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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 9464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9464 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
QUATTORDICESIMA SEZIONE CIVILE
PROCEDIMENTO n. 19839/2023 R.G.
Verbale dell'udienza del 21/10/2025
È presente per l'opponente l'avv. Giovanni Artillo per delega dell'avv. Giovanni
Palma che si riporta agli atti e chiede la decisione;
Il giudice
ORDINA la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il procuratore presente richiama le deduzioni già svolte negli atti di causa, ai quali si riporta.
Il giudice all'esito della discussione orale ordinata alle parti;
PROCEDE alla camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio;
PRONUNCIA sentenza come da prosieguo del verbale.
È verbale
Il giudice
Dott.ssa Miriam Valenti REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Miriam Valenti, all'esito della discussione orale ordinata al- le parti ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio all'udienza del 21/10/2025 ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa avente n. 19839/2023 R.G.; causa pendente tra:
C.F.: , rapp.to e difeso dell'Avv. GIO- Parte_1 C.F._1
VANNI PALMA, C.F.: , in virtù di procura in atti ed elettivamen- C.F._2 te domiciliato in Napoli, Corso Vittorio Emanuele n. 244, presso la Controparte_1
con espressa richiesta di voler ricevere tutte le comunicazioni
[...]
all'indirizzo p.e.c.: Email_1
PARTE OPPONENTE
E
codice fiscale e partita iva Controparte_2
, elett.te dom.ta in Casoria (Na), alla via Gramsci n° 31, presso lo studio P.IVA_1 dell'Avv.to Angela Senese, C.F: , che la rapp.ta e difende, in virtù C.F._3
di mandato in atti e che si dichiara disponibile a ricevere comunicazioni all'indirizzo pec Email_2
PARTE OPPOSTA OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. Con ricorso depositato in data 11.10.2022 proponeva op- Parte_1
posizione avverso la cartella di pagamento n. 07120190128868677000, per €
202.805,02, notificata in data 11.07.2022 dall' , Controparte_3
adendo la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, al fine di ot- tenere l'annullamento, previa sospensiva, della suddetta cartella, nonché di ogni atto alla stessa conseguente e/o collegato, ossia l'ingiunzione di pagamen- to n.78626595096.
Al riguardo, l'opponente in primo luogo eccepiva la nullità della cartella per omessa motivazione e per omessa notifica degli atti prodromici;
in secondo luo- go, postulava l'omessa specifica del calcolo analitico degli interessi moratori ex art. 30 D.P.R. 602/73.
Con sentenza n. 7439 del 29.05.2023 la Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Napoli, rilevato che il credito di cui all'opposta cartella di pagamento non aveva natura tributaria, ma risultava fondato su un ruolo emesso dall' Controparte_4
Per la restituzione di rate di finanziamento agevolato scadute e non pa-
[...]
gate, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in relazione agli oneri di ri- scossione derivante dalla emissione del ruolo n. 2019/011569, assegnando termi- ni di legge per la riassunzione innanzi al Giudice Ordinario.
Con ricorso depositato in data 29.09.2023, riassumeva il suin- Parte_1
dicato giudizio, notificando a parte opposta l'atto introduttivo ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza nel rispetto del termine assegnato dal Giudice.
Con comparsa del 05/03/2024 si costituiva l' , Controparte_3 eccependo l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta tardivamente, nonché per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 12, co. 4 bis, prima par- te, D.P.R. 602/1973, così come novellato dal D.L. n. 146/2021, per aver il ricor- rente impugnato estratto di ruolo.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione, chiedendo altresì l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'ente impositore ai sensi dell'art. 269 c.p.c.
All'udienza del 11.02.2025 le parti si riportavano ai propri scritti difensivi, insi- stendo per l'accoglimento delle istanze ivi formulate;
il Giudice con ordinanza del 12.02.2025, a scioglimento della riserva assunta nel corso dell'udienza del 11.02.2025, il Giudice qualificava l'opposizione proposta nei termini di un'opposizione ex art. 617, primo comma, c.p.c., conseguentemente esclu- dendo la sussistenza di un litisconsorzio necessario dell'ente impositore, ri- gettando la domanda di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo per esigenze di economia processuale e ragionevole durata del processo. Rite- neva, dunque, la causa matura per la decisione relativamente al profilo pre- liminare dell'ammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 21.10.2025.
All'udienza del 21/10/2025 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva assegnata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
§2. Tanto opportunamente premesso, in punto di qualificazione delle censure sollevate d a M o n d a D o m e n i c o , o s s e r v a questo Giudice come le rela- tive doglianze integrino un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, primo comma, c.p.c., atteso che viene dedotta la nullità dell'impugnata cartella, sia per violazione della sequenza procedimentale prescritta (stante la mancata noti- ficazione dell'ingiunzione quale atto presupposto), sia per un vizio “diretto” dell'atto, involgendo le contestazioni, quindi, il quomodo dell'esecuzione minac- ciata con la cartella. § 3. Ciò posto, l'opposizione è inammissibile stante la tardi- vità della stessa.
Invero, per verificare il rispetto del termine perentorio fissato dall'art. 617 c.p.c., occorre avere riguardo alla conoscenza avuta dalla parte dell'atto pregiudizie- vole impugnato e valutare il momento della proposizione della domanda pre- scritta dalla legge.
Nel caso di specie, tenuto conto che la cartella opposta è stata notificata in data
11.07.2022, non può che rilevarsi la manifesta tardività della opposizione per essere stata spiegata in violazione del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c.
Infatti, pur volendo considerare la data di introduzione del giudizio innanzi al giudice privo di giurisdizione (deposito del ricorso avvenuto in data
11/10/2022, come indicato nella sentenza della Corte di Giustizia Tributaria),
l'avvio dello stesso è successivo alla scadenza del predetto termine.
Da quanto precede deriva la manifesta tardività della domanda di opposizione.
§3. Tuttavia, l'inammissibilità della domanda emerge, di tutta evidenza, anche sotto altro profilo. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “l'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesio- ne del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo;
fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme pro- cessuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo” (Cass. 9 gennaio 2024, n. 901; Cass. 26 settembre 2023,
n. 27424).
Nel caso di specie, come emerge dal tenore dell'atto di opposizione,
l'allegazione in questione è del tutto mancata, determinando l'inammissibilità delle doglianze per carenza di interesse ad agire.
Dunque, l'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata
§4. Circa il regolamento delle spese di lite del presente giudizio, le stesse se- guono la soccombenza in applicazione del D.M. n.55/2014 (aggiornato Decreto
n.37/2018), con applicazione dei parametri medi e con esclusione della fase istruttoria e decisionale, che non hanno avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in nar- rativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA inammissibile l'opposizione.
• CONDANNA al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, in persona del l.r.p.t., delle spese del presente giudizio che Controparte_3 si liquidano in € 4.180,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, oltre iva e cpa, come per legge.
Napoli, 21/10/2025 Il giudice
Dott.ssa Miriam Valenti 6
QUATTORDICESIMA SEZIONE CIVILE
PROCEDIMENTO n. 19839/2023 R.G.
Verbale dell'udienza del 21/10/2025
È presente per l'opponente l'avv. Giovanni Artillo per delega dell'avv. Giovanni
Palma che si riporta agli atti e chiede la decisione;
Il giudice
ORDINA la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il procuratore presente richiama le deduzioni già svolte negli atti di causa, ai quali si riporta.
Il giudice all'esito della discussione orale ordinata alle parti;
PROCEDE alla camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio;
PRONUNCIA sentenza come da prosieguo del verbale.
È verbale
Il giudice
Dott.ssa Miriam Valenti REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Miriam Valenti, all'esito della discussione orale ordinata al- le parti ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio all'udienza del 21/10/2025 ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa avente n. 19839/2023 R.G.; causa pendente tra:
C.F.: , rapp.to e difeso dell'Avv. GIO- Parte_1 C.F._1
VANNI PALMA, C.F.: , in virtù di procura in atti ed elettivamen- C.F._2 te domiciliato in Napoli, Corso Vittorio Emanuele n. 244, presso la Controparte_1
con espressa richiesta di voler ricevere tutte le comunicazioni
[...]
all'indirizzo p.e.c.: Email_1
PARTE OPPONENTE
E
codice fiscale e partita iva Controparte_2
, elett.te dom.ta in Casoria (Na), alla via Gramsci n° 31, presso lo studio P.IVA_1 dell'Avv.to Angela Senese, C.F: , che la rapp.ta e difende, in virtù C.F._3
di mandato in atti e che si dichiara disponibile a ricevere comunicazioni all'indirizzo pec Email_2
PARTE OPPOSTA OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. Con ricorso depositato in data 11.10.2022 proponeva op- Parte_1
posizione avverso la cartella di pagamento n. 07120190128868677000, per €
202.805,02, notificata in data 11.07.2022 dall' , Controparte_3
adendo la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, al fine di ot- tenere l'annullamento, previa sospensiva, della suddetta cartella, nonché di ogni atto alla stessa conseguente e/o collegato, ossia l'ingiunzione di pagamen- to n.78626595096.
Al riguardo, l'opponente in primo luogo eccepiva la nullità della cartella per omessa motivazione e per omessa notifica degli atti prodromici;
in secondo luo- go, postulava l'omessa specifica del calcolo analitico degli interessi moratori ex art. 30 D.P.R. 602/73.
Con sentenza n. 7439 del 29.05.2023 la Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Napoli, rilevato che il credito di cui all'opposta cartella di pagamento non aveva natura tributaria, ma risultava fondato su un ruolo emesso dall' Controparte_4
Per la restituzione di rate di finanziamento agevolato scadute e non pa-
[...]
gate, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in relazione agli oneri di ri- scossione derivante dalla emissione del ruolo n. 2019/011569, assegnando termi- ni di legge per la riassunzione innanzi al Giudice Ordinario.
Con ricorso depositato in data 29.09.2023, riassumeva il suin- Parte_1
dicato giudizio, notificando a parte opposta l'atto introduttivo ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza nel rispetto del termine assegnato dal Giudice.
Con comparsa del 05/03/2024 si costituiva l' , Controparte_3 eccependo l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta tardivamente, nonché per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 12, co. 4 bis, prima par- te, D.P.R. 602/1973, così come novellato dal D.L. n. 146/2021, per aver il ricor- rente impugnato estratto di ruolo.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione, chiedendo altresì l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'ente impositore ai sensi dell'art. 269 c.p.c.
All'udienza del 11.02.2025 le parti si riportavano ai propri scritti difensivi, insi- stendo per l'accoglimento delle istanze ivi formulate;
il Giudice con ordinanza del 12.02.2025, a scioglimento della riserva assunta nel corso dell'udienza del 11.02.2025, il Giudice qualificava l'opposizione proposta nei termini di un'opposizione ex art. 617, primo comma, c.p.c., conseguentemente esclu- dendo la sussistenza di un litisconsorzio necessario dell'ente impositore, ri- gettando la domanda di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo per esigenze di economia processuale e ragionevole durata del processo. Rite- neva, dunque, la causa matura per la decisione relativamente al profilo pre- liminare dell'ammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 21.10.2025.
All'udienza del 21/10/2025 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva assegnata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
§2. Tanto opportunamente premesso, in punto di qualificazione delle censure sollevate d a M o n d a D o m e n i c o , o s s e r v a questo Giudice come le rela- tive doglianze integrino un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, primo comma, c.p.c., atteso che viene dedotta la nullità dell'impugnata cartella, sia per violazione della sequenza procedimentale prescritta (stante la mancata noti- ficazione dell'ingiunzione quale atto presupposto), sia per un vizio “diretto” dell'atto, involgendo le contestazioni, quindi, il quomodo dell'esecuzione minac- ciata con la cartella. § 3. Ciò posto, l'opposizione è inammissibile stante la tardi- vità della stessa.
Invero, per verificare il rispetto del termine perentorio fissato dall'art. 617 c.p.c., occorre avere riguardo alla conoscenza avuta dalla parte dell'atto pregiudizie- vole impugnato e valutare il momento della proposizione della domanda pre- scritta dalla legge.
Nel caso di specie, tenuto conto che la cartella opposta è stata notificata in data
11.07.2022, non può che rilevarsi la manifesta tardività della opposizione per essere stata spiegata in violazione del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c.
Infatti, pur volendo considerare la data di introduzione del giudizio innanzi al giudice privo di giurisdizione (deposito del ricorso avvenuto in data
11/10/2022, come indicato nella sentenza della Corte di Giustizia Tributaria),
l'avvio dello stesso è successivo alla scadenza del predetto termine.
Da quanto precede deriva la manifesta tardività della domanda di opposizione.
§3. Tuttavia, l'inammissibilità della domanda emerge, di tutta evidenza, anche sotto altro profilo. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “l'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesio- ne del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo;
fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme pro- cessuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo” (Cass. 9 gennaio 2024, n. 901; Cass. 26 settembre 2023,
n. 27424).
Nel caso di specie, come emerge dal tenore dell'atto di opposizione,
l'allegazione in questione è del tutto mancata, determinando l'inammissibilità delle doglianze per carenza di interesse ad agire.
Dunque, l'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata
§4. Circa il regolamento delle spese di lite del presente giudizio, le stesse se- guono la soccombenza in applicazione del D.M. n.55/2014 (aggiornato Decreto
n.37/2018), con applicazione dei parametri medi e con esclusione della fase istruttoria e decisionale, che non hanno avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in nar- rativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA inammissibile l'opposizione.
• CONDANNA al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, in persona del l.r.p.t., delle spese del presente giudizio che Controparte_3 si liquidano in € 4.180,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, oltre iva e cpa, come per legge.
Napoli, 21/10/2025 Il giudice
Dott.ssa Miriam Valenti 6