima e quattordicesima);
- attualmente in cerca di occupazione, percepisce l'indennità NASPI, che, secondo quanto dichiarato nella comparsa conclusionale, per il primo trimestre ammonterebbe ad € 1.200; - è proprietaria dell'immobile ove attualmente vive, sito in Milano, Via Mac Mahon n. 89, sul quale grava un onere di mutuo (con scadenza a dicembre 2044) pari a circa € 576 mensili (cfr. piano di rimborso allegato al contratto di mutuo di cui al doc. 5), e di un'autovettura, per l'acquisto della quale ha acceso un finanziamento avente una rata mensile di circa € 235 (con scadenza a novembre 2025 e riscatto finale per circa € 14.639 come dichiarato in disclosure);
- è titolare di un conto corrente il cui saldo attivo al 31.12.2022 era pari a circa € 4.201 e che, secondo quanto dichiarato in disclosure, soltanto 1/3 è di sua competenza.
Dalla suddetta ricostruzione emerge quindi che:
1. il padre ha lasciato il lavoro come dipendente per dedicarsi all'impresa familiare già al tempo della separazione, non potendo addurre a fondamento della sua richiesta di revoca/riduzione del contributo economico il peggioramento delle condizioni in cui già versava quando ha acconsentito a pagare la somma mensile di € 450;
2. la madre è stata recentemente licenziata per motivi organizzativi e percepisce un'indennità mensile di poco inferiore a quella stipendiale, potendosi in ogni caso ritenere che, anche in ragione della sua età, goda di piena capacità lavorativa, avendo negli anni acquisito una buona esperienza nell'ambito lavorativo;
3. pertanto, l'equilibrio delle condizioni economico-patrimoniali dei genitori pende in favore del padre, il quale – a differenza della madre – ha il sostegno costante dei suoi genitori (sia economico sia organizzativo), ha entrate ulteriori rispetto agli emolumenti della sua attività lavorativa e non sostiene alcuna spesa abitativa;
4. i minori sono collocati in via paritetica presso ciascun genitore, trascorrendo sostanzialmente quindici giorni al mese con e presso ciascuno dei genitori.
Pertanto, alla luce delle condizioni economico-reddituali delle parti come emerse, tenuto dell'età della prole minorenne (quasi 10 anni), delle loro eIGenze personali e del tenore di vita dalla stessa goduto in costanza di matrimonio, nonché dei tempi di permanenza dei minori presso e con ciascun genitore, ritiene il Collegio doversi confermare il contributo paterno determinato in sede di separazione e quindi porre a carico di l'obbligo di contribuire nel mantenimento di e Parte_1 Per_1 Per_2 versando a la somma complessiva di € 450 mensili. Il padre dovrà altresì concorrere, Controparte_1 per le ragioni sopra esposte, al pagamento delle spese straordinarie relative ai minori in ragione del
70%, residuando il restante 30% a carico della madre.
L'AUU dovrà continuare ad essere percepito interamente dalla madre.
Sulle spese di lite.
Vista la natura necessaria del giudizio e la reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
2786 del 2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e , che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Milano il Controparte_1
25.05.2013 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano al n.
204, parte II, serie A, anno 2013); 2) Dispone l'affido di e nati l'08.04.2015, in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocamento degli stessi, ai meri fini anagrafici, presso la ex casa coniugale, sita in Milano, Via Carnevali n. 104;
3) Limita la responsabilità di entrambi i genitori con riferimento alla scansione di modalità e tempistiche di frequentazione figli-genitori e, per l'effetto, conferisce ai Servizi sociali del
Comune di Milano espressa delega a scandire tempi e modalità di permanenza di e Per_1 con entrambi i genitori;
Per_2
4) Dispone che, allo stato, salvo diverse e migliori indicazioni dei SS, sentiti i genitori e tenuto conto dell'interesse e delle eIGenze personali dei minori, nonché degli impegni, anche lavorativi, dei genitori, le frequentazioni genitori-figli avvengano secondo il seguente calendario:
- Prima e terza settimana di ogni mese: dal lunedì al mercoledì con il papà; da mercoledì dall'uscita da scuola al venerdì mattina con la mamma;
dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì mattina all'ingresso a scuola con il papà.
- Seconda e quarta settimana di ogni mese: dal lunedì al mercoledì con la mamma;
dal mercoledì dall'uscita da scuola al venerdì mattina con il papà; dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì mattina all'ingresso a scuola con la mamma.
- Durante le vacanze pasquali, i minori trascorreranno il tempo con i genitori come da calendario ordinario, con le festività di Pasqua e Pasquetta alternate.
- Durante le vacanze natalizie (intendendosi per vacanze natalizie il periodo di vacanza scolastica dei figli minori dalla scuola), i figli trascorreranno il tempo con i genitori come da calendario ordinario, eccezion fatta per la Vigilia di Natale e il 1° gennaio che verranno trascorsi con un genitore in via alternata ai giorni di Natale e del 31 dicembre, trascorsi con l'altro genitore;
i minori trascorreranno alternativamente con ciascun genitore anche il giorno di Santo Stefano o l'Epifania.
- Durante le vacanze estive i minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane consecutive (giorni 15) e una terza settimana (giorni 7), distaccata dalle precedenti, nei tempi che verranno definiti concordemente dalle parti entro il 30 maggio di ciascun anno.
Entrambi i genitori si obbligano a comunicare all'altro la località in cui portano i bambini in vacanza e l'indirizzo della struttura (albergo, residence o appartamento) in cui staranno i bambini. Per la definizione degli orari di consegna/ritiro dei bambini si dovrà tenere conto, tendenzialmente, del calendario ordinario applicato durante il corso dell'anno.
5) Incarica i Servizi sociali del Comune di Milano – in collaborazione con le competenti ASST
– di provvedere a:
- Mantenere attivo il monitoraggio sul nucleo familiare;
- Gestire e regolamentare le frequentazioni tra i minori ed entrambi i genitori, mantenendo, allo stato, i minori collocati in via paritetica presso entrambi i genitori secondo il calendario sopra riportato (schema 2+2+3), con espressa delega ai SS medesimi di modificare il calendario attualmente in essere e prevedere un collocamento paritetico che segua un'alternanza diversa, ritenuta più opportuna e confacente all'interesse dei minori e alle loro eIGenze personali e scolastiche;
- Attivare ogni supporto ritenuto necessario per il benessere psico-fisico dei minori;
- Avviare, se ritenuto necessario nell'interesse dei minori, un intervento di educativa domiciliare presso entrambe le abitazioni;
- Avviare, in mancanza di una concreta adesione della madre al percorso di coordinazione genitoriale, un percorso di supporto alla genitorialità in favore di entrambi i genitori, che preveda incontri sia congiunti che disgiunti;
- Segnalare al TM ogni eventuale situazione di grave pregiudizio per i minori.
6) conferma a carico di l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei figli Parte_1 minori versando alla madre la somma mensile complessiva di € 450 annualmente rivalutabile secondo gli Indici Istat;
7) Pone a carico di con decorrenza dalla data della decisione giudiziale, Parte_1
l'obbligo di sostenere in ragione al 70% le spese straordinarie, individuate come da Linee
Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche
e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia;
- spese di mensa scolastica, da sempre rimborsate;
Avuto riguardo alle attività a base delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta ed il rimborso dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla richiesta.
8) Dispone che l'AUU continui ad essere percepito interamente dalla madre.
9) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo 1), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano affinché provveda ad annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi anche ai SS del Comune di Milano.
Così deciso in Milano, nella camera di conIGlio del 12 febbraio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato