Decreto cautelare 21 novembre 2025
Sentenza breve 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza breve 20/12/2025, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01466/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01849/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1849 del 2025, proposto da
Fm Edilizia S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato TI SH, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, con sede in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
del provvedimento di rifiuto della richiesta di nulla osta al lavoro subordinato, pratica N. Istanza BA5610288470, comunicato a mezzo posta elettronica in data 18.11.2025, con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Bari ha statuito che “essendo decorsi i sette giorni previsti dall'art. 22 comma 5 quinquies del d. lgs. n. 286/98 in assenza di conferma esplicita della richiesta di nulla osta, la stessa è rifiutata”, ed aa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. EN OI e uditi per le parti i difensori TI SH per la parte ricorrente e l'avv. dello Stato Guido Operamolla per le Amministrazioni resistenti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che con ricorso notificato e depositato in data 20.11.2025 la società ricorrente ha impugnato il provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Bari, comunicato a mezzo PEC il 18.11.2025, recante il rifiuto automatico della richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per il lavoratore straniero indicato in epigrafe, deducendone l'illegittimità per violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento;
Premesso altresì che si è costituita l'Amministrazione, resistendo al ricorso e sostenendo la natura vincolata ed automatica della revoca, operata dal sistema informatico ai sensi dell'art. 22, comma 5-quinquies, del D.lgs. n. 286 del 1998, per mancata conferma dell'interesse entro il termine perentorio di sette giorni;
Rilevato, in punto di fatto, che l'istruttoria sulla domanda di nulla osta si era conclusa positivamente con il rilascio del titolo in data 31.10.2025, avendo l'Amministrazione verificato la sussistenza dei requisiti reddituali e contrattuali; in data 10.11.2025 il sistema ha inviato la richiesta di conferma della volontà di assumere; la parte ricorrente, a causa di difficoltà nell'accesso al portale riscontrate nell'ultimo giorno utile (17.11.2025), ha provveduto ad inviare nella medesima data una comunicazione a mezzo PEC alla Prefettura e all'Ambasciata, manifestando in modo inequivocabile la volontà di procedere all'assunzione;
Considerato che la ratio della norma di cui all'art. 22, comma 5- quinquies , del D.lgs. n. 286 del 1998 è quella di contrastare fenomeni elusivi e di accertare l'attualità dell'interesse all'assunzione, evitando il blocco delle quote a fronte di domande fittizie o divenute obsolete e che, nel caso di specie, tale finalità sostanziale è stata pienamente soddisfatta attraverso l'invio della PEC in data 17.11.2025, con la quale il datore di lavoro ha confermato l'impegno all'assunzione prima che l'Amministrazione adottasse formalmente l'atto di rifiuto;
Ritenuto che l'automatismo del sistema informatico, seppur funzionale alla gestione dei flussi massivi, non può precludere all'Amministrazione la doverosa valutazione delle circostanze reali, peraltro comunicata tempestivamente attraverso canali ufficiali alternativi, e che quindi, ricevuta la comunicazione PEC che attestava la persistenza dell'interesse, la P.A. avrebbe dovuto, in applicazione dei principi di leale collaborazione e di soccorso istruttorio, intervenire sulla procedura informatica per validare la conferma o rimettere in termini la parte;
Ritenuto che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato e obbligo per l'Amministrazione di ritenere tempestiva la conferma della volontà di assunzione, dando seguito alla procedura di rilascio del visto;
Ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della novità della questione trattata e delle peculiarità del sistema informatico di gestione (il nuovo caso della c.d. decisione algoritmica o blackbox , che non può sostituire la riserva di umanità dell’Amministrazione, prima, e della Giurisdizione poi);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC BL, Presidente
EN Ieva, Primo Referendario
EN OI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN OI | NC BL |
IL SEGRETARIO