Accoglimento
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00994/2026REG.PROV.COLL.
N. 03651/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3651 del 2024, proposto da NA IT RR, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, Enrico Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Capri, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Albachiara s.r.l. (già Albachiara s.a.s. di NA ZZ & C.), rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliana Vosa, Paolo Vosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 179/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Capri e di Albachiara s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il Cons. SE EU e uditi per le parti gli avvocati Enrico Romano, e Paolo Vosa;
Viste le conclusioni del Comune appellato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dalla parte appellante avverso l’ordinanza n. 3 del 2021 del Comune di Capri, che ha ingiunto lo sgombero dell’immobile sito alla via Castello n.29, già oggetto di acquisizione ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.P.R. n.380 del 2001, per effetto dell’ordinanza n. 12 del 2015, adottata in seguito all’accertata inottemperanza all’ordine di demolizione n. 53 del 2013.
Riportando il contenuto della sentenza gravata, la parte esponente riferisce che:
- con quest’ultima ordinanza era stata disposta, nei confronti della dante causa della ricorrente, la demolizione delle opere abusive destinate ad abitazione, e con il verbale del 13 agosto del 2013, accertatane la mancata esecuzione, era stata disposta l’acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile abusivo e dell’area di sedime;
- le controversie sorte con riferimento alla legittimità dell’acquisizione, presupposto dell’atto di sgombero impugnato, sono state definite con la sentenza del TAR Campania n. 4352 del 2020, confermata dalla sentenza n. 10952 del 2022 del Consiglio di Stato;
- la vicenda iniziava con l’ordinanza n. 53 del 2013 del Comune di Capri che, sul presupposto della loro abusività, ordinava la demolizione delle opere edilizie realizzate in detta area, sottoposta a protezione integrale, e proseguiva con la presentazione di cinque istanze di accertamento di conformità proposte dall’allora proprietaria, avente causa dall’originaria responsabile dell’abuso;
- il 23 gennaio del 2015, con l’ordinanza n. 12, sul presupposto dell’inottemperanza all’ordinanza, il Comune di Capri disponeva l’acquisizione al proprio patrimonio delle opere, dell’area di sedime e di una porzione dell’area di pertinenza per una complessiva superficie di circa 862 mq.;
- l’interessata proponeva ricorso, iscritto al R.G. n.1491 del 2015 avverso il provvedimento di acquisizione;
- in seguito, il Comune di Capri, in autotutela, annullava gli atti impugnati con l’ordinanza n. 75 del 31 maggio del 2017;
- con ordinanza n. 76 del 31 maggio del 2017 veniva adottato un nuovo ordine di demolizione avente ad oggetto solo una delle opere edilizie originariamente ritenute abusive;
- le due ordinanze n.75 e n. 76 del 2017 venivano impugnate dalla società Albachiara, che è anche odierna controinteressata, col ricorso rubricato al n. di RG 3210 del 2017;
- con la sentenza n.4352 del 2020, il TAR, dopo aver riunito i ricorsi proposti dall’odierno appellante e dal contro-interessato, respingeva il gravame del primo avverso il provvedimento di acquisizione del 2015, e accoglieva i ricorsi proposti dal secondo, contro i provvedimenti di autotutela emessi dal Comune;
- il TAR riteneva in merito che non esisteva alcuna opera del complesso immobiliare in questione che potesse essere considerata isolatamente e interamente legittima, il che rendeva priva di presupposti l’ordinanza n. 75 del 31 maggio del 2017, così come la coeva ordinanza di demolizione che, erroneamente parcellizzando gli interventi, aveva ritenuto che la successiva, parziale demolizione di taluni di essi, imponesse una nuova valutazione degli interessi, pubblici e privati, in gioco;
- d’altro canto, l’accoglimento del ricorso n. 3217 del 2017, secondo la sentenza n. 4352/2020 faceva rivivere, per l’effetto ripristinatorio dell’annullamento, il provvedimento di acquisizione originario, che tornava ad essere valido ed efficace;
- quanto alla doglianza, pure sollevata dall’odierna parte appellante, dell’essere oramai l’originario provvedimento di acquisizione esteso ad una superficie superiore a quella prevista dall’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, il TAR osservava che l’acquisizione di una superficie complessiva pari a mq. 862 non era in contrasto con la suddetta disposizione, appunto perché le opere abusive erano da considerare in modo unitario, riferibili all’intero complesso edilizio illegittimamente realizzato, ed insistevano su di un’area inedificabile in base alle disposizioni urbanistiche in vigore;
- di conseguenza poiché, così calcolate, esse sommavano una superficie pari a mq. 95, l’area acquisita non eccedeva le misure previste dalla norma;
- il Consiglio di Stato, come detto, confermava la sentenza n. 4352/1990 con la sentenza n. 10942/2022;
- dunque, sottolineava il primo giudice, al momento in cui è stato ordinato lo sgombero, vi era già un giudicato in forza del quale il decreto di acquisizione del 2015 era da considerare provvedimento tuttora valido ed efficace;
- infatti, in seguito alla definitività della decisione del giudice amministrativo, il Comune di Capri adottava l’ordinanza n. 3 del 2021 con cui, sul presupposto degli effetti della sentenza TAR n. 4523 del 2020, che aveva annullato gli atti di autotutela del Comune di Capri, e per l’effetto, ripristinato gli effetti dell’ordinanza di acquisizione, ordinava alla proprietaria odierna appellante lo sgombero dell’edificio da persone e cose;
- quanto alla contestazione sollevata dal ricorrente, per violazione degli artt. 27 e 31 del D.P.R. n. 380 del 2001 – la doglianza sosteneva che, prima di disporre lo sgombero, il Comune avrebbe dovuto valutare quanto accaduto dopo la prima ordinanza di demolizione, e cioè l’annullamento dell’ordinanza, la sopravvenuta autorizzazione allo svolgimento di casa-vacanza rispetto all’immobile, con conseguente ri-trascrizione dei diritti sul cespite, a nome dell’odierna parte appellante, e quindi avrebbe dovuto riperimetrare e/o rivalutare l’acquisizione – il TAR l’aveva disattesa ribadendo la portata del giudicato che aveva irrefragabilmente affermato che la suddetta acquisizione era legittima;
- quanto alla ritrascrizione a favore dell’appellante, il TAR le negava valenza significativa, ricordando la natura solo pubblicitaria e di strumento di risoluzione dei conflitti, svolta dal suddetto adempimento formale, al quale non poteva farsi discendere alcuna efficacia costitutiva;
- identiche valutazioni venivano spese per quanto riguarda l’autorizzazione ottenuta dal ricorrente all’esercizio dell’attività di casa-vacanze, che comunque non precludevano l’adozione degli atti doverosi posti in essere;
- tanto meno, secondo il primo giudice, il vantaggio medio tempore così acquisito dal privato, in quanto proveniente da provvedimento illegittimi, sotto forma di preteso, legittimo affidamento poteva incidere sull’esercizio doveroso dell’attività di acquisizione;
- riguardo all’ulteriore doglianza, con la quale la parte faceva valere la violazione dell’art. 7 della L. n.241 del 1990, il primo giudice riteneva che la parte avesse avuto molteplici occasioni di confronto procedimentale con l’ente locale, e dunque che non poteva ritenersi che fossero state violate le sue prerogative partecipative;
- quanto al contrasto, pure contestato dalla parte ricorrente, tra il provvedimento impugnato e i provvedimenti generali adottati dal Comune di Capri regolativi dell’ordine cronologico nell’esecuzione delle ordinanze di demolizione e che avevano previsto la sospensione delle procedure sanzionatorie in corso, la sentenza gravata riteneva che l’ente, stante la complessità della vicenda, conclusasi con sentenze passate in giudicato, avesse agìto prontamente per ripristinare la legalità e che tale motivo rappresentasse un valido motivo per derogare alla suddetta regolazione;
- infine, nella parte in cui il ricorrente contestava la contraddittorietà del comportamento del Comune, risiedente nell’avere richiesto alla parte il pagamento dell’indennità di occupazione, nonostante le avesse appena ordinato di sgomberare l’area, il primo giudice escludeva che tale comportamento fosse indicativo nel senso di riconoscere l’esistenza, in capo a quest’ultimo, di un titulus possidendi , perché anche la detta richiesta rappresentava un atto dovuto a tutela dell’erario comunale, e dunque non gli si poteva attribuire alcun implicito valore concludente nel senso preteso.
Tanto premesso, avverso la suddetta decisione, sono dedotti i seguenti motivi di appello:
a) violazione e falsa interpretazione del giudicato formatosi sulla sentenza n.4352/2020 del TAR Campania; b) eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti atti posti in essere dal Comune appellato; c) eccesso di potere per disparità di trattamento con situazioni omologhe rispetto a quella oggetto di controversia e per difetto di motivazione e carenza di istruttoria; d) violazione dell’art.7 della L. n.241 del 1990; e) violazione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n.24/2012 e della Giunta Municipale n.129/2008; f) eccesso di potere per contraddittorietà, per aver richiesto alla parte, dopo l’ordinanza di sgombero, il pagamento dell’indennità di occupazione.
2. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Capri e la controinteressata Albachiara s.r.l., entrambi contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
DIRITTO
3. Il primo motivo d’appello - che rappresenta il cardine attorno al quale ruota l’intero gravame e che dunque conviene, sin da subito, approfondire nei termini essenziali in cui è posto - contesta la statuizione del giudice di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto che l’ordinanza di sgombero impugnata fosse legittima, in quanto conseguente al giudicato nel frattempo formatosi, a seguito del rigetto del ricorso per l’annullamento del decreto di acquisizione n. 12 del 2015, deciso dalla sentenza del TAR n. 4352 del 2020, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n.10942 del 2022.
Sostiene la parte appellante che il successivo mutamento dello stato dei luoghi, conseguente alla demolizione, da lei disposta, di parte delle opere abusive contestate con l’ordinanza n. 53 del 2013, unitamente alle conseguenti iniziative che, a seguito di essa, l’amministrazione aveva posto in essere, obiettivamente disarmoniche rispetto ai precedenti interventi ripristinatori, avrebbe(ro) dovuto imporre, e/o almeno indurre il Comune appellato a procedere ad una rinnovata valutazione della situazione di fatto e di diritto nel frattempo creatasi, e quindi di adottare nuovi provvedimenti recanti eventualmente effetti sanzionatori e ripristinatori sul fabbricato.
La sentenza impugnata, al contrario, ha escluso – come puntualmente evidenziato dalle difese di entrambe le parti appellate – che la descritta sopravvenienza abbia in qualche modo modificato lo status quo ante , lasciando tuttora sussistenti i presupposti che giustificavano l’acquisizione dell’area al patrimonio comunale.
Segnatamente il primo giudice ha ritenuto che l’intera costruzione, oggi in proprietà della parte appellante, nella consistenza individuata nel 2013 e dunque non in singole ed individue parti, era stata oggetto di demolizione, perché gli interventi abusivi avevano radicalmente cambiato la consistenza dell’originario edificato, creando una villa con piscina, in area protetta, dove prima esistevano un seminterrato ed un gazebo .
Alla luce di questa premessa, dunque, secondo il TAR, non ha senso riferire la misura di dieci volte superiore all’area di sedime ai singoli volumi effettivamente abusivi – come pretende la doglianza in esame – perché detta misura massima va parametrata sull’intera nuova struttura architettonica che la parte ha (illegalmente) realizzato. Dalla quale osservazione conseguono: a) l’irrilevanza di un eventuale e successiva riduzione delle volumetrie in concreto abusive, perché ad essere in contrasto con la normativa è il fabbricato nel suo insieme, ed è su quest’ultimo che va commisurata l’estensione dell’acquisizione; b) l’inesistenza di un potere/dovere in capo all’amministrazione di procedere ad un rinnovato esame della situazione, di fatto e di diritto, così come di emettere un nuovo provvedimento aggiornato rispetto a quest’ultima.
3.1. Gli esiti cui, sia pur attraverso un percorso giuridicamente pregevole, la sentenza gravata è pervenuta vanno disattesi perché risultano sottovalutati quattro elementi, viceversa tutti rilevanti, che venivano in evidenza nel caso di specie, e cioè: a) il comportamento tenuto dalla parte appellante, dopo l’ordinanza di demolizione n. 53 del 2013 e il connesso decreto di acquisizione n. 12 del 2015; b) il riverbero che quest’ultima condotta ha avuto sulle immediate e successive scelte dell’amministrazione appellata che - almeno in un primo momento, e fino a quando il TAR, con la decisione n. 4352 del 2020, non ha annullato l’annullamento in autotutela dei due suddetti provvedimenti, e la connessa ordinanza di demolizione n. 76/2017 – ha mostrato di voler in parte ridimensionare l’ordine ripristinatorio originariamente impartito; c) la legittima convinzione generatasi nell’appellante, in relazione alla possibilità che fosse mantenuta in piedi almeno una parte della volumetria contestata; d) la naturale progressività, e quindi l’esistenza di un principio di intangibilità relativa del giudicato discendente dalle sentenze amministrative, ribadito sin dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 2012.
3.2. Converrà meglio specificare le considerazioni che precedono, non senza prima ricordare che gli elementi indicati alle lett. a), b) e c) sono puntualmente ripresi dal primo, dal secondo e dal sesto motivo d’appello che vanno perciò, nei limiti che seguono, accolti.
3.2.1. Come detto, la sentenza gravata ha ritenuto che la legittimità dell’ordinanza di acquisizione n. 12/2015 discendesse dal passaggio in giudicato della sentenza TAR n. 4352 del 2020, escludendo che le modifiche apportate all’originaria situazione, conseguenti alla parziale demolizione di alcune opere, rappresentassero un valido motivo per ritornare sull’originario ordine ripristinatorio che riguardava, nel suo complesso, il manufatto.
3.2.1.1. L’osservazione – se inquadrata come deve essere in un contesto di corretta ed imparziale amministrazione - non convince.
Infatti, se anche fosse stato vero che ad essere in contestazione, e dunque da demolire, era l’intera struttura, nella sua complessiva volumetria, e che questo assunto non modificava la situazione incisa dall’ordinanza del 2013, non si poteva escludere, a priori , che la sopravvenuta iniziativa della parte, in senso parzialmente acquiescente alle determinazioni dell’amministrazione, avrebbe potuto indurre a modificare l’originaria scelta, considerando che il potere amministrativo non si consuma, ma si attualizza, di volta in volta, a seconda delle circostanze concrete, di tempo e di luogo.
Dunque, a tutto concedere, seppure l’amministrazione appellata avesse inteso confermare l’originario provvedimento di acquisizione avrebbe dovuto procedere ad una nuova, anche eventualmente semplificata, valutazione, motivando sulle ragioni, per le quali non riteneva di ritornare sulle sue posizioni malgrado le novità.
Solo tale comportamento, infatti, avrebbe corrisposto, come da consolidata opinione di dottrina e giurisprudenza, ad un modo corretto di implementare un pubblico potere.
3.2.1.2. Si obietta, da parte appellata, che la reviviscenza del decreto di acquisizione era stata dichiarata nella sentenza 4352 citata, e che dunque, su questo punto, in capo al Comune non residuava alcun potere.
Tuttavia questa motivazione è infondata, perché, come detto, il giudicato amministrativo copre il deducibile con riferimento al pregresso, ma non preclude affatto il successivo potere valutativo “a valle” dell’amministrazione, tutte le volte in cui esso dovesse rendersi necessario, e cioè in presenza di sopravvenienze, che, nel caso di specie, comunque si erano profilate.
3.2.1.3. D’altro canto, se il suddetto giudicato dovesse interpretarsi nel senso ritenuto dal primo giudice e cioè che precludeva l’esercizio di qualsivoglia ulteriore potere al Comune, ebbene ciò significherebbe che la sentenza n. 4352 del 2020 sarebbe incorsa, in parte qua , in una evidente violazione dell’art. 34, comma 2, del c.p.a. che vieta al giudice della cognizione di sostituirsi all’amministrazione, nel caso in cui non abbia (ancora) compiutamente esercitato il potere.
3.2.1.4. C’è ancora un’altra ragione, sempre emergente dal rapporto tra il giudicato della sentenza n. 4352/2020 e i residui poteri dell’amministrazione, che induce a dubitare che si siano, con esse, interamente riattivate validità ed efficacia del decreto di acquisizione del 2015, che discende dal contenuto della sentenza del Consiglio di Stato n. 10942 del 2022 e dal raffronto di quest’ultima, con la sentenza del primo grado.
3.2.1.4.1. Il giudice d’appello ha in parte dichiarato inammissibile, in parte rigettato proposto dall’odierna parte appellante avverso la sentenza n. 4352/2020. Tuttavia non ha riconfermato l’affermazione del primo giudice, relativa al cd. effetto ripristinatorio dell’annullamento e alla conseguente reviviscenza del decreto di acquisizione.
Al contrario, dopo avere ritenuto infondate le doglianze proposte dalla IT RR avverso il primo motivo di ricorso - che aveva indotto il TAR ad accogliere il gravame proposto dalla controinteressata con cui quest’ultima, la società Albachiara aveva lamentato che le era stata preclusa la possibilità di partecipare al procedimento in autotutela, conclusosi con l’annullamento d’ufficio e dell’ordinanza di demolizione del 2013 e del decreto di acquisizione del bene al patrimonio comunale – in coerenza con questa statuizione, il Consiglio di Stato ha evidenziato la “ necessità che, nel contraddittorio tra le parti, il Comune rinnovi le proprie valutazioni, anche in punto di fatto”.
E’ pur vero che, incidentalmente, anche senza esaminarlo principaliter – perché ha osservato che il suo eventuale accoglimento non avrebbe potuto determinare un diverso esito del giudizio – il giudice d’Appello ha condiviso la decisione del TAR nella parte in cui ha ritenuto illegittima la scelta del Comune di parcellizzare gli abusi, e di non considerarli unitariamente, ma resta che ha affermato ciò in un obiter dictum e dopo aver ribadito la necessità di una rinnovazione della determinazione.
3.2.14.2. In sostanza, si riscontra un parziale disallineamento tra l’effetto prescrittivo/conformativo discendente dalla sentenza di primo grado, rispetto a quello derivante dalla sentenza d’Appello, in presenza del quale, va ancora osservato, sarebbe stata opportuno, se non necessario, che il Comune rieditasse il potere in questione, anche eventualmente giungendo a confermare in toto il precedente provvedimento di acquisizione, proprio perché dall’integrazione fra le due decisioni non emergeva in modo sufficientemente chiaro quale fosse l’effettivo contenuto dell’effetto prescrittivo.
3.2.2. Alla suddetta conclusione si arriva, di poi, anche considerando che l’area, della cui proprietà è stato disposto il passaggio al Comune di Capri, aveva subìto una modifica significativa nella sua parte edificata, posto che, nell’anno 2017, l’appellante aveva abbattuto superfici pari a 91,22 metri quadri, dunque la parte in concreto abusiva – almeno a stare alla prospettazione attorea che vanta peraltro l’esistenza di titoli in sanatoria per altre parti dell’edificio – si era nel frattempo ridotta a mq. 56,78 rispetto all’originaria consistenza di mq. 148,00, a fronte dell’oggetto dell’acquisizione che corrispondeva mq. 862.
Misura che, se così stessero le cose, supererebbe di oltre un terzo la misura ablabile massima prevista dalla seconda parte del comma 3 dell’art. 31 del Testo Unico edilizia.
Or bene, anche la significativa riduzione della volumetria abusiva, ottenuta grazie al comportamento parzialmente acquiescente del soggetto sanzionato, rappresentava un ulteriore, autonomo motivo per procedere ad una nuova valutazione dell’interesse pubblico, con riferimento al se, e in ipotesi, con quale estensione, riconfermare l’originario decreto di acquisizione, che, oltre tutto risalendo a quasi dieci anni avrebbe potuto essere divenuto inattuale.
3.2.3. Senza considerare, ancora, che all’acquiescenza della parte erano seguiti, o comunque furono ad esse coevi, due provvedimenti che andavano nella medesima direzione cooperativa intrapresa dalla parte appellante, emessi dal Comune di Capri, e cioè l’annullamento delle originarie demolizione ed acquisizione, ed una nuova ordinanza di demolizione interessante solo i volumi residui.
E’ vero che questi provvedimenti sono stati in seguito annullati in sede giurisdizionale, ma è altrettanto vero che, sulla base di essi – che obiettivamente sembravano convergere con l’intenzione della parte di giungere ad una soluzione compromissoria, rispetto al primo radicale intervento sanzionatorio - anche dopo la pronuncia del giudice amministrativo, la parte appellante avrebbe potuto confidare in una soluzione che non si sarebbe troppo discostata da quella direzione, inequivocabilmente meno severa, che l’amministrazione aveva nel frattempo intrapreso.
3.2.4. Del resto non può dirsi che, anche a prescindere da questi provvedimenti, l’amministrazione con la sua successiva condotta non abbia consolidato questo principio di affidamento legittimo che aveva (già) ingenerato nella parte appellante in ordine alla possibile, parziale, rinuncia ad esercitare le proprie prerogative uti dominus discendenti dal decreto di acquisizione.
3.2.4.1. Militano in senso esattamente contrario a tale ultima scelta, e quindi favorevole alla tesi dell’appellante, due circostanze di fatto, la prima delle quali è che il Comune di Capri nel 2017 ha, incontestatamente, disposto la cancellazione della trascrizione del provvedimento di acquisizione.
E’ vero che tale adempimento è stato eseguito prima della sentenza del TAR n. 4352/2020, ma è altresì vero che, in seguito ad essa, a quanto consta, detta formalità non è stata ripristinata.
Dunque si trattava, anche in questo caso di una scelta idonea a consolidare nella parte quanto meno la convinzione che, qualunque ulteriore provvedimento relativo all’immobile, favorevole o sfavorevole che fosse, sarebbe stato preceduto da un nuovo esercizio di discrezionalità amministrativa.
3.2.4.2. Stessa valenza va riconosciuta all’ottenimento, da parte dell’appellante, dell’autorizzazione a svolgere nell’edificio attività di casa-vacanze. Non risulta infatti che il relativo titolo, perfezionatosi grazie alla presentazione di una SCIA presentata il 13 maggio del 2018, sia stato oggetto di provvedimenti in autotutela adottati dal Comune, successivamente alla pubblicazione della sentenza 4352/2020.
3.2.4.3. Non analoga significatività va invece attribuita, diversamente da quanto opinato dalla parte appellante, alla richiesta di pagamento dell’indennità per occupazione sine titulo , intimato al possessore due mesi prima dell’ordinanza di sgombero.
Invero quella scelta - se pure è (solo) parzialmente contraddittoria con quest’ultima decisione – dall’altro lato, presupponendo la mancanza di un valido titulus possidendi in capo all’appellante, è invece perfettamente coerente, ed anzi conseguente, alle ritenute, perduranti validità ed efficacia del decreto di acquisizione del 2015.
3.3. Or bene, tanto premesso, poiché l’ordinanza di sgombero n. 3/2021, ossia l’atto impugnato, ha il suo esclusivo fondamento, in fatto e in diritto, in quest’ultimo decreto che, per i motivi appena visti, non può più ritenersi valido ed efficace, ne consegue la sua illegittimità per derivazione.
3.4. L’accoglimento, in parte qua , dell’appello, renderebbe superfluo esaminare gli altri motivi di gravame. Pur tuttavia, per completezza, si osserva che gli stessi sono infondati.
3.4.1. Quanto al primo sub-motivo al terzo motivo d’appello, che contesta il difetto di motivazione dell’ordinanza di sgombero, lo stesso va disatteso perché dall’atto, anche se per relationem erano pienamente evincibili le ragioni di fatto e di diritto che sorreggevano detta scelta, la qual cosa lo rende conforme alla previsione di cui all’art. 3 della L. n. 241 del 1990.
3.4.2. Sono altresì infondati il terzo ed il quinto motivo d’appello nella parte in cui contestano all’amministrazione di non avere seguito, nella tempistica dell’emanazione del provvedimento di sgombero, la cronologia che essa stessa si era auto-imposta, in sede di regolazione generale nel procedere alla liberazione degli immobili indebitamente occupati.
La doglianza va disattesa perché, trattandosi di auto-vincolo, l’amministrazione, nell’esercizio del suo potere discrezionale poteva pacificamente disattendere quell’indicazione e, nel caso di specie, ha fornito una giustificazione sulle ragioni della mancata osservanza di quel criterio cronologico – e cioè l’urgenza derivante dalla necessità di ottemperare alla sentenza del giudice amministrativo passata in cosa giudicata – che, all’esito di un giudizio estrinseco di legittimità non risulta disfunzionale né palesemente irragionevole.
3.4.3. E’ infine irrilevante, piuttosto che infondato il quarto motivo d’appello che lamenta l’omesso invio della comunicazione di avvio ex art. 7 l. 241 del 1990, del procedimento che ha condotto all’ordine di sgombero.
Infatti quest’ultimo aveva un oggetto illegittimo, perché l’azione dell’amministrazione avrebbe dovuto, come detto, ripartire dalla valutazione relativa alla conferma della misura ablatoria, dunque la dedotta mancata partecipazione della parte non ha in alcun modo leso le sue sostanziali prerogative partecipative.
4. I motivi sopra indicati inducono all’accoglimento del ricorso.
Da questa decisione discende, quale effetto conformativo, l’obbligo del Comune appellato di procedere ad una rivalutazione dell’intera situazione di fatto e di diritto oggetto della controversia, onde decidere – impregiudicato la scelta di merito che riterrà di adottare, che rientra nella sua competenza esclusiva – se riconfermare, e, in caso positivo, in che estensione, l’originario provvedimento di acquisizione n. 12 del 23 gennaio del 2015, e il conseguente ordine di sgombero n. 3 del 2021.
In ragione della complessità della controversia, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente fra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso ed annulla gli atti con esso impugnati.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AB CO, Presidente FF
Angela Rotondano, Consigliere
SE EU, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SE EU | AB CO |
IL SEGRETARIO