Ordinanza collegiale 30 settembre 2020
Ordinanza collegiale 12 febbraio 2024
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 28/11/2025, n. 3872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3872 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03872/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00901/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 901 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Juwi Development 01 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Emanuele Li Puma, Piero Francesco Viganò e Ernesto Rossi Scarpa Gregorj, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Lodi, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaella Bordogna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Lombardia, in persona del Presidente della g.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Piera Pujatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria
di illegittimità quanto all’atto introduttivo della lite
– del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione sulla domanda di autorizzazione unica, presentata da Juwi Development 01 S.r.l. ai sensi dell’art. 12, d.lgs. n. 387/2003 in data 1 ottobre 2019, prot. prov. 31861, per la costruzione e l’esercizio dell’Impianto fotovoltaico da costruire ed esercire presso il Comune di Codogno (LO) (di seguito, anche solo “Impianto”);
e per l’accertamento
dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento de quo mediante l’adozione del provvedimento di autorizzazione unica ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003 per la costruzione e l’esercizio dell’Impianto, nonché per la condanna ex art. 31, comma 3 c.p.a.,
dell’Amministrazione resistente ad adottare il provvedimento di autorizzazione unica ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003, entro il termine fissando da codesto Giudice, con nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
quanto all’atto di motivi aggiunti, per l’annullamento
– della determinazione dirigenziale della Provincia di Lodi n. REGDE/616/2020 del 23 luglio 2020 (“Diniego dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003 e s.m.i. alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 9993,24 kwp sito in Comune di Codogno (LO), foglio 7 mappali 1, 3, 5, 34, 45, 46, 49, 53 del Catasto terreni del suddetto Comune. Coordinate Gauss Boaga Z 552950, 932 Y 5001 004,774”), della determinazione dirigenziale della Provincia di Lodi n. REGDE/630/2020 del 29 luglio 2020 (“Determinazione dirigenziale n. 616 del 23.07.2020 avente ad oggetto: Juwi Development 01 S.r.l. Diniego dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003 e s.m.i. alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 9993,24 kwp sito in Comune di Codogno (LO), foglio 7 mappali 1, 3, 5, 34, 45, 46, 49, 53 del Catasto Terreni del suddetto Comune coordinate Gauss Boaga Z 552950, 932 Y 5001 004,774. Correzione per mero errore materiale”) e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o, comunque, connesso, ivi inclusi: la nota della Regione Lombardia ricevuta dalla Provincia di Lodi in data 17 aprile 2020 e protocollata in arrivo con n. 10556/2020, l’allegato a tale nota intitolato “Programma energetico ambientale regionale della Lombardia - Aree non idonee chiarimenti sull’applicazione dei criteri vigenti in ambito di impianti fotovoltaici su suolo (Par. 8.6 e Allegato 6 del PEAR approvato con D.g.r. X/3706 del 12 giugno 2015 e successivamente modificato con D.g.r. X/3905 del 24 luglio 2015)”, la D.G.R. n. X/3706 del 12 giugno 2015 e i relativi allegati nonché il PEAR e i relativi allegati, la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 (prot. n. 9.7.21 del 27 maggio 2020);
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Lodi e della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 16 ottobre 2025, tenutasi da remoto, il dott. RO VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con atto, depositato in segreteria in prossimità della odierna udienza di trattazione, la ricorrente ha rinunziato al ricorso; rinunzia accettata dalla Provincia di Lodi, di cui ha altresì “preso atto” la Regione Lombardia.
L’atto, benchè non previamente notificato dalla ricorrente, integra una valida rinunzia al ricorso, ai sensi dell’art. 84 c.p.a., tenuto conto che vi è evidenza in actis della piena conoscenza che di tale rinunzia hanno avuto le parti resistenti.
Si impone, indi, la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lett. c), c.p.a., equo appalesandosi il disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinunzia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN TE, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
RO VA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO VA | AN TE |
IL SEGRETARIO