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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 9795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9795 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 18214/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa RB GI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18214/2020 promossa da:
in persona del rappresentante legale p.t., con il Parte_1 patrocinio dell'avv. FABIO IANNUCCI, giusta procura allegata telematicamente all'atto di opposizione
OPPONENTE contro
in persona del legale rapp.te p.t., con Controparte_1 il patrocinio dell'avv. MATTEO FRANCO BALDINO, giusta procura alle liti su foglio separato
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
23/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 Con atto di citazione ritualmente notificato la (d'ora in Parte_1 avanti solo ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_1
3903/2020 emesso, in favore della società Controparte_1
(d'ora in avanti solo ), dal Tribunale di Napoli in data 2 luglio 2020 e Parte_2 notificato in data 16 luglio 2020, per l'importo di € 12.200,00, oltre interessi legali a decorrere dal deposito del ricorso monitorio ed oltre spese di procedura in favore dell'avv. TT AN AL, quale procuratore anticipatario. Il credito traeva origine, secondo le deduzioni della cooperativa ricorrente, dal mancato pagamento, da parte della della fattura n.°159 del 1/9/2019, emessa dalla Pt_1
, per servizio di ormeggio prestati da quest'ultima, nel Comune di Napoli, Parte_2 presso il porticciolo di S. Lucia, oltre ulteriori servizi accessori, in relazione all'imbarcazione “mod. Ferretti 43 denominata GA “, in proprietà della società ingiunta, per il periodo compreso tra il 1/5/2019 ed il 30/10/2019.
A fondamento dell'opposizione, la ha eccepito l'inesistenza del contratto, Pt_1 per la mancanza di dati identificativi sia dell'imbarcazione che del legale rappresentante della ma soprattutto per la mancanza della Parte_1 sottoscrizione del contratto, da parte della società, odierna opponente;
ha poi eccepito la carenza di prova documentale del rapporto negoziale esistente tra le parti, relativo all'ormeggio, nonché del credito azionato, non essendo sufficienti a dimostrare il credito, la fattura commerciale e l'autentica delle scritture contabili depositate dalla controparte.
Pertanto, l'opponente ha concluso chiedendo di:” 1) revocare, sulla scorta dei motivi di cui sopra, il decreto ingiuntivo opposto emettendo all'uopo ogni opportuno provvedimento per i motivi sopra visti e perché la pretesa azionata è infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata;
2) condannare parte opposta al pagamento delle spese di lite, diritti e compensi di giudizio in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, oltre rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge”.
Si è costituita in giudizio la , impugnando l'opposizione avversaria e Parte_2 deducendone la completa infondatezza in fatto ed in diritto. In particolare, l'opposta ha dedotto che la si era avvalsa dei servizi di ormeggio resi dall'opposta, da Pt_1 pagina 2 di 7 maggio ad ottobre per diversi anni, come documentato dalle fatture allegate;
inoltre, ha dedotto che il pagamento della fattura n. 159 del 1/9/2019 era stato più volte sollecitato alla a mezzo PEC e raccomandata e la società non aveva mai Pt_1 provveduto formalmente a contestare la fattura, poi azionata con il ricorso monitorio.
La Cooperativa ha, pertanto, concluso chiedendo: “in via preliminare la concessione della provvisoria esecutività dell'opposto decreto essendo, l 'opposizione non fondata su prova scritta”. Nel merito ha concluso chiedendo: “il rigetto dell'opposizione in quanto infondata sia in fatto che in diritto, non provata e del tutto temeraria e la conferma integrale dell'opposto decreto ingiuntivo”. Infine, ha chiesto “che l 'On.
Giudicante voglia valutare se nel giudizio de quo siasi a fronte di lite temeraria ed in tal caso condannare l 'opponente a un risarcimento danni a favore della opposta società da quantificare secondo il prudente apprezzamento dell'On. Giudicante. (…)
Con favore di spese, diritti ed onorario di giudizio, con attribuzione e distrazione in favore del sottoscritto avvocato anticipante.”
Con ordinanza del 22/03/21 è stata concessa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo;
all'esito della prova testimoniale ammessa, la causa è stata assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Così brevemente esposti i fatti di causa e le domande delle parti, ritiene, il Tribunale, che l'opposizione sia infondata, per quanto di seguito si dirà.
Va premesso che, in tema di onere probatorio nei giudizi a cognizione ordinaria, costituisce principio generale quello per cui al creditore, che deduce un inadempimento da parte del debitore, spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove il debitore deve provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (ex multis Cass. n. 16324/2021; Cass. n. 9351/07; Cass. 1473/2007; Cass. pagina 3 di 7 20073/2004). Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore)
e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume posizione sostanziale di convenuto.
Va altresì rammentato che, nell'opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice non si limita a valutare solo se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede alla valutazione della controversia nel merito, e, pertanto, il creditore ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del proprio diritto (quali l'esistenza e l'ammontare del credito) mentre il debitore è tenuto a fornire prova dei fatti estintivi, modificativi del medesimo credito.
Ciò premesso, ritiene, il Tribunale, che l'opposto abbia sufficientemente provato il proprio credito, sulla base dei documenti depositati in sede monitoria, come integrati in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, nonché sulla base delle testimonianze rese nel corso del giudizio.
Bisogna, preliminarmente, chiarire a quale tipologia di contratto appartiene il
“contratto di ormeggio” per poter correttamente valutare l'eccezione formulata dall'opponente circa l'inesistenza del contratto per mancanza della sottoscrizione, da parte della e per la carenza di alcuni elementi essenziali, non riportati nel Pt_1 contratto depositato dall'opposta Cooperativa, nel presente giudizio.
Orbene, trattasi di contratto atipico, disciplinato dal 2° comma dell'art 1322 cc, secondo il quale: “Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare [1323], purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico”.
Inquadrato, il contratto di ormeggio, tra i contratti atipici, ne discende l'infondatezza dell'eccezione di parte opponente, non essendo necessaria, per il perfezionamento del contratto, la forma scritta. Va ricordato, sul punto, quanto statuito dalla Corte di
Cassazione, Sez. 3, con la sentenza n. 19201 del 21/09/2011, secondo la quale: “Il
pagina 4 di 7 contratto di ormeggio è un contratto atipico, a forma libera, che può perfezionarsi per effetto del solo consenso dei contraenti manifestato per "facta concludentia", anche attraverso l'accettazione da parte dell'utente dell'attività propria dell'ormeggiatore, la quale può estendersi alla custodia dell'imbarcazione e può accompagnarsi alla locazione del necessario spazio acqueo”; alla luce di quanto chiarito dalla S.C. circa la forma prescritta per tale tipologia di negozio, appare lapalissiano che per il perfezionamento di un contratto di ormeggio, valido tra le parti, non risulta necessaria la forma scritta, potendosi perfezionare anche verbalmente.
Una volta accertato che il contratto di ormeggio non necessita di alcuna obbligatoria forma scritta, ritiene, il Tribunale, che il rapporto negoziale tra la e la Pt_1
, avente ad oggetto il servizio di ormeggio, nel Comune di Napoli presso il Parte_2 porticciolo di S. Lucia, comprensivo di servizi accessori, per l'imbarcazione “mod.
Ferretti 43 denominata GA”, di proprietà della per il periodo compreso Pt_1 tra il 1/5/2019 ed il 30/10/2019, sia stato ampiamente dimostrato, nel corso del presente giudizio, grazie alle testimonianze rese.
I testi escussi hanno confermato quanto indicato nel contestato contratto di ormeggio, depositato in atti;
in particolare, il teste, , dipendente Testimone_1 della , con la sua deposizione ha confermato che l'imbarcazione “mod. Parte_2
Ferretti 43 denominata GA”, di proprietà della ha effettivamente Pt_1 ormeggiato presso il porticciolo di S. Lucia, in concessione alla , nel Parte_2 periodo che va da maggio ad ottobre 2019, usufruendo, nel contempo, anche di tutti i servizi accessori inerenti l'ormeggio; infatti, lo stesso ha dichiarato: “è vero, noi facciamo attività di ormeggio per barche solo nel periodo maggio-ottobre. Ricordo che
l'imbarcazione della società opponente è stata ormeggiata anche nell'anno 2019, trattasi di un Ferretti 43 piedi (ovvero intorno ai 13 metri)”, confermando, altresì, che l'imbarcazione in questione usufruiva, in detto periodo, oltre che del servizio di ormeggio, anche dei servizi accessori, ovvero disormeggio, assistenza e guardiania h
24, acqua ed energia elettrica. Il teste, infine, pur non sapendo riferire alcunchè in ordine al prezzo eventualmente concordato dalla ha dichiarato “di Parte_1 aver sentito il principale della cooperativa sig. , lamentarsi perché la Parte_3 società non aveva pagato il corrispettivo nell'anno 2019”. Le Parte_1
pagina 5 di 7 medesime circostanze sono state confermate da altro teste, , ex Testimone_2 dipendente della dal 2008 al 2019, quale addetto al Pontile, il quale ha Parte_2 confermato che la barca della aveva ormeggiato, presso il Pontile Parte_1 gestito dalla Cooperativa opposta, non solo nel periodo maggio-ottobre dell'anno
2019, ma anche negli anni precedenti. Anche il terzo teste escusso, Tes_3
, oltre ad aver confermato l'avvenuto ormeggio dell'imbarcazione della
[...] per il periodo da maggio ad ottobre 2019, ha confermato l'importo Pt_1 concordato e riportato nella fattura n.°159 del 1/9/2019, così dichiarando:_ “si concordò il prezzo di € 10.000,00 più IVA, come per gli anni precedenti. […]. Tanto so perché l'accordo fu preso da me e mio fratello con la sig. (che è la figlia del Per_1 proprietario della società, proprietario di cui non ricordo il nome) e ricordo di aver riscosso io ogni anno il corrispettivo, andavo presso la sede della società sita in
Secondigliano, ma non ricordo esattamente l'indirizzo”.
Va aggiunto che il suddetto importo mai veniva formalmente contestato dall'opponente, nonostante i numerosi solleciti di pagamento inoltrati dalla
Cooperativa sia a mezzo PEC che a mezzo raccomandata A/R.
Per tutti i motivi sopra spiegati, il rapporto negoziale tra le parti processuali è stato pienamente dimostrato, così come anche il credito azionato con il D.I. opposto;
pertanto, l'opposizione deve dirsi infondata e va rigettata.
Non sussistono, infine, i presupposti per la condanna dell'opponente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., come richiesto dalla Cooperativa.
Ed invero, va premesso che la responsabilità processuale aggravata della parte soccombente richiede la sussistenza di tre presupposti: il carattere totale e non parziale della soccombenza, l'elemento soggettivo, consistente nell'avere l'opponente agito con mala fede (dolo) o colpa grave, e l'elemento oggettivo, rappresentato dalla dimostrazione della concreta ed effettiva esistenza di un danno subito dalla controparte, come conseguenza diretta ed immediata di un simile comportamento.
Orbene, ritiene, il Tribunale che, nella specie, non sussistano i predetti presupposti;
non è stata specificamente dedotta, né è stata in alcun modo provata la mala fede dell'opponente (ovvero l'aver agito con la consapevolezza della infondatezza delle motivazioni poste a base dell'opposizione), né tantomeno, il danno risulta essere pagina 6 di 7 stato provato. Pertanto, la domanda di condanna della controparte per responsabilità ex art. 96 c.p.c., avanzata dall'opposta, è infondata e va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza, dovendo, all'uopo, rammentarsi che il rigetto della domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'articolo 96 del Cpc, a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'articolo 92 del Cpc. (cfr. Cass.
20317/22); esse vanno liquidate secondo i parametri medi (per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria) e minimi (per la fase decisoria) previsti dal DM 55/14, come aggiornati con il DM 147/22, in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta dai procuratori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n.
3903/2020 proposta da nei confronti di Parte_1 [...] così provvede;
Controparte_1
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo;
2) Rigetta la domanda dell'opposto di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 III comma c.p.c.;
3) Condanna l'opponente alle spese di lite del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che si liquidano in € 4.227,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.
TT AN AL, dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 29/10/25
Il Giudice
Dr.ssa RB GI
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa RB GI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18214/2020 promossa da:
in persona del rappresentante legale p.t., con il Parte_1 patrocinio dell'avv. FABIO IANNUCCI, giusta procura allegata telematicamente all'atto di opposizione
OPPONENTE contro
in persona del legale rapp.te p.t., con Controparte_1 il patrocinio dell'avv. MATTEO FRANCO BALDINO, giusta procura alle liti su foglio separato
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
23/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 Con atto di citazione ritualmente notificato la (d'ora in Parte_1 avanti solo ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_1
3903/2020 emesso, in favore della società Controparte_1
(d'ora in avanti solo ), dal Tribunale di Napoli in data 2 luglio 2020 e Parte_2 notificato in data 16 luglio 2020, per l'importo di € 12.200,00, oltre interessi legali a decorrere dal deposito del ricorso monitorio ed oltre spese di procedura in favore dell'avv. TT AN AL, quale procuratore anticipatario. Il credito traeva origine, secondo le deduzioni della cooperativa ricorrente, dal mancato pagamento, da parte della della fattura n.°159 del 1/9/2019, emessa dalla Pt_1
, per servizio di ormeggio prestati da quest'ultima, nel Comune di Napoli, Parte_2 presso il porticciolo di S. Lucia, oltre ulteriori servizi accessori, in relazione all'imbarcazione “mod. Ferretti 43 denominata GA “, in proprietà della società ingiunta, per il periodo compreso tra il 1/5/2019 ed il 30/10/2019.
A fondamento dell'opposizione, la ha eccepito l'inesistenza del contratto, Pt_1 per la mancanza di dati identificativi sia dell'imbarcazione che del legale rappresentante della ma soprattutto per la mancanza della Parte_1 sottoscrizione del contratto, da parte della società, odierna opponente;
ha poi eccepito la carenza di prova documentale del rapporto negoziale esistente tra le parti, relativo all'ormeggio, nonché del credito azionato, non essendo sufficienti a dimostrare il credito, la fattura commerciale e l'autentica delle scritture contabili depositate dalla controparte.
Pertanto, l'opponente ha concluso chiedendo di:” 1) revocare, sulla scorta dei motivi di cui sopra, il decreto ingiuntivo opposto emettendo all'uopo ogni opportuno provvedimento per i motivi sopra visti e perché la pretesa azionata è infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata;
2) condannare parte opposta al pagamento delle spese di lite, diritti e compensi di giudizio in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, oltre rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge”.
Si è costituita in giudizio la , impugnando l'opposizione avversaria e Parte_2 deducendone la completa infondatezza in fatto ed in diritto. In particolare, l'opposta ha dedotto che la si era avvalsa dei servizi di ormeggio resi dall'opposta, da Pt_1 pagina 2 di 7 maggio ad ottobre per diversi anni, come documentato dalle fatture allegate;
inoltre, ha dedotto che il pagamento della fattura n. 159 del 1/9/2019 era stato più volte sollecitato alla a mezzo PEC e raccomandata e la società non aveva mai Pt_1 provveduto formalmente a contestare la fattura, poi azionata con il ricorso monitorio.
La Cooperativa ha, pertanto, concluso chiedendo: “in via preliminare la concessione della provvisoria esecutività dell'opposto decreto essendo, l 'opposizione non fondata su prova scritta”. Nel merito ha concluso chiedendo: “il rigetto dell'opposizione in quanto infondata sia in fatto che in diritto, non provata e del tutto temeraria e la conferma integrale dell'opposto decreto ingiuntivo”. Infine, ha chiesto “che l 'On.
Giudicante voglia valutare se nel giudizio de quo siasi a fronte di lite temeraria ed in tal caso condannare l 'opponente a un risarcimento danni a favore della opposta società da quantificare secondo il prudente apprezzamento dell'On. Giudicante. (…)
Con favore di spese, diritti ed onorario di giudizio, con attribuzione e distrazione in favore del sottoscritto avvocato anticipante.”
Con ordinanza del 22/03/21 è stata concessa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo;
all'esito della prova testimoniale ammessa, la causa è stata assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Così brevemente esposti i fatti di causa e le domande delle parti, ritiene, il Tribunale, che l'opposizione sia infondata, per quanto di seguito si dirà.
Va premesso che, in tema di onere probatorio nei giudizi a cognizione ordinaria, costituisce principio generale quello per cui al creditore, che deduce un inadempimento da parte del debitore, spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove il debitore deve provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (ex multis Cass. n. 16324/2021; Cass. n. 9351/07; Cass. 1473/2007; Cass. pagina 3 di 7 20073/2004). Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore)
e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume posizione sostanziale di convenuto.
Va altresì rammentato che, nell'opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice non si limita a valutare solo se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede alla valutazione della controversia nel merito, e, pertanto, il creditore ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del proprio diritto (quali l'esistenza e l'ammontare del credito) mentre il debitore è tenuto a fornire prova dei fatti estintivi, modificativi del medesimo credito.
Ciò premesso, ritiene, il Tribunale, che l'opposto abbia sufficientemente provato il proprio credito, sulla base dei documenti depositati in sede monitoria, come integrati in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, nonché sulla base delle testimonianze rese nel corso del giudizio.
Bisogna, preliminarmente, chiarire a quale tipologia di contratto appartiene il
“contratto di ormeggio” per poter correttamente valutare l'eccezione formulata dall'opponente circa l'inesistenza del contratto per mancanza della sottoscrizione, da parte della e per la carenza di alcuni elementi essenziali, non riportati nel Pt_1 contratto depositato dall'opposta Cooperativa, nel presente giudizio.
Orbene, trattasi di contratto atipico, disciplinato dal 2° comma dell'art 1322 cc, secondo il quale: “Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare [1323], purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico”.
Inquadrato, il contratto di ormeggio, tra i contratti atipici, ne discende l'infondatezza dell'eccezione di parte opponente, non essendo necessaria, per il perfezionamento del contratto, la forma scritta. Va ricordato, sul punto, quanto statuito dalla Corte di
Cassazione, Sez. 3, con la sentenza n. 19201 del 21/09/2011, secondo la quale: “Il
pagina 4 di 7 contratto di ormeggio è un contratto atipico, a forma libera, che può perfezionarsi per effetto del solo consenso dei contraenti manifestato per "facta concludentia", anche attraverso l'accettazione da parte dell'utente dell'attività propria dell'ormeggiatore, la quale può estendersi alla custodia dell'imbarcazione e può accompagnarsi alla locazione del necessario spazio acqueo”; alla luce di quanto chiarito dalla S.C. circa la forma prescritta per tale tipologia di negozio, appare lapalissiano che per il perfezionamento di un contratto di ormeggio, valido tra le parti, non risulta necessaria la forma scritta, potendosi perfezionare anche verbalmente.
Una volta accertato che il contratto di ormeggio non necessita di alcuna obbligatoria forma scritta, ritiene, il Tribunale, che il rapporto negoziale tra la e la Pt_1
, avente ad oggetto il servizio di ormeggio, nel Comune di Napoli presso il Parte_2 porticciolo di S. Lucia, comprensivo di servizi accessori, per l'imbarcazione “mod.
Ferretti 43 denominata GA”, di proprietà della per il periodo compreso Pt_1 tra il 1/5/2019 ed il 30/10/2019, sia stato ampiamente dimostrato, nel corso del presente giudizio, grazie alle testimonianze rese.
I testi escussi hanno confermato quanto indicato nel contestato contratto di ormeggio, depositato in atti;
in particolare, il teste, , dipendente Testimone_1 della , con la sua deposizione ha confermato che l'imbarcazione “mod. Parte_2
Ferretti 43 denominata GA”, di proprietà della ha effettivamente Pt_1 ormeggiato presso il porticciolo di S. Lucia, in concessione alla , nel Parte_2 periodo che va da maggio ad ottobre 2019, usufruendo, nel contempo, anche di tutti i servizi accessori inerenti l'ormeggio; infatti, lo stesso ha dichiarato: “è vero, noi facciamo attività di ormeggio per barche solo nel periodo maggio-ottobre. Ricordo che
l'imbarcazione della società opponente è stata ormeggiata anche nell'anno 2019, trattasi di un Ferretti 43 piedi (ovvero intorno ai 13 metri)”, confermando, altresì, che l'imbarcazione in questione usufruiva, in detto periodo, oltre che del servizio di ormeggio, anche dei servizi accessori, ovvero disormeggio, assistenza e guardiania h
24, acqua ed energia elettrica. Il teste, infine, pur non sapendo riferire alcunchè in ordine al prezzo eventualmente concordato dalla ha dichiarato “di Parte_1 aver sentito il principale della cooperativa sig. , lamentarsi perché la Parte_3 società non aveva pagato il corrispettivo nell'anno 2019”. Le Parte_1
pagina 5 di 7 medesime circostanze sono state confermate da altro teste, , ex Testimone_2 dipendente della dal 2008 al 2019, quale addetto al Pontile, il quale ha Parte_2 confermato che la barca della aveva ormeggiato, presso il Pontile Parte_1 gestito dalla Cooperativa opposta, non solo nel periodo maggio-ottobre dell'anno
2019, ma anche negli anni precedenti. Anche il terzo teste escusso, Tes_3
, oltre ad aver confermato l'avvenuto ormeggio dell'imbarcazione della
[...] per il periodo da maggio ad ottobre 2019, ha confermato l'importo Pt_1 concordato e riportato nella fattura n.°159 del 1/9/2019, così dichiarando:_ “si concordò il prezzo di € 10.000,00 più IVA, come per gli anni precedenti. […]. Tanto so perché l'accordo fu preso da me e mio fratello con la sig. (che è la figlia del Per_1 proprietario della società, proprietario di cui non ricordo il nome) e ricordo di aver riscosso io ogni anno il corrispettivo, andavo presso la sede della società sita in
Secondigliano, ma non ricordo esattamente l'indirizzo”.
Va aggiunto che il suddetto importo mai veniva formalmente contestato dall'opponente, nonostante i numerosi solleciti di pagamento inoltrati dalla
Cooperativa sia a mezzo PEC che a mezzo raccomandata A/R.
Per tutti i motivi sopra spiegati, il rapporto negoziale tra le parti processuali è stato pienamente dimostrato, così come anche il credito azionato con il D.I. opposto;
pertanto, l'opposizione deve dirsi infondata e va rigettata.
Non sussistono, infine, i presupposti per la condanna dell'opponente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., come richiesto dalla Cooperativa.
Ed invero, va premesso che la responsabilità processuale aggravata della parte soccombente richiede la sussistenza di tre presupposti: il carattere totale e non parziale della soccombenza, l'elemento soggettivo, consistente nell'avere l'opponente agito con mala fede (dolo) o colpa grave, e l'elemento oggettivo, rappresentato dalla dimostrazione della concreta ed effettiva esistenza di un danno subito dalla controparte, come conseguenza diretta ed immediata di un simile comportamento.
Orbene, ritiene, il Tribunale che, nella specie, non sussistano i predetti presupposti;
non è stata specificamente dedotta, né è stata in alcun modo provata la mala fede dell'opponente (ovvero l'aver agito con la consapevolezza della infondatezza delle motivazioni poste a base dell'opposizione), né tantomeno, il danno risulta essere pagina 6 di 7 stato provato. Pertanto, la domanda di condanna della controparte per responsabilità ex art. 96 c.p.c., avanzata dall'opposta, è infondata e va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza, dovendo, all'uopo, rammentarsi che il rigetto della domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'articolo 96 del Cpc, a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'articolo 92 del Cpc. (cfr. Cass.
20317/22); esse vanno liquidate secondo i parametri medi (per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria) e minimi (per la fase decisoria) previsti dal DM 55/14, come aggiornati con il DM 147/22, in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta dai procuratori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n.
3903/2020 proposta da nei confronti di Parte_1 [...] così provvede;
Controparte_1
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo;
2) Rigetta la domanda dell'opposto di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 III comma c.p.c.;
3) Condanna l'opponente alle spese di lite del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che si liquidano in € 4.227,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.
TT AN AL, dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 29/10/25
Il Giudice
Dr.ssa RB GI
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