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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/06/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia
Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 749/2022 R.G. controversie di lavoro promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Parte_1
Tortorici ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Termini Imerese in Via Palermo n. 26, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore;
- resistente contumace-
Oggetto: impugnazione avviso di addebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.03.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 596
2021 00007207 65 000, regolarmente notificatogli in data 23.11.2021,
1 con il quale l' gli aveva ingiunto il pagamento della somma di CP_1
complessiva pari ad euro 3.289,94 a titolo di omesso versamento di contribuzioni relative al periodo 1/2019 - 12/2019.
A sostegno dell'opposizione affermava di aver ottenuto dal concessionario della riscossione del tempo (Riscossione S.p.A.) la definizione agevolata “a saldo e stralcio” del carico debitorio per contributi artigiani, alla data del 16.10.19, alla misura di € 7.652,47
(cfr. n° 3 indice prod.) e di aver regolarmente provveduto al pagamento del riferito carico.
Concludeva, pertanto, chiedendo di “Ritenere e dichiarare che la pretesa contributiva dell'istituto previdenziale richiesta con l'avviso di addebito censurato, pari ad € 3.289,34, è estinta stante l'avvenuto pagamento del carico debitorio;
Conseguentemente annullare e/o revocare l'avviso di addebito n° 596 2021 00007207 65 000, comunicato il 23.11.21, in virtù del riferito adempimento solutorio;
In subordine rideterminare l'eventuale debito residuo per il periodo corrente dal 16.10.19 al 31.12.19”.
Sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio l'ente previdenziale, del quale, pertanto, va dichiarata la contumacia.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 04.02.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
In via pregiudiziale, è necessario rilevare che l'opposizione è tempestiva quando proposta entro il termine di 40 giorni previsto dall'art. 24, comma 5, del. D.Lgs. n. 46/1999 secondo cui “Contro l'iscrizione a ruolo
(l'emissione dell'avviso di addebito) il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla
2 notifica della cartella di pagamento (dalla data di ricezione dell'avviso di addebito). Il ricorso va notificato all'ente impositore.”
Ciò posto, va osservato che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di istaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della pretesa dell'ente. Detto termine deve considerarsi perentorio perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo” (cfr. Cass. Civ. 2008 n. 17978; Cass.
2997 n. 14692). Ciò nondimeno, peerò, in tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso e non per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, riferibile anche all'avviso di addebito ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo. (Cass. Sez. L., 22/03/2023, n. 8198, Rv.
667144 - 01)
Peraltro, l'accertamento della tempestività del ricorso, con riguardo all'osservanza del termine prescritto dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs.
n. 46/1999, in quanto involgente l'accertamento di un presupposto processuale - quale la proponibilità della domanda ( e, perciò, un'ipotesi di decadenza prevista ex lege ed avente natura pubblicistica) - è un compito che il Giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, disponendo l'acquisizione di elementi utili anche aliunde,
3 “in applicazione degli articoli 421 e 437 c.p.c., con la conseguenza che il mancato rilievo officioso della eventuale carenza di detto presupposto comporta la nullità della sentenza, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, in ragione del difetto della potestas iudicanti derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale” (Cass. civ. n.11274/2007).
Ora, emerge per tabulas che l'avviso di addebito n. 596 2021 00007207
65 000 è stato regolarmente notificato alla parte ricorrente in data
23.11.2021 [all.to pec fascicolo parte ricorrente] e che, dalle allegazioni contenute in ricorso, in data 13.12.21 e, quindi, in epoca successiva alla notifica del titolo impugnato, la parte ricorrente avrebbe effettuato l'ultimo pagamento della rata di ammortamento prevista in forza della dichiarazione di adesione alla procedura di definizione agevolata del debito per cui è causa. Trattandosi nella fattispecie di una circostanza, sopravvenuta alla notifica del titolo, estintiva della pretesa contributiva oggetto di addebito, non v'è dubbio che, alla luce delle su esposte ragioni, l'impugnazione de qua debba ritenersi ammissibile.
Passando al merito, però, il ricorso, deve ritenersi infondato.
Invero, in corso di causa, questo Giudice, sulla scorta della dedotta dichiarazione di adesione alla procedura di definizione agevolata del credito, con riferimento al credito per cui è causa, ha onerato la parte ricorrente della produzione della relativa domanda di accesso alla procedura (avendo la stessa prodotto unicamente i relativi bollettini di pagamento, senza al contempo allegare il riscontro da parte dell . CP_2
Orbene, dalla documentazione in atti, così come integrata dalla parte ricorrente e, in particolare, dal “Prospetto di Sintesi” allegato, emerge come il credito per cui è causa non possa ritenersi estinto, atteso che l'avviso di addebito impugnato non risulta incluso nel suddetto
4 prospetto e perciò non può ritenersi “rottamato” con l'ultimo pagamento del bollettino in atti.
Il ricorso va quindi rigettato.
Nulla sulle spese di lite, stante la mancata costituzione dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in Termini Imerese il 04.06.2025.
IL GIUDICE
Giorgia Maracatjo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia
Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 749/2022 R.G. controversie di lavoro promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Parte_1
Tortorici ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Termini Imerese in Via Palermo n. 26, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore;
- resistente contumace-
Oggetto: impugnazione avviso di addebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.03.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 596
2021 00007207 65 000, regolarmente notificatogli in data 23.11.2021,
1 con il quale l' gli aveva ingiunto il pagamento della somma di CP_1
complessiva pari ad euro 3.289,94 a titolo di omesso versamento di contribuzioni relative al periodo 1/2019 - 12/2019.
A sostegno dell'opposizione affermava di aver ottenuto dal concessionario della riscossione del tempo (Riscossione S.p.A.) la definizione agevolata “a saldo e stralcio” del carico debitorio per contributi artigiani, alla data del 16.10.19, alla misura di € 7.652,47
(cfr. n° 3 indice prod.) e di aver regolarmente provveduto al pagamento del riferito carico.
Concludeva, pertanto, chiedendo di “Ritenere e dichiarare che la pretesa contributiva dell'istituto previdenziale richiesta con l'avviso di addebito censurato, pari ad € 3.289,34, è estinta stante l'avvenuto pagamento del carico debitorio;
Conseguentemente annullare e/o revocare l'avviso di addebito n° 596 2021 00007207 65 000, comunicato il 23.11.21, in virtù del riferito adempimento solutorio;
In subordine rideterminare l'eventuale debito residuo per il periodo corrente dal 16.10.19 al 31.12.19”.
Sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio l'ente previdenziale, del quale, pertanto, va dichiarata la contumacia.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 04.02.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
In via pregiudiziale, è necessario rilevare che l'opposizione è tempestiva quando proposta entro il termine di 40 giorni previsto dall'art. 24, comma 5, del. D.Lgs. n. 46/1999 secondo cui “Contro l'iscrizione a ruolo
(l'emissione dell'avviso di addebito) il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla
2 notifica della cartella di pagamento (dalla data di ricezione dell'avviso di addebito). Il ricorso va notificato all'ente impositore.”
Ciò posto, va osservato che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di istaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della pretesa dell'ente. Detto termine deve considerarsi perentorio perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo” (cfr. Cass. Civ. 2008 n. 17978; Cass.
2997 n. 14692). Ciò nondimeno, peerò, in tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso e non per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, riferibile anche all'avviso di addebito ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo. (Cass. Sez. L., 22/03/2023, n. 8198, Rv.
667144 - 01)
Peraltro, l'accertamento della tempestività del ricorso, con riguardo all'osservanza del termine prescritto dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs.
n. 46/1999, in quanto involgente l'accertamento di un presupposto processuale - quale la proponibilità della domanda ( e, perciò, un'ipotesi di decadenza prevista ex lege ed avente natura pubblicistica) - è un compito che il Giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, disponendo l'acquisizione di elementi utili anche aliunde,
3 “in applicazione degli articoli 421 e 437 c.p.c., con la conseguenza che il mancato rilievo officioso della eventuale carenza di detto presupposto comporta la nullità della sentenza, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, in ragione del difetto della potestas iudicanti derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale” (Cass. civ. n.11274/2007).
Ora, emerge per tabulas che l'avviso di addebito n. 596 2021 00007207
65 000 è stato regolarmente notificato alla parte ricorrente in data
23.11.2021 [all.to pec fascicolo parte ricorrente] e che, dalle allegazioni contenute in ricorso, in data 13.12.21 e, quindi, in epoca successiva alla notifica del titolo impugnato, la parte ricorrente avrebbe effettuato l'ultimo pagamento della rata di ammortamento prevista in forza della dichiarazione di adesione alla procedura di definizione agevolata del debito per cui è causa. Trattandosi nella fattispecie di una circostanza, sopravvenuta alla notifica del titolo, estintiva della pretesa contributiva oggetto di addebito, non v'è dubbio che, alla luce delle su esposte ragioni, l'impugnazione de qua debba ritenersi ammissibile.
Passando al merito, però, il ricorso, deve ritenersi infondato.
Invero, in corso di causa, questo Giudice, sulla scorta della dedotta dichiarazione di adesione alla procedura di definizione agevolata del credito, con riferimento al credito per cui è causa, ha onerato la parte ricorrente della produzione della relativa domanda di accesso alla procedura (avendo la stessa prodotto unicamente i relativi bollettini di pagamento, senza al contempo allegare il riscontro da parte dell . CP_2
Orbene, dalla documentazione in atti, così come integrata dalla parte ricorrente e, in particolare, dal “Prospetto di Sintesi” allegato, emerge come il credito per cui è causa non possa ritenersi estinto, atteso che l'avviso di addebito impugnato non risulta incluso nel suddetto
4 prospetto e perciò non può ritenersi “rottamato” con l'ultimo pagamento del bollettino in atti.
Il ricorso va quindi rigettato.
Nulla sulle spese di lite, stante la mancata costituzione dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in Termini Imerese il 04.06.2025.
IL GIUDICE
Giorgia Maracatjo
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