Sentenza 6 settembre 1999
Massime • 2
Poiché la competenza in materia di opposizioni a sanzioni amministrative "ex lege" n. 689 del 1981 (ivi compresa quella sulle opposizioni avverso cartelle esattoriali relative alla riscossione di tali sanzioni, nel caso che si contesti la stessa pretesa sanzionatoria), già attribuibile esclusivamente al pretore (anche se prevista da disposizioni speciali, come quella dell'art. 205 del codice della strada) a seguito dell'abrogazione - da parte del D.L. n. 432 del 1995 conv. nella legge n. 534 del 1995 - del terzo comma e del n. 4 dell'art. 7 cod. proc. civ. (che in parte l'attribuivano al giudice di pace), deve reputarsi passata al tribunale a far tempo - ex art. 247 del D.Lgs. n. 51 del 1998 - dal 2 giugno 1999, in forza delle disposizioni degli art. 1, 49 e 50 del D.Lgs. (le quali hanno, rispettivamente, soppresso l'ufficio del pretore, salvo che per i processi pendenti, abrogato la competenza pretorile ex art. 8 cod. proc. civ. e disposto che il tribunale è competente su tutte le cause non attribuite ad altro giudice), in sede di pronuncia per regolamento di competenza avverso la sentenza pretorile, la quale - relativamente ad un'opposizione avverso cartella esattoriale concernente la riscossione di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada - aveva erroneamente declinato (prima del 2 giugno 1999) la propria competenza per materia a favore di quella per valore del giudice di pace, deve dichiararsi la competenza del tribunale della stessa circoscrizione cui faceva capo la pretura, senza che sia necessaria la cassazione dell'impugnata sentenza.
L'espressa abrogazione, da parte dell'art. 1 del D.L. 18 ottobre 1995 n. 432 (convertito nella legge 20 dicembre 1995 n. 534), del terzo comma e del n. 4 del quarto comma dell'art. 7 cod. proc. civ. (nel testo risultante dalla novellazione operata dall'art. 17 della legge 21 novembre 1991 n. 374, istitutiva del giudice di pace) comportò il venir meno della competenza del giudice di pace in materia di opposizioni a sanzioni amministrative "ex lege" n. 689 del 1981 (nonché sulle opposizioni avverso cartelle esattoriali relative a dette sanzioni ed aventi ad oggetto la contestazione della stessa pretesa sanzionatoria), non soltanto con riferimento alle ipotesi espressamente contemplate dalle norme abrogate, ma anche anche con riguardo alle ipotesi nelle quali quella competenza era prevista da disposizioni speciali, come nel caso della norma dell'art. 205 del codice della strada approvato con il D.Lgs. n. 285 del 1992. La suddetta competenza rimase attribuita per ragioni di materia al pretore, ma è ora da ritenere passata al tribunale, a seguito dell'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 1, 49 e 50 del D.Lgs. 19 aprile 1998 n. 51 (istitutivo del giudice unico), le quali, a far tempo dal 2 giugno 1999 (ex art. 247 di detto D.Lgs.), hanno rispettivamente disposto la soppressione dell'ufficio del pretore (fatta salva l'attività necessaria per l'esaurimento degli affari pendenti), l'abrogazione dell'art. 8 del cod. proc. civ. regolante la competenza di detto ufficio e la modifica dell'art. 9 del cod. proc. civ. con la previsione della competenza del tribunale per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/09/1999, n. 9403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9403 |
| Data del deposito : | 6 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
PE AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIACOMO PUCCINI 9, presso lo studio dell'avvocato ANTONIA LUCCHESI, difeso dall'avvocato ALDO GRASSI con studio in 47900 RIMINI VIA XXII GIUGNO 11, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CORIT SPA, COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 195/98 del Pretore di RIMINI, emessa il 03/03/98 e depositata il 05/03/98 (R.G. 2497/95);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 21/05/99 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha chiesto si dichiari la competenza del Pretore, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il pretore circondariale di Rimini, nel giudizio promosso da LL EL per opporsi alla "cartella esattoriale" emessa nei suoi confronti per infrazione al codice stradale elevata dai vigili urbani di Bellaria, con sentenza del 5 marzo 1998 ha dichiarato la propria incompetenza per valore designando come competente il giudice di pace della stessa città.
2. LL EL ha impugnato la sentenza, chiedendo che questa Corte regoli la competenza e dichiarando che questa spetta al pretore di Rimini ed ha depositato memoria.
Gli intimati CORIT, di Forlì, Cesena e Comune di Bellaria Igea marina non hanno svolto attività difensiva.
Il P.M., con requisitoria scritta, ha chiesto che sia dichiarata la competenza del pretore di Rimini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Per definire il problema della competenza si rende necessaria la seguente ricostruzione dei dati normativi in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione.
2. L'art. 7, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo novellato con l'art. 17 della legge 21 novembre 1991 n. 374, istitutiva del giudice di. pace) attribuiva alla competenza per materia del giudice di pace, questa limitata nel valore di trenta milioni, la cognizione delle cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge n. 689 del 1981, salvo che con la sanzione pecuniaria fosse stata applicata una sanzione amministrativa accessoria o si trattasse di ingiunzione in materia di previdenza o assistenza obbligatorie. Il n. 4 del quarto comma dello stesso art. 7 attribuiva ancora al giudice di pace la competenza per materia nelle cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all'art. 75 del t.u. approvato con d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (in materia di stupefacenti e simili sostanze).
Entrambe le norme sono state abrogate dall'art. 1 del d.l. 18 ottobre 1995 n. 432, convertito in legge 20 dicembre 1995 n. 534, con l'effetto di sottrarre, a decorrere dal 1 maggio 1995, al giudice di pace la competenza in materia di opposizione alle sanzioni amministrative.
L'abrogazione non contiene riferimenti alla norma contenuta nel secondo comma dell'art. 205 del codice della strada, secondo il quale l'opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge n. 689 del 1981, non seguite da sanzione amministrativa o non riguardanti materia di previdenza o assistenza obbligatorie, si propone davanti al giudice di pace e resta ferma la competenza del pretore quando sia stata applicata una sanzione amministrativa accessoria.
3. L'abrogazione ha posto, dunque, il problema della sopravvivenza o meno dell'art. 205 del codice della strada e della competenza del giudice di pace per quanto contemplato in detto articolo.
3.1. Questa Corte ha già ritenuto che la competenza a decidere l'opposizione alle ordinanze ingiunzione ed agli atti a queste assimilabili spetta comunque al pretore, in quanto l'abrogazione della competenza del giudice di pace nella materia delle opposizioni alle ordinanze ingiunzione per violazione di norme "depenalizzate" è assoluta e non può essere conservata neppure quando sia contemplata in un diverso testo normativo (applicazione del cd. principio del rinvio formale tra norme): sent. 27 marzo 1997, n. 2733. La soluzione deve essere condivisa in base al principio di coerenza dell'ordinamento.
La competenza a decidere l'opposizione contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria, emessa dopo il 1^ maggio 1995 dal prefetto ai sensi dell'art. 204 del Codice della strada, spetta, dunque, al pretore e non rientra in quella del giudice di pace.
La competenza del giudice di pace, la quale è determinata con il criterio misto valore/materia nei casi espressamente indicati dalla legge (art. 7 del codice di procedura civile), non comprende in definitiva l'opposizione a sanzione amministrativa.
3.2. Naturalmente, eguale discorso vale anche quando l'opposizione sia proposta contro la cartella esattoriale e l'opponente faccia valere questioni attinenti non già il pagamento di quanto con questa richiesto, ma questioni attinenti la pretesa dell'amministrazione Cass. ss.uu. 14 dicembre 1988 n. 12544.
4.1. Nella fattispecie in esame, nondimeno, sono rilevanti gli ulteriori seguenti dati normativi:
- l'art. 1 del d.lgs. 19 febbraio 1998 n. .51, il quale ha disposto la soppressione dell'ufficio del pretore, fatta salva l'attività necessaria per l'esaurimento degli affari pendenti;
- l'art. 49 di detto decreto legislativo, il quale ha abrogato l'art. 8 del codice di procedura civile contenente disposizioni sulla competenza del pretore;
- il successivo art. 50, il quale ha modificato l'art. 9 dello stesso codice di procedura ed ha disposto che il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice;
- l'art. 247 del medesimo decreto legislativo, come modificato dall'art. 1 delle legge 16 giugno 1998 n. 188 e non ulteriormente emendato nella materia che qui interessa dal recente d.l. 24 maggio 1999 n. 145, il quale stabilisce che le precedenti disposizioni sono entrate in vigore il 21 marzo 1998 (giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del ricordato decreto legislativo) e diventano efficaci a decorrere dal prossimo 2 giugno 1999.
4.2. Da queste disposizioni si ricava che il pretore del circondario di Rimini non può essere designato come giudice competente a decidere l'opposizione proposta da LL EL contro la cartella esattoriale indicata in premessa e deve essere designato come competente il tribunale della stessa città.
5. Conclusivamente deve essere dichiarata la competenza del tribunale di Rimini ed il giudizio dovrà essere proseguito davanti al giudice dichiarato competente senza che sia necessario l'espressa cassazione della sentenza impugnata.
Nessuna pronuncia deve essere emessa in ordine alle spese di questo giudizio, nel quale gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del tribunale di Rimini. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 giugno 1999. Depositato in Cancelleria il 6 settembre 1999