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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 08/04/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1211/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Monica Pacilio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1211/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GUGLIELMUCCI ENRICO;
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PACINI Controparte_1 C.F._2
LAURA; resistente
CP_2
con il patrocinio dell'avv. COSMA ANDREA;
intervenuta
avente ad oggetto: Azione di inefficacia ex art. 163 CCI
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 9 PER PARTE RICORRENTE: come da ricorso
Controparte_
“Accertare che ha beneficiato dal padre nel biennio anteriore all'apertura della liquidazione Parte_1 giudiziale di donazioni dirette ed indirette e, o comunque di dazioni di danaro a titolo gratuito, per complessivi euro
352.181,00, di cui euro 311.430,00 (certamente) destinati all'acquisto dell'immobile indicato in narrativa.
Per l'effetto
In Via principale: Controparte_ a) accertare l'inefficacia della donazione indiretta in favore di avente ad oggetto l'immobile contraddistinto dalla
P.T. WEB 59 c.t. 1 del C.C. di Padriciano per la quota del 57,93% della piena proprietà o della diversa quota risultante in corso di causa;
Controparte_ b) accertare l'inefficacia dell'ulteriore corresponsione di somme di danaro in favore della predetta per complessivi euro 40.751,00, o per la diversa anche maggior somma che dovesse risultare in corso di causa.
Per l'effetto condannare alla ripetizione della corrispondente somma maggiorata di interessi dalla Controparte_1 domanda al saldo.
In via Subordinata: Controparte_ Accertare in ogni caso l'inefficacia di tutti i pagamenti eseguiti e per l'effetto condannare alla ripetizione della corrispondente somma di euro 352.181,00 maggiorata di interessi dalla domanda al saldo.
Spese Di lite rifuse.”
PER PARTE RESISTENTE: come da comparsa di costituzione.
“ in via preliminare :
1) disporre ex art. 281 duodecies la continuazione della causa nelle forme ordinarie attesa
l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 281 decies cpc;
2) ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di in quanto parte CP_2
necessaria del processo per essere parte del contratto dissimulato per interposizione fittizia di persona e perché proprietaria di parte del denaro oggetto di donazione di cui si chiede la dichiarazione di inefficacia ex art. 102 2° comma cpc .
3) in subordine autorizzare la chiamata in causa di ex art. 106 c.p.c. in quanto la CP_2
causa le è comune perché verte sul diritto di proprietà del denaro donato da a Parte_1
che si afferma essere per metà di proprietà di . Controparte_1 CP_2
2) in via principale: accertata e dichiarata la simulazione del contratto di compravendita dell'immobile di v.le Miramare
91 e 91/1 dd. 15.12.1987 rogito Notaio rep 56484 nel senso della interposizione Persona_1
fittizia di persona, consistita nell'intestazione dello stesso immobile al solo , Parte_1
pagina 2 di 9 dichiarare che detto immobile era di proprietà comune tra ed e così Parte_1 CP_2
anche di proprietà comune era la somma di € 365.000,00, quale prezzo della vendita avvenuta a mezzo rogito Notaio rep. 109726 dd. 26.07.2021 ; Per_2
- accertata e dichiarata la nullità della donazione eseguita a favore di della metà Controparte_1
della somma di € 311.430,00 ( € 250.000,00+€ 61.430,00) pari a € 155.715,00 in quanto di proprietà di dichiarare che l'inefficacia della donazione indiretta a favore di CP_2 [...]
da parte del Padre finalizzata all'acquisto della casa di Padriciano d P.T. CP_1 Parte_1
WEB 59 c.c. 1 di Padriciano è pari al 28,96% e non al 57,93% della proprietà piena di detto
Immobile”.
PER PARTE RESISTENTE: come da atto di intervento.
“In via principale: accogliere le domande proposte da parte resistente e precisamente : Controparte_1
accertata e dichiarata la simulazione del contratto di compravendita dell'immobile di v.le Miramare
91 e 91/1 dd. 15.12.1987 rogito Notaio rep 56484 nel senso della interposizione Persona_1 fittizia di persona, consistita nell'intestazione dello stesso immobile al solo , dichiarare Parte_1
che detto immobile era di proprietà comune tra ed e così anche di Parte_1 CP_2 proprietà comune era la somma di € 365.000,00, quale prezzo della vendita avvenuta a mezzo rogito
Notaio rep. 109726 dd. 26.07.2021; Per_2
- accertata e dichiarata la nullità della donazione eseguita a favore di della metà della Controparte_1 somma di € 311.430,00 ( € 250.000,00+€ 61.430,00) pari a € 155.715,00 in quanto di proprietà di
[...]
dichiarare che l'inefficacia della donazione indiretta a favore di da parte CP_2 Controparte_1 del Padre finalizzata all'acquisto della casa di Padriciano d P.T. WEB 59 c.c. 1 di Parte_1
Padriciano è pari al 28,96% e non al 57,93% della proprietà piena di detto immobile.”
pagina 3 di 9 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale aperta nei confronti di , Parte_1
avv. Claudio Bragaglia, ha proposto ricorso al Tribunale di Trieste ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c. per ottenere la dichiarazione di inefficacia di una serie di atti a titolo gratuito compiuti da , titolare dell'impresa individuale “Confort di Civiello Nicola”, nel Parte_1 biennio anteriore all'apertura della procedura concorsuale (avvenuta il 26.06.2023).
Ha in particolare allegato che ha disposto di cospicue erogazioni di danaro a Parte_1
titolo di liberalità a favore della figlia , traferendole tramite banca somme del Controparte_1
complessivo importo di euro 290.751,00:
12.08.2021 250.000,00 Civibank c.c.
0041100340 16.05.2022 6.050,00 Civibank c.c.
0041100340 23.05.2022 4.000,00 Civibank c.c.
0041100340 06.06.2022 4.500,00 Civibank c.c.
0041100340 17.06.2022 11.000,00 Civibank c.c.
0041100340 24.06.2022 6.000,00 Civibank c.c.
0041100340 25.07.2022 4.000,00 Civibank c.c.
0041100340 30.08.2022 500,00 Civibank c.c.
0041100340 20.09.2022 1.500,00 Civibank c.c.
0041100340 15.11.2022 3,201,00 MPS c.c. 1282391 Totale 290.751,00
Afferma in ricorso che detta provvista è stata per buona parte utilizzata dalla beneficiaria per acquistare in data 27.06.2022 un immobile (identificato con la P.T. WEB 59 c.t. 1 del C.C. di
Padriciano; doc. 6), come sarebbe fatto palese dalla stessa imputazione causale operata dal disponente nella distinta di euro 250.000,00 dd. 12.08.2021, che riporta la dicitura “soldi per acquisto casa per ” (cfr. doc. 4). Prosegue affermando che in occasione del Controparte_1
rogito, (e con lui la moglie, ha prestato garanzia personale in Parte_1 CP_2
favore della venditrice ( in in ordine all'obbligazione di pagamento del Parte_2
residuo prezzo di euro 61.430,00, per il quale le parti prevedevano la successiva scadenza del pagina 4 di 9 31.12.2022 (cfr. art.
5. lett. b doc. 6). In adempimento dell'impegno assunto Parte_1
avrebbe poi in effetti pagato (anche) detta somma direttamente in favore del venditore con assegni circolari emessi in data 01.12.2022 (doc. 7). Conclusivamente, avrebbe Controparte_1
beneficiato dal padre di donazioni dirette ed indirette per complessivi euro Parte_1
352.181,00, di cui euro 311.430,00 (certamente) destinati all'acquisto dell'immobile.
Sul presupposto che ai sensi dell'art. 163 del Codice della Crisi d'Impresa (CCI) “sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei due anni anteriori, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante” e che tra gli atti a titolo gratuito colpiti dalla sanzione di inefficacia rientrano le donazioni, sia dirette che indirette, richiamata la giurisprudenza della Corte di Cassazione per cui “la liberalità realizzata con la corresponsione delle somme necessarie a pagare il prezzo da parte del donante, non necessariamente debba tradursi nella corresponsione dell'intero prezzo, ma anche di una parte di esso, laddove sempre sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme, e che laddove queste ultime non siano in grado di coprire per l'intero l'obbligazione gravante sul compratore, l'oggetto della liberalità debba essere identificato, analogamente a quanto affermato in tema di vendita mista a donazione, nella percentuale di proprietà del bene acquistato corrispondente alla quota parte di prezzo soddisfatta con la provvista fornita dal donante” (Cass. civ., sez. II, 17.04.2019, n.10759), il curatore ha domandato la declaratoria di inefficacia con riferimento alla quota di proprietà del bene corrispondente alla parte di prezzo regolata con la provvista messa a disposizione di
(57,93% della piena proprietà) e dell'ulteriore corresponsione di somme di Parte_1
danaro in favore della predetta per complessivi euro 40.751,00 (o per la diversa Controparte_1
anche maggior somma che dovesse risultare in corso di causa).
Ad abundantiam, ha rimarcato che le elargizioni dirette ed indirette sarebbero comunque da considerarsi inefficaci anche ai sensi dell'art. 165 CCI, in base al quale “il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile”.
II. La resistente si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto integrale del Controparte_1
pagina 5 di 9 ricorso e articolando una difesa basata sull'eccezione di simulazione per interposizione fittizia di persona.
Ha sostenuto che parte della provvista di denaro trasferita dal padre per l'acquisto dell'immobile di Padriciano apparteneva in realtà alla madre, comproprietaria CP_2
insieme al marito di altro immobile dalla cui vendita è stata ricavata la somma, sulla base della seguente ricostruzione: l'immobile di Viale Miramare 91/91-1, venduto nel 2021 da
[...]
per € 365.000,00, era stato acquistato nel 1987 con proventi dell'attività congiunta dei Pt_1
genitori, esercitata tramite la società Confort S.r.l. (partecipata in quota paritaria al 50%);
l'immobile era stato formalmente intestato solo a per motivi di convenienza Parte_1
legati al mutuo e a benefici fiscali (agevolazioni prima casa); di conseguenza, la metà del ricavato dalla vendita dell'immobile e, quindi, parte delle somme donate alla figlia, sarebbero di proprietà della madre. Ha quindi spiegato domanda riconvenzionale volta a far accertare la simulazione del contratto di compravendita dell'immobile di v.le Miramare nn. 91 e 91/1 di
Trieste, stipulato il 15.12.1987. Tali vicende configurerebbero una simulazione relativa per interposizione fittizia di persona, determinante la nullità del contratto, che si Controparte_1
dichiara legittimata a far valere, in quanto terza rispetto all'accordo simulatorio.
Infine, secondo la resistente la somma di € 61.430,00 usata per il saldo prezzo dell'immobile acquistato da sarebbe caduta in comunione de residuo tra e Controparte_1 Parte_1 [...]
(coniugi in regime di comunione dei beni fino alla separazione consensuale del CP_2
07.12.2022), in quanto il denaro, provento non consumato al momento dello scioglimento della comunione, era giacente sul conto del marito successivamente alla domanda di separazione
(14.07.2022) e all'udienza presidenziale (19.10.2022).
III. Ha svolto intervento in causa ritenendosi litisconsorte necessario rispetto CP_2
alle domande proposte sia dal ricorrente che dal resistente.
IV. Deve premettersi che le elargizioni di danaro effettuate da nei confronti Parte_1
della figlia non sono contestate, così come non è contestato che la figlia abbia utilizzato quel danaro per acquistare il suo immobile di Padriciano. Neanche l'interveniente ha sollevato contestazioni su questi fatti, che, perciò devono ritenersi pacifici.
Correttamente parte ricorrente ha evidenziato che, pur ammettendo la configurabilità di un negozio simulato, non è legittimata a far valere la simulazione, poiché ai sensi Controparte_1
pagina 6 di 9 dell'art. 1415 comma 2 c.c. “i terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti”, mentre nel caso di specie la resistente vorrebbe trarre un vantaggio dall'accertamento della simulazione: “L'art. 1415, comma 2, c.c., legittimando i terzi
a far valere la simulazione del contratto rispetto alle parti quando essa pregiudichi i loro diritti, non consente di ravvisare un interesse indistinto e generalizzato di qualsiasi terzo ad ottenere il ripristino della situazione reale, essendo, per converso, la relativa legittimazione indissolubilmente legata al pregiudizio di un diritto conseguente alla simulazione;
pertanto, non tutti i terzi, solo perché in rapporto con i simulanti, possono richiedere l'accertamento della simulazione, dovendosi invece riconoscere il relativo potere di azione o di eccezione soltanto a coloro la cui posizione giuridica risulti negativamente incisa dall'apparenza dell'atto” (Cass. Cass. Sez. 1, 14/06/2022, n. 19149, Rv. 665320 - 01).
Corretta è l'altra affermazione del ricorrente circa il fatto che il danaro, in quanto bene fungibile, appartiene a chi ne ha la disponibilità materiale (attesa l'impossibilità di svincolare la proprietà dal possesso) e non è suscettibile di rivendica, ma solo di eventuale restituzione del tantundem, integrando la relativa pretesa un mero diritto di credito (ex multis Cass. Sez. Civ.
14.08.2018 n. 15703; Cass. Sez. Civ. 25.01.2018 n. 1891). La Corte di Cassazione afferma: “In sede fallimentare le cose mobili fungibili, compreso il denaro, sono rivendicabili solo se sia intervenuto un fatto che abbia determinato la loro individuazione ed evitato la confusione con il patrimonio del fallito, essendo ammissibile, nel caso di avvenuta confusione, soltanto una domanda di insinuazione allo stato passivo per un credito pari al valore dei beni appresi al fallimento” (Cass. Sez. 1, 18/05/2021, n. 13511, Rv. 661453 - 01). Con particolare riguardo alla posizione della sig.ra perciò, difficilmente potrà ipotizzarsi un esito positivo CP_2
dell'azione di restituzione. Non può non rilevarsi, poi, che della provenienza delle somme dalla vendita del bene in viale Miramare non c'è prova di alcun genere.
In conclusione, può accogliersi la domanda revocatoria in ordine alla quota della proprietà del bene di Padriciano.
V. Costituiscono donazioni dirette le elargizioni avvenute tramite operazioni bancarie diverse da quella di euro 250.000,00 avente come specifica causale l'acquisto dell'abitazione. Si tratta in particolare di donazioni di danaro ciascuna di modico valore e quindi non necessitanti della forma scritta ad substantiam (cfr. art. 783 c.c. Sulla natura di donazioni dirette delle liberalità
pagina 7 di 9 attuate mediante disposizioni bancarie vedi Cass. Cass. Sez. U., 27/07/2017, n. 18725, Rv.
645125 - 01).
Della somma complessiva di euro 40.751,00 viene richiesta la restituzione con applicazione degli interessi. La natura costitutiva dell'azione revocatoria implica che gli interessi sulla somma richiesta in restituzione - cui va condannata - decorrano dalla dalla Controparte_1
domanda giudiziale (in termini Cass. Cass. Sez. 1, 25/06/2009, n. 14896, Rv. 609063 – 01).
VI. Sia la parte resistente che la parte interveniente hanno domandato la riunione del presente procedimento con quello promosso di recente da per ottenere la pronuncia di CP_2
accertamento della simulazione, ma i due procedimenti pendono in stati diversi e la loro contrasta con le esigenze di speditezza del processo.
- Spese di lite -
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo la regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, in base allo scaglione della causa (Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000), applicando i valori minimi per la fase decisoria e istruttoria, obiettivamente semplici.
Anche l'interveniente va condannata a pagare le spese di lite perché soccombente. Sono poste però a suo carico solo la fase immancabile di studio e decisoria e sono applicati i valori minimi, in considerazione del fatto che l'intervento è stato svolto in limine litis e non ha richiesto lo studio di questioni ulteriori e diverse.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:
1. dichiara l'inefficacia nei confronti della procedura di liquidazione giudiziale di
[...]
della donazione indiretta di in favore di avente Pt_1 Parte_1 Controparte_1 ad oggetto la quota del 57,93% della piena proprietà dell'immobile contraddistinto dalla
P.T. WEB 59 c.t. 1 del C.C. di Padriciano, acquistato per tale quota con danaro fornito da;
Parte_1
2. accerta l'inefficacia nei confronti della procedura di liquidazione giudiziale di
[...]
della donazione di danaro di euro 40.751,00 da parte di in Pt_1 Parte_1
pagina 8 di 9 favore di per complessivi;
Controparte_1
3. condanna alla restituzione della somma di euro 40.751,00, maggiorata di Controparte_1
interessi dalla domanda giudiziale al saldo in base al tasso legale;
4. condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 14.000,00 Controparte_1
per competenze di avvocato ed € 1.359,25 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge;
5. condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 4.854,00 CP_2 per compensi di avvocato, oltre al 15% del compenso a titolo di rimborso delle spese forfettarie (art. 2 D.M. 55/2014), IVA e CNAP come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 07/04/2025.
Il Giudice
dott.ssa Monica Pacilio
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Monica Pacilio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1211/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GUGLIELMUCCI ENRICO;
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PACINI Controparte_1 C.F._2
LAURA; resistente
CP_2
con il patrocinio dell'avv. COSMA ANDREA;
intervenuta
avente ad oggetto: Azione di inefficacia ex art. 163 CCI
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 9 PER PARTE RICORRENTE: come da ricorso
Controparte_
“Accertare che ha beneficiato dal padre nel biennio anteriore all'apertura della liquidazione Parte_1 giudiziale di donazioni dirette ed indirette e, o comunque di dazioni di danaro a titolo gratuito, per complessivi euro
352.181,00, di cui euro 311.430,00 (certamente) destinati all'acquisto dell'immobile indicato in narrativa.
Per l'effetto
In Via principale: Controparte_ a) accertare l'inefficacia della donazione indiretta in favore di avente ad oggetto l'immobile contraddistinto dalla
P.T. WEB 59 c.t. 1 del C.C. di Padriciano per la quota del 57,93% della piena proprietà o della diversa quota risultante in corso di causa;
Controparte_ b) accertare l'inefficacia dell'ulteriore corresponsione di somme di danaro in favore della predetta per complessivi euro 40.751,00, o per la diversa anche maggior somma che dovesse risultare in corso di causa.
Per l'effetto condannare alla ripetizione della corrispondente somma maggiorata di interessi dalla Controparte_1 domanda al saldo.
In via Subordinata: Controparte_ Accertare in ogni caso l'inefficacia di tutti i pagamenti eseguiti e per l'effetto condannare alla ripetizione della corrispondente somma di euro 352.181,00 maggiorata di interessi dalla domanda al saldo.
Spese Di lite rifuse.”
PER PARTE RESISTENTE: come da comparsa di costituzione.
“ in via preliminare :
1) disporre ex art. 281 duodecies la continuazione della causa nelle forme ordinarie attesa
l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 281 decies cpc;
2) ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di in quanto parte CP_2
necessaria del processo per essere parte del contratto dissimulato per interposizione fittizia di persona e perché proprietaria di parte del denaro oggetto di donazione di cui si chiede la dichiarazione di inefficacia ex art. 102 2° comma cpc .
3) in subordine autorizzare la chiamata in causa di ex art. 106 c.p.c. in quanto la CP_2
causa le è comune perché verte sul diritto di proprietà del denaro donato da a Parte_1
che si afferma essere per metà di proprietà di . Controparte_1 CP_2
2) in via principale: accertata e dichiarata la simulazione del contratto di compravendita dell'immobile di v.le Miramare
91 e 91/1 dd. 15.12.1987 rogito Notaio rep 56484 nel senso della interposizione Persona_1
fittizia di persona, consistita nell'intestazione dello stesso immobile al solo , Parte_1
pagina 2 di 9 dichiarare che detto immobile era di proprietà comune tra ed e così Parte_1 CP_2
anche di proprietà comune era la somma di € 365.000,00, quale prezzo della vendita avvenuta a mezzo rogito Notaio rep. 109726 dd. 26.07.2021 ; Per_2
- accertata e dichiarata la nullità della donazione eseguita a favore di della metà Controparte_1
della somma di € 311.430,00 ( € 250.000,00+€ 61.430,00) pari a € 155.715,00 in quanto di proprietà di dichiarare che l'inefficacia della donazione indiretta a favore di CP_2 [...]
da parte del Padre finalizzata all'acquisto della casa di Padriciano d P.T. CP_1 Parte_1
WEB 59 c.c. 1 di Padriciano è pari al 28,96% e non al 57,93% della proprietà piena di detto
Immobile”.
PER PARTE RESISTENTE: come da atto di intervento.
“In via principale: accogliere le domande proposte da parte resistente e precisamente : Controparte_1
accertata e dichiarata la simulazione del contratto di compravendita dell'immobile di v.le Miramare
91 e 91/1 dd. 15.12.1987 rogito Notaio rep 56484 nel senso della interposizione Persona_1 fittizia di persona, consistita nell'intestazione dello stesso immobile al solo , dichiarare Parte_1
che detto immobile era di proprietà comune tra ed e così anche di Parte_1 CP_2 proprietà comune era la somma di € 365.000,00, quale prezzo della vendita avvenuta a mezzo rogito
Notaio rep. 109726 dd. 26.07.2021; Per_2
- accertata e dichiarata la nullità della donazione eseguita a favore di della metà della Controparte_1 somma di € 311.430,00 ( € 250.000,00+€ 61.430,00) pari a € 155.715,00 in quanto di proprietà di
[...]
dichiarare che l'inefficacia della donazione indiretta a favore di da parte CP_2 Controparte_1 del Padre finalizzata all'acquisto della casa di Padriciano d P.T. WEB 59 c.c. 1 di Parte_1
Padriciano è pari al 28,96% e non al 57,93% della proprietà piena di detto immobile.”
pagina 3 di 9 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale aperta nei confronti di , Parte_1
avv. Claudio Bragaglia, ha proposto ricorso al Tribunale di Trieste ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c. per ottenere la dichiarazione di inefficacia di una serie di atti a titolo gratuito compiuti da , titolare dell'impresa individuale “Confort di Civiello Nicola”, nel Parte_1 biennio anteriore all'apertura della procedura concorsuale (avvenuta il 26.06.2023).
Ha in particolare allegato che ha disposto di cospicue erogazioni di danaro a Parte_1
titolo di liberalità a favore della figlia , traferendole tramite banca somme del Controparte_1
complessivo importo di euro 290.751,00:
12.08.2021 250.000,00 Civibank c.c.
0041100340 16.05.2022 6.050,00 Civibank c.c.
0041100340 23.05.2022 4.000,00 Civibank c.c.
0041100340 06.06.2022 4.500,00 Civibank c.c.
0041100340 17.06.2022 11.000,00 Civibank c.c.
0041100340 24.06.2022 6.000,00 Civibank c.c.
0041100340 25.07.2022 4.000,00 Civibank c.c.
0041100340 30.08.2022 500,00 Civibank c.c.
0041100340 20.09.2022 1.500,00 Civibank c.c.
0041100340 15.11.2022 3,201,00 MPS c.c. 1282391 Totale 290.751,00
Afferma in ricorso che detta provvista è stata per buona parte utilizzata dalla beneficiaria per acquistare in data 27.06.2022 un immobile (identificato con la P.T. WEB 59 c.t. 1 del C.C. di
Padriciano; doc. 6), come sarebbe fatto palese dalla stessa imputazione causale operata dal disponente nella distinta di euro 250.000,00 dd. 12.08.2021, che riporta la dicitura “soldi per acquisto casa per ” (cfr. doc. 4). Prosegue affermando che in occasione del Controparte_1
rogito, (e con lui la moglie, ha prestato garanzia personale in Parte_1 CP_2
favore della venditrice ( in in ordine all'obbligazione di pagamento del Parte_2
residuo prezzo di euro 61.430,00, per il quale le parti prevedevano la successiva scadenza del pagina 4 di 9 31.12.2022 (cfr. art.
5. lett. b doc. 6). In adempimento dell'impegno assunto Parte_1
avrebbe poi in effetti pagato (anche) detta somma direttamente in favore del venditore con assegni circolari emessi in data 01.12.2022 (doc. 7). Conclusivamente, avrebbe Controparte_1
beneficiato dal padre di donazioni dirette ed indirette per complessivi euro Parte_1
352.181,00, di cui euro 311.430,00 (certamente) destinati all'acquisto dell'immobile.
Sul presupposto che ai sensi dell'art. 163 del Codice della Crisi d'Impresa (CCI) “sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei due anni anteriori, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante” e che tra gli atti a titolo gratuito colpiti dalla sanzione di inefficacia rientrano le donazioni, sia dirette che indirette, richiamata la giurisprudenza della Corte di Cassazione per cui “la liberalità realizzata con la corresponsione delle somme necessarie a pagare il prezzo da parte del donante, non necessariamente debba tradursi nella corresponsione dell'intero prezzo, ma anche di una parte di esso, laddove sempre sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme, e che laddove queste ultime non siano in grado di coprire per l'intero l'obbligazione gravante sul compratore, l'oggetto della liberalità debba essere identificato, analogamente a quanto affermato in tema di vendita mista a donazione, nella percentuale di proprietà del bene acquistato corrispondente alla quota parte di prezzo soddisfatta con la provvista fornita dal donante” (Cass. civ., sez. II, 17.04.2019, n.10759), il curatore ha domandato la declaratoria di inefficacia con riferimento alla quota di proprietà del bene corrispondente alla parte di prezzo regolata con la provvista messa a disposizione di
(57,93% della piena proprietà) e dell'ulteriore corresponsione di somme di Parte_1
danaro in favore della predetta per complessivi euro 40.751,00 (o per la diversa Controparte_1
anche maggior somma che dovesse risultare in corso di causa).
Ad abundantiam, ha rimarcato che le elargizioni dirette ed indirette sarebbero comunque da considerarsi inefficaci anche ai sensi dell'art. 165 CCI, in base al quale “il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile”.
II. La resistente si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto integrale del Controparte_1
pagina 5 di 9 ricorso e articolando una difesa basata sull'eccezione di simulazione per interposizione fittizia di persona.
Ha sostenuto che parte della provvista di denaro trasferita dal padre per l'acquisto dell'immobile di Padriciano apparteneva in realtà alla madre, comproprietaria CP_2
insieme al marito di altro immobile dalla cui vendita è stata ricavata la somma, sulla base della seguente ricostruzione: l'immobile di Viale Miramare 91/91-1, venduto nel 2021 da
[...]
per € 365.000,00, era stato acquistato nel 1987 con proventi dell'attività congiunta dei Pt_1
genitori, esercitata tramite la società Confort S.r.l. (partecipata in quota paritaria al 50%);
l'immobile era stato formalmente intestato solo a per motivi di convenienza Parte_1
legati al mutuo e a benefici fiscali (agevolazioni prima casa); di conseguenza, la metà del ricavato dalla vendita dell'immobile e, quindi, parte delle somme donate alla figlia, sarebbero di proprietà della madre. Ha quindi spiegato domanda riconvenzionale volta a far accertare la simulazione del contratto di compravendita dell'immobile di v.le Miramare nn. 91 e 91/1 di
Trieste, stipulato il 15.12.1987. Tali vicende configurerebbero una simulazione relativa per interposizione fittizia di persona, determinante la nullità del contratto, che si Controparte_1
dichiara legittimata a far valere, in quanto terza rispetto all'accordo simulatorio.
Infine, secondo la resistente la somma di € 61.430,00 usata per il saldo prezzo dell'immobile acquistato da sarebbe caduta in comunione de residuo tra e Controparte_1 Parte_1 [...]
(coniugi in regime di comunione dei beni fino alla separazione consensuale del CP_2
07.12.2022), in quanto il denaro, provento non consumato al momento dello scioglimento della comunione, era giacente sul conto del marito successivamente alla domanda di separazione
(14.07.2022) e all'udienza presidenziale (19.10.2022).
III. Ha svolto intervento in causa ritenendosi litisconsorte necessario rispetto CP_2
alle domande proposte sia dal ricorrente che dal resistente.
IV. Deve premettersi che le elargizioni di danaro effettuate da nei confronti Parte_1
della figlia non sono contestate, così come non è contestato che la figlia abbia utilizzato quel danaro per acquistare il suo immobile di Padriciano. Neanche l'interveniente ha sollevato contestazioni su questi fatti, che, perciò devono ritenersi pacifici.
Correttamente parte ricorrente ha evidenziato che, pur ammettendo la configurabilità di un negozio simulato, non è legittimata a far valere la simulazione, poiché ai sensi Controparte_1
pagina 6 di 9 dell'art. 1415 comma 2 c.c. “i terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti”, mentre nel caso di specie la resistente vorrebbe trarre un vantaggio dall'accertamento della simulazione: “L'art. 1415, comma 2, c.c., legittimando i terzi
a far valere la simulazione del contratto rispetto alle parti quando essa pregiudichi i loro diritti, non consente di ravvisare un interesse indistinto e generalizzato di qualsiasi terzo ad ottenere il ripristino della situazione reale, essendo, per converso, la relativa legittimazione indissolubilmente legata al pregiudizio di un diritto conseguente alla simulazione;
pertanto, non tutti i terzi, solo perché in rapporto con i simulanti, possono richiedere l'accertamento della simulazione, dovendosi invece riconoscere il relativo potere di azione o di eccezione soltanto a coloro la cui posizione giuridica risulti negativamente incisa dall'apparenza dell'atto” (Cass. Cass. Sez. 1, 14/06/2022, n. 19149, Rv. 665320 - 01).
Corretta è l'altra affermazione del ricorrente circa il fatto che il danaro, in quanto bene fungibile, appartiene a chi ne ha la disponibilità materiale (attesa l'impossibilità di svincolare la proprietà dal possesso) e non è suscettibile di rivendica, ma solo di eventuale restituzione del tantundem, integrando la relativa pretesa un mero diritto di credito (ex multis Cass. Sez. Civ.
14.08.2018 n. 15703; Cass. Sez. Civ. 25.01.2018 n. 1891). La Corte di Cassazione afferma: “In sede fallimentare le cose mobili fungibili, compreso il denaro, sono rivendicabili solo se sia intervenuto un fatto che abbia determinato la loro individuazione ed evitato la confusione con il patrimonio del fallito, essendo ammissibile, nel caso di avvenuta confusione, soltanto una domanda di insinuazione allo stato passivo per un credito pari al valore dei beni appresi al fallimento” (Cass. Sez. 1, 18/05/2021, n. 13511, Rv. 661453 - 01). Con particolare riguardo alla posizione della sig.ra perciò, difficilmente potrà ipotizzarsi un esito positivo CP_2
dell'azione di restituzione. Non può non rilevarsi, poi, che della provenienza delle somme dalla vendita del bene in viale Miramare non c'è prova di alcun genere.
In conclusione, può accogliersi la domanda revocatoria in ordine alla quota della proprietà del bene di Padriciano.
V. Costituiscono donazioni dirette le elargizioni avvenute tramite operazioni bancarie diverse da quella di euro 250.000,00 avente come specifica causale l'acquisto dell'abitazione. Si tratta in particolare di donazioni di danaro ciascuna di modico valore e quindi non necessitanti della forma scritta ad substantiam (cfr. art. 783 c.c. Sulla natura di donazioni dirette delle liberalità
pagina 7 di 9 attuate mediante disposizioni bancarie vedi Cass. Cass. Sez. U., 27/07/2017, n. 18725, Rv.
645125 - 01).
Della somma complessiva di euro 40.751,00 viene richiesta la restituzione con applicazione degli interessi. La natura costitutiva dell'azione revocatoria implica che gli interessi sulla somma richiesta in restituzione - cui va condannata - decorrano dalla dalla Controparte_1
domanda giudiziale (in termini Cass. Cass. Sez. 1, 25/06/2009, n. 14896, Rv. 609063 – 01).
VI. Sia la parte resistente che la parte interveniente hanno domandato la riunione del presente procedimento con quello promosso di recente da per ottenere la pronuncia di CP_2
accertamento della simulazione, ma i due procedimenti pendono in stati diversi e la loro contrasta con le esigenze di speditezza del processo.
- Spese di lite -
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo la regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, in base allo scaglione della causa (Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000), applicando i valori minimi per la fase decisoria e istruttoria, obiettivamente semplici.
Anche l'interveniente va condannata a pagare le spese di lite perché soccombente. Sono poste però a suo carico solo la fase immancabile di studio e decisoria e sono applicati i valori minimi, in considerazione del fatto che l'intervento è stato svolto in limine litis e non ha richiesto lo studio di questioni ulteriori e diverse.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:
1. dichiara l'inefficacia nei confronti della procedura di liquidazione giudiziale di
[...]
della donazione indiretta di in favore di avente Pt_1 Parte_1 Controparte_1 ad oggetto la quota del 57,93% della piena proprietà dell'immobile contraddistinto dalla
P.T. WEB 59 c.t. 1 del C.C. di Padriciano, acquistato per tale quota con danaro fornito da;
Parte_1
2. accerta l'inefficacia nei confronti della procedura di liquidazione giudiziale di
[...]
della donazione di danaro di euro 40.751,00 da parte di in Pt_1 Parte_1
pagina 8 di 9 favore di per complessivi;
Controparte_1
3. condanna alla restituzione della somma di euro 40.751,00, maggiorata di Controparte_1
interessi dalla domanda giudiziale al saldo in base al tasso legale;
4. condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 14.000,00 Controparte_1
per competenze di avvocato ed € 1.359,25 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge;
5. condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 4.854,00 CP_2 per compensi di avvocato, oltre al 15% del compenso a titolo di rimborso delle spese forfettarie (art. 2 D.M. 55/2014), IVA e CNAP come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Trieste, 07/04/2025.
Il Giudice
dott.ssa Monica Pacilio
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