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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/07/2025, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 750/2025 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. SUMMARIA Parte_1
DARIO;
Ricorrente
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. ROSANO PIETRO;
, rappresentato e difeso dall'avv.GRECO GIACINTO CP_2
Controparte_3 rappresentato e difeso dall'avv.SIFONETTI GIUSEPPE
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18.2.2025 e ritualmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 034 2024 90159344 74 000 notificata in data 21.01.2025 a mezzo posta, avverso i seguenti presupposti avvisi di addebito e cartelle esattoriali:
1) cartella n. 2 dell'intimazione di pagamento - n.
03420160020232545000, presuntivamente notificata il 24.01.2017, ente impositore Controparte_3 [...]
, per IRPEF ed addizionale comunale IRPEF anno CP_4
2012, di importo pari ad euro 923,48 (cfr. pag. 3 intimazione di pagamento);
2) cartella n. 5 dell'intimazione di pagamento - n.
03420180023189810000, presuntivamente notificata il
17.01.2020, ente impositore Controparte_5
, per IRPEF ed addizionale comunale IRPEF anno
[...]
2015, di importo pari ad euro 608,48 (cfr. pag. 4 intimazione di pagamento);
3) cartella n. 8 dell'intimazione di pagamento - n.
33420160001149744000, presuntivamente notificata in data
12.05.2016, emesso dall' sede di per CP_2 CP_4 contributi IV anno 2015; di importo pari ad euro
2.775.90 (cfr. pag. 5 intimazione di pagamento);
4) cartella n. 9 dell'intimazione di pagamento - n.
33420160003953690000, presuntivamente notificata in data
11.11.2016, emesso dall' sede di per CP_2 CP_4 contributi IV anno 2015; di importo pari ad euro
2.750,29 (cfr. pag. 6 intimazione di pagamento);
5) cartella n. 10 dell'intimazione di pagamento - n.
33420170001746038000, presuntivamente notificata in data
31.10.2017, emesso dall' sede di per CP_2 CP_4 contributi IV anno 2016; di importo pari ad euro
5.526,50 (cfr. pag. 6 intimazione di pagamento);
6) cartella n. 11 dell'intimazione di pagamento - n.
33420170003344830000, presuntivamente notificata in data
25.10.2017, emesso dall' sede di per CP_2 CP_4 contributi IV anno 2012; di importo pari ad euro
1.463,73 (cfr. pagg. 6 e 7 intimazione di pagamento);
7) cartella n. 12 dell'intimazione di pagamento - n.
33420180005308022000, presuntivamente notificata in data
4.02.2019, emesso dall' sede di per CP_2 CP_4 contributi IV anno 2018/2017; di importo pari ad euro
2.787,00 (cfr. pag. 7 intimazione di pagamento); 8) cartella n. 13 dell'intimazione di pagamento - n.
33420190002023481000, presuntivamente notificata in data
23.07.2019, emesso dall' sede di per CP_2 CP_4 contributi IV anno 2018; di importo pari ad euro
2.782,95 (cfr. pag. 7 intimazione di pagamento);
9) cartella n. 14 dell'intimazione di pagamento - n.
33420190004710070000, presuntivamente notificata in data
21.01.2020, emesso dall' sede di per CP_2 CP_4 contributi IV anno 2019/2018; di importo pari ad euro
2.701,99 (cfr. pag. 8 intimazione di pagamento);
10) cartella n. 15 dell'intimazione di pagamento - n.
33420230002777218000, presuntivamente notificata in data
27.11.2023, emesso dall' sede di per CP_2 CP_4 contributi IV anno 2022/2021; di importo pari ad euro
4.568,07 (cfr. pag. 8 intimazione di pagamento);
11) cartella n. 16 dell'intimazione di pagamento - n.
TDFTDFM000732, presuntivamente notificata il 23.05.2023, ente impositore per Controparte_5
IRPEF ed interessi anno 2017, di importo pari ad euro
682,08 (cfr. pagg. 8 e 9 intimazione di pagamento).
Eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione dei crediti.
Si costituivano le parti convenute chiedendo il rigetto del ricorso evidenziando l'avvenuta notifica degli atti presupposti ed eccependo il parziale difetto di giurisdizione.
All'esito del deposito delle note la causa è stata decisa.
Va dichiarato il difetto di giurisdizione con riferimento agli atti indicati ai nn. 1 ,2 e 11 aventi ad oggetto crediti tributari per i quali la giurisdizione è delle
Corti di Giustizia Tributaria.
Relativamente all' eccezione relativa alla mancata notifica degli atti prodromici, va osservato come trattasi di vizio formale che doveva essere fatti valere nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione e per i quali l'opposizione è tardiva.
Ed invero l'intimazione risulta notificata il 21.2.2025 mentre il ricorso è stato depositato il 18.2.2025.
Con riferimento alla doglianza relativa all'intervenuta prescrizione si osserva che parte ricorrente contesta che sussista in concreto il diritto ad agire esecutivamente proprio perché assume che il credito che si intende tutelare sia, in realtà,inesigibile.
Sotto questo profilo l'azione intrapresa è da qualificarsi quale opposizione all'esecuzione che ex art. 615 c.p.c. non è soggetta ad alcun termine perentorio ai fini dell'ammissibilità.
Con riferimento alla eccepita prescrizione va osservato che l' costituendosi ha provato l'avvenuta notifica CP_2 degli avvisi di addebito.
Parte ricorrente deduce poi che successivamente alla notifica degli avvisi non vi sono stati atti interruttivi fino alla notifica dell'intimazione e ha eccepito l'intervenuta prescrizione.
Ciò posto va osservato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016 hanno chiarito che il termine di prescrizione della cartella di pagamento, che non venga impugnata nei termini di legge e pertanto diventa definitiva, resta quello proprio del tributo o della sanzione in essa pretesa.
Nel caso in esame il termine di prescrizione è quinquennale trattandosi di contributi IV .
Ciò posto va osservato come sia maturata la prescrizione con riferimento agli avvisi indicati ai nn. 3,4,5,6,7 anche considerando la legislazione emergenziale.
Nessuna prescrizione è invece maturata con riferimento ai restanti avvisi di addebito.
Le spese di compensano atteso il parziale accoglimento del ricorso.
PQM
Dichiara il difetto di giurisdizione con riferimento agli atti indicati ai nn. 1e 2.
Annulla l'intimazione relativamente agli avvisi di addebito n. 3,4,5,6,7.
Rigetta nel resto il ricorso.
Compensa le spese.
Cosenza,11.7.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino