Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/06/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza dell'11-06-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 9365 dell'anno 2024
OGGETTO
Opposizione ad ordinanza ingiunzione
TRA
(C.F. ) elett.te dom.ta presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'avv. Donatella Scarfone, che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato da intendersi apposta in calce all'atto di opposizione
Ricorrente
E
, CF , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Ida Verrengia ( ), C.F._2
giusta procura generale alle liti in atti
Resistente
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per l' : come da memoria difensiva. CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.12.2024 la sig.ra n.q. di legale Parte_1
rapp.te della Ristopizzapub Il Rugantino S.r.l.s, proponeva opposizione ad ordinanza ingiunzione n. OI 002129497, notificata in data 25.11.2024, con la quale le era stata comminata una sanzione amministrativa di € 3.201,55, per omesso versamento di ritenute previdenziali, assistenziali relativi all'annualità 2018, di cui all'accertamento n.
.2000.04/02/2020.0046563. CP_1
La ricorrente lamentava l'omessa notifica dell'atto di accertamento, la decadenza ex art. 14 e 28 L. 689/81 dal diritto alla richiesta di sanzioni amministrative, la prescrizione del credito, la “tardiva iscrizione a ruolo ex art. 25 del d.lgs. N.46/1999”, la
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Concludeva chiedendo dichiararsi, previa sospensione, l'inesistenza, la decadenza e la prescrizione del diritto a riscuotere le somme richieste con ordinanza di ingiunzione n. OI 002129497, dichiararsi la nullità del titolo esecutivo, dichiararsi non dovuta la somma di € 3.201,55, con vittoria di spese "in considerazione dell'istanza di gratuito patrocinio”.
Si costituiva in giudizio l' con memoria depositata in data 29.04.2025, CP_1
eccependo il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento sottostante l'ingiunzione impugnata;
la inconferenza delle norme richiamate da parte ricorrente, l'insussistenza della eccepita decadenza e prescrizione;
la tardività delle eccezioni sollevate dalla controparte per omessa impugnazione dell'avviso di accertamento, e comunque la regolarità del procedimento.
Concludeva per l'inammissibilità ed il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza odierna ritenuta la c ausa matura per la sua definizione, all'esito della discussione delle parti questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico
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L'opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 002129497 trae origine dall'accertamento dell' .2000.04/02/2020. 0046563 del 04/02/2020. Parte_2
Nell'atto veniva contestata la violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), e contestualmente veniva comunicata la sanzione amministrativa in misura ridotta (ex art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689), per non essere state versate le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori per l'annualità 2018.
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di omessa notifica dell'atto prodromico all'ordinanza ingiunzione (avviso di accertamento) sollevata dalla difesa della resistente.
Al riguardo l' ha prodotto in giudizio la prova della notifica del predetto atto, CP_1
ricevuto dalla ricorrente in data 05/03/2020 con raccomandata n. 786038523906 per
2 compiuta giacenza.
A questo punto va tuttavia vagliata l'eccezione di decadenza ex art. 14 L. 689/81 sollevata dalla difesa della ricorrente, siccome idonea ad incidere sulla definizione del giudizio. Nel caso di specie, infatti, la ricorrente si duole, tra l'altro, della decadenza del titolo, rilevando che “le sottostanti sanzioni non sono mai state notificate nei 90 giorni ovvero entro cinque anni dall'accaduto come disposto dall' art. 14 e 28 l. 689/81”.
La norma di cui all'art.14 cit. prevede “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
Sul punto, la Cassazione ha chiarito che il momento dell'accertamento non coincide con il momento di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'Ente, ma va individuato nella data in cui viene completata l'attività tesa a verificare la sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi dell'infrazione (Cass. 21171/2019; Cass.
17673/2022).
Ed infatti, la tempestività o la tardività della comunicazione dell'accertamento rispetto alle relative indagini, sono da valutare “nel complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità…” (cfr. Cass. n. 27009/2024, Cassazione civile sez. un.,
31/10/2019, n. 28210).
Pur non potendo il Giudice sostituirsi all'Autorità per la valutazione dell'esercizio dei poteri di indagine, tuttavia, laddove in sede di opposizione l'interessato faccia valere il ritardo come ragione di illegittimità del provvedimento sanzionatorio, il giudicante può verificare la ragionevolezza dei tempi di indagine, individuando il momento iniziale del termine, ricostruendo e valutando le circostanze e di fatto e la congruità dei tempi utilizzati rispetto alla complessità del caso (Cass. n. 27009/2024).
L'avvio del procedimento di contestazione presuppone che l'Ente effettui il consuntivo annuale degli omessi versamenti del soggetto, a fronte di quanto questi avrebbe dovuto versare mensilmente, in corso d'anno, in corrispondenza delle diverse scadenze (l'ultima delle quali prevista per il 16 dicembre, data di consumazione dell'illecito
3 amministrativo).
Nel caso di specie, come emerge dall'atto di accertamento versato in atti, nel caso di specie, esso è intervenuto a seguito di “una verifica nei nostri archivi”.
La verifica dell'omesso versamento di ritenute previdenziali si è risolta, dunque, in un mero raffronto tra quanto dovuto dal datore di lavoro, sulla base dei flussi Uniemens – che vengono inviati telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza – e quanto effettivamente dallo stesso versato, in relazione alle singole mensilità.
Si è trattato, dunque, di una opera di verifica compiuta dall' tramite una mera CP_1
consultazione dei dati di cui ai propri archivi informatici, che non ha implicato lo svolgimento attività di ulteriore indagine istruttoria, né che ha comportato peculiarità di sorta, risultando le omissioni riferibili tutte alla stessa matricola aziendale (cfr. prospetto inadempienze Uniemens a pag. 4 dell'atto di accertamento); attività, peraltro, scevra da valutazioni di specifici aspetti oggettivi o soggettivi dell'infrazione. Né il tempo decorso appare giustificabile in virtù della acquisizione presso altre Amministrazioni dei dati telematici elaborati dall'Istituto, avendo dovuto all'uopo l'odierno ente resistente soltanto consultare i propri archivi.
Ne consegue che, con riguardo all'annualità 2018 non trova razionale giustificazione la formazione e la notifica dell'accertamento del 12.02.2020, perfezionata per compiuta giacenza il 05.03.2020 (oltre dodici mesi dalla cessazione del periodo di indagine).
Dunque, l'avviso di accertamento n. .2000.04/02/2020.0046563 (presupposto CP_1 all'OI impugnata), relativo alla verifica delle inadempienze per il periodo da 12/2017 a
11/2018, predisposto oltre un anno dopo e notificato in data 05.03.2020, non può ritenersi essere stato comunicato tempestivamente.
Ne deriva che, alla stregua delle argomentazioni esposte, deve ritenersi maturata la decadenza di cui all'art. 14, co. 2 L. 689/81, dal diritto a richiedere il pagamento delle somme intimate con la successiva ordinanza ingiunzione, essendo ampiamente decorso il termine di 90 giorni dagli accertamenti alle notifiche delle violazioni.
La decadenza dell' dalla potestà punitiva comporta l'annullamento dell'ordinanza CP_1
ingiunzione e la non debenza delle somme di cui alla medesima.
Le presenti argomentazioni risultano assorbenti di ogni ulteriore doglianza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
4 Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
• Dichiara l'intervenuta decadenza dell' dalla comunicazione delle sanzioni CP_1
amministrative di cui alla ordinanza ingiunzione impugnata;
• Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € CP_1
940,00, oltre iva e cpa come per legge, e spese generali.
Santa Maria Capua Vetere, 11-06-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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