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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 18/09/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1128/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1128/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela Boatto del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato
RICORRENTE nei confronti di nato ad EM UI (Portogallo) in [...] 8 maggio Controparte_1
1986, rappresentato e difeso dall'Avv. Alice Brambilla del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 16 settembre 2025 le parti private hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo dichiararsi la loro separazione personale con omologa delle condizioni concordate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il giorno 11 aprile 2025 premetteva di avere Parte_1 contratto matrimonio civile il 22 dicembre 2016, in Fidenza (PR), con Controparte_2
che dall'unione coniugale è nata (il 25 febbraio 2012) la figlia
[...] Per_1
Allegando una sopravvenuta crisi matrimoniale e, implicitamente, una intollerabilità della convivenza con il marito, esponendone le cause e fornendo indicazioni sulle risorse economiche familiari, conveniva in giudizio lo stesso chiedendo dichiararsi la Controparte_2 loro separazione personale, disporsi l'affidamento esclusivo e la collocazione preferenziale (da cui anche il godimento della casa familiare) presso sé medesima della figlia limitarsi le visite Per_1 paterne ad incontri protetti con il monitoraggio dei Servizi Sociali, porsi a carico di controparte l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante la corresponsione dell'importo mensile pari ad Euro 350,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, oltre ad ulteriori condizioni a queste accessorie.
Ritualmente intervenuto il Pubblico Ministero, si costituiva in Controparte_2 giudizio mediante comparsa depositata il 31 agosto 2025.
Senza opporsi alla pronuncia di separazione, invero, dava conto del sopravvenuto perfezionamento di un accordo su ogni questione suscettibile di controversia.
Parte ricorrente confermava tale circostanza depositando la prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c.
Pervenuta la relazione (con i relativi allegati) richiesta ai Servizi Sociali, all'udienza di comparizione del 16 settembre 2025 le parti ribadivano personalmente di non volere conciliarsi e di volersi separare alle condizioni concordate.
I difensori precisavano congiuntamente le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e la causa era trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
Va, in primo luogo, accolta la domanda di separazione personale formulata da entrambe le parti.
La verificazione della condizione di intollerabilità della convivenza, che legittima la separazione, può dirsi infatti incontestata ed è comunque ricavabile dalle reciproche allegazioni, attestanti, tra l'altro, la sopravvenuta cessazione del legame di coabitazione, così come dallo stesso contegno processuale dei coniugi e dall'esclusione di prospettive conciliative.
Se, dunque, sussistono i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per l'invocata pronuncia di separazione personale, con riferimento alle ulteriori questioni debbono essere omologate le condizioni concordate tra le parti.
Esse, invero, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Si ravvisa, nondimeno, una rispondenza all'interesse della figlia minorenne con riferimento Per_1 al regime di affidamento (condiviso), di collocazione (preferenziale materna) e di tempi di permanenza con il genitore non collocatario (appunto, il padre), in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, si ritiene allo stato imprescindibile conferire ai competenti Servizi Sociali un incarico di monitoraggio e di supporto della minorenne anche, eventualmente, Persona_2 per il tramite della competente Unità Operativa di NPIA, di vigilanza sulle sue frequentazioni con il padre, anche in ragione dell'attuale precarietà abitativa di quest'ultimo, e del nucleo familiare.
Si stima d'altra parte congrua e adeguata, anche alla luce delle allegazioni e delle acquisizioni documentali, la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
In ragione della natura necessaria del giudizio, dell'esito processuale e della conforme conclusione sul punto formulata dagli interessati, vanno infine compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.21 e ss. c.p.c., definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_2 Parte_1
, uniti in matrimonio il 22 dicembre 2016 in Fidenza (PR); matrimonio iscritto nei Registri
[...] degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune al numero 45, parte I, serie -, anno 2016.
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- omologa le condizioni di separazione di cui all'accordo raggiunto dalle parti, riportato nei seguenti termini:
“1) La casa coniugale viene assegnata alla SI.ra che ivi vivrà con la Parte_1 figlia unitamente ai beni mobili che la corredano. Il SI si impegna e si obbliga al Per_1 CP_2 rilascio della casa familiare entro e non oltre il 30/07/2025.
2) La figlia minore, viene affidata ad entrambi i genitori con la modalità Persona_2 dell'affidamento congiunto, fissandone la residenza prevalente presso la madre. Il Servizio Sociale di riferimento, ASP Fidenza, manterrà sul nucleo familiare un monitoraggio aiutando lo stesso nel superare le proprie difficoltà. Entrambi i coniugi si impegnano, comunque, a garantire alla figlia un'adeguata presenza ed assistenza, curando che le scelte di maggior rilievo in punto istruzione, educazione e salute siano concordate dai genitori…
3) Il SI. potrà vedere e tenere con sé la minore quando lo desidera, Controparte_2 previo appuntamento telefonico con la SI.ra almeno 24 h prima. Il SI , Pt_1 CP_2 compatibilmente con i propri turni lavorativi e con gli impegni scolastici e ricreativi della figlia, potrà tenere con se anche nel pernotto, non appena avrà rinvenuto un'abitazione consona Per_1 anche per far soggiornare Egli potrà, da tale momento, tenere per due week and Per_1 Per_1 alternati al mese, dal venerdì al lunedì mattina, con obbligo di riaccompagnare la figlia a casa della SI.ra durante le pause scolastiche, altrimenti presso l'istituto scolastico frequentato da Pt_1
Quanto sopra salvo differenti accordi tra i predetti coniugi. Per_1
4) trascorrerà le festività Natalizie, alternando il giorno di Natale e Santo Stefano con i Per_1 genitori, e così per il 31 dicembre e Primo dell'anno ed altresì per la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Dal momento del reperimento di un'abitazione consona da parte del padre, trascorrerà una Per_1 settimana con ciascun genitore durante le festività natalizie, avendo cura di alternare tra loro il Natale con il Capodanno e n°3 giorni con ciascun genitore durante le festività pasquali alternando Pasqua con Lunedì dell'Angelo.
5) Durante il periodo feriale estivo, il SI. potrà tenere per le vacanze, per quindici CP_2 Per_1 giorni, anche consecutivi.
6) Il SI. , si impegna a corrispondere, a titolo di contributo per il mantenimento della CP_2 figlia minore, la somma mensile di Euro 350,00, rivalutabile ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese;
il predetto versamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario sul conto corrente della SI.ra
. Tale importo verrà corrisposto con la seguente modalità: euro 250,00 tramite bonifico Pt_1 bancario dal SI. alla SI.ra mentre la restante parte di euro 100,00 verrà CP_2 Pt_1 coperta dalla quota parte dell'assegno unico di spettanza del SI. , che viene ceduto per CP_2 tale motivo alla SI.ra . Nel caso in cui la detta quota parte dell'assegno unico, che il SI. Pt_1 [...] cede alla SI.ra , venga erogata dallo Stato in una misura inferiore ad euro 100,00, o CP_2 Pt_1 ne venga cessata la corresponsione, per qualsivoglia motivo e/o ragione non riconducibile ad un errore/omissione della SI.ra , il SI. corrisponderà le somme necessarie fino alla Pt_1 CP_2 concorrenza dell'importo di euro 350,00. Conseguentemente il SI si rende fin da ora CP_2 disponibile a sottoscrivere qualsivoglia documento necessario per l'erogazione al 100% dell'assegno unico a favore della moglie SI.ra . Le detrazioni per la figlia Parte_1
a carico, invece, saranno usufruite da entrambi i coniugi in egual misura, al 50% ciascuno.
7) Le parti concordemente stabiliscono che le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la minore siano ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da specifiche linee guida adottate dal Tribunale di Parma.
8) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare il proprio domicilio/recapito anche telefonico per essere a conoscenza degli spostamenti nelle varie località quando hanno con sé la figlia minore.
9) I coniugi prestano sin da ora reciproco consenso all'espatrio della figlia minore, che potrà pertanto figurare sui documenti di entrambi i genitori, ovvero essere dotata di proprio documento personale. In caso di vacanza all'estero o di soggiorni in Paesi stranieri con la figlia, i coniugi si impegnano e si obbligano a darsi congruo preavviso, comunicando tempo di permanenza e luogo di viaggio/villeggiatura.
10) i coniugi hanno acquistato due autovetture durante gli anni di coniugio: una Fiat 500 modello X targata FL977ZD e una Smart targata DT084LT. I predetti concordemente stabiliscono che la macchina Fiat 500 targata FL977ZD verrà assegnata al SI , mentre la Smart targata CP_2
DT084LT verrà assegnata alla SI.ra . Il passaggio dei detti veicoli avverrà entro e non oltre Pt_1
30 giorni dall'emissione della sentenza di separazione.
11) I SInori – hanno contratto due finanziamenti, in pendenza della comunione, Pt_1 CP_2 il primo con Compass di Euro 5.000,00, ed il secondo con Unicredit, ora Kruk Italia, di Euro 27.000,00. Altresì in data 04/07/2025 è pervenuta lettera di richiesta pagamento da parte di un legale per a seguito di una protratta morosità per l'abitazione coniugale, per un importo di CP_3
Euro 4.439,65 oltre ad Euro 200,00 per spese legali. I coniugi si impegnano e si obbligano quindi a provvedere al pagamento dei predetti debiti con la seguente modalità:
- Compass per Euro 5.000,00, verrà pagato al 50 % tra le parti
- Unicredit, Kruk Italia: la SInora pagherà il detto debito al 50 % fino alla concorrenza Pt_1 della somma di Euro 7.000,00. Dopo di che, il debito sarà ad integrale carico del SI. , in CP_2 quanto relativo alla macchina Fiat 500 al medesimo assegnata.
- Morosità Acer: verrà corrisposta al 50 % dai coniugi.
Sia la SI.ra che il SI si impegnano e si obbligano a versare sul conto corrente Pt_1 CP_2 cointestato tra gli stessi, acceso presso Credit Agricole, filiale di Fidenza Via Gramsci, la somma mensile atta a pagare le rate di cui sopra, entro il giorno 15 di ciascuna mensilità. La SI.ra Pt_1 si occuperà poi del versamento ai vari enti/finanziarie, dandone notizia al SI . Ella si CP_2 occuperà di tale incombente fino a quando la stessa sarà obbligata al pagamento secondo le condizioni di cui sopra.
12) Le condizioni di cui al presente ricorso avranno efficacia a decorrere dalla sottoscrizione del medesimo…”;
- conferisce ai competenti Servizi Sociali un incarico di monitoraggio e di supporto della minorenne anche, eventualmente, per il tramite della competente Unità Operativa Persona_2 di NPIA, di vigilanza sulle sue frequentazioni con il padre, anche in ragione dell'attuale precarietà abitativa di quest'ultimo, e del nucleo familiare;
- compensa tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito e per la comunicazione ai competenti Servizi Sociali (ASP Distretto di Fidenza).
Così deciso in Parma il 18 settembre 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1128/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela Boatto del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato
RICORRENTE nei confronti di nato ad EM UI (Portogallo) in [...] 8 maggio Controparte_1
1986, rappresentato e difeso dall'Avv. Alice Brambilla del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 16 settembre 2025 le parti private hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo dichiararsi la loro separazione personale con omologa delle condizioni concordate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il giorno 11 aprile 2025 premetteva di avere Parte_1 contratto matrimonio civile il 22 dicembre 2016, in Fidenza (PR), con Controparte_2
che dall'unione coniugale è nata (il 25 febbraio 2012) la figlia
[...] Per_1
Allegando una sopravvenuta crisi matrimoniale e, implicitamente, una intollerabilità della convivenza con il marito, esponendone le cause e fornendo indicazioni sulle risorse economiche familiari, conveniva in giudizio lo stesso chiedendo dichiararsi la Controparte_2 loro separazione personale, disporsi l'affidamento esclusivo e la collocazione preferenziale (da cui anche il godimento della casa familiare) presso sé medesima della figlia limitarsi le visite Per_1 paterne ad incontri protetti con il monitoraggio dei Servizi Sociali, porsi a carico di controparte l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante la corresponsione dell'importo mensile pari ad Euro 350,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, oltre ad ulteriori condizioni a queste accessorie.
Ritualmente intervenuto il Pubblico Ministero, si costituiva in Controparte_2 giudizio mediante comparsa depositata il 31 agosto 2025.
Senza opporsi alla pronuncia di separazione, invero, dava conto del sopravvenuto perfezionamento di un accordo su ogni questione suscettibile di controversia.
Parte ricorrente confermava tale circostanza depositando la prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c.
Pervenuta la relazione (con i relativi allegati) richiesta ai Servizi Sociali, all'udienza di comparizione del 16 settembre 2025 le parti ribadivano personalmente di non volere conciliarsi e di volersi separare alle condizioni concordate.
I difensori precisavano congiuntamente le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e la causa era trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
Va, in primo luogo, accolta la domanda di separazione personale formulata da entrambe le parti.
La verificazione della condizione di intollerabilità della convivenza, che legittima la separazione, può dirsi infatti incontestata ed è comunque ricavabile dalle reciproche allegazioni, attestanti, tra l'altro, la sopravvenuta cessazione del legame di coabitazione, così come dallo stesso contegno processuale dei coniugi e dall'esclusione di prospettive conciliative.
Se, dunque, sussistono i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per l'invocata pronuncia di separazione personale, con riferimento alle ulteriori questioni debbono essere omologate le condizioni concordate tra le parti.
Esse, invero, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Si ravvisa, nondimeno, una rispondenza all'interesse della figlia minorenne con riferimento Per_1 al regime di affidamento (condiviso), di collocazione (preferenziale materna) e di tempi di permanenza con il genitore non collocatario (appunto, il padre), in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, si ritiene allo stato imprescindibile conferire ai competenti Servizi Sociali un incarico di monitoraggio e di supporto della minorenne anche, eventualmente, Persona_2 per il tramite della competente Unità Operativa di NPIA, di vigilanza sulle sue frequentazioni con il padre, anche in ragione dell'attuale precarietà abitativa di quest'ultimo, e del nucleo familiare.
Si stima d'altra parte congrua e adeguata, anche alla luce delle allegazioni e delle acquisizioni documentali, la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
In ragione della natura necessaria del giudizio, dell'esito processuale e della conforme conclusione sul punto formulata dagli interessati, vanno infine compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.21 e ss. c.p.c., definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_2 Parte_1
, uniti in matrimonio il 22 dicembre 2016 in Fidenza (PR); matrimonio iscritto nei Registri
[...] degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune al numero 45, parte I, serie -, anno 2016.
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- omologa le condizioni di separazione di cui all'accordo raggiunto dalle parti, riportato nei seguenti termini:
“1) La casa coniugale viene assegnata alla SI.ra che ivi vivrà con la Parte_1 figlia unitamente ai beni mobili che la corredano. Il SI si impegna e si obbliga al Per_1 CP_2 rilascio della casa familiare entro e non oltre il 30/07/2025.
2) La figlia minore, viene affidata ad entrambi i genitori con la modalità Persona_2 dell'affidamento congiunto, fissandone la residenza prevalente presso la madre. Il Servizio Sociale di riferimento, ASP Fidenza, manterrà sul nucleo familiare un monitoraggio aiutando lo stesso nel superare le proprie difficoltà. Entrambi i coniugi si impegnano, comunque, a garantire alla figlia un'adeguata presenza ed assistenza, curando che le scelte di maggior rilievo in punto istruzione, educazione e salute siano concordate dai genitori…
3) Il SI. potrà vedere e tenere con sé la minore quando lo desidera, Controparte_2 previo appuntamento telefonico con la SI.ra almeno 24 h prima. Il SI , Pt_1 CP_2 compatibilmente con i propri turni lavorativi e con gli impegni scolastici e ricreativi della figlia, potrà tenere con se anche nel pernotto, non appena avrà rinvenuto un'abitazione consona Per_1 anche per far soggiornare Egli potrà, da tale momento, tenere per due week and Per_1 Per_1 alternati al mese, dal venerdì al lunedì mattina, con obbligo di riaccompagnare la figlia a casa della SI.ra durante le pause scolastiche, altrimenti presso l'istituto scolastico frequentato da Pt_1
Quanto sopra salvo differenti accordi tra i predetti coniugi. Per_1
4) trascorrerà le festività Natalizie, alternando il giorno di Natale e Santo Stefano con i Per_1 genitori, e così per il 31 dicembre e Primo dell'anno ed altresì per la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Dal momento del reperimento di un'abitazione consona da parte del padre, trascorrerà una Per_1 settimana con ciascun genitore durante le festività natalizie, avendo cura di alternare tra loro il Natale con il Capodanno e n°3 giorni con ciascun genitore durante le festività pasquali alternando Pasqua con Lunedì dell'Angelo.
5) Durante il periodo feriale estivo, il SI. potrà tenere per le vacanze, per quindici CP_2 Per_1 giorni, anche consecutivi.
6) Il SI. , si impegna a corrispondere, a titolo di contributo per il mantenimento della CP_2 figlia minore, la somma mensile di Euro 350,00, rivalutabile ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese;
il predetto versamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario sul conto corrente della SI.ra
. Tale importo verrà corrisposto con la seguente modalità: euro 250,00 tramite bonifico Pt_1 bancario dal SI. alla SI.ra mentre la restante parte di euro 100,00 verrà CP_2 Pt_1 coperta dalla quota parte dell'assegno unico di spettanza del SI. , che viene ceduto per CP_2 tale motivo alla SI.ra . Nel caso in cui la detta quota parte dell'assegno unico, che il SI. Pt_1 [...] cede alla SI.ra , venga erogata dallo Stato in una misura inferiore ad euro 100,00, o CP_2 Pt_1 ne venga cessata la corresponsione, per qualsivoglia motivo e/o ragione non riconducibile ad un errore/omissione della SI.ra , il SI. corrisponderà le somme necessarie fino alla Pt_1 CP_2 concorrenza dell'importo di euro 350,00. Conseguentemente il SI si rende fin da ora CP_2 disponibile a sottoscrivere qualsivoglia documento necessario per l'erogazione al 100% dell'assegno unico a favore della moglie SI.ra . Le detrazioni per la figlia Parte_1
a carico, invece, saranno usufruite da entrambi i coniugi in egual misura, al 50% ciascuno.
7) Le parti concordemente stabiliscono che le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la minore siano ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da specifiche linee guida adottate dal Tribunale di Parma.
8) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare il proprio domicilio/recapito anche telefonico per essere a conoscenza degli spostamenti nelle varie località quando hanno con sé la figlia minore.
9) I coniugi prestano sin da ora reciproco consenso all'espatrio della figlia minore, che potrà pertanto figurare sui documenti di entrambi i genitori, ovvero essere dotata di proprio documento personale. In caso di vacanza all'estero o di soggiorni in Paesi stranieri con la figlia, i coniugi si impegnano e si obbligano a darsi congruo preavviso, comunicando tempo di permanenza e luogo di viaggio/villeggiatura.
10) i coniugi hanno acquistato due autovetture durante gli anni di coniugio: una Fiat 500 modello X targata FL977ZD e una Smart targata DT084LT. I predetti concordemente stabiliscono che la macchina Fiat 500 targata FL977ZD verrà assegnata al SI , mentre la Smart targata CP_2
DT084LT verrà assegnata alla SI.ra . Il passaggio dei detti veicoli avverrà entro e non oltre Pt_1
30 giorni dall'emissione della sentenza di separazione.
11) I SInori – hanno contratto due finanziamenti, in pendenza della comunione, Pt_1 CP_2 il primo con Compass di Euro 5.000,00, ed il secondo con Unicredit, ora Kruk Italia, di Euro 27.000,00. Altresì in data 04/07/2025 è pervenuta lettera di richiesta pagamento da parte di un legale per a seguito di una protratta morosità per l'abitazione coniugale, per un importo di CP_3
Euro 4.439,65 oltre ad Euro 200,00 per spese legali. I coniugi si impegnano e si obbligano quindi a provvedere al pagamento dei predetti debiti con la seguente modalità:
- Compass per Euro 5.000,00, verrà pagato al 50 % tra le parti
- Unicredit, Kruk Italia: la SInora pagherà il detto debito al 50 % fino alla concorrenza Pt_1 della somma di Euro 7.000,00. Dopo di che, il debito sarà ad integrale carico del SI. , in CP_2 quanto relativo alla macchina Fiat 500 al medesimo assegnata.
- Morosità Acer: verrà corrisposta al 50 % dai coniugi.
Sia la SI.ra che il SI si impegnano e si obbligano a versare sul conto corrente Pt_1 CP_2 cointestato tra gli stessi, acceso presso Credit Agricole, filiale di Fidenza Via Gramsci, la somma mensile atta a pagare le rate di cui sopra, entro il giorno 15 di ciascuna mensilità. La SI.ra Pt_1 si occuperà poi del versamento ai vari enti/finanziarie, dandone notizia al SI . Ella si CP_2 occuperà di tale incombente fino a quando la stessa sarà obbligata al pagamento secondo le condizioni di cui sopra.
12) Le condizioni di cui al presente ricorso avranno efficacia a decorrere dalla sottoscrizione del medesimo…”;
- conferisce ai competenti Servizi Sociali un incarico di monitoraggio e di supporto della minorenne anche, eventualmente, per il tramite della competente Unità Operativa Persona_2 di NPIA, di vigilanza sulle sue frequentazioni con il padre, anche in ragione dell'attuale precarietà abitativa di quest'ultimo, e del nucleo familiare;
- compensa tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito e per la comunicazione ai competenti Servizi Sociali (ASP Distretto di Fidenza).
Così deciso in Parma il 18 settembre 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto