Art. 18.
L' articolo 21 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 , e' sostituito dal seguente:
"Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge senza le dichiarazioni e le indicazioni prescritte o senza osservare le norme sul confezionamento degli stessi, e' punito, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.
Con la stessa pena e' punito chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o, comunque, distribuisce per il consumo, mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati, integratori e integratori medicati per mangimi, in data successiva a quella di scadenza dichiarata a norma degli articoli 15, lettera c) e 16, lettera d), salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato".
L' articolo 21 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 , e' sostituito dal seguente:
"Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge senza le dichiarazioni e le indicazioni prescritte o senza osservare le norme sul confezionamento degli stessi, e' punito, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.
Con la stessa pena e' punito chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o, comunque, distribuisce per il consumo, mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati, integratori e integratori medicati per mangimi, in data successiva a quella di scadenza dichiarata a norma degli articoli 15, lettera c) e 16, lettera d), salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato".