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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3642/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Giovanna Ferrero Consigliere
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3642/2023 promossa in grado d'appello da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANDREA RECCHI, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA PAOLO EMILIO , 28 00192 ROMA presso il difensore
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. I GUIDO GRIGNAN e dell'avv. ANDREA LORO, elettivamente domiciliata in via Marconi
n. 5 20077 presso il difensore appellata
pagina 1 di 12 avente ad oggetto: Vendita di cose mobili
Conclusioni per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis: – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4533/2023, resa inter partes dal Tribunale di Milano, Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico Dott.ssa Simonetta Scirpo, nell'ambito del giudizio N.R.G. 34594/2021, depositata in cancelleria in data 31/05/2023 e mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “in via principale - accertare e dichiarare la responsabilità della società
, in pers. del leg. Rapp.te Ing. sita in Via Caduti di Marcinelle Controparte_3 Parte_2
5, 20134 Milano, partita iva , per l'effetto, condannare la medesima alla restituzione della P.IVA_1 somma di € 147.881,65; nel merito - accertare e condannare la società in Controparte_3 pers. del leg. Rapp.te Ing. sita in Via Caduti di Marcinelle 5, 20134 Milano, partita iva Parte_2
, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, patiti dall'attore, pari ad € 254.192,09 in P.IVA_1 subordine - accertare e condannare la società in pers. del leg. Rapp.te Ing. Controparte_3 sita in Via Caduti di Marcinelle 5, 20134 Milano, partita iva , al pagamento Parte_2 P.IVA_1 in favore della società di € 402.073,74 o nella minore o maggior somma ritenuta di Parte_1 giustizia. Con rivalutazione monetaria dal giorno del fatto a quello della effettiva pronuncia definitiva, con gli interessi e spese successive. Con vittoria di spese legali del presente giudizio oltre IVA, C.P.A.”
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per CP_3
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: Nel merito, in via principale 1. respingere tutte le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate, con conseguente conferma integrale della sentenza appellata n.
4533/2023 del Tribunale di Milano;
in subordine 2. nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento (ancorché parziale) delle domande avversarie, contenere l'ammontare eventualmente dovuto in quanto verrà analiticamente provato in corso di causa in via ulteriormente subordinata 3. In pagina 2 di 12 via ulteriormente gradata, per la non creduta ed impugnata ipotesi di accoglimento, quand'anche parziale, delle richieste formulate da nei confronti di condannare Parte_3 CP_3 ad integralmente rilevare indenne l'esponente, per le ragioni esplicitate nel presente Controparte_4 atto. In ogni caso 4. Con vittoria di spese e competenze di lite, da liquidarsi in conformità al DM
55/2014, con richiesta di distrazione a favore dell'Avv. Guido Grignani che si dichiara antistatario In via Istruttoria Si reiterano in questa sede le istanze istruttorie di cui agli atti depositati ed in particolare alla memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. regolarmente depositata, pagg. da 4 a 7 che di seguito si trascrivono.
Si chiede ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze di fatto:
1. Il 29 dicembre 2016,
riceveva un ordinativo dalla società bulgara ET LTD, avente ad oggetto una CP_3 fornitura di prodotti e apparecchiature informatiche, con termine di consegna 31 gennaio 2017 (doc. 1 che si rammostra al teste);
2. L'ordinativo di cui sopra si inseriva in una prassi commerciale già in uso tra le due Società, in forza del quale – anche in precedenza – aveva effettuato ordinativi Parte_3 di materiale informatico ricondizionato (c.d. “refurbished”) ad;
3. In forza delle condizioni CP_3 commerciali in uso tra le parti, avrebbe pagato il corrispettivo entro 3 -5 giorni dalla data Parte_3 di effettiva ricezione del materiale;
4. Le modalità operative di evasione dell'ordine erano le seguenti: -
avrebbe ordinato il materiale alla società - avrebbe CP_3 Controparte_4 Controparte_4 consegnato il materiale ad presso l'Agenzia Pegaso di Pomezia;
- avrebbe emesso CP_3 CP_3
DDT relativo al medesimo materiale (da consegnarsi presso e lo avrebbe poi trasmesso Parte_3 ad - avrebbe poi curato le attività di spedizione del medesimo Controparte_4 Controparte_4 materiale a sempre a mezzo dell'Agenzia Pegaso di Pomezia;
- avrebbe Parte_3 Parte_3 poi pagato entro 3 -5 giorni dalla ricezione della merce;
Il tutto come da procedura di cui alla CP_3
e -mail del 2 gennaio 2017 prodotta sub doc. 2 che viene mostrata al teste, unitamente all scambio di e - mail del 3 -4 gennaio 2017 prodotte sub doc. 13 ;
7. La fornitura a era stata prospettata Parte_3 ad dal Sig. (collaboratore della società ), il quale aveva proposto ad CP_3 Persona_1 CP_4
Alscom di effettuare la fornitura a ET LTD acquistando i beni da ed Controparte_4 incaricando quest'ultima di curare la consegna al cliente finale;
8. – mediante il proprio CP_3 agente Sig. – si rivolgeva per il reperimento dei materiali alla società 9. Tes_1 Controparte_4
In particolare, ha richiesto ad di poter effettuare la fornitura dei beni per cui è CP_4 CP_3 causa (cfr docc. 2, 3 e 4) presso l'Agenzia Pegaso Servizi di Pomezia (Via Honduras), cfr doc. 13 ; 10.
ha effettuato il pagamento della fattura n. 45/2016 di (doc. 4) ed ha poi emesso CP_3 CP_4
pagina 3 di 12 DDT per i medesimi beni (doc. 2), che è stato trasmesso ad;
11. Poi, ha curato CP_4 CP_4 la spedizione dei beni di cui al DDT n. 16/2017 di prodotto sub doc. 3 (nonché di cui alla CP_3 fattura di n. 45/2016 prodotta sub doc. 4) al cliente finale ET LTD, a mezzo CP_4 dell'Agenzia Pegaso di Pomezia;
12. In sintesi: ha pagato (doc. 4 – fattura CP_3 Controparte_4
n. 45/2016 su offerta n. 173), ha emesso DDT inviato ad indicando CP_4 Controparte_4 espressamente il luogo di consegna (presso la sede di in Bulgaria – doc. 3) ed è stata poi Parte_3 regolarmente pagata da ET Ltd dopo che quest'ultima ha ricevuto la merce (doc. 6 – fattura
); 13. non ha mai ricevuto da alcuna lamentela/contestazione circa la CP_3 CP_3 Parte_4 fornitura di cui all'ordine n. 49 di oggetto del presente giudizio, sino 20 febbraio 2020 Parte_3
(circa 3 anni dopo); 14. non ha mai comunicato ad alcuna criticità Controparte_4 CP_3 relativamente alla fornitura in questione che, pertanto, risulta ad come correttamente eseguita. CP_3
Si indicano come testimoni, su tutti i capitoli di prova: - Sig. c/o - Sig. Tes_1 CP_3 [...]
c/o - Il legale rappresentante pro tempore di Piazza Gandhi n. 3 Tes_2 CP_3 Controparte_4
– 00144 – Roma Limitatamente ai capitoli 9 e 11 - Il legale rappresentante pro tempore di Agenzia
Pegaso Servizi Srl, via Honduras n. 17 – 00171 – Pomezia (Roma)
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4533/23, ha respinto la domanda proposta da che aveva chiesto la condanna di al pagamento di Parte_1 CP_3 euro 147.881,65, importo anticipatamente pagato il 21.03.2017, per merce che non era mai stata consegnata, in violazione dell'ordine di acquisto n. 49/16 del 29.12.16, di cui alla successiva fattura n. 117 emessa dalla convenuta il 28.02.2017. L'attrice aveva chiesto anche il risarcimento danni per euro 254.192,09 a titolo di lucro cessante, per la perdita del cliente a cui avrebbe rivenduto i beni e per la perdita dei successivi ordini cancellati, nn. 50 e 51 del 29.12.2016, ordini che era stata obbligata a cancellare, una volta constatata la mancata consegna del primo.
2. Il giudice di prima istanza aveva osservato che la merce di cui all'ordine n. 49/16 e, quindi, di cui alla fattura n. 117/17 era stata consegnata, e questo in considerazione di una serie di elementi gravi, precisi e concordanti ex artt. 2729 c.c. e 116 c.p.c.. Ed, infatti, era in atti una prassi di pagamento in 3/5 giorni dopo la consegna, prassi pagina 4 di 12 allegata dalla convenuta e documentata tramite atto interno, da cui risulta che quelli oggetto di questa causa erano gli ordini nn. 7, 8 e 9; negli ordini risulta indicata la data di consegna, non già quella di pagamento (doc. 2 comparsa, pagg. 1 e 3) ed è dunque legittimo presumere che, se il pagamento era stato effettuato, anche la consegna era stata effettuata;
il termine di consegna della merce, in base all'ordine del 29.12.2016 era fissato al 31.01.2017, la fattura era stata emessa il 28.02.2017, il pagamento era stato effettuato il 21.03.2017. La mail con cui l'attrice si doleva della mancata consegna era stata inviata il 26.05.2017, ossia quasi quattro mesi dopo che era scaduto il termine per la consegna e oltre due mesi dopo che il pagamento era stato effettuato, e dopo che era già scaduto il termine per la consegna degli altri due ordini, ossia 23 marzo e 28 aprile
2017, data indicata nel doc. 2 della comparsa, alle pagg. 8 e 12.
3. Ad avviso del giudice di prime cure non privo di significato era che nel periodo intermedio non vi fosse stata alcuna interlocuzione, né alcun sollecito da parte dell'attrice. In particolare, nella mail del 26.05.2017, soltanto l'oggetto faceva riferimento alla fattura n. 117/2017. Nella lettera firmata in modo autografo l'oggetto nemmeno era riportato ed il contenuto della diffida, come anche tradotto dall'attrice, era il seguente: “a causa del prolungamento dei termini di esecuzione dell'ordine, il nostro cliente si rifiuta di pagare la merce. Così chiediamo di annullare la fattura emessa 359/2017 dal 28.04.2017. Annulliamo anche il nostro ordine di acquisto
51/2016 dal 29.12.2016” (pag. 4 note conclusive;
contenuto parzialmente diverso da quanto affermato dalla stessa attrice a pag. 5 dell'atto di citazione: “spiegava che a causa del ritardo il cliente aveva disdetto tutti gli ordini e richiesto la restituzione di quanto già pagato”). In sostanza, non era presente alcun riferimento all'annullamento della fattura n. 117 o alla risoluzione del contratto di cui all'ordine n. 49, né alla restituzione di quanto già pagato;
dal tenore della comunicazione, il riferimento al ritardo nella consegna dei beni non poteva che essere riferito alla fattura n. 359 collegata all'ordine n. 50, con conseguente richiesta di annullamento della fattura, non ancora pagata, e del successivo ordine n. 51 non ancora fatturato. Tanto più che tale comunicazione appariva essere una risposta al precedente invio del 05.05.2017 della fattura n. 359/17 (relativa all'ordine n. 50), inoltrata all'attrice dalla convenuta (pag. 4 doc. 6 citazione).
pagina 5 di 12 4. Ad avviso del giudice di primo grado, dunque, la mancanza di pronta reazione da parte dell'attrice era indice del fatto che la consegna dei beni di cui all'ordine n. 49 era stata effettuata. Del resto - osservava il giudice di prima istanza - soltanto con la diffida del
20.02.2020 veniva fatto espresso riferimento alla mancata consegna dei beni di cui alla fattura n. 117/2017, con conseguente espressa richiesta di restituzione di quanto pagato, con dichiarazione di risoluzione di diritto del contratto, per sopravvenuta inutilità della prestazione. In sintesi, soltanto quasi tre anni dopo veniva comunicato alla controparte che non vi era più interesse a ricevere la prestazione e che dunque il contratto era da intendersi risolto di diritto. Il tutto trovava conferma nel tenore della risposta della convenuta, del 21.06.2017 (doc. 6 citazione); solo nell'oggetto della mail rimaneva il riferimento alla fattura n. 117, ma nel contenuto (anticipato dal riferimento all'ordine n. 50) si faceva espresso riferimento ai beni di cui alla fattura n.
359, che per errore non risultavano ancora spediti. Ebbene, riteneva il giudice significativo che a tale comunicazione l'attrice non avesse replicato alcunché.
5. L'esito della vertenza giustificava la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte.
6. Avverso la decisione di prime cure ha interposto gravame la società Parte_1
chiedendo che, previa sospensione dell'esecutività della decisione, la parte
[...] avversa fosse condannata al pagamento della somma di € 147.881,65, oltre che al risarcimento dei danni quantificati in € 254.192,09..
7. Parte appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnativa.
8. Dopo la rinuncia alla sospensiva da parte dell'appellante all'udienza di prima comparizione del 9.4.2024, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del
29.10.2024 sulle conclusioni come rassegnate dalle parti in via telematica e previa concessione dei termini per gli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione
9. I motivi sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti:
a. errata valutazione del materiale istruttorio;
b. violazione dell'art. 101 c.p.c..
pagina 6 di 12 10. Quanto al motivo sub a), la difesa di parte appellante contesta le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure, in quanto la dedotta prassi di consegna della merce e di relativo pagamento era smentita dall'ordine n. 49 cui era correlata la fattura n. 117. Parte appellante, infatti, assume che con il deposito dei DDT successivo al pagamento aveva fornito la prova del mancato arrivo della merce;
ciò in quanto sui
DDT non vi era alcuna firma o timbro del vettore e dell'avvenuta consegna.
Sottolinea, in particolare, la rilevanza dei DDT ai fini della prova della consegna della merce, specificando che al fine della relativa prova è necessaria non solo la firma del vettore sul documento di trasporto, ma anche quella del destinatario. Inoltre, il giudice era incorso in palese errore con riguardo alla mail datata 26.5.2017 inviata dall'odierna appellante alla società relativa proprio alla fattura n. 117 e con la CP_3 quale l'attrice aveva chiesto l'annullamento dell'ordine n. 51 e lo storno della fattura n. 359 relativa all'ordine n. 50. Del resto, la stessa aveva asserito di aver CP_3 emesso i relativi DDT consegnati poi alla società che si sarebbe dovuta CP_4 occupare della spedizione in Bulgaria e che la stessa era rimasta inadempiente.
11. Con il motivo sub b), l'appellante censura la decisione del giudice di prime cure, intervenuta in assenza della relativa discussione ex art. 281 sexies cpc, essendosi trovato il legale coinvolto in un incidente stradale sull'autostrada Roma – Milano.
12. Opinione della Corte in merito al motivo sub a) dell'appello. E' necessaria una puntuale illustrazione del materiale istruttorio acquisito alla causa. Il 29 dicembre
2016, riceveva un ordinativo dalla società bulgara CP_3 Parte_1 avente ad oggetto una fornitura di prodotti e apparecchiature informatiche, con termine di consegna al 31 gennaio 2017 (doc. 1). L'ordinativo de quo si inseriva in una prassi commerciale già in uso tra le due società, in forza del quale aveva Parte_1 effettuato ordinativi di materiale informatico ricondizionato. In forza delle condizioni commerciali concordate, avrebbe pagato il corrispettivo entro 3 -5 Parte_1 giorni dalla data di effettiva ricezione del materiale;
il tutto come emerge dalla e -mail del Dott. del 2 gennaio 2017 (con allegato l'ordine n. 49 per cui è causa, Tes_1 oltre ad altri due ordini successivi) La fornitura a era stata prospettata Parte_1 ad da collaboratore della società Eurotrading Spa, il quale CP_3 Persona_1 aveva proposto la detta fornitura con acquisto dei beni da ed incarico Controparte_4
pagina 7 di 12 di quest'ultima di curare la consegna al cliente finale, il tutto come risulta dal doc. 2 ( cfr. stessa data dell'ordine, ossia 29.12.2016). , mediante il proprio agente, CP_3
si rivolgeva per il reperimento dei materiali alla società Tes_1 Controparte_4 nella persona di In particolare, conformemente agli accordi intercorsi tra Persona_1
e avrebbe effettuato la fornitura di beni Tes_1 Persona_1 CP_4 presso l'Agenzia Pegaso Servizi di Pomezia. Inoltre, si sarebbe CP_4 preoccupata della spedizione dei beni al cliente finale , secondo la Parte_1 seguente procedura: avrebbe provveduto ad inviare a di CP_3 Persona_1
il DDT e questi avrebbe provveduto al ritiro dei beni ed alla successiva CP_4 spedizione a (doc. 3 – documento di trasporto trasmesso ad Parte_1
). CP_4
13. Orbene, questo è anche quanto avvenuto per la fornitura oggetto del presente giudizio: ha regolarmente pagato come risulta dal doc. n. 4 CP_3 Controparte_4 costituito dalla fattura n. 45/2016 del 30.12.2016 su offerta n. 173 del CP_4
29.12.2016, ha emesso DDT inviato ad indicando espressamente il Controparte_4 luogo di consegna, presso la sede di in Bulgaria, con indicazione anche Parte_1 di numero di telefono come da doc. 5 ( cfr. ultima riga della casella contrassegnata come “luogo di consegna”). La fattura n. 117/2017 del 28.2.2017 è stata regolarmente pagata da come da doc.
6. Ebbene, non aveva mai Parte_1 CP_3 ricevuto da alcuna lamentela/contestazione circa la citata fornitura, Parte_1 oggetto del presente giudizio, sino al 20 febbraio 2020, ossia circa tre anni dopo, né
aveva mai comunicato ad alcuna criticità relativamente Controparte_4 CP_3 alla fornitura in questione.
14. Nella stessa data del 29 dicembre 2016, effettuava due ulteriori ordini Parte_1 ad : l'ordine n. 50/2016 dell'importo di €. 147.686,03, con data di consegna 23 CP_3 marzo 2017 (cfr. allegato al doc. 2b) e l'ordine n. 51/2016 dell'importo di €.
139.506,06, con data di consegna 28 aprile 2017 (cfr. allegato al doc. 2). , CP_3 mediante il proprio agente provvedeva ad incaricare sempre Tes_1 Controparte_4 nella persona del della fornitura e della successiva spedizione a Per_1 Parte_1
dei beni oggetto di ordinativo n. 50/2016 e n. 51/2016, non oggetto del presente
[...] contenzioso. provvedeva regolarmente al pagamento della fattura di CP_3
pagina 8 di 12 (doc. 8 – fattura n. 46/2016) in data 18 aprile 2017, ma questa volta Controparte_4
non provvedeva a consegnare i beni presso nei termini CP_4 Parte_1 previsti, come espressamente indicato nell'ordine. Per tale ragione, in data 26 maggio
2017 la comunicava ad che non avrebbe pagato la Parte_1 CP_3 relativa fattura emessa da quest'ultima: si tratta del doc. 9 – fattura n. CP_3
359/2017 relativa all'ordine 50/2016 e minimamente interferente con l'ordine 49/2016 correlato alla fattura n. 117/2017, oggetto del presente giudizio;
comunicava, invece,
l'intenzione di cancellare l'ordine n. 51/2016 relativo alla successiva fornitura (v. doc.
10 – e -mail Komplelektrika Ldte del 26 maggio 2017).
15. E' dirimente rilevare che in queste comunicazioni non è mai stato citato l'ordine n. 49, oggetto del presente giudizio. Se pure è vero che tra ed CP_3 Controparte_4 in rapporto ai fatti pregressi, nasceva un contenzioso, successivamente transatto, è anche vero che lo stesso non interferiva con la fattura oggetto del presente contenzioso.
16. Ebbene, il ragionamento effettuato dal giudice di prime cure è totalmente condivisibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2729 c.c.. Ed, invero, la prassi seguita da non è stata oggetto di censura da parte dell'appellante, che non ha CP_3 neppure proposto una plausibile spiegazione alternativa, quanto al pagamento delle fatture, che avveniva successivamente alla ricezione della merce. Né l'appellante ha spiegato per quale ragione logica avrebbe atteso oltre tre anni per segnalare ad la mancata ricezione dei beni già da tempo pagati, considerando l'importo CP_3 tutt'altro che modesto e la normale interlocuzione tra le parti nel corso, appunto, degli stessi tre anni ( dal 2017 al 2020). In data 21 marzo 2017, infatti, ricevette CP_3 il pagamento tramite bonifico per l'ordine in questione (ordine n. 49) a saldo della fattura n. 117/2017 emessa il 28 febbraio 2017 (cfr. doc. 6).
17. E', infine, rilevabile dalla mera lettura dei documenti che la mail con cui l'attrice si sarebbe lamentata della mancata consegna venne inviata il 26/05/2017, quasi quattro mesi dopo che era scaduto il termine per la consegna e oltre due mesi dopo che il pagamento era stato effettuato e dopo che era già scaduto il termine per la consegna degli altri due ordini (23 marzo e 28 aprile 2017 come dal doc. n. 2). Soprattutto, ciò che è significativo è che la mail non conteneva un alcun riferimento all'ordine de quo; ed, invero, la fattura di cui chiedeva la cancellazione era la n. 359 del Parte_1
pagina 9 di 12 28 aprile 2017, correlata all'ordine n. 50, mentre oggetto del presente contenzioso è la fattura n. 117 del 28 febbraio 2017, relativa all'ordine n. 49. Pertanto, la suddetta comunicazione non è idonea a far ritenere una tempestiva ed efficace contestazione in questa sede, proprio perché riguarda forniture diverse da quella oggetto di causa, relativa all'ordine n. 49/16. Infine, parte attorea ha articolato nella memoria ex art. 183, n. 2 c.p.c. un capitolo di prova in contrasto con il contenuto della sopra citata mail del 26.5.2017 (doc. n. 10 di ). CP_3
18. Né la difesa dell'impugnante spiega le ragioni per le quali la mancata consegna di merce per un importo così importante sia passata sotto silenzio per quasi tre anni, ossia sino alla determinazione di inviare la diffida del 20.2.2020, anticipatoria del presente contenzioso.
19. Le argomentazioni della società appellante relativamente al documento di trasporto sono inconferenti, alla luce del contesto documentale descritto, al pari del richiamo del contenzioso con , queste ultime trattate solo in secondo grado e, CP_4 dunque, tardive ex art. 345 c.p.c..
20. Opinione della Corte in merito al motivo sub b) dell'appello. Quanto al motivo sub b), in forza del quale l'appellante chiede “la revoca della sentenza per violazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c.”, detta censura si sostanzia nella mancata partecipazione di parte attorea all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. Ora,
è agevole verificare che il giudice di primo grado, con ordinanza datata 15.5.2022, aveva rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.4.2024 con trattazione scritta;
successivamente, con ordinanza datata 23.12.2022, il giudice, su richiesta delle parti, anticipava l'udienza di precisazione delle conclusioni da tenersi ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 30.5.2023, assegnando alle parti termine sino al 20.5.2023 per il deposito di sintetiche note conclusive. Detta ordinanza era regolarmente comunicata alle parti e, per quanto di interesse nella presente fase, all'avv. Andrea Recchi, difensore di parte attorea, in data 27.12.2022 (cfr. storico del fascicolo di primo grado). All'udienza del 30.5.2023 parte attorea, nonostante il regolare deposito di note conclusive, non compariva all'udienza, ragione per la quale la discussione non coinvolgeva detta parte. Di fatto, la difesa di parte attorea non si era presentata alla discussione senza alcun motivo valido e non giustificava minimamente pagina 10 di 12 le ragioni della sua assenza, neppure in secondo grado, essendo rimasto un flatus vocis il preteso coinvolgimento in un incidente stradale il giorno dell'udienza; e ciò senza considerare che il verbale veniva aperto alle ore 10.17 e chiuso alle ore 13,50.
21. Sulla base delle sopra esposte argomentazioni, segue la conferma della decisione di prime cure e l'assorbimento della questione della prescrizione sollevata dalla parte convenuta solo per l'ipotesi di accoglimento del gravame, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c.. Il rigetto della pretesa condanna alla restituzione dell'importo di €
147.881,65 comporta anche il rigetto conseguente della domanda risarcitoria, che era fondata sulla prima domanda.
22. L'esito del gravame comporta la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore di parte appellata, nei termini di cui al dispositivo.
23. Va, infine, dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 3642/23, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 4533/2023;
2. condanna a rifondere in favore di (già Parte_1 CP_3 Controparte_2
, le spese di lite del presente grado, che liquida in complessivi € 9.991,00 - oltre
[...] rimborso forfettario delle spese generali al 15% ed accessori di legge, pronunciandone la distrazione in favore del difensore di CP_3
3. dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Milano, 6.11.2024.
pagina 11 di 12 Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Giovanna Ferrero Consigliere
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3642/2023 promossa in grado d'appello da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANDREA RECCHI, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIA PAOLO EMILIO , 28 00192 ROMA presso il difensore
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. I GUIDO GRIGNAN e dell'avv. ANDREA LORO, elettivamente domiciliata in via Marconi
n. 5 20077 presso il difensore appellata
pagina 1 di 12 avente ad oggetto: Vendita di cose mobili
Conclusioni per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis: – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4533/2023, resa inter partes dal Tribunale di Milano, Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico Dott.ssa Simonetta Scirpo, nell'ambito del giudizio N.R.G. 34594/2021, depositata in cancelleria in data 31/05/2023 e mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “in via principale - accertare e dichiarare la responsabilità della società
, in pers. del leg. Rapp.te Ing. sita in Via Caduti di Marcinelle Controparte_3 Parte_2
5, 20134 Milano, partita iva , per l'effetto, condannare la medesima alla restituzione della P.IVA_1 somma di € 147.881,65; nel merito - accertare e condannare la società in Controparte_3 pers. del leg. Rapp.te Ing. sita in Via Caduti di Marcinelle 5, 20134 Milano, partita iva Parte_2
, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, patiti dall'attore, pari ad € 254.192,09 in P.IVA_1 subordine - accertare e condannare la società in pers. del leg. Rapp.te Ing. Controparte_3 sita in Via Caduti di Marcinelle 5, 20134 Milano, partita iva , al pagamento Parte_2 P.IVA_1 in favore della società di € 402.073,74 o nella minore o maggior somma ritenuta di Parte_1 giustizia. Con rivalutazione monetaria dal giorno del fatto a quello della effettiva pronuncia definitiva, con gli interessi e spese successive. Con vittoria di spese legali del presente giudizio oltre IVA, C.P.A.”
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per CP_3
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: Nel merito, in via principale 1. respingere tutte le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate, con conseguente conferma integrale della sentenza appellata n.
4533/2023 del Tribunale di Milano;
in subordine 2. nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento (ancorché parziale) delle domande avversarie, contenere l'ammontare eventualmente dovuto in quanto verrà analiticamente provato in corso di causa in via ulteriormente subordinata 3. In pagina 2 di 12 via ulteriormente gradata, per la non creduta ed impugnata ipotesi di accoglimento, quand'anche parziale, delle richieste formulate da nei confronti di condannare Parte_3 CP_3 ad integralmente rilevare indenne l'esponente, per le ragioni esplicitate nel presente Controparte_4 atto. In ogni caso 4. Con vittoria di spese e competenze di lite, da liquidarsi in conformità al DM
55/2014, con richiesta di distrazione a favore dell'Avv. Guido Grignani che si dichiara antistatario In via Istruttoria Si reiterano in questa sede le istanze istruttorie di cui agli atti depositati ed in particolare alla memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. regolarmente depositata, pagg. da 4 a 7 che di seguito si trascrivono.
Si chiede ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze di fatto:
1. Il 29 dicembre 2016,
riceveva un ordinativo dalla società bulgara ET LTD, avente ad oggetto una CP_3 fornitura di prodotti e apparecchiature informatiche, con termine di consegna 31 gennaio 2017 (doc. 1 che si rammostra al teste);
2. L'ordinativo di cui sopra si inseriva in una prassi commerciale già in uso tra le due Società, in forza del quale – anche in precedenza – aveva effettuato ordinativi Parte_3 di materiale informatico ricondizionato (c.d. “refurbished”) ad;
3. In forza delle condizioni CP_3 commerciali in uso tra le parti, avrebbe pagato il corrispettivo entro 3 -5 giorni dalla data Parte_3 di effettiva ricezione del materiale;
4. Le modalità operative di evasione dell'ordine erano le seguenti: -
avrebbe ordinato il materiale alla società - avrebbe CP_3 Controparte_4 Controparte_4 consegnato il materiale ad presso l'Agenzia Pegaso di Pomezia;
- avrebbe emesso CP_3 CP_3
DDT relativo al medesimo materiale (da consegnarsi presso e lo avrebbe poi trasmesso Parte_3 ad - avrebbe poi curato le attività di spedizione del medesimo Controparte_4 Controparte_4 materiale a sempre a mezzo dell'Agenzia Pegaso di Pomezia;
- avrebbe Parte_3 Parte_3 poi pagato entro 3 -5 giorni dalla ricezione della merce;
Il tutto come da procedura di cui alla CP_3
e -mail del 2 gennaio 2017 prodotta sub doc. 2 che viene mostrata al teste, unitamente all scambio di e - mail del 3 -4 gennaio 2017 prodotte sub doc. 13 ;
7. La fornitura a era stata prospettata Parte_3 ad dal Sig. (collaboratore della società ), il quale aveva proposto ad CP_3 Persona_1 CP_4
Alscom di effettuare la fornitura a ET LTD acquistando i beni da ed Controparte_4 incaricando quest'ultima di curare la consegna al cliente finale;
8. – mediante il proprio CP_3 agente Sig. – si rivolgeva per il reperimento dei materiali alla società 9. Tes_1 Controparte_4
In particolare, ha richiesto ad di poter effettuare la fornitura dei beni per cui è CP_4 CP_3 causa (cfr docc. 2, 3 e 4) presso l'Agenzia Pegaso Servizi di Pomezia (Via Honduras), cfr doc. 13 ; 10.
ha effettuato il pagamento della fattura n. 45/2016 di (doc. 4) ed ha poi emesso CP_3 CP_4
pagina 3 di 12 DDT per i medesimi beni (doc. 2), che è stato trasmesso ad;
11. Poi, ha curato CP_4 CP_4 la spedizione dei beni di cui al DDT n. 16/2017 di prodotto sub doc. 3 (nonché di cui alla CP_3 fattura di n. 45/2016 prodotta sub doc. 4) al cliente finale ET LTD, a mezzo CP_4 dell'Agenzia Pegaso di Pomezia;
12. In sintesi: ha pagato (doc. 4 – fattura CP_3 Controparte_4
n. 45/2016 su offerta n. 173), ha emesso DDT inviato ad indicando CP_4 Controparte_4 espressamente il luogo di consegna (presso la sede di in Bulgaria – doc. 3) ed è stata poi Parte_3 regolarmente pagata da ET Ltd dopo che quest'ultima ha ricevuto la merce (doc. 6 – fattura
); 13. non ha mai ricevuto da alcuna lamentela/contestazione circa la CP_3 CP_3 Parte_4 fornitura di cui all'ordine n. 49 di oggetto del presente giudizio, sino 20 febbraio 2020 Parte_3
(circa 3 anni dopo); 14. non ha mai comunicato ad alcuna criticità Controparte_4 CP_3 relativamente alla fornitura in questione che, pertanto, risulta ad come correttamente eseguita. CP_3
Si indicano come testimoni, su tutti i capitoli di prova: - Sig. c/o - Sig. Tes_1 CP_3 [...]
c/o - Il legale rappresentante pro tempore di Piazza Gandhi n. 3 Tes_2 CP_3 Controparte_4
– 00144 – Roma Limitatamente ai capitoli 9 e 11 - Il legale rappresentante pro tempore di Agenzia
Pegaso Servizi Srl, via Honduras n. 17 – 00171 – Pomezia (Roma)
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4533/23, ha respinto la domanda proposta da che aveva chiesto la condanna di al pagamento di Parte_1 CP_3 euro 147.881,65, importo anticipatamente pagato il 21.03.2017, per merce che non era mai stata consegnata, in violazione dell'ordine di acquisto n. 49/16 del 29.12.16, di cui alla successiva fattura n. 117 emessa dalla convenuta il 28.02.2017. L'attrice aveva chiesto anche il risarcimento danni per euro 254.192,09 a titolo di lucro cessante, per la perdita del cliente a cui avrebbe rivenduto i beni e per la perdita dei successivi ordini cancellati, nn. 50 e 51 del 29.12.2016, ordini che era stata obbligata a cancellare, una volta constatata la mancata consegna del primo.
2. Il giudice di prima istanza aveva osservato che la merce di cui all'ordine n. 49/16 e, quindi, di cui alla fattura n. 117/17 era stata consegnata, e questo in considerazione di una serie di elementi gravi, precisi e concordanti ex artt. 2729 c.c. e 116 c.p.c.. Ed, infatti, era in atti una prassi di pagamento in 3/5 giorni dopo la consegna, prassi pagina 4 di 12 allegata dalla convenuta e documentata tramite atto interno, da cui risulta che quelli oggetto di questa causa erano gli ordini nn. 7, 8 e 9; negli ordini risulta indicata la data di consegna, non già quella di pagamento (doc. 2 comparsa, pagg. 1 e 3) ed è dunque legittimo presumere che, se il pagamento era stato effettuato, anche la consegna era stata effettuata;
il termine di consegna della merce, in base all'ordine del 29.12.2016 era fissato al 31.01.2017, la fattura era stata emessa il 28.02.2017, il pagamento era stato effettuato il 21.03.2017. La mail con cui l'attrice si doleva della mancata consegna era stata inviata il 26.05.2017, ossia quasi quattro mesi dopo che era scaduto il termine per la consegna e oltre due mesi dopo che il pagamento era stato effettuato, e dopo che era già scaduto il termine per la consegna degli altri due ordini, ossia 23 marzo e 28 aprile
2017, data indicata nel doc. 2 della comparsa, alle pagg. 8 e 12.
3. Ad avviso del giudice di prime cure non privo di significato era che nel periodo intermedio non vi fosse stata alcuna interlocuzione, né alcun sollecito da parte dell'attrice. In particolare, nella mail del 26.05.2017, soltanto l'oggetto faceva riferimento alla fattura n. 117/2017. Nella lettera firmata in modo autografo l'oggetto nemmeno era riportato ed il contenuto della diffida, come anche tradotto dall'attrice, era il seguente: “a causa del prolungamento dei termini di esecuzione dell'ordine, il nostro cliente si rifiuta di pagare la merce. Così chiediamo di annullare la fattura emessa 359/2017 dal 28.04.2017. Annulliamo anche il nostro ordine di acquisto
51/2016 dal 29.12.2016” (pag. 4 note conclusive;
contenuto parzialmente diverso da quanto affermato dalla stessa attrice a pag. 5 dell'atto di citazione: “spiegava che a causa del ritardo il cliente aveva disdetto tutti gli ordini e richiesto la restituzione di quanto già pagato”). In sostanza, non era presente alcun riferimento all'annullamento della fattura n. 117 o alla risoluzione del contratto di cui all'ordine n. 49, né alla restituzione di quanto già pagato;
dal tenore della comunicazione, il riferimento al ritardo nella consegna dei beni non poteva che essere riferito alla fattura n. 359 collegata all'ordine n. 50, con conseguente richiesta di annullamento della fattura, non ancora pagata, e del successivo ordine n. 51 non ancora fatturato. Tanto più che tale comunicazione appariva essere una risposta al precedente invio del 05.05.2017 della fattura n. 359/17 (relativa all'ordine n. 50), inoltrata all'attrice dalla convenuta (pag. 4 doc. 6 citazione).
pagina 5 di 12 4. Ad avviso del giudice di primo grado, dunque, la mancanza di pronta reazione da parte dell'attrice era indice del fatto che la consegna dei beni di cui all'ordine n. 49 era stata effettuata. Del resto - osservava il giudice di prima istanza - soltanto con la diffida del
20.02.2020 veniva fatto espresso riferimento alla mancata consegna dei beni di cui alla fattura n. 117/2017, con conseguente espressa richiesta di restituzione di quanto pagato, con dichiarazione di risoluzione di diritto del contratto, per sopravvenuta inutilità della prestazione. In sintesi, soltanto quasi tre anni dopo veniva comunicato alla controparte che non vi era più interesse a ricevere la prestazione e che dunque il contratto era da intendersi risolto di diritto. Il tutto trovava conferma nel tenore della risposta della convenuta, del 21.06.2017 (doc. 6 citazione); solo nell'oggetto della mail rimaneva il riferimento alla fattura n. 117, ma nel contenuto (anticipato dal riferimento all'ordine n. 50) si faceva espresso riferimento ai beni di cui alla fattura n.
359, che per errore non risultavano ancora spediti. Ebbene, riteneva il giudice significativo che a tale comunicazione l'attrice non avesse replicato alcunché.
5. L'esito della vertenza giustificava la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte.
6. Avverso la decisione di prime cure ha interposto gravame la società Parte_1
chiedendo che, previa sospensione dell'esecutività della decisione, la parte
[...] avversa fosse condannata al pagamento della somma di € 147.881,65, oltre che al risarcimento dei danni quantificati in € 254.192,09..
7. Parte appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnativa.
8. Dopo la rinuncia alla sospensiva da parte dell'appellante all'udienza di prima comparizione del 9.4.2024, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del
29.10.2024 sulle conclusioni come rassegnate dalle parti in via telematica e previa concessione dei termini per gli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione
9. I motivi sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti:
a. errata valutazione del materiale istruttorio;
b. violazione dell'art. 101 c.p.c..
pagina 6 di 12 10. Quanto al motivo sub a), la difesa di parte appellante contesta le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure, in quanto la dedotta prassi di consegna della merce e di relativo pagamento era smentita dall'ordine n. 49 cui era correlata la fattura n. 117. Parte appellante, infatti, assume che con il deposito dei DDT successivo al pagamento aveva fornito la prova del mancato arrivo della merce;
ciò in quanto sui
DDT non vi era alcuna firma o timbro del vettore e dell'avvenuta consegna.
Sottolinea, in particolare, la rilevanza dei DDT ai fini della prova della consegna della merce, specificando che al fine della relativa prova è necessaria non solo la firma del vettore sul documento di trasporto, ma anche quella del destinatario. Inoltre, il giudice era incorso in palese errore con riguardo alla mail datata 26.5.2017 inviata dall'odierna appellante alla società relativa proprio alla fattura n. 117 e con la CP_3 quale l'attrice aveva chiesto l'annullamento dell'ordine n. 51 e lo storno della fattura n. 359 relativa all'ordine n. 50. Del resto, la stessa aveva asserito di aver CP_3 emesso i relativi DDT consegnati poi alla società che si sarebbe dovuta CP_4 occupare della spedizione in Bulgaria e che la stessa era rimasta inadempiente.
11. Con il motivo sub b), l'appellante censura la decisione del giudice di prime cure, intervenuta in assenza della relativa discussione ex art. 281 sexies cpc, essendosi trovato il legale coinvolto in un incidente stradale sull'autostrada Roma – Milano.
12. Opinione della Corte in merito al motivo sub a) dell'appello. E' necessaria una puntuale illustrazione del materiale istruttorio acquisito alla causa. Il 29 dicembre
2016, riceveva un ordinativo dalla società bulgara CP_3 Parte_1 avente ad oggetto una fornitura di prodotti e apparecchiature informatiche, con termine di consegna al 31 gennaio 2017 (doc. 1). L'ordinativo de quo si inseriva in una prassi commerciale già in uso tra le due società, in forza del quale aveva Parte_1 effettuato ordinativi di materiale informatico ricondizionato. In forza delle condizioni commerciali concordate, avrebbe pagato il corrispettivo entro 3 -5 Parte_1 giorni dalla data di effettiva ricezione del materiale;
il tutto come emerge dalla e -mail del Dott. del 2 gennaio 2017 (con allegato l'ordine n. 49 per cui è causa, Tes_1 oltre ad altri due ordini successivi) La fornitura a era stata prospettata Parte_1 ad da collaboratore della società Eurotrading Spa, il quale CP_3 Persona_1 aveva proposto la detta fornitura con acquisto dei beni da ed incarico Controparte_4
pagina 7 di 12 di quest'ultima di curare la consegna al cliente finale, il tutto come risulta dal doc. 2 ( cfr. stessa data dell'ordine, ossia 29.12.2016). , mediante il proprio agente, CP_3
si rivolgeva per il reperimento dei materiali alla società Tes_1 Controparte_4 nella persona di In particolare, conformemente agli accordi intercorsi tra Persona_1
e avrebbe effettuato la fornitura di beni Tes_1 Persona_1 CP_4 presso l'Agenzia Pegaso Servizi di Pomezia. Inoltre, si sarebbe CP_4 preoccupata della spedizione dei beni al cliente finale , secondo la Parte_1 seguente procedura: avrebbe provveduto ad inviare a di CP_3 Persona_1
il DDT e questi avrebbe provveduto al ritiro dei beni ed alla successiva CP_4 spedizione a (doc. 3 – documento di trasporto trasmesso ad Parte_1
). CP_4
13. Orbene, questo è anche quanto avvenuto per la fornitura oggetto del presente giudizio: ha regolarmente pagato come risulta dal doc. n. 4 CP_3 Controparte_4 costituito dalla fattura n. 45/2016 del 30.12.2016 su offerta n. 173 del CP_4
29.12.2016, ha emesso DDT inviato ad indicando espressamente il Controparte_4 luogo di consegna, presso la sede di in Bulgaria, con indicazione anche Parte_1 di numero di telefono come da doc. 5 ( cfr. ultima riga della casella contrassegnata come “luogo di consegna”). La fattura n. 117/2017 del 28.2.2017 è stata regolarmente pagata da come da doc.
6. Ebbene, non aveva mai Parte_1 CP_3 ricevuto da alcuna lamentela/contestazione circa la citata fornitura, Parte_1 oggetto del presente giudizio, sino al 20 febbraio 2020, ossia circa tre anni dopo, né
aveva mai comunicato ad alcuna criticità relativamente Controparte_4 CP_3 alla fornitura in questione.
14. Nella stessa data del 29 dicembre 2016, effettuava due ulteriori ordini Parte_1 ad : l'ordine n. 50/2016 dell'importo di €. 147.686,03, con data di consegna 23 CP_3 marzo 2017 (cfr. allegato al doc. 2b) e l'ordine n. 51/2016 dell'importo di €.
139.506,06, con data di consegna 28 aprile 2017 (cfr. allegato al doc. 2). , CP_3 mediante il proprio agente provvedeva ad incaricare sempre Tes_1 Controparte_4 nella persona del della fornitura e della successiva spedizione a Per_1 Parte_1
dei beni oggetto di ordinativo n. 50/2016 e n. 51/2016, non oggetto del presente
[...] contenzioso. provvedeva regolarmente al pagamento della fattura di CP_3
pagina 8 di 12 (doc. 8 – fattura n. 46/2016) in data 18 aprile 2017, ma questa volta Controparte_4
non provvedeva a consegnare i beni presso nei termini CP_4 Parte_1 previsti, come espressamente indicato nell'ordine. Per tale ragione, in data 26 maggio
2017 la comunicava ad che non avrebbe pagato la Parte_1 CP_3 relativa fattura emessa da quest'ultima: si tratta del doc. 9 – fattura n. CP_3
359/2017 relativa all'ordine 50/2016 e minimamente interferente con l'ordine 49/2016 correlato alla fattura n. 117/2017, oggetto del presente giudizio;
comunicava, invece,
l'intenzione di cancellare l'ordine n. 51/2016 relativo alla successiva fornitura (v. doc.
10 – e -mail Komplelektrika Ldte del 26 maggio 2017).
15. E' dirimente rilevare che in queste comunicazioni non è mai stato citato l'ordine n. 49, oggetto del presente giudizio. Se pure è vero che tra ed CP_3 Controparte_4 in rapporto ai fatti pregressi, nasceva un contenzioso, successivamente transatto, è anche vero che lo stesso non interferiva con la fattura oggetto del presente contenzioso.
16. Ebbene, il ragionamento effettuato dal giudice di prime cure è totalmente condivisibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2729 c.c.. Ed, invero, la prassi seguita da non è stata oggetto di censura da parte dell'appellante, che non ha CP_3 neppure proposto una plausibile spiegazione alternativa, quanto al pagamento delle fatture, che avveniva successivamente alla ricezione della merce. Né l'appellante ha spiegato per quale ragione logica avrebbe atteso oltre tre anni per segnalare ad la mancata ricezione dei beni già da tempo pagati, considerando l'importo CP_3 tutt'altro che modesto e la normale interlocuzione tra le parti nel corso, appunto, degli stessi tre anni ( dal 2017 al 2020). In data 21 marzo 2017, infatti, ricevette CP_3 il pagamento tramite bonifico per l'ordine in questione (ordine n. 49) a saldo della fattura n. 117/2017 emessa il 28 febbraio 2017 (cfr. doc. 6).
17. E', infine, rilevabile dalla mera lettura dei documenti che la mail con cui l'attrice si sarebbe lamentata della mancata consegna venne inviata il 26/05/2017, quasi quattro mesi dopo che era scaduto il termine per la consegna e oltre due mesi dopo che il pagamento era stato effettuato e dopo che era già scaduto il termine per la consegna degli altri due ordini (23 marzo e 28 aprile 2017 come dal doc. n. 2). Soprattutto, ciò che è significativo è che la mail non conteneva un alcun riferimento all'ordine de quo; ed, invero, la fattura di cui chiedeva la cancellazione era la n. 359 del Parte_1
pagina 9 di 12 28 aprile 2017, correlata all'ordine n. 50, mentre oggetto del presente contenzioso è la fattura n. 117 del 28 febbraio 2017, relativa all'ordine n. 49. Pertanto, la suddetta comunicazione non è idonea a far ritenere una tempestiva ed efficace contestazione in questa sede, proprio perché riguarda forniture diverse da quella oggetto di causa, relativa all'ordine n. 49/16. Infine, parte attorea ha articolato nella memoria ex art. 183, n. 2 c.p.c. un capitolo di prova in contrasto con il contenuto della sopra citata mail del 26.5.2017 (doc. n. 10 di ). CP_3
18. Né la difesa dell'impugnante spiega le ragioni per le quali la mancata consegna di merce per un importo così importante sia passata sotto silenzio per quasi tre anni, ossia sino alla determinazione di inviare la diffida del 20.2.2020, anticipatoria del presente contenzioso.
19. Le argomentazioni della società appellante relativamente al documento di trasporto sono inconferenti, alla luce del contesto documentale descritto, al pari del richiamo del contenzioso con , queste ultime trattate solo in secondo grado e, CP_4 dunque, tardive ex art. 345 c.p.c..
20. Opinione della Corte in merito al motivo sub b) dell'appello. Quanto al motivo sub b), in forza del quale l'appellante chiede “la revoca della sentenza per violazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c.”, detta censura si sostanzia nella mancata partecipazione di parte attorea all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. Ora,
è agevole verificare che il giudice di primo grado, con ordinanza datata 15.5.2022, aveva rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.4.2024 con trattazione scritta;
successivamente, con ordinanza datata 23.12.2022, il giudice, su richiesta delle parti, anticipava l'udienza di precisazione delle conclusioni da tenersi ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 30.5.2023, assegnando alle parti termine sino al 20.5.2023 per il deposito di sintetiche note conclusive. Detta ordinanza era regolarmente comunicata alle parti e, per quanto di interesse nella presente fase, all'avv. Andrea Recchi, difensore di parte attorea, in data 27.12.2022 (cfr. storico del fascicolo di primo grado). All'udienza del 30.5.2023 parte attorea, nonostante il regolare deposito di note conclusive, non compariva all'udienza, ragione per la quale la discussione non coinvolgeva detta parte. Di fatto, la difesa di parte attorea non si era presentata alla discussione senza alcun motivo valido e non giustificava minimamente pagina 10 di 12 le ragioni della sua assenza, neppure in secondo grado, essendo rimasto un flatus vocis il preteso coinvolgimento in un incidente stradale il giorno dell'udienza; e ciò senza considerare che il verbale veniva aperto alle ore 10.17 e chiuso alle ore 13,50.
21. Sulla base delle sopra esposte argomentazioni, segue la conferma della decisione di prime cure e l'assorbimento della questione della prescrizione sollevata dalla parte convenuta solo per l'ipotesi di accoglimento del gravame, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c.. Il rigetto della pretesa condanna alla restituzione dell'importo di €
147.881,65 comporta anche il rigetto conseguente della domanda risarcitoria, che era fondata sulla prima domanda.
22. L'esito del gravame comporta la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore di parte appellata, nei termini di cui al dispositivo.
23. Va, infine, dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 3642/23, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 4533/2023;
2. condanna a rifondere in favore di (già Parte_1 CP_3 Controparte_2
, le spese di lite del presente grado, che liquida in complessivi € 9.991,00 - oltre
[...] rimborso forfettario delle spese generali al 15% ed accessori di legge, pronunciandone la distrazione in favore del difensore di CP_3
3. dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Milano, 6.11.2024.
pagina 11 di 12 Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
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