Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 03/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 2660/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 2660/2023 tra
(avv. ROSSA MARCO) Parte_1
RICORRENTE
e
(avv. ) Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 03/01/2025, innanzi al Giudice dott.ssa Ersilia Carlucci,
a seguito di udienza cartolare del 26 novembre 2024 fissata mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., lette le note conclusive e le note di udienza, contenenti la discussione e le conclusioni spiegate dalle parti, depositate per dall'avv. ROSSA Parte_1
MARCO.
Nessuno è comparso o si è costituito per . Controparte_1
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
dott.ssa Ersilia Carlucci
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Ersilia Carlucci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2660/2023 promossa da:
(Codice fiscale Parte_1
) con sede legale in EG IA (RE) Via F.lli Cervi n. 75/B, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore Dott. assistito e difeso dall'Avv. Marco Rossa del Controparte_2 Foro di EG IA (codice fiscale – Fax 0522.516273 – PEC C.F._1
e domiciliato presso la sua persona e il suo studio in Email_1
EG IA (RE) Via Alberto Pansa n. 1
PARTE ATTRICE - RICORRENTE contro
)) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA - RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da atti introduttivi:
Piaccia all' Ecc.mo Tribunale di EG IA, contrariis reiectis,
In via principale
− Accertare e dichiarare per i motivi di cui al presente atto, l'esclusiva responsabilità del Dott.
nella causazione del danno patito dalla Sig.ra in occasione Controparte_1 Parte_2 dell'intervento da questa effettuato in data 28.05.2014 presso la struttura privata
[...]
e l'effettivo esborso da parte della della somma di € 39.189,79 Parte_1 CP_3 in dipendenza di tale evento e, per l'effetto, condannare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1228, 1298 e 2055 c.c., il Dott. al pagamento, in favore del Controparte_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 39.189,79,
[...] ovvero quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
In via subordinata
− Accertare e dichiarare per i motivi di cui al presente atto, la responsabilità paritaria del Dott.
e del nella causazione del danno patito Controparte_1 Parte_1 dalla Sig.ra in occasione dell'intervento da questa effettuato in data 28.05.2014 Parte_2 presso la struttura privata e l'effettivo esborso da parte della Parte_1
della somma di € 39.189,79 in dipendenza di tale evento e, per l'effetto, condannare CP_3 ai sensi e per gli effetti degli artt. 1228, 1298 e 2055 c.c., il Dott. al pagamento, in Controparte_1 favore del in persona del legale rappresentante pro Parte_1
2 tempore, della somma di € 19.594,90, ovvero quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
In ogni caso con vittoria delle spese e compensi di causa”.
FATTO E DIRITTO
1. – Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il si è Parte_1 rivolto all'intestato Tribunale agendo in rivalsa nei confronti del dott. , per ottenere Controparte_1 la condanna del medico al pagamento di quanto pagato dalla struttura medica alla Sig.ra Parte_2
a causa dei danni subiti dalla paziente in occasione dell'intervento effettuato in data
[...]
28.05.2014 presso la struttura privata Parte_1
La ricorrente deduce la responsabilità esclusiva del medico chirurgo dott. , medico chirurgo CP_1 operante presso la struttura in forza di contratto di collaborazione, in regime libero professionale, intercorrente tra il 30.05.2011 sino al settembre 2016, dovuta ad un errore nella progettazione dell'operazione di “mastoplastica additiva” eseguita presso la struttura;
in particolare la colpa medica consisterebbe nel “non aver effettuato una mastopessi prima dell'inserimento protesico, con lo scopo di ridurre il “contenente”, nell'aver concluso l'intervento in un tempo insufficiente di soli 35 minuti e nell'aver violato le linee guida laddove contemplano l'uso di drenaggi in aspirazione quando si trattano tessuti muscolari, come nel caso di specie, nonostante si trattasse di intervento di ordinaria difficoltà e routinarietà.
A sostegno della sua pretesa la ricorrente riporta i passaggi salienti della consulenza medico-legale licenziata dai Dott.ri e nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis Per_1 Persona_2
c.p.c. n. 11079/19 R.G. incardinato dalla paziente danneggiata Intenerite innanzi al Tribunale di Genova avverso la società e il Dott. (doc. 3). CP_1
A seguito del procedimento di istruzione preventiva, nel procedimento di merito n. 4616/2020 R.G. del Tribunale di Genova, è stata pronunciata Sentenza n. 1821/2022 pubblicata il 15/07/2022 che ha condannato il al pagamento in favore della ricorrente della Parte_1 somma di € 22.232,00 oltre interessi e rivalutazione a titolo di danno biologico, alle spese di entrambi i procedimenti liquidate in € 523,00 per esborsi ed € 5.060,00 per compensi, nonché al pagamento delle spese di CTU (Doc. 5 prodotto in atti), per la somma complessiva pari ad € 39.189,79 che la struttura provvedeva a corrispondere con distinti bonifici (Doc. 6, 7 e 8).
2. – Alla prima udienza cartolare del 14.12.2023 è stata dichiarata la contumacia di , Controparte_1 ritualmente citato a mezzo PEC, ed è stato disposto il mutamento di rito da semplificato a ordinario.
Alla successiva udienza cartolare del 14 marzo 2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di discussione ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c del 16 luglio 2024, successivamente differita d'ufficio al 26.11.2024, con assegnazione alle parti di termine per note conclusive sino a 10 giorni prima dell'udienza e termine perentorio fino a tale data per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, nonché riservando, all'esito, la causa in decisione.
3. – Preliminarmente si osserva in diritto che nel mondo del contenzioso da rischio clinico, l'azienda che abbia pagato il danno al paziente (verso il quale è esposta per la responsabilità contrattuale – ex art. 1218 c.c.) può rivalersi verso il prestatore d'opera professionale, materiale esecutore della pratica clinica che abbia innescato l'errore clinico, ai sensi degli artt. 1298 e 2055 del codice civile.
La giurisprudenza della Cassazione è stata negli anni chiamata a pronunciarsi sulla misura di questo meccanismo di distribuzione del carico economico del risarcimento, secondo profili di colpa distinti: l'azienda per la propria organizzazione ed il medico per la commissione materiale dell'errore fatale (Cassazione n. 16488 del 5 luglio 2017 e n. 24167 del 27 settembre 2019).
In particolare, la responsabilità della struttura che si avvale della "collaborazione" dei sanitari persone fisiche per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, trova radice non già in
3 una colpa "in eligendo" degli ausiliari o "in vigilando" circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento della propria obbligazione, e ciò con la conseguenza che quest'ultima si trova, del pari al sanitario, a dover rispondere ex art. 1228 c.c. dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati.
Da ultimo, con la sentenza del 11/11/2019, n.28987, la Terza Sezione Civile della Cassazione è tornata sul tema ribadendo la presunzione di divisione paritaria pro quota dell'obbligazione solidale dettata dall'art. 1298 c.c. sulla base del principio che «l'accertamento del fatto di inadempimento imputato al sanitario non fa venire meno i presupposti né della responsabilità della struttura ai sensi dell'articolo 1228 c.c. (posto che l'illecito dell'ausiliario è requisito costitutivo della responsabilità del debitore), ne' della responsabilità della stessa struttura ai sensi dell'articolo
1218 c.c. (sia che tale colpa riguardi la prestazione principale sia che essa riguardi l'inadempimento degli altri obblighi derivanti dal contratto di spedalità o di assistenza sanitaria)»
Così si è andato ad affermare di recente il principio in base al quale non possa generalmente essere rimessa semplicemente la colpa integrale in capo al sanitario, come avviene di fatto accogliendo la domanda di rivalsa al 100%, dovendo rimanere in capo alla struttura quella quota di responsabilità che si lega tanto ad una propria obbligazione contrattuale verso il paziente, quanto ad un inadempimento degli altri obblighi derivanti dal contratto di spedalità o di assistenza sanitaria, come quello di scegliere i professionisti autorizzati ad operare per proprio conto.
La Suprema Corte infatti afferma: «l'impredicabilità di un diritto di rivalsa integrale della struttura nei confronti del medico, in quanto, diversamente opinando, l'assunzione del rischio d'impresa per la struttura si sostanzierebbe, in definitiva, nel solo rischio d'insolvibilità del medico così convenuto dalla stessa;
tale soluzione deve incontrare un limite laddove si manifesti un evidente iato tra (grave e straordinaria) "malpractice" e (fisiologica) attività economica dell'impresa, che si risolva in vera e propria interruzione del nesso causale tra condotta del debitore (in parola) e danno lamentato dal paziente;
per ritenere superata la presunzione di divisione paritaria "pro quota" dell'obbligazione solidale evincibile, quale principio generale, dagli artt. 1298 e 2055, cod. civ., non basta, pertanto, escludere la corresponsabilità della struttura sanitaria sulla base della considerazione che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medico, ma occorre considerare il duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, sicché sarà onere del "solvens" dimostrare non soltanto la colpa esclusiva del medico ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni».
Ed ancora: «in assenza di prova (il cui onere grava sulla struttura sanitaria adempiente) in ordine all'assorbente responsabilità del medico intesa come grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile "malpractice", dovrà, pertanto, farsi applicazione del principio presuntivo di cui sono speculare espressione l'art. 1298, secondo comma, c.c. e l'art. 2055, terzo comma, cod. civ.».
In definitiva, laddove le strutture non forniscano la prova in ordine all'assorbente responsabilità del medico intesa come “grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile "malpractice" i danni riconoscibili ai pazienti dovranno essere ripartiti al 50% (in misura paritaria).
4. - Quindi, in tema di danni da "malpractice" medica nel regime anteriore alla l. n. 24 del 2017, nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico, la responsabilità deve essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi d'inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti essersi obbligata.
Nel caso che ci occupa, nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. n. 11079/19 R.G. Trib. Genova avviato dalla paziente danneggiata, posto alla base
4 della decisione assunta dal Tribunale di Genova con sentenza n. 1821/2022 pubblicata il 15/07/2022, i consulenti d'ufficio, in ordine al rispetto delle regole dell'arte medico-chirurgica nonché alle linee guida operanti all'epoca del fatto nel settore, hanno individuato i seguenti errori medici nell'operato del dott. : Per_3
- un errore di base di progettualità chirurgica: la paziente necessitava di un intervento di pessi e successivamente di mastoplastica additiva. La sola tecnica dual-plane effettuata ha esitato bilateralmente in un cono mammario diviso a metà: la porzione superiore convessa, con protesi inserite in posizione troppo alta e la porzione inferiore vuota e ptosica (3° grado);
- il mancato uso di drenaggi in aspirazione quando si trattano tessuti muscolari, come in questo caso;
tale omissione è stata sicuramente concausa della complicanza di comparsa dell'ematoma verificatasi nell'immediato post-operatorio.
- la dimissione, a soli 15 minuti dalla fine dell'intervento emendante, in quanto imprudente.
Secondo la struttura sanitaria ricorrente, poichè i CCTTUU non hanno addebitato alcuna censurabile condotta causativa alla struttura sanitaria, questo Tribunale dovrebbe dichiarare, ai fini interni del regresso, l'esclusiva responsabilità del medico chirurgo, in capo al quale è stata riconosciuta una condotta medica colposa ed eziologica dell'evento dannoso sofferto dalla paziente.
Al contrario, spettava alla struttura sanitaria, che ha pacificamente adempiuto all'obbligazione solidale nei confronti della paziente danneggiata, dimostrare non soltanto la colpa esclusiva del medico (per come emergente dalla consulenza medica in atti) ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità.
Nel caso che ci occupa, se un errore nella progettazione dell'intervento è provato, è pur vero che l'indicazione dell'intervento di mastoplastica additiva era comunque necessario, sebbene dovesse essere preceduto da un intervento di pessi, sicchè non possa dirsi che il chirurgo abbia deviato dal progetto di tutela della salute della paziente condiviso con la struttura medica.
Inoltre, sebbene il mancato uso di drenaggi abbia dato luogo all'ematoma verificatosi nel post- operatorio, è pur vero che gli stessi consulenti dichiarano trattarsi di complicanze prevedibili dell'intervento di mastoplastica trattate tempestivamente e adeguatamente dal personale sanitario;
anche sotto questo profilo la condotta del chirurgo non risulta essere del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile per la struttura sanitaria che dell'operato del medico si è avvalso nella sua offerta di spedalità.
Nella fattispecie in scrutinio, la struttura sanitaria (privata) ricorrente, che ha pacificamente pagato la danneggiata in corso di giudizio (doc. 6,7, e 8), non deduce né allega specificatamente l'imprevedibile e del tutto dissonante "malpractice" medica nei termini ricostruiti.
Né è invocabile il principio di non contestazione in relazione al comportamento processuale della parte resistente contumace. A riguardo, giova precisare che l'applicabilità del principio in questione presuppone a monte che la parte attrice abbia allegato specificamente i fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio e che la parte convenuta non abbia preso specifica posizione sui medesimi si da ritenere i medesimi non oggetto di contestazione e pertanto pacifici.
Ed allora, in conformità ai criteri presuntivi ex artt. 1298 co. 2 cc. e 2055 co. 3 cc., il riparto di responsabilità tra e dott. va Parte_1 Controparte_1 ricostruito in misura paritaria e questo consente alla struttura medica al massimo un recupero del 50% di quanto risarcito, per un importo pari ad € 19.594,90, oltre interessi legali decorrenti dai singoli pagamenti al saldo effettivo.
5. - Venendo ai provvedimenti ex art. 91 c.p.c., le spese processuali di questa causa seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 secondo il valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00), nella misura dei valori minimi di tariffa in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, considerato che parte convenuta non si è
5 costituita in giudizio, rinunciando alla contestazione di ogni pretesa avversaria in questa sede giudiziaria, e che l'istruttoria si è limitata al deposito delle prove documentali precostituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di EG IA, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e pretesa disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda principale;
2) accerta e dichiara la responsabilità paritaria del Dott. e del Controparte_1 [...] nella causazione del danno patito dalla Sig.ra in Parte_1 Parte_2 occasione dell'intervento da questa effettuato in data 28.05.2014 presso la struttura privata
[...] e, per l'effetto, condanna il Dott. al pagamento, in Parte_1 Controparte_1 favore del in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, della somma di € 19.594,90, oltre interessi dai singoli pagamenti all'effettivo saldo;
3) condanna il Dott. alla refusione delle spese di lite in favore del Controparte_1 [...]
che liquida in complessivi € 1.700,00 per compensi professionali, oltre Parte_1 rimborso forfettario del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in EG IA il 03.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Ersilia Carlucci
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