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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 18/02/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 114/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 18/02/2025, sono presenti:
per l'avv. Marianna Vitali in sostituzione dell'avv. Francesco Paolo Parte_1
Lioia e dell'avv. Manlio Arnone;
per , l'avv. Chirstian Cozzi, in sostituzione dell'avv. Margherita Grassi CP_1
Catapano.
L'avv. Vitali contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito poiché infondato in fatto e in diritto. Precisa le conclusioni come in atti e discute oralmente la causa riportandosi ai precedenti scritti difensivi ed insistendo per l'accoglimento dell'appello. Dichiara di rinunciare alla richiesta di ripetizione di quanto versato in esecuzione della sentenza impugnata, con riferimento alle spese di primo grado.
L'avv. Cozzi precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi ai precedenti scritti difensivi e alle note conclusive depositate per l'odierna udienza. Osserva che la controparte non risulta aver versato le spese processuali per il giudizio di primo grado.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 7 R.G. N. 114/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. N. 114/2024 vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Foggia, Parte_1 C.F._1
via Giulio De Petra n. 1, presso lo studio dell'avv. Francesco Lioia e dell'avv. Manlio Arnone, che lo rappresentano e difendono come da procura allegata all'atto di appello;
- Appellante –
E
(C.F. ), in persona del procuratore speciale CP_1 P.IVA_1 CP_2
elettivamente domiciliata in Milano, corso Europa n. 10, presso lo studio dell'avv. Margherita
Grassi Catapano, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
- Appellata –
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “In via definitiva e gradata: in accoglimento del presente appello e ad in riforma dell'impugnata statuizione di primo grado: accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale, ovvero l'inesatto adempimento, posto in essere dalla convenuta, condannare la pagina 2 di 7 medesima alla corresponsione delle penali contrattuali pro die, ovvero degli indennizzi indicati nella propria Carta dei Servizi o nel sito web ufficiale anche quali promesse unilaterali e/o promesse di pagamento, da quantificarsi ed espressamente contenersi nell'importo in €
1.000,00, ovvero nella cifra diversa, minore e non maggiore, ovvero nella cifra diversa, minore
e non maggiore, ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare in ogni caso la parte appellata alla refusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione del provvedimento impugnato, con distrazione disgiunta delle somme in favore dei procuratori entrambi antistatari”;
Per l'appellata: “Voglia l'On.le Tribunale di Como, respinta ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione, così provvedere: In via preliminare - dichiarare l'inammissibilità dell'appello in quanto carente dei presupposti richiesti dall'art. 342 c.p.c., nonché manifestamente infondato ex art. 348 bis c.p.c. per i motivi in atti. Nel merito - rigettare l'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, per tutti i motivi in atti, confermando integralmente la sentenza impugnata;
In ogni caso - condannare controparte al pagamento delle spese di lite, ivi inclusi compensi professionali, spese generali, iva e cpa”.
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Como n. 715/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
avanti al Giudice di Pace di Como, esponendo di aver stipulato con la controparte, nel
[...]
mese di febbraio 2022, un contratto di servizi di telefonia con portabilità dell'utenza n.
0313630223 da altro operatore (Wind Tre) e di avere, tuttavia, esercitato il diritto di ripensamento nei termini di legge, senza che la convenuta evadesse la disdetta e subendo, in conseguenza, la sospensione dei servizi, che erano stati ripristinati solamente in data 3.03.2022. Premesso, quindi, che la convenuta era venuta meno al proprio obbligo di fornire il servizio in modo regolare,
pagina 3 di 7 continuo e senza interruzioni di cui all'art. 3, comma 4, All. A) della Delibera AGCOM n.
179/03/CSP, avendo conseguentemente maturato il diritto all'indennizzo di cui all'art. 11 della citata Delibera, per come integrato dalla Carta dei Servizi, chiedeva la condanna della controparte al pagamento della complessiva somma di € 1.000,00, o della diversa somma ritenuta di giustizia,
a titolo di risarcimento del danno o di penali contrattuali, oltre al rimborso di quanto addebitato dalla controparte in mancanza di controprestazione, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese.
Costituendosi in giudizio, in occasione della prima udienza, eccepiva CP_1
l'improcedibilità della domanda per via del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e, nel merito, concludeva per il rigetto della domanda attorea, contestando di non aver dato attuazione alla richiesta di portabilità avanzata dalla controparte ed osservando sostanzialmente che alcun danno era stato dedotto in giudizio dall'attore.
All'esito del processo di primo grado, dopo aver assegnato alle parti ulteriore termine per il tentativo obbligatorio di conciliazione, la domanda attorea veniva integralmente respinta.
Osservava, in particolare, il Giudice di Pace che l'astratta previsione del diritto all'indennizzo, pur contenuta nella Carta dei Servizi, non vale a sollevare l'attore dall'onere di provare di aver subito un danno risarcibile, a fronte del denunciato malfunzionamento del servizio telefonico, e rilevava che alcuna prova in tal senso era stata fornita dalla parte istante.
Avverso tale decisione, veniva proposta tempestiva impugnazione con atto di citazione notificato in data 10.01.2024.
Riproponeva, in buona sostanza, l'appellante tutte le questioni già dedotte nel giudizio di primo grado, in particolare quanto: al diritto di recesso attribuito al consumatore;
alle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado e al riparto dell'onere probatorio tra le parti;
alla natura
“contrattuale” degli indennizzi disciplinati dalla normativa di settore;
alla previsione di cui all'art. 2 della Carta dei Servizi elaborata da CP_1
Concludeva quindi, in riforma della sentenza di primo grado, per l'accoglimento dell'originaria domanda di condanna, il tutto con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore dei difensori.
pagina 4 di 7 Resisteva, con comparsa di costituzione e risposta del 2.05.2024, l'odierna parte appellata, la quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348-bis c.p.c. e, nel merito, concludeva per la conferma della sentenza impugnata.
All'esito della prima udienza del 29.05.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c., veniva disposto rinvio all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, al termine della quale viene pronunciata la presente sentenza contestuale.
2. Tutto ciò premesso, l'appello va dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi di censura.
Ai sensi dell'art. 342, primo comma, c.p.c., per come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, oltre ad individuare lo specifico capo di sentenza impugnato, l'appellante deve infatti indicare “le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado”, nonché “le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”, il tutto sotto pena di inammissibilità del gravame.
Ciò non implica, chiaramente, che l'appellante sia tenuto all'utilizzo di particolari formule sacramentali o a predisporre un progetto alternativo di sentenza, occorrendo rifuggire da un approccio eccessivamente formalista e tenere bene a mente la perdurante natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, che mantiene una sua diversità strutturale rispetto ai mezzi di impugnazione a critica vincolata.
Tuttavia, è necessario che l'atto d'appello contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, in modo tale da affiancare alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. Cass., sez. un., 13 dicembre 2022, n. 36481); questo, in quanto lo scopo dell'atto di appello non è altro che quello di evitare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o delle singole statuizioni di cui si compone (art. 329, secondo comma, c.p.c.), e, all'esito di una motivata critica, provocare una nuova decisione di merito.
Orbene, nel caso di specie, l'appellante si è limitato a riproporre, peraltro in maniera confusionaria, tutte le questioni sottoposte allo scrutinio del primo giudice, insistendo per l'accoglimento della domanda originaria, senza confrontarsi con la ratio decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata, ispirata al principio giurisprudenziale in base al quale “nel
pagina 5 di 7 contratto di utenza telefonica, in caso di malfunzionamento del servizio di connessione analogica, il riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla carta dei servizi non solleva l'utente che abbia proposto domanda risarcitoria dall'onere di provare il danno, giacché dall'esistenza
e dall'entità del disservizio, rilevanti ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo, non può trarsi in via presuntiva la dimostrazione dell'effettivo verificarsi di un pregiudizio risarcibile” (cfr. ex plurimis Cass., sez. III, 29 ottobre 2019, n. 27609; App. Milano, sez. III, 14 ottobre 2022, n.
3227; Trib. Milano, sez. XI, 25 settembre 2021, n. 7702).
A fronte di ciò, l'appellante avrebbe dunque dovuto, alternativamente, censurare la violazione di legge ed indicare quale previsione normativa sia stata erroneamente applicata dal primo giudice, oppure dedurre un errore di fatto, indicando quali siano elementi di prova, ritualmente acquisiti nel corso del giudizio di primo grado, a dimostrazione del danno subito.
In mancanza di specifici motivi di appello, il gravame non è idoneo al raggiungimento dello scopo e, come tale, deve essere dichiarato inammissibile.
Né si conviene con quanto dedotto da parte appellante circa la natura apparente e l'oggettiva incomprensibilità dell'iter argomentativo seguito nella sentenza impugnata;
il primo giudice ha, infatti, semplicemente ritenuto inidoneo a giustificare la condanna il solo inadempimento contrattuale, in mancanza della prova del danno subito dall'attore.
Infine, va detto che il difetto di specificità dei motivi d'appello non può essere integrato dalle ulteriori ragioni di censura contenute nelle note conclusionali, che sono state depositate da parte appellante per l'odierna udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale, giacché le stesse non possono essere utilizzate per sanare l'iniziale inammissibilità.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, come modificati dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del processo, ad eccezione dell'istruttoria che non si è svolta.
Occorre inoltre dare atto del pagamento del contributo unificato in misura doppia ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
pagina 6 di 7 1) Dichiara inammissibile l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_3
avverso la sentenza n. 715/2023 del Giudice di Pace di Como;
[...]
2) Condanna alla refusione delle spese processuali, in favore di Parte_1 CP_1
che liquida in € 462,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA
[...]
come per legge;
3) Dà atto dell'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in ordine al pagamento del contributo unificato in misura doppia.
Così deciso in Como, all'udienza del 18 febbraio 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 18/02/2025, sono presenti:
per l'avv. Marianna Vitali in sostituzione dell'avv. Francesco Paolo Parte_1
Lioia e dell'avv. Manlio Arnone;
per , l'avv. Chirstian Cozzi, in sostituzione dell'avv. Margherita Grassi CP_1
Catapano.
L'avv. Vitali contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito poiché infondato in fatto e in diritto. Precisa le conclusioni come in atti e discute oralmente la causa riportandosi ai precedenti scritti difensivi ed insistendo per l'accoglimento dell'appello. Dichiara di rinunciare alla richiesta di ripetizione di quanto versato in esecuzione della sentenza impugnata, con riferimento alle spese di primo grado.
L'avv. Cozzi precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi ai precedenti scritti difensivi e alle note conclusive depositate per l'odierna udienza. Osserva che la controparte non risulta aver versato le spese processuali per il giudizio di primo grado.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 7 R.G. N. 114/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. N. 114/2024 vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Foggia, Parte_1 C.F._1
via Giulio De Petra n. 1, presso lo studio dell'avv. Francesco Lioia e dell'avv. Manlio Arnone, che lo rappresentano e difendono come da procura allegata all'atto di appello;
- Appellante –
E
(C.F. ), in persona del procuratore speciale CP_1 P.IVA_1 CP_2
elettivamente domiciliata in Milano, corso Europa n. 10, presso lo studio dell'avv. Margherita
Grassi Catapano, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
- Appellata –
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “In via definitiva e gradata: in accoglimento del presente appello e ad in riforma dell'impugnata statuizione di primo grado: accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale, ovvero l'inesatto adempimento, posto in essere dalla convenuta, condannare la pagina 2 di 7 medesima alla corresponsione delle penali contrattuali pro die, ovvero degli indennizzi indicati nella propria Carta dei Servizi o nel sito web ufficiale anche quali promesse unilaterali e/o promesse di pagamento, da quantificarsi ed espressamente contenersi nell'importo in €
1.000,00, ovvero nella cifra diversa, minore e non maggiore, ovvero nella cifra diversa, minore
e non maggiore, ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare in ogni caso la parte appellata alla refusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione del provvedimento impugnato, con distrazione disgiunta delle somme in favore dei procuratori entrambi antistatari”;
Per l'appellata: “Voglia l'On.le Tribunale di Como, respinta ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione, così provvedere: In via preliminare - dichiarare l'inammissibilità dell'appello in quanto carente dei presupposti richiesti dall'art. 342 c.p.c., nonché manifestamente infondato ex art. 348 bis c.p.c. per i motivi in atti. Nel merito - rigettare l'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, per tutti i motivi in atti, confermando integralmente la sentenza impugnata;
In ogni caso - condannare controparte al pagamento delle spese di lite, ivi inclusi compensi professionali, spese generali, iva e cpa”.
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Como n. 715/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
avanti al Giudice di Pace di Como, esponendo di aver stipulato con la controparte, nel
[...]
mese di febbraio 2022, un contratto di servizi di telefonia con portabilità dell'utenza n.
0313630223 da altro operatore (Wind Tre) e di avere, tuttavia, esercitato il diritto di ripensamento nei termini di legge, senza che la convenuta evadesse la disdetta e subendo, in conseguenza, la sospensione dei servizi, che erano stati ripristinati solamente in data 3.03.2022. Premesso, quindi, che la convenuta era venuta meno al proprio obbligo di fornire il servizio in modo regolare,
pagina 3 di 7 continuo e senza interruzioni di cui all'art. 3, comma 4, All. A) della Delibera AGCOM n.
179/03/CSP, avendo conseguentemente maturato il diritto all'indennizzo di cui all'art. 11 della citata Delibera, per come integrato dalla Carta dei Servizi, chiedeva la condanna della controparte al pagamento della complessiva somma di € 1.000,00, o della diversa somma ritenuta di giustizia,
a titolo di risarcimento del danno o di penali contrattuali, oltre al rimborso di quanto addebitato dalla controparte in mancanza di controprestazione, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese.
Costituendosi in giudizio, in occasione della prima udienza, eccepiva CP_1
l'improcedibilità della domanda per via del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e, nel merito, concludeva per il rigetto della domanda attorea, contestando di non aver dato attuazione alla richiesta di portabilità avanzata dalla controparte ed osservando sostanzialmente che alcun danno era stato dedotto in giudizio dall'attore.
All'esito del processo di primo grado, dopo aver assegnato alle parti ulteriore termine per il tentativo obbligatorio di conciliazione, la domanda attorea veniva integralmente respinta.
Osservava, in particolare, il Giudice di Pace che l'astratta previsione del diritto all'indennizzo, pur contenuta nella Carta dei Servizi, non vale a sollevare l'attore dall'onere di provare di aver subito un danno risarcibile, a fronte del denunciato malfunzionamento del servizio telefonico, e rilevava che alcuna prova in tal senso era stata fornita dalla parte istante.
Avverso tale decisione, veniva proposta tempestiva impugnazione con atto di citazione notificato in data 10.01.2024.
Riproponeva, in buona sostanza, l'appellante tutte le questioni già dedotte nel giudizio di primo grado, in particolare quanto: al diritto di recesso attribuito al consumatore;
alle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado e al riparto dell'onere probatorio tra le parti;
alla natura
“contrattuale” degli indennizzi disciplinati dalla normativa di settore;
alla previsione di cui all'art. 2 della Carta dei Servizi elaborata da CP_1
Concludeva quindi, in riforma della sentenza di primo grado, per l'accoglimento dell'originaria domanda di condanna, il tutto con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore dei difensori.
pagina 4 di 7 Resisteva, con comparsa di costituzione e risposta del 2.05.2024, l'odierna parte appellata, la quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348-bis c.p.c. e, nel merito, concludeva per la conferma della sentenza impugnata.
All'esito della prima udienza del 29.05.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c., veniva disposto rinvio all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, al termine della quale viene pronunciata la presente sentenza contestuale.
2. Tutto ciò premesso, l'appello va dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi di censura.
Ai sensi dell'art. 342, primo comma, c.p.c., per come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, oltre ad individuare lo specifico capo di sentenza impugnato, l'appellante deve infatti indicare “le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado”, nonché “le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”, il tutto sotto pena di inammissibilità del gravame.
Ciò non implica, chiaramente, che l'appellante sia tenuto all'utilizzo di particolari formule sacramentali o a predisporre un progetto alternativo di sentenza, occorrendo rifuggire da un approccio eccessivamente formalista e tenere bene a mente la perdurante natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, che mantiene una sua diversità strutturale rispetto ai mezzi di impugnazione a critica vincolata.
Tuttavia, è necessario che l'atto d'appello contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, in modo tale da affiancare alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. Cass., sez. un., 13 dicembre 2022, n. 36481); questo, in quanto lo scopo dell'atto di appello non è altro che quello di evitare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o delle singole statuizioni di cui si compone (art. 329, secondo comma, c.p.c.), e, all'esito di una motivata critica, provocare una nuova decisione di merito.
Orbene, nel caso di specie, l'appellante si è limitato a riproporre, peraltro in maniera confusionaria, tutte le questioni sottoposte allo scrutinio del primo giudice, insistendo per l'accoglimento della domanda originaria, senza confrontarsi con la ratio decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata, ispirata al principio giurisprudenziale in base al quale “nel
pagina 5 di 7 contratto di utenza telefonica, in caso di malfunzionamento del servizio di connessione analogica, il riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla carta dei servizi non solleva l'utente che abbia proposto domanda risarcitoria dall'onere di provare il danno, giacché dall'esistenza
e dall'entità del disservizio, rilevanti ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo, non può trarsi in via presuntiva la dimostrazione dell'effettivo verificarsi di un pregiudizio risarcibile” (cfr. ex plurimis Cass., sez. III, 29 ottobre 2019, n. 27609; App. Milano, sez. III, 14 ottobre 2022, n.
3227; Trib. Milano, sez. XI, 25 settembre 2021, n. 7702).
A fronte di ciò, l'appellante avrebbe dunque dovuto, alternativamente, censurare la violazione di legge ed indicare quale previsione normativa sia stata erroneamente applicata dal primo giudice, oppure dedurre un errore di fatto, indicando quali siano elementi di prova, ritualmente acquisiti nel corso del giudizio di primo grado, a dimostrazione del danno subito.
In mancanza di specifici motivi di appello, il gravame non è idoneo al raggiungimento dello scopo e, come tale, deve essere dichiarato inammissibile.
Né si conviene con quanto dedotto da parte appellante circa la natura apparente e l'oggettiva incomprensibilità dell'iter argomentativo seguito nella sentenza impugnata;
il primo giudice ha, infatti, semplicemente ritenuto inidoneo a giustificare la condanna il solo inadempimento contrattuale, in mancanza della prova del danno subito dall'attore.
Infine, va detto che il difetto di specificità dei motivi d'appello non può essere integrato dalle ulteriori ragioni di censura contenute nelle note conclusionali, che sono state depositate da parte appellante per l'odierna udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale, giacché le stesse non possono essere utilizzate per sanare l'iniziale inammissibilità.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, come modificati dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del processo, ad eccezione dell'istruttoria che non si è svolta.
Occorre inoltre dare atto del pagamento del contributo unificato in misura doppia ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
pagina 6 di 7 1) Dichiara inammissibile l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_3
avverso la sentenza n. 715/2023 del Giudice di Pace di Como;
[...]
2) Condanna alla refusione delle spese processuali, in favore di Parte_1 CP_1
che liquida in € 462,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA
[...]
come per legge;
3) Dà atto dell'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in ordine al pagamento del contributo unificato in misura doppia.
Così deciso in Como, all'udienza del 18 febbraio 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
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