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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 05/09/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 283/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere rel. ha pronunziato all'esito della discussione orale del presente procedimento la seguente
SENTENZA nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 592 e 597 dell'anno 2019 del ruolo generale appelli lavoro e vertente
TRA
, rappresentato e difeso come in atti dagli Avv.ti Leopoldo, Ermanno e Parte_1
Luciano Spedaliere, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato in Portici (NA), al C.so
Garibaldi, n. 85;
PARTE APPELLANTE PROC. N. 592/2019/PARTE APPELLATA PROC. N. 597/2019
E
in persona del legale rappresentante p.t., COroparte_1 rappresentato e difeso come in atti dagli Avv.ti Raffaele De Luca Tamajo, Antonio Di Stasio,
Nicola Nero e Bruna Barreca, con i quali risulta elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via G.V.
Quaranta n.1;
PARTE APPELLANTE PROC. N. 597/2019/PARTE APPELLATA PROC. N. 592/2019
NONCHE' in persona del legale COroparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Susanna Serrelli, elettivamente domiciliato in Salerno, al C.so Garibaldi n. 38, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto;
PARTE APPELLATA
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 192/2019 del Tribunale di NO ER in funzione di g.l., pubblicata il 31.1.2019.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso depositato l'8.7.2010 presso la Cancelleria del Giudice del lavoro del Tribunale di
NO ER , premesso di essere stato formalmente assunto in data 17.7.1995 Parte_1 da società allora in bonis e titolare di appalto conferito da in relazione Parte_2 Parte_3 ai servizi di vigilanza nonché di manovra, pulizia e manutenzione dei passaggi a livello, deduceva di essere stato licenziato dalla predetta in data 9.1.2001, in conseguenza della Parte_2 cessazione dell'appalto, rimarcando come tale provvedimento fosse radicalmente nullo ed improduttivo di effetti, attesa la sussistenza tra e di un'illegittima Parte_3 Parte_2 interposizione di manodopera. L'Ingenito precisava che un precedente giudizio da lui introdotto in data 7.11.1997 presso la Pretura di NO ER si era concluso in data 27.2.2010 con pronunzia di inammissibilità della riassunzione dalla Suprema Corte presso la Corte di Appello di
Napoli, giudice di rinvio, per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della nelle more fallita. Con il predetto ricorso depositato l'8.7.2010, dunque, il Parte_2 lavoratore chiedeva al Tribunale di NO ER di tenersi conto del principio di diritto a lui favorevole, espresso nel precedente giudizio con la sentenza della Suprema Corte del 30.8.2007, n.
8281/07, e conseguentemente, anche alla luce di tutte le circostanze di prova orale e documentale raccolte in quel giudizio, instava affinché fosse accertata e dichiarata la circostanza che tra la
(già interponente, e la interposta, era intercorsa un'illegittima CP_1 Pt_3 Pt_3 Parte_2 interposizione di manodopera, con l'effetto di dichiarare direttamente intercorso con la CP_1 il rapporto di lavoro sin dal 17.7.1995 nonché l'assoluta nullità o inefficacia del
[...] licenziamento del 9.1.2001, con condanna di al pagamento di tutte le retribuzioni medio CP_1 tempore maturate nonché alla ricostruzione della propria posizione giuridica e normativa oltre che alla regolarizzazione contributiva.
Il Giudice di primo grado, acquisiti i verbali di prova orale e la documentazione prodotta nel procedimento introdotto presso la Pretura di NO ER e proseguito presso la Corte di
Appello di Salerno, nonché le richiamate pronunce della Suprema Corte e del giudice di rinvio, con sentenza n. 2050/2010, accoglieva parzialmente la domanda dell' , riconoscendo la Pt_1 sussistenza nel caso di specie di un'interposizione fittizia di manodopera e la costituzione del rapporto lavorativo tra il ricorrente e la R.F.I. dal 17.7.1995 al 9.7.2001, condannando sulla base di tale pronuncia nei limiti di tale ambito temporale la R.F.I. alla ricostruzione giuridica del rapporto
2 ed alla regolarizzazione contributiva, nonché al pagamento delle eventuali differenze economiche, da liquidarsi in separata sede. Riteneva, tuttavia, interrotta la vicenda lavorativa tra l' e la Pt_1
a seguito del licenziamento intimato da al ricorrente in data 9.7.2001, con CP_1 Parte_2 riferimento al quale, attesa la sua efficacia, era maturata, a suo avviso, la prescrizione quinquennale di ogni ulteriore emolumento.
La predetta sentenza veniva impugnata da , con ricorso depositato il 15.4.2011 Parte_1 innanzi alla Corte di Appello Sezione Lavoro, con cui si chiedeva la riforma dell'impugnata pronuncia in relazione alle domande non accolte dal Tribunale, anche con riferimento ai profili correlati al difetto di legittimazione da parte di a comminare il licenziamento in Parte_2 questione, nonché all'intervenuta impugnativa da parte dell'istante del recesso de quo, con ogni conseguenza di tipo economico. Lamentava, infatti, l'Ingenito che, una volta accertata da parte del primo Giudice l'illegittima interposizione di manodopera e l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso direttamente tra il lavoratore e la avrebbe dovuto dichiararsi, CP_1 automaticamente e necessariamente, che il recesso intimato dall'interposto fosse assolutamente invalido, privo di alcun effetto e/o giuridicamente inesistente, con conseguente unicità del rapporto lavorativo del ricorrente in capo alla sin dal 17.7.1995 e senza alcuna interruzione. CP_1
La Corte d'Appello di Salerno con sentenza n. 152/2014 pubblicata il 27.2.2014, non impugnata da alcuna delle parti (cfr. attestazione della Cancelleria acquisita all'esito dell'ordinanza del
14.10.2024 del presente Collegio), dichiarava il licenziamento intimato da Parte_2 assolutamente nullo, in quanto posto in essere da persona interposta all'effettivo datore di lavoro e, pertanto, ordinava a di reintegrare l' alle proprie dipendenze e condannava la CP_1 Pt_1 stessa al pagamento delle retribuzioni maturate dal dì del licenziamento a quello di effettiva costituzione del rapporto, con condanna alla relativa ricostruzione giuridica e normativa nonché alla regolarizzazione contributiva.
Con ricorso depositato in data 10.04.2014 presso la Cancelleria del Giudice del lavoro del
Tribunale di NO ER l' , riepilogata la precedente vicenda processuale, deduceva: Pt_1 di essere creditore della somma di € 262.797,17 per il periodo 17/7/1995-30/1/2014; che risultava completamente omessa la contribuzione per i periodi 10/7/2001-25/9/2005; 01/1/2008-9/10/2011 e dal 1/4/2013 in poi;
che risultava parzialmente versata la contribuzione per i periodi 17/7/95-
9/7/2001; 26/9/2005-31/12/2007; 10/10/2011-31/3/2013. Precisato poi che la parzialità della contribuzione derivava dal fatto che la stessa era stata calcolata su di una retribuzione percepita inferiore a quella spettante, l'istante rimarcava che, in considerazione della prescrizione quinquennale relativa all'obbligazione contributiva e della conseguente impossibilità per l' di CP_2 ricevere i relativi contributi prescritti, sussisteva il diritto dell'istante a che il datore di lavoro
3 CO ( , provvedesse alla costituzione della riserva matematica ai sensi dell'art. 13 L. n. 1338/1962.
Chiedeva dunque al Tribunale di condannare il datore di lavoro alla predetta costituzione oltre al risarcimento del danno per omissione contributiva ex. art. 2116 c.c., con vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva eccependo la prescrizione, la nullità della CP_1 domanda, la nullità dei conteggi e la erronea quantificazione delle somme richieste in quanto rapportate ad un rapporto full time e non part time e comunque correlate ad una non corretta individuazione del livello retributivo applicabile. La società negava altresì la sussistenza del diritto del ricorrente al risarcimento del danno da omessa contribuzione, atteso che la predetta domanda poteva essere proposta soltanto al momento della maturazione del diritto a pensione. Concludeva chiedendo al Tribunale di disattendere la domanda dell'Ingenito con vittoria di spese. CP_ Si costituiva altresì l' con comparsa del 20.06.2014 per l'udienza del 04.07.2014, insistendo per il pagamento dei contributi non prescritti.
Con sentenza n. 192/2019 pubblicata il 31.1.2019 il Giudice di prime cure, accogliendo per quanto CO di ragione il ricorso, condannava al pagamento della somma di € 253.986,94 e dichiarava il diritto della parte ricorrente alla regolarizzazione della propria posizione contributiva/previdenziale con conseguente condanna di a procedere ai corrispondenti CP_1 pagamenti all' . Con riferimento al regolamento delle spese di lite il Tribunale le compensava CP_2 per 1/3, condannando la società resistente al pagamento della residua quota e dichiarando “nulla per le spese” tra la parte ricorrente e l' . CP_2
Con atto di appello depositato il 29.07.2019 (Proc. n. 592/2019 R.G.) lamentava Parte_1 che la condanna così come formulata dal Giudice di primo grado non avrebbe comunque prodotto CO alcun utile effetto in relazione al versamento da parte di ei contributi prescritti (in particolare quelli maturati dal 1995 al quinquennio antecedente al 2014, anno in cui era stato depositato il ricorso di quantificazione con correlata chiamata in causa dell' ). In ragione di ciò, chiedeva CP_2 alla Corte di riformare la sentenza impugnata con conseguente condanna, relativamente ai CO contributi prescritti, di al risarcimento del danno per omissione contributiva ex. art. 2116 c.c. ed in ogni caso al versamento all' della riserva matematica di cui sopra, da determinarsi CP_2 anche a mezzo C.T.U., nonché, quanto ai contributi non prescritti, al versamento da parte dell'azienda delle integrazioni contributive dovute all' , tanto con precisazione dell'obbligo CP_2 dell'Istituto di riceverle o comunque di attivarsi per il recupero dei relativi importi nella propria qualità di unico creditore, il tutto con vittoria di spese.
Con atto di appello depositato del pari il 29.07.2019 (Proc. n. 597/2019 R.G.) CP_1 lamentava l'erroneità della medesima sentenza di primo grado di cui sopra con riferimento ai seguenti profili: 1) prescrizione quinquennale dei crediti retributivi del lavoratore, atteso che il
4 Tribunale avrebbe errato nel considerare intervenuta l'interruzione da parte dell' del Pt_1 termine di prescrizione quinquennale mediante la notifica in data 10.8.2010 del precedente ricorso depositato l'8.7.2010, non tenendo conto del fatto che la società resistente aveva tempestivamente eccepito la predetta prescrizione con riferimento a tutti i crediti retributivi eventualmente maturati dal lavoratore anteriormente alla predetta data del 10.8.2010 di notifica del relativo ricorso ex art. 414 c.p.c., tanto già in occasione della propria costituzione nel giudizio di accertamento della sussistenza di una fattispecie di interposizione illecita di manodopera; 2) errata adesione da parte del Giudice di prime cure all'ipotesi A formulata nell'ambito della consulenza tecnica espletata nel giudizio di primo grado, con conseguente disattendimento dell'ipotesi B formulata dall'ausiliare, atteso che la prima ipotesi non avrebbe tenuto conto dell'intervenuta prescrizione dei crediti retributivi nei termini di cui al primo motivo di appello;
3) errata condanna alla regolarizzazione contributiva, atteso che sarebbe stata estranea al rapporto contributivo intercorrente tra CP_1
CO l'Ingenito e la “fino alla data di assunzione del lavoratore alle dipendenze di , Parte_4
CO sicché l'unico danno di cui l'istante avrebbe potuto dolersi nei confronti di sarebbe stato, in astratto, quello risarcibile ex art. 2116 c.c., rispetto al quale, tuttavia, non sussisteva il relativo requisito, ovvero il raggiungimento dell'età pensionabile da parte del lavoratore. Concludeva chiedendo il rigetto delle domande proposte dall' , con vittoria di spese. Pt_1
Instaurato nuovamente il contraddittorio e riuniti i procedimenti ex art. 335 c.p.c., veniva disposta ed espletata c.t.u. contabile.
Acquisite le informazioni di cui alle ordinanze del 25.03.2024, 24.06.2024 e 14.10.2024, alla data odierna, all'esito della comunicazione in data 09.06.2025 del relativo orario di trattazione ai difensori delle parti nonché del deposito da parte di R.F.I. di note difensive e della discussione orale, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
A) L'appello di va disatteso per quanto si dirà. CP_1
Va innanzitutto rilevato che nell'ambito del presente procedimento è stata versata in atti la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 152/2014, resa tra le medesime parti e Parte_1 ed espressamente richiamata negli atti difensivi del presente giudizio, la quale, nel CP_1 definire il proc. n. 609/2011 R.G., in parziale accoglimento dell'appello dell'Ingenito ha così disposto sul punto: “dichiarata l'inesistenza giuridica del licenziamento intimato da Parte_2 in data 9.7.2001, ordina a di reintegrare l'Ingenito alle proprie dipendenze, con CP_1 mansioni di ausiliario di stazione pag. G. Liv. G, operatori qualificati;
2) condanna parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle retribuzioni maturate CP_1 dal dì del licenziamento a quello di effettiva costituzione del rapporto, con condanna alla
5 ricostituzione giuridica e normativa ed alla regolarizzazione contributiva (avuto riguardo all'ultima retribuzione di cui alla busta paga di giugno 2001), con gli accessori, come per legge”.
Con riferimento al profilo di cui sopra la pronuncia appena richiamata, alla luce degli elementi istruttori acquisiti in corso di giudizio e, in particolare, di “tutti gli accertamenti di fatto eseguiti nel procedimento n. 5692/1997, introdotto dinanzi all'allora Pretore di NO ER e conclusosi, in sede di rinvio dalla Cassazione, presso la Corte di appello di Napoli”, ha posto in essere la seguente ricostruzione.
«Va, preliminarmente, osservato che il licenziamento intimato da all'Ingenito, in data Parte_2
9.7.2001, è assolutamente nullo, in quanto posto in essere da persona interposta all'effettivo datore di lavoro, per come meglio, oltre, si ribadirà.
Ne deriva che la prescrizione inerente all'impugnativa del licenziamento stesso, non è quinquennale, così come erroneamente dichiarato in primo grado, bensì decennale (cfr. tra le altre Cass. 1861/2010) e, nel caso di specie, non è affatto decorsa. La Cassazione, sul punto, in data 23.11.2010, sent. n. 23684, così si esprime “nel caso di interposizione di manodopera vietata, il rapporto di lavoro si instaura, effettivamente, con l'interponente, sicchè il licenziamento del lavoratore, intimato da datore di lavoro apparente o interposto è giuridicamente inesistente, con conseguente impossibilità di ratifica da parte dell'interponente, trattandosi di atto proveniente da soggetto estraneo al rapporto lavorativo.”
Non vi è dubbio, quindi, che alcuna prescrizione dei diritti connessi all'impugnativa di licenziamento sia mai maturata, al momento dell'instaurazione da parte dell' del nuovo Pt_1 giudizio, che qui ci occupa, promosso dinanzi al Tribunale di NO ER, con ricorso in data 8.7.2010.
Peraltro, risulta agli atti che, con raccomandata A.R. del 16.1.2001, ricevuta il 20.11.2001,
mise a diretta disposizione dell'allora le proprie energie lavorative, Parte_1 Parte_3 deducendo la sussistenza dell'interposizione fittizia di manodopera e chiedendo la reintegra alle dipendenze dell'allora (cfr. doc. n. 10 in produzione di parte appellante). Ancora, il Parte_3
17.6.2004, con la raccomandata ricevuta dall' in data 21.6.2004, l' ripropose CP_1 Pt_1 tutte le sue richieste, anche conseguenti alla ritenuta nullità dell'intimato licenziamento da parte di (v. doc. n. 11 in produzione di parte appellante). Parte_2
In altre parole, ad avviso di questa Corte, persistente ed immodificata la domanda di costituzione del rapporto dell' , alle dipendenze della che è stata, peraltro, già accolta in primo Pt_1 CP_1 grado, ancorché solo fino alla data del licenziamento del 2001, ribadite tutte le richieste, successivamente al 2001 ed ancora coltivate le domande, sia giudizialmente che stragiudizialmente, si deve affermare che l'Ingenito è, tuttora, da dichiararsi alle dipendenze
6 dell'interponente, con rapporto costituitosi nel 1995 e mai venuto meno, attesa l'inadeguatezza del provvedimento risolutivo dell'interposto e l'inesistenza di idonei atti, adottati dall'interponente.»
La richiamata pronuncia n. 152/2014, pubblicata il 27.2.2014, non risulta oggetto di impugnazione, come emerge dall'attestazione della Cancelleria della presente Corte, emessa sulla base delle risultanze del sistema operativo telematico del 15.10.2024.
La documentazione di cui sopra è stata acquisita, oltre che nel rispetto dei principi giurisprudenziali elaborati in tema di esercizio “officioso” dei poteri istruttori ex art. 437 c.p.c., anche in considerazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di rilevabilità ex officio del giudicato esterno nei termini che andranno di qui a poco ad esporsi.
Come noto, il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio, al pari del giudicato interno, in ogni stato e grado del giudizio, anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (Cass. SS. UU. n. 13916/2006; Cass. 7 ottobre 2010, n.
20802; Cass. 15 aprile 2011, n. 8614; Cass. n 6102 del 17 marzo 2014; Cass. n. 11365 del 01 giugno 2015; Cass. 5 maggio 2016, n. 9059).
Va qui dato atto del contenuto di recenti decisioni della Suprema Corte anche con riferimento a tale aspetto.
Cassazione civile sez. lav. 19.12.2014 n. 26946 ha invero precisato che persino nel giudizio di legittimità l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella dei giudicato interno, rilevabile d'ufficio, anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, tant'è che la produzione dei relativi documenti non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 c.p.c., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato e comprovanti dunque la sopravvenuta formazione di una regula iuris alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi in relazione al caso concreto, attenendo oltretutto gli stessi ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione.
In termini analoghi si è espressa Cassazione civile sez. III 28.7.2014 n. 17069, secondo cui l'autorità conferita tanto al giudicato interno quanto al giudicato esterno, non è conferita nell'interesse di una parte privata ma nell'interesse pubblico corrispondente alla certezza del diritto, di tal che il giudice che si veda prospettare per la prima volta in appello (o in Cassazione) un'eccezione di giudicato esterno formatosi prima della fine del giudizio di primo grado non la può dichiarare inammissibile, ma deve esaminarla e deciderla nel merito.
Sulla stessa linea anche Cassazione civile sez. lav. 17.3.2014 n. 6102, secondo cui in materia di cosa giudicata costituisce "ius receptum" che i principi costituzionali del giusto processo e della
7 sua ragionevole durata impongono al giudice di rilevare d'ufficio, anche in sede di legittimità, il giudicato esterno, sia che questo risulti dagli atti del giudizio di merito, sia nel caso in cui si formi successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, ed anche prescindendo da eventuali allegazioni in tal senso delle parti, purché risulti, anche dall'esame dei rispettivi scritti difensivi, che esse abbiano avuto piena conoscenza della pendenza di altro giudizio.
Come precisato poi da Cass. civ. Sez. II, 9.7.2004, n. 12739, con specifico riferimento alle questioni pregiudiziali in senso logico l'efficacia del giudicato copre, in ogni caso, non soltanto la pronuncia finale ma anche l'accertamento che si presenta come necessaria premessa o come presupposto logico-giuridico della pronuncia medesima. In termini analoghi si è espressa anche
Cass. civ. Sez. III, 3.3.2004, n. 4352, secondo cui allorquando due giudizi tra le stesse parti vertano sullo stesso rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento già compiuto in ordine a una situazione giuridica e la soluzione di una questione di fatto o di diritto che abbiano inciso su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause e abbiano costituito la logica premessa contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse (od ulteriori n.d.e.) da quelle che costituiscono lo scopo e il
"petitum" del primo.
In sostanza, come precisato da Cass. civ. Sez. lavoro, 17.6.2003, n. 9685, il giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. -che, in quanto riflesso di quello formale ex art. 324 c.p.c. fa stato ad ogni effetto fra le parti per l'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso- si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico della pronuncia, spiegando, quindi, la sua autorità non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti
(c.d. giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico-giuridico della pronuncia, di tal che l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo.
Tenuto dunque conto dell'oggetto dell'accertamento giudiziale di cui alla suddetta pronuncia n.
152/2014 e dei principi giurisprudenziali appena richiamati, va rammentato quanto affermato dalla
Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/07/2019, n. 18278), secondo cui in tema di interposizione fittizia di manodopera nell'appalto di opere o servizi, il disposto del d.lg. n.
276/2003, art. 27, comma 2, dettato in tema di somministrazione irregolare e richiamato dall'art. 8 29, comma 3 -bis, che disciplina l'appalto illecito, appare sostanzialmente sovrapponibile alla disciplina già prevista dalla l. n. 1369/1960 in seguito abrogata dal richiamato D.Lgs. n. 276 del
2003, nel senso, cioè, che l'appalto posto in essere in violazione delle disposizioni di legge ed in mancanza dei requisiti di autonomia e genuinità, determina responsabilità ex lege del committente, in solido con l'appaltatore, per il pagamento delle retribuzioni verso i lavoratori addetti all'appalto e dei contributi verso gli enti previdenziali. Come precisato in motivazione dalla citata pronuncia n. 18278/2019, “il diritto del lavoratore di ottenere la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto che ha utilizzato la prestazione ai sensi dell'art. 29, comma 3 bis, D.Lgs., citato, in caso di appalto illecito, non esclude sia il potere degli enti previdenziali di agire nei confronti del committente ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, per il recupero dei contributi omessi dall'appaltatore, sia, come nella fattispecie in esame, per il riconoscimento di veri e propri rapporti di lavoro subordinato con il committente […] avuto riguardo alla natura di diritti indisponibili dei diritti previdenziali la cui tutela e realizzazione non può dipendere dall'iniziativa del lavoratore.”
Tanto precisato, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sulla quale insiste R.F.I. nel presente giudizio di impugnazione, e tanto anche alla luce del dictum e dello stesso accertamento posto in essere dalla richiamata sentenza n. 152/2014 resa tra e R.F.I., non Pt_1 impugnata e dunque passata in giudicato, ivi compreso il richiamo agli atti interruttivi posti in essere dal lavoratore nei confronti della società.
Va poi in diritto per completezza osservato quanto segue.
Ripercorrendo sinteticamente l'evoluzione giurisprudenziale della disciplina della prescrizione dei crediti retributivi, va rammentato che con sentenza 10 giugno 1966 n. 63, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 c.c., limitatamente alla parte in cui consentivano che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorresse durante il rapporto di lavoro. Tale declaratoria di incostituzionalità è stata argomentata dalla Consulta in base a un'interpretazione estensiva dell'art. 36 della Carta costituzionale dal quale si ricava il carattere della irrinunciabilità del diritto alla retribuzione, desumibile dall'ultimo comma dello stesso art. 36. La Corte è giunta, pertanto, alla conclusione che il lavoratore può essere indotto a non esercitare il proprio diritto per lo stesso motivo per cui molte volte è portato a rinunciarvi, cioè per il timore del licenziamento;
cosicché la prescrizione, decorrendo durante il rapporto di lavoro, produce proprio l'effetto che l'art. 36 ha inteso precludere vietando qualunque tipo di rinuncia.
Successivamente il Giudice delle Leggi, con sentenza n. 143 del 1969 (cfr. anche sent. n. 174 del
1972), ha precisato che il principio affermato dalla precedente sentenza n. 63 del 1966 non trova applicazione tutte le volte che il rapporto di lavoro subordinato sia caratterizzato da una particolare
9 forza di resistenza, derivante da una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del rapporto e fornisca le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione. Dunque, per effetto delle citate pronunce della Corte Costituzionale, la prescrizione dei crediti retributivi è soggetta a un regime differenziato, che dipende dalla esistenza o meno di una condizione di stabilità del rapporto di lavoro, sicché vi è la sospensione del termine prescrizionale quando il rapporto di lavoro non sia assistito dalla tutela reale ex art. 18 Legge n. 300/1970, e, di contro,
l'immediata decorrenza del termine ove i lavoratori non siano sottoposti al metus in ragione delle rinnovate certezze che caratterizzavano il rapporto lavorativo a seguito dell'entrata in vigore dello
Statuto dei Lavoratori.
Della questione si è diffusamente occupata anche la giurisprudenza di legittimità, la quale, nell'ammettere il decorso della prescrizione in costanza di rapporto per quelli assistiti da tutela reale (ad esempio, stabilità garantita dell'art 18 L. 300/70 o da altre leggi speciali, pubblico impiego) ha sempre comunque valorizzato l'effettiva condizione psicologica del lavoratore nella concretezza del rapporto di lavoro, e ha affermato che “La decorrenza o meno della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro va verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione all'effettiva esistenza di una situazione psicologica di 'metus' del lavoratore, e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto, ove questo fosse sorto fin dall'inizio con le modalità e la disciplina che il giudice, con un giudizio necessariamente ex post, riconosce applicabili” (Cass. 4520/2000, Cass 23277/2004;
Cass 1717/209; Cass. 12553/2014; Cass. 22172/2017).
Fermo restando quanto già osservato in relazione alla valenza giuridica della più volte richiamata sentenza n. 152/2014, nel caso di specie non va neppure trascurato come il rapporto in questione non sia sorto ex ante in termini di sottoposizione dello stesso alla normativa garantistica appena richiamata, essendo stata accertata la sua costituzione nei confronti del R.F.I. sin dal momento della formale assunzione da parte dell'interponente SO.G.A.F. soltanto all'esito del complesso e sofferto accertamento giudiziale in precedenza richiamato.
Nella vigenza applicativa del richiamato assetto giuridico, è intervenuta poi la riscrittura del menzionato art. 18 dello Stat. lav., in quanto, con la legge n. 92 del 2012 (riforma Fornero, in vigore dal 18 luglio 2012), il legislatore ha modificato la norma, riservando la tutela reintegratoria solo ad alcune limitate ipotesi di invalidità del recesso datoriale (e in particolare quelle dei commi
1, 4 e 7), e prevedendo, invece, per la generalità dei casi solo una tutela di tipo indennitario
(commi 5 e 6). A tale modifica normativa e alla sostanziale sostituzione della sanzione della reintegra con la monetizzazione in caso di riscontro giudiziale della arbitrarietà dei licenziamenti ha fatto seguito un ulteriore provvedimento modificativo in peius delle tutele accordate ai
10 lavoratori dall'originario art. 18 L. n. 300/1970 - il D.L. n. 23/2015 attuativo del cd. Jobs act - con il quale, sulla traccia già segnata dalla riforma Fornero, è stato disposto che i lavoratori assunti a partire dalla data del 7 marzo 2015 fossero destinatari non già della tradizionale tipologia di contratto a tempo indeterminato, ma di un contratto c.d. a “tutele crescenti”, a sua volta sprovvisto, salvo che per ipotesi residuali, del rimedio della reintegra, rimedio, quindi, sostituito in netta prevalenza dalla “monetizzazione” della perdita del posto di lavoro.
Recentemente, dunque, la S.C. è tornata sulla questione (Cass. nn. 38900, 40410 e 40413/2021) facendosi portavoce di un orientamento secondo cui, a seguito delle modifiche apportate dalla L.
92/2012 all'art. 18 L. 300/1970, la prescrizione dei crediti retributivi non decorre in costanza di rapporto di lavoro, anche ove a questo sia applicabile l'art. 18 novellato, poiché a seguito dell'entrata in vigore della legge 92/2012, la nuova disciplina non assicura affatto una generalizzata e completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare, ma, al contrario, prevede, di regola, una tutela di carattere indennitario, e la tutela reale reintegratoria solo in via di eccezione, in casi particolari e definiti, tanto considerato che in ogni caso la circostanza per cui la reintegrazione nel posto di lavoro costituisca il rimedio in alcune ipotesi di licenziamento non fa venire meno il fatto che il lavoratore si trovi in una situazione soggettiva di incertezza circa la tutela reintegratoria/risarcitoria da applicarsi nel caso di licenziamento illegittimo, e tale incertezza, in tale ottica, può risolversi soltanto ex post nel caso di contestazione giudiziale del recesso datoriale e ciò è centrale e sufficiente a giustificare la sospensione del termine di prescrizione. L'avvenuta declaratoria di incostituzionalità (a seguito della sentenza n. 59/2021 della Corte Costituzionale) dell'art. 18 St. Lav. non vale a determinare una soluzione diversa, dal momento che la pronuncia in questione, essendo intervenuta successivamente, non può aver risolto lo stato di incertezza che ha attanagliato i lavoratori per il periodo pregresso. La strettissima relazione tra il regime della prescrizione e la condizione di fatto di metus del lavoratore, impone dunque di ritenere, secondo tale orientamento, che la prescrizione possa decorrere solo quando la reintegrazione sia l'unica sanzione prevista contro ogni illegittima risoluzione del rapporto di lavoro, così come era ed è tuttora nel settore del pubblico impiego e come era nell'ambito di applicazione dell'art. 18 L. 300/1970 per i lavoratori regolarmente assunti da imprese con più di 15 dipendenti, ed ora, viceversa, non è più, dopo le modifiche apportate dalla L. 92/2012.
Con sentenza n. 26246 del 06/09/2022 la S.C. ha quindi affermato che in tema di decorrenza della prescrizione dei crediti del lavoratore nelle aziende con più di quindici dipendenti, chiarendo che la suddetta prescrizione, in seguito alla legge n. 92/2012, non decorre più in costanza di rapporto di
11 lavoro ma, anche per i lavoratori dipendenti da aziende con i requisiti dimensionali di cui all'art. 18 Stat. Lav., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
In termini analoghi si è espressa di recente anche Cass. sez. lav. n. 18008 dell'1 luglio 2024.
Così individuato il complessivo quadro fattuale e giuridico da tener presente in relazione alla presente fattispecie e tenuto in ogni caso conto, in particolare, del dictum e dell'accertamento posti in essere dalla richiamata pronuncia n. 152/2014 ormai passata in giudicato come anche dello stesso contenuto dei vari atti interruttivi inviati dall' a partire dal novembre 2001 a Pt_1 CP_1 ed a (cfr. allegazioni documentali telematiche dell'appellante nell'ambito
[...] Parte_3 Pt_1 del presente giudizio di impugnazione), va dunque disattesa l'eccezione di prescrizione su cui insiste la società nel presente giudizio di impugnazione.
Resta conseguentemente assorbita l'ulteriore questione circa la dedotta applicabilità della diversa ipotesi contabile formulata in via alternativa dal c.t.u. sul presupposto dell'operatività della decorrenza del termine prescrizionale invocato da CP_1
CO Quanto poi alla dedotta estraneità di al rapporto tra lavoratore e SO.G.A.F. ed alla conseguente prospettazione dell'insussistenza in capo alla prima del relativo obbligo contributivo, si richiama, oltre al dictum ed all'accertamento contenuti nella menzionata sentenza n. 152/2014, quanto affermato dalla sopra citata sentenza della Cassazione civile sez. lav., 08/07/2019, n.18278, secondo cui, come già visto, l'appalto posto in essere in violazione delle disposizioni di legge ed in mancanza dei requisiti di autonomia e genuinità, determina responsabilità ex lege del committente, in solido con l'appaltatore, per il pagamento delle retribuzioni verso i lavoratori addetti all'appalto e dei contributi verso gli enti previdenziali.
B) L'appello di va parzialmente accolto nei limiti di quanto si dirà. Pt_1
CP_ Appare intanto accoglibile la richiesta di condanna di al versamento in favore dell' dei CP_1 contributi non prescritti.
Come precisato in termini generali da Cassazione civile sez. lav., 08/03/2021, n.6311, l' è CP_2
l'unico soggetto che può provocare l'atto interruttivo della prescrizione del credito contributivo essendo irrilevante l'iniziativa anche giudiziale del lavoratore, perfino quando quest'ultimo abbia ottenuto la condanna del proprio datore di lavoro al pagamento dei contributi omessi, qualora l' non abbia partecipato al giudizio. Come precisato in motivazione dalla pronuncia da ultimo CP_2 citata, “essendo l' l'unico titolare dei credito relativo ai contributi previdenziali, gli atti che CP_2 possono essere idonei ad interromperne la prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., debbono necessariamente provenire dall'istituto previdenziale, irrilevante all'uopo restando l'iniziativa anche giudiziale del lavoratore, perfino quando abbia messo capo alla condanna del proprio datore di lavoro al pagamento dei contributi omessi, qualora l' non abbia partecipato al CP_2
12 giudizio (così Cass. n. 7104 del 1992, cui ha dato recentemente continuità Cass. n. 3661 del
2019)”, atteso che “l'interesse del lavoratore al versamento dei contributi non s'identifica con il diritto spettante all'istituto previdenziale, nè si configura come una posizione di contitolarità in tale diritto o di solidarietà attiva: trattasi infatti d'interesse bensì connesso con il diritto di credito dell'istituto, sia geneticamente (nascendo dal medesimo fatto costitutivo: la costituzione di un rapporto di lavoro) che funzionalmente (per l'ovvia ragione che l'adempimento del debito contributivo ne realizza il soddisfacimento), ma affatto distinto dal credito relativo ai contributi”.
Cassazione civile sez. lav., 29/07/2021, n.21799 ha peraltro precisato in termini generali che la stessa richiesta del convenuto di mero rigetto di un'altrui domanda di accertamento negativo di un debito può costituire domanda idonea a svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ex art. 2943, comma 2, c.c., se è volta, in concreto, a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente l'accertamento, con i consequenziali effetti permanenti di cui all'art. 2945 comma 2 c.c., ben potendo un'azione di accertamento negativo dell'altrui negazione del credito contenere implicitamente un'azione di accertamento della titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio. La decisione è interessante ai fini del presente giudizio in quanto, in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva negato efficacia interruttiva alla memoria di costituzione con cui l' chiedeva CP_2 il rigetto dell'azione di accertamento negativo di un obbligo contributivo senza accertare se tale richiesta trovasse comunque fondamento in un'affermazione positiva delle proprie ragioni creditorie.
Tenuto conto dei principi di cui sopra, nel caso di specie va rilevato che idoneo atto interruttivo CP_ risulta essere, ad avviso della Corte, la richiesta subordinata formulata dall' nel giudizio di primo grado nell'ambito della comparsa di costituzione depositata il 20.6.2014 per la prima udienza del 4.7.2014, richiesta, la suddetta, avente ad oggetto il versamento dei contributi non prescritti, da intendersi questi ultimi nel senso di quelli maturati prima del quinquennio anteriore al deposito della memoria contenente la suddetta domanda, tanto anche in applicazione del principio di cui all'art. 170, comma 4, c.p.c.
Tenuto conto di ciò va dunque condannata al versamento COroparte_1
CP_ presso l' dei contributi maturati a far data dal 20.6.2009 con riferimento alla posizione lavorativa di nei termini accertati dalla sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. Parte_1
152/2014 e tenuto comunque conto della contribuzione già versata quale emergente dall'estratto contributivo aggiornato al 9.1.2025 ed acquisito in atti nel rispetto dei principi giurisprudenziali elaborati in tema di esercizio “officioso” dei poteri istruttori ex art. 437 c.p.c.
13 Quanto poi ai contributi prescritti va intanto precisato che parte ricorrente ha richiesto nel proprio atto introduttivo nei confronti di sia la condanna al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. CP_1
CP_ che quella alla costituzione della costituzione presso l' della riserva matematica ai fini della rendita ex art. 13 l. n. 1338/1962 in relazione alla contribuzione ormai prescritta. Assodato dunque che quest'ultima vada identificata nei termini cronologici indicati al capo precedente, va osservato quanto segue.
Quanto al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c., va rilevato in fatto che, all'esito dell'ordinanza CP_ della Corte del 24.6.2024, l' con relazione e documentazione contributiva allegata alle note difensive depositate in forma telematica in data 26.9.2024, ha dato atto dell'insussistenza, allo stato, di alcuna situazione di quiescenza del lavoratore (nato il [...]) e del correlato Pt_1 godimento di trattamenti pensionistici da parte dello stesso.
Tanto rilevato, va osservato che, come precisato da Cass. Sez. L -
Ordinanza n. 15947 dell'08/06/2021 in tema di omissioni contributive, l'azione attribuita al lavoratore dall'art. 2116 c.c. per il conseguimento del risarcimento del danno patrimoniale - consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante - presuppone che siano maturati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale e postula l'intervenuta prescrizione del credito contributivo, sicchè, prima del perfezionamento dell'età pensionabile ed in presenza di diritti non ancora entrati nel patrimonio del creditore, sussiste l'impossibilità di disporre validamente della posizione giuridica soggettiva inerente al diritto al risarcimento del danno pensionistico. La predetta pronuncia ha precisato in motivazione come, impregiudicata la possibilità di agire “per la tutela della propria posizione contributiva ancor prima del maturare del diritto alle prestazioni previdenziali”, resta ferma in particolare, “la facoltà di esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso, coincidente con il raggiungimento dell'età pensionabile, l'azione risarcitoria ex art. 2116 c.c., comma 2”, atteso che “soltanto una volta che si siano realizzati i requisiti per
l'accesso alla prestazione previdenziale, tale situazione determina l'attualizzarsi per il lavoratore del danno patrimoniale risarcibile, consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante (cfr., in questi termini, Cass. n. 27660 del 30/10/2018)”, atteso che “solo con la maturazione della prescrizione dei contributi omessi il lavoratore matura una ragione di danno risarcibile alla luce dell'art.
2116 c.c., comma 2 che riconosce al lavoratore un'azione risarcitoria del danno subito consistente nella perdita del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti dovuto” e che “potendo l'azione risarcitoria stricto sensu essere esercitata soltanto nel momento in cui la definitiva perdita della prestazione previdenziale si determina,
14 prima di quel momento il lavoratore soffre esclusivamente un danno potenziale in quanto titolare di una posizione assicurativa carente (in caso di parziale omissione contributiva) ovvero del tutto mancante (in caso di totale omissione)”; tanto, benvero, precisandosi la possibilità per il lavoratore
“a scongiurare il potenziale danno, di richiedere misure cautelari conservative della garanzia patrimoniale del datore di lavoro”. CP_ Nel caso di specie, anche alla luce delle informazioni assunte dall' ed in assenza di prova della titolarità da parte dell' di trattamenti pensionistici e, in particolare, di trattamenti di Pt_1 importo inferiore a quello che sarebbe spettato in caso di integrale versamento dei contributi dovuti in base a quanto precedentemente esposto, va dunque disattesa la domanda risarcitoria ex art. 2116 c.c. in relazione ai contributi ormai prescritti.
Sempre con riferimento ai suddetti contributi prescritti, va accolta per quanto di ragione, anche la domanda già formulata dall' nel ricorso introduttivo di primo grado e volta ad ottenere la Pt_1
CP_ condanna di alla costituzione presso l' della riserva matematica ai fini della rendita ex CP_1 art. 13 l. n. 1338/1962 in relazione alla contribuzione prescritta di cui al periodo anteriore al
20.6.2009, avuto riguardo ai medesimi elementi richiamati al capo a) del dispositivo, ovvero con riferimento alla posizione lavorativa di nei termini accertati dalla sentenza della Parte_1
Corte d'Appello di Salerno n. 152/2014, tanto tenuto conto della contribuzione già versata quale emergente dall'estratto contributivo aggiornato al 9.1.2025, acquisito in atti nei termini sopra riferiti anche su impulso del c.t.u. nominato nell'ambito del presente procedimento di appello.
Cass. S.U., Sentenza n. 21302 del 14/09/2017 ha al riguardo affermato che “Il diritto del lavoratore alla costituzione, a spese del datore di lavoro, la rendita vitalizia di cui all'art. 13, della l. n. 1338 del 1962, per effetto del mancato versamento da parte di quest'ultimo dei contributi previdenziali, è soggetto al termine ordinario di prescrizione, decorrente dalla data di prescrizione del credito contributivo dell senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte CP_2 del lavoratore, della omissione contributiva”. Concetti analoghi sono stati espressi recentemente dalla Suprema Corte con la sentenza n. 18661 dell'08/09/2020, secondo cui “la prescrizione del diritto alla costituzione di rendita vitalizia ex art.13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 decorre già dalla data di prescrizione del credito contributivo dell a differenza dell'ordinaria azione CP_2 risarcitoria ex art. 2116 c.c., per la quale si deve tener conto del momento in cui si verifica la perdita (totale o parziale) del trattamento previdenziale.”
Applicando i principi di cui sopra al caso di specie, in relazione alla contribuzione prescritta relativa al periodo decorrente dal 17.7.1995 ed anteriore al 20.6.2009, va tenuto presente che ai sensi dell'art. 3 comma 9 l. n. 335/1995 “il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche
15 obbligatorie, è ridotto a partire dall'1/1/96 a cinque anni” e che anche con riferimento “ai contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, ugualmente la prescrizione diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996, ma il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'istituto previdenziale atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva (Cass. Sez. Lav. 8014/06)”.
Tenuto dunque conto del termine di prescrizione, di regola quinquennale, applicabile ai contributi a partire dal periodo di formale inquadramento dell' presso SO.G.A.F. e del susseguente Pt_1 termine di prescrizione decennale decorrente, con le modalità sopra indicate, in relazione all'esercizio dell'azione volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla costituzione di rendita vitalizia ex art.13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, deve dunque ritenersi tempestivamente proposta entro il decennio la relativa domanda dell'Ingenito, attesa l'intervenuta notifica in data
10.8.2010 del ricorso depositato l'8.7.2010, come da stessa prospettazione della società. CP_ Deve dunque condannarsi la R.F.I. alla costituzione presso l' della presso riserva matematica ai fini della rendita ex art. 13 l. n. 1338/1962 nei termini precedentemente esposti.
Conclusivamente, in parziale riforma della sentenza impugnata COroparte_1
CP_ va condannata a) al versamento presso l' dei contributi maturati a far data dal 20.6.2009
[...] con riferimento alla posizione lavorativa di nei termini accertati dalla sentenza della Parte_1
Corte d'Appello di Salerno n. 152/2014 e tenuto conto della contribuzione già versata quale emergente dall'estratto contributivo aggiornato al 9.1.2025 acquisito in atti, nonché b) alla CP_ costituzione presso l' della riserva matematica ai fini della rendita ex art. 13 l. n. 1338/1962 in relazione alla contribuzione prescritta di cui al periodo anteriore al 20.6.2009, avuto riguardo ai medesimi elementi richiamati al capo a).
Atteso l'accoglimento solo parziale della domanda e dell'impugnazione proposta dall' Pt_1 nonché la complessità della ricostruzione fattuale e giuridica della presente fattispecie, le spese del doppio grado vengono compensate per 1/3 in relazione al rapporto processuale tra e Pt_1 CP_1
la residua quota di 2/3 segue la parziale soccombenza e cede a carico della società nella
[...] misura indicata in dispositivo, tenuto conto che la liquidazione già operata dal Giudice del primo grado non risulta attinta da specifiche censure e contestazioni formulate dal lavoratore nel proprio atto di impugnazione.
In considerazione di quanto esposto, cedono altresì a carico della società datrice di lavoro le spese di c.t.u., liquidate con separato provvedimento. CP_ Tenuto conto della peculiarità della posizione processuale dell' ritiene la Corte di dover compensare integralmente le spese del doppio grado relative al rapporto processuale con l' . CP_2
16 Atteso il contenuto della presente decisione, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 con riferimento al solo appello proposto da
[...]
COroparte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 29.7.2019 da
[...]
CP_
nei confronti di ed in persona del legale Pt_1 COroparte_1 rappresentante p.t. (R.G. n. 592/2019) nonché nel procedimento di appello instaurato in data CP_ 29.7.2019 da nei confronti di ed in COroparte_1 Parte_1 persona del legale rappresentante p.t. (R.G. n. 597/2019), avverso la sentenza del Tribunale di
NO ER n. 192/2019, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
--rigetta l'appello di COroparte_1
--accoglie per quanto di ragione l'appello di e per l'effetto, in parziale riforma della Parte_1 sentenza impugnata che per il resto conferma, a) condanna COroparte_1
CP_ al versamento presso l' dei contributi maturati a far data dal 20.6.2009 con riferimento alla posizione lavorativa di nei termini accertati dalla sentenza della Corte d'Appello di Parte_1
Salerno n. 152/2014 e tenuto conto della contribuzione già versata quale emergente dall'estratto contributivo aggiornato al 9.1.2025 acquisito in atti, e b) condanna COroparte_1
CP_ alla costituzione presso l' della riserva matematica ai fini della rendita ex art. 13
[...]
l. n. 1338/1962 in relazione alla contribuzione prescritta di cui al periodo anteriore al 20.6.2009, avuto riguardo ai medesimi elementi richiamati al capo a);
--condanna al pagamento in favore di di 2/3 COroparte_1 Parte_1 delle spese del doppio grado di giudizio con compensazione della residua quota, e liquida la suddetta quota di 2/3 per il giudizio di primo grado in euro 1.500,00 per competenze, oltre esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, e per il secondo grado in euro
3.330,67 per competenze, oltre esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori di;
Parte_1
--pone a carico di le spese di c.t.u. del presente grado di giudizio, liquidate con separato CP_1 provvedimento;
--compensa le spese del doppio grado di giudizio con riferimento alla posizione processuale CP_ dell'
--dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 con riferimento all'appello proposto da Parte_5
, 13.6.2025
[...]
Il CONS. EST. (Dott. Arturo Pizzella) Il PRESIDENTE (Dott. Maura Stassano)
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere rel. ha pronunziato all'esito della discussione orale del presente procedimento la seguente
SENTENZA nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 592 e 597 dell'anno 2019 del ruolo generale appelli lavoro e vertente
TRA
, rappresentato e difeso come in atti dagli Avv.ti Leopoldo, Ermanno e Parte_1
Luciano Spedaliere, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato in Portici (NA), al C.so
Garibaldi, n. 85;
PARTE APPELLANTE PROC. N. 592/2019/PARTE APPELLATA PROC. N. 597/2019
E
in persona del legale rappresentante p.t., COroparte_1 rappresentato e difeso come in atti dagli Avv.ti Raffaele De Luca Tamajo, Antonio Di Stasio,
Nicola Nero e Bruna Barreca, con i quali risulta elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via G.V.
Quaranta n.1;
PARTE APPELLANTE PROC. N. 597/2019/PARTE APPELLATA PROC. N. 592/2019
NONCHE' in persona del legale COroparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Susanna Serrelli, elettivamente domiciliato in Salerno, al C.so Garibaldi n. 38, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto;
PARTE APPELLATA
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 192/2019 del Tribunale di NO ER in funzione di g.l., pubblicata il 31.1.2019.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso depositato l'8.7.2010 presso la Cancelleria del Giudice del lavoro del Tribunale di
NO ER , premesso di essere stato formalmente assunto in data 17.7.1995 Parte_1 da società allora in bonis e titolare di appalto conferito da in relazione Parte_2 Parte_3 ai servizi di vigilanza nonché di manovra, pulizia e manutenzione dei passaggi a livello, deduceva di essere stato licenziato dalla predetta in data 9.1.2001, in conseguenza della Parte_2 cessazione dell'appalto, rimarcando come tale provvedimento fosse radicalmente nullo ed improduttivo di effetti, attesa la sussistenza tra e di un'illegittima Parte_3 Parte_2 interposizione di manodopera. L'Ingenito precisava che un precedente giudizio da lui introdotto in data 7.11.1997 presso la Pretura di NO ER si era concluso in data 27.2.2010 con pronunzia di inammissibilità della riassunzione dalla Suprema Corte presso la Corte di Appello di
Napoli, giudice di rinvio, per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della nelle more fallita. Con il predetto ricorso depositato l'8.7.2010, dunque, il Parte_2 lavoratore chiedeva al Tribunale di NO ER di tenersi conto del principio di diritto a lui favorevole, espresso nel precedente giudizio con la sentenza della Suprema Corte del 30.8.2007, n.
8281/07, e conseguentemente, anche alla luce di tutte le circostanze di prova orale e documentale raccolte in quel giudizio, instava affinché fosse accertata e dichiarata la circostanza che tra la
(già interponente, e la interposta, era intercorsa un'illegittima CP_1 Pt_3 Pt_3 Parte_2 interposizione di manodopera, con l'effetto di dichiarare direttamente intercorso con la CP_1 il rapporto di lavoro sin dal 17.7.1995 nonché l'assoluta nullità o inefficacia del
[...] licenziamento del 9.1.2001, con condanna di al pagamento di tutte le retribuzioni medio CP_1 tempore maturate nonché alla ricostruzione della propria posizione giuridica e normativa oltre che alla regolarizzazione contributiva.
Il Giudice di primo grado, acquisiti i verbali di prova orale e la documentazione prodotta nel procedimento introdotto presso la Pretura di NO ER e proseguito presso la Corte di
Appello di Salerno, nonché le richiamate pronunce della Suprema Corte e del giudice di rinvio, con sentenza n. 2050/2010, accoglieva parzialmente la domanda dell' , riconoscendo la Pt_1 sussistenza nel caso di specie di un'interposizione fittizia di manodopera e la costituzione del rapporto lavorativo tra il ricorrente e la R.F.I. dal 17.7.1995 al 9.7.2001, condannando sulla base di tale pronuncia nei limiti di tale ambito temporale la R.F.I. alla ricostruzione giuridica del rapporto
2 ed alla regolarizzazione contributiva, nonché al pagamento delle eventuali differenze economiche, da liquidarsi in separata sede. Riteneva, tuttavia, interrotta la vicenda lavorativa tra l' e la Pt_1
a seguito del licenziamento intimato da al ricorrente in data 9.7.2001, con CP_1 Parte_2 riferimento al quale, attesa la sua efficacia, era maturata, a suo avviso, la prescrizione quinquennale di ogni ulteriore emolumento.
La predetta sentenza veniva impugnata da , con ricorso depositato il 15.4.2011 Parte_1 innanzi alla Corte di Appello Sezione Lavoro, con cui si chiedeva la riforma dell'impugnata pronuncia in relazione alle domande non accolte dal Tribunale, anche con riferimento ai profili correlati al difetto di legittimazione da parte di a comminare il licenziamento in Parte_2 questione, nonché all'intervenuta impugnativa da parte dell'istante del recesso de quo, con ogni conseguenza di tipo economico. Lamentava, infatti, l'Ingenito che, una volta accertata da parte del primo Giudice l'illegittima interposizione di manodopera e l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso direttamente tra il lavoratore e la avrebbe dovuto dichiararsi, CP_1 automaticamente e necessariamente, che il recesso intimato dall'interposto fosse assolutamente invalido, privo di alcun effetto e/o giuridicamente inesistente, con conseguente unicità del rapporto lavorativo del ricorrente in capo alla sin dal 17.7.1995 e senza alcuna interruzione. CP_1
La Corte d'Appello di Salerno con sentenza n. 152/2014 pubblicata il 27.2.2014, non impugnata da alcuna delle parti (cfr. attestazione della Cancelleria acquisita all'esito dell'ordinanza del
14.10.2024 del presente Collegio), dichiarava il licenziamento intimato da Parte_2 assolutamente nullo, in quanto posto in essere da persona interposta all'effettivo datore di lavoro e, pertanto, ordinava a di reintegrare l' alle proprie dipendenze e condannava la CP_1 Pt_1 stessa al pagamento delle retribuzioni maturate dal dì del licenziamento a quello di effettiva costituzione del rapporto, con condanna alla relativa ricostruzione giuridica e normativa nonché alla regolarizzazione contributiva.
Con ricorso depositato in data 10.04.2014 presso la Cancelleria del Giudice del lavoro del
Tribunale di NO ER l' , riepilogata la precedente vicenda processuale, deduceva: Pt_1 di essere creditore della somma di € 262.797,17 per il periodo 17/7/1995-30/1/2014; che risultava completamente omessa la contribuzione per i periodi 10/7/2001-25/9/2005; 01/1/2008-9/10/2011 e dal 1/4/2013 in poi;
che risultava parzialmente versata la contribuzione per i periodi 17/7/95-
9/7/2001; 26/9/2005-31/12/2007; 10/10/2011-31/3/2013. Precisato poi che la parzialità della contribuzione derivava dal fatto che la stessa era stata calcolata su di una retribuzione percepita inferiore a quella spettante, l'istante rimarcava che, in considerazione della prescrizione quinquennale relativa all'obbligazione contributiva e della conseguente impossibilità per l' di CP_2 ricevere i relativi contributi prescritti, sussisteva il diritto dell'istante a che il datore di lavoro
3 CO ( , provvedesse alla costituzione della riserva matematica ai sensi dell'art. 13 L. n. 1338/1962.
Chiedeva dunque al Tribunale di condannare il datore di lavoro alla predetta costituzione oltre al risarcimento del danno per omissione contributiva ex. art. 2116 c.c., con vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva eccependo la prescrizione, la nullità della CP_1 domanda, la nullità dei conteggi e la erronea quantificazione delle somme richieste in quanto rapportate ad un rapporto full time e non part time e comunque correlate ad una non corretta individuazione del livello retributivo applicabile. La società negava altresì la sussistenza del diritto del ricorrente al risarcimento del danno da omessa contribuzione, atteso che la predetta domanda poteva essere proposta soltanto al momento della maturazione del diritto a pensione. Concludeva chiedendo al Tribunale di disattendere la domanda dell'Ingenito con vittoria di spese. CP_ Si costituiva altresì l' con comparsa del 20.06.2014 per l'udienza del 04.07.2014, insistendo per il pagamento dei contributi non prescritti.
Con sentenza n. 192/2019 pubblicata il 31.1.2019 il Giudice di prime cure, accogliendo per quanto CO di ragione il ricorso, condannava al pagamento della somma di € 253.986,94 e dichiarava il diritto della parte ricorrente alla regolarizzazione della propria posizione contributiva/previdenziale con conseguente condanna di a procedere ai corrispondenti CP_1 pagamenti all' . Con riferimento al regolamento delle spese di lite il Tribunale le compensava CP_2 per 1/3, condannando la società resistente al pagamento della residua quota e dichiarando “nulla per le spese” tra la parte ricorrente e l' . CP_2
Con atto di appello depositato il 29.07.2019 (Proc. n. 592/2019 R.G.) lamentava Parte_1 che la condanna così come formulata dal Giudice di primo grado non avrebbe comunque prodotto CO alcun utile effetto in relazione al versamento da parte di ei contributi prescritti (in particolare quelli maturati dal 1995 al quinquennio antecedente al 2014, anno in cui era stato depositato il ricorso di quantificazione con correlata chiamata in causa dell' ). In ragione di ciò, chiedeva CP_2 alla Corte di riformare la sentenza impugnata con conseguente condanna, relativamente ai CO contributi prescritti, di al risarcimento del danno per omissione contributiva ex. art. 2116 c.c. ed in ogni caso al versamento all' della riserva matematica di cui sopra, da determinarsi CP_2 anche a mezzo C.T.U., nonché, quanto ai contributi non prescritti, al versamento da parte dell'azienda delle integrazioni contributive dovute all' , tanto con precisazione dell'obbligo CP_2 dell'Istituto di riceverle o comunque di attivarsi per il recupero dei relativi importi nella propria qualità di unico creditore, il tutto con vittoria di spese.
Con atto di appello depositato del pari il 29.07.2019 (Proc. n. 597/2019 R.G.) CP_1 lamentava l'erroneità della medesima sentenza di primo grado di cui sopra con riferimento ai seguenti profili: 1) prescrizione quinquennale dei crediti retributivi del lavoratore, atteso che il
4 Tribunale avrebbe errato nel considerare intervenuta l'interruzione da parte dell' del Pt_1 termine di prescrizione quinquennale mediante la notifica in data 10.8.2010 del precedente ricorso depositato l'8.7.2010, non tenendo conto del fatto che la società resistente aveva tempestivamente eccepito la predetta prescrizione con riferimento a tutti i crediti retributivi eventualmente maturati dal lavoratore anteriormente alla predetta data del 10.8.2010 di notifica del relativo ricorso ex art. 414 c.p.c., tanto già in occasione della propria costituzione nel giudizio di accertamento della sussistenza di una fattispecie di interposizione illecita di manodopera; 2) errata adesione da parte del Giudice di prime cure all'ipotesi A formulata nell'ambito della consulenza tecnica espletata nel giudizio di primo grado, con conseguente disattendimento dell'ipotesi B formulata dall'ausiliare, atteso che la prima ipotesi non avrebbe tenuto conto dell'intervenuta prescrizione dei crediti retributivi nei termini di cui al primo motivo di appello;
3) errata condanna alla regolarizzazione contributiva, atteso che sarebbe stata estranea al rapporto contributivo intercorrente tra CP_1
CO l'Ingenito e la “fino alla data di assunzione del lavoratore alle dipendenze di , Parte_4
CO sicché l'unico danno di cui l'istante avrebbe potuto dolersi nei confronti di sarebbe stato, in astratto, quello risarcibile ex art. 2116 c.c., rispetto al quale, tuttavia, non sussisteva il relativo requisito, ovvero il raggiungimento dell'età pensionabile da parte del lavoratore. Concludeva chiedendo il rigetto delle domande proposte dall' , con vittoria di spese. Pt_1
Instaurato nuovamente il contraddittorio e riuniti i procedimenti ex art. 335 c.p.c., veniva disposta ed espletata c.t.u. contabile.
Acquisite le informazioni di cui alle ordinanze del 25.03.2024, 24.06.2024 e 14.10.2024, alla data odierna, all'esito della comunicazione in data 09.06.2025 del relativo orario di trattazione ai difensori delle parti nonché del deposito da parte di R.F.I. di note difensive e della discussione orale, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
A) L'appello di va disatteso per quanto si dirà. CP_1
Va innanzitutto rilevato che nell'ambito del presente procedimento è stata versata in atti la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 152/2014, resa tra le medesime parti e Parte_1 ed espressamente richiamata negli atti difensivi del presente giudizio, la quale, nel CP_1 definire il proc. n. 609/2011 R.G., in parziale accoglimento dell'appello dell'Ingenito ha così disposto sul punto: “dichiarata l'inesistenza giuridica del licenziamento intimato da Parte_2 in data 9.7.2001, ordina a di reintegrare l'Ingenito alle proprie dipendenze, con CP_1 mansioni di ausiliario di stazione pag. G. Liv. G, operatori qualificati;
2) condanna parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle retribuzioni maturate CP_1 dal dì del licenziamento a quello di effettiva costituzione del rapporto, con condanna alla
5 ricostituzione giuridica e normativa ed alla regolarizzazione contributiva (avuto riguardo all'ultima retribuzione di cui alla busta paga di giugno 2001), con gli accessori, come per legge”.
Con riferimento al profilo di cui sopra la pronuncia appena richiamata, alla luce degli elementi istruttori acquisiti in corso di giudizio e, in particolare, di “tutti gli accertamenti di fatto eseguiti nel procedimento n. 5692/1997, introdotto dinanzi all'allora Pretore di NO ER e conclusosi, in sede di rinvio dalla Cassazione, presso la Corte di appello di Napoli”, ha posto in essere la seguente ricostruzione.
«Va, preliminarmente, osservato che il licenziamento intimato da all'Ingenito, in data Parte_2
9.7.2001, è assolutamente nullo, in quanto posto in essere da persona interposta all'effettivo datore di lavoro, per come meglio, oltre, si ribadirà.
Ne deriva che la prescrizione inerente all'impugnativa del licenziamento stesso, non è quinquennale, così come erroneamente dichiarato in primo grado, bensì decennale (cfr. tra le altre Cass. 1861/2010) e, nel caso di specie, non è affatto decorsa. La Cassazione, sul punto, in data 23.11.2010, sent. n. 23684, così si esprime “nel caso di interposizione di manodopera vietata, il rapporto di lavoro si instaura, effettivamente, con l'interponente, sicchè il licenziamento del lavoratore, intimato da datore di lavoro apparente o interposto è giuridicamente inesistente, con conseguente impossibilità di ratifica da parte dell'interponente, trattandosi di atto proveniente da soggetto estraneo al rapporto lavorativo.”
Non vi è dubbio, quindi, che alcuna prescrizione dei diritti connessi all'impugnativa di licenziamento sia mai maturata, al momento dell'instaurazione da parte dell' del nuovo Pt_1 giudizio, che qui ci occupa, promosso dinanzi al Tribunale di NO ER, con ricorso in data 8.7.2010.
Peraltro, risulta agli atti che, con raccomandata A.R. del 16.1.2001, ricevuta il 20.11.2001,
mise a diretta disposizione dell'allora le proprie energie lavorative, Parte_1 Parte_3 deducendo la sussistenza dell'interposizione fittizia di manodopera e chiedendo la reintegra alle dipendenze dell'allora (cfr. doc. n. 10 in produzione di parte appellante). Ancora, il Parte_3
17.6.2004, con la raccomandata ricevuta dall' in data 21.6.2004, l' ripropose CP_1 Pt_1 tutte le sue richieste, anche conseguenti alla ritenuta nullità dell'intimato licenziamento da parte di (v. doc. n. 11 in produzione di parte appellante). Parte_2
In altre parole, ad avviso di questa Corte, persistente ed immodificata la domanda di costituzione del rapporto dell' , alle dipendenze della che è stata, peraltro, già accolta in primo Pt_1 CP_1 grado, ancorché solo fino alla data del licenziamento del 2001, ribadite tutte le richieste, successivamente al 2001 ed ancora coltivate le domande, sia giudizialmente che stragiudizialmente, si deve affermare che l'Ingenito è, tuttora, da dichiararsi alle dipendenze
6 dell'interponente, con rapporto costituitosi nel 1995 e mai venuto meno, attesa l'inadeguatezza del provvedimento risolutivo dell'interposto e l'inesistenza di idonei atti, adottati dall'interponente.»
La richiamata pronuncia n. 152/2014, pubblicata il 27.2.2014, non risulta oggetto di impugnazione, come emerge dall'attestazione della Cancelleria della presente Corte, emessa sulla base delle risultanze del sistema operativo telematico del 15.10.2024.
La documentazione di cui sopra è stata acquisita, oltre che nel rispetto dei principi giurisprudenziali elaborati in tema di esercizio “officioso” dei poteri istruttori ex art. 437 c.p.c., anche in considerazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di rilevabilità ex officio del giudicato esterno nei termini che andranno di qui a poco ad esporsi.
Come noto, il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio, al pari del giudicato interno, in ogni stato e grado del giudizio, anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (Cass. SS. UU. n. 13916/2006; Cass. 7 ottobre 2010, n.
20802; Cass. 15 aprile 2011, n. 8614; Cass. n 6102 del 17 marzo 2014; Cass. n. 11365 del 01 giugno 2015; Cass. 5 maggio 2016, n. 9059).
Va qui dato atto del contenuto di recenti decisioni della Suprema Corte anche con riferimento a tale aspetto.
Cassazione civile sez. lav. 19.12.2014 n. 26946 ha invero precisato che persino nel giudizio di legittimità l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella dei giudicato interno, rilevabile d'ufficio, anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, tant'è che la produzione dei relativi documenti non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 c.p.c., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato e comprovanti dunque la sopravvenuta formazione di una regula iuris alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi in relazione al caso concreto, attenendo oltretutto gli stessi ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione.
In termini analoghi si è espressa Cassazione civile sez. III 28.7.2014 n. 17069, secondo cui l'autorità conferita tanto al giudicato interno quanto al giudicato esterno, non è conferita nell'interesse di una parte privata ma nell'interesse pubblico corrispondente alla certezza del diritto, di tal che il giudice che si veda prospettare per la prima volta in appello (o in Cassazione) un'eccezione di giudicato esterno formatosi prima della fine del giudizio di primo grado non la può dichiarare inammissibile, ma deve esaminarla e deciderla nel merito.
Sulla stessa linea anche Cassazione civile sez. lav. 17.3.2014 n. 6102, secondo cui in materia di cosa giudicata costituisce "ius receptum" che i principi costituzionali del giusto processo e della
7 sua ragionevole durata impongono al giudice di rilevare d'ufficio, anche in sede di legittimità, il giudicato esterno, sia che questo risulti dagli atti del giudizio di merito, sia nel caso in cui si formi successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, ed anche prescindendo da eventuali allegazioni in tal senso delle parti, purché risulti, anche dall'esame dei rispettivi scritti difensivi, che esse abbiano avuto piena conoscenza della pendenza di altro giudizio.
Come precisato poi da Cass. civ. Sez. II, 9.7.2004, n. 12739, con specifico riferimento alle questioni pregiudiziali in senso logico l'efficacia del giudicato copre, in ogni caso, non soltanto la pronuncia finale ma anche l'accertamento che si presenta come necessaria premessa o come presupposto logico-giuridico della pronuncia medesima. In termini analoghi si è espressa anche
Cass. civ. Sez. III, 3.3.2004, n. 4352, secondo cui allorquando due giudizi tra le stesse parti vertano sullo stesso rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento già compiuto in ordine a una situazione giuridica e la soluzione di una questione di fatto o di diritto che abbiano inciso su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause e abbiano costituito la logica premessa contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse (od ulteriori n.d.e.) da quelle che costituiscono lo scopo e il
"petitum" del primo.
In sostanza, come precisato da Cass. civ. Sez. lavoro, 17.6.2003, n. 9685, il giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. -che, in quanto riflesso di quello formale ex art. 324 c.p.c. fa stato ad ogni effetto fra le parti per l'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso- si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico della pronuncia, spiegando, quindi, la sua autorità non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti
(c.d. giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico-giuridico della pronuncia, di tal che l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo.
Tenuto dunque conto dell'oggetto dell'accertamento giudiziale di cui alla suddetta pronuncia n.
152/2014 e dei principi giurisprudenziali appena richiamati, va rammentato quanto affermato dalla
Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/07/2019, n. 18278), secondo cui in tema di interposizione fittizia di manodopera nell'appalto di opere o servizi, il disposto del d.lg. n.
276/2003, art. 27, comma 2, dettato in tema di somministrazione irregolare e richiamato dall'art. 8 29, comma 3 -bis, che disciplina l'appalto illecito, appare sostanzialmente sovrapponibile alla disciplina già prevista dalla l. n. 1369/1960 in seguito abrogata dal richiamato D.Lgs. n. 276 del
2003, nel senso, cioè, che l'appalto posto in essere in violazione delle disposizioni di legge ed in mancanza dei requisiti di autonomia e genuinità, determina responsabilità ex lege del committente, in solido con l'appaltatore, per il pagamento delle retribuzioni verso i lavoratori addetti all'appalto e dei contributi verso gli enti previdenziali. Come precisato in motivazione dalla citata pronuncia n. 18278/2019, “il diritto del lavoratore di ottenere la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto che ha utilizzato la prestazione ai sensi dell'art. 29, comma 3 bis, D.Lgs., citato, in caso di appalto illecito, non esclude sia il potere degli enti previdenziali di agire nei confronti del committente ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, per il recupero dei contributi omessi dall'appaltatore, sia, come nella fattispecie in esame, per il riconoscimento di veri e propri rapporti di lavoro subordinato con il committente […] avuto riguardo alla natura di diritti indisponibili dei diritti previdenziali la cui tutela e realizzazione non può dipendere dall'iniziativa del lavoratore.”
Tanto precisato, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sulla quale insiste R.F.I. nel presente giudizio di impugnazione, e tanto anche alla luce del dictum e dello stesso accertamento posto in essere dalla richiamata sentenza n. 152/2014 resa tra e R.F.I., non Pt_1 impugnata e dunque passata in giudicato, ivi compreso il richiamo agli atti interruttivi posti in essere dal lavoratore nei confronti della società.
Va poi in diritto per completezza osservato quanto segue.
Ripercorrendo sinteticamente l'evoluzione giurisprudenziale della disciplina della prescrizione dei crediti retributivi, va rammentato che con sentenza 10 giugno 1966 n. 63, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 c.c., limitatamente alla parte in cui consentivano che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorresse durante il rapporto di lavoro. Tale declaratoria di incostituzionalità è stata argomentata dalla Consulta in base a un'interpretazione estensiva dell'art. 36 della Carta costituzionale dal quale si ricava il carattere della irrinunciabilità del diritto alla retribuzione, desumibile dall'ultimo comma dello stesso art. 36. La Corte è giunta, pertanto, alla conclusione che il lavoratore può essere indotto a non esercitare il proprio diritto per lo stesso motivo per cui molte volte è portato a rinunciarvi, cioè per il timore del licenziamento;
cosicché la prescrizione, decorrendo durante il rapporto di lavoro, produce proprio l'effetto che l'art. 36 ha inteso precludere vietando qualunque tipo di rinuncia.
Successivamente il Giudice delle Leggi, con sentenza n. 143 del 1969 (cfr. anche sent. n. 174 del
1972), ha precisato che il principio affermato dalla precedente sentenza n. 63 del 1966 non trova applicazione tutte le volte che il rapporto di lavoro subordinato sia caratterizzato da una particolare
9 forza di resistenza, derivante da una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del rapporto e fornisca le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione. Dunque, per effetto delle citate pronunce della Corte Costituzionale, la prescrizione dei crediti retributivi è soggetta a un regime differenziato, che dipende dalla esistenza o meno di una condizione di stabilità del rapporto di lavoro, sicché vi è la sospensione del termine prescrizionale quando il rapporto di lavoro non sia assistito dalla tutela reale ex art. 18 Legge n. 300/1970, e, di contro,
l'immediata decorrenza del termine ove i lavoratori non siano sottoposti al metus in ragione delle rinnovate certezze che caratterizzavano il rapporto lavorativo a seguito dell'entrata in vigore dello
Statuto dei Lavoratori.
Della questione si è diffusamente occupata anche la giurisprudenza di legittimità, la quale, nell'ammettere il decorso della prescrizione in costanza di rapporto per quelli assistiti da tutela reale (ad esempio, stabilità garantita dell'art 18 L. 300/70 o da altre leggi speciali, pubblico impiego) ha sempre comunque valorizzato l'effettiva condizione psicologica del lavoratore nella concretezza del rapporto di lavoro, e ha affermato che “La decorrenza o meno della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro va verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione all'effettiva esistenza di una situazione psicologica di 'metus' del lavoratore, e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto, ove questo fosse sorto fin dall'inizio con le modalità e la disciplina che il giudice, con un giudizio necessariamente ex post, riconosce applicabili” (Cass. 4520/2000, Cass 23277/2004;
Cass 1717/209; Cass. 12553/2014; Cass. 22172/2017).
Fermo restando quanto già osservato in relazione alla valenza giuridica della più volte richiamata sentenza n. 152/2014, nel caso di specie non va neppure trascurato come il rapporto in questione non sia sorto ex ante in termini di sottoposizione dello stesso alla normativa garantistica appena richiamata, essendo stata accertata la sua costituzione nei confronti del R.F.I. sin dal momento della formale assunzione da parte dell'interponente SO.G.A.F. soltanto all'esito del complesso e sofferto accertamento giudiziale in precedenza richiamato.
Nella vigenza applicativa del richiamato assetto giuridico, è intervenuta poi la riscrittura del menzionato art. 18 dello Stat. lav., in quanto, con la legge n. 92 del 2012 (riforma Fornero, in vigore dal 18 luglio 2012), il legislatore ha modificato la norma, riservando la tutela reintegratoria solo ad alcune limitate ipotesi di invalidità del recesso datoriale (e in particolare quelle dei commi
1, 4 e 7), e prevedendo, invece, per la generalità dei casi solo una tutela di tipo indennitario
(commi 5 e 6). A tale modifica normativa e alla sostanziale sostituzione della sanzione della reintegra con la monetizzazione in caso di riscontro giudiziale della arbitrarietà dei licenziamenti ha fatto seguito un ulteriore provvedimento modificativo in peius delle tutele accordate ai
10 lavoratori dall'originario art. 18 L. n. 300/1970 - il D.L. n. 23/2015 attuativo del cd. Jobs act - con il quale, sulla traccia già segnata dalla riforma Fornero, è stato disposto che i lavoratori assunti a partire dalla data del 7 marzo 2015 fossero destinatari non già della tradizionale tipologia di contratto a tempo indeterminato, ma di un contratto c.d. a “tutele crescenti”, a sua volta sprovvisto, salvo che per ipotesi residuali, del rimedio della reintegra, rimedio, quindi, sostituito in netta prevalenza dalla “monetizzazione” della perdita del posto di lavoro.
Recentemente, dunque, la S.C. è tornata sulla questione (Cass. nn. 38900, 40410 e 40413/2021) facendosi portavoce di un orientamento secondo cui, a seguito delle modifiche apportate dalla L.
92/2012 all'art. 18 L. 300/1970, la prescrizione dei crediti retributivi non decorre in costanza di rapporto di lavoro, anche ove a questo sia applicabile l'art. 18 novellato, poiché a seguito dell'entrata in vigore della legge 92/2012, la nuova disciplina non assicura affatto una generalizzata e completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare, ma, al contrario, prevede, di regola, una tutela di carattere indennitario, e la tutela reale reintegratoria solo in via di eccezione, in casi particolari e definiti, tanto considerato che in ogni caso la circostanza per cui la reintegrazione nel posto di lavoro costituisca il rimedio in alcune ipotesi di licenziamento non fa venire meno il fatto che il lavoratore si trovi in una situazione soggettiva di incertezza circa la tutela reintegratoria/risarcitoria da applicarsi nel caso di licenziamento illegittimo, e tale incertezza, in tale ottica, può risolversi soltanto ex post nel caso di contestazione giudiziale del recesso datoriale e ciò è centrale e sufficiente a giustificare la sospensione del termine di prescrizione. L'avvenuta declaratoria di incostituzionalità (a seguito della sentenza n. 59/2021 della Corte Costituzionale) dell'art. 18 St. Lav. non vale a determinare una soluzione diversa, dal momento che la pronuncia in questione, essendo intervenuta successivamente, non può aver risolto lo stato di incertezza che ha attanagliato i lavoratori per il periodo pregresso. La strettissima relazione tra il regime della prescrizione e la condizione di fatto di metus del lavoratore, impone dunque di ritenere, secondo tale orientamento, che la prescrizione possa decorrere solo quando la reintegrazione sia l'unica sanzione prevista contro ogni illegittima risoluzione del rapporto di lavoro, così come era ed è tuttora nel settore del pubblico impiego e come era nell'ambito di applicazione dell'art. 18 L. 300/1970 per i lavoratori regolarmente assunti da imprese con più di 15 dipendenti, ed ora, viceversa, non è più, dopo le modifiche apportate dalla L. 92/2012.
Con sentenza n. 26246 del 06/09/2022 la S.C. ha quindi affermato che in tema di decorrenza della prescrizione dei crediti del lavoratore nelle aziende con più di quindici dipendenti, chiarendo che la suddetta prescrizione, in seguito alla legge n. 92/2012, non decorre più in costanza di rapporto di
11 lavoro ma, anche per i lavoratori dipendenti da aziende con i requisiti dimensionali di cui all'art. 18 Stat. Lav., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
In termini analoghi si è espressa di recente anche Cass. sez. lav. n. 18008 dell'1 luglio 2024.
Così individuato il complessivo quadro fattuale e giuridico da tener presente in relazione alla presente fattispecie e tenuto in ogni caso conto, in particolare, del dictum e dell'accertamento posti in essere dalla richiamata pronuncia n. 152/2014 ormai passata in giudicato come anche dello stesso contenuto dei vari atti interruttivi inviati dall' a partire dal novembre 2001 a Pt_1 CP_1 ed a (cfr. allegazioni documentali telematiche dell'appellante nell'ambito
[...] Parte_3 Pt_1 del presente giudizio di impugnazione), va dunque disattesa l'eccezione di prescrizione su cui insiste la società nel presente giudizio di impugnazione.
Resta conseguentemente assorbita l'ulteriore questione circa la dedotta applicabilità della diversa ipotesi contabile formulata in via alternativa dal c.t.u. sul presupposto dell'operatività della decorrenza del termine prescrizionale invocato da CP_1
CO Quanto poi alla dedotta estraneità di al rapporto tra lavoratore e SO.G.A.F. ed alla conseguente prospettazione dell'insussistenza in capo alla prima del relativo obbligo contributivo, si richiama, oltre al dictum ed all'accertamento contenuti nella menzionata sentenza n. 152/2014, quanto affermato dalla sopra citata sentenza della Cassazione civile sez. lav., 08/07/2019, n.18278, secondo cui, come già visto, l'appalto posto in essere in violazione delle disposizioni di legge ed in mancanza dei requisiti di autonomia e genuinità, determina responsabilità ex lege del committente, in solido con l'appaltatore, per il pagamento delle retribuzioni verso i lavoratori addetti all'appalto e dei contributi verso gli enti previdenziali.
B) L'appello di va parzialmente accolto nei limiti di quanto si dirà. Pt_1
CP_ Appare intanto accoglibile la richiesta di condanna di al versamento in favore dell' dei CP_1 contributi non prescritti.
Come precisato in termini generali da Cassazione civile sez. lav., 08/03/2021, n.6311, l' è CP_2
l'unico soggetto che può provocare l'atto interruttivo della prescrizione del credito contributivo essendo irrilevante l'iniziativa anche giudiziale del lavoratore, perfino quando quest'ultimo abbia ottenuto la condanna del proprio datore di lavoro al pagamento dei contributi omessi, qualora l' non abbia partecipato al giudizio. Come precisato in motivazione dalla pronuncia da ultimo CP_2 citata, “essendo l' l'unico titolare dei credito relativo ai contributi previdenziali, gli atti che CP_2 possono essere idonei ad interromperne la prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., debbono necessariamente provenire dall'istituto previdenziale, irrilevante all'uopo restando l'iniziativa anche giudiziale del lavoratore, perfino quando abbia messo capo alla condanna del proprio datore di lavoro al pagamento dei contributi omessi, qualora l' non abbia partecipato al CP_2
12 giudizio (così Cass. n. 7104 del 1992, cui ha dato recentemente continuità Cass. n. 3661 del
2019)”, atteso che “l'interesse del lavoratore al versamento dei contributi non s'identifica con il diritto spettante all'istituto previdenziale, nè si configura come una posizione di contitolarità in tale diritto o di solidarietà attiva: trattasi infatti d'interesse bensì connesso con il diritto di credito dell'istituto, sia geneticamente (nascendo dal medesimo fatto costitutivo: la costituzione di un rapporto di lavoro) che funzionalmente (per l'ovvia ragione che l'adempimento del debito contributivo ne realizza il soddisfacimento), ma affatto distinto dal credito relativo ai contributi”.
Cassazione civile sez. lav., 29/07/2021, n.21799 ha peraltro precisato in termini generali che la stessa richiesta del convenuto di mero rigetto di un'altrui domanda di accertamento negativo di un debito può costituire domanda idonea a svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ex art. 2943, comma 2, c.c., se è volta, in concreto, a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente l'accertamento, con i consequenziali effetti permanenti di cui all'art. 2945 comma 2 c.c., ben potendo un'azione di accertamento negativo dell'altrui negazione del credito contenere implicitamente un'azione di accertamento della titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio. La decisione è interessante ai fini del presente giudizio in quanto, in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva negato efficacia interruttiva alla memoria di costituzione con cui l' chiedeva CP_2 il rigetto dell'azione di accertamento negativo di un obbligo contributivo senza accertare se tale richiesta trovasse comunque fondamento in un'affermazione positiva delle proprie ragioni creditorie.
Tenuto conto dei principi di cui sopra, nel caso di specie va rilevato che idoneo atto interruttivo CP_ risulta essere, ad avviso della Corte, la richiesta subordinata formulata dall' nel giudizio di primo grado nell'ambito della comparsa di costituzione depositata il 20.6.2014 per la prima udienza del 4.7.2014, richiesta, la suddetta, avente ad oggetto il versamento dei contributi non prescritti, da intendersi questi ultimi nel senso di quelli maturati prima del quinquennio anteriore al deposito della memoria contenente la suddetta domanda, tanto anche in applicazione del principio di cui all'art. 170, comma 4, c.p.c.
Tenuto conto di ciò va dunque condannata al versamento COroparte_1
CP_ presso l' dei contributi maturati a far data dal 20.6.2009 con riferimento alla posizione lavorativa di nei termini accertati dalla sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. Parte_1
152/2014 e tenuto comunque conto della contribuzione già versata quale emergente dall'estratto contributivo aggiornato al 9.1.2025 ed acquisito in atti nel rispetto dei principi giurisprudenziali elaborati in tema di esercizio “officioso” dei poteri istruttori ex art. 437 c.p.c.
13 Quanto poi ai contributi prescritti va intanto precisato che parte ricorrente ha richiesto nel proprio atto introduttivo nei confronti di sia la condanna al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. CP_1
CP_ che quella alla costituzione della costituzione presso l' della riserva matematica ai fini della rendita ex art. 13 l. n. 1338/1962 in relazione alla contribuzione ormai prescritta. Assodato dunque che quest'ultima vada identificata nei termini cronologici indicati al capo precedente, va osservato quanto segue.
Quanto al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c., va rilevato in fatto che, all'esito dell'ordinanza CP_ della Corte del 24.6.2024, l' con relazione e documentazione contributiva allegata alle note difensive depositate in forma telematica in data 26.9.2024, ha dato atto dell'insussistenza, allo stato, di alcuna situazione di quiescenza del lavoratore (nato il [...]) e del correlato Pt_1 godimento di trattamenti pensionistici da parte dello stesso.
Tanto rilevato, va osservato che, come precisato da Cass. Sez. L -
Ordinanza n. 15947 dell'08/06/2021 in tema di omissioni contributive, l'azione attribuita al lavoratore dall'art. 2116 c.c. per il conseguimento del risarcimento del danno patrimoniale - consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante - presuppone che siano maturati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale e postula l'intervenuta prescrizione del credito contributivo, sicchè, prima del perfezionamento dell'età pensionabile ed in presenza di diritti non ancora entrati nel patrimonio del creditore, sussiste l'impossibilità di disporre validamente della posizione giuridica soggettiva inerente al diritto al risarcimento del danno pensionistico. La predetta pronuncia ha precisato in motivazione come, impregiudicata la possibilità di agire “per la tutela della propria posizione contributiva ancor prima del maturare del diritto alle prestazioni previdenziali”, resta ferma in particolare, “la facoltà di esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso, coincidente con il raggiungimento dell'età pensionabile, l'azione risarcitoria ex art. 2116 c.c., comma 2”, atteso che “soltanto una volta che si siano realizzati i requisiti per
l'accesso alla prestazione previdenziale, tale situazione determina l'attualizzarsi per il lavoratore del danno patrimoniale risarcibile, consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante (cfr., in questi termini, Cass. n. 27660 del 30/10/2018)”, atteso che “solo con la maturazione della prescrizione dei contributi omessi il lavoratore matura una ragione di danno risarcibile alla luce dell'art.
2116 c.c., comma 2 che riconosce al lavoratore un'azione risarcitoria del danno subito consistente nella perdita del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti dovuto” e che “potendo l'azione risarcitoria stricto sensu essere esercitata soltanto nel momento in cui la definitiva perdita della prestazione previdenziale si determina,
14 prima di quel momento il lavoratore soffre esclusivamente un danno potenziale in quanto titolare di una posizione assicurativa carente (in caso di parziale omissione contributiva) ovvero del tutto mancante (in caso di totale omissione)”; tanto, benvero, precisandosi la possibilità per il lavoratore
“a scongiurare il potenziale danno, di richiedere misure cautelari conservative della garanzia patrimoniale del datore di lavoro”. CP_ Nel caso di specie, anche alla luce delle informazioni assunte dall' ed in assenza di prova della titolarità da parte dell' di trattamenti pensionistici e, in particolare, di trattamenti di Pt_1 importo inferiore a quello che sarebbe spettato in caso di integrale versamento dei contributi dovuti in base a quanto precedentemente esposto, va dunque disattesa la domanda risarcitoria ex art. 2116 c.c. in relazione ai contributi ormai prescritti.
Sempre con riferimento ai suddetti contributi prescritti, va accolta per quanto di ragione, anche la domanda già formulata dall' nel ricorso introduttivo di primo grado e volta ad ottenere la Pt_1
CP_ condanna di alla costituzione presso l' della riserva matematica ai fini della rendita ex CP_1 art. 13 l. n. 1338/1962 in relazione alla contribuzione prescritta di cui al periodo anteriore al
20.6.2009, avuto riguardo ai medesimi elementi richiamati al capo a) del dispositivo, ovvero con riferimento alla posizione lavorativa di nei termini accertati dalla sentenza della Parte_1
Corte d'Appello di Salerno n. 152/2014, tanto tenuto conto della contribuzione già versata quale emergente dall'estratto contributivo aggiornato al 9.1.2025, acquisito in atti nei termini sopra riferiti anche su impulso del c.t.u. nominato nell'ambito del presente procedimento di appello.
Cass. S.U., Sentenza n. 21302 del 14/09/2017 ha al riguardo affermato che “Il diritto del lavoratore alla costituzione, a spese del datore di lavoro, la rendita vitalizia di cui all'art. 13, della l. n. 1338 del 1962, per effetto del mancato versamento da parte di quest'ultimo dei contributi previdenziali, è soggetto al termine ordinario di prescrizione, decorrente dalla data di prescrizione del credito contributivo dell senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte CP_2 del lavoratore, della omissione contributiva”. Concetti analoghi sono stati espressi recentemente dalla Suprema Corte con la sentenza n. 18661 dell'08/09/2020, secondo cui “la prescrizione del diritto alla costituzione di rendita vitalizia ex art.13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 decorre già dalla data di prescrizione del credito contributivo dell a differenza dell'ordinaria azione CP_2 risarcitoria ex art. 2116 c.c., per la quale si deve tener conto del momento in cui si verifica la perdita (totale o parziale) del trattamento previdenziale.”
Applicando i principi di cui sopra al caso di specie, in relazione alla contribuzione prescritta relativa al periodo decorrente dal 17.7.1995 ed anteriore al 20.6.2009, va tenuto presente che ai sensi dell'art. 3 comma 9 l. n. 335/1995 “il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche
15 obbligatorie, è ridotto a partire dall'1/1/96 a cinque anni” e che anche con riferimento “ai contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, ugualmente la prescrizione diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996, ma il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'istituto previdenziale atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva (Cass. Sez. Lav. 8014/06)”.
Tenuto dunque conto del termine di prescrizione, di regola quinquennale, applicabile ai contributi a partire dal periodo di formale inquadramento dell' presso SO.G.A.F. e del susseguente Pt_1 termine di prescrizione decennale decorrente, con le modalità sopra indicate, in relazione all'esercizio dell'azione volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla costituzione di rendita vitalizia ex art.13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, deve dunque ritenersi tempestivamente proposta entro il decennio la relativa domanda dell'Ingenito, attesa l'intervenuta notifica in data
10.8.2010 del ricorso depositato l'8.7.2010, come da stessa prospettazione della società. CP_ Deve dunque condannarsi la R.F.I. alla costituzione presso l' della presso riserva matematica ai fini della rendita ex art. 13 l. n. 1338/1962 nei termini precedentemente esposti.
Conclusivamente, in parziale riforma della sentenza impugnata COroparte_1
CP_ va condannata a) al versamento presso l' dei contributi maturati a far data dal 20.6.2009
[...] con riferimento alla posizione lavorativa di nei termini accertati dalla sentenza della Parte_1
Corte d'Appello di Salerno n. 152/2014 e tenuto conto della contribuzione già versata quale emergente dall'estratto contributivo aggiornato al 9.1.2025 acquisito in atti, nonché b) alla CP_ costituzione presso l' della riserva matematica ai fini della rendita ex art. 13 l. n. 1338/1962 in relazione alla contribuzione prescritta di cui al periodo anteriore al 20.6.2009, avuto riguardo ai medesimi elementi richiamati al capo a).
Atteso l'accoglimento solo parziale della domanda e dell'impugnazione proposta dall' Pt_1 nonché la complessità della ricostruzione fattuale e giuridica della presente fattispecie, le spese del doppio grado vengono compensate per 1/3 in relazione al rapporto processuale tra e Pt_1 CP_1
la residua quota di 2/3 segue la parziale soccombenza e cede a carico della società nella
[...] misura indicata in dispositivo, tenuto conto che la liquidazione già operata dal Giudice del primo grado non risulta attinta da specifiche censure e contestazioni formulate dal lavoratore nel proprio atto di impugnazione.
In considerazione di quanto esposto, cedono altresì a carico della società datrice di lavoro le spese di c.t.u., liquidate con separato provvedimento. CP_ Tenuto conto della peculiarità della posizione processuale dell' ritiene la Corte di dover compensare integralmente le spese del doppio grado relative al rapporto processuale con l' . CP_2
16 Atteso il contenuto della presente decisione, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 con riferimento al solo appello proposto da
[...]
COroparte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 29.7.2019 da
[...]
CP_
nei confronti di ed in persona del legale Pt_1 COroparte_1 rappresentante p.t. (R.G. n. 592/2019) nonché nel procedimento di appello instaurato in data CP_ 29.7.2019 da nei confronti di ed in COroparte_1 Parte_1 persona del legale rappresentante p.t. (R.G. n. 597/2019), avverso la sentenza del Tribunale di
NO ER n. 192/2019, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
--rigetta l'appello di COroparte_1
--accoglie per quanto di ragione l'appello di e per l'effetto, in parziale riforma della Parte_1 sentenza impugnata che per il resto conferma, a) condanna COroparte_1
CP_ al versamento presso l' dei contributi maturati a far data dal 20.6.2009 con riferimento alla posizione lavorativa di nei termini accertati dalla sentenza della Corte d'Appello di Parte_1
Salerno n. 152/2014 e tenuto conto della contribuzione già versata quale emergente dall'estratto contributivo aggiornato al 9.1.2025 acquisito in atti, e b) condanna COroparte_1
CP_ alla costituzione presso l' della riserva matematica ai fini della rendita ex art. 13
[...]
l. n. 1338/1962 in relazione alla contribuzione prescritta di cui al periodo anteriore al 20.6.2009, avuto riguardo ai medesimi elementi richiamati al capo a);
--condanna al pagamento in favore di di 2/3 COroparte_1 Parte_1 delle spese del doppio grado di giudizio con compensazione della residua quota, e liquida la suddetta quota di 2/3 per il giudizio di primo grado in euro 1.500,00 per competenze, oltre esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, e per il secondo grado in euro
3.330,67 per competenze, oltre esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori di;
Parte_1
--pone a carico di le spese di c.t.u. del presente grado di giudizio, liquidate con separato CP_1 provvedimento;
--compensa le spese del doppio grado di giudizio con riferimento alla posizione processuale CP_ dell'
--dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 con riferimento all'appello proposto da Parte_5
, 13.6.2025
[...]
Il CONS. EST. (Dott. Arturo Pizzella) Il PRESIDENTE (Dott. Maura Stassano)
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