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Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/11/2024, n. 5535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5535 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6015 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
nato a [...] in data [...] Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Dario Taormina, presso il cui C.F._1
studio a RG (PA), corso Roma n. 74, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] il [...] ) Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 14/11/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , la quale, Controparte_1
nonostante la ritualità della notifica, non si è costituita in giudizio.
2. Merita senz'altro accoglimento la domanda di separazione avanzata dal ricorrente.
L'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza della resistente, il tenore degli atti difensivi del ricorrente e la lunga durata della separazione di fatti inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
Alla pronuncia di separazione segue l'ordine al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
1 I figli nati dall'unione coniugale sono tutti ampiamente maggiorenni e non conviventi con la madre.
Nessun'altra domanda è stata proposta dal ricorrente.
La natura della lite e la contumacia della resistente consigliano di lasciare a carico del ricorrente le spese processuali dalla stessa sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nella contumacia di parte resistente, definitivamente pronunziando:
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
IN (PA) in data 01/03/1957 ( ) e , C.F._1 Controparte_1
nata a [...] il [...] ( ), i quali hanno contratto C.F._2
matrimonio a RG (PA) in data 26/07/1978.
2) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di RG (PA) al n. 25, p. II, serie, dell'anno 1978).
3) Lascia a carico del ricorrente le spese di lite.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della sezione I civile in data 14/11/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6015 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
nato a [...] in data [...] Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Dario Taormina, presso il cui C.F._1
studio a RG (PA), corso Roma n. 74, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] il [...] ) Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 14/11/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , la quale, Controparte_1
nonostante la ritualità della notifica, non si è costituita in giudizio.
2. Merita senz'altro accoglimento la domanda di separazione avanzata dal ricorrente.
L'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza della resistente, il tenore degli atti difensivi del ricorrente e la lunga durata della separazione di fatti inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
Alla pronuncia di separazione segue l'ordine al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
1 I figli nati dall'unione coniugale sono tutti ampiamente maggiorenni e non conviventi con la madre.
Nessun'altra domanda è stata proposta dal ricorrente.
La natura della lite e la contumacia della resistente consigliano di lasciare a carico del ricorrente le spese processuali dalla stessa sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nella contumacia di parte resistente, definitivamente pronunziando:
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
IN (PA) in data 01/03/1957 ( ) e , C.F._1 Controparte_1
nata a [...] il [...] ( ), i quali hanno contratto C.F._2
matrimonio a RG (PA) in data 26/07/1978.
2) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di RG (PA) al n. 25, p. II, serie, dell'anno 1978).
3) Lascia a carico del ricorrente le spese di lite.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della sezione I civile in data 14/11/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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