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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/10/2025, n. 7546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7546 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23588/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NC Matteo RR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23588/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOTTAZZI Parte_1 P.IVA_1
LE, elettivamente domiciliato in VIA F.CORRIDONI,1 MILANO, presso il difensore parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALLUCCI Controparte_1 C.F._1
CARMINA, elettivamente domiciliato in VIA CERVA N. 1 MILANO, presso il difensore
(C.F. , contumace CP_2 C.F._2
parte convenuta pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: accertata l'intervenuta risoluzione contratto di locazione
finanziaria n. 00894084/001 per il grave inadempimento contrattuale posto in essere dalla società
utilizzatrice UL Servizi S.r.l. e, per essa, dai soci Sig.ra e Sig. , per Controparte_1 CP_2
l'effetto, condannare i resistenti Sig.ra e Sig. , quali ex soci della Controparte_1 CP_2
società utilizzatrice UL Servizi S.r.l. (cancellata), a rilasciare immediatamente libero e vuoto
da persone e cose, con efficacia del provvedimento nei confronti di eventuali ulteriori terzi occupanti,
a favore di l'immobile sito in Melzo (MI), Via Privata Sant'Elia n. 58, Parte_1
identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Melzo al Foglio 11, Mappale 418, Piano T, Categoria
D/7, Rendita Euro 4.296,00 e comunque come meglio descritto nel contratto di locazione finanziaria
(doc. 5) e nell'atto di compravendita e nella visura catastale (docc. 6/6bis).
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse provata la
risoluzione per inadempimento, accertare e dichiarare che il contratto di leasing n. 00894084/001 è
giunto a naturale scadenza in data 30.01.2023, in assenza di esercizio dell'opzione finale di acquisto
da parte dell'Utilizzatore/ex soci dello stesso, e per l'effetto condannare i resistenti Sig.ra
[...]
e Sig. a rilasciare immediatamente libero e vuoto da persone e cose, con CP_1 CP_2
efficacia del provvedimento nei confronti di altri eventuali ulteriori terzi occupanti, a favore della
Ricorrente, l'immobile in parola come sopra descritto.
IN OGNI CASO: con vittoria delle spese e competenze di lite, oltre 15 % per spese generali, IVA e
C.P.A. come per legge. Riservato il diritto di agire separatamente per ottenere il risarcimento di tutti i
pagina 2 di 10 danni subendi e subiti per fatto e colpa della società occupante/utilizzatrice e dei suoi soci, nonché per
il pagamento del credito residuo derivante dal contratto di leasing per cui è causa.
Per parte convenuta:
In via preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo
alla Signora ed in ogni caso l'intervenuta prescrizione della domanda proposta dalla Controparte_1
ricorrente per tutti i motivi in premessa esposti.
In via principale e nel merito: respingere integralmente le domande avanzate da parte ricorrente,
perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti.
Condannare la ricorrente al risarcimento del danno ex 96 co.1 c.p.c. da liquidarsi anche ex
officio ex art. 96 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Milano, affinché, accertata l'intervenuta risoluzione del contratto di CP_2
locazione finanziaria n. 00894084/001 per inadempimento della società utilizzatrice UL Servizi
S.r.l. (cancellata) – ovvero, in via subordinata, per scadenza del termine finale del 30.01.2023,
condannasse i resistenti, in qualità di ex soci della UL, alla restituzione in favore della ricorrente dell'immobile, oggetto del sopracitato contratto, sito in Melzo (MI), via Privata Sant'Elia n. 58, e identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Melzo al Foglio 11, Mappale 418, Piano T, Categoria
D/7, Rendita Euro 4.296,00.
A sostegno della propria pretesa, la ricorrente allegava:
- che, a seguito di una serie di operazioni societarie e cessioni, a far data dal 19.12.2022 Pt_1
era divenuta proprietaria dell'immobile sito in Melzo (MI), via Sant'Elia n. 58, nonché
pagina 3 di 10 concedente del contratto di locazione finanziaria n. 00894084/001 avente oggetto l'immobile medesimo, originariamente concluso in data 30.01.2008 tra e la società UL Parte_2
Servizi S.r.l.;
- che, nel corso del rapporto, la società utilizzatrice si era resa inadempiente nel versamento dei canoni, per un importo totale di € 9.169,01 alla data del 04.02.2013, motivo per cui l'allora società concedente Leasint S.p.A. si avvaleva della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 11
delle C.G. di contratto, dandone comunicazione con raccomandata all'utilizzatrice;
- che, con ordinanza del 23.04.2014, il Tribunale di Milano dichiarava la risoluzione del contratto e condannava la UL alla restituzione dell'immobile in oggetto in favore di Parte_2
- che, a seguito del fallimento della società utilizzatrice dichiarato dal Tribunale di Lodi e della domanda di rivendica proposta dall'odierna ricorrente, successivamente divenuta proprietaria dell'immobile, il curatore fallimentare rilevava che l'immobile de quo non era mai stato acquisito all'attivo della procedura;
- che, dunque, malgrado l'ordinanza di rilascio del Tribunale di Milano, l'immobile non veniva mai restituito alla ricorrente;
- che, a seguito della cancellazione della società utilizzatrice dal Registro delle Imprese, l'obbligo di restituire l'immobile si era trasferito in capo agli ex soci della UL, odierni resistenti.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto della domanda avversaria ed eccependo, Controparte_1
in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e l'intervenuta prescrizione della domanda proposta dalla ricorrente e, nel merito, di non aver mai né posseduto né detenuto l'immobile per cui è causa.
pagina 4 di 10 All'udienza del 2.10.2025, verificata la regolarità della notifica nei confronti di il giudice CP_2
dichiarava la contumacia di quest'ultimo e, attesa la natura strettamente documentale della causa,
tratteneva la stessa in decisione ex art. 281-sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa verte sull'accertamento dell'obbligo di restituzione, in capo agli odierni resistenti e in favore dell'odierna ricorrente, dell'immobile sito in Melzo (MI), via Privata Sant'Elia n. 58, oggetto del contratto di leasing concluso in data 30.01.2008 dalla UL, di cui gli odierni resistenti erano soci (doc. 5, fasc. ric.).
Trattasi di contratto pacificamente risolto per inadempimento della società utilizzatrice, mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 11 delle condizioni generali da parte dell'originaria società concedente, come già accertato da questo medesimo Tribunale con ordinanza del
23/04/2014 (doc. 15, fasc. ric.). Come già statuito dal giudicante nella citata pronuncia, dall'intervenuta risoluzione del contratto in questione, non oggetto di specifica contestazione da parte dell'odierna resistente, è sorto il diritto dell'originaria concedente, alla restituzione dell'immobile Parte_2
per cui è causa nei confronti della società utilizzatrice UL.
Com'è noto, il creditore che agisca in giudizio per l'adempimento di un'obbligazione contrattuale deve provare il titolo del suo credito e può limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, gravando sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr. SS.UU. n.
13533/2001).
Ebbene, risulta provato che, per effetto delle operazioni societarie di cui ai docc.
7-12 di parte ricorrente, sia subentrata nella proprietà dell'immobile di cui trattasi, con la conseguenza che Pt_1
pagina 5 di 10 anche il diritto al rilascio statuito dalla pronuncia sopracitata, originariamente sorto in capo a Pt_2
si è trasmesso all'odierna ricorrente.
[...]
La resistente, , eccepisce, in primis, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto Controparte_1
alla domanda di restituzione e, in secondo luogo, l'intervenuta prescrizione del diritto al rilascio dell'immobile per cui è causa, sia ai sensi dell'art. 2949 che ai sensi dell'art. 2953 c.c.
Procedendo con ordine, dev'essere anzitutto disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo agli odierni resistenti. Non può essere condiviso, infatti, l'assunto per cui l'obbligo di restituzione dell'immobile, per sua natura infungibile, non si sarebbe mai trasmesso dalla società
cancellata ai soci.
Sul punto, deve osservarsi, anzitutto, che l'art. 2495 c.c., nel sancire che, a seguito della cancellazione di una società, gli ex soci rispondono dei debiti della società estinta fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, non pone alcuna distinzione basata sulla tipologia di debito. Invero, è principio consolidato in giurisprudenza quello affermato dalle Sezioni
Unite nel 2013, in base al quale "Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua
cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico
facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le
obbligazioni si trasferiscono al soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della
liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente
responsabili per i debiti sociali;
b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di
comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta,
ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora
incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o
pagina 6 di 10 extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la
società vi abbia rinunciato”.
Non v'è dubbio che, in virtù di tale fenomeno successorio, che investe tutte le obbligazioni della società ancora in essere, a prescindere dal tipo, gli ex soci subentrino nei debiti della società, con l'unica limitazione data dal regime di responsabilità gravanti sui soci stessi pendente societate.
Sulla base dei suesposti principi, si può dunque ritenere che l'obbligo di restituzione dell'immobile per cui è causa, sorto in epoca antecedente per effetto della risoluzione del contratto di leasing e ancora in essere al momento della cancellazione della società, disposta in data 5.04.2017, si sia trasmesso in capo agli ex soci della UL, ossia agli odierni resistenti (cfr. visura camerale storica di cui al doc. 4,
fasc. ric.).
Quanto all'eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 2949 c.c., deve ritenersi inconferente il richiamo a tale norma, riguardando la stessa esclusivamente i diritti derivanti dai rapporti sociali, ossia “quei
diritti che derivano dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in
dipendenza diretta con il contratto di società e delle situazioni determinate dallo svolgimento della vita
sociale, mentre ne restano esclusi tutti gli altri diritti che trovano la loro ragion d'essere negli ordinari
rapporti giuridici che una società può contrarre al pari di ogni altro soggetto” (cfr. Cass. 21903/2013),
qual è il diritto al rilascio oggetto della presente controversia, che trova la propria ragion d'essere non già nel contratto di società, bensì nella risoluzione del contratto di leasing stipulato dalla UL con un soggetto terzo.
Parimenti, non s'attaglia al caso di specie la prescrizione di cui all'art. 2953 c.c., a norma del quale i diritti consacrati in un titolo giudiziale passato in giudicato, per i quali la legge prescrive un termine di prescrizione breve, si estinguono dopo dieci anni: il diritto alla restituzione che sorge in seguito alla pagina 7 di 10 risoluzione anticipata di un contratto di leasing non soggiace, infatti, ad alcuna prescrizione breve,
bensì a quella ordinaria decennale.
In ogni caso, in punto di prescrizione, giova osservare che la società originaria concedente, lungi dal rimanere inerte nell'esercizio del suo diritto a seguito dell'ordinanza del 2014, nel 2015 ha esercitato azione di rivendica nell'ambito della procedura di liquidazione della UL, salvo rimanere insoddisfatta per la non avvenuta acquisizione dell'immobile all'attivo della Procedura.
Successivamente, essendo nelle more intervenuta la cancellazione della società utilizzatrice dal
Registro delle Imprese, ha, legittimamente, intrapreso l'odierna azione di restituzione nei Pt_1
confronti degli ex soci della UL, succeduti alla medesima, senza essere incorsa nell'ordinaria prescrizione decennale, per effetto dell'interruzione prodottasi con la domanda di rivendica proposta nel corso della procedura di liquidazione.
Disattese entrambe le eccezioni preliminari sollevate dalla resistente, devono ritenersi prive di pregio anche le difese svolte nel merito dalla stessa.
nega, infatti, di aver avuto il possesso ovvero la detenzione dell'immobile per cui è Controparte_1
causa, ciò che è sconfessato sia dal verbale di consegna dell'immobile, recante la sottoscrizione della resistente in qualità di amministratore della UL (cfr. doc. 13, fasc. ric.), sia dalla dichiarazione di disponibilità alla vendita dell'immobile contenuta nell'epilogo della comparsa di risposta (cfr. pag. 10
della comparsa, ove si legge: “In ogni caso e per completezza si fa presente che la resistente, prima
dell'incardinazione del presente giudizio, ha preso contatti con la ricorrente essendo comunque
interessata all'acquisizione del bene ed ha formulato una proposta d'acquisto per l'importo di €
150.000,00 determinata dal prezzo di mercato attuale di immobili della medesima tipologia della zona
(circa € 250.000,00 – 260.000,00) a cui va detratto il costo per lo smantellamento del tetto in amianto
pagina 8 di 10 e relativo rifacimento ammontante ad € 100.000,00 – 110.000,00. Proposta che reitera in questa sede
senza che ovviamente ciò costituisca in alcun modo riconoscimento di qualsiasi dovere e fermo
restando tutte le considerazioni in diritto ut supra.”).
Tutto ciò premesso, merita accoglimento la domanda di restituzione dell'immobile per cui è causa proposta da nei confronti di e Pt_1 Controparte_1 CP_2
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano sulla base del DM 55/2014, in ragione del valore del bene come desumibile dal prezzo di acquisto risultante dall'atto di compravendita (pari ad € 340.000,00), in complessivi € 8.750,20, oltre c.p.a., di cui € 7.085,00 per compensi (applicati i minimi per la fase istruttoria e decisoria in ragione della natura strettamente documentale della causa e del mancato deposito di memorie), € 1.062,75 per spese generali ed € 602,45
per rimborso spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
1. in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e condanna i resistenti alla restituzione, in favore della ricorrente, CP_1 CP_2
dell'immobile sito in Melzo (MI), via Privata Sant'Elia n. 58, e identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di Melzo al Foglio 11, Mappale 418, Piano T, Categoria D/7, Rendita
Euro 4.296,00;
2. condanna i resistenti a rifondere in via tra di loro solidale la resistente delle spese di lite,
liquidate in complessivi € 8.750,20, oltre c.p.a., di cui € 7.085,00 per compensi, € 1.062,75 per spese generali ed € 602,45 per rimborso spese.
pagina 9 di 10 Milano, 9 ottobre 2025
Il giudice
NC RR
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NC Matteo RR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23588/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOTTAZZI Parte_1 P.IVA_1
LE, elettivamente domiciliato in VIA F.CORRIDONI,1 MILANO, presso il difensore parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALLUCCI Controparte_1 C.F._1
CARMINA, elettivamente domiciliato in VIA CERVA N. 1 MILANO, presso il difensore
(C.F. , contumace CP_2 C.F._2
parte convenuta pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: accertata l'intervenuta risoluzione contratto di locazione
finanziaria n. 00894084/001 per il grave inadempimento contrattuale posto in essere dalla società
utilizzatrice UL Servizi S.r.l. e, per essa, dai soci Sig.ra e Sig. , per Controparte_1 CP_2
l'effetto, condannare i resistenti Sig.ra e Sig. , quali ex soci della Controparte_1 CP_2
società utilizzatrice UL Servizi S.r.l. (cancellata), a rilasciare immediatamente libero e vuoto
da persone e cose, con efficacia del provvedimento nei confronti di eventuali ulteriori terzi occupanti,
a favore di l'immobile sito in Melzo (MI), Via Privata Sant'Elia n. 58, Parte_1
identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Melzo al Foglio 11, Mappale 418, Piano T, Categoria
D/7, Rendita Euro 4.296,00 e comunque come meglio descritto nel contratto di locazione finanziaria
(doc. 5) e nell'atto di compravendita e nella visura catastale (docc. 6/6bis).
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse provata la
risoluzione per inadempimento, accertare e dichiarare che il contratto di leasing n. 00894084/001 è
giunto a naturale scadenza in data 30.01.2023, in assenza di esercizio dell'opzione finale di acquisto
da parte dell'Utilizzatore/ex soci dello stesso, e per l'effetto condannare i resistenti Sig.ra
[...]
e Sig. a rilasciare immediatamente libero e vuoto da persone e cose, con CP_1 CP_2
efficacia del provvedimento nei confronti di altri eventuali ulteriori terzi occupanti, a favore della
Ricorrente, l'immobile in parola come sopra descritto.
IN OGNI CASO: con vittoria delle spese e competenze di lite, oltre 15 % per spese generali, IVA e
C.P.A. come per legge. Riservato il diritto di agire separatamente per ottenere il risarcimento di tutti i
pagina 2 di 10 danni subendi e subiti per fatto e colpa della società occupante/utilizzatrice e dei suoi soci, nonché per
il pagamento del credito residuo derivante dal contratto di leasing per cui è causa.
Per parte convenuta:
In via preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo
alla Signora ed in ogni caso l'intervenuta prescrizione della domanda proposta dalla Controparte_1
ricorrente per tutti i motivi in premessa esposti.
In via principale e nel merito: respingere integralmente le domande avanzate da parte ricorrente,
perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti.
Condannare la ricorrente al risarcimento del danno ex 96 co.1 c.p.c. da liquidarsi anche ex
officio ex art. 96 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Milano, affinché, accertata l'intervenuta risoluzione del contratto di CP_2
locazione finanziaria n. 00894084/001 per inadempimento della società utilizzatrice UL Servizi
S.r.l. (cancellata) – ovvero, in via subordinata, per scadenza del termine finale del 30.01.2023,
condannasse i resistenti, in qualità di ex soci della UL, alla restituzione in favore della ricorrente dell'immobile, oggetto del sopracitato contratto, sito in Melzo (MI), via Privata Sant'Elia n. 58, e identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Melzo al Foglio 11, Mappale 418, Piano T, Categoria
D/7, Rendita Euro 4.296,00.
A sostegno della propria pretesa, la ricorrente allegava:
- che, a seguito di una serie di operazioni societarie e cessioni, a far data dal 19.12.2022 Pt_1
era divenuta proprietaria dell'immobile sito in Melzo (MI), via Sant'Elia n. 58, nonché
pagina 3 di 10 concedente del contratto di locazione finanziaria n. 00894084/001 avente oggetto l'immobile medesimo, originariamente concluso in data 30.01.2008 tra e la società UL Parte_2
Servizi S.r.l.;
- che, nel corso del rapporto, la società utilizzatrice si era resa inadempiente nel versamento dei canoni, per un importo totale di € 9.169,01 alla data del 04.02.2013, motivo per cui l'allora società concedente Leasint S.p.A. si avvaleva della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 11
delle C.G. di contratto, dandone comunicazione con raccomandata all'utilizzatrice;
- che, con ordinanza del 23.04.2014, il Tribunale di Milano dichiarava la risoluzione del contratto e condannava la UL alla restituzione dell'immobile in oggetto in favore di Parte_2
- che, a seguito del fallimento della società utilizzatrice dichiarato dal Tribunale di Lodi e della domanda di rivendica proposta dall'odierna ricorrente, successivamente divenuta proprietaria dell'immobile, il curatore fallimentare rilevava che l'immobile de quo non era mai stato acquisito all'attivo della procedura;
- che, dunque, malgrado l'ordinanza di rilascio del Tribunale di Milano, l'immobile non veniva mai restituito alla ricorrente;
- che, a seguito della cancellazione della società utilizzatrice dal Registro delle Imprese, l'obbligo di restituire l'immobile si era trasferito in capo agli ex soci della UL, odierni resistenti.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto della domanda avversaria ed eccependo, Controparte_1
in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e l'intervenuta prescrizione della domanda proposta dalla ricorrente e, nel merito, di non aver mai né posseduto né detenuto l'immobile per cui è causa.
pagina 4 di 10 All'udienza del 2.10.2025, verificata la regolarità della notifica nei confronti di il giudice CP_2
dichiarava la contumacia di quest'ultimo e, attesa la natura strettamente documentale della causa,
tratteneva la stessa in decisione ex art. 281-sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa verte sull'accertamento dell'obbligo di restituzione, in capo agli odierni resistenti e in favore dell'odierna ricorrente, dell'immobile sito in Melzo (MI), via Privata Sant'Elia n. 58, oggetto del contratto di leasing concluso in data 30.01.2008 dalla UL, di cui gli odierni resistenti erano soci (doc. 5, fasc. ric.).
Trattasi di contratto pacificamente risolto per inadempimento della società utilizzatrice, mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 11 delle condizioni generali da parte dell'originaria società concedente, come già accertato da questo medesimo Tribunale con ordinanza del
23/04/2014 (doc. 15, fasc. ric.). Come già statuito dal giudicante nella citata pronuncia, dall'intervenuta risoluzione del contratto in questione, non oggetto di specifica contestazione da parte dell'odierna resistente, è sorto il diritto dell'originaria concedente, alla restituzione dell'immobile Parte_2
per cui è causa nei confronti della società utilizzatrice UL.
Com'è noto, il creditore che agisca in giudizio per l'adempimento di un'obbligazione contrattuale deve provare il titolo del suo credito e può limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, gravando sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr. SS.UU. n.
13533/2001).
Ebbene, risulta provato che, per effetto delle operazioni societarie di cui ai docc.
7-12 di parte ricorrente, sia subentrata nella proprietà dell'immobile di cui trattasi, con la conseguenza che Pt_1
pagina 5 di 10 anche il diritto al rilascio statuito dalla pronuncia sopracitata, originariamente sorto in capo a Pt_2
si è trasmesso all'odierna ricorrente.
[...]
La resistente, , eccepisce, in primis, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto Controparte_1
alla domanda di restituzione e, in secondo luogo, l'intervenuta prescrizione del diritto al rilascio dell'immobile per cui è causa, sia ai sensi dell'art. 2949 che ai sensi dell'art. 2953 c.c.
Procedendo con ordine, dev'essere anzitutto disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo agli odierni resistenti. Non può essere condiviso, infatti, l'assunto per cui l'obbligo di restituzione dell'immobile, per sua natura infungibile, non si sarebbe mai trasmesso dalla società
cancellata ai soci.
Sul punto, deve osservarsi, anzitutto, che l'art. 2495 c.c., nel sancire che, a seguito della cancellazione di una società, gli ex soci rispondono dei debiti della società estinta fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, non pone alcuna distinzione basata sulla tipologia di debito. Invero, è principio consolidato in giurisprudenza quello affermato dalle Sezioni
Unite nel 2013, in base al quale "Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua
cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico
facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le
obbligazioni si trasferiscono al soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della
liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente
responsabili per i debiti sociali;
b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di
comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta,
ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora
incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o
pagina 6 di 10 extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la
società vi abbia rinunciato”.
Non v'è dubbio che, in virtù di tale fenomeno successorio, che investe tutte le obbligazioni della società ancora in essere, a prescindere dal tipo, gli ex soci subentrino nei debiti della società, con l'unica limitazione data dal regime di responsabilità gravanti sui soci stessi pendente societate.
Sulla base dei suesposti principi, si può dunque ritenere che l'obbligo di restituzione dell'immobile per cui è causa, sorto in epoca antecedente per effetto della risoluzione del contratto di leasing e ancora in essere al momento della cancellazione della società, disposta in data 5.04.2017, si sia trasmesso in capo agli ex soci della UL, ossia agli odierni resistenti (cfr. visura camerale storica di cui al doc. 4,
fasc. ric.).
Quanto all'eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 2949 c.c., deve ritenersi inconferente il richiamo a tale norma, riguardando la stessa esclusivamente i diritti derivanti dai rapporti sociali, ossia “quei
diritti che derivano dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in
dipendenza diretta con il contratto di società e delle situazioni determinate dallo svolgimento della vita
sociale, mentre ne restano esclusi tutti gli altri diritti che trovano la loro ragion d'essere negli ordinari
rapporti giuridici che una società può contrarre al pari di ogni altro soggetto” (cfr. Cass. 21903/2013),
qual è il diritto al rilascio oggetto della presente controversia, che trova la propria ragion d'essere non già nel contratto di società, bensì nella risoluzione del contratto di leasing stipulato dalla UL con un soggetto terzo.
Parimenti, non s'attaglia al caso di specie la prescrizione di cui all'art. 2953 c.c., a norma del quale i diritti consacrati in un titolo giudiziale passato in giudicato, per i quali la legge prescrive un termine di prescrizione breve, si estinguono dopo dieci anni: il diritto alla restituzione che sorge in seguito alla pagina 7 di 10 risoluzione anticipata di un contratto di leasing non soggiace, infatti, ad alcuna prescrizione breve,
bensì a quella ordinaria decennale.
In ogni caso, in punto di prescrizione, giova osservare che la società originaria concedente, lungi dal rimanere inerte nell'esercizio del suo diritto a seguito dell'ordinanza del 2014, nel 2015 ha esercitato azione di rivendica nell'ambito della procedura di liquidazione della UL, salvo rimanere insoddisfatta per la non avvenuta acquisizione dell'immobile all'attivo della Procedura.
Successivamente, essendo nelle more intervenuta la cancellazione della società utilizzatrice dal
Registro delle Imprese, ha, legittimamente, intrapreso l'odierna azione di restituzione nei Pt_1
confronti degli ex soci della UL, succeduti alla medesima, senza essere incorsa nell'ordinaria prescrizione decennale, per effetto dell'interruzione prodottasi con la domanda di rivendica proposta nel corso della procedura di liquidazione.
Disattese entrambe le eccezioni preliminari sollevate dalla resistente, devono ritenersi prive di pregio anche le difese svolte nel merito dalla stessa.
nega, infatti, di aver avuto il possesso ovvero la detenzione dell'immobile per cui è Controparte_1
causa, ciò che è sconfessato sia dal verbale di consegna dell'immobile, recante la sottoscrizione della resistente in qualità di amministratore della UL (cfr. doc. 13, fasc. ric.), sia dalla dichiarazione di disponibilità alla vendita dell'immobile contenuta nell'epilogo della comparsa di risposta (cfr. pag. 10
della comparsa, ove si legge: “In ogni caso e per completezza si fa presente che la resistente, prima
dell'incardinazione del presente giudizio, ha preso contatti con la ricorrente essendo comunque
interessata all'acquisizione del bene ed ha formulato una proposta d'acquisto per l'importo di €
150.000,00 determinata dal prezzo di mercato attuale di immobili della medesima tipologia della zona
(circa € 250.000,00 – 260.000,00) a cui va detratto il costo per lo smantellamento del tetto in amianto
pagina 8 di 10 e relativo rifacimento ammontante ad € 100.000,00 – 110.000,00. Proposta che reitera in questa sede
senza che ovviamente ciò costituisca in alcun modo riconoscimento di qualsiasi dovere e fermo
restando tutte le considerazioni in diritto ut supra.”).
Tutto ciò premesso, merita accoglimento la domanda di restituzione dell'immobile per cui è causa proposta da nei confronti di e Pt_1 Controparte_1 CP_2
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano sulla base del DM 55/2014, in ragione del valore del bene come desumibile dal prezzo di acquisto risultante dall'atto di compravendita (pari ad € 340.000,00), in complessivi € 8.750,20, oltre c.p.a., di cui € 7.085,00 per compensi (applicati i minimi per la fase istruttoria e decisoria in ragione della natura strettamente documentale della causa e del mancato deposito di memorie), € 1.062,75 per spese generali ed € 602,45
per rimborso spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
1. in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e condanna i resistenti alla restituzione, in favore della ricorrente, CP_1 CP_2
dell'immobile sito in Melzo (MI), via Privata Sant'Elia n. 58, e identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di Melzo al Foglio 11, Mappale 418, Piano T, Categoria D/7, Rendita
Euro 4.296,00;
2. condanna i resistenti a rifondere in via tra di loro solidale la resistente delle spese di lite,
liquidate in complessivi € 8.750,20, oltre c.p.a., di cui € 7.085,00 per compensi, € 1.062,75 per spese generali ed € 602,45 per rimborso spese.
pagina 9 di 10 Milano, 9 ottobre 2025
Il giudice
NC RR
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