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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 754/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ER CARLA ROMANA, Presidente
MORONI RICCARDOMARIA, Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3388/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IVA-ALTRO 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4569/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92)
La società ricorrente indicata in epigrafe ha tempestivamente impugnato il diniego opposto dall'Ufficio all'istanza di rimborso dei residui interessi, per l'anno 2023, derivante dal credito iva del 1° trimestre 2023.
L'Ufficio precisa di aver riconosciuto il capitale e gli interessi relativi a 148 gg., mentre la società ricorrente chiede l'ulteriore importo corrispondente ad altri 354 gg..
L'Ufficio eccepisce la mancanza del requisito formale della dichiarazione di atto notorio, che la società ammette di non aver presentato per dimenticanza, unitamente ad altra documentazione richiesta.
Parte ricorrente eccepisce l'erroneo calcolo degli interessi e precisa che entro 30 gg. dalla produzione documentale l'Ufficio deve concludere il procedimento amministrativo.
Per le altre contestazioni ed eccezioni, le parti si riportano agli atti e concludono come nei rispettivi scritti difensivi depositati.
All'esito dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso, La Corte decide come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92)
La Corte premette che l'art. 132 c.p.c. consente al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare, ai fini del decidere, alla trattazione delle sole questioni rilevanti concretamente esaminate;
detti principi si applicano anche al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del dlgs n. 546/92 e le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
Ciò premesso, la Corte, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e in diritto addotte dalle parti, ritiene il ricorso fondato e quindi da accogliere per quanto di ragione. Si osserva che la questione determinante ed assorbente, ai fini del decidere, portata all'attenzione del
Collegio, riguarda la l'omissione (per dimenticanza) di produzione documentale da parte della società ricorrente, ebbene in tal senso la Corte ritiene che l'autocertificazione serve solamente per l'esonero delle garanzie e non sia necessaria per il caso di specie ed anche l'attestazione di conformità dei documenti prodotti non è richiesta e comunque, la mancata produzione non è ostativa al rimborso.
Tuttavia risulta in atti che la società ricorrente abbia provveduto alla produzione documentale richiesta dall'Ufficio pertanto la posizione è stata sanata ed il rimborso richiesto è dovuto.
Il diritto al rimborso del credito iva comporta il connesso diritto al riconoscimento degli interessi di mora maturati sul medesimo e questi non possono essere soggetti a limitazioni al ricorrere dei requisiti sostanziali, neppure ove dovesse essere rilevata in sede di erogazione del rimborso, l'omissione dei requisiti formali, giacché in quanto tali inidonei ad incidere sulla effettiva esistenza e spettanza delle somme.
L'autocertificazione non è un documento rilevante ai fini della determinazione e verifica della spettanza dell'eccedenza iva chiesta a rimborso in quanto non riporta alcunchè riguardo al calcolo dell'imposta sia a debito che a credito e neppure sull'aliquota applicata.
La produzione successiva dell'autocertificazione non ha impedito all'Ufficio di svolgere i controlli del caso.
In riferimento alla totalità dei documenti prodotti in copia dalla Società, la circostanza che sul TR da cui è emerso il credito iva chiesto a rimborso sia stato apposto il visto di conformità da parte del professionista abilitato costituisce garanzia di conformità dei dati riportati nel medesimo TR con quelli risultati dagli originali dei documenti in possesso della società.
Come è noto, l'apposizione del visto garantisce che è stata verificata la corrispondenza dei dati indicati nel
TR a quelli inclusi negli originali dei documenti che la società ha prodotto in copia all'Ufficio nella misura in cui è stata richiesta.
Alla luce di quanto sopra esposto il diniego opposto dall'Ufficio è illegittimo e le questioni qui definite esauriscono la controversia, essendo i motivi di doglianza e le eccezioni non espressamente esaminati, ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Pertanto, allo stato dei fatti, il Collegio accoglie il ricorso ed annulla il diniego opposto;
l'esito del giudizio comporta la condanna della parte resistente alla rifusione delle spese processuali che seguono la soccombenza e che si liquidano nella misura di cui al dispositivo, secondo tabelle e tenuto conto del rilevante valore della lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in
€ 18.000,00.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ER CARLA ROMANA, Presidente
MORONI RICCARDOMARIA, Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3388/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IVA-ALTRO 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4569/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92)
La società ricorrente indicata in epigrafe ha tempestivamente impugnato il diniego opposto dall'Ufficio all'istanza di rimborso dei residui interessi, per l'anno 2023, derivante dal credito iva del 1° trimestre 2023.
L'Ufficio precisa di aver riconosciuto il capitale e gli interessi relativi a 148 gg., mentre la società ricorrente chiede l'ulteriore importo corrispondente ad altri 354 gg..
L'Ufficio eccepisce la mancanza del requisito formale della dichiarazione di atto notorio, che la società ammette di non aver presentato per dimenticanza, unitamente ad altra documentazione richiesta.
Parte ricorrente eccepisce l'erroneo calcolo degli interessi e precisa che entro 30 gg. dalla produzione documentale l'Ufficio deve concludere il procedimento amministrativo.
Per le altre contestazioni ed eccezioni, le parti si riportano agli atti e concludono come nei rispettivi scritti difensivi depositati.
All'esito dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso, La Corte decide come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92)
La Corte premette che l'art. 132 c.p.c. consente al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare, ai fini del decidere, alla trattazione delle sole questioni rilevanti concretamente esaminate;
detti principi si applicano anche al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del dlgs n. 546/92 e le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
Ciò premesso, la Corte, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e in diritto addotte dalle parti, ritiene il ricorso fondato e quindi da accogliere per quanto di ragione. Si osserva che la questione determinante ed assorbente, ai fini del decidere, portata all'attenzione del
Collegio, riguarda la l'omissione (per dimenticanza) di produzione documentale da parte della società ricorrente, ebbene in tal senso la Corte ritiene che l'autocertificazione serve solamente per l'esonero delle garanzie e non sia necessaria per il caso di specie ed anche l'attestazione di conformità dei documenti prodotti non è richiesta e comunque, la mancata produzione non è ostativa al rimborso.
Tuttavia risulta in atti che la società ricorrente abbia provveduto alla produzione documentale richiesta dall'Ufficio pertanto la posizione è stata sanata ed il rimborso richiesto è dovuto.
Il diritto al rimborso del credito iva comporta il connesso diritto al riconoscimento degli interessi di mora maturati sul medesimo e questi non possono essere soggetti a limitazioni al ricorrere dei requisiti sostanziali, neppure ove dovesse essere rilevata in sede di erogazione del rimborso, l'omissione dei requisiti formali, giacché in quanto tali inidonei ad incidere sulla effettiva esistenza e spettanza delle somme.
L'autocertificazione non è un documento rilevante ai fini della determinazione e verifica della spettanza dell'eccedenza iva chiesta a rimborso in quanto non riporta alcunchè riguardo al calcolo dell'imposta sia a debito che a credito e neppure sull'aliquota applicata.
La produzione successiva dell'autocertificazione non ha impedito all'Ufficio di svolgere i controlli del caso.
In riferimento alla totalità dei documenti prodotti in copia dalla Società, la circostanza che sul TR da cui è emerso il credito iva chiesto a rimborso sia stato apposto il visto di conformità da parte del professionista abilitato costituisce garanzia di conformità dei dati riportati nel medesimo TR con quelli risultati dagli originali dei documenti in possesso della società.
Come è noto, l'apposizione del visto garantisce che è stata verificata la corrispondenza dei dati indicati nel
TR a quelli inclusi negli originali dei documenti che la società ha prodotto in copia all'Ufficio nella misura in cui è stata richiesta.
Alla luce di quanto sopra esposto il diniego opposto dall'Ufficio è illegittimo e le questioni qui definite esauriscono la controversia, essendo i motivi di doglianza e le eccezioni non espressamente esaminati, ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Pertanto, allo stato dei fatti, il Collegio accoglie il ricorso ed annulla il diniego opposto;
l'esito del giudizio comporta la condanna della parte resistente alla rifusione delle spese processuali che seguono la soccombenza e che si liquidano nella misura di cui al dispositivo, secondo tabelle e tenuto conto del rilevante valore della lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in
€ 18.000,00.