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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/04/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5937/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario avv. Francesca Siciliani, all'esito della udienza ex art.281 sexies c.p.c. del giorno 12.07.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, quindi, della scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunziato, mediante deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5937/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BUBICI ANTONIO , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato Roma, via Flavia n.47 presso il difensore Avv. Bubici
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
Prima di procedere oltre va dato atto che nel termine perentorio assegnato con il decreto di cui in atti vi è stato il deposito di note scritte di parte attrice.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo del servizio postale il 25.10.22 - all' e al legale Pt_2 rappresentante a norma di legge (giusto atto di citazione depositato in PCT il 10.2.23) - il Sig. , Parte_1 già titolare della ditta individuale A.R. Multiservizi di Vincenzo Aquilino, citava dinanzi all'intestato Tribunale la società , in persona del legale rappresentante p.t. , per sentire accogliere le seguenti Controparte_2 conclusioni:
“1) in via principale e nel merito, accertata l'esistenza del rapporto obbligatorio e, quindi, dell'inadempimento da parte della società convenuta, condannare questa al pagamento dell'importo di Euro 21.000,00, oltre IVA vigente al momento del pagamento, con maggiorazione di interessi commerciali di cui al D.L. 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 e del D.L. 5 maggio 2015, n. 51., quale corrispettivo per le prestazioni dedotte in atti, ovvero in quell'altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
2) in via subordinata e nel merito , nell'ipotesi non creduta che il corrispettivo di Euro 22.000,00 non dovesse considerarsi validamente determinato tra le parti, accertata e dichiarata l'esistenza del rapporto obbligatorio dedotto e quindi del correlativo lamentato inadempimento, in ragione delle prestazioni specificate in narrativa eseguite dall'attore, determinare il corrispettivo sulla base degli accordi pregressi e della documentazione versata in atti e/o in base all'art. 1657 c.c., tenendo conto dei pagamenti già effettuati e, per l'effetto, condannare la parte convenuta al pagamento della somma così determinata in favore dell'attore.”
La convenuta, regolarmente citata, è rimasta contumace. Il legale rappresentante della stessa, regolarmente convocato, non ha reso l'interrogatorio formale deferito, circostanza valutabile come argomento di prova ex pagina 1 di 2 art.232 c.p.c.
L'istruttoria espletata ha confermato, mediante prova testimoniale, l'effettiva esecuzione dei servizi oggetto di causa da parte attrice. Quest'ultima ha altresì prodotto i contratti e la documentazione relativi agli anni precedenti ovvero per le stagioni 2015, 2016 e 2017 ( cfr. all.3 prod. attorea) dai quali si evince che l'importo annuale concordato per le medesime prestazioni oscillava tra euro 18.000,00 oltre IVA e euro 21.000,00 oltre
IVA e che, per l'anno per cui è causa, pur in assenza di contratto, la ditta attrice riceveva un acconto di euro
1.000,00 ( cfr. all.4 prod. attorea).
Alla luce dell'assenza di un contratto scritto e di una determinazione formale del corrispettivo, si ritiene applicabile l'art. 1657 c.c., che prevede che, in mancanza di pattuizione del prezzo in un contratto d'appalto, il corrispettivo sia liquidato dal giudice in base al valore delle opere e dei servizi resi.
Nel caso in esame, il corrispettivo richiesto dall'attrice è conforme a quanto praticato negli anni precedenti tra le stesse parti, e trova adeguato riscontro sia nella prova documentale che in quella testimoniale.
Pertanto, la domanda risulta fondata e deve essere accolta.
In considerazione della natura commerciale del rapporto intercorso tra le parti – entrambe imprese - e del carattere remunerativo delle obbligazioni sorte, risulta applicabile la disciplina degli interessi moratori previsti nei rapporti tra professionisti e imprese. Tali interessi sono disciplinati dal D.L. 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla L.24 marzo 2012,n.27, nonché dal D.L.5 maggio 2015, n.51, i quali prevedono l'automatica applicazione degli interessi commerciali in caso di ritardi dovuti a fronte di prestazioni contrattuali, anche in assenza di costituzione in mora.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 , con applicazione dei parametri medi, tenuto conto che la presente controversia rientra nello scaglione delle cause di valore compreso tra E. 5.201,00 ed E. 26.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa:
- Accoglie la domanda e, ai sensi dell'art. 1657 c.c., liquida il corrispettivo dovuto all'attore , Parte_1 già titolare della ditta individuale A.R. Multiservizi di Vincenzo Aquilino, in euro 21.000,00 oltre IVA, quale equo compenso per i servizi eseguiti, condannando la società convenuta in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., a pagare detta somma in favore di parte attrice con applicazione degli interessi commerciali di cui al D.L. 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla L.24 marzo 2012,n.27, nonché dal D.L.5 maggio 2015, n.51, dalla data della domanda giudiziale fino al saldo effettivo;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite che Controparte_2 liquida in E. 5.077,00 per onorario, oltre al rimborso delle spese pari a E. 264,00, oltre rimb.forf., iva e cpa, come per legge;
Foggia 9 aprile 2025
Il giudice onorario
Avv. Francesca Siciliani
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario avv. Francesca Siciliani, all'esito della udienza ex art.281 sexies c.p.c. del giorno 12.07.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, quindi, della scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunziato, mediante deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5937/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BUBICI ANTONIO , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato Roma, via Flavia n.47 presso il difensore Avv. Bubici
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
Prima di procedere oltre va dato atto che nel termine perentorio assegnato con il decreto di cui in atti vi è stato il deposito di note scritte di parte attrice.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo del servizio postale il 25.10.22 - all' e al legale Pt_2 rappresentante a norma di legge (giusto atto di citazione depositato in PCT il 10.2.23) - il Sig. , Parte_1 già titolare della ditta individuale A.R. Multiservizi di Vincenzo Aquilino, citava dinanzi all'intestato Tribunale la società , in persona del legale rappresentante p.t. , per sentire accogliere le seguenti Controparte_2 conclusioni:
“1) in via principale e nel merito, accertata l'esistenza del rapporto obbligatorio e, quindi, dell'inadempimento da parte della società convenuta, condannare questa al pagamento dell'importo di Euro 21.000,00, oltre IVA vigente al momento del pagamento, con maggiorazione di interessi commerciali di cui al D.L. 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 e del D.L. 5 maggio 2015, n. 51., quale corrispettivo per le prestazioni dedotte in atti, ovvero in quell'altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
2) in via subordinata e nel merito , nell'ipotesi non creduta che il corrispettivo di Euro 22.000,00 non dovesse considerarsi validamente determinato tra le parti, accertata e dichiarata l'esistenza del rapporto obbligatorio dedotto e quindi del correlativo lamentato inadempimento, in ragione delle prestazioni specificate in narrativa eseguite dall'attore, determinare il corrispettivo sulla base degli accordi pregressi e della documentazione versata in atti e/o in base all'art. 1657 c.c., tenendo conto dei pagamenti già effettuati e, per l'effetto, condannare la parte convenuta al pagamento della somma così determinata in favore dell'attore.”
La convenuta, regolarmente citata, è rimasta contumace. Il legale rappresentante della stessa, regolarmente convocato, non ha reso l'interrogatorio formale deferito, circostanza valutabile come argomento di prova ex pagina 1 di 2 art.232 c.p.c.
L'istruttoria espletata ha confermato, mediante prova testimoniale, l'effettiva esecuzione dei servizi oggetto di causa da parte attrice. Quest'ultima ha altresì prodotto i contratti e la documentazione relativi agli anni precedenti ovvero per le stagioni 2015, 2016 e 2017 ( cfr. all.3 prod. attorea) dai quali si evince che l'importo annuale concordato per le medesime prestazioni oscillava tra euro 18.000,00 oltre IVA e euro 21.000,00 oltre
IVA e che, per l'anno per cui è causa, pur in assenza di contratto, la ditta attrice riceveva un acconto di euro
1.000,00 ( cfr. all.4 prod. attorea).
Alla luce dell'assenza di un contratto scritto e di una determinazione formale del corrispettivo, si ritiene applicabile l'art. 1657 c.c., che prevede che, in mancanza di pattuizione del prezzo in un contratto d'appalto, il corrispettivo sia liquidato dal giudice in base al valore delle opere e dei servizi resi.
Nel caso in esame, il corrispettivo richiesto dall'attrice è conforme a quanto praticato negli anni precedenti tra le stesse parti, e trova adeguato riscontro sia nella prova documentale che in quella testimoniale.
Pertanto, la domanda risulta fondata e deve essere accolta.
In considerazione della natura commerciale del rapporto intercorso tra le parti – entrambe imprese - e del carattere remunerativo delle obbligazioni sorte, risulta applicabile la disciplina degli interessi moratori previsti nei rapporti tra professionisti e imprese. Tali interessi sono disciplinati dal D.L. 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla L.24 marzo 2012,n.27, nonché dal D.L.5 maggio 2015, n.51, i quali prevedono l'automatica applicazione degli interessi commerciali in caso di ritardi dovuti a fronte di prestazioni contrattuali, anche in assenza di costituzione in mora.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 , con applicazione dei parametri medi, tenuto conto che la presente controversia rientra nello scaglione delle cause di valore compreso tra E. 5.201,00 ed E. 26.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa:
- Accoglie la domanda e, ai sensi dell'art. 1657 c.c., liquida il corrispettivo dovuto all'attore , Parte_1 già titolare della ditta individuale A.R. Multiservizi di Vincenzo Aquilino, in euro 21.000,00 oltre IVA, quale equo compenso per i servizi eseguiti, condannando la società convenuta in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., a pagare detta somma in favore di parte attrice con applicazione degli interessi commerciali di cui al D.L. 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla L.24 marzo 2012,n.27, nonché dal D.L.5 maggio 2015, n.51, dalla data della domanda giudiziale fino al saldo effettivo;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite che Controparte_2 liquida in E. 5.077,00 per onorario, oltre al rimborso delle spese pari a E. 264,00, oltre rimb.forf., iva e cpa, come per legge;
Foggia 9 aprile 2025
Il giudice onorario
Avv. Francesca Siciliani
pagina 2 di 2