Articolo 26 della Legge 23 dicembre 1993, n. 559
Articolo 25
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15 gennaio 1994
Art. 26. (Norma finale) 1. In attuazione dell' articolo 5, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come sostituito dall'articolo 25 della presente legge, tutte le gestioni fuori bilancio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, esclusi i fondi di rotazione e fatta salva la disciplina recata dagli articoli da 1 a 20 della presente legge, sono soppresse e assoggettate a liquidazione con le modalita' di cui all' articolo 8, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 . 2. Gli organi gestori che non adempiano alla prescrizione di cui al comma l sono perseguibili sotto il profilo penale e amministrativo. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 26:
- Per il titolo della legge n. 468/1978 , v. nota all'art. 25.
- Il testo dell' art. 8, comma 5, del D.L. n. 65/1989 , citato in nota all'art. 20, e' il seguente: "5. Le operazioni di liquidazione delle gestioni soppresse sono demandate al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli affari generali e per la gestione del patrimonio degli enti soppressi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 , e successive modificazioni".
Entrata in vigore il 15 gennaio 1994
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