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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/10/2025, n. 2898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2898 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott. Mario Cigna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9982/2021 R.G.,
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Bono
- attore -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Rosato
- convenuta -
e , rappresentati e difesi dagli Controparte_2 Controparte_3
avvocati Roberto Bellucci e Claudia Lisetti
- convenuti -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 15-12-2021 conveniva in giudizio dinanzi a Parte_1
questo Tribunale , e Controparte_3 Controparte_2 [...]
, al fine di sentir dichiarare il primo esclusivo Controparte_1
responsabile del sinistro stradale, avvenuto in Alezio in data 12 settembre 2020 e, per l'effetto, condannare, in solido, CP_3 (in qualità di conducente), (in qualità di
[...] Parte_2
proprietario) e al pagamento, in suo favore, Controparte_1
della complessiva somma di euro 193.233,00, a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza del sinistro.
A sostegno della domanda esponeva: che il 12 settembre 2020, alle ore 9:20 circa, stava percorrendo, alla guida della vettura SA Korando, tg. RM9H5148, di proprietà di
, la (dir. Taviano), allorquando, Controparte_4 Controparte_5
giunto all'intersezione con una strada interpoderale senza nome (posta a destra della carreggiata), era stato investito dalla vettura Audi A3, tg.
EY021XR, di proprietà di (assicurata per la r.c.a. Controparte_2
con ), condotta nell'occasione da Controparte_1 CP_3
, il quale, omettendo di accordare la dovuta precedenza, aveva
[...]
improvvisamente invaso la corsia di marcia percorsa dall'attore, causandone la fuoriuscita di strada;
che il a causa dell'impatto, aveva dapprima sbandato e colpito il Pt_1
muro di recinzione posto sul lato sinistro della strada e, subito dopo, controsterzando, aveva impattato contro il muretto a secco, presente al margine destro della strada, finendo la corsa nel fondo rustico ivi presente, posto ad un dislivello di circa un metro rispetto alla sede stradale;
che, nell'immediatezza dei fatti, l'attore era stato trasportato dall'ambulanza, in codice rosso, presso il PS dell'Ospedale Vito Fazzi di
Lecce, ove gli erano state diagnosticate varie fratture ed una lussazione della spalla sinistra con lesione della cuffia dei rotatori, per la quale si
2 era necessario un intervento chirurgico;
che, pertanto, per effetto del sinistro stradale, aveva riportato gravi lesioni, di cui chiedeva ristoro.
Si costituiva , la quale contestava nel merito, Controparte_1
sia nell'an che nel quantum, la fondatezza della domanda, deducendo che il sinistro era imputabile in maniera paritetica ai conducenti dei due veicoli e che, in ogni caso, fosse accertata la graduazione della colpa di ciascuno dei soggetti coinvolti nel sinistro, anche ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., stante il mancato utilizzo della cintura di sicurezza da parte dell'attore al momento del sinistro. Deduceva, in ogni modo, di aver versato in favore dell'attore, in fase stragiudiziale, la somma di euro
19.200,00, da ritenersi satisfattiva di tutti i danni subiti dallo stesso, con ciò estinguendo ogni eventuale ed ulteriore obbligazione risarcitoria.
Si costituivano, con unica comparsa di costituzione e risposta, CP_2
e , rispettivamente proprietario e
[...] Controparte_3
conducente, i quali contestavano la fondatezza della domanda attorea, nell'an e nel quantum;
in particolare, deducevano che il sinistro fosse ascrivibile alla condotta di guida imprudente tenuta dal che, Pt_1
nelle circostanze di tempo e luogo descritte, indossando calzature inadeguate (“ciabatte infradito”), aveva tenuto una velocità non conforme alle caratteristiche della strada ed era quindi andato ad impattare contro la vettura Audi A3, condotta da , che Controparte_6
si trovava ferma, all'incrocio con la SP 54, in procinto di immettersi dalla strada interpoderale sulla strada principale;
chiedevano, comunque, in ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, che fosse accertata la prevalente responsabilità dell'attore nella causazione dell'evento, con rideterminazione del quantum dovuto.
3 In ogni modo, chiedevano di essere manlevati dalla compagnia assicuratrice convenuta, , che garantiva il Controparte_1
veicolo al momento del sinistro.
Il giudizio veniva istruito, oltre che documentalmente, mediante prova orale (interrogatorio formale e prova testimoniale) e consulenza tecnica sulla dinamica del sinistro e medico-legale; quindi, precisate le conclusioni nell'udienza del 14-5-2025, il giudizio veniva riservato per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata, salvo una riduzione del “quantum” richiesto.
Anzitutto è pacifico che l'attore, nelle circostanze di tempo e luogo dedotte nell'atto introduttivo, procedeva a bordo della vettura
SA sulla SP 54 , dir. Taviano, con diritto di CP_5
precedenza, mentre l'Audi A3 proveniva da una stradina interpoderale gravata da segnale verticale di “dare precedenza”.
Dalla relazione di incidente stradale redatta dai Carabinieri della stazione di Alezio, intervenuti nell'immediatezza dei fatti, e dalla consulenza tecnica espletata in corso di causa, è emersa in modo chiaro la dinamica del sinistro;
in particolare, invero, è stato accertato: che la vettura Audi A3, condotta nell'occasione da , Controparte_3
proveniente da una traversa secondaria, nel tentativo di immettersi sulla
SP 54, aveva invaso la corsia di marcia percorsa dall'attore, impattando con la propria parte anteriore destra sulla parte anteriore destra della
SA; che, a seguito dell'impatto, la vettura SA aveva
4 dapprima deviato verso il lato sinistro della SP 54, fino al conseguente strisciamento sul muretto a secco presente a ridosso della banchina, per poi deviare verso il lato opposto della carreggiata, superare il muretto di contenimento destro, invadere il terrapieno laterale e fermarsi, infine, all'interno di tale terrapieno, ad una distanza di circa 17 mt dal punto di uscita della carreggiata;
che non erano state rinvenute tracce di frenata nel tratto di strada in questione ma solo una traccia di scarrocciamento prodotta dalla SA subito dopo l'impatto con l'Audi A3.
Al riguardo va evidenziato che, sebbene il conducente, CP_3
, abbia riferito ai Verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti (cfr.
[...]
dichiarazione allegata alla Relazione di incidente stradale) e in sede di interrogatorio formale, che, al momento dell'impatto, la vettura da lui condotta fosse ferma in corrispondenza dell'incrocio, in procinto di immettersi sulla SP 54, tale sua dichiarazione non può ritenersi verosimile.
Si richiamano, sul punto, le argomentazioni del CTU nominato, ing.
, il quale, sulla base della documentazione agli atti (e, in Persona_1
particolare, degli atti dei verbalizzanti, dello studio della posizione dei mezzi e dei danni riportati dagli stessi), ha concluso che l'Audi A3, immediatamente prima della collisione, viaggiava ad una velocità presumibile di 15-20 km/h, incompatibile con una posizione di quiete
(cfr. CTU in atti); argomentazioni che, basate su rilevante documentazione e immuni da vizi logici, vanno interamente condivise e fatte proprio da questo Tribunale.
Sussiste, dunque, indubbiamente la responsabilità del convenuto
, il quale ha omesso di accordare la dovuta Controparte_3
5 precedenza, pur in presenza di apposita segnaletica verticale, intraprendendo la manovra di immissione sulla SP 54 (piuttosto che arrestare la marcia), nonostante l'imminente sopraggiungere della vettura condotta dal Pt_1
Ciò posto, va tuttavia esaminata anche la condotta di guida tenuta dall'attore.
Come noto, infatti, secondo il costante e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per andare esente da responsabilità,
l'attore, pur a fronte dell'accertata violazione delle norme di circolazione stradale da parte del conducente antagonista, è tenuto a dimostrare, dal canto suo, la totale assenza di colpa (cfr. tra le tante,
Cass. 9528/2012 secondo cui: “nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 cod. civ. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa peraltro il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente”).
Nel caso di specie, con particolare riguardo alla velocità tenuta dall'attore, il CTU ha accertato che egli procedeva, al momento dell'impatto, ad una velocità di circa 90-95 km/h; tale velocità, seppur
6 prossima al limite previsto sul tratto di strada in questione (90 km/h), non può comunque ritenersi consona allo stato dei luoghi.
Invero, dalla documentazione fotografica in atti e dai rilievi del CTU emerge con chiarezza che la SP 54 era particolarmente stretta nel punto in cui si è verificato il sinistro e che vi era segnaletica verticale, prima della zona d'urto e nella direzione di marcia della vettura SA, che annunciava l'imminente intersezione tra la stessa SP 54 e le sue traverse secondarie (v. p. 19 ss CTU in atti).
Si legge, al riguardo, nelle precisazioni conclusive della CTU: “[…] vista la segnaletica presente sulla S.P. 54 nella direzione di avanzamento del fuoristrada SA, ovvero il segnale raffigurante l'imminente intersezione tra la stessa S.P. 54 e le sue traverse secondarie (rif. Fig. 14) nonché quanto prescritto dagli artt. 140 e 141 del Codice della strada, si fa notare come, qualora il avesse mantenuto una velocità più Pt_1
moderata, consona alle differenti intersezioni ivi presenti, seppure egli non fosse riuscito ad evitare la collisione, questa sarebbe risultata sicuramente meno gravosa, con moti post-urto del fuoristrada più contenuti e con sollecitazioni meno lesive a suo carico”; ha dunque concluso il CTU, anche in risposta alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene la causazione del sinistro sia riconducibile principalmente alla condotta di guida tenuta dal conducente della vettura Audi il quale, non concedendo la precedenza alla vettura
SA circolante sulla S.P. 54, ha innescato la turbativa origine del sinistro, la velocità di avanzamento di quest'ultima ha costituito comunque una concausa secondaria del sinistro (cfr. CTU in atti).
7 In ragione di quanto sopra, tenendo conto del fatto che l'attore non ha provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e che la dinamica del sinistro e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate dimostrano che egli – pur godendo del diritto di precedenza – ha omesso di tenere una condotta di guida consona allo stato dei luoghi, si riconosce un concorso di colpa del 70% in capo al convenuto e CP_3
del 30% in capo all'attore.
Chiarito quanto sopra in punto di “an”, va quindi esaminata la domanda risarcitoria formulata dal danneggiato, il quale ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale patito (danno biologico e danno alla cenestesi lavorativa) e del danno patrimoniale (perdita della capacità lavorativa specifica e rimborso delle spese mediche sostenute).
Orbene, nel corso del giudizio è stata espletata CTU medico-legale, mediante la nomina del dott. il quale, in esito a visita medico- Per_2
legale e ad una valutazione degli effettuati esami strumentali -acclarata la compatibilità delle lesioni riportate dall'attore con la dinamica del sinistro per cui è causa-, ha ritenuto che, in conseguenza dello stesso, il ha riportato postumi consistenti nella “presenza di un quadro Pt_1
algo-disfunzionale a carico della spalla sinistra che comporta dolore, limitazione funzionale e riduzione della forza di presa”, con ITT al 100% per giorni 30, ITP al 75% per giorni 20, ITP al 50% per giorni 30 e ITP al
25% per giorni 30 e postumi permanenti stabilizzati valutati come danno biologico nella misura del 16%.
Trattandosi di danni macropermanenti, per la relativa liquidazione equitativa si ritiene opportuno riferirsi alle tabelle attualmente in uso per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate
8 dall'Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano (conf.
Cass. 1553/2019 e 8532/2020), non potendosi applicare nel caso di specie (sinistro accaduto in data 12-9-2020) la tabella unica nazionale, essendo la stessa relativa ai soli sinistri verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del d.pr 12/2025 (v. art.5); detto danno, quindi, va liquidato come segue:
I.T.T. 30 giorni al 100% = € 3.450,00
I.T.P. 20 giorni al 75% = € 1.725,00
I.T.P. 30 giorni al 50% = € 1.725,00
I.T.P. 30 giorni al 25% = € 862,50
A titolo di ristoro del danno biologico permanente va, inoltre, determinata la somma di € 49.243,00, corrispondente a postumi da lesioni pari al 16% subiti da danneggiato di età pari a quella del al Pt_1
momento del sinistro.
L'attore ha chiesto la personalizzazione del danno, allegando che, prima del sinistro, egli coltivava la passione per il nuoto e per il mare, uscendo spesso con la sua barca (producendo a tal fine un certificato d'uso del motore per imbarcazioni da diporto); attività che -secondo la prospettazione dell'attore- costituivano fonte di realizzazione e gratificazione personale.
Al riguardo va innanzitutto evidenziato che, per costante principio della
S.C., “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di
9 conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento”
(Cass.5984/2025)
Le dette allegazioni, contenute nell'atto di citazione, non configurano conseguenze anomali o peculiari (non potendosi ritenere tali la passione per il nuoto e per il mare) e, comunque, non hanno trovato riscontro obiettivo, atteso che, a supporto, risultano le sole dichiarazioni della compagna e del figlio dell'attore, che appaiono, tuttavia, estremamente generiche e comunque non idonee a giustificare una personalizzazione del danno per come su intesa.
L'attore ha inoltre dedotto di essere affetto, in conseguenza del sinistro, di un grave disturbo depressivo di origine postraumatica, caratterizzato da “difficoltà all'induzione e mantenimento del sonno, vertigini ricorrenti specie nei cambi posturali, disturbi d'ansia generalizzata con episodi di attacchi di panico;
senso di inadeguatezza con tendenza al ritiro sociale, labilità emotiva ed affettiva. Sindrome di allarme e timori ipocondria;
panico polarizzato in tematiche di salute”, producendo a tal fine certificazione medica di specialista psichiatra.
Tali allegazioni di parte attrice si collocano, invero, nell'ambito della lesione dell'integrità psichica della persona e, se esistenti, sarebbero state valutate dal CTU nella determinazione dell'entità del danno biologico.
Al contrario, invece, il CTU incaricato, in risposta alle osservazioni critiche del consulente tecnico di parte, ha escluso la ricorrenza del
10 disturbo depressivo, in quanto non riscontrato in corso di visita, rilevando, peraltro, che il periziando, pur a fronte di specifica domanda, non ha riferito di assumere psico-farmaci (cfr. CTU medico-legale in atti).
In difetto di prova, va dunque escluso il risarcimento dell'invocato danno psichico.
Alla luce di quanto sopra, il danno da invalidità permanente va dunque, come detto, determinato in euro 49.243,00, cui va aggiunto il danno da invalidità temporanea pari ad € 7.762,50, per un totale complessivo di €
57.005,50.
In ordine al richiesto danno patrimoniale va riconosciuta come dovuta la somma di euro 2.364,00, pari alle voci di spesa documentate in atti e ritenute quantitativamente congrue dal CTU.
Va, invece, rigettata la richiesta di risarcimento per danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, in relazione al lavoro di bracciante agricolo.
Trattasi, come noto, di “danno futuro” da valutare “su base prognostica anche a mezzo di presunzioni semplici” (Cass., 20003/2014).
La giurisprudenza sul punto ha chiarito che “il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, nè tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno della stessa. Tuttavia, nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere
11 all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi. La liquidazione di detto danno può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio” (Cass., 25634/2013).
Nello specifico, la S.C. ha precisato che “il danno da perdita di capacità lavorativa specifica, ben lungi dal costituire danno “in re ipsa”, va pertanto allegato e provato nell'“an” e nel “quantum” (sia pure a mezzo di presunzioni semplici) da parte del danneggiato” (cfr. Cass,
15031/2008).
Nella specie non può dirsi raggiunta la prova di tale voce di danno, in quanto la percentuale di invalidità permanente non può ritenersi elevata e l'attore non ha allegato alcun reddito che sia poi diminuito in conseguenza del sinistro per cui è causa, avendo lo stesso unicamente prodotto il Mod. C/2 storico dal quale emerge che il ha svolto Pt_1
l'attività di bracciante agricolo sino al 2013, in virtù di contratti a tempo determinato;
null'altro si evince dalla detta documentazione.
Ne consegue che, in difetto di allegazione e prova, la domanda di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica va rigettata.
Quanto, infine, al dedotto danno non patrimoniale da lesione della cenestesi lavorativa, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che esso consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa (c.d. perdita di
12 "chance"), e si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto, mentre non è consentito il ricorso al parametro del reddito percepito dal soggetto leso” (Cass. 20312/2015; v. anche Cass. 27411/2019).
Il relativo danno (non patrimoniale) può dunque essere risarcito in quanto il danneggiato abbia proseguito l'attività lavorativa e quindi sofferto del maggior sacrificio nel suo espletamento.
Nella specie, tuttavia, come detto, il non risulta aver svolto Pt_1
attività lavorativa dal 2013 in poi;
di conseguenza, deve escludersi che l'accertata lesione alla salute riverberi i suoi effetti sull'attività lavorativa come riduzione della resistenza fisica alla specifica attività lavorativa.
In conclusione, pertanto, il complessivo danno subito dall'attore è pari ad euro 59.369,50, sicché, in considerazione dell'affermata percentuale di responsabilità in capo al convenuto (pari al 70%), Controparte_3
e della somma già versata dalla Compagnia assicuratrice in favore dell'attore (pari ad euro 19.200,00), lo stesso va definitivamente determinato in euro 22.358,65.
Tali somme sono liquidate all'attualità, e non sono quindi soggette ad ulteriore rivalutazione;
spettano invece gli interessi, atteso che la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata assolvono funzioni diverse, poiché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno ed a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe
13 trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e pertanto debbono essere corrisposti anche gli interessi, potendosi agevolmente presumersi che il tempestivo pagamento avrebbe consentito remunerativi investimenti (conformi., tra le tante, Cass. 22607/2016; 18654/2018, 3173/2016); detti interessi vanno determinati, in mancanza di prova di un ulteriore danno, al tasso legale sulla somma come annualmente rivalutata a decorrere dalla data del sinistro, e quindi dal 2-8-2014, sino alla data della presente sentenza
(Cass. S.U. 1712/1995; v., tra le tante successive, Cass. 5503/2003; Cass.
1193771997; Cass, 15823/2005); in altre parole, ai fini del calcolo degli interessi, le somme di cui sopra risultanti dall'applicazione delle tabelle milanesi aggiornate all'attualità, devono essere, secondo i coefficienti in uso, dapprima riportate al valore effettivo corrente al momento del fatto illecito (c.d. devalutazione), e sulla somma così ottenuta, vanno calcolati anno per anno (cioè con rivalutazione della somma anno dopo anno) gli interessi legali. Sulla complessiva somma come determinata, divenendo - con la presente sentenza- l'obbligazione di valuta, vanno poi applicati gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
In conclusione, pertanto, la domanda risarcitoria va accolta nei limiti di cui sopra.
Le spese di lite, nella misura di cui al dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese di CTU, nella misura già liquidata con separati decreti, sono definitivamente poste a carico dei convenuti in solido.
14
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del Dr. Mario Cigna, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con atto 23-12-2021 da nei confronti Parte_1
di , e , Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
così provvede: in parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara CP_2
e responsabili al 70% dell'incidente per
[...] Controparte_3
cui è causa, e, per l'effetto, condanna, in solido, , Controparte_3
e al pagamento, in Controparte_2 Controparte_1
favore di , della somma di euro 22.358,68, oltre interessi Parte_1
legali, come indicato in parte motiva;
condanna, in solido, , e Controparte_3 Controparte_2 [...]
al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, Controparte_1
che si liquidano in € 5.077,00 per compensi ed euro 759,00 per spese vive, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente le spese di ctu, per come liquidate con separati decreti, a carico dei convenuti in solido.
Lecce, 16-10-2025
Il Giudice dott. Mario Cigna
La presente sentenza è stata redatta dal funzionario dell'Ufficio per il processo dott.ssa Azzurra Buia, sotto la supervisione del sottoscritto Magistrato.
dott. Mario Cigna
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