Decreto 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, decreto 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
RE PU BBLICA TANA
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: presidente dr. Nicola Saracino
consigliere rel. dr. Elena Gelato
consigliere dr. Maria Aversano
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel giudizio rubricato al numero 3569/2023 R.G. e pendente
TRA
Parte 1 (C.F. P.IVA 1 inpersonadel Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato
reclamante
E CP 1 (c.f. P.IVA 2 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Antonio Briguglio per delega in atti reclamato
Oggetto: reclamo avverso decreto di rigetto opposizione all'omologa e conseguente omologazione di concordato preventivo.
CONCLUSIONI
Voglia codesto Ecc.mo Tribunale riformare l'impugnato decreto e, per l'effetto, Per l' Parte 1
negare l'omologazione del proposto concordato preventivo, dichiarando l'apertura del fallimento della controparte, con condanna della stessa al pagamento delle spese di lite, relative a questa e alla precedente fase"; Per CP 1 "CHIEDE a codesta Ecc.ma Corte di Appello di Roma di dichiarare inammissibile o comunque rigettare il reclamo interposto dall confermando il decreto di omologazione delParte 1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha impugnato il decreto di omologazione della proposta di concordato L' Parte 1
preventivo formulata dalla società CP 1 emesso dal Tribunale di Roma in data 8 giugno
2023, previo rigetto dell'opposizione proposta dalla stessa Pt 1
La reclamante, dopo aver analiticamente dato conto delle cause della crisi della società e del contenuto della domanda di concordato in continuità proposta ai creditori, contenente anche una proposta di transazione fiscale ex art. 182 ter c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis), ha lamentato:
I.la violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 180, IV comma, e 182-ter,
I comma, l.f., nella misura in cui era stata interpretata restrittivamente la verifica di “convenienza"
"maggiore convenienza" della proposta concordataria rispetto all'alternativa fallimentare richiesta dalle richiamate disposizioni: il Tribunale, nel superare il voto contrario espresso dall'Amministrazione fiscale, avrebbe errato nel ritenere non esercitabile in quella sede la verifica relativa alla fattibilità economica del piano (salva la sua manifesta inattitudine al raggiungimento degli obiettivi prefissati), posto che una simile verifica, in linea con la ratio sottesa all'istituto del cram-down fiscale, era necessaria al fine di verificare se il diniego opposto dall' Parte_1
[...] fosse irragionevole e ingiustificato ovvero espressivo di considerazioni comunque meritevoli di essere tutelate;
II. la violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 180, IV comma, 182-ter,
I comma, 186 1. fall., nella misura in cui il decreto impugnato aveva ritenuto irrilevanti i profili di “soggettiva credibilità” della società proponente e degli altri soggetti coinvolti nel concordato: la credibilità soggettiva del proponente e dei soggetti conferenti la finanza esterna, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, era ricompresa nella valutazione prognostica circa la fattibilità economica del piano concordatario, valutazione che nel caso di specie doveva concludersi negativamente, posto che le società facenti parte del gruppo di riferimento, compresa la
CP proponente, si erano rese responsabili di una sistematica evasione di imposte quali l' l'Iva e
"
l'Irap, di modo che in assenza di discontinuità del management e dei componenti degli organi di controllo interno, tali soggetti non potevano ritenersi affidabili, con le conseguenti ricadute sulla tenuta del piano;
III. la violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 180, IV comma, e 182- ter, I comma, l.f. nella misura in cui il Tribunale aveva negato l'oggettiva inattendibilità” della proposta concordataria e del business plan presentato dal terzo finanziatore: i flussi di cassa prospettici ritraibili dall'aggiudicazione di procedure di project financing erano aleatori, posto che l'effettiva acquisizione dei relativi corrispettivi era esposta al "rischio della domanda" e al "rischio della disponibilità", affatto considerati dai professionisti incaricati;
i benefici fiscali sui quali il terzo finanziatore aveva fatto affidamento al fine di ottenere risorse da destinare all'apporto di finanza esterna erano poi stati ridimensionati se non cancellati nell'arco di durata del piano;
infine, il previsto collocamento sul mercato finanziario di strumenti finanziari partecipativi era subordinato all'effettiva capacità della società emittente di generare flussi di entrate, il che era opinabile per le ragioni sopra esposte;
IV. la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 180, IV comma, e 182- ter, I comma, l.f. in ordine alla maggiore “convenienza" della proposta concordataria rispetto all'alternativa fallimentare: l'utile realizzabile a seguito dell'esperimento in sede fallimentare delle azioni di responsabilità, stimato in € 2.053.040,00, non poteva essere sic et simpliciter confrontato con l'apporto di finanza esterna promesso dalla Sofein s.p.a., pari ad € 4.500.000,00, dovendo Cont essere considerata la maggiore aleatorietà del secondo introito;
l'ex amministratore di sarebbe stato proprietario anche di altri immobili rispetto a quello considerato ai fini della valutazione di maggiore convenienza della proposta rispetto all'alternativa fallimentare;
la revocatoria dell'operazione di scissione eseguita in pregiudizio alle ragioni dei creditori di [...]
CP 1 doveva essere poi valutata in forma “dinamica” e in questa prospettiva, nonostante la situazione di crisi della società partecipata, non si poteva escludere che la curatela fallimentare fosse in grado in futuro, in esito all'accoglimento della domanda di revocatoria, di avviare iniziative utili a recuperare il valore del relativo patrimonio.
Alla luce di tali considerazioni la reclamante ha concluso per la revoca dell'impugnato decreto di omologa e la conseguente pronuncia del fallimento della società CP_1
La società CP 1 si è costituita resistendo al reclamo.
CP_1 ha in primo luogo eccepito l'inammissibilità del reclamo in quanto proposto oltre il termine di legge, sia volendo ritenere applicabile il termine di dieci giorni di cui all'art. 739 c.p.c., che quello di trenta giorni previsto dall'art. 18 l.f. per il reclamo avverso la sentenza di fallimento contestuale al diniego di omologa. La reclamata ha in ogni caso contestato il fondamento dell'avversa impugnazione.
A tal fine ha rilevato, quanto al primo motivo, come il Tribunale avesse svolto la dovuta valutazione relativa alla convenienza economica della proposta circoscrivendola al confronto tra il soddisfacimento ottenibile con la proposta medesima e quello ritraibile dalle alternative concretamente perseguibili (rectius dall'alternativa liquidatoria), entro i limiti del riscontro di una manifesta inettitudine del piano al raggiungimento degli obiettivi prefissati, rappresentativa dell'inesistenza della causa concreta del contratto.
Cont. In ogni caso ha addotto l'infondatezza del secondo e del terzo motivo di reclamo, con i quali era stata prospettata l'infattibilità economica del piano concordatario sul presupposto della soggettiva inaffidabilità dei soggetti coinvolti e della obiettiva inettitudine al raggiungimento degli obiettivi prefissati, rilevando:
-quanto al primo aspetto, che correttamente il Tribunale aveva ritenuto irrilevante ai fini dell'omologa la valutazione delle vicende soggettive riguardanti il debitore proponente (se non idonee a generare un deficit informativo, ciò che nella fattispecie non era stato neppure prospettato dall'amministrazione finanziaria), del tutto irrilevanti rispetto alla valutazione di convenienza della proposta concordataria e alla necessaria prevalenza dell'interesse concorsuale, ed essendo per altro estranea al giudizio da esperire in sede di omologa ogni considerazione sulla
“meritevolezza” del proponente (fermo in ogni caso che l'azionista di riferimento era stato assolto Cont dalle imputazioni allo stesso ascritte in sede penale e l'attuale amministratore di era in carica
da epoca successiva rispetto a quella in cui erano insorti i debiti tributari);
- quanto al secondo profilo, che il Tribunale, pur non avendone l'onere, aveva comunque svolto una approfondita verifica di tutti i profili di criticità allegati ex adverso ed, all'esito dei chiarimenti richiesti e delle ulteriori verifiche disposte, aveva correttamente escluso la configurabilità di elementi idonei a consentire di ritenere il piano industriale di Sofein s.p.a. affetto da elementi di concreta impossibilità di acquisizione degli introiti preventivati o di inadeguatezza a garantire gli Cont apporti necessari a sostenere la proposta di
Da ultimo la resistente ha contestato la fondatezza del quarto motivo di reclamo, evidenziando:
-che l'immobile di proprietà dell'ex amministratore era gravato da ipoteca che ne riduceva il valore realizzabile e per altro come lo stesso avesse iscritto un'ipoteca volontaria di secondo grado in favore della massa dei creditori, di modo che ogni residua utilità da esso ritraibile era stata già messa a disposizione della procedura concorsuale;
-che la società il cui conferimento nell'ambito di un'operazione di scissione avrebbe potuto essere oggetto di revocatoria aveva un patrimonio netto negativo, come anche riconosciuto dalla reclamante, la quale aveva omesso anche solo di allegare in cosa consisterebbe “la prospettiva di recupero di attivi patrimoniali" ipotizzata in esito all'accoglimento di un'eventuale domanda di revocatoria della relativa operazione societaria. Alla luce di tali considerazioni CP 1 ha concluso per il rigetto del reclamo.
Il reclamo non è ad avviso di questa Corte suscettibile di accoglimento.
Debbono preliminarmente essere disattese le eccezioni pregiudiziali formulate dalla resistente all'atto della costituzione in giudizio e nelle note difensive depositate in data 29 aprile 2024.
Quanto al primo aspetto, il reclamo non può ritenersi tardivo, dovendo essere rigettata la corrispondente eccezione formulata da nella memoria di costituzione nel presente giudizio.Cont
Si ritiene invero di aderire all'orientamento della Suprema Corte che, nel silenzio di legge con riguardo al termine di impugnazione del provvedimento camerale reso dal Tribunale sulla domanda di omologazione del concordato, qualora disgiunto dalla dichiarazione di fallimento,
ritiene che “il reclamo alla corte d'appello avverso il decreto con il quale il tribunale abbia provveduto sull'omologazione (accordandola o negandola) del concordato preventivo, ai sensi dell'art. 183 l.fall., va(da) proposto entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, in quanto l'impugnabilità con il reclamo medesimo anche della sentenza dichiarativa di fallimento postula l'applicazione del termine previsto dall'art. 18 l.fall." (in questi termini, Cass., 5.8.2019, n. 20892; nello stesso senso,
Cass., 20.11.2019, n. 30201; Cass., 3.10.2019, n. 24797).
Tale scelta ermeneutica è giustificata dalla necessità di individuare una coincidente disciplina regolante il reclamo avverso il decreto con il quale il Tribunale abbia provveduto sull'omologazione e la contestuale sentenza dichiarativa di fallimento: “la circostanza che con il medesimo atto possano essere impugnati due distinti provvedimenti, di cui uno entro il termine specificato dall'art. 18 I. fall., impone, per un'evidente lettura costituzionalmente orientata della disciplina, di ritenere applicabile tale termine anche all'impugnazione del solo decreto di omologazione, o di diniego di omologazione: non potendo esso mutare a seconda del contenuto del provvedimento impugnato e dell'eventualità che, contestualmente al diniego di omologazione, venga pronunciata, o no (ad esempio perché non vi siano istanze di creditori), una separata sentenza di fallimento" (in questi termini la citata Cass., n. 24797/19).
Tanto premesso in diritto, il reclamo deve ritenersi tempestivo, posto che a fronte della comunicazione alle parti del provvedimento in data 8 giugno 2023, l'impugnazione, come risultante dallo stesso documento prodotto dalla resistente, è stata iscritta a ruolo in data 10
luglio 2023 (venendo il termine dell'8 luglio a scadere nella giornata di sabato) ed è stato poi
"lavorata" dalla cancelleria il successivo 11 luglio 2023 (si rimanda all'estratto Polisweb prodotto sub doc. 11 dalla resistente).
Deve poi essere disatteso il rilievo da ultimo proposto dalla resistente in sede di note difensive,
con il quale è stata eccepita l'improcedibilità del giudizio di reclamo a fronte della mancata instaurazione del contraddittorio con il commissario giudiziale. Sebbene l' Controparte_3 abbia effettivamente omesso di notificare il reclamo al commissario giudiziale (avendo erroneamente dato corso alla sua notifica al liquidatore nominato in esito all'omologa del concordato), e ciò pur a seguito del termine assegnato per l'eventuale rinnovazione della notifica (originariamente non prodotta dalla reclamante e che alla prima udienza ľ Parte 1 aveva peraltro addotto di avere eseguito), il dato non consente di ritenere l'improcedibilità del presente giudizio di reclamo.
In tal senso risulta "dirimente l'indirizzo nomofilattico..., per cui il commissario giudiziale, pur dovendo partecipare necessariamente al giudizio di omologazione del concordato preventivo ex art. 180 l.fall., attraverso la comparizione all'udienza in camera di consiglio la costituzione in giudizio e il deposito di un parere motivato
(comma 2), e pur essendo destinatario della comunicazione del decreto conclusivo del tribunale, al fine di darne notizia ai creditori (comma 5), riveste in quel giudizio il ruolo di parte solo formale, in quanto organo ausiliario del giudice (Cass. 18987/2011), senza diventarne parte anche in senso sostanziale, non essendo portatore di specifici interessi da far valere in sede giurisdizionale, né in nome proprio, né in veste di sostituto processuale, con la conseguenza di non essere abilitato all'esercizio di azioni e di essere perciò privo della legittimazione a proporre ricorso per cassazione, così come a svolgere difese con controricorso (Cass. 40483/2021; cfr. Cass. 5273/2018,
4183/2014 in tema di revoca ex art. 173 l.fall.; conf. Cass. 10632/2007, 11604/1998, 7152/1992,
3676/1987, 178/1987, 1342/1967); con specifico riguardo al giudizio di reclamo ex art. 183
1.fall., si osserva poi “che, essendo attribuite al commissario giudiziale funzioni di vigilanza, informazione, consulenza e impulso (volte complessivamente al controllo della regolarità del comportamento del debitore ed alla tutela dell'effettiva informazione dei creditori), ma non anche di amministrazione o gestione, né di rappresentanza del debitore o del ceto creditorio, detto organo non è legittimato a costituirsi in giudizio in rappresentanza della massa dei creditori concordatari, rispetto ai quali non riveste il ruolo di sostituto processuale (Cass. 14052/2015,
11662/1998, 4800/1998), essendo ciascuno di essi legittimato personalmente ad assumere simili iniziative;
di qui l'ulteriore conseguenza che tale difetto di legitimatio ad causam - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Cass. Sez. U, 2951/2016; Cass. 17092/2016, 7776/2017, 11744/2018) - comporta che il commissario giudiziale è radicalmente sprovvisto di legittimazione passiva nel procedimento di reclamo ex art. 183 l.fall. (Cass. 16562/2021)" (in questi termini, da ultimo, Cass., ord., 10 gennaio 2024, n. 1033).
In applicazione dei richiamati principi, condivisi da questa Corte, la mancata notifica del reclamo al commissario giudiziale non può comportare alcuna conseguenza invalidante di carattere processuale.
Si viene dunque alla disamina del reclamo nel merito.
Il primo motivo di reclamo non si ritiene fondato.
In termini generali osserva la Corte come, in tema di omologazione del concordato preventivo
"il sindacato del tribunale può certamente riguardare la manifesta inettitudine della proposta concordataria a raggiungere gli obiettivi prefissati, così come la manifesta inettitudine del piano ad assicurare la soglia minima di soddisfacimento che l'art. 160, ultimo comma, l.fall., ha introdotto quale nuovo requisito di ammissibilità, come tale sindacabile già in sede di ammissione alla procedura;
tale sindacato non può, tuttavia, estendersi al merito ed alla convenienza economica della proposta se non appunto nei limiti della
"implausibilità prima facie di ogni ragionevole "chance" di successo, con conseguente difetto della causa tipica”
(in questi termini, tra le molte, cfr. Cass., ord., 15.1.2024, n. 1393; Cass., ord., 28.4.2021, n.
11216; Cass., 15.6.2020, n. 11522).
“Rientrano, dunque, nell'ambito di detto controllo: la correttezza e la coerenza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano;
l'eventuale impossibilità giuridica di dare esecuzione, sia pure parziale, alla proposta di concordato;
l'eventuale inidoneità della proposta, se emergente "prima facie", a soddisfare in qualche misura i diversi crediti rappresentati" (in questi termini, Cass., n. 11208/2023); di contro, “la valutazione del merito della proposta e la probabilità di successo economico del piano, congiuntamente agli aspetti tecnico-pratici ed alla misura minimale di soddisfazione dei crediti, sono rimesse al successivo vaglio dei creditori, quali diretti interessati alla convenienza economica della procedura2 (cfr., Cass. 3863/2019; Cass. 21175/2018). Le considerazioni che precedono sono ripercorribili anche in relazione al vaglio esperibile nelle ipotesi, quale quella di specie, in cui l'autorità giudiziaria sia chiamata a pronunciarsi sull'opposizione e sulla mancata adesione determinante del creditore dissenziente rappresentato dall'Amministrazione finanziaria, in cui pure deve escludersi che il sindacato del tribunale possa ritenersi esteso sino a coprire il giudizio sulla fattibilità economica della proposta.
Seppure infatti "la proposizione di opposizioni estende il sindacato del tribunale - in presenza delle ulteriori condizioni previste dalla legge, alla convenienza della proposta concordataria, da valutarsi in termini di confronto fra il soddisfacimento raggiungibile dai creditori con il concordato e quello possibile attraverso le alternative concretamente praticabili, esso tuttavia non giunge a coprire anche la fattibilità economica della proposta medesima" (in questi termini, Cass., ord., 23.11.2016, n. 23882, richiamata nella proposta di definizione ex art. 380 bis c.p.c. della S.C., Persona_1, emessa in data 17.12.2023).
Se dunque è indubbio che la proposizione dell'opposizione all'omologa e la contestazione della non convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria implichino la necessità che il relativo giudizio sia svolto dal Tribunale in luogo del creditore dissenziente il cui voto sia determinante, detto giudizio, nella parte in cui presuppone la valutazione circa la fattibilità economica della proposta e del piano concordatari, deve essere svolto nei limiti della verifica dell'insussistenza di una manifesta inettitudine del piano al raggiungimento degli obiettivi prefissati, rappresentativa dell'inesistenza della causa concreta del contratto.
Le considerazioni che precedono sarebbero a rigore tali da assorbire la disamina del secondo e del terzo motivo di reclamo, con i quali l' Parte 1 ha censurato, nel merito, le modalità con cui sarebbe stata condotta la valutazione di maggiore convenienza della proposta concordataria, in assenza della compiuta disamina della “fattibilità economica” del piano.
Per quanto necessario, ritiene la Corte che il relativo vaglio, nei limiti in cui tale concetto è stato delimitato nella narrativa che precede, sia stato correttamente svolto dal Tribunale ed abbia dunque correttamente condotto, in assenza di cause di palese infattibilità del piano concordatario, alla omologazione del concordato, previo superamento del dissenso formulato
Parte 1dall'
Con il secondo motivo la reclamante ha come detto contestato la mancata valutazione della
"soggettiva inaffidabilità” delle società coinvolte nella proposta di concordato (la proponente e quella che aveva proposto di apportare la finanza esterna a sostegno del piano) o meglio delle persone fisiche dei relativi organi rappresentativi e di controllo, a fronte dell'assenza di discontinuità con i soggetti titolari delle relative cariche, che si erano resi responsabili di una sistematica evasione di imposte.
La censura non è recepibile.
Ribadito che la questione della “affidabilità soggettiva”, se posta sotto il profilo dell'assenza di
"meritevolezza" delle persone fisiche dei soci e amministratori della proponente, è ultronea rispetto ai presupposti di accesso alla procedura concordataria, come già evidenziato dal
Tribunale, le deduzioni svolte dalla reclamante non consentono di addivenire, ex ante, ad un giudizio di palese infattibilità della proposta, rilevabile prima facie.
Il rilievo in proposito formulato dall' Parte 1 si palesa infatti generico ed astratto,
non essendo state prospettate, nemmeno nella presente sede, specifiche e concrete circostanze in forza delle quali potere in ipotesi ritenere "inaffidabile”, per motivi soggettivi riconducibili alle persone fisiche che rivestono il ruolo di amministratori e sindaci della proponente e della società finanziatrice di cui si adduce la “cointeressenza” con il “Gruppo Bigotti", la futura gestione concordataria, così da consentire di ritenere palesemente "infattibile” la proposta.
Per quanto necessario, si rileva per un verso come l'attuale amministratore sia stato nominato in epoca successiva all'insorgenza del debito fiscale (mentre il precedente risulta nelle more essere stato assolto dalle imputazioni penali già formulate in suo danno, come documentato dalla resistente) e per altro, in termini dirimenti, come le perplessità avanzate dall'Agenzia, quand'anche in tesi fondate, non consentano di addivenire ad un giudizio di palese infattibilità
della proposta.
L'esecuzione del piano concordatario si svolge infatti sotto il controllo degli organi della procedura e segnatamente del commissario giudiziale, che a norma dell'art. 185 l.f. ne sorveglia l'adempimento in fase post omologa, e del liquidatore giudiziale, che è stato nella fattispecie nominato dal Tribunale considerata la compresenza di aspetti liquidatori nel piano concordatario.
La considerazione che l'esecuzione del concordato, il cui contenuto è stato delineato ex ante, in sede di approvazione ed omologa della relativa proposta, avverrà sotto la supervisione degli organi della procedura vale a “sterilizzare”, agli effetti dell'odierna valutazione, l'addotta rilevanza delle condotte in passato poste in essere dai rappresentanti o soci della società proponente e del gruppo di riferimento, dal che discende l'impossibilità di ritenere sotto questo profilo integrata la fattispecie di implausibilità prima facie della proposta di concordato.
Si viene dunque all'addotta "infattibilità oggettiva" della proposta e del piano concordatario, oggetto del terzo motivo di reclamo.
Le censure sotto questo profilo formulate dall' Parte 1 non si ritengono idonee a consentire di superare le analitiche considerazioni sul punto svolte dal Tribunale, che appare opportuno testualmente richiamare.
Il Tribunale, dopo aver sollecitato la proponente a dare contezza dell'effettiva possibilità, da parte di Parte 2 di far fronte agli impegni assunti in termini di provvista finanziaria, ha valutato il supplemento di perizia, le integrazioni dell'attestazione e la documentazione integrativa depositati in data 7.11.2022 nonché la relazione redatta dal commissario giudiziale, conclusasi con un positivo giudizio sulla concreta realizzabilità dell'operazione concordataria, e all'esito si è così espresso:
"Sulla scorta di tali risultanze ritiene il collegio che, contrariamente all'assunto dell'opponente, non si riscontr
Par (i)ano elementi in forza dei quali poter legittimamente affermare che il piano industriale presentato da ne. CP 1 attuale Sofein s.p.a.' sia ab origine qualificato, recte affetto da elementi espressivi della concreta impossibilità di acquisizione degli introiti con esso preventivati e che, in ipotesi, riverbere (re)bbe i propri effetti negativi sul programma concordatario che dovrebbe ritenersi privo di causa concreta perché carente delle risorse necessarie a consentire il preventivato soddisfo delle ragioni dei creditori si da meritarne la giudiziale censura e repressione.
Elementi di conforto a tale inferenza possono acquisirsi dalla richiamata relazione ex art. 172 l. fall. nella quale il commissario giudiziale redigente ha dapprima proceduto alla rivisitazione dello stress test redatto dal consulente della proponente con riferimento alle emergenze del business plan di detta compagine societaria ed ha convalidato l'inferenza conclusiva per la quale la riduzione dei ricavi nel periodo preso a riferimento dal piano di concordato per conseguire la promessa provvista economica per effetto di sopravvenienze - facendo riferimento anche alle situazioni in fatto indicate dall'opponente, quali il venir meno degli incentivi economici statali connessi a specifiche iniziative edilizie- anche laddove assumessero valore ponderale nell'ordine del 40% non comprometterebbero la possibilità, per il terzo, di far fronte agli impegni assunti nei confronti delle richiamate tre procedure concordatarie.
Lo stesso commissario giudiziale ha evidenziato che possibile criticità potrebbe aversi quanto al rispetto della tempistica dei pagamenti come indicati dalla debitrice ma ha poi ulteriormente dettagliato tale rilievo accertando, previa sollecitata integrazione del relativo piano industriale, che le commesse già in essere in capo a
[...]
Parte 4 l'osservanza di tale impegno sotto il profilo diacronico.
Quanto, infine, ai rilievi afferenti l'emissione da parte di 'Sofein s.p.a.' di strumenti partecipativi in favore dei creditori va osservato che essa, come chiaramente indicato nel piano di concordato, più correttamente la loro dazione dovrebbe intervenire in favore dei creditori a garanzia dei pagamenti che sarebbero soddisfatti con le promesse sovvenzioni;
trattasi, pertanto, di profilo che afferisce la convenienza economica e che non si presta ad essere scrutinato nella presente sede valutativa".
Ciò posto, se si provvede al raffronto tra le richiamate considerazioni e l'oggetto del terzo motivo di reclamo, può evincersi come l' Parte 1 si sia limitata a reiterare le censure ab origine formulate in sede di opposizione e ritenute superate dal Tribunale in esito alle integrazioni ed ai chiarimenti acquisiti, censure in relazione alle quali nel provvedimento impugnato è contenuta già esaustiva smentita.
Il relativo motivo di reclamo, dunque, se non addirittura inammissibile per difetto di specificità, deve essere respinto, previo richiamo alla motivazione resa dal Tribunale, che come detto non si ritiene incisa dalle censure proposte dalla reclamante.
Per quanto necessario, si rileva come l'assunto che l'effetto della riduzione degli incentivi in materia edilizia debba ipotizzarsi in termini superiori a quella del 42%, già considerata nello stress test ritenuto affidabile dal commissario giudiziale, costituisce affermazione meramente apodittica, non supportata da alcuna concreta ipotesi di calcolo idonea a confutare quella posta a base della verifica di tenuta del piano concordatario.
Analogamente è a dirsi quanto alle censure relative all'aleatorietà dei flussi di cassa prospettici ritraibilli dall'attività di project financing (e quella ad essa correlata relativa alla prospettata impossibilità di ritenere certa l'emissione di strumenti finanziari partecipativi nella fase di adempimento del concordato), posto che, ferma l'intrinseca ed inevitabile alea sottesa a qualsiasi operazione imprenditoriale, la genericità del rilievo non consente di addivenire ad un giudizio di palese inattitudine del piano concordatario al raggiungimento degli scopi prefissi, ciò che come detto costituisce il limite della valutazione esperibile nella presente sede.
Deve infine essere disatteso il quarto motivo di reclamo, con il quale è stata censurata la valutazione di maggiore convenienza del trattamento dei debiti tributari nell'ambito del concordato, rispetto all'alternativa liquidatoria, svolta dal Tribunale di Roma nell'ambito dell'impugnato provvedimento.
La tesi che le utilità ricavabili dal positivo esito di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci, stimate in circa 2 milioni di euro, debbano ritenersi preferibili rispetto all'apporto di finanza esterna pari a 4,5 milioni di euro, in quanto del tutto aleatorio, non è condivisibile, posto che anche i relativi giudizi sarebbero caratterizzati da un'inevitabile alea processuale, di modo che l'ipotizzato introito derivante dalle azioni di responsabilità sarebbe meramente eventuale, considerata, quanto ai soggetti non patrimonializzati (tutti i potenziali convenuti tranne l'ex amministratore), anche all'alea connessa all'operatività ed attivazione delle assicurazioni professionali dagli stesse sottoscritte.
Con riguardo poi alle notazioni relative al valore del patrimonio facente capo all'ex amministratore Bigotti, per un verso non si può che prendere atto del fatto che l' Parte_1
[...] abbia omesso di dimostrare l'esistenza degli allegati ulteriori beni immobili di proprietà
di tale soggetto e il loro eventuale valore e per altro che l'immobile di proprietà del Bigotti, il cui valore secondo 1 Pt 1 potrebbe assurgere ad euro 1.108.800,00 (in sede di opposizione lo stesso veniva invero indicato dall'odierna reclamante in un importo compreso tra 793.8000,00
e 1.108.800,00 euro) è gravato da un'ipoteca di primo grado con debito residuo pari a circa
500.000,00 euro (il dato, allegato dalla resistente, non è contestato dalla controparte).
Ne consegue come, rispetto alla potenziale utilità derivante dal positivo esito delle eventuali azioni di responsabilità, stimato come detto in circa 2 milioni di euro, l'importo di cui potrebbe ritenersi certo l'incasso in sede di esecuzione immobiliare (i.e. quello derivante dall'aggressione dell'immobile di proprietà dell'ex amministratore) sarebbe nettamente inferiore, con conseguente conferma del giudizio di maggiore convenienza operato dal Tribunale.
In ogni caso, sul punto, appare dirimente evidenziare come lo stesso Bigotti, in pendenza del giudizio di reclamo, abbia costituito un'ipoteca volontaria sul suddetto immobile a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni concordatarie da parte del soggetto che ha offerto di fornire la finanza esterna, dal che discende che il bene che la reclamante assume essere aggredibile in esito all'eventuale azione di responsabilità risulta essere stato già posto a sostegno dell'esecuzione del piano concordatario. Con riguardo infine alla ribadita utilità dell'esperimento di un'azione revocatoria non si può che prendere atto del fatto che l'odierna reclamante non abbia apportato nella presente sede alcun ulteriore elemento di giudizio atto a consentire di superare le condivisibili deduzioni svolte dal
Tribunale in ordine al fatto che il positivo esito di un eventuale giudizio di revoca dell'operazione di scissione intervenuta nell'anno 2017 non consentirebbe di addivenire ad alcun risultato utile,
considerato che la società il cui valore rientrerebbe nella disponibilità della massa dei creditori concordatari "presenta un patrimonio netto negativo quale conseguenza di analoga condizione riferibile al suo asset principale e, pertanto, nessuna concreta utilità economica sembrerebbe Parte 5
derivabile dagli effetti recuperatori successivi alla declaratoria di inefficacia dell'atto di scissione;
sul punto parte opponente ha sostenuto che in dipendenza di tale riacquisizione potrebbe darsi impulso ad una serie di attività conservative e ripristinatorie' la cui natura e contenuto non è stata però indicata e dedotta sicché trattasi di ipotesi residuata al mero stato enunciativo e inidonea a consentire la rivisitazione delle prospettazioni del commissario giudiziale che il tribunale ritiene dover condividere, poiché supportate su un pertinente e convincente iter argomentativo e sotteso apparato dimostrativo di riferimento.
Le notazioni critiche svolte avverso tale assunto, con le quali si ipotizza nuovamente la possibilità che il curatore, in esito alla revocatoria della scissione ed in una prospettiva “dinamica”, possa dare impulso "ad una serie di attività conservative e ripristinatorie” tali da rendere in tesi possibile il recupero di attivo, già motivatamente disattese dal Tribunale, si risolvono all'evidenza in un mero postulato, non essendo stato neppure allegato in cosa potrebbero consistere tali ipotetiche azioni di recupero del patrimonio sociale.
Alla luce delle considerazioni che precedono il reclamo deve essere rigettato.
La pronuncia sulle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul reclamo rubricato al n.
3569/2023 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il reclamo;
condanna parte reclamante alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 8.500,00, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge;
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2024.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr. Elena Gelato Dr. Nicola Saracino