Cass. civ., sez. III, sentenza 06/09/1999, n. 9403
CASS
Sentenza 6 settembre 1999

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Poiché la competenza in materia di opposizioni a sanzioni amministrative "ex lege" n. 689 del 1981 (ivi compresa quella sulle opposizioni avverso cartelle esattoriali relative alla riscossione di tali sanzioni, nel caso che si contesti la stessa pretesa sanzionatoria), già attribuibile esclusivamente al pretore (anche se prevista da disposizioni speciali, come quella dell'art. 205 del codice della strada) a seguito dell'abrogazione - da parte del D.L. n. 432 del 1995 conv. nella legge n. 534 del 1995 - del terzo comma e del n. 4 dell'art. 7 cod. proc. civ. (che in parte l'attribuivano al giudice di pace), deve reputarsi passata al tribunale a far tempo - ex art. 247 del D.Lgs. n. 51 del 1998 - dal 2 giugno 1999, in forza delle disposizioni degli art. 1, 49 e 50 del D.Lgs. (le quali hanno, rispettivamente, soppresso l'ufficio del pretore, salvo che per i processi pendenti, abrogato la competenza pretorile ex art. 8 cod. proc. civ. e disposto che il tribunale è competente su tutte le cause non attribuite ad altro giudice), in sede di pronuncia per regolamento di competenza avverso la sentenza pretorile, la quale - relativamente ad un'opposizione avverso cartella esattoriale concernente la riscossione di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada - aveva erroneamente declinato (prima del 2 giugno 1999) la propria competenza per materia a favore di quella per valore del giudice di pace, deve dichiararsi la competenza del tribunale della stessa circoscrizione cui faceva capo la pretura, senza che sia necessaria la cassazione dell'impugnata sentenza.

L'espressa abrogazione, da parte dell'art. 1 del D.L. 18 ottobre 1995 n. 432 (convertito nella legge 20 dicembre 1995 n. 534), del terzo comma e del n. 4 del quarto comma dell'art. 7 cod. proc. civ. (nel testo risultante dalla novellazione operata dall'art. 17 della legge 21 novembre 1991 n. 374, istitutiva del giudice di pace) comportò il venir meno della competenza del giudice di pace in materia di opposizioni a sanzioni amministrative "ex lege" n. 689 del 1981 (nonché sulle opposizioni avverso cartelle esattoriali relative a dette sanzioni ed aventi ad oggetto la contestazione della stessa pretesa sanzionatoria), non soltanto con riferimento alle ipotesi espressamente contemplate dalle norme abrogate, ma anche anche con riguardo alle ipotesi nelle quali quella competenza era prevista da disposizioni speciali, come nel caso della norma dell'art. 205 del codice della strada approvato con il D.Lgs. n. 285 del 1992. La suddetta competenza rimase attribuita per ragioni di materia al pretore, ma è ora da ritenere passata al tribunale, a seguito dell'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 1, 49 e 50 del D.Lgs. 19 aprile 1998 n. 51 (istitutivo del giudice unico), le quali, a far tempo dal 2 giugno 1999 (ex art. 247 di detto D.Lgs.), hanno rispettivamente disposto la soppressione dell'ufficio del pretore (fatta salva l'attività necessaria per l'esaurimento degli affari pendenti), l'abrogazione dell'art. 8 del cod. proc. civ. regolante la competenza di detto ufficio e la modifica dell'art. 9 del cod. proc. civ. con la previsione della competenza del tribunale per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 06/09/1999, n. 9403
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9403
    Data del deposito : 6 settembre 1999

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