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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 28/03/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3867/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania Deiana Presidente
Dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel.
Dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3867/2024, avente per oggetto “divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio”, promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Porto Torres in via Ponte Romano n. 71 presso e nello studio dell'Avv. Sara Dettori (C.F.
), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo C.F._2
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._3
in Sassari in via Galilei Galilei n. 23 presso e nello studio dell'Avv. Gian Carlo Profili (C.F.
), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo C.F._4
RICORRENTI
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473bis.51 ss., c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 27/11/2024, contenente le condizioni reddituali e gli obblighi a carico delle parti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, condizioni parzialmente modificate e meglio precisate all'udienza dell'11/03/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta in cui i coniugi hanno confermato di non volersi pagina 1 di 4 riconciliare e di voler ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di seguito riportate:
“
1. Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i signori e Parte_1 Parte_2 in data 12 marzo 2005 trascritto negli atti del Registro del Comune di Sassari al n. 31 parte I anno
2005, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle annotazioni di legge;
- i coniugi rinunciano reciprocamente a domandare somme a titolo di assegno di mantenimento;
2. Il figlio minorenne, viene affidato congiuntamente ai genitori, con prevalente collocazione Per_1 presso il domicilio materno.
3. Tenuto conto dei reciproci impegni lavorativi, i coniugi d'intesa tra loro e salvo diverso accordo, considerato che il figlio Per_1
- abiterà con la madre ed il fratello in una casa ubicata nell'agro di Sassari, in Località Maccia
d'Agliastru e ciò impone frequenti spostamenti, considerato che frequenta la scuola primaria e allo stato non svolge alcuna attività sportiva, la sua unica attività extra scolastica è la frequentazione del catechismo, ciò premesso,
Stabiliscono come segue:
4. salvo diverso accordo, starà con il padre nel fine settimana, a settimane alterne, dal venerdì Per_1 sera alle ore 17.00 alla domenica sera alle ore 20.00 quando la accompagnerà presso il domicilio materno. Durante la settimana il padre potrà tenere con sé (compatibilmente con gli impegni Per_1 lavorativi) quando vorrà, previo accordo con la madre e potrà tenerlo con sé fino all'ora di cena, avendo cura di riaccompagnarlo presso il domicilio materno.
5. Le principali festività invernali (Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua e Pasquetta) saranno alternate negli anni e tra i genitori e in esse la bambina potrà stare con il padre almeno cinque giorni consecutivi nel periodo di Natale e due giorni comprensivi ad anni alterni della Pasqua o della
Pasquetta, nelle vacanze pasquali.
Nel periodo estivo starà con ciascun genitore 15 giorni, coincidenti con il periodo feriale, Per_1 anche non consecutivi. Nel periodo di permanenza presso sè del minore il genitore curerà i contatti telefonici o telematici tra il primo e l'altro genitore;
6. Il signor corrisponderà a titolo di assegno per il mantenimento del figlio minore la Pt_2 Per_1 somma di € 300,00 mensili (trecento) con adeguamento automatico annuale secondo gli indici Istat, oltre alla somma dell'assegno unico che verrà percepito nella misura del 100% dalla NO Pt_1 integralmente.
pagina 2 di 4
7. A tal proposito si precisa che la somma versata dall' a fronte dell'assegno unico è di € 114 e CP_1 viene percepita integralmente dalla NO . Pt_1
8. I coniugi parteciperanno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse dei figli, richiamando in questa sede il Protocollo del CNF.
9. Le predette somme saranno corrisposte dal sig. entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo Pt_2 bonifico bancario in favore della NO . Pt_1
1.Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso e che con il presente accordo di separazione hanno compiutamente definito ogni loro rapporto patrimoniale
e si impegnano al rispetto delle condizioni come sopra riportate.”
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio in Sassari (SS) in data 12 Parte_1 Parte_2
marzo 2005 nozze regolarmente trascritte presso i registri dello stato civile del Comune di Sassari (SS) per l'anno 2005, Atto 31, Parte 1, dalla cui unione sono nati in Sassari (SS) i figli , in Persona_2
data 04.11.2005, maggiorenne ed economicamente indipendente e , in data 01/07/2014, Persona_3
minorenne.
Le parti si sono in seguito separate con decreto di omologa del Tribunale di Sassari del 05/03/2024, pubblicato il 05/03/2024, RG 2891/2023, n. 276/2024.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
pagina 3 di 4 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Sassari (SS) in 12/03/2005 tra Parte_1
(C.F. ) nata a [...] il [...] residente in [...]nella Località Maccia C.F._1
d'Agliastru e (C.F. ) nato a [...] il [...] residente in Parte_2 C.F._3
Porto Torres alla via Bramante da Urbino n. 5, nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di Sassari (SS) Anno 2005, Atto 31, Parte 1, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania Deiana Presidente
Dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel.
Dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3867/2024, avente per oggetto “divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio”, promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Porto Torres in via Ponte Romano n. 71 presso e nello studio dell'Avv. Sara Dettori (C.F.
), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo C.F._2
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._3
in Sassari in via Galilei Galilei n. 23 presso e nello studio dell'Avv. Gian Carlo Profili (C.F.
), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo C.F._4
RICORRENTI
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473bis.51 ss., c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 27/11/2024, contenente le condizioni reddituali e gli obblighi a carico delle parti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, condizioni parzialmente modificate e meglio precisate all'udienza dell'11/03/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta in cui i coniugi hanno confermato di non volersi pagina 1 di 4 riconciliare e di voler ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di seguito riportate:
“
1. Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i signori e Parte_1 Parte_2 in data 12 marzo 2005 trascritto negli atti del Registro del Comune di Sassari al n. 31 parte I anno
2005, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle annotazioni di legge;
- i coniugi rinunciano reciprocamente a domandare somme a titolo di assegno di mantenimento;
2. Il figlio minorenne, viene affidato congiuntamente ai genitori, con prevalente collocazione Per_1 presso il domicilio materno.
3. Tenuto conto dei reciproci impegni lavorativi, i coniugi d'intesa tra loro e salvo diverso accordo, considerato che il figlio Per_1
- abiterà con la madre ed il fratello in una casa ubicata nell'agro di Sassari, in Località Maccia
d'Agliastru e ciò impone frequenti spostamenti, considerato che frequenta la scuola primaria e allo stato non svolge alcuna attività sportiva, la sua unica attività extra scolastica è la frequentazione del catechismo, ciò premesso,
Stabiliscono come segue:
4. salvo diverso accordo, starà con il padre nel fine settimana, a settimane alterne, dal venerdì Per_1 sera alle ore 17.00 alla domenica sera alle ore 20.00 quando la accompagnerà presso il domicilio materno. Durante la settimana il padre potrà tenere con sé (compatibilmente con gli impegni Per_1 lavorativi) quando vorrà, previo accordo con la madre e potrà tenerlo con sé fino all'ora di cena, avendo cura di riaccompagnarlo presso il domicilio materno.
5. Le principali festività invernali (Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua e Pasquetta) saranno alternate negli anni e tra i genitori e in esse la bambina potrà stare con il padre almeno cinque giorni consecutivi nel periodo di Natale e due giorni comprensivi ad anni alterni della Pasqua o della
Pasquetta, nelle vacanze pasquali.
Nel periodo estivo starà con ciascun genitore 15 giorni, coincidenti con il periodo feriale, Per_1 anche non consecutivi. Nel periodo di permanenza presso sè del minore il genitore curerà i contatti telefonici o telematici tra il primo e l'altro genitore;
6. Il signor corrisponderà a titolo di assegno per il mantenimento del figlio minore la Pt_2 Per_1 somma di € 300,00 mensili (trecento) con adeguamento automatico annuale secondo gli indici Istat, oltre alla somma dell'assegno unico che verrà percepito nella misura del 100% dalla NO Pt_1 integralmente.
pagina 2 di 4
7. A tal proposito si precisa che la somma versata dall' a fronte dell'assegno unico è di € 114 e CP_1 viene percepita integralmente dalla NO . Pt_1
8. I coniugi parteciperanno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse dei figli, richiamando in questa sede il Protocollo del CNF.
9. Le predette somme saranno corrisposte dal sig. entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo Pt_2 bonifico bancario in favore della NO . Pt_1
1.Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso e che con il presente accordo di separazione hanno compiutamente definito ogni loro rapporto patrimoniale
e si impegnano al rispetto delle condizioni come sopra riportate.”
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio in Sassari (SS) in data 12 Parte_1 Parte_2
marzo 2005 nozze regolarmente trascritte presso i registri dello stato civile del Comune di Sassari (SS) per l'anno 2005, Atto 31, Parte 1, dalla cui unione sono nati in Sassari (SS) i figli , in Persona_2
data 04.11.2005, maggiorenne ed economicamente indipendente e , in data 01/07/2014, Persona_3
minorenne.
Le parti si sono in seguito separate con decreto di omologa del Tribunale di Sassari del 05/03/2024, pubblicato il 05/03/2024, RG 2891/2023, n. 276/2024.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
pagina 3 di 4 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Sassari (SS) in 12/03/2005 tra Parte_1
(C.F. ) nata a [...] il [...] residente in [...]nella Località Maccia C.F._1
d'Agliastru e (C.F. ) nato a [...] il [...] residente in Parte_2 C.F._3
Porto Torres alla via Bramante da Urbino n. 5, nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di Sassari (SS) Anno 2005, Atto 31, Parte 1, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Carta
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