Articolo 3 della Legge 14 agosto 1971, n. 818
Articolo 2
Versione
29 ottobre 1971
Art. 3.
All'onere di lire 35 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni finanziari 1970 e 1971 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 5381 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi anni finanziari.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 29 ottobre 1971