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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/07/2025, n. 5648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5648 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16808/2025
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16808/2025 tra
+ altri Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 8 luglio 2025 ad ore 10.41 innanzi al dott. Roberta Sperati, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. LOSITO FRANCESCO SAVERIO, che dà atto che la mediazione ha avuto esito negativo come da verbale depositato;
precisa che ad oggi canoni e spese maturati e documentati sono pari ad € 8.676,00 e la penale è di € 4.738,00; per parte resistente nessuno
Le parti presenti procedono alla discussione orale della causa.
Il Giudice
Attesa la regolarità della notifica, dichiara la contumacia di;
Controparte_1
dopo breve discussione orale, ad esito della camera di consiglio, ad ore 12.30 pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura in udienza alle parti non presenti in quanto espressamente dispensate dall'incombente.
Il giudice
Dott.ssa Roberta Sperati REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato ex artt.
447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16808/2025 promossa da:
[C.F. ], Parte_1 C.F._1
[C.F. ], Parte_2 C.F._2
[C.F. , Parte_3 C.F._3
tutti con l'avv. LOSITO FRANCESCO SAVERIO
RICORRENTE contro
[C.F. ], Controparte_1 C.F._4
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via principale: accertata e dichiarata la perdurante morosità della conduttrice sig.ra Controparte_1 per l'ammontare di €. 7.276,00, di cui €. 5.400,00 per canoni scaduti ed €. 1.876,00 per oneri accessori;
accertata e dichiarata la sussistenza di reiterati inadempimenti della conduttrice all'obbligo di pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori alle scadenze previste contrattualmente;
accertata e dichiarata l'importanza e la gravità dei suddetti reiterati inadempimenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c.; accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione de quo a far data dalla diffida ad adempiere del
04/11/2024, dichiarare la risoluzione del contratto di locazione sottoscritto dalle parti in data
01/04/2018 per inadempimento esclusivo della conduttrice;
per l'effetto, emettere ordinanza di rilascio immediatamente esecutiva dell'immobile sito in Milano (20123 – MI), alla Via dei Tulipani n. 2, Foglio 510, Mappale 99, Subalterno 14, fissando a breve la data dell'esecuzione;
condannare altresì la sig.ra al pagamento di tutti i canoni e degli Controparte_1 oneri accessori scaduti e a scadere fino all'effettivo rilascio dell'immobile pari, ad oggi, a complessivi €. 7.276,00, di cui €. 5.400,00 per canoni scaduti e €. 1.876,00 per oneri accessori, oltre alle spese successive occorrende e interessi dal dovuto al saldo effettivo;
condannare da ultimo al pagamento della penale stabilita dall'art. 16 del contratto di locazione, pari al 50% dell'indennità di cui sopra maggiorata degli oneri accessori e dunque ad oggi pari ad € 3.638,00.
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre rimborso forfettario 15% spese generali, Iva e CPA come per legge ”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida
+ altri adivano questo Tribunale esponendo: Parte_1 di avere concesso in locazione all'intimato l'unità immobiliare Controparte_1
sita in Milano, Via dei Tulipani n. 2, con contratto ad uso abitativo avente decorrenza dal
01/04/2018; che il conduttore si rendeva moroso del pagamento del canone mensile sin dal novembre 2023; che la morosità persisteva.
Chiedeva pertanto convalidarsi l'intimato sfratto ed ingiungersi il pagamento del dovuto.
Con provvedimento del 02/05/2025 il Tribunale, attesa la notificazione ex art. 143 c.p.c., disponeva la conversione del rito e la prosecuzione del giudizio con le forme del rito speciale locatizio ex art. 447-bis segg. c.p.c.
Nella memoria integrativa, il ricorrente concludeva come in epigrafe.
All'udienza di prima comparizione, nonostante la regolarità della notificazione, non si costituiva la parte resistente, che pertanto veniva dichiarata contumace.
Ad esito della discussione, sulle conclusioni rassegnate come in atti, il Giudice decide dando lettura della presente sentenza con motivazione contestuale, la quale costituisce parte integrante del verbale d'udienza.
La domanda deve trovare integrale accoglimento.
Parte intimante ha assolto gli oneri probatori su di essa gravanti, producendo il contratto di locazione regolarmente registrato ed attestando che la morosità persiste. La parte locatrice ha dedotto l'inadempimento con riguardo al pagamento dei canoni di locazione ad opera della parte resistente a far data dal mese di novembre 2023, e la controparte, rimanendo contumace, non ha fornito prova contraria di detta allegazione.
Detta morosità, deve ritenersi di non scarsa importanza, atteso che il conduttore ha corrisposto unicamente i primi due canoni di locazione, omettendo ogni ulteriore versamento.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve dichiararsi che il contratto di locazione abitativa stipulato in data 01/04/2018 tra i ricorrenti e avente Controparte_1 ad oggetto l'unità immobiliare sita in Milano, via dei Tulipani 2 si è risolto per grave inadempimento del conduttore . Controparte_1
Per l'effetto deve essere condannato a rilasciare l'immobile de Controparte_1
quo libero da persone e cose, con data di esecuzione al 08/08/2025 attesa la gravità dell'inadempimento.
La resistente deve essere inoltre condannata al pagamento di € 8.676,00 per canoni e spese accessori ad oggi maturati e documentati, oltre che al pagamento dei canoni successivamente maturati e sino al definitivo rilascio del bene locato, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Nulla può essere invece riconosciuto a titolo di penale ai sensi dell'art. 16 del contratto di locazione, poiché detta obbligazione sorge solo “in caso di ritardata consegna dell'immobile alla scadenza o di sua anticipata risoluzione” che, per quanto ci occupa, si è verificata solo in data odierna, attesa la natura costitutiva della presente pronuncia di risoluzione ( non essendo stata emessa ordinanza provvisoria di rilascio in ragione dell'irreperibilità della resistente).
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate direttamente in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia (come da domanda introduttiva del procedimento sommario), e delle fasi svolte (di studio, introduttiva di trattazione e decisionale), con riduzione del 50% attesa la bassa complessità delle questioni trattate.
Le spese di fase sommaria sono liquidate come da Tabelle in uso presso questo Tribunale.
Le spese di mediazione sono liquidate per la sola fase di attivazione, essendosi il procedimento concluso con esito negativo al primo incontro
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nel giudizio RG 16808/2025, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) dichiara risolto per grave inadempimento imputabile a il Controparte_1
contratto di locazione di locazione abitativa stipulato in data 01/04/2018 tra Parte_1 , , e
[...] Parte_2 Parte_3 CP_1
avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Milano, via dei Tulipani 2;
[...]
2) condanna a rilasciare l'immobile di cui al punto che precede Controparte_1
libero da persone e cose;
3) fissa per l'esecuzione la data del 08/08/2025;
4) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
, , dell'importo di € 5.448,00,per
[...] Parte_2 Parte_3
canoni di locazione ed oneri accessori maturati alla data di intimazione, oltre che al pagamento dei canoni successivamente maturati e sino al definitivo rilascio del bene locato, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
5) rigetta nel resto;
6) condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1
, e delle spese di lite, che si
[...] Parte_2 Parte_3 liquidano in € 106,00 per spese ed € 2.562,00. per compensi professionali ( di cui € 1.000,00 per la fase sommaria ed € 284,00 per la mediazione), oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed
I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Milano, 08/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16808/2025 tra
+ altri Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 8 luglio 2025 ad ore 10.41 innanzi al dott. Roberta Sperati, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. LOSITO FRANCESCO SAVERIO, che dà atto che la mediazione ha avuto esito negativo come da verbale depositato;
precisa che ad oggi canoni e spese maturati e documentati sono pari ad € 8.676,00 e la penale è di € 4.738,00; per parte resistente nessuno
Le parti presenti procedono alla discussione orale della causa.
Il Giudice
Attesa la regolarità della notifica, dichiara la contumacia di;
Controparte_1
dopo breve discussione orale, ad esito della camera di consiglio, ad ore 12.30 pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura in udienza alle parti non presenti in quanto espressamente dispensate dall'incombente.
Il giudice
Dott.ssa Roberta Sperati REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato ex artt.
447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16808/2025 promossa da:
[C.F. ], Parte_1 C.F._1
[C.F. ], Parte_2 C.F._2
[C.F. , Parte_3 C.F._3
tutti con l'avv. LOSITO FRANCESCO SAVERIO
RICORRENTE contro
[C.F. ], Controparte_1 C.F._4
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via principale: accertata e dichiarata la perdurante morosità della conduttrice sig.ra Controparte_1 per l'ammontare di €. 7.276,00, di cui €. 5.400,00 per canoni scaduti ed €. 1.876,00 per oneri accessori;
accertata e dichiarata la sussistenza di reiterati inadempimenti della conduttrice all'obbligo di pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori alle scadenze previste contrattualmente;
accertata e dichiarata l'importanza e la gravità dei suddetti reiterati inadempimenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c.; accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione de quo a far data dalla diffida ad adempiere del
04/11/2024, dichiarare la risoluzione del contratto di locazione sottoscritto dalle parti in data
01/04/2018 per inadempimento esclusivo della conduttrice;
per l'effetto, emettere ordinanza di rilascio immediatamente esecutiva dell'immobile sito in Milano (20123 – MI), alla Via dei Tulipani n. 2, Foglio 510, Mappale 99, Subalterno 14, fissando a breve la data dell'esecuzione;
condannare altresì la sig.ra al pagamento di tutti i canoni e degli Controparte_1 oneri accessori scaduti e a scadere fino all'effettivo rilascio dell'immobile pari, ad oggi, a complessivi €. 7.276,00, di cui €. 5.400,00 per canoni scaduti e €. 1.876,00 per oneri accessori, oltre alle spese successive occorrende e interessi dal dovuto al saldo effettivo;
condannare da ultimo al pagamento della penale stabilita dall'art. 16 del contratto di locazione, pari al 50% dell'indennità di cui sopra maggiorata degli oneri accessori e dunque ad oggi pari ad € 3.638,00.
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre rimborso forfettario 15% spese generali, Iva e CPA come per legge ”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida
+ altri adivano questo Tribunale esponendo: Parte_1 di avere concesso in locazione all'intimato l'unità immobiliare Controparte_1
sita in Milano, Via dei Tulipani n. 2, con contratto ad uso abitativo avente decorrenza dal
01/04/2018; che il conduttore si rendeva moroso del pagamento del canone mensile sin dal novembre 2023; che la morosità persisteva.
Chiedeva pertanto convalidarsi l'intimato sfratto ed ingiungersi il pagamento del dovuto.
Con provvedimento del 02/05/2025 il Tribunale, attesa la notificazione ex art. 143 c.p.c., disponeva la conversione del rito e la prosecuzione del giudizio con le forme del rito speciale locatizio ex art. 447-bis segg. c.p.c.
Nella memoria integrativa, il ricorrente concludeva come in epigrafe.
All'udienza di prima comparizione, nonostante la regolarità della notificazione, non si costituiva la parte resistente, che pertanto veniva dichiarata contumace.
Ad esito della discussione, sulle conclusioni rassegnate come in atti, il Giudice decide dando lettura della presente sentenza con motivazione contestuale, la quale costituisce parte integrante del verbale d'udienza.
La domanda deve trovare integrale accoglimento.
Parte intimante ha assolto gli oneri probatori su di essa gravanti, producendo il contratto di locazione regolarmente registrato ed attestando che la morosità persiste. La parte locatrice ha dedotto l'inadempimento con riguardo al pagamento dei canoni di locazione ad opera della parte resistente a far data dal mese di novembre 2023, e la controparte, rimanendo contumace, non ha fornito prova contraria di detta allegazione.
Detta morosità, deve ritenersi di non scarsa importanza, atteso che il conduttore ha corrisposto unicamente i primi due canoni di locazione, omettendo ogni ulteriore versamento.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve dichiararsi che il contratto di locazione abitativa stipulato in data 01/04/2018 tra i ricorrenti e avente Controparte_1 ad oggetto l'unità immobiliare sita in Milano, via dei Tulipani 2 si è risolto per grave inadempimento del conduttore . Controparte_1
Per l'effetto deve essere condannato a rilasciare l'immobile de Controparte_1
quo libero da persone e cose, con data di esecuzione al 08/08/2025 attesa la gravità dell'inadempimento.
La resistente deve essere inoltre condannata al pagamento di € 8.676,00 per canoni e spese accessori ad oggi maturati e documentati, oltre che al pagamento dei canoni successivamente maturati e sino al definitivo rilascio del bene locato, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Nulla può essere invece riconosciuto a titolo di penale ai sensi dell'art. 16 del contratto di locazione, poiché detta obbligazione sorge solo “in caso di ritardata consegna dell'immobile alla scadenza o di sua anticipata risoluzione” che, per quanto ci occupa, si è verificata solo in data odierna, attesa la natura costitutiva della presente pronuncia di risoluzione ( non essendo stata emessa ordinanza provvisoria di rilascio in ragione dell'irreperibilità della resistente).
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate direttamente in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della controversia (come da domanda introduttiva del procedimento sommario), e delle fasi svolte (di studio, introduttiva di trattazione e decisionale), con riduzione del 50% attesa la bassa complessità delle questioni trattate.
Le spese di fase sommaria sono liquidate come da Tabelle in uso presso questo Tribunale.
Le spese di mediazione sono liquidate per la sola fase di attivazione, essendosi il procedimento concluso con esito negativo al primo incontro
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nel giudizio RG 16808/2025, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) dichiara risolto per grave inadempimento imputabile a il Controparte_1
contratto di locazione di locazione abitativa stipulato in data 01/04/2018 tra Parte_1 , , e
[...] Parte_2 Parte_3 CP_1
avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Milano, via dei Tulipani 2;
[...]
2) condanna a rilasciare l'immobile di cui al punto che precede Controparte_1
libero da persone e cose;
3) fissa per l'esecuzione la data del 08/08/2025;
4) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
, , dell'importo di € 5.448,00,per
[...] Parte_2 Parte_3
canoni di locazione ed oneri accessori maturati alla data di intimazione, oltre che al pagamento dei canoni successivamente maturati e sino al definitivo rilascio del bene locato, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
5) rigetta nel resto;
6) condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1
, e delle spese di lite, che si
[...] Parte_2 Parte_3 liquidano in € 106,00 per spese ed € 2.562,00. per compensi professionali ( di cui € 1.000,00 per la fase sommaria ed € 284,00 per la mediazione), oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed
I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Milano, 08/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati