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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 01/04/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2282/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice dott. Massimo Morandini Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile promossa
DA
in persona della legale rappresentante pro tempore Parte_1 nonché socia accomandataria, dott.ssa nata ad [...] il [...] e Parte_1 domiciliata in Avio (TN), 38063, frazione Borghetto – Via alla Cà n. 2 (C.F. ), C.F._1 società avente sede legale in Rovereto (TN), 38068, via E. Bezzi n. 28 (C.F. e P. IVA , P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Pezcoller del Foro di Rovereto (C.F. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Rovereto (TN), 38068 via Prati
n. 16; giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
in proprio e quale titolare firmatario dell'impresa individuale Antico Fienile di Controparte_1
FE Andrea, n. Trento il 31.10.1987 e residente in [...] (C.F. ), impresa individuale avente sede legale in Mezzocorona (TN), C.F._3
38016, via dei Camozzi n. 17 (C.F. ) (p. iva;
C.F._3 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
IN PUNTO: indebito oggettivo / azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. ed altro
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
Nel merito, in via principale:
-per i motivi già ampiamente esposti nel presente atto al paragrafo 2°) e per quelle che emergeranno in corso di causa, accertare la sussistenza dei presupposti da cui all'art. 2033 c.c. per aver trattenuto il signor in proprio e quale titolare firmatario dell'impresa individuale Antica Fienile di Controparte_1 FE Andrea, la somma di €10.000,00;
-per l'effetto, condannare il signor in proprio e quale titolare firmatario dell'impresa Controparte_1 individuale Antico Fienile di FE Andrea, a restituire a la somma di €10.000,00, Parte_1
pagina 1 di 5 oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali maturati e maturandi dalla data del pagamento sino alla data dell'effettiva restituzione, nonché alle spese legali sostenute dalla predetta Agenzia sia nella fase stragiudiziale che in quella di negoziazione assistita, da liquidarsi come da tariffario Forense;
nel merito, in via subordinata:
-per i motivi già ampiamente esposti nel presente atto al paragrafo 2b) e per quelli che emergeranno in corso di causa, accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2041 c.c. per essersi il signor in proprio e quale titolare firmatario dell'impresa individuale Antico Fienile di Controparte_1
FE Andrea, arricchito, senza una giusta causa, a danno di Parte_1
-per l'effetto, condannare il signor in proprio e quale titolare firmatario dell'impressa Controparte_1 individuale Antico Fienile di FE Andrea, a indennizzare della correlativa Parte_1 diminuzione patrimoniale, quantificata in €10.000,00, oltre ad interessi legali maturati e maturandi della data di pagamento sino alla data dell'effettiva restituzione, alla rivalutazione monetaria della somma, nonché alle spese legali sostenute dalla predetta Agenzia sia nella fase stragiudiziale che in quella di negoziazione assistita, da liquidarsi come da tariffario Forense;
nel merito, in via ulteriormente subordinata:
-per i motivi ampiamente esposti nel presente atto al paragrafo 2c) e per quello che emergeranno in corso di causa, accertare la responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 e ss.c.c., del signor
[...]
in proprio e quale titolare firmatario dell'impresa individuale Antico Fienile di FE CP_1
Andrea;
-per l'effetto, condannare il signor in proprio e quale titolare firmatario dell'impresa Controparte_1 individuale Antico Fienile di FE Andrea, a risarcire a i danni patrimoniali subiti e Parte_1 patiti in conseguenza dell'illegittima ed ingiustificata condotta posta da egli in essere, quantificati in non meno di €10.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali maturati e maturandi dalla data del pagamento sino alla data dell'effettiva restituzione, nonché alle spese legali sostenute dalla predetta Agenzia sia nella fase stragiudiziale che in quella di negoziazione assistita, da liquidarsi come da tariffario Forense;
In ogni caso:
-condannare il signor in proprio e quale titolare firmatario dell'impresa individuale Controparte_1
Antico Fienile di FE Andrea, alla rifusione in favore della società ricorrente degli onorari del presente giudizio, maggiorati di spese generali al 15%, di CNPA 4%, di IVA al 22%, oltre alle eventuali ulteriori successive occorrende;
in via istruttoria:
-con riserva di ogni ulteriore istanza istruttoria nei prefiggenti termini ex art. 281 duodecies, co IV, cpc che fin d'ora si richiedono, si chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui alle pagg.
9-11 del ricorso introduttivo. Si indicano, sin d'ora, come testi i signori:
c/o società avente sede in Rovereto (TN), 38068, via E. Bezzi n. 28; Testimone_1 Parte_1
c/o società avente sede in Rovereto (TN), 38068, via E. Bezzi n. 68 Controparte_2 Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281undecies cpc datato 14.10.2024, depositato in pari data e ritualmente notificato,
in persona della legale rappresentante Parte_1 Parte_1
conveniva in giudizio , in proprio e quale titolare dell'impresa individuale
[...] Controparte_1
Antico Fienile di FE Andrea, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe. pagina 2 di 5 Esponeva in particolare la ricorrente a sostegno delle domande formulate: 1) che in data 20.03.2023 il FE, in proprio e quale titolare dell'impresa individuale anzidetta, sottoscriveva con la ricorrente – società avente ad oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività di “agenzia di assicurazione” (v. doc. 1) – la polizza multirischio n. 1057/000200105700003196, con la quale veniva assicurato il prodotto coltivato dall'azienda Antico Fienile contro i danni da grandine ed avversità atmosferiche (v. docc. 1 bis e 2); 2) che in data 11.04.2023 il FE denunciava alla società ricorrente di aver subito un sinistro in conseguenza di un ???? evento di grandine che aveva colpito parte dei vigneti di proprietà della predetta azienda agricola (v. doc. 3); 3) che a seguito dell'apertura del sinistro n. T1L-2023- 000800031, il FE veniva risarcito con la consegna, da parte della ricorrente, dell'assegno dd. 11.12.2023 di Banca Generali S.p.A. per la somma di € 391,28 (v. docc. 4-5); 4) che, tuttavia, nel medesimo periodo l'Agenzia ricorrente, per mero errore dovuto ad un caso di omonima con altro assicurato che aveva subito un sinistro ai propri campi di meleto, consegnava al resistente anche l'assegno emesso in data 11.12.2023 da Banca Generali S.p.A. per l'importo di €28.419,00 (v. docc. 6- 7); 5) che nonostante il FE avesse espressamente riconosciuto l'errore in cui era incorsa la ricorrente già pochi giorni dopo l'accaduto, questi incassava anche l'assegno di €28.419,00, per poi provvedere alla restituzione alla ricorrente della minor somma di €10.000,00 mediante due bonifici di € 5.000,00 ciascuno, rispettivamente, in data 08.01.2024 e 18.01.2024 (v. docc. 7-8-9); 6) che i numerosi solleciti di restituzione del residuo effettuati sia dalla titolare e dal personale della predetta Agenzia che dal direttore e dalla segretaria della , sia telefonicamente che a mezzo Parte_2 WhatsApp, non sortivano l'effetto sperato, tant'è che si vedeva costretta a Parte_1 corrispondere nuovamente all'effettivo avente diritto l'intera somma di € 28.419,00 (v. docc. 7 e 10); 7) che con missiva dd. 22.02.2024 (v. doc. 11) il legale della ricorrente provvedeva ad intimare al resistente la restituzione della somma di € 19.079,20, del tutto legittimamente ancora trattenuta;
8) che il FE, a seguito di un contatto telefonico con il predetto legale, proponeva di dichiarare il pagamento del residuo importo in tre tranche, di cui la prima di € 9.079,20 da versarsi al momento dell'accettazione dell'accordo, e le restanti di €5.000,00 ciascuna da corrispondere in data 05.03.2024 e 11.03.2024 (v. doc. 12); 9) che detta proposta veniva accettata dalla ricorrente, la quale nel marzo 2024 riceveva dal FE l'acconto di € 9.079,20 nel rispetto degli impegni assunti (v. doc. 13); 10) che, tuttavia, il resistente, nonostante i reiterati solleciti del legale della ricorrente, non provvedeva al versamento del residuo importo di €10.000,00, in spregio ai termini di dilazione proposti ed accettati da controparte (v. n. 14-15); 11) che in data 03.05.2024 veniva avviata da parte ricorrente la procedura di negoziare assistita, alla quale il FE non aderiva nei termini di legge (v. doc. 16).
Il resistente, ancorché gli fossero stati ritualmente notificati il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza, non provvedeva a costituirsi.
Con ordinaria dd. 23.12.2024 il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di rimessione della causa in decisione, concedendo termine per il deposito di note conclusive. All'udienza dd. 12.03.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione. Ciò premesso, sussistono i presupposti dell'esperita azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., secondo cui: “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha diritto, inoltre, ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.
In particolare, si rammenta che “Si ha indebito oggettivo quando manchi un'originaria causa contrattuale giustificativa di un pagamento o quando la causa sia venuta meno (v. Cass. n.3994/2006).
pagina 3 di 5 All'indebito oggettivo va assimilato l'indebito soggettivo ex persona creditoris, che ricorre quando il debito di colui che ha eseguito il pagamento esiste, ma non verso colui che lo ha ricevuto, ovvero, in altri termini, il salvens et debitore, ma non dell'occipiens (v. Cass. nn. 3802/2003 e 2525/1987). Si rammenta che “I fatti costitutivi dell'indebito oggettivo sono non soltanto l'effettuazione di un pagamento e l'insussistenza di un determinato rapporto obbligatorio tra il salvens e l'eccipiens, ma anche il collegamento eziologico tra detti elementi, e cioè l'effettuazione del pagamento in adempimento di quell'insussistente rapporto …” (v. Cass. n. 5472/1983): Inoltre “A norma dell'art. 2033 c.c., il diritto del salvens di ripetere quanto pagato per estinguere un debito inesistente prescinde del tutto, a differenza dell'indebito soggettivo (art. 2036 c.c.), dalla ??? dell'errore – relativo, eventualmente, all'interpretazione di una norma giuridica – in base al quale il pagamento è stato effettuato, essendo sufficiente l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) di una legittima causa solvendi” (v. Cass, nn. 3802/2003 e 5620/1984). Sotto il profilo probatorio preme sottolineare che “Nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare: fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi …” (v. Cass. n. 17146/2003).
Orbene, alla luce dei principi sopra enunciati, la domanda formulata dalla ricorrente ex art. 2033 c.c. si appalesa fondata, in quanto risulta documentalmente provato: 1) che l'Agenzia ha consegnato al FE un assegno non di sua spettanza, giacché riferito al sinistro n. 0008000194 (v. doc. 7), e non al sinistro n. T1L-2023-000800031 (v. docc. 3-4-5), ponendo in essere un pagamento privo di una legittima causa solvendi;
2) che il FE ha incassato detto assegno (v. doc. 7 cit.), ancorché avesse già incassato quello a ristoro dei danni subiti in conseguenza della denuncia dd. 11.04.2023 dallo stesso presentata (v. docc. 3-4-5); 3) che il resistente ha agito in mala fede, avendo, pur in mancanza di un titolo, consapevolmente incassato un assegno non di lui spettanza e trattenendo, altresì, parte di tale somma;
4) che il resistente ha avuto piena contezza dell'errore in cui è incorsa controparte, avendo egli, a seguito dell'incasso dell'assegno dd. 11.12.2023 (v. doc. 7) cit.), provveduto al rimborso parziale della somma incassata (v. docc. 8-9) e provveduto nel febbraio 2024 a formalizzare una proposta di rimborso rateizzato della residua somma, successivamente disattesa (v. docc. 12-13-14-15).
Pertanto, il resistente in proprio e quale titolare dell'impresa individuale Antico Controparte_1
Fienile di FE Andrea, va condannato a restituire alla società ricorrente la somma di €10.000,00, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi, con decorrenza dal giorno del pagamento.
Le spese della fase stragiudiziale della fase di negoziazione assistita e del presente procedimento, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, il tribunale di Trento così provvede:
- dichiara la contumacia del resistente;
- accoglie la domanda formulata dalla ricorrente ex art. 2033 c.c. e, peer l'effetto, condanna il resistente, in proprio e quale titolare dell'impresa individuale Antico Fienile di FE Andrea, alla restituzione alla società ricorrente della somma di € 10.000,00, maggiorata di rivalutazione monetaria e di interessi con decorrenza dal giorno del pagamento;
pagina 4 di 5 - condanna il resistente, in proprio e quale titolare dell'impresa individuale Antico Fienile di FE
Andrea, alla rifusione delle spese del presente giudizio sostenute dalla ricorrente, che liquida in complessivi € 3.690,88, di cui €3.397,00 per compensi professionali (€ 919,00 per fase di studio,
€777,00 per fase introduttiva ed €1.701,00 per fase decisionale) ed € 293,88 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed accessori;
- condanna il resistente alla rifusione delle spese legali della fase stragiudiziale e della fase di negoziazione assistita, che liquida, rispettivamente, in €1.200,00 ed in €400,00, oltre a spese generali 15% ed accessori.
Trento, 01.04.2025
Dott. M. Morandini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice dott. Massimo Morandini Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile promossa
DA
in persona della legale rappresentante pro tempore Parte_1 nonché socia accomandataria, dott.ssa nata ad [...] il [...] e Parte_1 domiciliata in Avio (TN), 38063, frazione Borghetto – Via alla Cà n. 2 (C.F. ), C.F._1 società avente sede legale in Rovereto (TN), 38068, via E. Bezzi n. 28 (C.F. e P. IVA , P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Pezcoller del Foro di Rovereto (C.F. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Rovereto (TN), 38068 via Prati
n. 16; giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
in proprio e quale titolare firmatario dell'impresa individuale Antico Fienile di Controparte_1
FE Andrea, n. Trento il 31.10.1987 e residente in [...] (C.F. ), impresa individuale avente sede legale in Mezzocorona (TN), C.F._3
38016, via dei Camozzi n. 17 (C.F. ) (p. iva;
C.F._3 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
IN PUNTO: indebito oggettivo / azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. ed altro
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
Nel merito, in via principale:
-per i motivi già ampiamente esposti nel presente atto al paragrafo 2°) e per quelle che emergeranno in corso di causa, accertare la sussistenza dei presupposti da cui all'art. 2033 c.c. per aver trattenuto il signor in proprio e quale titolare firmatario dell'impresa individuale Antica Fienile di Controparte_1 FE Andrea, la somma di €10.000,00;
-per l'effetto, condannare il signor in proprio e quale titolare firmatario dell'impresa Controparte_1 individuale Antico Fienile di FE Andrea, a restituire a la somma di €10.000,00, Parte_1
pagina 1 di 5 oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali maturati e maturandi dalla data del pagamento sino alla data dell'effettiva restituzione, nonché alle spese legali sostenute dalla predetta Agenzia sia nella fase stragiudiziale che in quella di negoziazione assistita, da liquidarsi come da tariffario Forense;
nel merito, in via subordinata:
-per i motivi già ampiamente esposti nel presente atto al paragrafo 2b) e per quelli che emergeranno in corso di causa, accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2041 c.c. per essersi il signor in proprio e quale titolare firmatario dell'impresa individuale Antico Fienile di Controparte_1
FE Andrea, arricchito, senza una giusta causa, a danno di Parte_1
-per l'effetto, condannare il signor in proprio e quale titolare firmatario dell'impressa Controparte_1 individuale Antico Fienile di FE Andrea, a indennizzare della correlativa Parte_1 diminuzione patrimoniale, quantificata in €10.000,00, oltre ad interessi legali maturati e maturandi della data di pagamento sino alla data dell'effettiva restituzione, alla rivalutazione monetaria della somma, nonché alle spese legali sostenute dalla predetta Agenzia sia nella fase stragiudiziale che in quella di negoziazione assistita, da liquidarsi come da tariffario Forense;
nel merito, in via ulteriormente subordinata:
-per i motivi ampiamente esposti nel presente atto al paragrafo 2c) e per quello che emergeranno in corso di causa, accertare la responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 e ss.c.c., del signor
[...]
in proprio e quale titolare firmatario dell'impresa individuale Antico Fienile di FE CP_1
Andrea;
-per l'effetto, condannare il signor in proprio e quale titolare firmatario dell'impresa Controparte_1 individuale Antico Fienile di FE Andrea, a risarcire a i danni patrimoniali subiti e Parte_1 patiti in conseguenza dell'illegittima ed ingiustificata condotta posta da egli in essere, quantificati in non meno di €10.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali maturati e maturandi dalla data del pagamento sino alla data dell'effettiva restituzione, nonché alle spese legali sostenute dalla predetta Agenzia sia nella fase stragiudiziale che in quella di negoziazione assistita, da liquidarsi come da tariffario Forense;
In ogni caso:
-condannare il signor in proprio e quale titolare firmatario dell'impresa individuale Controparte_1
Antico Fienile di FE Andrea, alla rifusione in favore della società ricorrente degli onorari del presente giudizio, maggiorati di spese generali al 15%, di CNPA 4%, di IVA al 22%, oltre alle eventuali ulteriori successive occorrende;
in via istruttoria:
-con riserva di ogni ulteriore istanza istruttoria nei prefiggenti termini ex art. 281 duodecies, co IV, cpc che fin d'ora si richiedono, si chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui alle pagg.
9-11 del ricorso introduttivo. Si indicano, sin d'ora, come testi i signori:
c/o società avente sede in Rovereto (TN), 38068, via E. Bezzi n. 28; Testimone_1 Parte_1
c/o società avente sede in Rovereto (TN), 38068, via E. Bezzi n. 68 Controparte_2 Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281undecies cpc datato 14.10.2024, depositato in pari data e ritualmente notificato,
in persona della legale rappresentante Parte_1 Parte_1
conveniva in giudizio , in proprio e quale titolare dell'impresa individuale
[...] Controparte_1
Antico Fienile di FE Andrea, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe. pagina 2 di 5 Esponeva in particolare la ricorrente a sostegno delle domande formulate: 1) che in data 20.03.2023 il FE, in proprio e quale titolare dell'impresa individuale anzidetta, sottoscriveva con la ricorrente – società avente ad oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività di “agenzia di assicurazione” (v. doc. 1) – la polizza multirischio n. 1057/000200105700003196, con la quale veniva assicurato il prodotto coltivato dall'azienda Antico Fienile contro i danni da grandine ed avversità atmosferiche (v. docc. 1 bis e 2); 2) che in data 11.04.2023 il FE denunciava alla società ricorrente di aver subito un sinistro in conseguenza di un ???? evento di grandine che aveva colpito parte dei vigneti di proprietà della predetta azienda agricola (v. doc. 3); 3) che a seguito dell'apertura del sinistro n. T1L-2023- 000800031, il FE veniva risarcito con la consegna, da parte della ricorrente, dell'assegno dd. 11.12.2023 di Banca Generali S.p.A. per la somma di € 391,28 (v. docc. 4-5); 4) che, tuttavia, nel medesimo periodo l'Agenzia ricorrente, per mero errore dovuto ad un caso di omonima con altro assicurato che aveva subito un sinistro ai propri campi di meleto, consegnava al resistente anche l'assegno emesso in data 11.12.2023 da Banca Generali S.p.A. per l'importo di €28.419,00 (v. docc. 6- 7); 5) che nonostante il FE avesse espressamente riconosciuto l'errore in cui era incorsa la ricorrente già pochi giorni dopo l'accaduto, questi incassava anche l'assegno di €28.419,00, per poi provvedere alla restituzione alla ricorrente della minor somma di €10.000,00 mediante due bonifici di € 5.000,00 ciascuno, rispettivamente, in data 08.01.2024 e 18.01.2024 (v. docc. 7-8-9); 6) che i numerosi solleciti di restituzione del residuo effettuati sia dalla titolare e dal personale della predetta Agenzia che dal direttore e dalla segretaria della , sia telefonicamente che a mezzo Parte_2 WhatsApp, non sortivano l'effetto sperato, tant'è che si vedeva costretta a Parte_1 corrispondere nuovamente all'effettivo avente diritto l'intera somma di € 28.419,00 (v. docc. 7 e 10); 7) che con missiva dd. 22.02.2024 (v. doc. 11) il legale della ricorrente provvedeva ad intimare al resistente la restituzione della somma di € 19.079,20, del tutto legittimamente ancora trattenuta;
8) che il FE, a seguito di un contatto telefonico con il predetto legale, proponeva di dichiarare il pagamento del residuo importo in tre tranche, di cui la prima di € 9.079,20 da versarsi al momento dell'accettazione dell'accordo, e le restanti di €5.000,00 ciascuna da corrispondere in data 05.03.2024 e 11.03.2024 (v. doc. 12); 9) che detta proposta veniva accettata dalla ricorrente, la quale nel marzo 2024 riceveva dal FE l'acconto di € 9.079,20 nel rispetto degli impegni assunti (v. doc. 13); 10) che, tuttavia, il resistente, nonostante i reiterati solleciti del legale della ricorrente, non provvedeva al versamento del residuo importo di €10.000,00, in spregio ai termini di dilazione proposti ed accettati da controparte (v. n. 14-15); 11) che in data 03.05.2024 veniva avviata da parte ricorrente la procedura di negoziare assistita, alla quale il FE non aderiva nei termini di legge (v. doc. 16).
Il resistente, ancorché gli fossero stati ritualmente notificati il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza, non provvedeva a costituirsi.
Con ordinaria dd. 23.12.2024 il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di rimessione della causa in decisione, concedendo termine per il deposito di note conclusive. All'udienza dd. 12.03.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione. Ciò premesso, sussistono i presupposti dell'esperita azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., secondo cui: “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha diritto, inoltre, ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.
In particolare, si rammenta che “Si ha indebito oggettivo quando manchi un'originaria causa contrattuale giustificativa di un pagamento o quando la causa sia venuta meno (v. Cass. n.3994/2006).
pagina 3 di 5 All'indebito oggettivo va assimilato l'indebito soggettivo ex persona creditoris, che ricorre quando il debito di colui che ha eseguito il pagamento esiste, ma non verso colui che lo ha ricevuto, ovvero, in altri termini, il salvens et debitore, ma non dell'occipiens (v. Cass. nn. 3802/2003 e 2525/1987). Si rammenta che “I fatti costitutivi dell'indebito oggettivo sono non soltanto l'effettuazione di un pagamento e l'insussistenza di un determinato rapporto obbligatorio tra il salvens e l'eccipiens, ma anche il collegamento eziologico tra detti elementi, e cioè l'effettuazione del pagamento in adempimento di quell'insussistente rapporto …” (v. Cass. n. 5472/1983): Inoltre “A norma dell'art. 2033 c.c., il diritto del salvens di ripetere quanto pagato per estinguere un debito inesistente prescinde del tutto, a differenza dell'indebito soggettivo (art. 2036 c.c.), dalla ??? dell'errore – relativo, eventualmente, all'interpretazione di una norma giuridica – in base al quale il pagamento è stato effettuato, essendo sufficiente l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) di una legittima causa solvendi” (v. Cass, nn. 3802/2003 e 5620/1984). Sotto il profilo probatorio preme sottolineare che “Nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare: fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi …” (v. Cass. n. 17146/2003).
Orbene, alla luce dei principi sopra enunciati, la domanda formulata dalla ricorrente ex art. 2033 c.c. si appalesa fondata, in quanto risulta documentalmente provato: 1) che l'Agenzia ha consegnato al FE un assegno non di sua spettanza, giacché riferito al sinistro n. 0008000194 (v. doc. 7), e non al sinistro n. T1L-2023-000800031 (v. docc. 3-4-5), ponendo in essere un pagamento privo di una legittima causa solvendi;
2) che il FE ha incassato detto assegno (v. doc. 7 cit.), ancorché avesse già incassato quello a ristoro dei danni subiti in conseguenza della denuncia dd. 11.04.2023 dallo stesso presentata (v. docc. 3-4-5); 3) che il resistente ha agito in mala fede, avendo, pur in mancanza di un titolo, consapevolmente incassato un assegno non di lui spettanza e trattenendo, altresì, parte di tale somma;
4) che il resistente ha avuto piena contezza dell'errore in cui è incorsa controparte, avendo egli, a seguito dell'incasso dell'assegno dd. 11.12.2023 (v. doc. 7) cit.), provveduto al rimborso parziale della somma incassata (v. docc. 8-9) e provveduto nel febbraio 2024 a formalizzare una proposta di rimborso rateizzato della residua somma, successivamente disattesa (v. docc. 12-13-14-15).
Pertanto, il resistente in proprio e quale titolare dell'impresa individuale Antico Controparte_1
Fienile di FE Andrea, va condannato a restituire alla società ricorrente la somma di €10.000,00, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi, con decorrenza dal giorno del pagamento.
Le spese della fase stragiudiziale della fase di negoziazione assistita e del presente procedimento, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, il tribunale di Trento così provvede:
- dichiara la contumacia del resistente;
- accoglie la domanda formulata dalla ricorrente ex art. 2033 c.c. e, peer l'effetto, condanna il resistente, in proprio e quale titolare dell'impresa individuale Antico Fienile di FE Andrea, alla restituzione alla società ricorrente della somma di € 10.000,00, maggiorata di rivalutazione monetaria e di interessi con decorrenza dal giorno del pagamento;
pagina 4 di 5 - condanna il resistente, in proprio e quale titolare dell'impresa individuale Antico Fienile di FE
Andrea, alla rifusione delle spese del presente giudizio sostenute dalla ricorrente, che liquida in complessivi € 3.690,88, di cui €3.397,00 per compensi professionali (€ 919,00 per fase di studio,
€777,00 per fase introduttiva ed €1.701,00 per fase decisionale) ed € 293,88 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed accessori;
- condanna il resistente alla rifusione delle spese legali della fase stragiudiziale e della fase di negoziazione assistita, che liquida, rispettivamente, in €1.200,00 ed in €400,00, oltre a spese generali 15% ed accessori.
Trento, 01.04.2025
Dott. M. Morandini
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