Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 30/04/2026, n. 2059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2059 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02059/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04091/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4091 del 2025, proposto da
UE OT, rappresentato e difeso dagli avvocati Celeste Liso, Fabio Lofrese e Sabino Sernia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Varese, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 216/2025 del Tribunale di Varese, in funzione del Giudice del Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Varese;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 il dott. EF IE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
Con la sentenza indicata in epigrafe, notificata al Ministero il 19 giugno 2025, il giudice ordinario ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere la carta del docente in favore del ricorrente provvedendo all’accredito presso il borsellino elettronico del beneficio economico tramite la “carta elettronica”, per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2024/25, per l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, per complessivi € 2.500,00.
Sulla citata sentenza si è formato il giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale, depositata in atti di causa.
Con il ricorso in epigrafe la parte ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione al predetto giudicato, chiedendo l’ottemperanza alla sentenza.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
Alla camera di consiglio del 28 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è procedibile, in quanto è decorso, dopo la notifica della sentenza, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Nel merito, il ricorso è fondato, in quanto è sorretta da idonea documentazione la pretesa concernente la spettanza degli importi riconosciuti a favore della parte ricorrente dalla sentenza in epigrafe, passata in giudicato, e l’amministrazione non ha dedotto di aver adempiuto.
Il ricorso per ottemperanza va dunque accolto.
Per l’effetto, va dichiarata l’inottemperanza dell’intimato Ministero, a cui va assegnato un termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente sentenza per l’accredito ai ricorrenti degli importi sopra indicati, detratti gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati a favore dei medesimi per il predetto titolo.
Nel caso di perdurante inottemperanza, oltre il termine indicato in precedenza, si nomina fin d’ora, quale Commissario ad acta, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione per adempiere, e provvederà entro i successivi 60 (sessanta) giorni all’esecuzione dell’incarico, determinando definitivamente l’importo ancora complessivamente dovuto e provvedendo, quindi, ad adottare gli atti necessari all’assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato.
L’attività demandata al Commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali di quest’ultimo, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica, sicché non risulta dovuto allo stesso alcun compenso.
Per il principio della soccombenza, le spese di giudizio devono essere poste a carico dell’amministrazione resistente nella misura liquidata nel dispositivo, tenendo conto del limitato impegno richiesto al difensore su una causa che verte su un’unica questione avente ad oggetto l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario in materia di carta del docente, che ha carattere seriale e che non comporta nei singoli procedimenti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221, e la giurisprudenza ivi richiamata, con riguardo all’entità delle somme da liquidare), con la specificazione che le predette spese devono essere distratte in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), accoglie il ricorso e per l’effetto dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando al Ministero resistente di darvi esecuzione, nei sensi e nei termini di cui in motivazione, e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta nella persona del dirigente indicato in motivazione, condannando il Ministero resistente alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario, liquidandole nella somma di euro 800,00 per compensi e spese, oltre ad iva e cpa, ed onere del contributo unificato come per legge, se dovuto nel presente giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
EF IE, Presidente, Estensore
Silvana Bini, Consigliere
Concetta Plantamura, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EF IE |
IL SEGRETARIO