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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/05/2025, n. 2406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2406 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/13707
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 13707/2024 promossa da: nato in [...], il [...]; Parte_1 Controparte_1 nata in [...], il 24/marzo/1964; nata in [...], il [...]; Controparte_2
nata in [...], il [...]; nata in Controparte_3 Controparte_4
TI, il 20/10/1999; nata in [...], il [...]; Controparte_5
nato in [...], il [...] e nata Controparte_6 Controparte_5
in TI, il 20 luglio 1983, in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale di nata in [...], il [...] e di Persona_1 Per_2
nato in [...], l' 11/03/2022; nato in [...], il
[...] Persona_3
2/08/1993 e nata in TI, il [...], in [...] e nella qualità di Persona_4 esercenti la responsabilità genitoriale di nata in [...], il [...], tutti Persona_5 rappresentati e difesi dall'avv. Silvio Maragucci (C.F. ), con domicilio C.F._1 digitale eletto dalle parti al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
, come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_7
resistente non costituito pagina 1 di 8 Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “accogliere la domanda e, per l'effetto, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano ai signori , , Parte_1 Controparte_1
, , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , , Controparte_5 Persona_3 Persona_1 Per_2
, , - conseguentemente ordinare al e, per esso,
[...] Persona_5 Controparte_7 all'ufficiale di stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- con il favore delle spese e competenze di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, per sé e per i propri figli, chiedendo di accertare e dichiarare lo status di Controparte_7
cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti del cittadino italiano Persona_6
nato il [...] a LO(To) in [...] (cfr. doc. in atti n. 1, pagg. 1-2), il quale durante la
[...]
sua permanenza nel territorio argentino e fino alla sua morte, avvenuta in data 31 ottobre 1927 – cfr. doc. in atti n. 1, pagg. 1-2), non rinunciava mai alla cittadinanza italiana come risulta dal Certificato di
Non Naturalizzazione, rilasciato dall'Autorità Giudiziaria della Nazione - Registro Nazionale degli
Elettori prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue:
“SI ATTESTA che nel Registro Nazionale degli Elettori in cui sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione maggiori di sedici anni e gli argentini naturalizzati a partire dai diciotto anni di età, non risulta iscritto il Sig.: , o , nato il [...], in [...]- Per_6 Per_6 Persona_7
Torino, LO. Deceduto” (cfr. doc. in atti n. 1, pag.5-6-7).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_7
dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non costituiva in giudizio. Controparte_7
Il Pubblico Ministero in data 17/09/2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 15/05/2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi pagina 2 di 8 dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- l'avo contraeva matrimonio con cittadina italiana, il 16 Persona_6 Persona_8
settembre 1893 a LO (TO), Italia (cfr. doc. in atti n. 1 pagg.3-4), dalla loro unione nasceva il 02.06.1899, a Sunchales, Provincia di Santa Fe, TI, (cfr. doc. in atti Persona_9
n. 2, pagg.1-5);
- si coniugava con il 19 febbraio 1924 a Balnearia, Persona_9 CP_8
Circondario San Justo, Provincia di Cordoba, TI (cfr. doc. in atti n. 2, pagg.6-12);
- dalla predetta unione coniugale nasceva , nata il [...] a [...], Persona_10
Circondario di San Justo, provincia di Cordoba, in TI (cfr. doc. in atti n. 3, pagg.1-6), la quale si coniugava con il 06/04/1955, a Devoto, Circondario di San Justo, Provincia di Cordoba, Parte_2
TI (cfr. doc. in atti n. 3, pagg.7-13);
- dal matrimonio tra e nascevano tre figlie: Persona_10 Parte_2
1. , nata a [...], Provincia di Buenos Aires, TI, il 02.04.1960 (cfr. doc. Parte_3
in atti n. 4.0, pagg.1-9) che sposava il 12/11/1981 a Devoto, Circoscrizione di Controparte_9
San Justo, Provincia di Cordoba, TI (cfr. doc. in atti n. 4.0, pag.10 e ss.);
2. , nata a [...], Circondario di San Justo, Provincia di Cordoba, TI, il Parte_4
24/03/1964 (cfr. doc. in atti n. 5.0, pagg.1-6), la quale contraeva matrimonio con Persona_11
a Devoto, Circondario di San Justo, Provincia di Cordoba Provincia di Cordoba, TI
[...]
(cfr. doc. in atti n. 5.0, pag.7 e ss.);
3. è nata a [...], Circondario di San Justo, Provincia di Cordoba, TI, Controparte_2
il 22.06.1967 (cfr. doc. in atti n.
6.0 fino a pag. 9); la quale contraeva matrimonio con Persona_12
il 06/12/1991 a Devoto, Circondario di San Justo, Provincia di Cordoba, TI (cfr. doc.
[...]
in atti n. 6.0, pag.6 e ss.).
- Dall'unione coniugale tra e nascevano gli odierni Parte_3 Controparte_9
ricorrenti:
pagina 3 di 8 1. nata a [...], Circondario di San Justo, Provincia di Cordoba, Controparte_5
TI, il 20/07/1983 (cfr. doc. in atti n.
4.1 fino a pag. 8) che sposava , il Controparte_6
14/03/2014 a Devoto, Circondario di San Justo, Provincia di Cordoba, TI (cfr. doc. in atti 4.1 da pag. 9) i quali divenivano genitori degli odierni ricorrenti nata a [...], Persona_1
Provincia di Cordoba, TI, il 25.11.2015 (cfr. doc. in atti n. 4.1.1) e nato a [...] Persona_2
Francisco, Provincia di Cordoba, TI, l' 11.03.2022 (cfr. doc. in atti n. doc. 4.1.2);
2. nata a [...], Circondario di San Justo, Provincia di Cordoba, Parte_5
TI, il 27/11/1986 (cfr. doc. in atti n.4.2).
- Dal matrimonio tra e del 20.05.1988 (cfr.doc. in atti Parte_4 Persona_11
n.
5.0 da pag. 7) è nato l'odierno ricorrente il 02.08.1993 (cfr.doc. in atti n. Persona_3
5.1);
- Dal matrimonio tra e è nata l'odierna ricorrente Persona_3 Persona_4 Per_5
il 05.11.2020 (cfr.doc. in atti n. 5.1.1);
[...]
- Dal matrimonio tra e del 06.12.1991 (cfr.doc. in Per_12 Persona_12 Controparte_2
atti n.
6.0 da pag. 10) sono nati gli odierni ricorrenti il 14.03.1996 Parte_1
(cfr.doc. in atti n. doc. n. 6.1) e il 20.10.1999 (cfr.doc. in atti n. 6.2). Controparte_4
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
In secondo luogo, con riguardo ai minori e si ritengono Persona_1 Persona_2 legittimati ad agire e , quali esercenti la Controparte_6 Controparte_5 potestà genitoriale;
con riguardo alla minore si ritengono legittimati ad agire Persona_5
e , quali esercenti la potestà genitoriale. In tema di esercizio Persona_11 Persona_4
della responsabilità genitoriale la giurisprudenza maggioritaria (ex multis Cass. Civ. Sent. 743/2012)
pagina 4 di 8 reputa che ai fini della richiesta di riconoscimento di una cittadinanza sia sufficiente la presenza in giudizio di un solo genitore, in quanto si ritiene che questo atto possa farsi rientrare tra quelli vantaggiosi per il minore e quindi costituisca atto di ordinaria amministrazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta in primo luogo al e la relativa Controparte_7 domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza del ricorrente viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il pagina 5 di 8 sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma alla applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, ebbene precisare che i ricorrenti, diretti discendenti dell'avo italiano, nel proprio atto introduttivo specificavano di aver tentato più volte di adire il Consolato Generale italiano competente, al fine di presentare le proprie istanze di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis. Tuttavia, i loro numerosi tentativi restavano vani. Precisavano, altresì, che risultava impossibile l'accesso alla piattaforma telematica di prenotazione degli appuntamenti (denominata prenot@mi), la quale indicava sempre la mancanza di disponibilità̀ di spazi liberi come da documentazione riversata in atti.
Ciò detto, si ritiene che ai ricorrenti vada riconosciuto l'interesse ad agire essendo pacifico e di dominio comune che presso il Consolato Italiano in TI, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni concretizzandosi di fatto, tale notevole lasso di tempo, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano con riferimento ai ricorrenti. A tal riguardo si richiamano il certificato di nascita e di morte dell'avo cittadino italiano Persona_6
(cfr. doc. in atti n. 1 pagg.3-4); certificato di nascita e di matrimonio di (cfr. Persona_9
doc. in atti n. 2, pagg.
1-5 e doc. in atti n. 2, pagg.6-12);
L'avo quindi, in quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al Persona_6
proprio figlio e relativi discendenti.
Non vi sono dubbi, dunque, che l'avo nato il [...] a LO (To) in [...] Persona_6
(cfr. doc. in atti n. 1, pagg. 1-2) fosse cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861 e che i suoi discendenti siano diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in TI. Pertanto, il figlio nasceva, il Persona_9
02.06.1899, a Sunchales, Provincia di Santa Fe, TI, (cfr. doc. in atti n. 2, pagg.1-5).
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla pagina 6 di 8 cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero
e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel
Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto, si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_7
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nato in [...], Parte_1
il 14 marzo 1996; nata in [...], il 24/marzo/1964; Controparte_1 [...]
nata in [...], il [...]; nata in [...], il Controparte_2 Controparte_3
27/11/1986; nata in [...], il [...]; Controparte_4 Controparte_5
nata in [...], il [...]; nato in [...], il
[...] CP_6 Controparte_6
21/11/1980; nato in [...], il [...]; nata in Persona_3 Persona_4
TI, il 9/02/1994; nata in [...], il [...]; Persona_1 Per_2
nato in [...], l' 11/03/2022; nata in [...], il [...],
[...] Persona_5
pagina 7 di 8 TI, il 17/07/2023; il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_10
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 16 maggio 2025
Il giudice unico
Dott.ssa Roberta Dotta
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 13707/2024 promossa da: nato in [...], il [...]; Parte_1 Controparte_1 nata in [...], il 24/marzo/1964; nata in [...], il [...]; Controparte_2
nata in [...], il [...]; nata in Controparte_3 Controparte_4
TI, il 20/10/1999; nata in [...], il [...]; Controparte_5
nato in [...], il [...] e nata Controparte_6 Controparte_5
in TI, il 20 luglio 1983, in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale di nata in [...], il [...] e di Persona_1 Per_2
nato in [...], l' 11/03/2022; nato in [...], il
[...] Persona_3
2/08/1993 e nata in TI, il [...], in [...] e nella qualità di Persona_4 esercenti la responsabilità genitoriale di nata in [...], il [...], tutti Persona_5 rappresentati e difesi dall'avv. Silvio Maragucci (C.F. ), con domicilio C.F._1 digitale eletto dalle parti al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
, come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_7
resistente non costituito pagina 1 di 8 Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “accogliere la domanda e, per l'effetto, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano ai signori , , Parte_1 Controparte_1
, , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , , Controparte_5 Persona_3 Persona_1 Per_2
, , - conseguentemente ordinare al e, per esso,
[...] Persona_5 Controparte_7 all'ufficiale di stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- con il favore delle spese e competenze di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, per sé e per i propri figli, chiedendo di accertare e dichiarare lo status di Controparte_7
cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti del cittadino italiano Persona_6
nato il [...] a LO(To) in [...] (cfr. doc. in atti n. 1, pagg. 1-2), il quale durante la
[...]
sua permanenza nel territorio argentino e fino alla sua morte, avvenuta in data 31 ottobre 1927 – cfr. doc. in atti n. 1, pagg. 1-2), non rinunciava mai alla cittadinanza italiana come risulta dal Certificato di
Non Naturalizzazione, rilasciato dall'Autorità Giudiziaria della Nazione - Registro Nazionale degli
Elettori prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue:
“SI ATTESTA che nel Registro Nazionale degli Elettori in cui sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione maggiori di sedici anni e gli argentini naturalizzati a partire dai diciotto anni di età, non risulta iscritto il Sig.: , o , nato il [...], in [...]- Per_6 Per_6 Persona_7
Torino, LO. Deceduto” (cfr. doc. in atti n. 1, pag.5-6-7).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_7
dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non costituiva in giudizio. Controparte_7
Il Pubblico Ministero in data 17/09/2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 15/05/2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi pagina 2 di 8 dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- l'avo contraeva matrimonio con cittadina italiana, il 16 Persona_6 Persona_8
settembre 1893 a LO (TO), Italia (cfr. doc. in atti n. 1 pagg.3-4), dalla loro unione nasceva il 02.06.1899, a Sunchales, Provincia di Santa Fe, TI, (cfr. doc. in atti Persona_9
n. 2, pagg.1-5);
- si coniugava con il 19 febbraio 1924 a Balnearia, Persona_9 CP_8
Circondario San Justo, Provincia di Cordoba, TI (cfr. doc. in atti n. 2, pagg.6-12);
- dalla predetta unione coniugale nasceva , nata il [...] a [...], Persona_10
Circondario di San Justo, provincia di Cordoba, in TI (cfr. doc. in atti n. 3, pagg.1-6), la quale si coniugava con il 06/04/1955, a Devoto, Circondario di San Justo, Provincia di Cordoba, Parte_2
TI (cfr. doc. in atti n. 3, pagg.7-13);
- dal matrimonio tra e nascevano tre figlie: Persona_10 Parte_2
1. , nata a [...], Provincia di Buenos Aires, TI, il 02.04.1960 (cfr. doc. Parte_3
in atti n. 4.0, pagg.1-9) che sposava il 12/11/1981 a Devoto, Circoscrizione di Controparte_9
San Justo, Provincia di Cordoba, TI (cfr. doc. in atti n. 4.0, pag.10 e ss.);
2. , nata a [...], Circondario di San Justo, Provincia di Cordoba, TI, il Parte_4
24/03/1964 (cfr. doc. in atti n. 5.0, pagg.1-6), la quale contraeva matrimonio con Persona_11
a Devoto, Circondario di San Justo, Provincia di Cordoba Provincia di Cordoba, TI
[...]
(cfr. doc. in atti n. 5.0, pag.7 e ss.);
3. è nata a [...], Circondario di San Justo, Provincia di Cordoba, TI, Controparte_2
il 22.06.1967 (cfr. doc. in atti n.
6.0 fino a pag. 9); la quale contraeva matrimonio con Persona_12
il 06/12/1991 a Devoto, Circondario di San Justo, Provincia di Cordoba, TI (cfr. doc.
[...]
in atti n. 6.0, pag.6 e ss.).
- Dall'unione coniugale tra e nascevano gli odierni Parte_3 Controparte_9
ricorrenti:
pagina 3 di 8 1. nata a [...], Circondario di San Justo, Provincia di Cordoba, Controparte_5
TI, il 20/07/1983 (cfr. doc. in atti n.
4.1 fino a pag. 8) che sposava , il Controparte_6
14/03/2014 a Devoto, Circondario di San Justo, Provincia di Cordoba, TI (cfr. doc. in atti 4.1 da pag. 9) i quali divenivano genitori degli odierni ricorrenti nata a [...], Persona_1
Provincia di Cordoba, TI, il 25.11.2015 (cfr. doc. in atti n. 4.1.1) e nato a [...] Persona_2
Francisco, Provincia di Cordoba, TI, l' 11.03.2022 (cfr. doc. in atti n. doc. 4.1.2);
2. nata a [...], Circondario di San Justo, Provincia di Cordoba, Parte_5
TI, il 27/11/1986 (cfr. doc. in atti n.4.2).
- Dal matrimonio tra e del 20.05.1988 (cfr.doc. in atti Parte_4 Persona_11
n.
5.0 da pag. 7) è nato l'odierno ricorrente il 02.08.1993 (cfr.doc. in atti n. Persona_3
5.1);
- Dal matrimonio tra e è nata l'odierna ricorrente Persona_3 Persona_4 Per_5
il 05.11.2020 (cfr.doc. in atti n. 5.1.1);
[...]
- Dal matrimonio tra e del 06.12.1991 (cfr.doc. in Per_12 Persona_12 Controparte_2
atti n.
6.0 da pag. 10) sono nati gli odierni ricorrenti il 14.03.1996 Parte_1
(cfr.doc. in atti n. doc. n. 6.1) e il 20.10.1999 (cfr.doc. in atti n. 6.2). Controparte_4
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
In secondo luogo, con riguardo ai minori e si ritengono Persona_1 Persona_2 legittimati ad agire e , quali esercenti la Controparte_6 Controparte_5 potestà genitoriale;
con riguardo alla minore si ritengono legittimati ad agire Persona_5
e , quali esercenti la potestà genitoriale. In tema di esercizio Persona_11 Persona_4
della responsabilità genitoriale la giurisprudenza maggioritaria (ex multis Cass. Civ. Sent. 743/2012)
pagina 4 di 8 reputa che ai fini della richiesta di riconoscimento di una cittadinanza sia sufficiente la presenza in giudizio di un solo genitore, in quanto si ritiene che questo atto possa farsi rientrare tra quelli vantaggiosi per il minore e quindi costituisca atto di ordinaria amministrazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta in primo luogo al e la relativa Controparte_7 domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza del ricorrente viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il pagina 5 di 8 sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma alla applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, ebbene precisare che i ricorrenti, diretti discendenti dell'avo italiano, nel proprio atto introduttivo specificavano di aver tentato più volte di adire il Consolato Generale italiano competente, al fine di presentare le proprie istanze di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis. Tuttavia, i loro numerosi tentativi restavano vani. Precisavano, altresì, che risultava impossibile l'accesso alla piattaforma telematica di prenotazione degli appuntamenti (denominata prenot@mi), la quale indicava sempre la mancanza di disponibilità̀ di spazi liberi come da documentazione riversata in atti.
Ciò detto, si ritiene che ai ricorrenti vada riconosciuto l'interesse ad agire essendo pacifico e di dominio comune che presso il Consolato Italiano in TI, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni concretizzandosi di fatto, tale notevole lasso di tempo, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano con riferimento ai ricorrenti. A tal riguardo si richiamano il certificato di nascita e di morte dell'avo cittadino italiano Persona_6
(cfr. doc. in atti n. 1 pagg.3-4); certificato di nascita e di matrimonio di (cfr. Persona_9
doc. in atti n. 2, pagg.
1-5 e doc. in atti n. 2, pagg.6-12);
L'avo quindi, in quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al Persona_6
proprio figlio e relativi discendenti.
Non vi sono dubbi, dunque, che l'avo nato il [...] a LO (To) in [...] Persona_6
(cfr. doc. in atti n. 1, pagg. 1-2) fosse cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861 e che i suoi discendenti siano diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in TI. Pertanto, il figlio nasceva, il Persona_9
02.06.1899, a Sunchales, Provincia di Santa Fe, TI, (cfr. doc. in atti n. 2, pagg.1-5).
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla pagina 6 di 8 cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero
e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel
Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto, si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_7
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nato in [...], Parte_1
il 14 marzo 1996; nata in [...], il 24/marzo/1964; Controparte_1 [...]
nata in [...], il [...]; nata in [...], il Controparte_2 Controparte_3
27/11/1986; nata in [...], il [...]; Controparte_4 Controparte_5
nata in [...], il [...]; nato in [...], il
[...] CP_6 Controparte_6
21/11/1980; nato in [...], il [...]; nata in Persona_3 Persona_4
TI, il 9/02/1994; nata in [...], il [...]; Persona_1 Per_2
nato in [...], l' 11/03/2022; nata in [...], il [...],
[...] Persona_5
pagina 7 di 8 TI, il 17/07/2023; il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_10
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 16 maggio 2025
Il giudice unico
Dott.ssa Roberta Dotta
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