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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/10/2025, n. 4459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4459 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
e corrispondente UPI – Ufficio per il processo
*********
Il Giudice, dr. IA PO all'esito dell'udienza ex art. 127 ter cpc del 17 aprile
2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
Nel procedimento n.r.g. 9766/ 2023 promosso da:
, nata in [...] il [...] ( Parte_1
C.F. ), domiciliata a Brignano Gera d'Adda (BG) in Via Spirano C.F._1
n. 3, attualmente ristretta presso la Casa Circondariale di Bergamo, con il patrocinio dell'avv. Stefania Russo del foro di Bergamo - RICORRENTE - contro
(C.F. Controparte_1
) rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato P.IVA_1 presso la quale è elettivamente domiciliato - RESISTENTE -
*********
§. 1 - Con ricorso ex art. 30 comma 6 del D. Lgvo n. 286 del 1998, depositato il
27.07.2023, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto (Cat.2° 00282-2023/IMM/2023/RM/299) con il quale la
Questura di Bergamo, il 31.05.2023 ha revocato il suo permesso di soggiorno in precedenza rilasciatole per motivi di famiglia.
Per una migliore comprensione della fattispecie, si precisa sin d'ora che a motivo del rigetto, l'Amministrazione aveva rilevato che la ricorrente era stata condannata , con sentenza del Tribunale di Bergamo del 16.09.2021 n. 1127 alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, per il reato di maltrattamenti in famiglia e verso i fanciulli, in concorso con il coniuge. A sostegno della domanda Parte_1 ha esposto quanto segue:
[...]
⎯ di avere iniziato un percorso di supporto psicologico intra murario, al fine di elaborare quanto accaduto con i figli e con lo scopo di recuperare il rapporto con gli stessi;
⎯ di intrattenere colloqui protetti con i propri figli, con la collaborazione del
Servizio Tutela Minori di Dalmine, in relazione ai quali l'assistente sociale che la segue ha espresso valutazioni positive con riguardo ai due figli e e che i Per_1 Per_2 servizi competenti si sono attivati per favorire gli incontri con il più piccolo Per_3
⎯ che la mancanza di un idoneo titolo di soggiorno avrebbe la diretta conseguenza di interrompere tali incontri con conseguente violazione del loro diritto a coltivare il legame con la madre.
§. 2 - Parte convenuta si è costituita mediante comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.01.2024 lamentando la tardiva notifica del ricorso e la violazione del diritto di difesa.
Con decreto del 16.01.2024, all'esito di udienza tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. al fine di verificare la rituale instaurazione del contradditorio, è stato disposto differimento all'udienza del 18 aprile 2024 per consentire all'amministrazione, già costituita, di integrare le difese, al che la convenuta, ha provveduto con atto depositato il 09.07.2024 allegando la documentazione acquisita in fase amministrativa.
Con note scritte per la successiva udienza del 09.12.2024 l'amministrazione ha eccepito l'inammissibilità della domanda di annullamento del provvedimento impugnato formulata dalla ricorrente, richiamando l'allegata relazione a firma della
Questura di Bergamo ove sono ribaditi i motivi del diniego.
Nel corso del giudizio sono state acquisite le relazioni aggiornate dei servizi sociali che stanno seguendo il caso qui esaminato.
Inoltre, è stata disposta la traduzione della ricorrente che, liberamente interrogata, ha dichiarato :
“ io sono in Italia da 15 anni, ho sempre lavorato con un'agenzia di somministrazione del personale e anche con una cooperativa, quando avrò espiato la pena conto di sistemarmi con il lavoro e vivere con i miei figli. Io ho una casa di
Pag. 2 di 6 proprietà e conto di restare in Italia con i miei figli. Attualmente i miei figli stanno rinnovando il permesso di soggiorno Mio marito è andato via dall'Italia mi ha abbandonata ed ha lasciato anche i nostri figli io ho scelto di espiare la pena per restare con loro. La mia figlia più grande ha diciannove anni e sta curando un tumore .
Io ho perso già un figlio a causa della stessa malattia. In carcere sto lavorando, ho una proposta di lavoro per quando avrò i domiciliari. I miei figli sono affidati a delle famiglie. La più grande si trova in una comunità. In Italia ho dei parenti per parte di madre e ho anche un'amica che mi viene a trovare sempre in carcere, mi porta quello che mi serve “
La causa è stata riassegnata al ruolo dello scrivente Giudice che l' ha trattenuta in decisione.
§. 3 – Preliminarmente va chiarito che il presente giudizio non ha natura impugnatoria tecnicamente intesa, perché, come correttamente rilevato da parte resistente, l'oggetto del presente giudizio non è la legittimità formale del provvedimento amministrativo di diniego quanto l'accertamento della spettanza o meno dell'invocato diritto soggettivo al permesso di soggiorno per motivi familiari.
Di conseguenza, la domanda di annullamento del provvedimento impugnato formulata nel ricorso deve ritenersi inammissibile.
Tuttavia, non vi è dubbio che parte ricorrente abbia posto a fondamento dell'atto introduttivo l'accertamento delle condizioni per l'ottenimento del permesso di soggiorno per motivi familiari e che la domanda debba essere qualificata in questi termini (v. Cass. 21.05.2019 n. 13602).
Il ricorso può essere accolto per i motivi che seguono.
Come correttamente rilevato dall'amministrazione resistente, in base all'art. 18 bis c. 4 bis del D. Lgvo 1998 n. 286
“Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo, commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico”.
Pag. 3 di 6 Quest'ultima disposizione però preclude ogni automatismo espulsivo imponendo la necessità di tener conto anche “ della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine” .
Pertanto non si può prescindere da un esame complessivo della condotta di vita dell'interessata e verificare se quest'ultima possa costituire una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica ( v. Cass. 03.09.2021 n. 23930;
Cass. 19 .05. 2022 n. 16251 e la giurisprudenza ivi richiamata).
E' incontestabile che la sig.ra Parte_1 nel periodo 2016 sino al dicembre 2019 abbia commesso nei confronti
[...] dei due figli minori, (detta , nata Persona_4 Per_5 in Egitto il 02.03.2005 e nato a Persona_6
Treviglio il 16.01.2010 i maltrattamenti che sono descritti nella sentenza della Corte
d'appello di Brescia del 07.04.2022 n. 639 che ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Bergamo ( v. doc. allegati da parte convenuta).
Reati ben più gravi sono stati commessi dal coniuge, sottrattosi all'esecuzione della pena e resosi irreperibile.
I figli sono stati affidati a famiglie diverse e dalla relazione dei servizi sociali acquisita in atti ( v. atto depositato il 5 giugno 2024) emerge che la ricostruzione del rapporto madre – figli è in evoluzione.
Ivi si legge che la più grande, oggi maggiorenne, nel 2022 aveva subito Per_5 importanti interventi al cervello e all'intestino ed aveva maturato il desiderio di rivedere la madre non più incontrata dal 2019.
Sebbene i primi incontri si siano svolti senza problemi, la ragazza ha successivamente manifestato difficoltà nel vedere la madre con atteggiamenti gentili e premurosi mai visti prima ed ha voluto prendersi del tempo prima di incontrarla nuovamente.
Quanto al figlio , risulta che studia, è dedito alla sport e che è curato Per_2 adeguatamente, ha manifestato ostilità nei soli confronti del padre che non intende più incontrare.
Pag. 4 di 6 Pe Mostra invece di essere contento di rivedere madre ed esprime un affetto profondo nei confronti dei fratelli.
La ricorrente ha svolto attività lavorativa sia prima che durante la sua detenzione
( v. estratto contributivo depositato il 19.09.2024) il che è di per sé indice di integrazione sociale.
Con provvedimento del 21.01.2025 ( v. deposito di parte ricorrente del giorno
11.04.2025 ) il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha disposto in favore della stessa l'affidamento in prova ai servizi sociali e le è stato prescritto di risiedere presso la sua casa di proprietà.
A fondamento di tale decisione vi è l'espressa considerazione che la sig.ra
“ ha partecipato proficuamente Parte_1 alle attività trattamentali ed ha lavorato come addetta alla lavanderia con atteggiamento responsabile e rispettoso. Porta avanti il progetto con il Centro bambino
– famiglia di Bergamo e incontra i figli in modalità protetta. La condannata ha continuato al riflessione in chiave critica die propri agiti manifestando sentimenti di emancipazione e affrancamento dal sistema culturale di appartenenza di matrice patriarcale e repressivo “ .
Si osserva poi l'istante vive in Italia da molti anni che non ha commesso altri reati.
Dagli elementi probatori sopra esaminati si evince che il recupero dei suoi affetti
è in itinere.
La sua volontà di avvicinarsi ai figli deve però confrontarsi, con la necessità di compiere ogni possibile sforzo per riabilitare la propria figura e la propria credibilità nei loro confronti .
Tanto premesso, alla luce delle complessive risultanze istruttorie acquisite si può concludere che l'allontanamento della sig.ra Parte_1
determinerebbe l'interruzione di questo percorso di riavvicinamento e
[...] di ricostituzione dell'unità familiare.
Va contestualmente ricordato, però, che l'accertamento in questa sede del diritto fondamentale all'integrità familiare ex art. 8, della CEDU ed ex art. 7 della Carta dei
Pag. 5 di 6 diritti fondamentali dell'Unione europea, non ha carattere definitivo, ben potendo essere pregiudicato da elementi sopravvenuti, quali la commissione di nuovi reati.
Invero, la tutela della vita privata e familiare non è incondizionata, posto che l'ingerenza dell'autorità pubblica è consentita, ai sensi dell'art. 2 della CEDU, se prevista dalla legge, quale misura necessaria ai fini della sicurezza nazionale, e della protezione dei diritti e delle libertà altrui( v. Cass. 2020 n. 5879 e la giurisprudenza ivi richiamata)
.
Alla luce di quanto fin qui esposto, il ricorso può essere accolto e va riconosciuto il diritto della ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
§. 4 - Quanto alle spese legali, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la relativa compensazione, dal momento che l'accoglimento del ricorso è dipeso da elementi che l'Amministrazione non ha potuto esaminare quali, l'ordinanza di ammissione alla misura di affidamento in prova ai servizi sociali,
P.Q.M.
⎯ dichiara inammissibile la domanda di annullamento del decreto opposto;
⎯ accerta il diritto di al Parte_1 permesso di soggiorno per motivi familiari, per l'effetto ordina alla Questura di
Bergamo il relativo rilascio in favore del ricorrente;
⎯ compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Brescia il 23 ottobre 2025 il Giudice
Dott.ssa IA PO
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
e corrispondente UPI – Ufficio per il processo
*********
Il Giudice, dr. IA PO all'esito dell'udienza ex art. 127 ter cpc del 17 aprile
2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
Nel procedimento n.r.g. 9766/ 2023 promosso da:
, nata in [...] il [...] ( Parte_1
C.F. ), domiciliata a Brignano Gera d'Adda (BG) in Via Spirano C.F._1
n. 3, attualmente ristretta presso la Casa Circondariale di Bergamo, con il patrocinio dell'avv. Stefania Russo del foro di Bergamo - RICORRENTE - contro
(C.F. Controparte_1
) rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato P.IVA_1 presso la quale è elettivamente domiciliato - RESISTENTE -
*********
§. 1 - Con ricorso ex art. 30 comma 6 del D. Lgvo n. 286 del 1998, depositato il
27.07.2023, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto (Cat.2° 00282-2023/IMM/2023/RM/299) con il quale la
Questura di Bergamo, il 31.05.2023 ha revocato il suo permesso di soggiorno in precedenza rilasciatole per motivi di famiglia.
Per una migliore comprensione della fattispecie, si precisa sin d'ora che a motivo del rigetto, l'Amministrazione aveva rilevato che la ricorrente era stata condannata , con sentenza del Tribunale di Bergamo del 16.09.2021 n. 1127 alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, per il reato di maltrattamenti in famiglia e verso i fanciulli, in concorso con il coniuge. A sostegno della domanda Parte_1 ha esposto quanto segue:
[...]
⎯ di avere iniziato un percorso di supporto psicologico intra murario, al fine di elaborare quanto accaduto con i figli e con lo scopo di recuperare il rapporto con gli stessi;
⎯ di intrattenere colloqui protetti con i propri figli, con la collaborazione del
Servizio Tutela Minori di Dalmine, in relazione ai quali l'assistente sociale che la segue ha espresso valutazioni positive con riguardo ai due figli e e che i Per_1 Per_2 servizi competenti si sono attivati per favorire gli incontri con il più piccolo Per_3
⎯ che la mancanza di un idoneo titolo di soggiorno avrebbe la diretta conseguenza di interrompere tali incontri con conseguente violazione del loro diritto a coltivare il legame con la madre.
§. 2 - Parte convenuta si è costituita mediante comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.01.2024 lamentando la tardiva notifica del ricorso e la violazione del diritto di difesa.
Con decreto del 16.01.2024, all'esito di udienza tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. al fine di verificare la rituale instaurazione del contradditorio, è stato disposto differimento all'udienza del 18 aprile 2024 per consentire all'amministrazione, già costituita, di integrare le difese, al che la convenuta, ha provveduto con atto depositato il 09.07.2024 allegando la documentazione acquisita in fase amministrativa.
Con note scritte per la successiva udienza del 09.12.2024 l'amministrazione ha eccepito l'inammissibilità della domanda di annullamento del provvedimento impugnato formulata dalla ricorrente, richiamando l'allegata relazione a firma della
Questura di Bergamo ove sono ribaditi i motivi del diniego.
Nel corso del giudizio sono state acquisite le relazioni aggiornate dei servizi sociali che stanno seguendo il caso qui esaminato.
Inoltre, è stata disposta la traduzione della ricorrente che, liberamente interrogata, ha dichiarato :
“ io sono in Italia da 15 anni, ho sempre lavorato con un'agenzia di somministrazione del personale e anche con una cooperativa, quando avrò espiato la pena conto di sistemarmi con il lavoro e vivere con i miei figli. Io ho una casa di
Pag. 2 di 6 proprietà e conto di restare in Italia con i miei figli. Attualmente i miei figli stanno rinnovando il permesso di soggiorno Mio marito è andato via dall'Italia mi ha abbandonata ed ha lasciato anche i nostri figli io ho scelto di espiare la pena per restare con loro. La mia figlia più grande ha diciannove anni e sta curando un tumore .
Io ho perso già un figlio a causa della stessa malattia. In carcere sto lavorando, ho una proposta di lavoro per quando avrò i domiciliari. I miei figli sono affidati a delle famiglie. La più grande si trova in una comunità. In Italia ho dei parenti per parte di madre e ho anche un'amica che mi viene a trovare sempre in carcere, mi porta quello che mi serve “
La causa è stata riassegnata al ruolo dello scrivente Giudice che l' ha trattenuta in decisione.
§. 3 – Preliminarmente va chiarito che il presente giudizio non ha natura impugnatoria tecnicamente intesa, perché, come correttamente rilevato da parte resistente, l'oggetto del presente giudizio non è la legittimità formale del provvedimento amministrativo di diniego quanto l'accertamento della spettanza o meno dell'invocato diritto soggettivo al permesso di soggiorno per motivi familiari.
Di conseguenza, la domanda di annullamento del provvedimento impugnato formulata nel ricorso deve ritenersi inammissibile.
Tuttavia, non vi è dubbio che parte ricorrente abbia posto a fondamento dell'atto introduttivo l'accertamento delle condizioni per l'ottenimento del permesso di soggiorno per motivi familiari e che la domanda debba essere qualificata in questi termini (v. Cass. 21.05.2019 n. 13602).
Il ricorso può essere accolto per i motivi che seguono.
Come correttamente rilevato dall'amministrazione resistente, in base all'art. 18 bis c. 4 bis del D. Lgvo 1998 n. 286
“Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo, commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico”.
Pag. 3 di 6 Quest'ultima disposizione però preclude ogni automatismo espulsivo imponendo la necessità di tener conto anche “ della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine” .
Pertanto non si può prescindere da un esame complessivo della condotta di vita dell'interessata e verificare se quest'ultima possa costituire una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica ( v. Cass. 03.09.2021 n. 23930;
Cass. 19 .05. 2022 n. 16251 e la giurisprudenza ivi richiamata).
E' incontestabile che la sig.ra Parte_1 nel periodo 2016 sino al dicembre 2019 abbia commesso nei confronti
[...] dei due figli minori, (detta , nata Persona_4 Per_5 in Egitto il 02.03.2005 e nato a Persona_6
Treviglio il 16.01.2010 i maltrattamenti che sono descritti nella sentenza della Corte
d'appello di Brescia del 07.04.2022 n. 639 che ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Bergamo ( v. doc. allegati da parte convenuta).
Reati ben più gravi sono stati commessi dal coniuge, sottrattosi all'esecuzione della pena e resosi irreperibile.
I figli sono stati affidati a famiglie diverse e dalla relazione dei servizi sociali acquisita in atti ( v. atto depositato il 5 giugno 2024) emerge che la ricostruzione del rapporto madre – figli è in evoluzione.
Ivi si legge che la più grande, oggi maggiorenne, nel 2022 aveva subito Per_5 importanti interventi al cervello e all'intestino ed aveva maturato il desiderio di rivedere la madre non più incontrata dal 2019.
Sebbene i primi incontri si siano svolti senza problemi, la ragazza ha successivamente manifestato difficoltà nel vedere la madre con atteggiamenti gentili e premurosi mai visti prima ed ha voluto prendersi del tempo prima di incontrarla nuovamente.
Quanto al figlio , risulta che studia, è dedito alla sport e che è curato Per_2 adeguatamente, ha manifestato ostilità nei soli confronti del padre che non intende più incontrare.
Pag. 4 di 6 Pe Mostra invece di essere contento di rivedere madre ed esprime un affetto profondo nei confronti dei fratelli.
La ricorrente ha svolto attività lavorativa sia prima che durante la sua detenzione
( v. estratto contributivo depositato il 19.09.2024) il che è di per sé indice di integrazione sociale.
Con provvedimento del 21.01.2025 ( v. deposito di parte ricorrente del giorno
11.04.2025 ) il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha disposto in favore della stessa l'affidamento in prova ai servizi sociali e le è stato prescritto di risiedere presso la sua casa di proprietà.
A fondamento di tale decisione vi è l'espressa considerazione che la sig.ra
“ ha partecipato proficuamente Parte_1 alle attività trattamentali ed ha lavorato come addetta alla lavanderia con atteggiamento responsabile e rispettoso. Porta avanti il progetto con il Centro bambino
– famiglia di Bergamo e incontra i figli in modalità protetta. La condannata ha continuato al riflessione in chiave critica die propri agiti manifestando sentimenti di emancipazione e affrancamento dal sistema culturale di appartenenza di matrice patriarcale e repressivo “ .
Si osserva poi l'istante vive in Italia da molti anni che non ha commesso altri reati.
Dagli elementi probatori sopra esaminati si evince che il recupero dei suoi affetti
è in itinere.
La sua volontà di avvicinarsi ai figli deve però confrontarsi, con la necessità di compiere ogni possibile sforzo per riabilitare la propria figura e la propria credibilità nei loro confronti .
Tanto premesso, alla luce delle complessive risultanze istruttorie acquisite si può concludere che l'allontanamento della sig.ra Parte_1
determinerebbe l'interruzione di questo percorso di riavvicinamento e
[...] di ricostituzione dell'unità familiare.
Va contestualmente ricordato, però, che l'accertamento in questa sede del diritto fondamentale all'integrità familiare ex art. 8, della CEDU ed ex art. 7 della Carta dei
Pag. 5 di 6 diritti fondamentali dell'Unione europea, non ha carattere definitivo, ben potendo essere pregiudicato da elementi sopravvenuti, quali la commissione di nuovi reati.
Invero, la tutela della vita privata e familiare non è incondizionata, posto che l'ingerenza dell'autorità pubblica è consentita, ai sensi dell'art. 2 della CEDU, se prevista dalla legge, quale misura necessaria ai fini della sicurezza nazionale, e della protezione dei diritti e delle libertà altrui( v. Cass. 2020 n. 5879 e la giurisprudenza ivi richiamata)
.
Alla luce di quanto fin qui esposto, il ricorso può essere accolto e va riconosciuto il diritto della ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
§. 4 - Quanto alle spese legali, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la relativa compensazione, dal momento che l'accoglimento del ricorso è dipeso da elementi che l'Amministrazione non ha potuto esaminare quali, l'ordinanza di ammissione alla misura di affidamento in prova ai servizi sociali,
P.Q.M.
⎯ dichiara inammissibile la domanda di annullamento del decreto opposto;
⎯ accerta il diritto di al Parte_1 permesso di soggiorno per motivi familiari, per l'effetto ordina alla Questura di
Bergamo il relativo rilascio in favore del ricorrente;
⎯ compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Brescia il 23 ottobre 2025 il Giudice
Dott.ssa IA PO
Pag. 6 di 6