TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 21/07/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1636/2024 R.G., promossa
DA
, in persona del liquidatore , con Parte_1 Parte_2
l'avv. ARIA ANTONIO e l'avv. BONACINA STEFANO
ATTRICE
CONTRO
in persona del legale rappresentante con l'avv. _1 CP_2
MACCIOTTA GIUSEPPE
CONVENUTA
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Causa in punto di agenzia, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata la esponeva: che il liquidatore Parte_3 Pt_2
dell'attrice e già dal 2008 promotore finanziario nell'ambito delle cessioni del quinto, aveva avuto in data 17/11/2020 da la possibilità di far parte della sua rete di _1
agenti in attività finanziaria ed era stato così invitato a predisporre una struttura operativa complessa di collaboratori, motivo per il quale in data 20/04/2021 aveva costituito la incaricato una collaboratrice autonoma ed assunto due Parte_3
dipendenti, in modo da poter sottoscrivere il 16/06/2021 il contratto di agenzia diretto alla promozione della conclusione di contratti con cessione del quinto per (che _1
a sua volta era “captive” delle società del gruppo ) nelle regioni di Lombardia, CP_3
Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna e con le provvigioni di cui all'allegato B al contratto. Esponeva, in particolare, che in questo era stata prevista sia la facoltà di di variare la zona di azione in presenza di oggettive esigenze aziendali, _1
dandone comunicazione almeno 60 giorni prima all'agente, sia che, se la variazione dell'estensione della zona fosse stata significativamente incidente sul contenuto economico del rapporto (per tale intendendosi una riduzione superiore al 20% del valore delle provvigioni di competenza dell'agente), ne avrebbe dato _1
comunicazione scritta sempre con preavviso non inferiore a 60 giorni. Sosteneva, dunque, che in presenza di questa situazione due sarebbero state le possibilità: non comunicare alla società incaricante nel termine di 30 giorni dalla comunicazione il rifiuto di accettazione delle modifiche, che dunque sarebbero state ritenute accettate o, in alternativa, effettuare la comunicazione che avrebbe costituito recesso dal rapporto nel rispetto del preavviso di cui all'art. 18 del contratto. Deduceva come lo stesso meccanismo fosse stato previsto per la modifica delle percentuali o degli importi delle provvigioni applicate sui prodotti, per il caso in cui queste fossero risultate superiori al
20% e non fossero state imposte da leggi o regolamenti o atti amministrativi.
Continuava, rilevando come l'atto integrativo del contratto avesse previsto tre fasce di provvigioni (business, senior, premium) e l'assegnazione per ogni fascia di provvigioni extra sia per il catalogo captive per quello open (per tale intendendosi quello riferito all'attività dell'agente per clienti procacciati direttamente e senza intermediazione o segnalazione da parte di o altre sue mandatarie), oltre a un periodo di _1
applicazione del regime di miglior favore tra l'1.4.2021 e il 31.3.2022 e alla facoltà esclusiva di di prorogare prima della scadenza o di rinnovare dopo la scadenza _1
le commissioni. Chiariva di essere stata inserita nella fascia premium, sicché avrebbe avuto diritto alle extra provvigioni espresse in percentuale sulla base provvigionale pari a +7,5% del catalogo open e 5,0% sul catalogo captive, ma anche alle extra provvigioni espresse sull'ammontare complessivo del montante interesse pari al minimo 5,0% sul catalogo open. Esponeva che dopo la scadenza del 31.3.22 non ha aveva _1
comunicato alcuna proroga o rinnovo, ma aveva continuato ad applicare il regime di miglior favore previsto dall'atto integrativo fino al maggio del 2023. Si doleva, tuttavia, di come a partire dall'1.4.2023 poteva prestare la sua attività di procacciatrice di contratti di cessione del quinto solo in 30 filiali e di come in data 3.4.2023 la banca avesse chiesto di sottoscrivere un atto integrativo all'allegato B contenente nuove condizioni di extra provvigioni, senza che tuttavia fosse stato possibile aderirvi perché il nuovo addendum, come fatto presente alla controparte, avrebbe comportato per il canale open un'eccessiva riduzione della percentuale del premio. Rilevava come, inutili le richieste di chiarimento, il parco filiali fosse stato ulteriormente ridotto e non fossero state neppure più comunicati le filiali dove l'agente si sarebbe dovuto recare per la sottoscrizione dei contratti, così da non rendere possibile prevedere il numero di clienti da gestire. Allegava, poi, che in data 9.05.2023 aveva sottoposto un _1
altro addendum che prevedeva che per tre anni a partire dal 29.03.2023 l'agente non avrebbe mai potuto proporre la sostituzione di un prodotto intermediato e/o erogato da ed originato tramite promozioni delle filiali ex con altri prodotti di Parte_3 CP_4
prestito di cessione del quinto. Richiamava, poi, la risposta dell'avversaria alle criticità rilevate contenuta nella missiva dell'11.5.2023 con cui si chiariva che la sua attività principale si sarebbe svolta solo attraverso il canale open (quando invece nel contratto originario le provvigioni erano previste sia per il canale open che per il canale captive)
e si sollecitava ancora una volta la sottoscrizione delle nuove condizioni che avrebbero comportato una significativa riduzione del suo premio. Riportava nell'atto anche la comunicazione del 16.5.2023 con cui, respingendo quella proposta, aveva lamentato la continua riduzione delle filiali e della sua attività al solo canale open e chiesto la riassegnazioni di alcune agenzie, senza che le sue istanze fossero state tenute in considerazione da che aveva tralasciato che l'atto integrativo del 2021, _1
nonostante la scadenza al 31/03/2022, era stato applicato anche oltre quel termine senza che fosse intervenuta alcuna comunicazione formale da parte sua. Rilevato come le fosse stata anticipata anche un'ulteriore contrazione dei margini di guadagno
(prospettando il suo passaggio dalla categoria premium a quella business e la conseguente riduzione delle provvigioni;
nel mentre a partire dal maggio del 2023 erano state applicate, per di più retroattivamente, le nuove provvigioni che non erano mai state accettate), si doleva anche di aver scoperto che le modalità di conclusione dei contratti attraverso il sito della banca erano state predisposte in maniera tale per cui, pur risultando la società nell'elenco degli agenti, dopo la compilazione del form il potenziale cliente veniva direttamente contattato dal call center che gli chiariva che, se avesse voluto un incontro fisico con l'agente (e dunque con , il TAEG Parte_3
sarebbe aumentato. Tanto dedotto, affermava di essersi vista costretta in data
20.06.2023 a comunicare il suo recesso per giusta causa per la riduzione costante della zona dell'agente in violazione delle norme contrattuali anche quanto al preavviso nelle comunicazioni, per la riduzione arbitraria delle provvigioni in violazione delle norme contrattuali, per il declassamento ritorsivo da fascia premium a fascia business e per l'utilizzazione del suo nominativo per le promozioni contrattuali a mezzo sito Internet con conseguente denigrazione del suo ruolo. Rappresentando che a seguito della chiusura del rapporto di agenzia si era verificata una crisi irreversibile che aveva portato alla liquidazione, alla luce delle condotte subite sosteneva che il recesso fosse stato esercitato non ad nutum ma per giusta causa. In particolare, evidenziava come la riduzione delle filiali avrebbe potuto giustificarsi per esigenze di impresa, da soddisfare tuttavia sempre secondo buona fede e correttezza (invece tra maggio e giugno del 2023 vi era stata una riduzione superiore al 20% non comunicata e comunque non accompagnata né dalla prova delle sopravvenute necessità aziendali né dall'indicazione dell'effettiva portata della variazione, in modo da metterla in condizioni di comprendere l'effettiva ricaduta sul fatturato;
non era stata nemmeno osservata la procedura prevista in contratto e di cui agli artt.
7.5 e 7.6). Lamentava, poi,
l'arbitraria ed unilaterale riduzione delle provvigioni, cui si era pervenuti senza rispettare il preavviso di 30 gg. e dopo aver generato l'affidamento sulla proroga delle iniziali condizioni di provvigioni (e sul fatturato ottenibile), visto che le stesse erano state applicate anche dopo la scadenza. Accusava, poi, la committente di aver agito con le descritte condotte solo per ritorsione per non aver accettato la riduzione delle provvigioni, giungendo anche a declassarla dalla categoria premium a quella business, ad utilizzare il suo nome sul sito internet per poi sviare la clientela. Dolendosi, dunque, di non essersi trovata più nelle condizioni di collaborare e di aver subito la posizione dominante della s.p.a., agiva per ottenere l'indennità sostitutiva del preavviso in applicazione analogica della disciplina del recesso per giusta causa nell'importo pari a due mensilità per Euro 51.063,20, l'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751
c.c. per Euro 306.379,20, le provvigioni postume ex art. 1748 co. II c.c. (evidenziava,
a tal fine, di aver procurato nuovi clienti o comunque sensibilmente sviluppato i precedenti rapporti, tanto che la convenuta ancora beneficiava del suo apporto: aveva procurato oltre 1000 cessioni del quinto e molti contratti erano ancora in corso di esecuzione) e il risarcimento del danno che quantificava in euro 40.000,00 per i costi operativi e di gestione inutilmente sostenuti.
Si costituiva la convenuta che, oltre a contestare la giusta causa di recesso, agiva in riconvenzionale per ottenere l'indennità di mancato preavviso. Sosteneva la mancanza del presupposto della giusta causa e dunque anche quello per l'indennità di fine rapporto alla luce dell'art. 23.2 del contratto che aveva chiarito che con i versamenti al
Fondo Indennità per la risoluzione del rapporto, cui aveva aderito, ogni suo obbligo ex art. 1751 c.c. doveva considerarsi assolto. Richiamava anche la norma contrattuale di chiusura, secondo la quale per quanto non diversamente pattuito doveva farsi applicazione dell'Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia in attività finanziaria che pure prevedeva che l'indennità di risoluzione del rapporto riconosciuta all'agente ex art. 1751 c. c. sarebbe stata costituita dalle somme accantonate annualmente dall'Intermediario Finanziario aderente alla gestione del FIRR attuata dalla (tanto in alternativa alla costituzione di una Controparte_5
fondo a gestione autonoma). Rilevava, oltretutto, come nel quantificare l'indennità di fine rapporto pretesa l'attrice non avesse considerato e detratto le somme accantonate presso e già percepite. Richiamava il contenuto del mandato concluso avente CP_5
ad oggetto la promozione della conclusione di contratti di finanziamento di cessione di un quinto sul canale open nelle regioni di Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia
Romagna e prevedente la possibilità della preponente di assegnare all'agente alcune filiali, di numero e dimensioni variabili, con conseguente opportunità di svolgere ulteriori attività anche sul canale captive (quello relativo all'attività svolta su segnalazione richiesta delle filiali del gruppo ), opportunità che, tuttavia, era CP_6
solo eventuale e frutto di una sua scelta discrezionale, dipendente dalle valutazioni di volta in volta effettuate. A dimostrazione di tale aspetto evidenziava come nel contratto non fosse stata prevista alcuna assegnazione di filiali relativi al canale captive, essendo stata invece indicata la zona di competenza dell'agente relativa al canale open.
Deduceva come convergesse su tale ricostruzione della volontà negoziale anche lo stesso art. 3 che chiariva il carattere meramente eventuale dell'attribuzione delle filiali, tanto che queste erano state indicate non nel contratto, ma solo in un elenco informale trasmesso all'agente. Dal momento, dunque, che l'attività per cui era stata Parte_3
investita riguardava solo il procacciamento di contratti di cessione del quinto sul canale open, ogni doglianza relativa alla zona, alla sua variazione e alla modificazione unilaterale delle condizioni doveva ritenersi priva di rilevanza e certamente non idonea a configurare un suo inadempimento. Ancora, contestava che l'attività svolta nei c.d. Parte CQ (che avevano lo scopo di facilitare l'attività dell'agente e dei suoi collaboratori, creando occasioni di incontro con i clienti delle filiali interessati ai prestiti contro cessione del quinto) fosse oggetto di un'obbligazione assunta per contratto, visto che oltretutto i files contenenti le relative indicazioni erano inviati a tutti gli agenti che erano liberi di parteciparvi o meno, senza, dunque, che nemmeno questo potesse intendersi come oggetto di un obbligo e in definitiva attribuzione di filiali al singolo agente. Proprio per il difetto della, oltretutto mai provata, assegnazione di filiali, essendo stata solo assegnata una zona geografica formata da 4 regioni (rispetto alla quale alcuna riduzione aveva subito l'attrice), riteneva inconsistente l'allegazione relativa al mancato preavviso. Riguardo alle fasce di provvigione, deduceva come ogni anno verso i mesi di marzo e aprile in base alla fruttuosità dell'attività dell'agente venivano considerate le provvigioni per i successivi 12 mesi, ma sempre purché
l'agente sottoscrivesse l'apposito atto integrativo. Riconosceva di aver continuato ad applicare le vecchie provvigioni nonostante la scadenza e senza inoltrare atto formale di proroga o rinnovo, ma produceva l'atto integrativo del 2023 e la relativa pec di trasmissione, con ciò dimostrando di avere invitato l'attrice a sottoscrivere il nuovo atto integrativo per il 2023 proprio perché la stessa potesse vedersi riconosciute le extra provvigioni. Ed esattamente nel difetto della sottoscrizione poneva la ragione dell'impossibilità di di rimanere nella fascia premium. Circa la doglianza Parte_3
relativa al fatto che le comunicazioni con l'area delibera della banca non si sarebbero più svolte per telefono ma con il sistema gestionale OCS Feevo, evidenziava come questo fosse stato introdotto proprio per eliminare il canale telefono e sosteneva che detta diversa modalità operativa (riguardante oltretutto tutti gli agenti e per nulla incidente negativamente sui tempi di conclusione e di lavorazione delle pratiche) non aveva costituito una modifica del contratto ed era stata portata a conoscenza dell'attrice. Contestava ogni atteggiamento ritorsivo attribuitole in citazione, essendosi limitata attraverso un suo funzionario a comunicare all'attrice che la mancata sottoscrizione del nuovo addendum avrebbe inevitabilmente comportato il passaggio alla fascia business. Quanto all'addendum relativo ai prodotti delle filiali ex CP_4
(neppure questo sottoscritto dall'attrice) chiariva di aver dovuto procedere nello stesso modo per tutta la rete di agenti a seguito della fusione delle banche del gruppo CP_4
dal 28/11/2022 e per non violare l'impegno di non sollecitazione e di non concorrenza assunto. Affermava, poi, di aver continuato ad applicare le iniziali provvigioni anche oltre il 31.3.2022 solo perché aveva fatto affidamento sulla sottoscrizione da parte dell'agente dell'atto integrativo, sottoscrizione in mancanza della quale le provvigioni erano state ricalcolate secondo la fascia business con un credito di euro 3600,00 in suo favore. Si difendeva anche in punto di modalità di conclusione dei contratti attraverso il sito, spiegando che il cliente che avesse voluto tale modalità, dovendo istruire la pratica da solo e sempre da solo caricare sulla piattaforma tutti i documenti, rinunciando alla consulenza dell'agente, avrebbe ovviamente evitato i costi dell'intermediazione, che, come da informazioni correttamente offerte dall'operatore del call center, diversamente avrebbe dovuto affrontare. Affermava la correttezza del suo operato e nella ribadita assenza della giusta causa di recesso sosteneva che avrebbe potuto sciogliere unilateralmente il contratto solo osservando il Parte_3
termine di preavviso che invece non era stato rispettato e che le avrebbe dato diritto alla relativa indennità.
La causa, istruita solo con produzione documentali, approdava infine alla decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
Si deve premettere che sarebbe stato onere di parte attrice dare prova della giusta causa di recesso. A tale fine vanno esaminati i singoli gravi inadempienti di cui si è doluta in citazione.
Il primo ha riguardato la riduzione costante della zona dell'agente in violazione delle norme contrattuali anche quanto al preavviso nelle comunicazioni. Ora, questo inadempimento implica che la zona corrisponda alle filiali di cui si lamenta la contrazione. Tuttavia, se si esamina il contratto al punto 7.5. si apprende che _1
ha conservato la facoltà di variare l'estensione della zona in presenza di oggettive esigenze aziendali con preavviso all'agente e che, laddove tale variazione avesse causato una sensibile modifica del contenuto economico del rapporto (tale da abbattere le provvigioni di più del 20 % rispetto all'anno precedente) ne sarebbe stata data comunicazione all'agente che avrebbe potuto con le modalità e nei termini previsti dalla clausola recedere o accettare anche tacitamente le modifiche stesse. L'art. 7.1, però, chiarisce che l'agente deve svolgere il suo incarico nella zona territoriale che comprende la Lombardia, il cui ambito è indicato nell'allegato A: più precisamente dalla copia del contratto prodotta dalla convenuta (come anche affermato in citazione) risulta che la zona comprende anche Veneto, Emilia Romagna e Piemonte. Il contratto, dunque, non fa mai riferimento a filiali né vi sono allegati elenchi di filiali in cui l'agente avrebbe dovuto/potuto operare, sicché l'unico elemento utile è quello della zona, per cui fatto rilevante sarebbe stato solo il suo cambiamento, nel senso di una riduzione delle regioni (geograficamente intese) assegnate. Ma nessuna evenienza di tale genere è stata anche solo proposta dalla convenuta e allegata dall'attrice. L'art. 3
– che descrive l'oggetto del contratto – è connotato da una certa ambiguità: non richiama le filiali, ma afferma che l'agente riceve l'incarico di “promuovere e proporre la conclusione dei contratti aventi ad oggetto finanziamenti contro cessione pro solvendo di quota parte dello stipendio o della pensione e prestiti rimborsabili attraverso delegazione e a svolgere le medesime attività favore di potenziali clienti per i quali svolge l'attività di captive per conto delle banche del gruppo (se _1 CP_3
l'agente ha ottenuto tale attività tra quelle da espletare per conto di ”. Ma, _1
neppure in tale parte del regolamento contrattuale si possono riconoscere l'obbligo di assegnazione di filiali e la loro individuazione, né è stato provato dall'attrice di aver ottenuto dalla convenuta anche il compito di svolgere la particolare attività riportata tra parentesi. Tanto conduce ad escludere il primo degli inadempimenti indicati da il canale delle filiali è stato gestito a discrezione (come un “di più”) da Parte_3
e senza che a ciò corrispondesse un suo obbligo. _1
Quanto alla riduzione arbitraria delle provvigioni in violazione delle norme contrattuali, si osserva come le provvigioni siano quelle dell'allegato B, dal quale si evince che ci sono tre possibili canali (open, captive e digital). Ma tanto non autorizza a ritenere che la convenuta si sia obbligata a riconoscere il canale captive con riferimento a determinate filiali comprese nella zona delle 4 regioni. Richiamata la previsione dell'art. 14.7 del contratto e la facoltà riconosciuta a di modificare _1
le percentuali o gli importi delle provvigioni, si rileva come con il doc. 12 la convenuta abbia effettivamente proposto una loro modifica che con il doc. 15 l'attrice ha riconosciuto di aver ricevuto: in questa missiva l'istante ha lamentato che con le modifiche proposte in data 6.4.23 avrebbe subito “una forte riduzione della percentuale del premio, riduzione quantificabile dal 1,7% circa sul montante lordo delle operazioni allo 0,4% circa”; tanto prospettato, ha chiesto a di Parte_3 _1
chiarire la sua posizione e cioè se i cambiamenti proposti e richiamati (anche dunque in punto di provvigione) sarebbero stati definitivi, perché ha contestualmente manifestato la sua volontà di non volere cambiamenti delle precedenti condizioni.
Queste essendo le risultanze documentali, occorre rilevare come sarebbe stato necessario anzitutto comprendere se le variazioni proposte avrebbero avuto un significativo peso economico: nella clausola di cui all'art. 14.7 ai fini della sua stessa applicazione occorre che le variazioni siano tali da incidere sulle provvigioni per oltre il 20%; tale riscontro manca nel processo. In più si rileva come, anche ricorrendo il presupposto di cui al citato articolo, avrebbe dovuto comunicare per iscritto Parte_3
entro 30 giorni la volontà di non accettare le variazioni;
questo termine è spirato il
6.5.23, mentre il loro inequivocabile rifiuto si ritrova solo nella missiva del 16.5.2023, intervenuto oltre i 30 giorni. E' chiara, dunque, la ragione per cui ha fatto _1
affidamento sull'accettazione delle modifiche. Anche sotto tale aspetto non può dunque riconoscersi la convenuta come inadempiente agli obblighi assunti in contratto.
Del declassamento ritorsivo da fascia premium a fascia business vi sarebbe traccia solo nel doc. 22 dell'8.6.23, nel quale tuttavia sono state contestate ancora una volta le nuove condizioni economiche che, come osservato, non sono state rifiutate per iscritto nei 30 gg. e che dunque correttamente sono state applicate da proprio come _1
da sua facoltà ex art. 14.7, primo periodo. Va ricordato, infatti, che a norma di tale previsione le modifiche unilaterali sono sempre consentite, salvo il diritto di recesso scritto solo per quelle che incidono per oltre il 20% (presupposto comunque indimostrato). Stando in effetti alla lettera della norma contrattuale in ogni caso avrebbero dovuto valere le nuove condizioni, perché non espressamente rifiutate nei
30 gg. e senza che vi fosse necessità di sottoscrivere il nuovo atto integrativo per poter rimanere in fascia premium. Non essendo nemmeno dato sapere quale ricaduta concreta abbia avuto il “declassamento” e non essendovi neppure la prova che questo sia stato frutto di una ritorsione (si ribadisce che, anche se il nuovo regime delle provvigioni avesse inciso per oltre il 20%, entro 30 giorni avrebbe dovuto Parte_3
formalizzare per iscritto la mancata accettazione), non si è neppure in condizioni di valutare la ricorrenza di un grave inadempimento, in presenza del quale soltanto può configurarsi una giusta causa di recesso.
Infine, l'attrice ha dedotto l'utilizzazione del suo nominativo per le promozioni contrattuali del sito Internet, fatto da cui sarebbe derivato pregiudizio per il suo ruolo presso la clientela. Si precisa anzitutto che l'art. 3,5 del contratto conduce ad escludere qualsiasi diritto di esclusiva nella zona assegnata all'agente attore: è prevista espressamente la facoltà di Bibanca di promuovere o proporre nella stessa zona la conclusione di contratti aventi ad oggetto i prodotti di cui al mandato di agenzia avvalendosi di altri agenti o incaricati o provvedendovi direttamente con la sua organizzazione aziendale. Non è, dunque, neppure ipotizzabile uno sviamento della clientela in danno di Quello che è proposto attraverso il sito è solo una forma Parte_3
certamente più economica ma anche più rischiosa di conclusione dei contratti di finanziamento e risponde, anzi, agli obblighi di una corretta informazione dei consumatori avvisarli che, ove preferiscano l'intervento e l'assistenza di un agente, il costo del credito risulterà inevitabilmente maggiore (la stessa nozione di TEAG abbraccia ogni voce di spesa che incide sull'effettivo peso economico del finanziamento).
Escluso l'inadempimento della convenuta, non può ravvisarsi alcuna giusta causa di recesso che non può, dunque, ritenersi legittimo, sicché l'attrice non avrà diritto all'indennità di cui all'art. 1751c.c. (oltretutto già esclusa dalla previsione di cui all'art. 23 del contratto), perché il recesso non può essere dipeso da circostanze attribuibili alla preponente. Per gli anzidetti motivi non può riconoscersi neppure il diritto all'indennità di mancato preavviso e neppure possono spettare le differenze di provvigioni, perché, come più volte detto, la loro modifica, non contestata tempestivamente per iscritto, è stata applicata a tenor di contratto. Essendo stata, dunque, una scelta dell'attrice recedere dal contratto, non essendo riconoscibile alcun danno causalmente derivante dall'inadempimento di va rigettata anche la domanda di risarcimento del _1 danno. Si prende, infine, atto della volontà di parte attrice, espressa nella nota del
16.12.2024, di non insistere più nella domanda diretta alla provvigione postuma ex art. 1748 III co. c.c..
Rigettate tutte le domande di parte attrice, ad analoga conclusione si perviene per la riconvenzionale della convenuta, diretta all'ottenimento dell'indennità di mancato preavviso, Ora, ricevuta la notizia del recesso della società attrice, la convenuta non ha mosso particolari rimostranze e, in particolare, non ha contestato il recesso in sé né manifestato alcun concreto interesse al protrarsi del rapporto di agenzia. Nella missiva dell'8.11.23 sono respinte recisamente le condotte che avrebbero costituito la giusta causa di recesso, ma l'agente non è mai stato invitato a proseguire nella sua attività né
è stato manifestato un particolare interesse in tale senso, tanto che deve ritenersi che ricorrano le condizioni di cui all'art. 18.7 del contratto che prevede una rinuncia in tutto o in parte (ed evidentemente anche implicita) al termine di preavviso. Anche a non voler seguire tale via, l'accoglimento della domanda riconvenzionale sarebbe preclusa dalla mancanza degli elementi oggettivi che devono guidare a norma del successivo art.
1.8. la quantificazione dell'indennità richiesta all'attrice.
L'esito della lite giustifica la decisione di compensare tra le parti la quota di un terzo delle spese di lite e di condannare l'attrice, la cui soccombenza è decisamente prevalente, alla rifusione in favore di parte convenuta della restante quota di due terzi, liquidata nel dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza:
- rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_5 _1
;
[...]
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di _1
; Parte_5 - condanna alla rifusione in favore di della quota Parte_5 _1
di due terzi delle spese di lite, quota liquidata in complessivo Euro 13.600,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, compensando la restante quota di un terzo.
Sassari, 21/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1636/2024 R.G., promossa
DA
, in persona del liquidatore , con Parte_1 Parte_2
l'avv. ARIA ANTONIO e l'avv. BONACINA STEFANO
ATTRICE
CONTRO
in persona del legale rappresentante con l'avv. _1 CP_2
MACCIOTTA GIUSEPPE
CONVENUTA
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Causa in punto di agenzia, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata la esponeva: che il liquidatore Parte_3 Pt_2
dell'attrice e già dal 2008 promotore finanziario nell'ambito delle cessioni del quinto, aveva avuto in data 17/11/2020 da la possibilità di far parte della sua rete di _1
agenti in attività finanziaria ed era stato così invitato a predisporre una struttura operativa complessa di collaboratori, motivo per il quale in data 20/04/2021 aveva costituito la incaricato una collaboratrice autonoma ed assunto due Parte_3
dipendenti, in modo da poter sottoscrivere il 16/06/2021 il contratto di agenzia diretto alla promozione della conclusione di contratti con cessione del quinto per (che _1
a sua volta era “captive” delle società del gruppo ) nelle regioni di Lombardia, CP_3
Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna e con le provvigioni di cui all'allegato B al contratto. Esponeva, in particolare, che in questo era stata prevista sia la facoltà di di variare la zona di azione in presenza di oggettive esigenze aziendali, _1
dandone comunicazione almeno 60 giorni prima all'agente, sia che, se la variazione dell'estensione della zona fosse stata significativamente incidente sul contenuto economico del rapporto (per tale intendendosi una riduzione superiore al 20% del valore delle provvigioni di competenza dell'agente), ne avrebbe dato _1
comunicazione scritta sempre con preavviso non inferiore a 60 giorni. Sosteneva, dunque, che in presenza di questa situazione due sarebbero state le possibilità: non comunicare alla società incaricante nel termine di 30 giorni dalla comunicazione il rifiuto di accettazione delle modifiche, che dunque sarebbero state ritenute accettate o, in alternativa, effettuare la comunicazione che avrebbe costituito recesso dal rapporto nel rispetto del preavviso di cui all'art. 18 del contratto. Deduceva come lo stesso meccanismo fosse stato previsto per la modifica delle percentuali o degli importi delle provvigioni applicate sui prodotti, per il caso in cui queste fossero risultate superiori al
20% e non fossero state imposte da leggi o regolamenti o atti amministrativi.
Continuava, rilevando come l'atto integrativo del contratto avesse previsto tre fasce di provvigioni (business, senior, premium) e l'assegnazione per ogni fascia di provvigioni extra sia per il catalogo captive per quello open (per tale intendendosi quello riferito all'attività dell'agente per clienti procacciati direttamente e senza intermediazione o segnalazione da parte di o altre sue mandatarie), oltre a un periodo di _1
applicazione del regime di miglior favore tra l'1.4.2021 e il 31.3.2022 e alla facoltà esclusiva di di prorogare prima della scadenza o di rinnovare dopo la scadenza _1
le commissioni. Chiariva di essere stata inserita nella fascia premium, sicché avrebbe avuto diritto alle extra provvigioni espresse in percentuale sulla base provvigionale pari a +7,5% del catalogo open e 5,0% sul catalogo captive, ma anche alle extra provvigioni espresse sull'ammontare complessivo del montante interesse pari al minimo 5,0% sul catalogo open. Esponeva che dopo la scadenza del 31.3.22 non ha aveva _1
comunicato alcuna proroga o rinnovo, ma aveva continuato ad applicare il regime di miglior favore previsto dall'atto integrativo fino al maggio del 2023. Si doleva, tuttavia, di come a partire dall'1.4.2023 poteva prestare la sua attività di procacciatrice di contratti di cessione del quinto solo in 30 filiali e di come in data 3.4.2023 la banca avesse chiesto di sottoscrivere un atto integrativo all'allegato B contenente nuove condizioni di extra provvigioni, senza che tuttavia fosse stato possibile aderirvi perché il nuovo addendum, come fatto presente alla controparte, avrebbe comportato per il canale open un'eccessiva riduzione della percentuale del premio. Rilevava come, inutili le richieste di chiarimento, il parco filiali fosse stato ulteriormente ridotto e non fossero state neppure più comunicati le filiali dove l'agente si sarebbe dovuto recare per la sottoscrizione dei contratti, così da non rendere possibile prevedere il numero di clienti da gestire. Allegava, poi, che in data 9.05.2023 aveva sottoposto un _1
altro addendum che prevedeva che per tre anni a partire dal 29.03.2023 l'agente non avrebbe mai potuto proporre la sostituzione di un prodotto intermediato e/o erogato da ed originato tramite promozioni delle filiali ex con altri prodotti di Parte_3 CP_4
prestito di cessione del quinto. Richiamava, poi, la risposta dell'avversaria alle criticità rilevate contenuta nella missiva dell'11.5.2023 con cui si chiariva che la sua attività principale si sarebbe svolta solo attraverso il canale open (quando invece nel contratto originario le provvigioni erano previste sia per il canale open che per il canale captive)
e si sollecitava ancora una volta la sottoscrizione delle nuove condizioni che avrebbero comportato una significativa riduzione del suo premio. Riportava nell'atto anche la comunicazione del 16.5.2023 con cui, respingendo quella proposta, aveva lamentato la continua riduzione delle filiali e della sua attività al solo canale open e chiesto la riassegnazioni di alcune agenzie, senza che le sue istanze fossero state tenute in considerazione da che aveva tralasciato che l'atto integrativo del 2021, _1
nonostante la scadenza al 31/03/2022, era stato applicato anche oltre quel termine senza che fosse intervenuta alcuna comunicazione formale da parte sua. Rilevato come le fosse stata anticipata anche un'ulteriore contrazione dei margini di guadagno
(prospettando il suo passaggio dalla categoria premium a quella business e la conseguente riduzione delle provvigioni;
nel mentre a partire dal maggio del 2023 erano state applicate, per di più retroattivamente, le nuove provvigioni che non erano mai state accettate), si doleva anche di aver scoperto che le modalità di conclusione dei contratti attraverso il sito della banca erano state predisposte in maniera tale per cui, pur risultando la società nell'elenco degli agenti, dopo la compilazione del form il potenziale cliente veniva direttamente contattato dal call center che gli chiariva che, se avesse voluto un incontro fisico con l'agente (e dunque con , il TAEG Parte_3
sarebbe aumentato. Tanto dedotto, affermava di essersi vista costretta in data
20.06.2023 a comunicare il suo recesso per giusta causa per la riduzione costante della zona dell'agente in violazione delle norme contrattuali anche quanto al preavviso nelle comunicazioni, per la riduzione arbitraria delle provvigioni in violazione delle norme contrattuali, per il declassamento ritorsivo da fascia premium a fascia business e per l'utilizzazione del suo nominativo per le promozioni contrattuali a mezzo sito Internet con conseguente denigrazione del suo ruolo. Rappresentando che a seguito della chiusura del rapporto di agenzia si era verificata una crisi irreversibile che aveva portato alla liquidazione, alla luce delle condotte subite sosteneva che il recesso fosse stato esercitato non ad nutum ma per giusta causa. In particolare, evidenziava come la riduzione delle filiali avrebbe potuto giustificarsi per esigenze di impresa, da soddisfare tuttavia sempre secondo buona fede e correttezza (invece tra maggio e giugno del 2023 vi era stata una riduzione superiore al 20% non comunicata e comunque non accompagnata né dalla prova delle sopravvenute necessità aziendali né dall'indicazione dell'effettiva portata della variazione, in modo da metterla in condizioni di comprendere l'effettiva ricaduta sul fatturato;
non era stata nemmeno osservata la procedura prevista in contratto e di cui agli artt.
7.5 e 7.6). Lamentava, poi,
l'arbitraria ed unilaterale riduzione delle provvigioni, cui si era pervenuti senza rispettare il preavviso di 30 gg. e dopo aver generato l'affidamento sulla proroga delle iniziali condizioni di provvigioni (e sul fatturato ottenibile), visto che le stesse erano state applicate anche dopo la scadenza. Accusava, poi, la committente di aver agito con le descritte condotte solo per ritorsione per non aver accettato la riduzione delle provvigioni, giungendo anche a declassarla dalla categoria premium a quella business, ad utilizzare il suo nome sul sito internet per poi sviare la clientela. Dolendosi, dunque, di non essersi trovata più nelle condizioni di collaborare e di aver subito la posizione dominante della s.p.a., agiva per ottenere l'indennità sostitutiva del preavviso in applicazione analogica della disciplina del recesso per giusta causa nell'importo pari a due mensilità per Euro 51.063,20, l'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751
c.c. per Euro 306.379,20, le provvigioni postume ex art. 1748 co. II c.c. (evidenziava,
a tal fine, di aver procurato nuovi clienti o comunque sensibilmente sviluppato i precedenti rapporti, tanto che la convenuta ancora beneficiava del suo apporto: aveva procurato oltre 1000 cessioni del quinto e molti contratti erano ancora in corso di esecuzione) e il risarcimento del danno che quantificava in euro 40.000,00 per i costi operativi e di gestione inutilmente sostenuti.
Si costituiva la convenuta che, oltre a contestare la giusta causa di recesso, agiva in riconvenzionale per ottenere l'indennità di mancato preavviso. Sosteneva la mancanza del presupposto della giusta causa e dunque anche quello per l'indennità di fine rapporto alla luce dell'art. 23.2 del contratto che aveva chiarito che con i versamenti al
Fondo Indennità per la risoluzione del rapporto, cui aveva aderito, ogni suo obbligo ex art. 1751 c.c. doveva considerarsi assolto. Richiamava anche la norma contrattuale di chiusura, secondo la quale per quanto non diversamente pattuito doveva farsi applicazione dell'Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia in attività finanziaria che pure prevedeva che l'indennità di risoluzione del rapporto riconosciuta all'agente ex art. 1751 c. c. sarebbe stata costituita dalle somme accantonate annualmente dall'Intermediario Finanziario aderente alla gestione del FIRR attuata dalla (tanto in alternativa alla costituzione di una Controparte_5
fondo a gestione autonoma). Rilevava, oltretutto, come nel quantificare l'indennità di fine rapporto pretesa l'attrice non avesse considerato e detratto le somme accantonate presso e già percepite. Richiamava il contenuto del mandato concluso avente CP_5
ad oggetto la promozione della conclusione di contratti di finanziamento di cessione di un quinto sul canale open nelle regioni di Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia
Romagna e prevedente la possibilità della preponente di assegnare all'agente alcune filiali, di numero e dimensioni variabili, con conseguente opportunità di svolgere ulteriori attività anche sul canale captive (quello relativo all'attività svolta su segnalazione richiesta delle filiali del gruppo ), opportunità che, tuttavia, era CP_6
solo eventuale e frutto di una sua scelta discrezionale, dipendente dalle valutazioni di volta in volta effettuate. A dimostrazione di tale aspetto evidenziava come nel contratto non fosse stata prevista alcuna assegnazione di filiali relativi al canale captive, essendo stata invece indicata la zona di competenza dell'agente relativa al canale open.
Deduceva come convergesse su tale ricostruzione della volontà negoziale anche lo stesso art. 3 che chiariva il carattere meramente eventuale dell'attribuzione delle filiali, tanto che queste erano state indicate non nel contratto, ma solo in un elenco informale trasmesso all'agente. Dal momento, dunque, che l'attività per cui era stata Parte_3
investita riguardava solo il procacciamento di contratti di cessione del quinto sul canale open, ogni doglianza relativa alla zona, alla sua variazione e alla modificazione unilaterale delle condizioni doveva ritenersi priva di rilevanza e certamente non idonea a configurare un suo inadempimento. Ancora, contestava che l'attività svolta nei c.d. Parte CQ (che avevano lo scopo di facilitare l'attività dell'agente e dei suoi collaboratori, creando occasioni di incontro con i clienti delle filiali interessati ai prestiti contro cessione del quinto) fosse oggetto di un'obbligazione assunta per contratto, visto che oltretutto i files contenenti le relative indicazioni erano inviati a tutti gli agenti che erano liberi di parteciparvi o meno, senza, dunque, che nemmeno questo potesse intendersi come oggetto di un obbligo e in definitiva attribuzione di filiali al singolo agente. Proprio per il difetto della, oltretutto mai provata, assegnazione di filiali, essendo stata solo assegnata una zona geografica formata da 4 regioni (rispetto alla quale alcuna riduzione aveva subito l'attrice), riteneva inconsistente l'allegazione relativa al mancato preavviso. Riguardo alle fasce di provvigione, deduceva come ogni anno verso i mesi di marzo e aprile in base alla fruttuosità dell'attività dell'agente venivano considerate le provvigioni per i successivi 12 mesi, ma sempre purché
l'agente sottoscrivesse l'apposito atto integrativo. Riconosceva di aver continuato ad applicare le vecchie provvigioni nonostante la scadenza e senza inoltrare atto formale di proroga o rinnovo, ma produceva l'atto integrativo del 2023 e la relativa pec di trasmissione, con ciò dimostrando di avere invitato l'attrice a sottoscrivere il nuovo atto integrativo per il 2023 proprio perché la stessa potesse vedersi riconosciute le extra provvigioni. Ed esattamente nel difetto della sottoscrizione poneva la ragione dell'impossibilità di di rimanere nella fascia premium. Circa la doglianza Parte_3
relativa al fatto che le comunicazioni con l'area delibera della banca non si sarebbero più svolte per telefono ma con il sistema gestionale OCS Feevo, evidenziava come questo fosse stato introdotto proprio per eliminare il canale telefono e sosteneva che detta diversa modalità operativa (riguardante oltretutto tutti gli agenti e per nulla incidente negativamente sui tempi di conclusione e di lavorazione delle pratiche) non aveva costituito una modifica del contratto ed era stata portata a conoscenza dell'attrice. Contestava ogni atteggiamento ritorsivo attribuitole in citazione, essendosi limitata attraverso un suo funzionario a comunicare all'attrice che la mancata sottoscrizione del nuovo addendum avrebbe inevitabilmente comportato il passaggio alla fascia business. Quanto all'addendum relativo ai prodotti delle filiali ex CP_4
(neppure questo sottoscritto dall'attrice) chiariva di aver dovuto procedere nello stesso modo per tutta la rete di agenti a seguito della fusione delle banche del gruppo CP_4
dal 28/11/2022 e per non violare l'impegno di non sollecitazione e di non concorrenza assunto. Affermava, poi, di aver continuato ad applicare le iniziali provvigioni anche oltre il 31.3.2022 solo perché aveva fatto affidamento sulla sottoscrizione da parte dell'agente dell'atto integrativo, sottoscrizione in mancanza della quale le provvigioni erano state ricalcolate secondo la fascia business con un credito di euro 3600,00 in suo favore. Si difendeva anche in punto di modalità di conclusione dei contratti attraverso il sito, spiegando che il cliente che avesse voluto tale modalità, dovendo istruire la pratica da solo e sempre da solo caricare sulla piattaforma tutti i documenti, rinunciando alla consulenza dell'agente, avrebbe ovviamente evitato i costi dell'intermediazione, che, come da informazioni correttamente offerte dall'operatore del call center, diversamente avrebbe dovuto affrontare. Affermava la correttezza del suo operato e nella ribadita assenza della giusta causa di recesso sosteneva che avrebbe potuto sciogliere unilateralmente il contratto solo osservando il Parte_3
termine di preavviso che invece non era stato rispettato e che le avrebbe dato diritto alla relativa indennità.
La causa, istruita solo con produzione documentali, approdava infine alla decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
Si deve premettere che sarebbe stato onere di parte attrice dare prova della giusta causa di recesso. A tale fine vanno esaminati i singoli gravi inadempienti di cui si è doluta in citazione.
Il primo ha riguardato la riduzione costante della zona dell'agente in violazione delle norme contrattuali anche quanto al preavviso nelle comunicazioni. Ora, questo inadempimento implica che la zona corrisponda alle filiali di cui si lamenta la contrazione. Tuttavia, se si esamina il contratto al punto 7.5. si apprende che _1
ha conservato la facoltà di variare l'estensione della zona in presenza di oggettive esigenze aziendali con preavviso all'agente e che, laddove tale variazione avesse causato una sensibile modifica del contenuto economico del rapporto (tale da abbattere le provvigioni di più del 20 % rispetto all'anno precedente) ne sarebbe stata data comunicazione all'agente che avrebbe potuto con le modalità e nei termini previsti dalla clausola recedere o accettare anche tacitamente le modifiche stesse. L'art. 7.1, però, chiarisce che l'agente deve svolgere il suo incarico nella zona territoriale che comprende la Lombardia, il cui ambito è indicato nell'allegato A: più precisamente dalla copia del contratto prodotta dalla convenuta (come anche affermato in citazione) risulta che la zona comprende anche Veneto, Emilia Romagna e Piemonte. Il contratto, dunque, non fa mai riferimento a filiali né vi sono allegati elenchi di filiali in cui l'agente avrebbe dovuto/potuto operare, sicché l'unico elemento utile è quello della zona, per cui fatto rilevante sarebbe stato solo il suo cambiamento, nel senso di una riduzione delle regioni (geograficamente intese) assegnate. Ma nessuna evenienza di tale genere è stata anche solo proposta dalla convenuta e allegata dall'attrice. L'art. 3
– che descrive l'oggetto del contratto – è connotato da una certa ambiguità: non richiama le filiali, ma afferma che l'agente riceve l'incarico di “promuovere e proporre la conclusione dei contratti aventi ad oggetto finanziamenti contro cessione pro solvendo di quota parte dello stipendio o della pensione e prestiti rimborsabili attraverso delegazione e a svolgere le medesime attività favore di potenziali clienti per i quali svolge l'attività di captive per conto delle banche del gruppo (se _1 CP_3
l'agente ha ottenuto tale attività tra quelle da espletare per conto di ”. Ma, _1
neppure in tale parte del regolamento contrattuale si possono riconoscere l'obbligo di assegnazione di filiali e la loro individuazione, né è stato provato dall'attrice di aver ottenuto dalla convenuta anche il compito di svolgere la particolare attività riportata tra parentesi. Tanto conduce ad escludere il primo degli inadempimenti indicati da il canale delle filiali è stato gestito a discrezione (come un “di più”) da Parte_3
e senza che a ciò corrispondesse un suo obbligo. _1
Quanto alla riduzione arbitraria delle provvigioni in violazione delle norme contrattuali, si osserva come le provvigioni siano quelle dell'allegato B, dal quale si evince che ci sono tre possibili canali (open, captive e digital). Ma tanto non autorizza a ritenere che la convenuta si sia obbligata a riconoscere il canale captive con riferimento a determinate filiali comprese nella zona delle 4 regioni. Richiamata la previsione dell'art. 14.7 del contratto e la facoltà riconosciuta a di modificare _1
le percentuali o gli importi delle provvigioni, si rileva come con il doc. 12 la convenuta abbia effettivamente proposto una loro modifica che con il doc. 15 l'attrice ha riconosciuto di aver ricevuto: in questa missiva l'istante ha lamentato che con le modifiche proposte in data 6.4.23 avrebbe subito “una forte riduzione della percentuale del premio, riduzione quantificabile dal 1,7% circa sul montante lordo delle operazioni allo 0,4% circa”; tanto prospettato, ha chiesto a di Parte_3 _1
chiarire la sua posizione e cioè se i cambiamenti proposti e richiamati (anche dunque in punto di provvigione) sarebbero stati definitivi, perché ha contestualmente manifestato la sua volontà di non volere cambiamenti delle precedenti condizioni.
Queste essendo le risultanze documentali, occorre rilevare come sarebbe stato necessario anzitutto comprendere se le variazioni proposte avrebbero avuto un significativo peso economico: nella clausola di cui all'art. 14.7 ai fini della sua stessa applicazione occorre che le variazioni siano tali da incidere sulle provvigioni per oltre il 20%; tale riscontro manca nel processo. In più si rileva come, anche ricorrendo il presupposto di cui al citato articolo, avrebbe dovuto comunicare per iscritto Parte_3
entro 30 giorni la volontà di non accettare le variazioni;
questo termine è spirato il
6.5.23, mentre il loro inequivocabile rifiuto si ritrova solo nella missiva del 16.5.2023, intervenuto oltre i 30 giorni. E' chiara, dunque, la ragione per cui ha fatto _1
affidamento sull'accettazione delle modifiche. Anche sotto tale aspetto non può dunque riconoscersi la convenuta come inadempiente agli obblighi assunti in contratto.
Del declassamento ritorsivo da fascia premium a fascia business vi sarebbe traccia solo nel doc. 22 dell'8.6.23, nel quale tuttavia sono state contestate ancora una volta le nuove condizioni economiche che, come osservato, non sono state rifiutate per iscritto nei 30 gg. e che dunque correttamente sono state applicate da proprio come _1
da sua facoltà ex art. 14.7, primo periodo. Va ricordato, infatti, che a norma di tale previsione le modifiche unilaterali sono sempre consentite, salvo il diritto di recesso scritto solo per quelle che incidono per oltre il 20% (presupposto comunque indimostrato). Stando in effetti alla lettera della norma contrattuale in ogni caso avrebbero dovuto valere le nuove condizioni, perché non espressamente rifiutate nei
30 gg. e senza che vi fosse necessità di sottoscrivere il nuovo atto integrativo per poter rimanere in fascia premium. Non essendo nemmeno dato sapere quale ricaduta concreta abbia avuto il “declassamento” e non essendovi neppure la prova che questo sia stato frutto di una ritorsione (si ribadisce che, anche se il nuovo regime delle provvigioni avesse inciso per oltre il 20%, entro 30 giorni avrebbe dovuto Parte_3
formalizzare per iscritto la mancata accettazione), non si è neppure in condizioni di valutare la ricorrenza di un grave inadempimento, in presenza del quale soltanto può configurarsi una giusta causa di recesso.
Infine, l'attrice ha dedotto l'utilizzazione del suo nominativo per le promozioni contrattuali del sito Internet, fatto da cui sarebbe derivato pregiudizio per il suo ruolo presso la clientela. Si precisa anzitutto che l'art. 3,5 del contratto conduce ad escludere qualsiasi diritto di esclusiva nella zona assegnata all'agente attore: è prevista espressamente la facoltà di Bibanca di promuovere o proporre nella stessa zona la conclusione di contratti aventi ad oggetto i prodotti di cui al mandato di agenzia avvalendosi di altri agenti o incaricati o provvedendovi direttamente con la sua organizzazione aziendale. Non è, dunque, neppure ipotizzabile uno sviamento della clientela in danno di Quello che è proposto attraverso il sito è solo una forma Parte_3
certamente più economica ma anche più rischiosa di conclusione dei contratti di finanziamento e risponde, anzi, agli obblighi di una corretta informazione dei consumatori avvisarli che, ove preferiscano l'intervento e l'assistenza di un agente, il costo del credito risulterà inevitabilmente maggiore (la stessa nozione di TEAG abbraccia ogni voce di spesa che incide sull'effettivo peso economico del finanziamento).
Escluso l'inadempimento della convenuta, non può ravvisarsi alcuna giusta causa di recesso che non può, dunque, ritenersi legittimo, sicché l'attrice non avrà diritto all'indennità di cui all'art. 1751c.c. (oltretutto già esclusa dalla previsione di cui all'art. 23 del contratto), perché il recesso non può essere dipeso da circostanze attribuibili alla preponente. Per gli anzidetti motivi non può riconoscersi neppure il diritto all'indennità di mancato preavviso e neppure possono spettare le differenze di provvigioni, perché, come più volte detto, la loro modifica, non contestata tempestivamente per iscritto, è stata applicata a tenor di contratto. Essendo stata, dunque, una scelta dell'attrice recedere dal contratto, non essendo riconoscibile alcun danno causalmente derivante dall'inadempimento di va rigettata anche la domanda di risarcimento del _1 danno. Si prende, infine, atto della volontà di parte attrice, espressa nella nota del
16.12.2024, di non insistere più nella domanda diretta alla provvigione postuma ex art. 1748 III co. c.c..
Rigettate tutte le domande di parte attrice, ad analoga conclusione si perviene per la riconvenzionale della convenuta, diretta all'ottenimento dell'indennità di mancato preavviso, Ora, ricevuta la notizia del recesso della società attrice, la convenuta non ha mosso particolari rimostranze e, in particolare, non ha contestato il recesso in sé né manifestato alcun concreto interesse al protrarsi del rapporto di agenzia. Nella missiva dell'8.11.23 sono respinte recisamente le condotte che avrebbero costituito la giusta causa di recesso, ma l'agente non è mai stato invitato a proseguire nella sua attività né
è stato manifestato un particolare interesse in tale senso, tanto che deve ritenersi che ricorrano le condizioni di cui all'art. 18.7 del contratto che prevede una rinuncia in tutto o in parte (ed evidentemente anche implicita) al termine di preavviso. Anche a non voler seguire tale via, l'accoglimento della domanda riconvenzionale sarebbe preclusa dalla mancanza degli elementi oggettivi che devono guidare a norma del successivo art.
1.8. la quantificazione dell'indennità richiesta all'attrice.
L'esito della lite giustifica la decisione di compensare tra le parti la quota di un terzo delle spese di lite e di condannare l'attrice, la cui soccombenza è decisamente prevalente, alla rifusione in favore di parte convenuta della restante quota di due terzi, liquidata nel dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza:
- rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_5 _1
;
[...]
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di _1
; Parte_5 - condanna alla rifusione in favore di della quota Parte_5 _1
di due terzi delle spese di lite, quota liquidata in complessivo Euro 13.600,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, compensando la restante quota di un terzo.
Sassari, 21/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella