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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 25/09/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
FE IL QU Presidente Rel.
Paolo Viarengo Consigliere
Caterina Baisi Consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 35/2025 R.G.L. promossa da:
GS s.p.a. APPELLANTE
CONTRO
APPELLATA CP_1
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c., in parziale accoglimento dell'appello, limitatamente ai capi 1), 3) e 5) del dispositivo della sentenza impugnata, annulla il licenziamento intimato all'appellata e ridetermina l'ammontare della condanna dell'appellante al pagamento a favore dell'appellata di un'indennità pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, dedotto quanto dalla stessa percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, oltre rivalutazione e interessi dalla data del licenziamento al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il periodo dalla data del licenziamento all'effettiva reintegrazione;
condanna l'appellante a rimborsare all'appellata tre quarti delle spese di entrambi i gradi, liquidate per l'intero per il primo grado come nella sentenza impugnata e per il presente grado in euro 6.946,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa. Così deciso all'udienza del 25/09/2025
Il Presidente
FE IL QU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
FE IL QU Presidente Rel.
Paolo Viarengo Consigliere
Caterina Baisi Consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 35/2025 R.G.L. promossa da:
GS s.p.a. APPELLANTE
CONTRO
APPELLATA CP_1
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c., in parziale accoglimento dell'appello, limitatamente ai capi 1), 3) e 5) del dispositivo della sentenza impugnata, annulla il licenziamento intimato all'appellata e ridetermina l'ammontare della condanna dell'appellante al pagamento a favore dell'appellata di un'indennità pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, dedotto quanto dalla stessa percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, oltre rivalutazione e interessi dalla data del licenziamento al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il periodo dalla data del licenziamento all'effettiva reintegrazione;
condanna l'appellante a rimborsare all'appellata tre quarti delle spese di entrambi i gradi, liquidate per l'intero per il primo grado come nella sentenza impugnata e per il presente grado in euro 6.946,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa. Così deciso all'udienza del 25/09/2025
Il Presidente
FE IL QU