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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 04/04/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 04/12/2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 1127/2019 R.G.;
nella causa pendente tra:
(P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore, _1 P.IVA_1 con sede in Cecina (LI), Via Marrucci n. 50, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto
BE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Livorno, alla via
Traversa n. 2, giusta procura in atti;
ATTORE
E
, ( ), nata a [...] il CP_1 CodiceFiscale_1
19/01/1949, e residente in [...], , nato Controparte_2
a DI (FI) il 5/1/1951 ) e deceduto il 5/7/2022, CodiceFiscale_2
, ( ), nata a [...], il Controparte_3 CodiceFiscale_3
21.03.1944 ed ivi residente a[...], , ( Controparte_4 [...]
), nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Lazzaretto n. 51/c, , ( ), nata a Controparte_5 CodiceFiscale_5
San AN (SI) il 15.12.1949 e residente in [...], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Simone Calzolai ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Prato, via Toscana 2/f, giusta procura in atti;
CONVENUTI
E
nato a [...] M.mo (LI) in data 19/05/1952 Controparte_6
( residente in [...]
Trento n. 30 e nata a Suvereto (LI) in [...] Controparte_7
04/01/1949 ), residente in [...] CodiceFiscale_7
1 57016, via N. Tommaseo n.1, rappresentati e difesi dall'Avv. Lorenzo
Lambardi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio di Cecina (LI), via
Verga n. 21/B, giusta procura in atti;
CHIAMATI IN CAUSA
OGGETTO: azione accertamento negativo servitù.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha convenuto in _1 giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, CP_1 Controparte_2 CP_3
al fine di sentir accogliere le seguenti
[...] Controparte_4 Controparte_5 conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno in persona del giudice designando respinta ogni istanza, eccezione e deduzione contraria, IN VIA PRINCIPALE 1. accertare nei confronti dei signori (e della moglie in regime di comunione Controparte_4 dei beni sig.ra citata in ragione della corretta integrazione del Controparte_5 litisconsorzio), e sopra meglio CP_1 Controparte_2 Controparte_3 identificati l'utilizzo non autorizzato e senza titolo della fossa biologica presente nella esclusiva proprietà immobiliare della sita in GN M.mo frazione Parte_1
GLcello Via Fucini n. 35 e comunque l'aggravamento non consentito di detta fossa;
2. Condannare pertanto i convenuti a distaccarsi dalla stessa nonché a corrispondere integralmente ed in via solidale tra loro le spese di ristrutturazione sostenute dalla attrice e quantificate in euro 4.341,00,
(quattromilatrecentoquarantuno/00);
3. Condannare ulteriormente i convenuti, con eccezione della sig.ra al risarcimento della attrice in maniera Controparte_5 solidale del danno per l'uso indebito e per le spese sostenute per ricerche di atti pubblici e comunque da quantificarsi, anche in via equitativa, nella somma onnicomprensiva di euro 11.000,00 (undicimila/00), o della diversa somma ritenuta di legge, oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggiorato delle spese legali sostenute comprese quelle del procedimento mediazione obbligatoria;
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di accertamento legittimo utilizzo della fossa biologica inserita nell'esclusiva proprietà immobiliare della da parte dei convenuti 1. Parte_1
Condannare i convenuti a corrispondere integralmente ed in via solidale tra loro le spese di ristrutturazione sostenute dalla attrice e quantificate in euro 4.341,00,
(quattromilatrecentoquarantuno/00); 52. Condannare i convenuti alla partecipazione alle spese di manutenzione della fossa biologica in eguali quote con la Parte_1
2 nonché a corrispondere annualmente una indennità di utilizzo quantificata in euro
1.000,00 (mille/00) in maniera solidale tra loro, o della diversa somma, maggiore o minore, indicata dal Tribunale nonché tutte le spese di eventuale iscrizione nei pubblici registri;
3. Condannare ulteriormente i convenuti, con eccezione della sig.ra
[...]
al risarcimento della attrice in maniera solidale del danno per l'uso Controparte_5 della fossa sino alla data odierna e per le spese sostenute per ricerche di atti pubblici
e comunque da quantificarsi, anche in via equitativa, nella somma onnicomprensiva di euro 11.000,00 (undicimila/00), o della diversa somma ritenuta di legge, oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggiorato delle spese legali sostenute comprese quelle del procedimento mediazione obbligatoria;
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari e con riserva di eccezioni e deduzioni, nonché formulazione di ulteriori rilevanze istruttorie”.
Nello specifico, parte attrice ha rappresentato i seguenti fatti:
- di essere piena proprietaria dell'immobile sito nel Comune di GN
Marittimo, fraz. di GLcello, Via Fucini n. 35, adibito ad uso commerciale, composto da unico locale, piccolo antibagno e resede sul retro di fondo, 2. censito al
Catasto Fabbricati del Comune di GN Marittimo al Foglio 61, Mappale 344;
- nel resede è presente, sotto il livello del terreno, una fossa biologica adibita al regolare deflusso delle acque chiare e scure allacciata alla rete fognaria pubblica e servente la proprietà della società istante;
- di aver locato, successivamente all'acquisto, il fondo commerciale alla ditta individuale della sig.ra che ivi avviava una attività di vendita al Parte_2 dettaglio di costumi da bagno;
- in seguito ad alcuni allagamenti verificatisi nell'unico servizio igienico presente nei locali oggetto di locazione e di alcuni danneggiamenti della merce subita dalla conduttrice, la società attrice, negli ultimi mesi dell'anno 2014, incaricava il sig.
(titolare dell'omonima ditta individuale) di ispezionare la fossa Controparte_8 biologica, il quale osservava lo stato di eccessivo degrado della stessa e notava una seconda condotta in plastica arancione proveniente dalla antistante e confinante proprietà;
- il titolare della prontamente contattava i proprietari delle unità Parte_1 adiacenti, i quali ammettevano di servirsi dello scarico per le loro abitazioni;
- in particolare, fruivano della fossa biologica gli appartamenti di proprietà del sig. dei coniugi sigg.ri – e le due unità Controparte_4 CP_1 Controparte_2 immobiliari della sig.ra tutti ubicati in una unica palazzina Controparte_3
3 elevata su due piani (seminterrato e piano terra) in posizione retrostante al fondo della attrice;
- gli odierni convenuti non erano mai stati autorizzati all'utilizzo dalla Parte_1
e, né dall'atto di acquisto della attrice, né da quello dei precedenti danti causa, si poteva constatare l'esistenza di diritti di terzi insistenti sul resede che giustificavano tale comportamento;
- viste le precarie condizioni della fossa e l'urgente necessità di intervenire al ripristino in buono stato di funzionamento della stessa, la proponeva ai Parte_1 convenuti, in via transattiva e con il solo scopo di mantenere buoni rapporti di vicinato ma senza riconoscimento di alcun diritto e di alcuna pretesa da parte di questi, di dividere in parti uguali le spese di ripristino e miglioramento del manufatto;
- gli intimati avanzano pretese prive di qualsivoglia fondamento logico e giuridico e senza neppure fornire un preventivo al sig. BE come da questo espressamente richiesto, il sig. quindi, dopo ulteriore attesa, Controparte_9 costretto dagli eventi e dovendo salvaguardare i propri diritti, incaricava del lavoro il
Sig. onerandosi integralmente della spesa, quantificata in euro Controparte_8
4.341,00;
- nel corso dell'anno 2018 la visti i fallimenti di ogni tentativo di Parte_1 composizione stragiudiziale, radicava procedura di mediazione obbligatoria conclusasi con verbale negativo.
Alla luce dei suddetti fatti, la ha introdotto il presente giudizio al fine di _1 sentir accogliere le conclusioni come innanzi richiamate.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti, i quali hanno contestato tutto quanto ex adverso dedotto, rappresentando come l'allaccio delle loro rispettive proprietà alla fossa biologica posta nella proprietà attorea esiste sin dagli anni sessanta ed è stata frutto di un accordo tra i danti causa di entrambe le parti processuali. Alla luce di ciò, hanno rassegnato le seguenti conclusioni “Voglia il Giudice del Tribunale di
Livorno, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta IN VIA PREGIUDIZIALE accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in relazione al combinato disposto dagli artt. 163 n.° 3 -4 e 164 quarto comma c.p.c., con ogni conseguente provvedimento, per i motivi esposti in narrativa IN VIA PRELIMINARE IN RITO autorizzare ai sensi dell'art. 269 c.p.c. la chiamata in causa in garanzia e manleva dei sigg.ri C.F. nato a [...], il Controparte_6 CodiceFiscale_8
19.05.52 e residente in [...] e
C.F. , nata a [...], il [...], e Controparte_7 CodiceFiscale_7
4 residente in [...], quali danti causa rispettivamente di , e (la sig.ra Controparte_4 Controparte_2 CP_1 CP_7
), di (il sig. ), provvedendo con
[...] Controparte_3 Controparte_6 decreto a fissare la data della nuova udienza, allo scopo di consentire la citazione dei terzi nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Rigettare, anche, occorrendo, in accoglimento dell'eccezione di usucapione, la domanda di distaccamento dalla fossa biologica di Via Fucini 35 della conduttura di allacciamento degli scarichi dei convenuti e la contestuale richiesta di risarcimento danni per le spese di ristrutturazione quantificate in Euro 4.341,00, perché infondata per i motivi di cui in premessa. Rigettare inoltre la domanda di risarcimento per uso indebito e per le spese sostenute per la manutenzione della fossa biologica, in quanto infondata per i motivi sopra esposti. Determinare i criteri di compartecipazione alla spesa per la gestione ordinaria e la manutenzione straordinaria della fossa settica dell'attrice, valutandone l'intensità e le modalità della utilizzazione fattane dalle parti, applicando i parametri più confacenti alla situazione del caso, avuto anche riguardo al contemporaneo utilizzo della stessa da parte di terzi estranei al giudizio e ponendo a carico delle parti le somme effettivamente da ciascuna dovute a titolo e per tali causali.
IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande proposte da parte attrice, condannare i terzi chiamati, in via di garanzia e manleva, , C.F. , nata a [...], il Controparte_7 CodiceFiscale_7
04.01.49, e residente in [...] e Controparte_6
C.F. nato a [...], il [...] e residente in [...]
GN Marittimo, fraz. GLcello, Via Trento n. 30 a manlevare, quanto alla prima, , , , e per quanto possa occorrere, CP_1 Controparte_2 Controparte_4
, nonché, quanto al secondo, , da ogni Controparte_5 Controparte_3 conseguenza risarcitoria e/o indennitaria per capitale interessi e/o spese dovesse loro derivare dall'eventuale accoglimento della domanda di accertamento e condanna attorea, condannare inoltre i terzi chiamati in via di garanzia e manleva CP_7
, C.F. , nata a [...], il [...], e residente
[...] CodiceFiscale_7 in GN SO (LI), Via Tommaso n. 1 e C.F. Controparte_6 C.F._8
nato a [...], il [...] e residente in [...],
[...] fraz. GLcello, Via Trento n. 30 nei confronti di , Controparte_4 Controparte_5
, e , la prima, e nei confronti di ,
[...] CP_1 Controparte_2 Controparte_3 il secondo, al pagamento delle spese che saranno necessarie alla realizzazione di un nuovo allaccio della fossa biologica di Via Torino alla fognatura comunale, ovvero al risarcimento del danno conseguente alla diminuzione di valore dei rispettivi immobili
5 dei convenuti, ove dovesse venire accertata la mancanza di valido titolo per il collegamento delle tubature di scarico della fossa biologica di via Torino alla fognatura comunale, il tutto come meglio rappresentato in narrativa. In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale. IN VIA RICONVENZIONALE IN TESI -accertare e dichiarare l'esistenza della servitù volontaria di scarico, delle acque chiare degli immobili di Via Torino, sulla fossa biologica di Via Fucini 35, nel resede di pertinenza dell'immobile di meglio identificato in premessa. IN IPOTESI In denegata _1 ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in tesi -dichiarare acquisita, in favore dell'immobile di proprietà di:
1. codice fiscale CP_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], residente in [...], Via
[...]
Spadini n. 8 e codice fiscale , nato a [...]_2 CodiceFiscale_9
(FI), il 05.01.1951, residente in [...], rappresentato dall'appartamento in Via Torino n. 3 in GN Marittimo, fraz. GLcello censito al catasto fabbricati di tale comune al foglio 61, particella 220, sub. 603, categoria A4, classe 4, vani 3,5, rendita catastale 316,33; 2. , Controparte_3 codice fiscale , nata a [...], il [...] ed ivi CodiceFiscale_3 residente a[...], rappresentato dall'appartamento in Via Torino
n. 3 in GN Marittimo, fraz. GLcello censito al catasto fabbricati di tale comune al foglio 61, particella 220, sub. 603, categoria A4, classe 4, vani 3,5, rendita catastale 316,33 e dell'immobile in Via Torino n. 5 in GN Marittimo, fraz.
GLcello censito al catasto fabbricati di tale comune al foglio 61, particella 220, sub. 602, categoria C2, classe 4, mq 47, rendita catastale 157,78. 3. , Controparte_4 codice fiscale , nato a [...] il [...] ed ivi residente CodiceFiscale_4 alla Via del Lazzaretto n. 51/c e, occorrendo, , codice fiscale Controparte_5 [...]
, nata a [...] il [...] e residente in [...] rappresentato dall'appartamento in Via Torino n. 1/C in GN Marittimo, fraz. GLcello, censito al catasto fabbricati di tale comune al foglio 61, particella 220, sub. 604, categoria A4, classe 4, vani 4, rendita catastale Euro 361,52, in danno di P.I. in persona del legale _1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con sede in Cecina (LI), Via Marrucci n. 50, e contro il relativo immobile, la servitù di passaggio delle acque chiare gravante sul resede costituente pertinenza dell'immobile in Via Fucini n. 35, identificato al catasto fabbricati del Comune di GN Marittimo, frazione GLcello, al foglio 61, mappale 344, categoria C3, classe 6, metri quadri 30, rendita catastale 178,18 per intervenuta usucapione ultraventennale ai sensi dell'art. 1158 c.c., ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza al conservatore dei registri immobiliari di
6 competenza, con esonero di responsabilità. IN ULTERIORE IPOTESI GRADUATA - accertare e dichiarare la costituzione di una servitù coattiva di scarico ex art. 1043
c.c., ivi inclusa quella di acque impure sulla fossa biologica di Via Fucini di pertinenza dell'immobile di al fine di condurle nella fognatura comunale e _1 conseguentemente determinare l'equa indennità dovuta a favore della proprietaria del fondo servente, ponendola a carico dei terzi chiamati, e Controparte_7 [...]
, precisandosi che detta servitù dovrà essere costituita a favore degli CP_6 immobili dei convenuti come segue:
1. codice fiscale CP_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], residente in [...], Via
[...]
Spadini n. 8 e codice fiscale , nato a [...]_2 CodiceFiscale_9
(FI), il 05.01.1951, residente in [...], per l'immobile rappresentato dall'appartamento in Via Torino n. 3 in GN Marittimo, fraz. GLcello, censito al catasto fabbricati di tale comune al foglio 61, particella 220, sub. 603, categoria A4, classe 4, vani 3,5, rendita catastale 316,33; 2. , Controparte_3 codice fiscale , nata a [...], il [...] ed ivi CodiceFiscale_3 residente a[...], per l'immobile rappresentato dall'appartamento in Via Torino n. 3, in GN Marittimo, fraz. GLcello, censito al catasto fabbricati di tale comune al foglio 61, particella 220, sub. 603, categoria A4, classe 4, vani 3,5, rendita catastale 316,33 e per l'immobile in Via Torino n. 5 in GN
Marittimo, fraz. GLcello, censito al catasto fabbricati di tale comune al foglio 61, particella 220, sub. 602, categoria C2, classe 4, mq 47, rendita catastale 157,78. 3.
, codice fiscale , nato a [...] il [...] Controparte_4 CodiceFiscale_4 ed ivi residente a[...] e, occorrendo, , Controparte_5 codice fiscale , nata a [...] il [...] e CodiceFiscale_5 residente in [...] per l'immobile rappresentato dall'appartamento in Via Torino n. 1/C in GN Marittimo, fraz. GLcello, censito al catasto fabbricati di tale comune al foglio 61, particella 220, sub. 604, categoria A4, classe 4, vani 4, rendita catastale Euro 361,52; in danno di P.I. _1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Cecina P.IVA_1
(LI), Via Marrucci n. 50, e contro il relativo immobile di sua proprietà in Via Fucini n.
35, identificato al catasto fabbricati del Comune di GN Marittimo, frazione
GLcello, al foglio 61, mappale 344, categoria C3, classe 6, metri quadri 30, rendita catastale 178,18. In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale”.
Autorizzata la chiamata in causa dei terzi, si sono costituiti in giudizio e i quali hanno contestato quanto dedotto Controparte_7 Controparte_6 da parte attrice, confermando che l'allaccio dello scarico delle acque delle proprietà
7 oggi dei convenuti, loro aventi causa, alla fossa biologica posta nella proprietà attorea sussiste fin dal 1954, e hanno rassegnato le seguenti conclusioni “Voglia il
Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: In via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per mancanza degli elementi essenziali ex art. 163 n. 3 e n.4 e art. 164, quarto comma c.p.c. In via principale, condannare la
in persona del legale rappresentante pro tempore per lite temeraria ex art. 96 _1
c.p.c. Nel merito, respingere tutte le domande formulate da parte attrice in via principale e in via subordinata in quanto infondate in fatto e in diritto. Nel merito, respingere la domanda formulate da parte convenuta e CP_1 CP_2 CP_4
e di accertamento di servitù coattiva di scarico con determinazione CP_5 CP_3 dell'equa indennità. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa”.
Il processo è stato interrotto a seguito del decesso del convenuto Controparte_2 avvenuta il 5/7/2022 e poi riassunto su istanza della nei confronti degli _1 eredi del suddetto convenuto.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, l'escussione di testimoni e l'espletamento della CTU.
All'udienza del 4/12/2025 la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto brevemente premesso, ritiene questo giudice che la domanda attorea sia parzialmente fondata e vada accolta nei limiti e per le ragioni di seguito specificate.
Nel proprio atto di citazione, parte attrice ha contestato la sussistenza in capo ai convenuti del diritto di servitù di scarico sulla fossa biologica posta sul terreno di sua proprietà domandando altresì la loro condanna alla cessazione del comportamento turbativo oltre al risarcimento del danno subito per l'uso indebito della suddetta fossa.
L'azione esperita dall'attrice deve essere ricondotta nel novero della cd. actio negatoria servitutis che, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, è diretta non solo all'accertamento dell'inesistenza della pretesa fatta valere dal terzo - nella specie, una servitù di scarico - ma anche all'eliminazione, al fine di ottenere l'effettiva libertà del fondo, della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo (v.
Cass. 29/12/2014, n. 27405).
Quanto al riparto dell'onere probatorio, spetta all'attore in negatoria provare unicamente il possesso del fondo in base a un titolo valido e non fornire la prova rigorosa della proprietà come nelle azioni di rivendica, mentre spetta al convenuto fornire la prova dell'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di
8 natura obbligatoria o reale, ovvero del diritto di compiere quell'attività lamentata come lesiva dall'attore ("In tema di azione negatoria, poichè la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, come accade nell'azione di rivendica, essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva, del possesso del fondo in forza di un titolo valido, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere
l'attività lamentata come lesiva dall'attore" (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 21851 del
15/10/2014; conforme Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 1409 del 23/01/2007).
Nel caso di specie, parte attrice ha provato di essere proprietario e possessore del terreno su cui insiste la fossa biologica per cui è causa, mediante la produzione documentale depositata in atti.
La proprietà e il possesso dell'attore, del resto, non risultano contestate dalla stessa controparte.
E' altresì pacifico che manca, nel caso in esame, qualsiasi atto formale di costituzione della servitù di scarico sulla fossa biologica per cui è causa in favore delle proprietà convenute.
Ed invero, a differenza di quanto sostengono le parti convenute e le parti chiamate in causa, dall'istruzione della causa non è emersa con sufficiente certezza che sia stata costituita una servitù volontaria di scarico, come confermato anche dal
CTU nominato nel corso del giudizio.
Si rammenta sul punto che ai fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale non si richiede l'uso di formule sacramentali, di espressioni formali particolari, ma è necessario che dall'atto scritto si desuma la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l'imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario, sempre che l'atto abbia natura contrattuale, che rivesta la forma stabilita dalla legge ad substantiam e che da esso la volontà delle parti di costituire la servitù risulti in modo inequivoco, anche se il contratto sia diretto ad altro fine. (vedi Cass. civile sez.
II, 28/04/2011, n.9475, nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto dimostrata l'esistenza di un valido atto negoziale costitutivo di una servitù di scarico fognario sulla base di un progetto, comune a due porzioni contigue di una casa bifamiliare, contenente un identico tracciato grafico indicante la previsione di uno scarico fognario comune ad entrambe le edificande ville e corredato da planimetrie sottoscritte dalle parti).
9 Nel caso di specie, i documenti richiamati dai convenuti e dai terzi chiamati in causa, rinvenuti anche dal CTU, presenti nel registro comunale di protocollo delle richieste di allacciamento privati -una richiesta distinta al n° 7 del 29/09/1955, per un allaccio sulla Via Biagi (traversa di Via Trento), successivamente integrata con altra richiesta presentata da distinta al n° 14 del 10/04/1963, con Parte_3 nota che l'allaccio alla rete pubblica avveniva in Via Fucini (sottostante la Via Trento)
e che mentre per costituiva un “nuovo allaccio” per le sorelle Parte_3 si trattava di “allaccio esistente modificato”- non possono considerarsi CP_6 idonei a provare la costituzione volontaria della servitù di scarico.
Ciò posto, i convenuti, nel costituirsi nel presente giudizio, hanno altresì rivendicato l'acquisto per usucapione della servitù di scarico, spiegando in tal senso domanda riconvenzionale, la quale tuttavia -ritiene questo giudice- che sia rimasta priva di prova.
In punto di diritto, dati per presupposti e conosciuti gli elementi costitutivi del possesso utile “ad usucapionem” (corpus e animus, protratto per almeno vent'anni), va ricordato che, stante il disposto dell'art. 1061 c.c., possono esserne oggetto di acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia soltanto le servitù apparenti, le quali presuppongono, oltre all'esercizio del corrispondente possesso, anche l'esistenza di opere visibili e permanenti obiettivamente destinate a tale esercizio, rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di un'attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile.
Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di scarico, il requisito dell'apparenza, che, insieme con quello della permanenza, condiziona l'usucapibilità della servitù (art. 1061 cod. civ.), postula una situazione oggettiva di fatto, rivelatrice di per se stessa dall'assoggettamento di un fondo ad un altro per l'esistenza di opere inequivocabilmente destinate all'esercizio della servitù. Tali opere debbono, pertanto, essere visibili - in modo da rendere palese a chiunque la presenza di una modificazione esteriore, rivolta a determinare il vincolo di asservimento di uno dei due fondi all'altro - ma non necessariamente situate sul fondo servente, potendosi il requisito dell'apparenza della servitù desumere da qualsiasi elemento di fatto, ancorché emergente dal fondo dominante, il quale dia la visione certa, all'esterno, dell'asservimento del fondo vicino (vedi Cass. civile sentenza n. 3695 del 11/08/1989, nella specie, in applicazione di tali principi, la
S.C. ha cassato la decisione dei giudici di merito, che avevano ritenuto intervenuta l'usucapione, poiché dalla sentenza impugnata risultava l'esistenza di tubazioni
10 sotterranee per lo scarico delle acque, ma non quella di manufatti esterni che indicassero il rapporto di subordinazione tra i fondi (Conf. Sentenza n. 9038/87;
Conf. sentenza n. 282/80).
Ciò posto, questo giudice ritiene che i convenuti non abbiano fornito la prova dell'esercizio della servitù di scarico con i connotati necessari per l'acquisto per usucapione.
Ed invero, dall'istruzione della causa, e in modo particolare sia dalle produzioni documentali anche fotografiche depositate in atti sia dagli accertamenti compiuti dal
CTU, è emerso che la servitù di scarico, nel caso in esame, non possa dirsi apparente.
Va evidenziato che l'esistenza dell'allaccio dello scarico alla fossa biologica di proprietà attorea, seppure esistente da tempo risalente, non può essere di per sé considerata un'opera visibile e permanente idonea all'acquisto di una servitù di scarico per usucapione, ma a maggior ragione nel caso di specie deve escludersi che vi siano segni visibili e permanenti dell'esistenza della servitù: le foto e gli accertamenti compiuti dal CTU mostrano, infatti, che il tracciato delle tubazioni dello scarico provenienti dalle proprietà convenute e diretto alla proprietà attorea risulta essere privo di segni esteriori idonei a rivelare in modo inequivoco l'esistenza della servitù.
Nel caso in oggetto di giudizio, dunque, questo giudice ritiene che i convenuti non abbiano fornito elementi probatori idonei a dimostrare l'esistenza di opere visibili, stabili e permanenti e inequivocabilmente strumentali all'esercizio della servitù, e tali da rivelare, per la loro struttura e funzionalità, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente.
Da qui ne deriva il rigetto della domanda di usucapione della servitù di scarico, a causa della mancanza del requisito dell'apparenza.
Ciò posto, va analizzata l'ulteriore domanda formulata, in via subordinata, dai convenuti diretta alla costituzione di una servitù coattiva di scarico ai sensi dell'art. 1043 c.c. .
Ed invero sul punto si richiamano i principi espressi dalla Corte di Cassazione
Sez. 2 con la Sentenza n. 7410 del 14/05/2003 che ha affermato che "I presupposti per la costituzione di una servitù di scarico coattivo ex art. 1043 cod. civ. non differiscono, compatibilmente con il diverso contenuto della servitù, da quelli contemplati dall'art. 1037 cod. civ. per la costituzione della servitù di acquedotto coattivo, applicabili in virtù del richiamo operato dalla prima di dette norme alle disposizioni degli articoli precedenti per il passaggio delle acque, occorrendo , pertanto
11 ,come per l'acquedotto coattivo che il passaggio richiesto - sempre che il proprietario del fondo non abbia altre alternative per liberarsi dalle acque di scarico , anche con la creazione di una servitù volontaria- sia il più conveniente ed il meno pregiudizievole per il fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per la condotta ,per il corso e lo sbocco delle acque e riferendosi il criterio del minor pregiudizio esclusivamente al fondo servente e quello della maggior convenienza anche al fondo dominante il quale non deve essere assoggettato ed eccessivo disagio o dispendio".
Ne deriva che come per l'acquedotto coattivo, anche per lo scarico di acque è necessario che si escluda che il proprietario del fondo dominante non abbia altre alternative per liberarsi delle acque di scarico e che il tragitto per tale scarico sia il meno pregiudizievole per il fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio ed alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque (art. 1037 c.c.).
Nel caso di specie, come emerso anche dalle conclusioni a cui è giunto il CTU, che questo giudice ritiene di condividere in toto, è emersa l'insussistenza di entrambi i presupposti su richiamati. Ed invero il CTU ha ritenuto che l'unica soluzione possibile, in modo da arrecare il minor pregiudizio possibile per il fondo servente, sia quella di interrompere il collegamento di scarico esistente ed effettuare un nuovo collegamento che dalla fossa biologica presente nella proprietà dei convenuti raggiunga direttamente la fogna pubblica posta sulla strada comunale (vedi relazione del CTU pag. 40 “per rispondere al quesito posto, onde costituire una servitù coattiva di scarico ex Art. 1043 c.c. meno pregiudizievole per il fondo servente, non è possibile che indicare una sola soluzione: interrompere il collegamento esistente, creando una nuova condotta di scarico che dalla fossa biologica n° 1 conduca alla fogna pubblica posta in via Torino mediante pompa/pompe di sollevamento, attraversando il resede del Sub. 605. La soluzione di cui sopra non darebbe alcun pregiudizio al fondo servente in quanto si eliminerebbe qualsiasi interessenza tra i due immobili, fermo restando la necessità di una verifica/dimensionamento per la realizzazione, con apposito calcolo e progetto, non richiesta dal quesito”.
Dalle conclusioni a cui è giunto il CTU, pertanto, è emerso che l'allaccio dello scarico delle acque dalla proprietà convenuta a quella attorea non costituisce l'unica alternativa possibile per i fondi dominanti, posto che è possibile per gli stessi creare un nuovo allaccio che conduca lo scarico delle acque direttamente alla fogna pubblica e che tale modifica sicuramente è l'unica che creerebbe il minor pregiudizio possibile alla proprietà del fondo servente.
12 Alla luce di tutte le ragioni innanzi espresse, si ritiene che vada accolta la domanda attorea di negatoria servitutis e che vadano conseguentemente rigettate le domande riconvenzionale formulate dalle parti convenute, sia con riguardo all'accertamento di una servitù volontaria di scarico, sia all'acquisto della stessa per usucapione o alla sua costituzione coattiva ex art. 1043. In conseguenza, i convenuti devono essere condannati al distacco del collegamento dello scarico delle acque dalla fossa biologica presente nella proprietà attorea.
Quanto, infine, alla domanda risarcitoria formulata dall'attrice, manca un'allegazione specifica del danno subito, delineato solo in termini generici nell'atto di citazione. In tema di "actio negatoria servitutis", infatti, il risarcimento del danno, in aggiunta al ripristino della situazione violata, non è dovuto ove non risulti, neppure in via indiziaria, che dall'illegittimo esercizio della servitù sia derivato un concreto pregiudizio patrimoniale alla parte avente diritto. Nel caso di specie, parte attrice non ha fornito compiuta allegazione e prova del pregiudizio che avrebbe subito, che del resto non può neppure presumersi a seguito dell'istruzione probatoria della causa.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa, secondo i parametri medi di cui al DM 147/2012. Nei rapporti tra parte attrice e convenuti si ritengono sussistenti i giusti motivi per disporre la compensazione parziale delle spese nella misura di 1/3 tenuto conto dell'accoglimento solo parziale delle domande attoree.
Si ritengono, inoltre, sussistenti i giusti motivi per disporre la compensazione parziale delle spese tra le parti convenute e le parti chiamate in causa, tenuto conto del rigetto della domanda risarcitoria e del conseguente assorbimento della domanda di manleva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto,
• Condanna i convenuti a provvedere all'immediato distacco del collegamento dello scarico delle acque proveniente dalle loro proprietà e diretto alla fossa biologica presente sulla proprietà attorea,
• Rigetta per il resto tutte le ulteriori domande formulate nel presente giudizio,
• Condanna i convenuti, in solido tra loro, al rimborso in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio nella misura di 2/3, che si liquidano in
13 complessivi € 176,00 per esborsi ed € 3.385,00 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute. Compensa le spese nella rimanente misura di 1/3;
• Compensa le spese tra le parti convenute e le parti chiamate in causa.
• Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice e di parte convenuta nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso.
Livorno, 03/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 04/12/2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 1127/2019 R.G.;
nella causa pendente tra:
(P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore, _1 P.IVA_1 con sede in Cecina (LI), Via Marrucci n. 50, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto
BE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Livorno, alla via
Traversa n. 2, giusta procura in atti;
ATTORE
E
, ( ), nata a [...] il CP_1 CodiceFiscale_1
19/01/1949, e residente in [...], , nato Controparte_2
a DI (FI) il 5/1/1951 ) e deceduto il 5/7/2022, CodiceFiscale_2
, ( ), nata a [...], il Controparte_3 CodiceFiscale_3
21.03.1944 ed ivi residente a[...], , ( Controparte_4 [...]
), nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Lazzaretto n. 51/c, , ( ), nata a Controparte_5 CodiceFiscale_5
San AN (SI) il 15.12.1949 e residente in [...], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Simone Calzolai ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Prato, via Toscana 2/f, giusta procura in atti;
CONVENUTI
E
nato a [...] M.mo (LI) in data 19/05/1952 Controparte_6
( residente in [...]
Trento n. 30 e nata a Suvereto (LI) in [...] Controparte_7
04/01/1949 ), residente in [...] CodiceFiscale_7
1 57016, via N. Tommaseo n.1, rappresentati e difesi dall'Avv. Lorenzo
Lambardi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio di Cecina (LI), via
Verga n. 21/B, giusta procura in atti;
CHIAMATI IN CAUSA
OGGETTO: azione accertamento negativo servitù.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha convenuto in _1 giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, CP_1 Controparte_2 CP_3
al fine di sentir accogliere le seguenti
[...] Controparte_4 Controparte_5 conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno in persona del giudice designando respinta ogni istanza, eccezione e deduzione contraria, IN VIA PRINCIPALE 1. accertare nei confronti dei signori (e della moglie in regime di comunione Controparte_4 dei beni sig.ra citata in ragione della corretta integrazione del Controparte_5 litisconsorzio), e sopra meglio CP_1 Controparte_2 Controparte_3 identificati l'utilizzo non autorizzato e senza titolo della fossa biologica presente nella esclusiva proprietà immobiliare della sita in GN M.mo frazione Parte_1
GLcello Via Fucini n. 35 e comunque l'aggravamento non consentito di detta fossa;
2. Condannare pertanto i convenuti a distaccarsi dalla stessa nonché a corrispondere integralmente ed in via solidale tra loro le spese di ristrutturazione sostenute dalla attrice e quantificate in euro 4.341,00,
(quattromilatrecentoquarantuno/00);
3. Condannare ulteriormente i convenuti, con eccezione della sig.ra al risarcimento della attrice in maniera Controparte_5 solidale del danno per l'uso indebito e per le spese sostenute per ricerche di atti pubblici e comunque da quantificarsi, anche in via equitativa, nella somma onnicomprensiva di euro 11.000,00 (undicimila/00), o della diversa somma ritenuta di legge, oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggiorato delle spese legali sostenute comprese quelle del procedimento mediazione obbligatoria;
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di accertamento legittimo utilizzo della fossa biologica inserita nell'esclusiva proprietà immobiliare della da parte dei convenuti 1. Parte_1
Condannare i convenuti a corrispondere integralmente ed in via solidale tra loro le spese di ristrutturazione sostenute dalla attrice e quantificate in euro 4.341,00,
(quattromilatrecentoquarantuno/00); 52. Condannare i convenuti alla partecipazione alle spese di manutenzione della fossa biologica in eguali quote con la Parte_1
2 nonché a corrispondere annualmente una indennità di utilizzo quantificata in euro
1.000,00 (mille/00) in maniera solidale tra loro, o della diversa somma, maggiore o minore, indicata dal Tribunale nonché tutte le spese di eventuale iscrizione nei pubblici registri;
3. Condannare ulteriormente i convenuti, con eccezione della sig.ra
[...]
al risarcimento della attrice in maniera solidale del danno per l'uso Controparte_5 della fossa sino alla data odierna e per le spese sostenute per ricerche di atti pubblici
e comunque da quantificarsi, anche in via equitativa, nella somma onnicomprensiva di euro 11.000,00 (undicimila/00), o della diversa somma ritenuta di legge, oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggiorato delle spese legali sostenute comprese quelle del procedimento mediazione obbligatoria;
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari e con riserva di eccezioni e deduzioni, nonché formulazione di ulteriori rilevanze istruttorie”.
Nello specifico, parte attrice ha rappresentato i seguenti fatti:
- di essere piena proprietaria dell'immobile sito nel Comune di GN
Marittimo, fraz. di GLcello, Via Fucini n. 35, adibito ad uso commerciale, composto da unico locale, piccolo antibagno e resede sul retro di fondo, 2. censito al
Catasto Fabbricati del Comune di GN Marittimo al Foglio 61, Mappale 344;
- nel resede è presente, sotto il livello del terreno, una fossa biologica adibita al regolare deflusso delle acque chiare e scure allacciata alla rete fognaria pubblica e servente la proprietà della società istante;
- di aver locato, successivamente all'acquisto, il fondo commerciale alla ditta individuale della sig.ra che ivi avviava una attività di vendita al Parte_2 dettaglio di costumi da bagno;
- in seguito ad alcuni allagamenti verificatisi nell'unico servizio igienico presente nei locali oggetto di locazione e di alcuni danneggiamenti della merce subita dalla conduttrice, la società attrice, negli ultimi mesi dell'anno 2014, incaricava il sig.
(titolare dell'omonima ditta individuale) di ispezionare la fossa Controparte_8 biologica, il quale osservava lo stato di eccessivo degrado della stessa e notava una seconda condotta in plastica arancione proveniente dalla antistante e confinante proprietà;
- il titolare della prontamente contattava i proprietari delle unità Parte_1 adiacenti, i quali ammettevano di servirsi dello scarico per le loro abitazioni;
- in particolare, fruivano della fossa biologica gli appartamenti di proprietà del sig. dei coniugi sigg.ri – e le due unità Controparte_4 CP_1 Controparte_2 immobiliari della sig.ra tutti ubicati in una unica palazzina Controparte_3
3 elevata su due piani (seminterrato e piano terra) in posizione retrostante al fondo della attrice;
- gli odierni convenuti non erano mai stati autorizzati all'utilizzo dalla Parte_1
e, né dall'atto di acquisto della attrice, né da quello dei precedenti danti causa, si poteva constatare l'esistenza di diritti di terzi insistenti sul resede che giustificavano tale comportamento;
- viste le precarie condizioni della fossa e l'urgente necessità di intervenire al ripristino in buono stato di funzionamento della stessa, la proponeva ai Parte_1 convenuti, in via transattiva e con il solo scopo di mantenere buoni rapporti di vicinato ma senza riconoscimento di alcun diritto e di alcuna pretesa da parte di questi, di dividere in parti uguali le spese di ripristino e miglioramento del manufatto;
- gli intimati avanzano pretese prive di qualsivoglia fondamento logico e giuridico e senza neppure fornire un preventivo al sig. BE come da questo espressamente richiesto, il sig. quindi, dopo ulteriore attesa, Controparte_9 costretto dagli eventi e dovendo salvaguardare i propri diritti, incaricava del lavoro il
Sig. onerandosi integralmente della spesa, quantificata in euro Controparte_8
4.341,00;
- nel corso dell'anno 2018 la visti i fallimenti di ogni tentativo di Parte_1 composizione stragiudiziale, radicava procedura di mediazione obbligatoria conclusasi con verbale negativo.
Alla luce dei suddetti fatti, la ha introdotto il presente giudizio al fine di _1 sentir accogliere le conclusioni come innanzi richiamate.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti, i quali hanno contestato tutto quanto ex adverso dedotto, rappresentando come l'allaccio delle loro rispettive proprietà alla fossa biologica posta nella proprietà attorea esiste sin dagli anni sessanta ed è stata frutto di un accordo tra i danti causa di entrambe le parti processuali. Alla luce di ciò, hanno rassegnato le seguenti conclusioni “Voglia il Giudice del Tribunale di
Livorno, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta IN VIA PREGIUDIZIALE accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in relazione al combinato disposto dagli artt. 163 n.° 3 -4 e 164 quarto comma c.p.c., con ogni conseguente provvedimento, per i motivi esposti in narrativa IN VIA PRELIMINARE IN RITO autorizzare ai sensi dell'art. 269 c.p.c. la chiamata in causa in garanzia e manleva dei sigg.ri C.F. nato a [...], il Controparte_6 CodiceFiscale_8
19.05.52 e residente in [...] e
C.F. , nata a [...], il [...], e Controparte_7 CodiceFiscale_7
4 residente in [...], quali danti causa rispettivamente di , e (la sig.ra Controparte_4 Controparte_2 CP_1 CP_7
), di (il sig. ), provvedendo con
[...] Controparte_3 Controparte_6 decreto a fissare la data della nuova udienza, allo scopo di consentire la citazione dei terzi nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Rigettare, anche, occorrendo, in accoglimento dell'eccezione di usucapione, la domanda di distaccamento dalla fossa biologica di Via Fucini 35 della conduttura di allacciamento degli scarichi dei convenuti e la contestuale richiesta di risarcimento danni per le spese di ristrutturazione quantificate in Euro 4.341,00, perché infondata per i motivi di cui in premessa. Rigettare inoltre la domanda di risarcimento per uso indebito e per le spese sostenute per la manutenzione della fossa biologica, in quanto infondata per i motivi sopra esposti. Determinare i criteri di compartecipazione alla spesa per la gestione ordinaria e la manutenzione straordinaria della fossa settica dell'attrice, valutandone l'intensità e le modalità della utilizzazione fattane dalle parti, applicando i parametri più confacenti alla situazione del caso, avuto anche riguardo al contemporaneo utilizzo della stessa da parte di terzi estranei al giudizio e ponendo a carico delle parti le somme effettivamente da ciascuna dovute a titolo e per tali causali.
IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande proposte da parte attrice, condannare i terzi chiamati, in via di garanzia e manleva, , C.F. , nata a [...], il Controparte_7 CodiceFiscale_7
04.01.49, e residente in [...] e Controparte_6
C.F. nato a [...], il [...] e residente in [...]
GN Marittimo, fraz. GLcello, Via Trento n. 30 a manlevare, quanto alla prima, , , , e per quanto possa occorrere, CP_1 Controparte_2 Controparte_4
, nonché, quanto al secondo, , da ogni Controparte_5 Controparte_3 conseguenza risarcitoria e/o indennitaria per capitale interessi e/o spese dovesse loro derivare dall'eventuale accoglimento della domanda di accertamento e condanna attorea, condannare inoltre i terzi chiamati in via di garanzia e manleva CP_7
, C.F. , nata a [...], il [...], e residente
[...] CodiceFiscale_7 in GN SO (LI), Via Tommaso n. 1 e C.F. Controparte_6 C.F._8
nato a [...], il [...] e residente in [...],
[...] fraz. GLcello, Via Trento n. 30 nei confronti di , Controparte_4 Controparte_5
, e , la prima, e nei confronti di ,
[...] CP_1 Controparte_2 Controparte_3 il secondo, al pagamento delle spese che saranno necessarie alla realizzazione di un nuovo allaccio della fossa biologica di Via Torino alla fognatura comunale, ovvero al risarcimento del danno conseguente alla diminuzione di valore dei rispettivi immobili
5 dei convenuti, ove dovesse venire accertata la mancanza di valido titolo per il collegamento delle tubature di scarico della fossa biologica di via Torino alla fognatura comunale, il tutto come meglio rappresentato in narrativa. In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale. IN VIA RICONVENZIONALE IN TESI -accertare e dichiarare l'esistenza della servitù volontaria di scarico, delle acque chiare degli immobili di Via Torino, sulla fossa biologica di Via Fucini 35, nel resede di pertinenza dell'immobile di meglio identificato in premessa. IN IPOTESI In denegata _1 ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in tesi -dichiarare acquisita, in favore dell'immobile di proprietà di:
1. codice fiscale CP_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], residente in [...], Via
[...]
Spadini n. 8 e codice fiscale , nato a [...]_2 CodiceFiscale_9
(FI), il 05.01.1951, residente in [...], rappresentato dall'appartamento in Via Torino n. 3 in GN Marittimo, fraz. GLcello censito al catasto fabbricati di tale comune al foglio 61, particella 220, sub. 603, categoria A4, classe 4, vani 3,5, rendita catastale 316,33; 2. , Controparte_3 codice fiscale , nata a [...], il [...] ed ivi CodiceFiscale_3 residente a[...], rappresentato dall'appartamento in Via Torino
n. 3 in GN Marittimo, fraz. GLcello censito al catasto fabbricati di tale comune al foglio 61, particella 220, sub. 603, categoria A4, classe 4, vani 3,5, rendita catastale 316,33 e dell'immobile in Via Torino n. 5 in GN Marittimo, fraz.
GLcello censito al catasto fabbricati di tale comune al foglio 61, particella 220, sub. 602, categoria C2, classe 4, mq 47, rendita catastale 157,78. 3. , Controparte_4 codice fiscale , nato a [...] il [...] ed ivi residente CodiceFiscale_4 alla Via del Lazzaretto n. 51/c e, occorrendo, , codice fiscale Controparte_5 [...]
, nata a [...] il [...] e residente in [...] rappresentato dall'appartamento in Via Torino n. 1/C in GN Marittimo, fraz. GLcello, censito al catasto fabbricati di tale comune al foglio 61, particella 220, sub. 604, categoria A4, classe 4, vani 4, rendita catastale Euro 361,52, in danno di P.I. in persona del legale _1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con sede in Cecina (LI), Via Marrucci n. 50, e contro il relativo immobile, la servitù di passaggio delle acque chiare gravante sul resede costituente pertinenza dell'immobile in Via Fucini n. 35, identificato al catasto fabbricati del Comune di GN Marittimo, frazione GLcello, al foglio 61, mappale 344, categoria C3, classe 6, metri quadri 30, rendita catastale 178,18 per intervenuta usucapione ultraventennale ai sensi dell'art. 1158 c.c., ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza al conservatore dei registri immobiliari di
6 competenza, con esonero di responsabilità. IN ULTERIORE IPOTESI GRADUATA - accertare e dichiarare la costituzione di una servitù coattiva di scarico ex art. 1043
c.c., ivi inclusa quella di acque impure sulla fossa biologica di Via Fucini di pertinenza dell'immobile di al fine di condurle nella fognatura comunale e _1 conseguentemente determinare l'equa indennità dovuta a favore della proprietaria del fondo servente, ponendola a carico dei terzi chiamati, e Controparte_7 [...]
, precisandosi che detta servitù dovrà essere costituita a favore degli CP_6 immobili dei convenuti come segue:
1. codice fiscale CP_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], residente in [...], Via
[...]
Spadini n. 8 e codice fiscale , nato a [...]_2 CodiceFiscale_9
(FI), il 05.01.1951, residente in [...], per l'immobile rappresentato dall'appartamento in Via Torino n. 3 in GN Marittimo, fraz. GLcello, censito al catasto fabbricati di tale comune al foglio 61, particella 220, sub. 603, categoria A4, classe 4, vani 3,5, rendita catastale 316,33; 2. , Controparte_3 codice fiscale , nata a [...], il [...] ed ivi CodiceFiscale_3 residente a[...], per l'immobile rappresentato dall'appartamento in Via Torino n. 3, in GN Marittimo, fraz. GLcello, censito al catasto fabbricati di tale comune al foglio 61, particella 220, sub. 603, categoria A4, classe 4, vani 3,5, rendita catastale 316,33 e per l'immobile in Via Torino n. 5 in GN
Marittimo, fraz. GLcello, censito al catasto fabbricati di tale comune al foglio 61, particella 220, sub. 602, categoria C2, classe 4, mq 47, rendita catastale 157,78. 3.
, codice fiscale , nato a [...] il [...] Controparte_4 CodiceFiscale_4 ed ivi residente a[...] e, occorrendo, , Controparte_5 codice fiscale , nata a [...] il [...] e CodiceFiscale_5 residente in [...] per l'immobile rappresentato dall'appartamento in Via Torino n. 1/C in GN Marittimo, fraz. GLcello, censito al catasto fabbricati di tale comune al foglio 61, particella 220, sub. 604, categoria A4, classe 4, vani 4, rendita catastale Euro 361,52; in danno di P.I. _1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Cecina P.IVA_1
(LI), Via Marrucci n. 50, e contro il relativo immobile di sua proprietà in Via Fucini n.
35, identificato al catasto fabbricati del Comune di GN Marittimo, frazione
GLcello, al foglio 61, mappale 344, categoria C3, classe 6, metri quadri 30, rendita catastale 178,18. In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale”.
Autorizzata la chiamata in causa dei terzi, si sono costituiti in giudizio e i quali hanno contestato quanto dedotto Controparte_7 Controparte_6 da parte attrice, confermando che l'allaccio dello scarico delle acque delle proprietà
7 oggi dei convenuti, loro aventi causa, alla fossa biologica posta nella proprietà attorea sussiste fin dal 1954, e hanno rassegnato le seguenti conclusioni “Voglia il
Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: In via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per mancanza degli elementi essenziali ex art. 163 n. 3 e n.4 e art. 164, quarto comma c.p.c. In via principale, condannare la
in persona del legale rappresentante pro tempore per lite temeraria ex art. 96 _1
c.p.c. Nel merito, respingere tutte le domande formulate da parte attrice in via principale e in via subordinata in quanto infondate in fatto e in diritto. Nel merito, respingere la domanda formulate da parte convenuta e CP_1 CP_2 CP_4
e di accertamento di servitù coattiva di scarico con determinazione CP_5 CP_3 dell'equa indennità. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa”.
Il processo è stato interrotto a seguito del decesso del convenuto Controparte_2 avvenuta il 5/7/2022 e poi riassunto su istanza della nei confronti degli _1 eredi del suddetto convenuto.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, l'escussione di testimoni e l'espletamento della CTU.
All'udienza del 4/12/2025 la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto brevemente premesso, ritiene questo giudice che la domanda attorea sia parzialmente fondata e vada accolta nei limiti e per le ragioni di seguito specificate.
Nel proprio atto di citazione, parte attrice ha contestato la sussistenza in capo ai convenuti del diritto di servitù di scarico sulla fossa biologica posta sul terreno di sua proprietà domandando altresì la loro condanna alla cessazione del comportamento turbativo oltre al risarcimento del danno subito per l'uso indebito della suddetta fossa.
L'azione esperita dall'attrice deve essere ricondotta nel novero della cd. actio negatoria servitutis che, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, è diretta non solo all'accertamento dell'inesistenza della pretesa fatta valere dal terzo - nella specie, una servitù di scarico - ma anche all'eliminazione, al fine di ottenere l'effettiva libertà del fondo, della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo (v.
Cass. 29/12/2014, n. 27405).
Quanto al riparto dell'onere probatorio, spetta all'attore in negatoria provare unicamente il possesso del fondo in base a un titolo valido e non fornire la prova rigorosa della proprietà come nelle azioni di rivendica, mentre spetta al convenuto fornire la prova dell'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di
8 natura obbligatoria o reale, ovvero del diritto di compiere quell'attività lamentata come lesiva dall'attore ("In tema di azione negatoria, poichè la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, come accade nell'azione di rivendica, essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva, del possesso del fondo in forza di un titolo valido, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere
l'attività lamentata come lesiva dall'attore" (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 21851 del
15/10/2014; conforme Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 1409 del 23/01/2007).
Nel caso di specie, parte attrice ha provato di essere proprietario e possessore del terreno su cui insiste la fossa biologica per cui è causa, mediante la produzione documentale depositata in atti.
La proprietà e il possesso dell'attore, del resto, non risultano contestate dalla stessa controparte.
E' altresì pacifico che manca, nel caso in esame, qualsiasi atto formale di costituzione della servitù di scarico sulla fossa biologica per cui è causa in favore delle proprietà convenute.
Ed invero, a differenza di quanto sostengono le parti convenute e le parti chiamate in causa, dall'istruzione della causa non è emersa con sufficiente certezza che sia stata costituita una servitù volontaria di scarico, come confermato anche dal
CTU nominato nel corso del giudizio.
Si rammenta sul punto che ai fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale non si richiede l'uso di formule sacramentali, di espressioni formali particolari, ma è necessario che dall'atto scritto si desuma la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l'imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario, sempre che l'atto abbia natura contrattuale, che rivesta la forma stabilita dalla legge ad substantiam e che da esso la volontà delle parti di costituire la servitù risulti in modo inequivoco, anche se il contratto sia diretto ad altro fine. (vedi Cass. civile sez.
II, 28/04/2011, n.9475, nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto dimostrata l'esistenza di un valido atto negoziale costitutivo di una servitù di scarico fognario sulla base di un progetto, comune a due porzioni contigue di una casa bifamiliare, contenente un identico tracciato grafico indicante la previsione di uno scarico fognario comune ad entrambe le edificande ville e corredato da planimetrie sottoscritte dalle parti).
9 Nel caso di specie, i documenti richiamati dai convenuti e dai terzi chiamati in causa, rinvenuti anche dal CTU, presenti nel registro comunale di protocollo delle richieste di allacciamento privati -una richiesta distinta al n° 7 del 29/09/1955, per un allaccio sulla Via Biagi (traversa di Via Trento), successivamente integrata con altra richiesta presentata da distinta al n° 14 del 10/04/1963, con Parte_3 nota che l'allaccio alla rete pubblica avveniva in Via Fucini (sottostante la Via Trento)
e che mentre per costituiva un “nuovo allaccio” per le sorelle Parte_3 si trattava di “allaccio esistente modificato”- non possono considerarsi CP_6 idonei a provare la costituzione volontaria della servitù di scarico.
Ciò posto, i convenuti, nel costituirsi nel presente giudizio, hanno altresì rivendicato l'acquisto per usucapione della servitù di scarico, spiegando in tal senso domanda riconvenzionale, la quale tuttavia -ritiene questo giudice- che sia rimasta priva di prova.
In punto di diritto, dati per presupposti e conosciuti gli elementi costitutivi del possesso utile “ad usucapionem” (corpus e animus, protratto per almeno vent'anni), va ricordato che, stante il disposto dell'art. 1061 c.c., possono esserne oggetto di acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia soltanto le servitù apparenti, le quali presuppongono, oltre all'esercizio del corrispondente possesso, anche l'esistenza di opere visibili e permanenti obiettivamente destinate a tale esercizio, rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di un'attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile.
Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di scarico, il requisito dell'apparenza, che, insieme con quello della permanenza, condiziona l'usucapibilità della servitù (art. 1061 cod. civ.), postula una situazione oggettiva di fatto, rivelatrice di per se stessa dall'assoggettamento di un fondo ad un altro per l'esistenza di opere inequivocabilmente destinate all'esercizio della servitù. Tali opere debbono, pertanto, essere visibili - in modo da rendere palese a chiunque la presenza di una modificazione esteriore, rivolta a determinare il vincolo di asservimento di uno dei due fondi all'altro - ma non necessariamente situate sul fondo servente, potendosi il requisito dell'apparenza della servitù desumere da qualsiasi elemento di fatto, ancorché emergente dal fondo dominante, il quale dia la visione certa, all'esterno, dell'asservimento del fondo vicino (vedi Cass. civile sentenza n. 3695 del 11/08/1989, nella specie, in applicazione di tali principi, la
S.C. ha cassato la decisione dei giudici di merito, che avevano ritenuto intervenuta l'usucapione, poiché dalla sentenza impugnata risultava l'esistenza di tubazioni
10 sotterranee per lo scarico delle acque, ma non quella di manufatti esterni che indicassero il rapporto di subordinazione tra i fondi (Conf. Sentenza n. 9038/87;
Conf. sentenza n. 282/80).
Ciò posto, questo giudice ritiene che i convenuti non abbiano fornito la prova dell'esercizio della servitù di scarico con i connotati necessari per l'acquisto per usucapione.
Ed invero, dall'istruzione della causa, e in modo particolare sia dalle produzioni documentali anche fotografiche depositate in atti sia dagli accertamenti compiuti dal
CTU, è emerso che la servitù di scarico, nel caso in esame, non possa dirsi apparente.
Va evidenziato che l'esistenza dell'allaccio dello scarico alla fossa biologica di proprietà attorea, seppure esistente da tempo risalente, non può essere di per sé considerata un'opera visibile e permanente idonea all'acquisto di una servitù di scarico per usucapione, ma a maggior ragione nel caso di specie deve escludersi che vi siano segni visibili e permanenti dell'esistenza della servitù: le foto e gli accertamenti compiuti dal CTU mostrano, infatti, che il tracciato delle tubazioni dello scarico provenienti dalle proprietà convenute e diretto alla proprietà attorea risulta essere privo di segni esteriori idonei a rivelare in modo inequivoco l'esistenza della servitù.
Nel caso in oggetto di giudizio, dunque, questo giudice ritiene che i convenuti non abbiano fornito elementi probatori idonei a dimostrare l'esistenza di opere visibili, stabili e permanenti e inequivocabilmente strumentali all'esercizio della servitù, e tali da rivelare, per la loro struttura e funzionalità, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente.
Da qui ne deriva il rigetto della domanda di usucapione della servitù di scarico, a causa della mancanza del requisito dell'apparenza.
Ciò posto, va analizzata l'ulteriore domanda formulata, in via subordinata, dai convenuti diretta alla costituzione di una servitù coattiva di scarico ai sensi dell'art. 1043 c.c. .
Ed invero sul punto si richiamano i principi espressi dalla Corte di Cassazione
Sez. 2 con la Sentenza n. 7410 del 14/05/2003 che ha affermato che "I presupposti per la costituzione di una servitù di scarico coattivo ex art. 1043 cod. civ. non differiscono, compatibilmente con il diverso contenuto della servitù, da quelli contemplati dall'art. 1037 cod. civ. per la costituzione della servitù di acquedotto coattivo, applicabili in virtù del richiamo operato dalla prima di dette norme alle disposizioni degli articoli precedenti per il passaggio delle acque, occorrendo , pertanto
11 ,come per l'acquedotto coattivo che il passaggio richiesto - sempre che il proprietario del fondo non abbia altre alternative per liberarsi dalle acque di scarico , anche con la creazione di una servitù volontaria- sia il più conveniente ed il meno pregiudizievole per il fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per la condotta ,per il corso e lo sbocco delle acque e riferendosi il criterio del minor pregiudizio esclusivamente al fondo servente e quello della maggior convenienza anche al fondo dominante il quale non deve essere assoggettato ed eccessivo disagio o dispendio".
Ne deriva che come per l'acquedotto coattivo, anche per lo scarico di acque è necessario che si escluda che il proprietario del fondo dominante non abbia altre alternative per liberarsi delle acque di scarico e che il tragitto per tale scarico sia il meno pregiudizievole per il fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio ed alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque (art. 1037 c.c.).
Nel caso di specie, come emerso anche dalle conclusioni a cui è giunto il CTU, che questo giudice ritiene di condividere in toto, è emersa l'insussistenza di entrambi i presupposti su richiamati. Ed invero il CTU ha ritenuto che l'unica soluzione possibile, in modo da arrecare il minor pregiudizio possibile per il fondo servente, sia quella di interrompere il collegamento di scarico esistente ed effettuare un nuovo collegamento che dalla fossa biologica presente nella proprietà dei convenuti raggiunga direttamente la fogna pubblica posta sulla strada comunale (vedi relazione del CTU pag. 40 “per rispondere al quesito posto, onde costituire una servitù coattiva di scarico ex Art. 1043 c.c. meno pregiudizievole per il fondo servente, non è possibile che indicare una sola soluzione: interrompere il collegamento esistente, creando una nuova condotta di scarico che dalla fossa biologica n° 1 conduca alla fogna pubblica posta in via Torino mediante pompa/pompe di sollevamento, attraversando il resede del Sub. 605. La soluzione di cui sopra non darebbe alcun pregiudizio al fondo servente in quanto si eliminerebbe qualsiasi interessenza tra i due immobili, fermo restando la necessità di una verifica/dimensionamento per la realizzazione, con apposito calcolo e progetto, non richiesta dal quesito”.
Dalle conclusioni a cui è giunto il CTU, pertanto, è emerso che l'allaccio dello scarico delle acque dalla proprietà convenuta a quella attorea non costituisce l'unica alternativa possibile per i fondi dominanti, posto che è possibile per gli stessi creare un nuovo allaccio che conduca lo scarico delle acque direttamente alla fogna pubblica e che tale modifica sicuramente è l'unica che creerebbe il minor pregiudizio possibile alla proprietà del fondo servente.
12 Alla luce di tutte le ragioni innanzi espresse, si ritiene che vada accolta la domanda attorea di negatoria servitutis e che vadano conseguentemente rigettate le domande riconvenzionale formulate dalle parti convenute, sia con riguardo all'accertamento di una servitù volontaria di scarico, sia all'acquisto della stessa per usucapione o alla sua costituzione coattiva ex art. 1043. In conseguenza, i convenuti devono essere condannati al distacco del collegamento dello scarico delle acque dalla fossa biologica presente nella proprietà attorea.
Quanto, infine, alla domanda risarcitoria formulata dall'attrice, manca un'allegazione specifica del danno subito, delineato solo in termini generici nell'atto di citazione. In tema di "actio negatoria servitutis", infatti, il risarcimento del danno, in aggiunta al ripristino della situazione violata, non è dovuto ove non risulti, neppure in via indiziaria, che dall'illegittimo esercizio della servitù sia derivato un concreto pregiudizio patrimoniale alla parte avente diritto. Nel caso di specie, parte attrice non ha fornito compiuta allegazione e prova del pregiudizio che avrebbe subito, che del resto non può neppure presumersi a seguito dell'istruzione probatoria della causa.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa, secondo i parametri medi di cui al DM 147/2012. Nei rapporti tra parte attrice e convenuti si ritengono sussistenti i giusti motivi per disporre la compensazione parziale delle spese nella misura di 1/3 tenuto conto dell'accoglimento solo parziale delle domande attoree.
Si ritengono, inoltre, sussistenti i giusti motivi per disporre la compensazione parziale delle spese tra le parti convenute e le parti chiamate in causa, tenuto conto del rigetto della domanda risarcitoria e del conseguente assorbimento della domanda di manleva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto,
• Condanna i convenuti a provvedere all'immediato distacco del collegamento dello scarico delle acque proveniente dalle loro proprietà e diretto alla fossa biologica presente sulla proprietà attorea,
• Rigetta per il resto tutte le ulteriori domande formulate nel presente giudizio,
• Condanna i convenuti, in solido tra loro, al rimborso in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio nella misura di 2/3, che si liquidano in
13 complessivi € 176,00 per esborsi ed € 3.385,00 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute. Compensa le spese nella rimanente misura di 1/3;
• Compensa le spese tra le parti convenute e le parti chiamate in causa.
• Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice e di parte convenuta nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso.
Livorno, 03/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
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